Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amministrative Urbanistiche  

       n. ord. 29

2009 00370/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009

(proposta dalla G.C. 27 gennaio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

 

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MINA Alberto

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA         

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 E S.M.I. - PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI" - APPROVAZIONE.

       Proposta dell'Assessore Viano,

       di concerto con l'Assessore Montabone.  

 

       Con deliberazione n. 155 del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2008 (mecc. 2008 04928/009), esecutiva in data 3 novembre 2008, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, inerente alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi".

       La predetta documentazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale  per la durata di 60 giorni consecutivi, dal 23 ottobre al 21 dicembre 2008 e si è contestualmente provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.

       Nel succitato periodo di pubblicazione non sono pervenute al Protocollo Generale della Città ed al Protocollo della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata osservazioni nel pubblico interesse.

       L'avviso di pubblicazione e deposito del Programma Integrato in variante al P.R.G. è stato, altresì, pubblicato sul B.U.R. del 6 novembre 2008.

       Dell'avvenuto deposito è stata, inoltre, data informazione al pubblico sul quotidiano "La Stampa Edizione Nord-Ovest", in data 5 novembre 2008.

       Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 dicembre 2008 n. 1741-61780/2008, ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003 (allegato 29).

       Come già precisato nella deliberazione di adozione, la proposta di PR.IN. in oggetto prevede una riorganizzazione e riqualificazione dell'Ambito, che comporta alcune modifiche rispetto alla progettazione prevista nel P.E.C., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 dell'11 aprile 2006 (mecc. 2006 01646/009), la cui convenzione attuativa è stata sottoscritta in data 13 luglio 2007 fra la Città e la Società Juventus, con atto a rogito notaio Natale Nardello, repertorio n. 55617- raccolta n. 21097.

       In particolare, in sede di adozione del provvedimento di PR.IN. veniva richiesto, a fronte della demolizione dell'attuale impianto dello Stadio, l'adeguamento della concessione del diritto di superficie e della convenzione urbanistica con l'introduzione di idonee garanzie circa l'adempimento dell'impegno di ricostruzione nei termini previsti.

       Veniva, inoltre, prevista la corresponsione da parte della Società Juventus F.C. della somma di Euro 2.000.000,00, quale valorizzazione indotta dal trasferimento di 4.000 mq. di S.L.P. a destinazione commerciale dall'interno dell'impianto sportivo all'esterno nel "parco commerciale", come da valutazione di congruità effettuata dal competente Settore Valutazioni della Città.

       Nelle more dell'approvazione definitiva del PR.IN. si è, pertanto, ritenuto necessario definire le modifiche ai rapporti giuridico-patrimoniali tra le Parti attraverso un Protocollo d'Intenti fra la Città e la Società Proponente, sottoscritto in data 17 dicembre 2008 e finalizzato alla stipula del contratto modificativo - il cui testo è stato allegato al Protocollo stesso - che si configura come novativo del precedente contratto del 15 luglio 2003, a rogito Notaio Natale Nardello, repertorio n. 47136 - raccolta n. 15664 (disciplinante il trasferimento della proprietà superficiaria dell'impianto Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe). Alla sottoscrizione di detto protocollo, la Società Juventus F.C. ha corrisposto alla Città, in via anticipata, la somma di Euro 2.000.000,00, come convenuto nel citato Protocollo.

       Con il presente provvedimento viene, pertanto, anche approvato il contratto novativo e modificativo sopra citato che integra i contenuti urbanistici del PR.IN. e al quale si rinvia (allegato 31).

       In tale atto novativo si conviene, in particolare, che la Società presenti, entro 30 giorni dall'approvazione del PR.IN., a garanzia del suo obbligo principale consistente nell'effettiva ricostruzione dell'impianto sportivo, idonea polizza fideiussoria di importo pari al valore della tensostruttura che la stessa dovrà demolire, ammontante a 10 milioni di Euro; detto valore è stato ritenuto congruo dai competenti Uffici Tecnici della Città. In nessun caso, ivi compresa la risoluzione per qualsiasi causa del contratto, la Società potrà essere chiamata a rispondere a titolo di danno, indennizzo o altrimenti, nei confronti della Città e/o di terzi oltre il limite massimo assoluto di Euro 10 milioni, somma garantita con la polizza di cui sopra.

       Detta polizza potrà essere svincolata al momento dell'ultimazione dei lavori del nuovo Stadio, a condizione che la Società produca ulteriore fideiussione o polizza fideiussoria, di ammontare pari ad Euro 7.500.000,00 a garanzia del pagamento di una penale che dovrà applicarsi in caso di inadempimento al suo ulteriore obbligo - ritenuto, come è di tutta evidenza, rilevante per il pubblico interesse - di far giocare nel nuovo Stadio la prima squadra sino al 30 giugno 2021. In proposito, nel contratto novativo la Juventus assume anche l'impegno, nel caso in cui cessi l'attività calcistica della sua prima squadra a livello nazionale e/o internazionale in detto impianto, di cancellare ogni gravame, ipoteca o altra forma di garanzia reale eventualmente gravante sulla proprietà superficiaria relativa allo Stadio entro i successivi sei mesi.

       Al fine di dotare il territorio comunale di campi idonei per il gioco libero, competizioni, scuole calcio, allenamenti, in luogo dei precedenti accordi siglati, la Società si farà carico di realizzare, a propria cura e spese, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto novativo, i seguenti tre interventi:

-      trasformazione del campo in terra in erba artificiale, nell'impianto comunale di via Valdellatorre, compresa la realizzazione del sottofondo, drenaggio e rete di smaltimento delle acque meteoriche;

-      realizzazione di un campo in erba artificiale nel nuovo impianto del "Victoria Ivest" di via Massari angolo via De Marchi, compresa la realizzazione del sottofondo, drenaggio e rete di smaltimento acque meteoriche;

-      realizzazione in via dei Gladioli, all'interno del Parco delle Vallette, di un impianto di calcio a otto, composto da campo sintetico completo di recinzioni, fabbricato spogliatoi nonché sistemazione delle aree esterne.

