Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport
n. ord. 63
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 APRILE 2009
(proposta dalla G.C. 3 febbraio 2009)
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori:
BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele -
LEVI Marta - MONTABONE Renato - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO
Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - LEVI-MONTALCINI Piera - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Montabone.
La convenzione, scaduta il
30 settembre 2006, prevedeva un canone
di Euro 206,58 (Lire 400.000) e poneva la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto e le utenze interamente a carico del
concessionario. Nel corso degli anni di
gestione la suddetta Società, in forza del contratto di concessione stipulato
con la Città in data 1° ottobre
1997 - R.C.U. n. 4448 - ed in parte corrispondendo all'Agenzia per il Demanio
la relativa indennità di occupazione, ha realizzato un ampio complesso sportivo
che insiste in parte su terreno di proprietà della Città ed in parte su area
del Demanio statale, occupando a tutt'oggi una vasta area di circa mq. 17.000
all'interno del parco Colletta.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02429/008), approvava l'acquisizione per accessione delle opere realizzate dalla U.S.D. Vanchiglia 1915 sull'area della Città e l'acquisto del terreno demaniale con annesse strutture accessorie per lo svolgimento dell'attività sportiva comprensive di tribune prefabbricate.
La Circoscrizione 7, con deliberazione del 1° marzo 2007 (mecc. 2007 01169/090)
(all. 1 -
n. ),
ha proposto un rinnovo della concessione, per anni quindici ad un canone annuo
di Euro 4.000,00 IVA inclusa a favore della società U.S.D. Vanchiglia 1915,
secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla deliberazione
stessa. La durata della concessione è stata proposta in anni 15 anche sulla base della
spesa già sostenuta dal concessionario per la realizzazione di un campo in erba
sintetica per il gioco del calcio a 7/8 /9 e sulla base di un preventivo di
spesa per l'allestimento di altri due campi di calcetto. Relativamente
all'impianto da assegnare in gestione sociale la Circoscrizione 7 ha
considerato l'intero impianto sportivo realizzato dalla società U.S.D.
Vanchiglia su area comunale e su area demaniale, come dettagliatamente indicato
nella deliberazione (mecc. 2007 01169/090) succitata.
Con
la medesima deliberazione la Circoscrizione 7 ha stabilito anche i termini
entro i quali il concessionario avrebbe dovuto presentare la certificazione di
avvenuto condono per le opere abusive nel frattempo realizzate oppure
provvedere alla demolizione delle stesse.
L'attuale complesso sportivo che insiste
su area comunale (allegato 3) è composto da parte del campo da calcio a 11 in
erba sintetica, un campo di calcio a 5 in erba sintetica, parte di un campo da
calcio a 5 in erba naturale e parte del
campo da calcio a 8 in erba sintetica, tutti dotati di impianto di
illuminazione, porzione di palestra, porzione del punto ristoro e box in
lamiera per deposito materiali. Nell'area residua comunale sono incluse un container biglietteria e n. 2 tribune prefabbricate
per il campo calcio a 11 e campo calcio a 8.
Nella suddetta
deliberazione veniva riportata una superficie di mq 4.023, inferiore a quella
di mq. 9.843 di proprietà della Città ed effettivamente utilizzata dalla
società. La difformità è frutto di un errore verificatosi nel momento
del passaggio del catasto terreni dalla scala 1:1500 alla scala 1:1000
(avvenuto verso la fine degli anni '80). Con il passaggio al nuovo
catasto, infatti, non si era tenuto conto dell'atto di
acquisto in favore della Città a rogito notaio Ghiggia del 7 luglio
1970 rep. n. 81551 (trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Torino il
28 luglio 1970 ai nn. 35039/26477) e del decreto di esproprio n. 61/1981
del 23 settembre 1981 (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino
il 23 dicembre 1981 ai nn. 35174/26175), atti mediante i quali pervennero alla
Città parte delle aree oggi catastalmente individuate al Fg. 1209, particelle
104 e 105.
