Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 29
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009
(proposta dalla G.C. 27 gennaio 2009)
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il
Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda -
DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia -
TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Montabone.
La predetta documentazione è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la
durata di 60 giorni consecutivi, dal 23 ottobre al 21 dicembre 2008 e si è
contestualmente provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.
Nel succitato periodo di pubblicazione non sono pervenute al Protocollo Generale della Città ed
al Protocollo della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata osservazioni nel
pubblico interesse.
L'avviso
di pubblicazione e deposito del Programma Integrato in variante al P.R.G. è
stato, altresì, pubblicato sul B.U.R. del 6 novembre 2008.
Dell'avvenuto deposito è stata, inoltre, data informazione al
pubblico sul quotidiano "La Stampa Edizione Nord-Ovest", in data 5
novembre 2008.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con
deliberazione della Giunta Provinciale del 23 dicembre 2008 n. 1741-61780/2008,
ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano
Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 (allegato 29).
Come già precisato nella deliberazione di
adozione, la proposta di PR.IN. in oggetto prevede una riorganizzazione e
riqualificazione dell'Ambito, che comporta alcune modifiche rispetto alla
progettazione prevista nel P.E.C., approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006
01646/009), la cui convenzione attuativa è stata sottoscritta in data 13
luglio 2007 fra la Città e la Società Juventus, con atto a rogito notaio Natale
Nardello, repertorio n. 55617- raccolta n. 21097.
In
particolare, in sede di adozione del provvedimento di PR.IN. veniva richiesto,
a fronte della demolizione dell'attuale impianto dello Stadio, l'adeguamento
della concessione del diritto di superficie e della convenzione urbanistica con
l'introduzione di idonee garanzie circa l'adempimento dell'impegno di
ricostruzione nei termini previsti.
Veniva, inoltre, prevista la
corresponsione da parte della Società Juventus F.C. della somma di Euro
2.000.000,00, quale valorizzazione indotta dal trasferimento di 4.000 mq. di
S.L.P. a destinazione commerciale dall'interno dell'impianto sportivo
all'esterno nel "parco commerciale", come da valutazione di congruità
effettuata dal competente Settore Valutazioni della Città.
Nelle more dell'approvazione definitiva
del PR.IN. si è, pertanto, ritenuto necessario definire le modifiche ai
rapporti giuridico-patrimoniali tra le Parti attraverso un Protocollo d'Intenti
fra la Città e la Società Proponente, sottoscritto in data 17 dicembre 2008 e
finalizzato alla stipula del contratto modificativo - il cui testo è stato
allegato al Protocollo stesso - che si configura come novativo del precedente
contratto del 15 luglio 2003, a rogito Notaio Natale Nardello, repertorio n.
47136 - raccolta n. 15664 (disciplinante il trasferimento della proprietà
superficiaria dell'impianto Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle
aree limitrofe). Alla sottoscrizione di detto protocollo, la Società Juventus
F.C. ha corrisposto alla Città, in via anticipata, la somma di Euro
2.000.000,00, come convenuto nel citato Protocollo.
Con il presente provvedimento viene,
pertanto, anche approvato il contratto novativo e modificativo sopra citato che
integra i contenuti urbanistici del PR.IN. e al quale si rinvia (allegato 31).
In tale atto novativo si conviene, in
particolare, che la Società presenti, entro 30 giorni dall'approvazione del
PR.IN., a garanzia del suo obbligo principale consistente nell'effettiva
ricostruzione dell'impianto sportivo, idonea polizza fideiussoria di importo
pari al valore della tensostruttura che la stessa dovrà demolire, ammontante a
10 milioni di Euro; detto valore è stato ritenuto congruo dai competenti Uffici
Tecnici della Città. In nessun caso, ivi compresa la risoluzione per qualsiasi
causa del contratto, la Società potrà essere chiamata a rispondere a titolo di
danno, indennizzo o altrimenti, nei confronti della Città e/o di terzi oltre il
limite massimo assoluto di Euro 10 milioni, somma garantita con la polizza di
cui sopra.
Detta polizza potrà essere svincolata al
momento dell'ultimazione dei lavori del nuovo Stadio, a condizione che la
Società produca ulteriore fideiussione o polizza fideiussoria, di ammontare
pari ad Euro 7.500.000,00 a garanzia del pagamento di una penale che dovrà
applicarsi in caso di inadempimento al suo ulteriore obbligo - ritenuto, come è
di tutta evidenza, rilevante per il pubblico interesse - di far giocare nel
nuovo Stadio la prima squadra sino al 30 giugno 2021. In proposito, nel
contratto novativo la Juventus assume anche l'impegno, nel caso in cui cessi
l'attività calcistica della sua prima squadra a livello nazionale e/o
internazionale in detto impianto, di cancellare ogni gravame, ipoteca o altra
forma di garanzia reale eventualmente gravante sulla proprietà superficiaria
relativa allo Stadio entro i successivi sei mesi.
Al fine di dotare il territorio comunale
di campi idonei per il gioco libero, competizioni, scuole calcio, allenamenti,
in luogo dei precedenti accordi siglati, la Società si farà carico di
realizzare, a propria cura e spese, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del
contratto novativo, i seguenti tre interventi:
- trasformazione del campo in terra in erba artificiale, nell'impianto comunale di via Valdellatorre, compresa la realizzazione del sottofondo, drenaggio e rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- realizzazione di un campo in erba artificiale nel nuovo impianto del "Victoria Ivest" di via Massari angolo via De Marchi, compresa la realizzazione del sottofondo, drenaggio e rete di smaltimento acque meteoriche;
- realizzazione in via dei Gladioli, all'interno del Parco delle Vallette, di un impianto di calcio a otto, composto da campo sintetico completo di recinzioni, fabbricato spogliatoi nonché sistemazione delle aree esterne.
Si
segnala, inoltre, che la stima relativa agli oneri di urbanizzazione è stata
ricalcolata a seguito degli adeguamenti annuali dei valori tabellari degli
oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.
Infine, in data 16 gennaio 2009 la Società Proponente ha
presentato numero due osservazioni (allegato 30) di carattere tecnico relative
allo schema di Convenzione da approvarsi, allegato al PR.IN..
L'una relativa alla quota altimetrica dell'impianto sportivo,
che si ritiene di eliminare nell'atto di convenzionamento, in quanto non
corrispondente con la quota indicata negli elaborati progettuali del PR.IN..
L'altra riguardante lo stralcio dell'allegato n. 8 allo schema
di Convenzione, che riporta le opere della viabilità previste nella Conferenza
dei Servizi regionale del 22 dicembre 2005 da effettuarsi da parte della
Società Proponente, considerato che le stesse non sarebbero più coerenti con la
nuova situazione viabilistica, che si determinerà con l'apertura dello svincolo
per Borgaro Torinese.
Gli interventi necessari, sostitutivi di quelli prima
previsti, dovranno essere definiti con il coinvolgimento di tutti gli Enti
competenti.
Pertanto, nello schema di Convenzione, allegato al presente
provvedimento, occorre prendere atto dei contenuti del Protocollo d'Intesa
sottoscritto e delle precisazioni tecniche presentate dalla Società Juventus
F.C. S.p.A..
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge
Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Visto
il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24
maggio 1995;
Vista la Legge Regionale n. 18/1996 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi esposti nella parte narrativa, che
qui integralmente si richiamano:
1) di
prendere atto che la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta
Provinciale del 23 dicembre 2008 n. 1741-61780/2008, che si allega al presente
provvedimento (allegato 29), ha pronunciato la compatibilità della variante in
oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003;
2) di
prendere atto che non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse nel
periodo di pubblicazione ai sensi di legge, dal giorno 23 ottobre al giorno 21
dicembre 2008;
3) di
prendere atto ed approvare l'avvenuta sottoscrizione, in data 17 dicembre 2008,
del Protocollo d'Intesa fra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A., avente
ad oggetto la stipula del contratto modificativo - il cui testo è stato
allegato al Protocollo stesso - che si configura come novativo del precedente
contratto del 15 luglio 2003 a rogito Notaio dott. Natale Nardello, repertorio
n. 47136 - raccolta n. 15664, di trasferimento alla Società Juventus F.C. della
proprietà superficiaria, dello Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti
sulle aree limitrofe;
4) di
prendere atto e di condividere i contenuti delle due specifiche tecniche
pervenute in data 16 gennaio 2008 da parte della Società Juventus F.C. S.p.A.
(allegato 30);
5) di
approvare, pertanto, le modifiche ed integrazioni recepite nello Schema di
Convenzione (allegato 24) al presente provvedimento;
6) di
prendere atto che gli oneri di urbanizzazione sono stati ricalcolati a seguito
dell'adeguamento annuale dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione ai
sensi del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di
costruzione, e pertanto, sono pari ad Euro 10.424.350,00, di cui Euro
8.589.150,00 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 1.835.200,00 per gli
oneri di urbanizzazione secondaria;
7) di approvare, infine,
ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i.
dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e
s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G., relativo alla zona urbana di trasformazione denominata
"Ambito 4.23 Stadio delle Alpi".
Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di
deliberazione i seguenti elaborati di Programma Integrato e l'elaborato di
variante al P.R.G. (allegato 28):
- Inserimento ambientale
(all. 1 -
n. );
- Relazione-cronoprogramma
(all. 2 -
n. );
- Progetto preliminare
delle opere di urbanizzazione, comprensivo delle seguenti tavole:
- Relazione Illustrativa
OO.UU. - Computo Metrico Estimativo (all. 3 -
n. );
- Capitolato Speciale
d'Appalto (all. 4 -
n. );
- Tavola 1 - Dati
Generali (all. 5 -
n. );
- Tavola 2 - Reti
Idriche (all. 6 -
n. );
- Tavola 3 - Reti
Elettriche (all. 7 -
n. );
- Tavola 4 -
Compensazione Alberi (all. 8 -
n. );
- Tavola 5 - Parcheggi
Pubblici (all. 9 -
n. );
- Tavola 6 - Lotto 1 -
Inquadramento Generale (all. 10 -
n. );
- Tavola 7 - Lotto 1 -
Area a Parcheggio (all. 11 -
n. );
- Tavola 8 - Lotto 1 -
Area a Verde Attrezzato (all. 12 -
n. );
- Tavola 9 - Lotto 2 -
Parcheggio Esistente (all. 13 -
n. );
- Tavola
10 - Lotto 3 - Aree a Parcheggio e Aree Pedonali/Viabilità (all. 14 -
n. );
- Progetto
Planovolumetrico comprensivo di:
- Tavola 1 - Schemi
Urbanistici (all. 15 - n. );
- Tavola 2 -
Comparazione Superfici Stadio (all. 16 -
n. );
- Tavola
3 - Planimetrie delle Destinazioni e delle Regole Edilizie (all. 17 -
n. );
- Tavola 4 - Planimetria
delle Aree Assoggettate (all. 18 -
n. );
- Tavola 5 - Planimetria
dei Comparti Edificatori (all. 19 -
n. );
- Tavola 6 - Lotto 1 -
Interventi Edilizi Previsti nell'Ambito - Opere di Viabilità extra ambito (all.
20 -
n. );
- Tavola 7 - Parcheggi e
Accessi (all. 21 - n. );
- Tavola 8 - Parcheggi
Interrati (all. 22 -
n. );
- Tavola 9 - Tavola
Comparativa (all. 23 -
n. );
- Schema
di Convenzione (all. 24 -
n. );
- Norme
Tecniche di Attuazione (all. 25 -
n. );
- Compatibilità
Ambientale ex articolo 20 Legge Regionale 40/1998 (all. 26 -
n. );
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex articolo 23
Regolamento Acustico Città di Torino del 6 marzo 2006 (all. 27 -
n. );
- Elaborato di Variante
al P.R.G. (all. 28 -
n. );
- Parere della Provincia
(all. 29 -
n. );
- Osservazioni della
Società Juventus F.C. S.p.A. (all. 30 -
n. );
- Parere
della Circoscrizione (all. 32 - n. );
8) di
approvare, di conseguenza, l'atto novativo e modificativo del contratto fra la
Città e la Società Juventus F.C. del 15 luglio 2003, rogito notaio dott. Natale
Nardello, oggetto del Protocollo d' Intesa stipulato, in data 17 dicembre 2008,
fra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A. al fine della stipulazione dello
stesso (all. 31 -
n. );
9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
F.to Viano
L'ASSESSORE ALLO SPORT
E TEMPO LIBERO
F.to Montabone
Si
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
VALORIZZAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Villari
IL DIRIGENTE COORDINATORE
ATTUAZIONE DEL P.R.G
F.to Ciocchetti
IL DIRIGENTE COORDINATORE
EDILIZIA SPORTIVA E NUOVE OPERE
F.to Revelchione
IL DIRIGENTE SETTORE
TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE
F.to Caddia
IL DIRIGENTE SETTORE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE URBANISTICHE
F.to Virano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI TORINO
PROGRAMMA INTEGRATO
"AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI"
- Schema di Convenzione
-
ai sensi della Legge Regionale n. 18 del
09 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica
Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.
la Città di Torino, con sede in
piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto
rappresentata, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente vigente, dal
Sig. ..............???.. nato a ??..... il ??......, domiciliato per la carica
in ......?.. via ??????????????..
nel seguito denominata per brevità
"Comune"
la Società Juventus F.C. S.p.A.,
con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00470470014, in questo atto
rappresentata dal Sig. ?., nato a ?. il ?., in qualità di Amministratore
Delegato della Società, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
nel seguito denominata per brevità "Proponente"
1. con
deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 è stato
approvato il P.R.G. della Città di Torino;
2. la
Variante n. 31 al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
15 del 4 febbraio 2002 (mecc. 01-11496/09), concernente i "Criteri per il
riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private nel
Comune di Torino", ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale
28/1999, individua nell'area oggetto della presente convenzione una
localizzazione commerciale L2;
3. in
data 18 giugno 2002 con deliberazione della Giunta Comunale n. 811 (mecc. 2002
04608/08) è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Città di Torino e la
Società F.C. Juventus S.p.A., per la definizione del regime dell'area della
Continassa e dello Stadio delle Alpi;
4. con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 (mecc. 2002 08520/009) del 16
dicembre 2002, è stata approvata la Variante n. 56 al P.R.G. ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., con la quale sono state riclassificate
le aree comprese fra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada
Druento e via Traves, da aree destinate a servizi pubblici a Zona Urbana di
Trasformazione, denominata Ambito 4.23 "Stadio delle Alpi", in cui
sono ammessi interventi di trasformazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15 delle N.U.E.A. e della relativa scheda normativa;
5. il
Comune ha trasferito la proprietà superficiaria dello Stadio delle Alpi e dei
fabbricati insistenti sulle aree limitrofe allo Stadio delle Alpi nonché il
diritto di superficie sulle aree, così come individuate al punto successivo, in
capo alla Società Proponente, con atto Notaio Nardello del 15 luglio 2003 Rep.
n. 47136/15664;
6. la
Proponente, in forza dell'atto di trasferimento di cui al precedente punto 5,
è, pertanto, titolare del diritto di superficie sulle aree, site in Torino fra
il corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada Druento e ia Traves, per
una superficie complessiva pari a mq. 349.324, descritte al Catasto Terreni nel
modo che segue: Foglio 1062 particelle n. 1, 22, 30, 31, 62, Foglio 1063
particelle n. 1, 74, 76; nonché della proprietà superficiaria dei fabbricati e
manufatti insistenti sugli stessi terreni;
7. il
Comune ha la piena ed esclusiva proprietà di terreni confermati nella
destinazione pubblica attuale, per una superficie di mq. 6.767, ricompresa
nell'ambito 4.23 Stadio delle Alpi, descritti al Catasto Terreni come segue:
Foglio 1062, particella 93 parte, Foglio 1063, particella 73 parte;
8. il
P.R.G. vigente considera l'ambito 4.23 Stadio delle Alpi di categoria C,
secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
9. la
scheda normativa relativa all'ambito 4.23 Stadio delle Alpi, di cui alla
Variante n. 56 al P.R.G. vigente, prescrive che gli interventi consentiti siano
attuati mediante Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata o
pubblica;
10. la
scheda normativa dell'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi originariamente prevedeva
la complessiva riorganizzazione e riqualificazione fisica e funzionale del comprensorio
attraverso interventi volti alla conservazione dell'impianto sportivo esistente
ed alla realizzazione di un complesso annesso destinato ad ospitare attività di
supporto a quelle sportive, nonché alla realizzazione dei relativi servizi e di
un nuovo insediamento a destinazione A.S.P.I. per attività commerciali;
11. la
Proponente, quindi, presentava al Comune di Torino una proposta di Piano
Esecutivo Convenzionato ex articolo 43 Legge Regionale 56/1977 relativo alla
Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", di
seguito denominato P.E.C., che era approvato dal Consiglio Comunale in data 28
giugno 2004 con deliberazione n. 63 (mecc. n. 200403341/009), cui era allegato
il relativo schema di Convenzione. La citata Convenzione non è stata
sottoscritta dalla Proponente in quanto la stessa aveva richiesto con nota del
22 dicembre 2004, modifica alla scheda normativa di P.R.G., quale poi approvata
con la Variante n. 123 di cui al successivo punto 13;
12. in
data 20 giugno 2005, la Società Juventus presentava le seguenti istanze di
Autorizzazione Commerciale:
- Grande Struttura di vendita - Attivazione
Centro Commerciale Classico con superficie di vendita di mq. 11.960 settore
alimentare e non alimentare Comparto 2 - Prot. 8696/17.1;
- Grande Struttura di vendita - Attivazione
Centro Commerciale Sequenziale con superficie di vendita di mq. 5.000 settore
non alimentare Comparto 3 - Prot. 8695/17.1;
13. su
istanza della Proponente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del
12 dicembre 2005 (mecc. 2005 10690/009), la Città di Torino approvava la
Variante n. 123 al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., con
la quale erano ridistribuite le consistenze edificatorie commerciali
all'interno dell'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi;
14. in
data 22 dicembre 2005, la Conferenza dei Servizi presso la Regione Piemonte
esprimeva all'unanimità parere favorevole al rilascio delle Autorizzazioni
Commerciali di cui al precedente punto 12;
15. in
data 13 gennaio 2006, il Comune di Torino rilasciava le seguenti Autorizzazioni
Commerciali:
- per
il Comparto 2 - Autorizzazioni Commerciali n. 4/68, 5/68, 6/68, 7/68, 8/68,
9/68 del 13 gennaio 2006;
- per
il Comparto 3 - Autorizzazioni Commerciali n. 10/68 e 11/68 del 13 gennaio
2006;
16. in
data 31 gennaio 2006, la Proponente presentava, ai sensi dell'articolo 43 della
L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., proposta di Variante del P.E.C.
approvato in data 28 aprile 2004, in adeguamento alla Variante n. 123 di cui al
precedente punto 13.;
17. il
Consiglio Comunale, con deliberazione n. 132 in data 11 aprile 2006 (mecc. 2006
01646/009), approvava la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato con mandato
al dirigente competente per la stipula della Convenzione, in sostituzione del
precedente Schema di Convenzione relativo al P.E.C. approvato il 28 giugno
2004;
18.
in data 13 luglio 2007 con atto del Notaio Nardello, registrato in Torino il 31
luglio 2007 al n. 20489, veniva sottoscritta la Convenzione di P.E.C. in
attuazione della Variante n. 123 approvata dal Consiglio Comunale in data 12
dicembre 2005 con deliberazione n. 194 (mecc. 2005 10690/009);
19. la
Società Juventus ha successivamente proposto alla Città una diversa ipotesi di
sistemazione urbanistica ed edilizia dell'Ambito, anche attraverso un
intervento di sostituzione dell'attuale impianto sportivo;
20. si
è convenuto di procedere al perseguimento di questa nuova ipotesi attraverso la
formazione di un Programma Integrato, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del
9 aprile 1996;
21. la
Proponente ha, conseguentemente, presentato alla Città di Torino, ai sensi
della citata Legge Regionale n. 18/1996, il progetto di Programma Integrato
relativo all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi, in variante alle previsioni
normative della scheda d'Ambito del vigente P.R.G.C., con l'intesa che
l'approvazione e il perfezionamento del Programma medesimo determineranno la
sostituzione del vigente P.E.C. con il nuovo Strumento Urbanistico Esecutivo;
22. la
proposta di PR.IN ha acquisito il parere favorevole della Commissione Igienico
Edilizia in data 3 luglio 2008;
23. nel
termine di trenta giorni di messa a disposizione del Programma Integrato a
favore degli Organi di decentramento amministrativo, per l'espressione del
parere di competenza, sono pervenute osservazioni da parte del Consiglio
Circoscrizionale 5, alle quali è stato controdedotto con il successivo atto
consiliare di adozione;
24. il
Programma Integrato è stato adottato dal Consiglio Comunale di Torino con
deliberazione n. ? del?;
25. il
Programma Integrato adottato è stato depositato presso la Segreteria del
Comune, pubblicato per estratto con contestuale avviso sul quotidiano locale
"La Stampa" il giorno ?, all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi, dal ? al?;
26. a
seguito della pubblicazione del Programma Integrato, sono pervenute le seguenti
osservazioni ?;
27. il
Programma Integrato, in Variante al P.R.G.C., è stato trasmesso, ai sensi
dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 1977, alla Provincia di
Torino, che si è così espressa ?;
28. il
Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. ? del ? ha approvato il
Programma Integrato e la contestuale Variante al P.R.G.C., unitamente allo
Schema di Convenzione, controdeducendo alle osservazioni presentate, e ha dato
mandato al dirigente competente di procedere alla stipulazione della
convenzione medesima;
29. in
data 19 febbraio 2009 è stata presentata da parte della Società Juventus F.C.
S.p.A. lettera a conferma dell'impegno della Società a sottoscrivere i
documenti necessari per l'approvazione del PR.IN. in oggetto nonché il
contratto modificativo novativo del precedente atto del 15 luglio 2003 facente
seguito al Protocollo di Intenti fra la Città e la Proponente stipulato il 17
dicembre 2008;
30. che,
in data 15 giugno 2004, è stata costituita a favore della Città una
fideiussione n. 3268 rilasciata da Banca Sella S.p.A. a garanzia della puntuale
stipula della Convenzione di Euro 232.784,00 successivamente integrata, in data
30 marzo 2006, con una appendice di Euro 24.011,44; la fideiussione n. 3268 è
stata ulteriormente integrata per un importo di Euro 29.459,16, per una somma
complessiva di Euro 286.254,6 a garanzia della stipula della convenzione, pari
complessivamente al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione calcolati
nella fase di adozione del PR.IN., da svincolarsi solo a seguito della
formalizzazione dell'atto di assoggettamento all'uso pubblico delle aree a
servizi di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
31. che l'articolo 13 comma 2
lettera D) del Regolamento
COSAP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 in data 21
dicembre 1998, disciplina l'occupazione delle aree pubbliche da parte dei
Soggetti Attuatori necessarie per la realizzazione di servizi o strutture
destinate a diventare
di proprietà della Città, stabilendone l'esenzione dall'applicazione del
canone;
32. che nelle more
dell'approvazione definitiva del PR.IN. è stato sottoscritto fra la Città di
Torino e la Società Juventus F.C. S.p.A., in data 17 dicembre 2008, il protocollo
d'intesa per la stipula del contratto novativo e modificativo del contratto del
15 luglio 2003, rogito notaio Natale Nardello, repertorio n. 47136 - raccolta
n. 15664, finalizzato al trasferimento della proprietà superficiaria dell'impianto Stadio delle Alpi e
dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe.
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti come sopra costituite in atto,
CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE
Le Premesse formano parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione.
La Proponente, come già descritto ai punti
5. e 6. delle Premesse, è titolare del diritto di superficie di durata anni 99
(novantanove), sugli immobili oggetto di intervento (mq. 349.324) del presente
Programma Integrato, di seguito denominato per brevità PR.IN mentre, per la
superficie territoriale rimanente di mq. 6.767, è confermata la piena ed
esclusiva proprietà del Comune nonché la destinazione pubblica attuale, così
come indicato al punto 7. delle Premesse (cfr. allegato n. 1).
Articolo 3- Elaborati
costituenti il PR.IN.
Formano parte integrante e sostanziale del
Programma Integrato, oltre allo Schema di Convenzione (allegato 24) e
all'elaborato di Variante (allegato 28), i seguenti elaborati:
- Inserimento ambientale (all. 1 - n. );
- Relazione-cronoprogramma (all. 2 - n. );
- Progetto preliminare delle opere di
urbanizzazione, comprensivo delle seguenti tavole:
- Relazione Illustrativa OO.UU. - Computo
Metrico Estimativo (all. 3 - n.
);
- Capitolato Speciale d'Appalto (all. 4 -
n. );
- Tavola 1 - Dati Generali (all. 5 - n. );
- Tavola 2 - Reti Idriche (all. 6 - n. );
- Tavola 3 - Reti Elettriche (all. 7 -
n. );
- Tavola 4 - Compensazione Alberi (all. 8 -
n. );
- Tavola 5 - Parcheggi Pubblici (all. 9 -
n. );
- Tavola 6 - Lotto 1 - Inquadramento
Generale (all. 10 - n. );
- Tavola 7 - Lotto 1 - Area a Parcheggio
(all. 11 - n. );
- Tavola 8 - Lotto 1 - Area a Verde
Attrezzato (all. 12 - n. );
- Tavola 9 - Lotto 2 - Parcheggio Esistente
(all. 13 - n. );
- Tavola 10 - Lotto 3 - Aree a Parcheggio e
Aree Pedonali/Viabilità (all. 14 - n.
);
- Progetto Planovolumetrico comprensivo di:
- Tavola 1 - Schemi Urbanistici (all. 15 -
n. );
- Tavola 2 - Comparazione Superfici Stadio
(all. 16 - n. );
- Tavola 3 - Planimetrie delle Destinazioni
e delle Regole Edilizie (all. 17 - n.
);
- Tavola 4 - Planimetria delle Aree
Assoggettate (all. 18 - n. );
- Tavola 5 - Planimetria dei Comparti
Edificatori (all. 19 - n. );
- Tavola 6 - Lotto 1 - Interventi Edilizi
Previsti nell'Ambito - Opere di Viabilità extra ambito (all. 20 -
n. );
- Tavola 7 - Parcheggi e Accessi (all. 21 -
n. );
- Tavola 8 - Parcheggi Interrati (all. 22 -
n. );
- Tavola 9 - Tavola Comparativa (all. 23 -
n. );
- Norme
Tecniche di Attuazione (all. 25 - n. );
- Compatibilità Ambientale ex articolo 20
L.R. 40/98 (all. 26 - n. );
- Valutazione
Previsionale di Impatto Acustico ex articolo 23 Regolamento;
- Acustico
Città di Torino del 6 marzo 2006 (all. 27 - n. );
- Elaborato di Variante al P.R.G. (all. 28 -
n. );
- Parere della Provincia (all. 29 - n.);
- Osservazioni della Società Juventus F.C.
S.p.A. (all. 30 - n. ).
I sopracitati elaborati, in quanto parte
integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. ..................
del...................... che ha approvato lo strumento urbanistico, hanno già
acquisito natura di atti pubblici.
Ne è, dunque, qui omessa l'allegazione,
dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli la
Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.
Gli elaborati sono depositati agli atti
del Comune, che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la visione ed
il rilascio di eventuali copie.
Il PR.IN individua una superficie di mq.
148.190 quale dotazione per servizi e parcheggi multifunzionali, commisurata ai
fabbisogni funzionali afferenti sia allo Stadio sia alle nuove attività
commerciali, per lo spettacolo e per servizi privati ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Si dà atto che il fabbisogno previsto
dagli standards di legge relativamente alle attività insediabili è pari a mq.
107.000 < 148.190 mq (cfr. allegato n. 2 ).
Il presente PRIN, in
ottemperanza a quanto previsto dai provvedimenti della Conferenza dei Servizi
Regionale del 22 dicembre 2005 (Regione Piemonte Settore Programmazione e
Interventi dei Settori Commerciali prot. 18437/17.1 del 28 dicembre 2005 punto
6. e prot. 18438/17.1 del 28 dicembre 2005 punto 5.), individua, alla Tavola 3
del progetto planivolumetrico, le aree costituenti i separatori di viabilità
pubblica (sistema viario pedonale e veicolare pubblico) tra i centri
commerciali autorizzati.
Tale previsione è
inderogabile e vincolante tra le parti e le aree così individuate saranno perpetuamente
assoggettate all'uso pubblico quale sede di opere di urbanizzazione primaria ex
articolo 51, comma 1, punto 1 lettera b) della LUR.
Tali aree si estendono
per complessivi mq 5.210 e sono evidenziate nella planimetria allegata (cfr.
allegato 2).
Articolo 6 - Impegno
all'assoggettamento all'uso pubblico
Con il presente atto, la Proponente si
impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della Legge Regionale 5
dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., ad assoggettare all'uso pubblico le aree
destinate a servizi pubblici e viabilità per complessivi mq. 146.874 (di cui
mq. 141.664 per servizi pubblici e mq. 5.210 per viabilità pedonale), il tutto
come rappresentato nell'allegato n. 3 al presente atto. Gli eventuali
interventi sottostanti le aree assoggettate ad uso pubblico, ove vadano ad
interessare la soprastante sistemazione a pubblico servizio, comporteranno
l'obbligo di totale ripristino a cura e spese di chi effettua l'intervento.
L'assoggettamento perpetuo all'uso pubblico delle aree di cui sopra, consentirà
l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle opere realizzate a
scomputo ai sensi del successivo articolo 12.
L'assoggettamento sarà effettuato con
apposito atto entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula della presente
Convenzione.
Le aree dovranno essere assoggettate
all'uso pubblico libere da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi,
pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie
nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di
pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione e dall'atto di
acquisto della proprietà superficiaria.
Il regime di servitù pubblica ed il
vincolo di destinazione a servizi pubblici saranno trascritti presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
La gestione e la manutenzione di tutte le
aree assoggettate all'uso pubblico, le modalità di uso, nonché l'accollo degli
altri oneri derivanti dal loro utilizzo (illuminazione, realizzazione e cura
delle aree verdi, delle aree attrezzate e degli spazi di socializzazione, ecc.)
sono a carico della Proponente il presente PR.IN, come peraltro già convenuto
nell'atto di trasferimento della proprietà superficiaria del 15 luglio 2003.
La Proponente si impegna, pertanto, su
tutte le aree assoggettate all'uso pubblico comprensive delle opere su di esse
insistenti, ad effettuare e a far effettuare la manutenzione ordinaria,
straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente
applicate dalla Città.
Ogni eventuale diversa utilizzazione di
tali aree destinate a servizi pubblici comporta, con il venir meno
dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione e la
conseguente applicazione delle sanzioni che saranno previste nell'atto di assoggettamento
che verrà sottoscritto tra le parti, come già evidenziato nel presente
articolo, entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula della presente
Convenzione.
L'assoggettamento all'uso pubblico che
grava sulle aree indicate al precedente articolo 6 si eserciterà mediante la
possibilità di godimento da parte della generalità dei cittadini, con modalità
ed orari del tutto svincolati dal funzionamento delle attività commerciali presenti
nell'area e dagli eventi che si svolgeranno all'interno dello Stadio.
In ogni caso sono fatte salve le
disposizioni di cui al punto 4 dell'articolo 3 del contratto di cessione del
diritto di superficie stipulato in data 15 luglio 2003 con atto Notaio dott.
Nardello, Rep. n. 47136/15664, così come integrato dall'atto novativo di cui in
premessa.
L'intervento
è suddiviso in n. 4 comparti edificatori quali risultano rappresentati
nell'allegato 6 alla presente Convenzione.
Il
rilascio dei permessi di costruire, ferma restando la condizione di cui
all'articolo 15 che segue, è indipendente per ciascun comparto. E' sempre
possibile, all'interno di un comparto, prevedere il rilascio di più permessi di
costruire indipendenti. Ciascun
comparto assolverà al suo interno tutti gli standards di servizi privati, ivi
compresi quelli dei parcheggi di pertinenza delle singole unità, mentre gli
standards di servizi pubblici saranno assolti dall'ambito nella sua interezza.
Le
superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di aree per lo sfollamento ed il
parcheggio per gli impianti sportivi di cui al D.M. 25 agosto 1989 e al D.M. 18
marzo 1996 potranno essere reperite anche all'esterno del comparto 4 (sul quale
insiste lo Stadio).
Per
il SUBAMBITO A (cfr. allegato 4)
Il
PR.IN prevede:
- la demolizione dell'attuale copertura
dell'impianto sportivo e degli spalti esistenti;
- la costruzione di un nuovo impianto, con
la ristrutturazione di tutto l'attuale anello;
- la
conferma dei 54.000 mq. di superficie utile esistente, utilizzabili per le
attività complementari all'impianto sportivo.
Conformemente
alle previsioni del P.R.G., il PR.IN prevede altresì l'utilizzazione di 8.000
metri quadrati della porzione in ristrutturazione per esercizi pubblici, centri
benessere, ristorazione, museo, fan shops, ecc.. Ulteriore porzione di 4.000
metri quadrati sarà trasferita nell'adiacente subambito B con destinazione
commerciale.
Per
il SUBAMBITO B (cfr.allegato 4)
Il
PRIN prevede:
- la
realizzazione di nuovi edifici a destinazione ASPI e, in particolare, per
attività commerciali, aventi una S.L.P. di 34.000 metri quadrati, con una
superficie di vendita netta complessiva di mq.
19.500;
- la
demolizione dell'edificio esistente lungo strada Altessano, già sede
dell'Istituto Bonafous e del basso fabbricato prospiciente corso Grosseto.
Gli
interventi previsti dal presente PR.IN comportano una parziale rivalutazione degli
aspetti patrimoniali dell'Ambito. A fronte della valorizzazione derivante dal
trasferimento di 4.000 mq di SLP a destinazione commerciale dall'interno
dell'impianto sportivo all'esterno nel "parco commerciale", la
Società Juventus ha già corrisposto la somma di Euro 2.000.000,00 a seguito
della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 17 dicembre 2008 di cui al
punto 32 delle premesse.
L'ultimazione complessiva degli interventi
dovrà avvenire entro il termine di anni 10 (dieci) decorrente dalla stipula
della presente Convenzione. Tutte le opere inerenti alle aree destinate a
servizi pubblici dovranno, tuttavia, essere eseguite dalla Proponente entro 3
anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e,
in ogni caso, non oltre 4 anni dalla stipula della presente Convenzione. In
ogni caso, le fideiussioni di cui al successivo articolo 16 saranno
progressivamente e proporzionalmente svincolate all'avvenuto collaudo delle
opere.
Il rilascio dei certificati di agibilità
è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle opere di
urbanizzazione.
I permessi di costruire dovranno essere
richiesti al Comune entro i termini previsti ai sensi del D.P.R. 380/01 e
s.m.i. e comunque entro i tempi utili a consentire il rispetto della scadenza
temporale del PR.IN.
Il comune, su richiesta di parte
Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori
qualora siano sopravvenuti, durante la loro esecuzione, fatti rilevanti ed
estranei alla volontà di quest'ultima.
La Proponente si impegna per se stessa,
suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere i
contributi inerenti agli oneri di urbanizzazione, pari ad Euro 10.424.350,00
calcolati, al momento dell'approvazione del PR.IN, secondo il metodo tabellare
e in ogni caso da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della
deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009)
e dei successivi provvedimenti attuativi.
L'importo relativo alle opere da
realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione (articolo 12 della presente
Convenzione) è stimato nel progetto preliminare in Euro 6.140.206,00 e risulta
inferiore all'importo dovuto, per cui la differenza verrà corrisposta
secondo le consuete modalità operate dal Comune.
Gli oneri di urbanizzazione relativi
all'impianto sportivo (37.000 mq. di attività complementari) sono assimilati a quelli applicati alle attività
produttive in quanto attività di servizio privato.
La Proponente corrisponderà il contributo dovuto,
ai sensi D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativo al costo di costruzione quale
determinato al momento
del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.
Per i 37.000 mq di attività complementari
all'interno dell'impianto sportivo (cfr. Articolo 10 della presente
convenzione) la Proponente, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Comunale n.
314 in materia di disciplina del contributo di costruzione, corrisponderà il
contributo necessario al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, in quanto
le stesse attività di servizio privato sono assimilate, in mancanza di una
categoria specifica, alle attività produttive.
In conformità al disposto di cui
all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001, la Proponente si obbliga a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione previste dal PR.IN, secondo le
indicazioni fornite dal progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione e
sulla base del relativo computo metrico, riportante l'elenco delle opere da
eseguire a scomputo, con le modalità individuate nei successivi progetti
esecutivi delle singole opere e con l'articolazione operativa di cui al
successivo articolo 15.
La Proponente si impegna, comunque, ad
eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le Opere di Urbanizzazione
previste nei progetti esecutivi, anche esterne all'Ambito di intervento.
Tali progetti dovranno essere redatti
secondo le modalità del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e
s.m.i..
Le opere da eseguire a scomputo,
articolate in lotti di intervento funzionali, sono puntualmente specificate nel
progetto preliminare, e qui di seguito elencate:
- Lotto n. 1: realizzazione di un'area a
parcheggio e di un'area verde poste ad ovest del corso Grande Torino, con importo pari a Euro 1.542.906,00, ad oggi
stimato nel progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
- Lotto n. 2: rifacimento parziale del
parcheggio pubblico esistente (segnaletica orizzontale, raccolta acque,
piantumazioni); con importo pari ad Euro 1.154.451,00 ad oggi stimato nel
progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
- Lotto n. 3: realizzazione di aree a
parcheggi, di aree pavimentate e a viabilità pedonale di servizio del nuovo
insediamento commerciale annesso all'impianto sportivo,
con importo pari ad Euro 3.896.693,00 ad oggi stimato nel progetto
preliminare delle opere di urbanizzazione.
Le opere da eseguire in aree private,
ancorché funzionali al miglioramento delle prestazioni degli spazi pubblici,
non concorreranno alla determinazione dell'ammontare dello scomputo.
I lavori relativi alle opere in oggetto
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati
progettuali approvati.
La Proponente potrà richiedere al Comune
l'autorizzazione alle modifiche o alle integrazioni degli elaborati tecnici
richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso o, in
caso di maggiori oneri, questi saranno a totale carico della Proponente.
La progettazione delle opere di
urbanizzazione consta di due fasi:
- progetto preliminare approvato
contestualmente allo strumento urbanistico comprensivo degli elaborati previsti
dalla normativa vigente nonché del computo metrico estimativo;
- progetto esecutivo, corredato da un
cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione ed ultimazione
delle opere.
Il progetto esecutivo delle singole opere
di urbanizzazione, da redigersi esclusivamente a misura, dovrà essere
comprensivo del computo metrico estimativo delle stesse, da effettuarsi con perizia di stima redatta
da professionista abilitato e con l'applicazione dei prezzi unitari degli
elenchi prezzi adottati dalla Città al momento della stipula della Convenzione.
Per i prezzi eventualmente mancanti, si
applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione
dei nuovi prezzi.
Il valore delle opere da realizzarsi a
cura della Proponente viene definitivamente stabilito in sede di approvazione
del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici
estimativi, purché nel rispetto dello scostamento ammesso dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 43 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile
2008. In caso di importo superiore derivante da opere non espressamente
richieste dalla Città, l'onere sarà integralmente posto a carico della
Proponente.
La contabilità dei lavori sarà effettuata
a "misura" a cura del Direttore dei Lavori. L'importo dei lavori non
potrà eccedere quello approvato dal progetto esecutivo, a meno che, in fase
esecutiva, non si verifichi la necessità di realizzare opere di maggior importo
non previste e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali opere, prima della
loro esecuzione, dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede di collaudo, si
verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato
con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico della
Proponente e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri
di urbanizzazione dovuti a conguaglio.
Qualora il costo dell'opera risultante
dalla contabilizzazione finale fosse inferiore all'importo definito, la
Proponente è tenuta a versare la relativa differenza.
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione alla Divisione
Infrastrutture e Mobilità, che avrà a disposizione 150 (centocinquanta) giorni,
a far data dalla presentazione del progetto, per l'istruttoria e, in caso
favorevole, per procedere alla relativa approvazione. Durante i predetti 150
giorni, il Settore Urbanizzazioni sottoporrà il progetto esecutivo alla
valutazione degli Uffici tecnici competenti della Città richiedendo le
eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. Il
termine di 150 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dal soggetto
proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.
Rispetto al computo metrico estimativo delle opere
contenute nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo
non potrà discostarsi più del 5%; qualora si verificasse uno scostamento
maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio
Comunale.
Le fideiussioni di cui all'articolo 16 della
presente Convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle
opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.
Decorso il termine per l'adempimento della
realizzazione delle opere previste, la Città potrà incamerare le garanzie
fideiussorie presentate dalla Proponente oppure disporre la revoca
dell'intervento.
Gli oneri relativi al progetto preliminare
ed esecutivo, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di
urbanizzazione sono a carico della Proponente. Il valore delle opere da
realizzare deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente al momento
della stipulazione della presente Convenzione, ridotto del coefficiente pari al
10% di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 (mecc.
2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008.
Il rilascio del titolo abilitativo
edilizio è, comunque, subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione.
Qualora, dallo sviluppo del progetto
esecutivo (stima a misura delle opere da effettuarsi), si determinasse una
residua disponibilità di oneri di urbanizzazione, tale differenza potrà essere
riservata alla realizzazione di maggiori opere da eseguirsi nell'adiacente area
della "Cascina Continassa", già oggetto di progetti a cura della
Città, su specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 13 - Direzione
Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione.
Abitabilità /Agibilità
Le opere di urbanizzazione saranno
eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o
ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei
lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle
Opere Pubbliche, indicata dalla Proponente.
L'onere relativo alla Direzione Lavori è a
carico della Proponente.
Al momento della consegna dei lavori dovrà
essere informato l'Ispettorato Tecnico della Città.
La contabilità dei lavori dovrà essere
redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde
consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle opere eseguite.
Il professionista incaricato della
Direzione dei Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge
proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal
Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, ai
sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
Contratti Pubblici).
Ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. n.
163/2006, i collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione
eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro
complessità ed all'importo degli stessi.
I tecnici, da uno a tre, sono nominati
dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi
sono a carico della Proponente.
Resta inteso che ogni altro onere
afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della
presente Convenzione sarà a carico della Proponente.
Il collaudo tecnico-amministrativo delle
opere dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, così
come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della
Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di
urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza
dei collaudatori; qualora siano rilevate inadempienze od errori, l'Ispettorato
ne darà comunicazione alla Proponente ed al collaudatore per i necessari provvedimenti
ed all'Amministrazione per conoscenza.
La data di ultimazione dei lavori è quella
in cui la Proponente deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori
sempreché il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli effetti del presente
articolo, la Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante
dall'esecuzione delle opere.
In attesa del collaudo, all'ultimazione
dei lavori la Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere
alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale
sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di Collaudo (o
collaudatore) e parere favorevole del Settore che prenderà in consegna l'opera
collaudata.
Il Certificato di Collaudo dovrà contenere
lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Come già specificato nel precedente
articolo 6, gli oneri di manutenzione delle opere realizzate sono posti a
carico della Proponente, anche dopo l'approvazione del collaudo definitivo, per
tutta la durata del diritto di superficie, fissato in anni 99 e rinnovabile,
attribuito alla Proponente con atto del notaio Nardello, citato al punto 5
delle premesse, così come integrato dall'atto novativo di cui al punto 32 delle
premesse.
Ai fini del rilascio dei certificati di
abitabilità/agibilità relativi agli interventi edilizi, l'opera si intende
ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento
alla rete idrica e alle fognature, previa attestazione del funzionamento delle
medesime da parte degli Enti competenti.
Il rilascio dei certificati di
abitabilità/agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle
opere di urbanizzazione.
Con la presente Convenzione, in
ottemperanza di quanto previsto dai provvedimenti della Conferenza dei Servizi
Regionale del 22 dicembre 2005 (Regione Piemonte - prot. 18437/17.1 e
18438/17.1 del 28 dicembre 2005 del Settore Programmazione e Interventi dei
Settori Commerciali), che hanno consentito in data 13 gennaio 2006 il rilascio
da parte del Comune di Torino - Sportello Unico per le Attività produttive -
delle Autorizzazioni Commerciali n. 4/68 - 5/68 - 6/68 - 7/68 - 8/68 - 9/68
(Comparto 2) - 10/68 - 11/68 (Comparto 3), la Proponente si impegna :
1.
a corrispondere un onere
aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi ai due Centri
Commerciali compresi nei Comparti 2 e 3, specificatamente destinato a
contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento
commerciale urbano, come dichiarato nell'atto d'obbligo del 13 gennaio 2006
rogito notaio dott. Natale Nardello, presentato allo Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Torino;
2. a
realizzare, a propria cura e spese, prima dell'attivazione dei centri
commerciali, tutte le opere di viabilità in progetto sui territori del Comune di
Torino e del Comune di Venaria, per un importo complessivo di Euro 1.978.000,00;
3. ad
acquisire l'autorizzazione urbanistica prevista ai sensi dell'articolo 26 comma
7 e seguenti della Legge Regionale 56/1977.
Le previsioni del Programma stesso e dello
Studio d'Insieme dell'area Continassa saranno oggetto di approfondimenti ed
ulteriori specificazioni nell'ambito dei lavori del tavolo politico e tecnico,
istituito con l'Assessorato all'Area Metropolitana della Città di Torino, su
richiesta del Comune di Venaria Reale, per la definizione di un'intesa relativa
all'area urbana di confine tra il territorio dei due Comuni, con particolare
riferimento alla viabilità, ai parcheggi, alle localizzazioni commerciali ed
alla sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione previsti.
Articolo 15 - Programma
edilizio - Articolazione operativa
Nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l'attività edificatoria
dell'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi troverà attuazione con il rilascio dei
singoli permessi di costruire.
Entro i termini convenuti all'articolo 12
del presente atto dovranno essere completate tutte le opere di urbanizzazione.
In particolare, la Proponente dovrà eseguire tutte le opere di urbanizzazione
previste entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle stesse e,
in ogni caso, non oltre 4 anni dalla stipula della presente Convenzione.
Il primo permesso di costruire dovrà,
comunque, essere richiesto al Comune al massimo entro un anno dalla stipula del
presente atto.
Articolo 16 - Garanzie
finanziarie
A garanzia dell'esatta e tempestiva
osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Proponente,
per se stessa, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, rilascerà a
favore del Comune le seguenti polizze fideiussorie assicurative o bancarie a
scalare:
al momento della stipulazione della
presente Convenzione:
a) a garanzia delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri dovuti di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, pari al valore delle opere
incrementato del 30%;
b) a garanzia dell'effettiva ricostruzione
dell'impianto sportivo, pari al valore della tensostruttura demolita di Euro 10
milioni;
al momento del ritiro dei permessi di
costruire:
c) a
garanzia della quota eccedente il costo delle opere di urbanizzazione a
scomputo;
d) a
garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione.
Le garanzie sopra indicate, emesse da
primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge
10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per
quanto attiene al contenuto, sia in ordine all'idoneità delle polizze
fideiussorie medesime.
Le fideiussioni bancarie o assicurative
dovranno contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a
soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse
quelle indicate all'articolo 1945 Codice Civile, con esclusione altresì del
beneficio di preventiva escussione di cui all'articolo 1944 Codice Civile.
La fideiussione di cui al punto a) verrà
via via ridotta fino alla corrispondenza dell'80%, in relazione ai relativi
stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore dei Lavori ed accertati dal
Collaudatore/i in corso d'opera. Resta inteso che il restante 20% sarà
svincolato entro 60 giorni dalla data di collaudo favorevole delle opere
stesse.
La fideiussione di cui al punto b) del
valore di Euro 10 milioni potrà essere svincolata a seguito della fine
ultimazione lavori dell'impianto Stadio.
Le fideiussioni di cui ai punti c) e d)
verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai pagamenti effettuati.
Inoltre, le garanzie fornite dalla
Proponente per la puntuale stipula della presente Convenzione saranno
svincolate solo a seguito della formalizzazione dell'atto di assoggettamento
all'uso pubblico delle aree a servizi.
Gli eventuali mutamenti di
destinazione d'uso degli edifici, effettuati durante il periodo di validità del
PR.IN senza l'approvazione della Città, saranno convenzionalmente equiparati a
variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'articolo 31 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del D.P.R.
380/2001.
Gli eventuali mutamenti di
destinazione effettuati oltre il periodo di validità del PR.IN seguiranno il
regime giuridico e normativo al momento vigente.
Articolo 18 -
Trasferimento degli obblighi
Tutti i diritti e gli obblighi
della presente Convenzione sono assunti dalla Proponente per sé, ed aventi
causa anche parziali a qualsiasi titolo.
Qualora la Proponente proceda
all'alienazione totale o parziale dei diritti oggetto della presente
Convenzione, dovrà farsi espressa menzione nei relativi atti di trasferimento
degli obblighi e degli oneri di cui alla stessa. Gli aventi causa della
Proponente dovranno, inoltre, fornire idonee garanzie fideiussorie per
l'attuazione degli interventi previsti in Convenzione.
In caso di
trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, la
Proponente e gli eventuali aventi causa restano solidalmente responsabili verso
il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti.
Articolo 19 - Completezza funzionale
ed attività di animazione della zona
La necessità di realizzare un mix
funzionale, che non sia costituito solo da impianti sportivi ma veda anche la
presenza delle attività che caratterizzano le funzioni urbane
"centrali" (commercio, terziario comune, artigianato di servizio,
ecc.), richiamata dal Piano Regolatore della Città, sarà soddisfatta
predisponendo un programma di insediamenti nelle diverse unità immobiliari, che
individui la loro probabile ubicazione; tale programma, da rendere esplicito,
anche se non vincolante, con il progetto edilizio, farà parte dei documenti di
commercializzazione delle superfici e dovrà essere prioritariamente rispettato.
La rivitalizzazione della zona sarà
favorita anche con azioni promozionali ed attività di animazione delle quali si
farà carico un consorzio da costituire con la partecipazione non esclusiva dei
titolari delle unità immobiliari che sorgeranno nell'area. Le suddette azioni
promozionali ed attività di animazione segnaleranno, con le forme di comunicazione
di volta in volta ritenute più idonee e con materiale informativo divulgato in
loco, le eventuali manifestazioni sportive o economiche che si svolgeranno
nello stesso periodo fuori dell'area dello Stadio (Ambito 4.23 Stadio delle
Alpi), segnalate con congruo anticipo dalla Circoscrizione 5 e/o dal confinante
Comune di Venaria Reale.
Articolo 20 - Efficacia
della Convenzione
La presente convenzione sostituisce la
precedente convenzione relativa al P.E.C., approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 132 in data 11 aprile 2006 e stipulata in data 13 luglio 2007.
Articolo 21 - Spese
Tutte le spese relative e conseguenti alla
presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della
proprietà immobiliare, saranno a totale carico della Proponente.
Articolo 22 - Allegati
Formano parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione i sotto elencati allegati:
Allegato 1 - Proprietà su
planimetria catastale;
Allegato 2 - Destinazione e
viabilità pedonale pubblica;
Allegato 3 - Aree
assoggettate all'uso pubblico;
Allegato 4 - Demolizioni;
Allegato 5 - Subambiti;
Allegato 6 - Comparti
edificatori;
Allegato 7 - Opere di
Urbanizzazione a Scomputo;
Articolo 23 - Controversie
Ogni controversia relativa alla presente
Convenzione è riservata alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte.
Per quanto non contenuto nella presente
Convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in
vigore.