       Si segnala, inoltre, che la stima relativa agli oneri di urbanizzazione è stata ricalcolata a seguito degli adeguamenti annuali dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

       Infine, in data 16 gennaio 2009 la Società Proponente ha presentato numero due osservazioni (allegato 30) di carattere tecnico relative allo schema di Convenzione da approvarsi, allegato al PR.IN..

       L'una relativa alla quota altimetrica dell'impianto sportivo, che si ritiene di eliminare nell'atto di convenzionamento, in quanto non corrispondente con la quota indicata negli elaborati progettuali del PR.IN..

       L'altra riguardante lo stralcio dell'allegato n. 8 allo schema di Convenzione, che riporta le opere della viabilità previste nella Conferenza dei Servizi regionale del 22 dicembre 2005 da effettuarsi da parte della Società Proponente, considerato che le stesse non sarebbero più coerenti con la nuova situazione viabilistica, che si determinerà con l'apertura dello svincolo per Borgaro Torinese.

       Gli interventi necessari, sostitutivi di quelli prima previsti, dovranno essere definiti con il coinvolgimento di tutti gli Enti competenti.

       Pertanto, nello schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento, occorre prendere atto dei contenuti del Protocollo d'Intesa sottoscritto e delle precisazioni tecniche presentate dalla Società Juventus F.C. S.p.A.. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Vista la Legge Regionale n. 18/1996 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1)     di prendere atto che la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta Provinciale del 23 dicembre 2008 n. 1741-61780/2008, che si allega al presente provvedimento (allegato 29), ha pronunciato la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1° agosto 2003;

2)     di prendere atto che non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse nel periodo di pubblicazione ai sensi di legge, dal giorno 23 ottobre al giorno 21 dicembre 2008;

3)     di prendere atto ed approvare l'avvenuta sottoscrizione, in data 17 dicembre 2008, del Protocollo d'Intesa fra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A., avente ad oggetto la stipula del contratto modificativo - il cui testo è stato allegato al Protocollo stesso - che si configura come novativo del precedente contratto del 15 luglio 2003 a rogito Notaio dott. Natale Nardello, repertorio n. 47136 - raccolta n. 15664, di trasferimento alla Società Juventus F.C. della proprietà superficiaria, dello Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe;

4)     di prendere atto e di condividere i contenuti delle due specifiche tecniche pervenute in data 16 gennaio 2008 da parte della Società Juventus F.C. S.p.A. (allegato 30);

5)     di approvare, pertanto, le modifiche ed integrazioni recepite nello Schema di Convenzione (allegato 24) al presente provvedimento;

6)     di prendere atto che gli oneri di urbanizzazione sono stati ricalcolati a seguito dell'adeguamento annuale dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione ai sensi del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, e pertanto, sono pari ad Euro 10.424.350,00, di cui Euro 8.589.150,00 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 1.835.200,00 per gli oneri di urbanizzazione secondaria;

7)     di approvare, infine, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G., relativo alla zona urbana di trasformazione denominata "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi".

Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di deliberazione i seguenti elaborati di Programma Integrato e l'elaborato di variante al P.R.G. (allegato 28):

-      Inserimento ambientale (all. 1 - n.            );                   

-      Relazione-cronoprogramma (all. 2 - n.            );

-      Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, comprensivo delle seguenti tavole:

-      Relazione Illustrativa OO.UU. - Computo Metrico Estimativo (all. 3 - n.       );

-      Capitolato Speciale d'Appalto (all. 4 - n.             );

-      Tavola 1 - Dati Generali (all. 5 - n.             );

-      Tavola 2 - Reti Idriche (all. 6 - n.            );

-      Tavola 3 - Reti Elettriche (all. 7 - n.           );

-      Tavola 4 - Compensazione Alberi (all. 8 - n.             );

-      Tavola 5 - Parcheggi Pubblici (all. 9 - n.             );

-      Tavola 6 - Lotto 1 - Inquadramento Generale (all. 10 - n.             );

-      Tavola 7 - Lotto 1 - Area a Parcheggio (all. 11 - n.             );

-      Tavola 8 - Lotto 1 - Area a Verde Attrezzato (all. 12 - n.            );

-      Tavola 9 - Lotto 2 - Parcheggio Esistente (all. 13 - n.            );

-      Tavola 10 - Lotto 3 - Aree a Parcheggio e Aree Pedonali/Viabilità (all. 14 - n.             );

-      Progetto Planovolumetrico comprensivo di:

-      Tavola 1 - Schemi Urbanistici (all. 15 - n.               );

-      Tavola 2 - Comparazione Superfici Stadio (all. 16 - n.             );

-      Tavola 3 - Planimetrie delle Destinazioni e delle Regole Edilizie (all. 17 - n.              );

-      Tavola 4 - Planimetria delle Aree Assoggettate (all. 18 - n.            );

-      Tavola 5 - Planimetria dei Comparti Edificatori (all. 19 - n.           );

-      Tavola 6 - Lotto 1 - Interventi Edilizi Previsti nell'Ambito - Opere di Viabilità extra ambito (all. 20 - n.             );

-      Tavola 7 - Parcheggi e Accessi (all. 21 - n.            );

-      Tavola 8 - Parcheggi Interrati (all. 22 - n.            );

-      Tavola 9 - Tavola Comparativa (all. 23 - n.            );

-      Schema di Convenzione (all. 24 - n.           );

-      Norme Tecniche di Attuazione (all. 25 - n.            );

-      Compatibilità Ambientale ex articolo 20 Legge Regionale 40/1998 (all. 26 - n.       );

-      Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex articolo 23 Regolamento Acustico Città di Torino del 6 marzo 2006 (all. 27 - n.             );

-      Elaborato di Variante al P.R.G. (all. 28 - n.              );

-      Parere della Provincia (all. 29 - n.             );

-      Osservazioni della Società Juventus F.C. S.p.A. (all. 30 - n.             );

-      Parere della Circoscrizione (all. 32 - n.                 );

8)     di approvare, di conseguenza, l'atto novativo e modificativo del contratto fra la Città e la Società Juventus F.C. del 15 luglio 2003, rogito notaio dott. Natale Nardello, oggetto del Protocollo d' Intesa stipulato, in data 17 dicembre 2008, fra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A. al fine della stipulazione dello stesso (all. 31 - n.             );