Tale errore è emerso soltanto nel momento
dell'avvio delle trattative con l'Agenzia del Demanio finalizzate all'acquisto
delle aree di proprietà demaniale ricomprese nell'ambito del Parco Colletta,
sulle quali in parte insiste l'impianto in oggetto.
Con determinazione dirigenziale n. 832
dell'8 ottobre 2007 del Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali si è preso atto che le aree oggetto di
acquisizione nei confronti del Demanio Statale misurano mq. 6.443, di cui
mq. 6.406 in uso alla società.
Detta acquisizione era
condizionata alla definizione dell'istanza di condono edilizio delle opere e all'accatastamento dei fabbricati nonché ai
frazionamenti eventualmente occorrenti.
Con la sopraindicata determinazione n.
832/2007 si è preso inoltre atto
dell'avvenuto rilascio del permesso
di costruire in sanatoria n. 1667/2007 del 28 settembre 2007 per la regolarizzazione
degli immobili realizzati dalla società U.S.D. Vanchiglia sulle aree di
proprietà della Città e su quelle appartenenti al Demanio Statale,
dell'avvenuta conclusione delle operazioni di accatastamento, frazionamento e
fusione dei beni da parte della
società (come previsto dalla deliberazione mecc. 2006 02429/008), dell'avvenuta demolizione di alcune opere e quindi non più
oggetto di acquisizione da parte della Città nonché dell'esatta estensione
dell'area.
Al fine di poter procedere
alla concessione in oggetto, stante il protrarsi dei tempi inerenti
l'acquisizione dell'area demaniale, sono stati intrapresi contatti con gli
uffici del Demanio per conoscere le intenzioni di tale Amministrazione in
merito all'area stessa. Avendo
appurato, con nota trasmessa al Settore Sport dal concessionario in data 28
ottobre 2008, che il Demanio ha
comunicato l'intenzione di rinnovare il comodato per quanto di propria
competenza, stante tutto quanto sopra, si può approvare la concessione per la
parte di proprietà della Città, fermo restando che la concessione potrà essere
estesa fino a complessivi mq. 17.000 circa, alla restante parte dell'impianto,
con adozione di apposito successivo provvedimento deliberativo, quando sarà
formalizzata l'acquisizione dei beni che entreranno a far parte della proprietà
della Città, come meglio specificato nella deliberazione del Consiglio Comunale
in data 27 aprile 2006 (mecc. 2006 02429/008) e nella determinazione n. 832
dell'8 ottobre 2007 sopra indicate.
Pertanto:
- tenuto conto della volontà espressa dalla Circoscrizione 7 con la deliberazione (mecc. 2007 01169/090) sopra citata;
- rilevato che la Città non ha ancora stipulato l'atto di acquisto della proprietà del terreno demaniale con sovrastanti campi da calcio e annesse strutture accessorie all'attività sportiva comprensive di tribune prefabbricate fornite dalla Città, a seguito dell'approvazione dell'acquisto stesso, con la deliberazione (mecc. 2006 02429/008);
- vista la nota del 28 ottobre 2008 succitata;
- al
fine di garantire la continuità dell'attività svolta ed in considerazione dei
risvolti sociali ed aggregativi che
tale attività comporta e per non lasciare il concessionario senza titolo per
l'utilizzo del bene già di proprietà della Città, ai sensi del Regolamento per
la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004,
(mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1°
novembre 2004 e s.m.i.;
- sentito, altresì, il concessionario, che con nota del 20 marzo 2008, in accordo con il competente Settore, si è inoltre impegnato ad effettuare regolare denuncia di occupazione dell'unità immobiliare presso la Divisione Servizi Tributi e Catasto - Settore Tarsu, entro 30 giorni dalla stipula del rinnovo della concessione;
pare opportuno procedere al
rinnovo della stessa, a favore della U.S.D. Vanchiglia 1915,
relativamente alla porzione dell'area di proprietà della Città, già concessa
alla predetta società con il contratto R.C.U. 4448 e rettificata con
gli atti successivi sopracitati.
Tenuto conto della documentazione tecnico-amministrativa relativa ai lavori di miglioria ed adeguamento dell'impianto sportivo in oggetto di cui si è fatta carico la Società U.S.D. Vanchiglia, per un importo complessivo di Euro 250.800,00 IVA 20% inclusa (di cui Euro 200.000,00 finanziati con mutuo erogato alla società dalla Banca del Piemonte - sede Torino), viene stabilita una durata della concessione in anni 13 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente atto (allegato 2).
Il concessionario dovrà
corrispondere alla Città un canone annuo di Euro 1.350,00 I.V.A. inclusa,
derivante dalla valutazione del competente Settore Logistica e Valutazioni
Immobiliari sulla porzione di area di proprietà della Città.
Ai
sensi del Regolamento vigente si propone di suddividere le utenze come segue:
- a
carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante ed eventuali sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati;
- a
carico della Città:
- l'80%
dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al
riscaldamento, della parte sportiva.
Saranno interamente a
carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
La manutenzione ordinaria e
straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti
dall'articolo 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della
Città, di cui agli articoli 14 e 15,
trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori
competenti.
Tenuto conto che la Società AEM (ora IRIDE), su incarico della Città, ha provveduto a spostare n. 2 delle nuove torri faro all'esterno della recinzione per motivi di sicurezza, si prevede che, su eventuale successiva richiesta del concessionario, possa essere spostata la recinzione includendo all'interno dell'impianto le suddette torri senza che vengano modificate le condizioni approvate dal presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di
rinnovare la concessione della porzione dell'area di proprietà della Città sita
in lungo Dora Colletta n. 177 - via Ragazzoni, n. 2 già concessa con contratto R.C.U. 4448 sottoscritto il 1° ottobre 1997, correttamente
quantificata in
mq. 9.843 con gli atti citati in
premessa, alla società U.S.D. Vanchiglia 1915, con sede in Torino -
corso Cadore n. 20/8 - C.F.
80101540013.
L'attuale
complesso sportivo che insiste su area comunale (all. 3 - n. ) è composto da parte del campo da calcio a 11 in erba sintetica,
un campo di calcio a 5 in erba
sintetica, parte di un campo da calcio a 5 in erba naturale e parte del campo
da calcio a 8 in erba sintetica, tutti dotati di impianto di illuminazione,
porzione di palestra, porzione del punto ristoro e box in lamiera per deposito
materiali. Nell'area residua comunale sono incluse un container biglietteria e n. 2 tribune prefabbricate per il
campo calcio a 11 e campo calcio a 8.
La concessione avrà la durata di anni
13 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
2) di approvare lo schema di convenzione che
costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ) con la società U.S.D. Vanchiglia
1915, alle condizioni ivi contenute.
Il concessionario dovrà corrispondere
il canone annuo di Euro 1.350,00 IVA
inclusa, che dovrà essere versato al Cassiere della Circoscrizione 7 in due
rate anticipate.
Il canone sarà rivalutato in base
agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali
competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di
impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di
miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere
rivisto. La Città, pertanto, potrà
ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà
di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di
almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Alla scadenza la convenzione non si
rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con
successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui
agli articoli 14 e 15 della convenzione in allegato trovano capienza nei fondi
appositamente impegnati dai Settori competenti.
Tutte le eventuali spese d'atto, di
contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore;
3) di
dare atto che, tenuto conto che la Società AEM (ora IRIDE), su incarico della
Città, ha provveduto a spostare n. 2 delle nuove torri faro all'esterno della
recinzione per motivi di sicurezza, su eventuale successiva richiesta del
concessionario l'area in concessione potrà essere ampliata senza modificare la convenzione approvata
dal presente provvedimento;
4) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto.
L'ASSESSORE SPORT GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO
F.to Montabone
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
EDILIZIA SPORTIVA NUOVE OPERE
F.to Revelchione
IL DIRIGENTE
SETTORE SPORT
F.to Camera
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo