Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Settore Contratti ASE/si
n. ord. 34
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2 MARZO 2009
(proposta dalla G.C. 3 febbraio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 49 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI Salvatore - MINA Alberto.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: LEGATO ELDA PELLERINO. ACCETTAZIONE. PROVVEDIMENTI.
Proposta dell'Assessore Borgogno,
di concerto con gli Assessori Viano e Borgione.
Nella scheda testamentaria la signora Elda Pellerino, dopo avere disposto di revocare ogni sua precedente disposizione testamentaria, indica la propria volontà di lasciare al Comune di Torino "l'alloggio, di mia proprietà, sito in Torino - via Po n. 2 per Comunità Alloggio soggetti Bisognosi" mentre per il rimanente del suo patrimonio nomina erede universale il cugino Paolo Guglielminotti.
Dal tenore della disposizione emerge la volontà della de cuius di apporre al legato in questione un onere, ai sensi dell'articolo 647 del Codice Civile, e cioè che l'immobile sia utilizzato per Comunità Alloggio per soggetti bisognosi. La possibilità di ottemperare all'onere imposto è stata valutata positivamente dalla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie-Settore Logistica e Patrimonio, come risulta da nota prot. 030227 in data 16 giugno 2008 e dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Sistema Informativo Direzione Patrimonio - nota prot. 8875 del 16 giugno 2008 - entrambe note conservate agli atti del Settore proponente.
In base alle visure effettuate all'Agenzia del Territorio la testatrice risulta proprietaria, in via Po n. 2 a Torino, di due unità catastali, situate allo stesso piano quarto e contigue, censite al Catasto Fabbricati come segue:
- Foglio 198 particella 26 subalterno 24 via Po n. 2 piano 4°, zona censuaria 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 4,5, Rendita Euro 418,33.
- Foglio 198 particella 26 subalterno 36 via Po n. 2 piano 4°, zona censuaria 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 4,5, Rendita Euro 348,61.
Si ritiene, sulla base delle considerazione più avanti espresse, che la testatrice, pur facendo riferimento nella scheda testamentaria al "mio alloggio", abbia, con tale espressione, voluto riferirsi ad entrambi i predetti subalterni, considerati un unico bene. In effetti, la de cuius aveva acquistato, in comunione con il padre Celeste, l'immobile come un unico alloggio in forza di atto a rogito notaio Ulrico Mijno rep. 1411/845 in data 26 novembre 1941: l'alloggio risultava composto da sette vani utili, oltre ad una cantina, ed era censito al catasto fabbricati al Foglio 198 n. 37 subalterno 12.
A sostegno del fatto che la testatrice considerasse le due unità catastali come un unico bene vi è un precedente testamento, anch'esso olografo, datato 3 novembre 1999, rinvenuto fra i beni della signora, sottoposta successivamente a tutela: la de cuius è stata, infatti, interdetta con sentenza del Tribunale Ordinario di Torino in data 20 gennaio - 28 febbraio 2003 (cioè quasi tre anni dopo il testamento olografo che beneficia l'Amministrazione) e sottoposta alla tutela della Città. In tale precedente testamento la signora Pellegrino, disponendo diversamente dei propri beni, fa anche in tal caso riferimento ad un solo "alloggio in via Po 2". Inoltre, va aggiunta la considerazione della particolarità dell'onere, cioè del vincolo di destinazione dalla testatrice apposto alla scheda testamentaria. Una "Comunità alloggio", infatti, può meglio essere ospitata in una struttura sufficientemente capace qual è l'immobile in considerazione, nella sua consistenza complessiva.
E' opportuno, infine, fare qui menzione del fatto che la de cuius, in data 21 dicembre 1999 ha testato in forma pubblica con atto a rogito notaio Podio repertorio n. 200: tale testamento, che reca disposizioni testamentaria ancora diverse da quelle contenute negli atti di ultima volontà sopra citati, porta la data del 21 dicembre 1999. E', quindi, precedente a quello olografo, datato 26 maggio 2000, che contiene il legato alla Città. Il nostro sistema civilistico prevede la possibilità di mutare sempre le proprie disposizioni di ultima volontà (articolo 679 Codice Civile e seguenti); in particolare l'articolo 680 prevede la revoca espressa che può essere effettuata con un nuovo testamento, redatto in una qualsiasi delle forme ammesse dalla legge, in cui il testatore dichiari di revocare le disposizioni anteriori. Così ha fatto la signora Pellerino Elda, che nel testamento olografo in data 26 maggio 2000 ha scritto, quale prima frase del testo "Revoco ogni mio precedente testamento".
L'articolo 649 del Codice Civile stabilisce che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Considerato che gli acquisti immobiliari sono atti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del T.U. n. 267/2000, si propone di non rinunziare all'acquisto, confermando così l'acquisizione delle unità immobiliari in questione, con l'onere imposto dalla testatrice, il cui adempimento viene demandato agli uffici competenti.
Si fa presente che, sulla base di quanto indicato dal Settore Contratti Attivi - Amministrazione, in data 24 ottobre 2008, le spese condominiali arretrate per l'immobile oggetto del legato ammontano a tale data ad Euro 4.060,56 e saranno sostenute dal Servizio Socio Assistenziale al quale verrà assegnata la gestione dell'immobile stesso. Si precisa, altresì, sulla base di apposita relazione del Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, che il valore del bene legato, è di Euro 256.000,00, tenuto conto delle pessime condizioni di manutenzione e conservazione in cui versa.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di confermare, pertanto con decorrenza dalla morte della testatrice, l'acquisizione in capo alla Città della proprietà dell'immobile sito in Torino, via Po n. 2, di cui in premessa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:
- Foglio 198 particella 26 subalterno 24 via Po n. 2 piano 4°, zona censuaria 1, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 4,5, Rendita Euro 418,33;
- Foglio 198 particella 26 subalterno 36 via Po n. 2 piano 4°, zona censuaria 1, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 4,5, Rendita Euro 348,61;
3) di demandare, per le motivazioni di cui in narrativa, alla Giunta Comunale o, nei limiti dei loro poteri decisionali, ai Dirigenti competenti, l'assunzione di tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari, anche per l'adempimento dell'onere di cui in premessa. La Giunta si impegna a riferire al Consiglio Comunale in merito ai provvedimenti assunti;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
AL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE
F.to Borgogno
L'ASSESSORE ALLA FAMIGLIA,
SALUTE E POLITICHE SOCIALI
F.to Borgione
L'ASSESSORE PER L'EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE
CONTRATTI
F.to Bianciotto
IL DIRIGENTE SETTORE
LOGISTICA E PATRIMONIO
F.to Giunta
IL DIRIGENTE COORDINATORE
SETTORE DIRITTI REALI INVENTARIO
E COORDINAMENTO VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to Villari
IL DIRIGENTE SETTORE
PATRIMONIO E VALUTAZIONI
F.to Oggioni
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Coppola