9)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE ALLO SPORT

E TEMPO LIBERO

F.to Montabone

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VALORIZZAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

ATTUAZIONE DEL P.R.G

F.to Ciocchetti

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

EDILIZIA SPORTIVA E NUOVE OPERE

F.to Revelchione

 

IL DIRIGENTE SETTORE

TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE

F.to Caddia

 

IL DIRIGENTE SETTORE PROCEDURE

AMMINISTRATIVE URBANISTICHE

F.to Virano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                         

       Repice                                                                                

IL PRESIDENTE

Castronovo

 


REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI TORINO

 

PROGRAMMA INTEGRATO "AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI"

 

- Schema di Convenzione -

 

ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 09 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

TRA

la Città di Torino, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente vigente, dal Sig. ..............???.. nato a ??..... il ??......, domiciliato per la carica in ......?.. via ??????????????..

nel seguito denominata per brevità "Comune"

E

la Società Juventus F.C. S.p.A., con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00470470014, in questo atto rappresentata dal Sig. ?., nato a ?. il ?., in qualità di Amministratore Delegato della Società, domiciliato per la carica presso la sede della Società, nel seguito denominata per brevità "Proponente"

 

PREMESSO CHE

 

1.     con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 è stato approvato il P.R.G. della Città di Torino;

2.     la Variante n. 31 al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 4 febbraio 2002 (mecc. 01-11496/09), concernente i "Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private nel Comune di Torino", ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e della Legge Regionale 28/1999, individua nell'area oggetto della presente convenzione una localizzazione commerciale L2;

3.     in data 18 giugno 2002 con deliberazione della Giunta Comunale n. 811 (mecc. 2002 04608/08) è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Città di Torino e la Società F.C. Juventus S.p.A., per la definizione del regime dell'area della Continassa e dello Stadio delle Alpi;

4.     con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 (mecc. 2002 08520/009) del 16 dicembre 2002, è stata approvata la Variante n. 56 al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., con la quale sono state riclassificate le aree comprese fra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada Druento e via Traves, da aree destinate a servizi pubblici a Zona Urbana di Trasformazione, denominata Ambito 4.23 "Stadio delle Alpi", in cui sono ammessi interventi di trasformazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 delle N.U.E.A. e della relativa scheda normativa;

5.     il Comune ha trasferito la proprietà superficiaria dello Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe allo Stadio delle Alpi nonché il diritto di superficie sulle aree, così come individuate al punto successivo, in capo alla Società Proponente, con atto Notaio Nardello del 15 luglio 2003 Rep. n. 47136/15664;

6.     la Proponente, in forza dell'atto di trasferimento di cui al precedente punto 5, è, pertanto, titolare del diritto di superficie sulle aree, site in Torino fra il corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada Druento e ia Traves, per una superficie complessiva pari a mq. 349.324, descritte al Catasto Terreni nel modo che segue: Foglio 1062 particelle n. 1, 22, 30, 31, 62, Foglio 1063 particelle n. 1, 74, 76; nonché della proprietà superficiaria dei fabbricati e manufatti insistenti sugli stessi terreni;

7.     il Comune ha la piena ed esclusiva proprietà di terreni confermati nella destinazione pubblica attuale, per una superficie di mq. 6.767, ricompresa nell'ambito 4.23 Stadio delle Alpi, descritti al Catasto Terreni come segue: Foglio 1062, particella 93 parte, Foglio 1063, particella 73 parte;

8.     il P.R.G. vigente considera l'ambito 4.23 Stadio delle Alpi di categoria C, secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;

9.     la scheda normativa relativa all'ambito 4.23 Stadio delle Alpi, di cui alla Variante n. 56 al P.R.G. vigente, prescrive che gli interventi consentiti siano attuati mediante Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata o pubblica;

10.   la scheda normativa dell'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi originariamente prevedeva la complessiva riorganizzazione e riqualificazione fisica e funzionale del comprensorio attraverso interventi volti alla conservazione dell'impianto sportivo esistente ed alla realizzazione di un complesso annesso destinato ad ospitare attività di supporto a quelle sportive, nonché alla realizzazione dei relativi servizi e di un nuovo insediamento a destinazione A.S.P.I. per attività commerciali;

11.   la Proponente, quindi, presentava al Comune di Torino una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato ex articolo 43 Legge Regionale 56/1977 relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", di seguito denominato P.E.C., che era approvato dal Consiglio Comunale in data 28 giugno 2004 con deliberazione n. 63 (mecc. n. 200403341/009), cui era allegato il relativo schema di Convenzione. La citata Convenzione non è stata sottoscritta dalla Proponente in quanto la stessa aveva richiesto con nota del 22 dicembre 2004, modifica alla scheda normativa di P.R.G., quale poi approvata con la Variante n. 123 di cui al successivo punto 13;

12.   in data 20 giugno 2005, la Società Juventus presentava le seguenti istanze di Autorizzazione Commerciale:

-      Grande Struttura di vendita - Attivazione Centro Commerciale Classico con superficie di vendita di mq. 11.960 settore alimentare e non alimentare Comparto 2 - Prot. 8696/17.1;

-      Grande Struttura di vendita - Attivazione Centro Commerciale Sequenziale con superficie di vendita di mq. 5.000 settore non alimentare Comparto 3 - Prot. 8695/17.1;

13.   su istanza della Proponente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 12 dicembre 2005 (mecc. 2005 10690/009), la Città di Torino approvava la Variante n. 123 al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., con la quale erano ridistribuite le consistenze edificatorie commerciali all'interno dell'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi;

14.   in data 22 dicembre 2005, la Conferenza dei Servizi presso la Regione Piemonte esprimeva all'unanimità parere favorevole al rilascio delle Autorizzazioni Commerciali di cui al precedente punto 12;

15.   in data 13 gennaio 2006, il Comune di Torino rilasciava le seguenti Autorizzazioni Commerciali:

-      per il Comparto 2 - Autorizzazioni Commerciali n. 4/68, 5/68, 6/68, 7/68, 8/68, 9/68 del 13 gennaio 2006;

-      per il Comparto 3 - Autorizzazioni Commerciali n. 10/68 e 11/68 del 13 gennaio 2006;

16.   in data 31 gennaio 2006, la Proponente presentava, ai sensi dell'articolo 43 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., proposta di Variante del P.E.C. approvato in data 28 aprile 2004, in adeguamento alla Variante n. 123 di cui al precedente punto 13.;

17.   il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 132 in data 11 aprile 2006 (mecc. 2006 01646/009), approvava la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato con mandato al dirigente competente per la stipula della Convenzione, in sostituzione del precedente Schema di Convenzione relativo al P.E.C. approvato il 28 giugno 2004;

18.   in data 13 luglio 2007 con atto del Notaio Nardello, registrato in Torino il 31 luglio 2007 al n. 20489, veniva sottoscritta la Convenzione di P.E.C. in attuazione della Variante n. 123 approvata dal Consiglio Comunale in data 12 dicembre 2005 con deliberazione n. 194 (mecc. 2005 10690/009);

19.   la Società Juventus ha successivamente proposto alla Città una diversa ipotesi di sistemazione urbanistica ed edilizia dell'Ambito, anche attraverso un intervento di sostituzione dell'attuale impianto sportivo;

20.   si è convenuto di procedere al perseguimento di questa nuova ipotesi attraverso la formazione di un Programma Integrato, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996;

21.   la Proponente ha, conseguentemente, presentato alla Città di Torino, ai sensi della citata Legge Regionale n. 18/1996, il progetto di Programma Integrato relativo all'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi, in variante alle previsioni normative della scheda d'Ambito del vigente P.R.G.C., con l'intesa che l'approvazione e il perfezionamento del Programma medesimo determineranno la sostituzione del vigente P.E.C. con il nuovo Strumento Urbanistico Esecutivo;

22.   la proposta di PR.IN ha acquisito il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia in data 3 luglio 2008;

23.   nel termine di trenta giorni di messa a disposizione del Programma Integrato a favore degli Organi di decentramento amministrativo, per l'espressione del parere di competenza, sono pervenute osservazioni da parte del Consiglio Circoscrizionale 5, alle quali è stato controdedotto con il successivo atto consiliare di adozione;

24.   il Programma Integrato è stato adottato dal Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. ? del?;

25.   il Programma Integrato adottato è stato depositato presso la Segreteria del Comune, pubblicato per estratto con contestuale avviso sul quotidiano locale "La Stampa" il giorno ?, all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, dal ? al?;

26.   a seguito della pubblicazione del Programma Integrato, sono pervenute le seguenti osservazioni ?;

27.   il Programma Integrato, in Variante al P.R.G.C., è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 1977, alla Provincia di Torino, che si è così espressa ?;

28.   il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. ? del ? ha approvato il Programma Integrato e la contestuale Variante al P.R.G.C., unitamente allo Schema di Convenzione, controdeducendo alle osservazioni presentate, e ha dato mandato al dirigente competente di procedere alla stipulazione della convenzione medesima;

29.   in data 19 febbraio 2009 è stata presentata da parte della Società Juventus F.C. S.p.A. lettera a conferma dell'impegno della Società a sottoscrivere i documenti necessari per l'approvazione del PR.IN. in oggetto nonché il contratto modificativo novativo del precedente atto del 15 luglio 2003 facente seguito al Protocollo di Intenti fra la Città e la Proponente stipulato il 17 dicembre 2008;

30.   che, in data 15 giugno 2004, è stata costituita a favore della Città una fideiussione n. 3268 rilasciata da Banca Sella S.p.A. a garanzia della puntuale stipula della Convenzione di Euro 232.784,00 successivamente integrata, in data 30 marzo 2006, con una appendice di Euro 24.011,44; la fideiussione n. 3268 è stata ulteriormente integrata per un importo di Euro 29.459,16, per una somma complessiva di Euro 286.254,6 a garanzia della stipula della convenzione, pari complessivamente al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione calcolati nella fase di adozione del PR.IN., da svincolarsi solo a seguito della formalizzazione dell'atto di assoggettamento all'uso pubblico delle aree a servizi di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;

31.   che l'articolo 13 comma 2 lettera D) del Regolamento COSAP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 257 in data 21 dicembre 1998, disciplina l'occupazione delle aree pubbliche da parte dei Soggetti Attuatori necessarie per la realizzazione di servizi o strutture destinate a diventare di proprietà della Città, stabilendone l'esenzione dall'applicazione del canone;

32.   che nelle more dell'approvazione definitiva del PR.IN. è stato sottoscritto fra la Città di Torino e la Società Juventus F.C. S.p.A., in data 17 dicembre 2008, il protocollo d'intesa per la stipula del contratto novativo e modificativo del contratto del 15 luglio 2003, rogito notaio Natale Nardello, repertorio n. 47136 - raccolta n. 15664, finalizzato al trasferimento della proprietà superficiaria dell'impianto Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe.

 

TUTTO CIO' PREMESSO

 

le parti come sopra costituite in atto,

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

 

Articolo 1 - Generalità

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

 

Articolo 2- Proprietà degli immobili

La Proponente, come già descritto ai punti 5. e 6. delle Premesse, è titolare del diritto di superficie di durata anni 99 (novantanove), sugli immobili oggetto di intervento (mq. 349.324) del presente Programma Integrato, di seguito denominato per brevità PR.IN mentre, per la superficie territoriale rimanente di mq. 6.767, è confermata la piena ed esclusiva proprietà del Comune nonché la destinazione pubblica attuale, così come indicato al punto 7. delle Premesse (cfr. allegato n. 1).

 

Articolo 3- Elaborati costituenti il PR.IN.

Formano parte integrante e sostanziale del Programma Integrato, oltre allo Schema di Convenzione (allegato 24) e all'elaborato di Variante (allegato 28), i seguenti elaborati:

-      Inserimento ambientale (all. 1 - n.         );

-      Relazione-cronoprogramma (all. 2 - n.         );

-      Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, comprensivo delle seguenti tavole:

-      Relazione Illustrativa OO.UU. - Computo Metrico Estimativo (all. 3 - n.         );

-      Capitolato Speciale d'Appalto (all. 4 - n.         );

-      Tavola 1 - Dati Generali (all. 5 - n.         );

-      Tavola 2 - Reti Idriche (all. 6 - n.         );

-      Tavola 3 - Reti Elettriche (all. 7 - n.         );

-      Tavola 4 - Compensazione Alberi (all. 8 - n.         );

-      Tavola 5 - Parcheggi Pubblici (all. 9 - n.         );

-      Tavola 6 - Lotto 1 - Inquadramento Generale (all. 10 - n.         );

-      Tavola 7 - Lotto 1 - Area a Parcheggio (all. 11 - n.         );

-      Tavola 8 - Lotto 1 - Area a Verde Attrezzato (all. 12 - n.         );

-      Tavola 9 - Lotto 2 - Parcheggio Esistente (all. 13 - n.         );

-      Tavola 10 - Lotto 3 - Aree a Parcheggio e Aree Pedonali/Viabilità (all. 14 - n.         );

-      Progetto Planovolumetrico comprensivo di:

-      Tavola 1 - Schemi Urbanistici (all. 15 - n.         );

-      Tavola 2 - Comparazione Superfici Stadio (all. 16 - n.         );

-      Tavola 3 - Planimetrie delle Destinazioni e delle Regole Edilizie (all. 17 - n.         );

-      Tavola 4 - Planimetria delle Aree Assoggettate (all. 18 - n.         );

-      Tavola 5 - Planimetria dei Comparti Edificatori (all. 19 - n.         );

-      Tavola 6 - Lotto 1 - Interventi Edilizi Previsti nell'Ambito - Opere di Viabilità extra  ambito (all. 20 - n.                  );

-      Tavola 7 - Parcheggi e Accessi (all. 21 - n.         );

-      Tavola 8 - Parcheggi Interrati (all. 22 - n.         );

-      Tavola 9 - Tavola Comparativa (all. 23 - n.         );

-      Norme Tecniche di Attuazione (all. 25 - n.         );

-      Compatibilità Ambientale ex articolo 20 L.R. 40/98 (all. 26 - n.         );

-      Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex articolo 23 Regolamento;

-      Acustico Città di Torino del 6 marzo 2006 (all. 27 - n.         );

-      Elaborato di Variante al P.R.G. (all. 28 - n.         );

-      Parere della Provincia (all. 29 - n.);

-      Osservazioni della Società Juventus F.C. S.p.A. (all. 30 - n.        ).

I sopracitati elaborati, in quanto parte integrante della deliberazione del Consiglio Comunale n. .................. del...................... che ha approvato lo strumento urbanistico, hanno già acquisito natura di atti pubblici.

Ne è, dunque, qui omessa l'allegazione, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli la Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.

Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune, che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la visione ed il rilascio di eventuali copie.

 

Articolo 4 - Aree a servizi pubblici e viabilità pedonale

Il PR.IN individua una superficie di mq. 148.190 quale dotazione per servizi e parcheggi multifunzionali, commisurata ai fabbisogni funzionali afferenti sia allo Stadio sia alle nuove attività commerciali, per lo spettacolo e per servizi privati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Si dà atto che il fabbisogno previsto dagli standards di legge relativamente alle attività insediabili è pari a mq. 107.000 < 148.190 mq (cfr. allegato n. 2 ).

 

Articolo 5 -Aree a viabilità pedonale

Il presente PRIN, in ottemperanza a quanto previsto dai provvedimenti della Conferenza dei Servizi Regionale del 22 dicembre 2005 (Regione Piemonte Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali prot. 18437/17.1 del 28 dicembre 2005 punto 6. e prot. 18438/17.1 del 28 dicembre 2005 punto 5.), individua, alla Tavola 3 del progetto planivolumetrico, le aree costituenti i separatori di viabilità pubblica (sistema viario pedonale e veicolare pubblico) tra i centri commerciali autorizzati.

Tale previsione è inderogabile e vincolante tra le parti e le aree così individuate saranno perpetuamente assoggettate all'uso pubblico quale sede di opere di urbanizzazione primaria ex articolo 51, comma 1, punto 1 lettera b) della LUR.

Tali aree si estendono per complessivi mq 5.210 e sono evidenziate nella planimetria allegata (cfr. allegato 2).

 

Articolo 6 - Impegno all'assoggettamento all'uso pubblico

Con il presente atto, la Proponente si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., ad assoggettare all'uso pubblico le aree destinate a servizi pubblici e viabilità per complessivi mq. 146.874 (di cui mq. 141.664 per servizi pubblici e mq. 5.210 per viabilità pedonale), il tutto come rappresentato nell'allegato n. 3 al presente atto. Gli eventuali interventi sottostanti le aree assoggettate ad uso pubblico, ove vadano ad interessare la soprastante sistemazione a pubblico servizio, comporteranno l'obbligo di totale ripristino a cura e spese di chi effettua l'intervento. L'assoggettamento perpetuo all'uso pubblico delle aree di cui sopra, consentirà l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle opere realizzate a scomputo ai sensi del successivo articolo 12.

L'assoggettamento sarà effettuato con apposito atto entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione.

Le aree dovranno essere assoggettate all'uso pubblico libere da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione e dall'atto di acquisto della proprietà superficiaria.

Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici saranno trascritti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

La gestione e la manutenzione di tutte le aree assoggettate all'uso pubblico, le modalità di uso, nonché l'accollo degli altri oneri derivanti dal loro utilizzo (illuminazione, realizzazione e cura delle aree verdi, delle aree attrezzate e degli spazi di socializzazione, ecc.) sono a carico della Proponente il presente PR.IN, come peraltro già convenuto nell'atto di trasferimento della proprietà superficiaria del 15 luglio 2003.

La Proponente si impegna, pertanto, su tutte le aree assoggettate all'uso pubblico comprensive delle opere su di esse insistenti, ad effettuare e a far effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città.

Ogni eventuale diversa utilizzazione di tali aree destinate a servizi pubblici comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione e la conseguente applicazione delle sanzioni che saranno previste nell'atto di assoggettamento che verrà sottoscritto tra le parti, come già evidenziato nel presente articolo, entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione.

 
Articolo 7 - Disciplina delle aree da assoggettare all'uso pubblico

L'assoggettamento all'uso pubblico che grava sulle aree indicate al precedente articolo 6 si eserciterà mediante la possibilità di godimento da parte della generalità dei cittadini, con modalità ed orari del tutto svincolati dal funzionamento delle attività commerciali presenti nell'area e dagli eventi che si svolgeranno all'interno dello Stadio.

In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di cui al punto 4 dell'articolo 3 del contratto di cessione del diritto di superficie stipulato in data 15 luglio 2003 con atto Notaio dott. Nardello, Rep. n. 47136/15664, così come integrato dall'atto novativo di cui in premessa.

 

Articolo 8 - Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

L'intervento è suddiviso in n. 4 comparti edificatori quali risultano rappresentati nell'allegato 6 alla presente Convenzione.

Il rilascio dei permessi di costruire, ferma restando la condizione di cui all'articolo 15 che segue, è indipendente per ciascun comparto. E' sempre possibile, all'interno di un comparto, prevedere il rilascio di più permessi di costruire indipendenti.  Ciascun comparto assolverà al suo interno tutti gli standards di servizi privati, ivi compresi quelli dei parcheggi di pertinenza delle singole unità, mentre gli standards di servizi pubblici saranno assolti dall'ambito nella sua interezza.

Le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di aree per lo sfollamento ed il parcheggio per gli impianti sportivi di cui al D.M. 25 agosto 1989 e al D.M. 18 marzo 1996 potranno essere reperite anche all'esterno del comparto 4 (sul quale insiste lo Stadio).

Per il SUBAMBITO A (cfr. allegato 4)

Il PR.IN prevede:

-      la demolizione dell'attuale copertura dell'impianto sportivo e degli spalti esistenti;

-      la costruzione di un nuovo impianto, con la ristrutturazione di tutto l'attuale anello;

-      la conferma dei 54.000 mq. di superficie utile esistente, utilizzabili per le attività complementari all'impianto sportivo.

Conformemente alle previsioni del P.R.G., il PR.IN prevede altresì l'utilizzazione di 8.000 metri quadrati della porzione in ristrutturazione per esercizi pubblici, centri benessere, ristorazione, museo, fan shops, ecc.. Ulteriore porzione di 4.000 metri quadrati sarà trasferita nell'adiacente subambito B con destinazione commerciale.

Per il SUBAMBITO B (cfr.allegato 4)

Il PRIN prevede:

-      la realizzazione di nuovi edifici a destinazione ASPI e, in particolare, per attività commerciali, aventi una S.L.P. di 34.000 metri quadrati, con una superficie di vendita netta complessiva di mq. 19.500;

-      la demolizione dell'edificio esistente lungo strada Altessano, già sede dell'Istituto Bonafous e del basso fabbricato prospiciente corso Grosseto.

 

Articolo 8 BIS - Ulteriori impegni del Proponente

Gli interventi previsti dal presente PR.IN comportano una parziale rivalutazione degli aspetti patrimoniali dell'Ambito. A fronte della valorizzazione derivante dal trasferimento di 4.000 mq di SLP a destinazione commerciale dall'interno dell'impianto sportivo all'esterno nel "parco commerciale", la Società Juventus ha già corrisposto la somma di Euro 2.000.000,00 a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 17 dicembre 2008 di cui al punto 32 delle premesse.

 

Articolo 9 - Durata del PR.IN e tempi di realizzazione dell'intervento

L'ultimazione complessiva degli interventi dovrà avvenire entro il termine di anni 10 (dieci) decorrente dalla stipula della presente Convenzione. Tutte le opere inerenti alle aree destinate a servizi pubblici dovranno, tuttavia, essere eseguite dalla Proponente entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e, in ogni caso, non oltre 4 anni dalla stipula della presente Convenzione. In ogni caso, le fideiussioni di cui al successivo articolo 16 saranno progressivamente e proporzionalmente svincolate all'avvenuto collaudo delle opere.

Il rilascio dei certificati di agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle opere di urbanizzazione.

I permessi di costruire dovranno essere richiesti al Comune entro i termini previsti ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e comunque entro i tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del PR.IN.

Il comune, su richiesta di parte Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti, durante la loro esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultima.

 

 

Articolo 10 - Oneri di urbanizzazione

La Proponente si impegna per se stessa, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere i contributi inerenti agli oneri di urbanizzazione, pari ad Euro 10.424.350,00 calcolati, al momento dell'approvazione del PR.IN, secondo il metodo tabellare e in ogni caso da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.

L'importo relativo alle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione (articolo 12 della presente Convenzione) è stimato nel progetto preliminare in Euro 6.140.206,00 e risulta inferiore all'importo dovuto, per cui la differenza verrà corrisposta secondo le consuete modalità operate dal Comune.

Gli oneri di urbanizzazione relativi all'impianto sportivo (37.000 mq. di attività complementari) sono  assimilati a quelli applicati alle attività produttive in quanto attività di servizio privato.

 

Articolo 11 - Contributo inerente al costo di Costruzione

La Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativo al costo di costruzione quale determinato al momento del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.

Per i 37.000 mq di attività complementari all'interno dell'impianto sportivo (cfr. Articolo 10 della presente convenzione) la Proponente, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Comunale n. 314 in materia di disciplina del contributo di costruzione, corrisponderà il contributo necessario al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti, in quanto le stesse attività di servizio privato sono assimilate, in mancanza di una categoria specifica, alle attività produttive.

 
Articolo 12 - Opere di urbanizzazione

In conformità al disposto di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001, la Proponente si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal PR.IN, secondo le indicazioni fornite dal progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione e sulla base del relativo computo metrico, riportante l'elenco delle opere da eseguire a scomputo, con le modalità individuate nei successivi progetti esecutivi delle singole opere e con l'articolazione operativa di cui al successivo articolo 15.

La Proponente si impegna, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le Opere di Urbanizzazione previste nei progetti esecutivi, anche esterne all'Ambito di intervento.

Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i..

Le opere da eseguire a scomputo, articolate in lotti di intervento funzionali, sono puntualmente specificate nel progetto preliminare, e qui di seguito elencate:

-      Lotto n. 1: realizzazione di un'area a parcheggio e di un'area verde poste ad ovest del corso Grande Torino, con importo pari a Euro 1.542.906,00, ad oggi stimato nel progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;

-      Lotto n. 2: rifacimento parziale del parcheggio pubblico esistente (segnaletica orizzontale, raccolta acque, piantumazioni); con importo pari ad Euro 1.154.451,00 ad oggi stimato nel progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;

-      Lotto n. 3: realizzazione di aree a parcheggi, di aree pavimentate e a viabilità pedonale di servizio del nuovo insediamento commerciale annesso all'impianto sportivo, con importo pari ad Euro 3.896.693,00 ad oggi stimato nel progetto preliminare delle opere di urbanizzazione.

Le opere da eseguire in aree private, ancorché funzionali al miglioramento delle prestazioni degli spazi pubblici, non concorreranno alla determinazione dell'ammontare dello scomputo.

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

La Proponente potrà richiedere al Comune l'autorizzazione alle modifiche o alle integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso o, in caso di maggiori oneri, questi saranno a totale carico della Proponente.

La progettazione delle opere di urbanizzazione consta di due fasi:

-      progetto preliminare approvato contestualmente allo strumento urbanistico comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente nonché del computo metrico estimativo;

-      progetto esecutivo, corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione ed ultimazione delle opere.

Il progetto esecutivo delle singole opere di urbanizzazione, da redigersi esclusivamente a misura, dovrà essere comprensivo del computo metrico estimativo delle stesse,  da effettuarsi con perizia di stima redatta da professionista abilitato e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi adottati dalla Città al momento della stipula della Convenzione.

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

Il valore delle opere da realizzarsi a cura della Proponente viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi, purché nel rispetto dello scostamento ammesso dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008. In caso di importo superiore derivante da opere non espressamente richieste dalla Città, l'onere sarà integralmente posto a carico della Proponente.

La contabilità dei lavori sarà effettuata a "misura" a cura del Direttore dei Lavori. L'importo dei lavori non potrà eccedere quello approvato dal progetto esecutivo, a meno che, in fase esecutiva, non si verifichi la necessità di realizzare opere di maggior importo non previste e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico della Proponente e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.

Qualora il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore all'importo definito, la Proponente è tenuta a versare la relativa differenza.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione alla Divisione Infrastrutture e Mobilità, che avrà a disposizione 150 (centocinquanta) giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla relativa approvazione. Durante i predetti 150 giorni, il Settore Urbanizzazioni sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione degli Uffici tecnici competenti della Città richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. Il termine di 150 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dal soggetto proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.

Rispetto al computo metrico estimativo delle opere contenute nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi più del 5%; qualora si verificasse uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale.

Le fideiussioni di cui all'articolo 16 della presente Convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Decorso il termine per l'adempimento della realizzazione delle opere previste, la Città potrà incamerare le garanzie fideiussorie presentate dalla Proponente oppure disporre la revoca dell'intervento.

Gli oneri relativi al progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione sono a carico della Proponente. Il valore delle opere da realizzare deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente al momento della stipulazione della presente Convenzione, ridotto del coefficiente pari al 10% di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è, comunque, subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

Qualora, dallo sviluppo del progetto esecutivo (stima a misura delle opere da effettuarsi), si determinasse una residua disponibilità di oneri di urbanizzazione, tale differenza potrà essere riservata alla realizzazione di maggiori opere da eseguirsi nell'adiacente area della "Cascina Continassa", già oggetto di progetti a cura della Città, su specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale.

 

Articolo 13 - Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione.

Abitabilità /Agibilità

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dalla Proponente.

L'onere relativo alla Direzione Lavori è a carico della Proponente.

Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico della Città.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle opere eseguite.

Il professionista incaricato della Direzione dei Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

Ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006, i collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi.

I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico della Proponente.

Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente Convenzione sarà a carico della Proponente.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; qualora siano rilevate inadempienze od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione alla Proponente ed al collaudatore per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.

La data di ultimazione dei lavori è quella in cui la Proponente deposita presso il Comune la dichiarazione di fine lavori sempreché il Comune non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle opere.

In attesa del collaudo, all'ultimazione dei lavori la Proponente potrà, su richiesta specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di Collaudo (o collaudatore) e parere favorevole del Settore che prenderà in consegna l'opera collaudata.

Il Certificato di Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Come già specificato nel precedente articolo 6, gli oneri di manutenzione delle opere realizzate sono posti a carico della Proponente, anche dopo l'approvazione del collaudo definitivo, per tutta la durata del diritto di superficie, fissato in anni 99 e rinnovabile, attribuito alla Proponente con atto del notaio Nardello, citato al punto 5 delle premesse, così come integrato dall'atto novativo di cui al punto 32 delle premesse.

Ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità relativi agli interventi edilizi, l'opera si intende ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica e alle fognature, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte degli Enti competenti.

Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo positivo delle opere di urbanizzazione.

 

Articolo 14 - Prescrizioni delle Autorizzazioni Commerciali

Con la presente Convenzione, in ottemperanza di quanto previsto dai provvedimenti della Conferenza dei Servizi Regionale del 22 dicembre 2005 (Regione Piemonte - prot. 18437/17.1 e 18438/17.1 del 28 dicembre 2005 del Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali), che hanno consentito in data 13 gennaio 2006 il rilascio da parte del Comune di Torino - Sportello Unico per le Attività produttive - delle Autorizzazioni Commerciali n. 4/68 - 5/68 - 6/68 - 7/68 - 8/68 - 9/68 (Comparto 2) - 10/68 - 11/68 (Comparto 3), la Proponente si impegna :

1.                                                                          a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi ai due Centri Commerciali compresi nei Comparti 2 e 3, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano, come dichiarato nell'atto d'obbligo del 13 gennaio 2006 rogito notaio dott. Natale Nardello, presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torino;

2.     a realizzare, a propria cura e spese, prima dell'attivazione dei centri commerciali, tutte le opere di viabilità in progetto sui territori del Comune di Torino e del Comune di Venaria, per un importo complessivo di Euro 1.978.000,00;

3.     ad acquisire l'autorizzazione urbanistica prevista ai sensi dell'articolo 26 comma 7 e seguenti della Legge Regionale 56/1977.

Le previsioni del Programma stesso e dello Studio d'Insieme dell'area Continassa saranno oggetto di approfondimenti ed ulteriori specificazioni nell'ambito dei lavori del tavolo politico e tecnico, istituito con l'Assessorato all'Area Metropolitana della Città di Torino, su richiesta del Comune di Venaria Reale, per la definizione di un'intesa relativa all'area urbana di confine tra il territorio dei due Comuni, con particolare riferimento alla viabilità, ai parcheggi, alle localizzazioni commerciali ed alla sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione previsti.

 

Articolo 15 - Programma edilizio - Articolazione operativa

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l'attività edificatoria dell'Ambito 4.23 Stadio delle Alpi troverà attuazione con il rilascio dei singoli permessi di costruire.

Entro i termini convenuti all'articolo 12 del presente atto dovranno essere completate tutte le opere di urbanizzazione. In particolare, la Proponente dovrà eseguire tutte le opere di urbanizzazione previste entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle stesse e, in ogni caso, non oltre 4 anni dalla stipula della presente Convenzione.

Il primo permesso di costruire dovrà, comunque, essere richiesto al Comune al massimo entro un anno dalla stipula del presente atto.

 

Articolo 16 - Garanzie finanziarie

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Proponente, per se stessa, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, rilascerà a favore del Comune le seguenti polizze fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:

al momento della stipulazione della presente Convenzione:

a)     a garanzia delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti di cui all'articolo 12  della presente Convenzione, pari al valore delle opere incrementato del 30%;

b)     a garanzia dell'effettiva ricostruzione dell'impianto sportivo, pari al valore della tensostruttura demolita di Euro 10 milioni;

al momento del ritiro dei permessi di costruire:

c)     a garanzia della quota eccedente il costo delle opere di urbanizzazione a scomputo;

d)     a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione.

Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine all'idoneità delle polizze fideiussorie medesime.

Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'articolo 1945 Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'articolo 1944 Codice Civile.

La fideiussione di cui al punto a) verrà via via ridotta fino alla corrispondenza dell'80%, in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore dei Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d'opera. Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dalla data di collaudo favorevole delle opere stesse.

La fideiussione di cui al punto b) del valore di Euro 10 milioni potrà essere svincolata a seguito della fine ultimazione lavori dell'impianto Stadio.

Le fideiussioni di cui ai punti c) e d) verranno proporzionalmente ridotte in relazione ai pagamenti effettuati.

Inoltre, le garanzie fornite dalla Proponente per la puntuale stipula della presente Convenzione saranno svincolate solo a seguito della formalizzazione dell'atto di assoggettamento all'uso pubblico delle aree a servizi.

 

Articolo 17 - Sanzioni convenzionali

Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli edifici, effettuati durante il periodo di validità del PR.IN senza l'approvazione della Città, saranno convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'articolo 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del D.P.R. 380/2001.

Gli eventuali mutamenti di destinazione effettuati oltre il periodo di validità del PR.IN seguiranno il regime giuridico e normativo al momento vigente.

 

Articolo 18 - Trasferimento degli obblighi

Tutti i diritti e gli obblighi della presente Convenzione sono assunti dalla Proponente per sé, ed aventi causa anche parziali a qualsiasi titolo.

Qualora la Proponente proceda all'alienazione totale o parziale dei diritti oggetto della presente Convenzione, dovrà farsi espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla stessa. Gli aventi causa della Proponente dovranno, inoltre, fornire idonee garanzie fideiussorie per l'attuazione degli interventi previsti in Convenzione.

In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopracitati, la Proponente e gli eventuali aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti.

 

Articolo 19 - Completezza funzionale ed attività di animazione della zona

La necessità di realizzare un mix funzionale, che non sia costituito solo da impianti sportivi ma veda anche la presenza delle attività che caratterizzano le funzioni urbane "centrali" (commercio, terziario comune, artigianato di servizio, ecc.), richiamata dal Piano Regolatore della Città, sarà soddisfatta predisponendo un programma di insediamenti nelle diverse unità immobiliari, che individui la loro probabile ubicazione; tale programma, da rendere esplicito, anche se non vincolante, con il progetto edilizio, farà parte dei documenti di commercializzazione delle superfici e dovrà essere prioritariamente rispettato.

La rivitalizzazione della zona sarà favorita anche con azioni promozionali ed attività di animazione delle quali si farà carico un consorzio da costituire con la partecipazione non esclusiva dei titolari delle unità immobiliari che sorgeranno nell'area. Le suddette azioni promozionali ed attività di animazione segnaleranno, con le forme di comunicazione di volta in volta ritenute più idonee e con materiale informativo divulgato in loco, le eventuali manifestazioni sportive o economiche che si svolgeranno nello stesso periodo fuori dell'area dello Stadio (Ambito 4.23 Stadio delle Alpi), segnalate con congruo anticipo dalla Circoscrizione 5 e/o dal confinante Comune di Venaria Reale.

 

Articolo 20 - Efficacia della Convenzione

La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione relativa al P.E.C., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 132 in data 11 aprile 2006 e stipulata in data 13 luglio 2007.

 

Articolo 21 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della Proponente.

 

Articolo 22 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i sotto elencati allegati:

Allegato 1 -      Proprietà su planimetria catastale;

Allegato 2 -      Destinazione e viabilità pedonale pubblica;

Allegato 3 -      Aree assoggettate all'uso pubblico;

Allegato 4 -      Demolizioni;

Allegato 5 -      Subambiti;

Allegato 6 -      Comparti edificatori;

Allegato 7 -      Opere di Urbanizzazione a Scomputo;

 

 

Articolo 23 - Controversie

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è riservata alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

 
Articolo 24 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore.