Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 26
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009
(proposta
dalla G.C. 20 gennaio 2009)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Viano .
La Superficie Territoriale del nuovo Ambito indicata in progetto e calcolata a seguito di perizia asseverata presentata dal proponente in mq. 2.805 (minore di 49 metri quadrati rispetto alla misura della S.T. della scheda normativa) genera una S.L.P. pari a mq. 1.963,50.
La scheda normativa prevede un Indice Territoriale massimo 0,7 (mq. S.L.P./mq. S.T.) e destinazioni d'uso della S.L.P. pari a max 20% a Residenza e minimo 80% ad Attività di Servizio alle Persone ed alle Imprese (A.S.P.I.), di cui max 20% per attività commerciali e minimo 50% per attività produttive. Rispetto alla dotazione di aree a servizi la scheda prevede che l'80% della S.L.P. dell'Ambito sia destinato quale fabbisogno interno per l'A.S.P.I. e che la dotazione di aree a servizi per l'attività produttive debba essere dimensionata in modo tale da garantire il rispetto dei disposti dell'Articolo 21 della L.U.R. (10% della S.L.P., comunque, non inferiore al 20% della S.T.) e dell'Articolo 15, comma 8 bis, delle N.U.E.A..
La scheda prevede, altresì, una dotazione di aree per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso di servizi pari al 10% del S.T..
Il tipo di servizio pubblico previsto è "aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, parcheggi", la superficie che viene destinata è pari a mq. 1.463, di cui mq. 1.223 da assoggettare ad uso pubblico e mq. 240 in cessione gratuita a favore della Città.
Le aree da assoggettarsi ad uso pubblico devono essere sistemate a verde con piantumazioni di alberi d'alto fusto; la loro fruizione pubblica deve essere concordata in orari prestabiliti con la Circoscrizione, mentre rimane sempre fruibile senza vincoli di orario, l'area destinata ad ospitare i servizi giochi per i bimbi prospiciente alla via Onorato Vigliani, che deve esser in parte ceduta alla Città e per la restante parte assoggettata ad uso pubblico.
Lo strumento urbanistico esecutivo che viene presentato dalla Società Rosazza S.p.A., proprietaria esclusiva dell'Ambito, propone l'utilizzazione della S.L.P. al 100% ad A.S.P.I. di cui 50% per attività produttive, 20% per attività commerciali e 30% per attività terziarie.
Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di un edificio di 5 piani fuori terra destinato interamente ad A.S.P.I. ed uno interrato per parcheggi.
Gli oneri di urbanizzazione, calcolati con il metodo gabellare, sono pari a circa Euro 182.605,49, di cui Euro 147.478,48 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 35.127,01 per gli oneri di urbanizzazione secondaria; l'importo degli oneri sarà, in ogni caso, da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.
Sono previste opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria anche da realizzarsi all'esterno dell'ambito di intervento, consistenti nella risistemazione del marciapiede nel tratto su via Onorato Vigliani fra la via Palma di Cesnola e via Sette Comuni. Il costo complessivo delle opere a scomputo è pari a Euro 158.885,81, pertanto, la differenza rispetto al citato costo degli oneri di urbanizzazione è pari a Euro 23.719,68; tale somma dovrà essere corrisposta alla Città secondo le ordinarie modalità operate dall'Amministrazione stessa.
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto plano-volumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri per la sua corretta definizione che è, pertanto, demandata al momento del rilascio del permesso di costruire.
Il P.E.C. è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia, che ha espresso, in data 19 aprile 2007, parere favorevole.
Il P.E.C., come da parere di conformità espresso, in data 6 febbraio 2007, dal Settore Ambiente e Territorio è coerente con la proposta di Zonizzazione Acustica.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.
La documentazione completa del presente P.E.C. ed il relativo schema di convenzione sono stati pubblicati all'Albo Pretorio dal 30 gennaio 2009 al 13 febbraio 2009 e nei successivi 15 giorni dal termine del deposito non sono pervenute proposte e osservazioni scritte. La Circoscrizione 10, a cui è stata trasmessa in data 30 gennaio 2009 la documentazione attinente al suddetto P.E.C., ha espresso nella seduta del 17 febbraio 2009 con deliberazione n. 8 (mecc. 2009 00713/093) parere favorevole (all. 3 - n. ).
Il suddetto Piano Esecutivo Convenzionato viene escluso dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-893, in quanto trattasi di strumento urbanistico in attuazione del P.R.G. che non prevede interventi sottoposti a procedure di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.
La Città prende atto che con Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152, entrato in vigore il 17 ottobre 2008, sono state introdotte diverse modifiche al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) anche in tema di esecuzione delle opere a scomputo. Pertanto, prima della stipula della convenzione relativa al P.E.C. si valuterà l'applicabilità o meno delle nuove disposizioni normative al suddetto strumento urbanistico.
Infine,
in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Articolo 1 comma 6, occorre
prendere atto che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non
ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere
applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'Articolo 1,
comma 6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'Articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Rosazza S.P.A., con sede in Torino corso Re Umberto I n. 8, nella persona del legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che gli introiti relativi
agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a
cura della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;
4) prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Articolo 1 comma 6, che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'Articolo 1, comma 6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
5) dichiarare,
attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.
TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE
F.to Caddia
IL DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE
F.to Virano
Limitatamente ai punti di competenza:
COORDINAMENTO DI INTERVENTI
CONVENZIONATI E VIGILANZA EDILIZIA
F.to Brullino
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto:
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to
Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
REPUBBLICA
ITALIANA
CITTA' DI TORINO
ai sensi
dell'Articolo 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.
IN ZONA URBANA DI
TRASFORMAZIONE
AMBITO
16.28 SAIMA SUD
TRA
Il Comune di Torino C.F. 00514490010, in
questo atto rappresentato.................................., nato a
............................. il .............................., domiciliato
per la carica in ........................., via
...................................... a norma del Regolamento per i contratti
attualmente vigente e s.m.i., in seguito denominato per brevità ?Città?
E
Il Signor ..................., nato il . . . . . . . .
. a . . . . . . . . ., domiciliato per la carica presso la sede della società
Rosazza S.p.A., imprenditore, il quale interviene nel presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di amministratore delegato della Società Rosazza
S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Re Umberto I n. 8, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale e Partita
I.V.A. . . . . . . . . . . ., di seguito denominato ?Proponente?
1) la Società Rosazza S.p.A. è proprietaria
di terreni, siti in Torino, della superficie catastale pari a mq. 2.854 (Foglio
n. 1457 particelle nn. 36, 37, 38, 39), che da rilievo asseverato allegato al
presente atto (Allegato A) risulta essere una superficie territoriale misurata
in mq. 2.805; la suddetta proprietà è compresa tra la via Onorato Vigliani a
sud, la proprietà Moncassoli ad ovest, la proprietà SAIMA a nord e le proprietà
Roero, Turinetti, Imm. Pavese e Condominio V. O. Vigliani 161 ad est, come
meglio rappresentato nell'Allegato B al presente atto;
2) a seguito dell'adozione definitiva della
variante strutturale n. 38 con deliberazione del Consiglio Comunale del 10
marzo 2003 (mecc. n. 0211600/009) approvata dalla Regione Piemonte con
deliberazione G.R. 3 aprile 2006 n. 21-2495 (B.U.R. n. 15 del 13 aprile 2006),
l'area è classificata come Zona Urbana di Trasformazione ?Ambito 16.28 SAIMA
Sud? con indice 0,7 mq. S.L.P./mq. S.T., attuabile mediante ricorso a strumento
esecutivo di iniziativa privata;
3)
secondo l'Articolo 45
della L.R. n. 56/77, integrato dalle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, la presente
convenzione deve avere i seguenti contenuti essenziali:
- l'impegno
alla cessione/assoggettamento ad uso pubblico delle aree a
servizi previste;
- l'impegno da parte del Proponente a realizzare le opere di
urbanizzazione previste ed a fornire le relative garanzie finanziarie;
- i
requisiti e tempi di realizzazione degli interventi edilizi previsti e delle
opere di urbanizzazione;
- l'impegno
da parte del Proponente al versamento degli oneri relativi ai permessi
di costruire;
- le
sanzioni convenzionali per l'inosservanza delle previsioni di cui alla presente
Convenzione;
4) il
P.R.G. vigente considera l'area di categoria B secondo il D.M. 02 aprile 1968
n. 1444;
5) è stata presentata proposta di piano esecutivo convenzionato,
di seguito denominato P.E.C., ai sensi dell'Articolo 43 della Legge Regionale 5
dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., a firma dell'Arch. Enrico CELLINO con studio in
Corso Massimo d'Azeglio 22, 1025 Torino, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Torino al n. 332, codice fiscale CLL NRC 33B19 L219J, partita
I.V.A. 00843130014;
6) la proposta di P.E.C.:
a) ha
acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 19
aprile 2007;
b) risulta coerente con la Proposta di
Zonizzazione Acustica, come da parere del
Settore Ambiente e Territorio formulato in data 6 febbraio 2007;
c) è stata trasmessa al Settore Giunta
Comunale in data ???.. è stata approvata dalla Giunta Comunale in data. . . . .
. . .;
d) è stata inviata per il deposito all'Albo
Pretorio del Comune in data ???. e pubblicata per affissione a partire dal ????
e fino a tutto il ????.. compreso;
e) è
stata inviata alla Circoscrizione n. 10 in data . . . . . . . . . .;
7) nel termine di trenta giorni a far data
dal ricevimento del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello schema di
convenzione per l'espressione del parere di competenza, non sono pervenute
dall'organo di decentramento amministrativo osservazioni (o, in alternativa,
sono pervenute le osservazioni del Consiglio Circoscrizionale, alle quali si è controdedotto
con la stessa deliberazione di approvazione);
8) a seguito della pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune del progetto di piano esecutivo convenzionato e dello
schema di convenzione per la durata di quindici giorni consecutivi, nei
quindici giorni successivi messi a disposizione di chiunque vi abbia interesse,
per presentare osservazioni o proposte scritte, non sono pervenute osservazioni
(o, in alternativa, sono pervenute le osservazioni da parte di . . . . . . . .
. . . . ., alle quali si è controdedotto con la stessa deliberazione di
approvazione);
9) l'Articolo 13, comma 2°, lett. c) del
Regolamento C.O.S.A.P., approvato con D.C.C. n. 257 in data 21 dicembre 1998 e
s.m.i., disciplina l'occupazione delle aree pubbliche da parte del Proponente
per la realizzazione di servizi o di strutture di proprietà del Comune o
destinate a diventarlo, con la specificazione che qualora la realizzazione di
servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla
scadenza delle relative convenzioni avvenga contestualmente alla costruzione di
edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione
del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;
10) in data ..................... è stato
presentato atto d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2932 del
Codice Civile, atto rogito notaio ....................... repertorio n.
............... del ???.. registrato il
.................;
11) in data . . . . . . . . . . è stata
costituita a favore della Città una fideiussione a garanzia della puntuale
stipulazione della presente convenzione di euro. . . . . ., pari al 3% della
stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;
12) la proposta di P.E.C. ed il relativo schema
di convenzione sono stati approvata dal Consiglio Comunale della Città, con
deliberazione n. . . . . . . del . . . . . . . mecc. n. . . . .. , esecutiva in
data . . . . . . . . . . ..), con mandato al Dirigente competente per la
stipula della Convenzione;
13) il Comune si impegna a rilasciare il
permesso a costruire per gli interventi previsti dal Piano Esecutivo
Convenzionato, con le modalità della presente convenzione, nel rispetto delle
N.U.E.A. del P.R.G. vigente e delle disposizioni procedurali vigenti in materia
e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.C.
Le parti come sopra costituite
in atto
CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
- Generalità
Le premesse formano parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
Il Piano Esecutivo Convenzionato comprende
i seguenti elaborati:
- Relazione
illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Progetto
plano-volumetrico;
- Progetto
preliminare delle Opere di Urbanizzazione;
- Schema
di convenzione.
I sopraccitati elaborati in quanto parte integrante della
deliberazione C.C. n. . . . . del . . . . . . . . che ha approvato lo strumento
urbanistico, hanno già acquisito natura di atti pubblici.
Ne è dunque qui omessa l'allegazione
dichiarando le Parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli il
Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.
Gli elaborati sono depositati agli atti
del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione
ed il rilascio di eventuali copie.
Con il presente atto il Proponente cede a
titolo gratuito al Comune, che si riserva di accettare, la seguente area,
individuata a C.T. al Foglio 1457 particella 37 parte, pari a mq. 240,
rappresentata nella planimetria allegata al presente atto (Allegato C).
L'area viene ceduta libera da persone e
cose, nonché da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti,
oneri e pesi di qualsiasi genere, garantite da evizione, molestie nel possesso,
liti in corso, privilegi, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, fatte salve le
servitù in sottosuolo, che si costituiscono con il presente atto, a favore del
fondo oggetto dell'intervento di proprietà del Proponente necessarie
all'attraversamento degli impianti tecnici, quali cavidotti elettrici e
tubazioni per l'allontanamento delle acque, come meglio rappresentato alla
Tavola 17 del P.E.C.
La manutenzione di eventuali sottoservizi
(o parte di essi) di proprietà privata interferenti con l'area comunale sarà a
totale carico del Proponente. Le spese per eventuali danni causati dal
malfunzionamento o dalla rottura di sottoservizi privati interferenti con
l'area suddetta saranno a totale carico del Proponente.
Il Proponente garantisce, inoltre, il
Comune per l'evizione totale o parziale del bene, ai sensi degli articoli 1483
e 1484 Codice Civile
Lo stesso Proponente dichiara, altresì, di
aver verificato che non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica
ambientale ai sensi dell'Articolo 28 della N.U.E.A. di P.R.G. e che, ove il
Comune le ritenesse in ogni caso necessarie, le stesse saranno attuate a cura e
spese del Proponente stesso nei termini da concordarsi con la Città.
Le aree devono essere assoggettate ad uso
pubblico libere da persone e cose, nonché da vincoli, diritti reali e
obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti
da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù,
ipoteche, trascrizioni di pregiudizio. Si prende atto che il Soggetto
proponente dichiara che nelle aree in assoggettamento sono presenti le
fondazioni di un fabbricato non realizzato, autorizzato con concessione
edilizia n. 469/92 del 25 giugno 1992, annullata con provvedimento protocollo
n. 1991/01/52/71 del 17 giugno 1995, necessarie per la realizzazione
dell'autorimessa in sottosuolo.
Lo stesso Proponente dichiara, altresì, di
aver verificato che non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica
ambientale ai sensi dell'Articolo 28 della N.U.E.A. di P.R.G. e che, ove il
Comune le ritenesse in ogni caso necessarie, le stesse saranno attuate a cura e
spese del Proponente stesso nei termini da concordarsi con la Città.
Il regime di servitù pubblica ed il
vincolo di destinazione all'uso pubblico devono essere trascritti presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il regime giuridico-patrimoniale delle
aree resta, pertanto, quello della proprietà privata assoggettata a servitù di
uso pubblico con destinazione a spazio pubblico.
Ogni eventuale diversa utilizzazione
comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della
presente Convenzione e la conseguente applicazione delle sanzioni di seguito
previste.
Gli interventi sulle eventuali strutture
private sottostanti le aree assoggettata e ad uso pubblico, ove interessino la
soprastante sistemazione a pubblico servizio, comportano l'obbligo di totale ripristino
dello stesso a cura e spese di chi effettua l'intervento.
Sulle aree assoggettate ad uso pubblico,
di cui al presente Articolo, ivi comprese le opere su di essa insistenti, il
Proponente si impegna ad effettuare ed a far effettuare la manutenzione
ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità
ordinariamente applicate dalla Città.
L'orario di fruizione pubblica dell'area
assoggettate ad uso pubblico viene distinto nel seguente modo.
L'area limitrofa all'area in cessione e su
cui verrà realizzato in parte lo spazio per il gioco bimbi, come meglio
raffigurata nella planimetria allegata (Allegato B) con quadrettatura rossa e
contrassegnata con il numero 2, rimane per tutti i giorni dell'anno sempre
aperta.
Le aree interne contrassegnate con il
numero 3 nella planimetria, sono fruibili al pubblico per tutto l'anno dalle
ore 8,30 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, fatto salvo diverso accordo con
la Circoscrizione, che non costituirà, comunque, modifica al presente atto.
La Città e la Circoscrizione competente si
avvarranno di personale proprio o esterno, appositamente incaricato per
effettuare controlli sulla regolare fruizione delle aree da parte dei cittadini
ed in genere sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al presente
Articolo. Per esigenze di ordine pubblico la Città e la Circoscrizione
garantiranno l'ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale.
L'effettiva utilizzazione delle aree
asservite ad uso pubblico avverrà dal momento della favorevole certificazione
di buona esecuzione o collaudo; fino a questo momento, le aree rimarranno in
detenzione al Proponente con l'esenzione di cui al punto 9 delle premesse.
Qualora dovessero essere accertate
violazioni degli obblighi assunti dal suddetto Proponente con la presente
Convenzione, la Città provvederà a inviare motivata diffida ad adempiere al
Proponente medesimo.
Qualora il Proponente non provveda a
garantire le condizioni di buona manutenzione e di piena fruibilità pubblica
entro il termine assegnato, lo stesso sarà tenuto a rifondere alla Città le
spese sostenute per il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo con una
maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di penale,
una somma pari al 30% dell'ammontare complessivo delle spese di cui sopra.
Le disposizioni sopra descritte non
precludono alla Città il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente
previsti ma comunque rilevanti rispetto alla utilizzazione pubblica, valutata
la gravità delle inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le
stesse si sono verificate.
La Città contesterà formalmente le
inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla notizia dell'accaduto; il
Proponente, entro 15 giorni dalla comunicazione potrà esporre per iscritto le
proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città; trascorso inutilmente
tale termine si procederà a sanzionare l'inadempienza.
Articolo
6 - Utilizzazione temporanea delle aree cedute ed assoggettate
La Città si obbliga a
consentire l'utilizzazione temporanea gratuita da parte del Proponente delle
aree in cessione ed assoggettate, in misura strettamente necessaria alla
realizzazione delle opere di cantiere fino alla fine dei lavori e comunque non
oltre il termine del Permesso di Costruire Convenzionato.
L'intervento edilizio globale pari a mq.
1.963,50 di S.L.P., destinato ad attività di servizio alle persone ed alle
imprese (A.S.P.I.) prevede la realizzazione di un fabbricato sul lotto di
proprietà mediante il rilascio di n. 1 (uno) permesso di costruire.
L'esatta definizione della S.L.P. verrà
effettuata in sede di permesso di costruire, fermo restando il rispetto
delle quantità complessive dell'ambito.
Il plano-volumetrico del piano esecutivo
ha valore meramente indicativo in quanto le soluzioni progettuali saranno
definite, nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G. e dei contenuti del P.E.C.,
in sede di domanda di permesso di costruire.
Le destinazioni d'uso previste,
possono essere modificate, previa richiesta e previ eventuali adeguamenti delle
aree a servizi entro i limiti delle varianti percentuali ammesse e specificate
nelle schede normative di P.R.G., senza che tale circostanza costituisca
variante alla presente convenzione.
Prima del rilascio del permesso di
costruire il Proponente dovrà produrre al Settore Ambiente e Territorio della
Città, ai sensi dell'Articolo 8 della legge quadro n. 447/95, la valutazione di
impatto acustico.
Si prende atto che il Piano Esecutivo
Convenzionato risulta coerente con la Proposta di Zonizzazione Acustica, come
già citato al punto 6 in premessa, e che con riferimento alla Valutazione
Previsionale di Impatto Acustico il Settore Ambiente e Territorio della Città
ha espresso, inoltre, parere favorevole condizionato alla redazione di
opportuni approfondimenti prima del rilascio del provvedimento edilizio e/o
autorizzazione alle attività, con particolare riguardo agli impatti sui vicini
recettori residenziali; l'intervento dovrà essere oggetto di collaudo acustico
e, nel caso di una pluralità di soggetti coinvolti, la verifica dovrà essere
effettuata congiuntamente e complessivamente per tutti gli impianti/attività
presenti.
L'ultimazione dell'intervento
edilizio dovrà avvenire entro il termine di 6 anni dalla stipula della presente
convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C.
Il permesso di costruire dovrà essere
richiesto al Comune entro 1 (uno) anno dalla stipula della Convenzione e
l'edificio dovrà essere ultimato entro il termine di efficacia del permesso di
costruire.
La Città, a seguito di
richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di
ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti
rilevanti ed estranei alla volontà di
quest'ultimo.
Articolo 8 - Oneri di
urbanizzazione
Il Proponente si impegna per se stesso,
suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere il
contributo inerente agli oneri di urbanizzazione dovuti, pari a circa euro
166.192,01, di cui euro 182.605,49, di cui Euro 147.478,48 per gli oneri di
urbanizzazione primaria ed Euro 35.127,01 per gli oneri di urbanizzazione
secondaria, calcolati secondo il metodo tabellare al momento del rilascio del
permesso di costruire e in ogni caso da adeguarsi a seguito dell'entrata in
vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. n.
2007 02672/009 e dei successivi provvedimenti attuativi. Il costo complessivo
delle opere di urbanizzazione a scomputo comprensivo anche delle opere da
realizzarsi all'esterno dell'area di intervento, prevista la riduzione del 10%,
è pari a euro 158.885,81.
Pertanto, la differenza fra il costo degli
oneri di urbanizzazione ed il costo complessivo delle opere di urbanizzazione a
scomputo è pari a euro 7.306,20. Detto importo, in ogni caso da adeguarsi a
seguito della deliberazione citata e dei successivi provvedimenti attuativi,
potrà essere corrisposto secondo l' usuale rateizzazione e con le modalità
operate dalla Città ovvero in quattro rate semestrali, la prima delle quali
dovrà essere versata al rilascio del primo dei permessi di costruire richiesti.
Il pagamento degli oneri residui oltre la prima rata dovrà essere garantito con
fidejussione secondo i criteri della generalità dei permessi di costruire.
Articolo
9 - Contributo inerente al costo di costruzione
Il Proponente corrisponderà il contributo
dovuto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., relativo al costo di costruzione
al momento del rilascio del permesso di costruire.
Detto onere verrà corrisposto in quattro
rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del
rilascio del permesso di costruire.
Articolo
10 - Programma Edilizio - Articolazione operativa
Nel rispetto dell'Articolo 7
delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l'attività edificatoria dell'area troverà
attuazione concreta mediante il rilascio di 1 (uno) permesso di costruire.
Il permesso di costruire dovrà
essere richiesto dal Proponente, entro un anno dalla stipula della presente
Convenzione, ed in ogni caso in modo tale da garantire l'ultimazione dei lavori
entro la scadenza temporale del P.E.C.
Le opere inerenti all'area
edificabile dovranno essere ultimate entro il termine di validità del P.E.C..
Articolo 11 - Abitabilità
Al fine del rilascio del certificato di
abitabilità relativo all'intervento edilizio l'opera si intende ultimata quando
all'immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle
fognature, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte dei
tecnici comunali.
Il Proponente si impegna, secondo i disposti
dell'Articolo 16 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i., a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione previste nel permesso di costruire convenzionato,
secondo le indicazioni fornite dal progetto preliminare delle opere di
urbanizzazione e sulla base del relativo computo metrico e con le modalità
individuate nei successivi progetti esecutivi delle singole opere e con
l'articolazione operativa di cui al successivo Articolo.
Il Proponente si impegna, comunque, ad eseguire senza
ulteriori oneri per la Città tutte le Opere di Urbanizzazione previste nei
progetti esecutivi.
Tali progetti dovranno essere redatti secondo le
modalità del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.
Le opere da eseguire a scomputo degli oneri di
urbanizzazione sull'area in cessione sono sommariamente indicate come segue:
- sistemazione
del terreno, aree a prato e piantumazioni;
- raccolta
acque piovane e fognatura bianca;
- rete
illuminazione pubblica;
- spazio
gioco per bimbi dai 2 ai 6 anni.
Il proponente si impegna, inoltre, ad effettuare
un'opera di urbanizzazione a scomputo esterna all'area di intervento
consistente nella sistemazione del marciapiede nord della via O. Vigliani, come
meglio indicato sulle Tavole 15 e 16 del P.E.C..
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati
progettuali approvati.
Il Proponente potrà richiedere al Comune
l'autorizzazione alle modifiche o alle integrazioni degli elaborati tecnici
richiamati, purchè non modifichino il quadro economico nel suo complesso, o in
caso di maggiori oneri questi saranno a totale carico del Proponente.
La progettazione di tali opere deve essere elaborata
in due fasi:
- progetto
preliminare approvato contestualmente allo strumento urbanistico comprensivo
degli elaborati previsti dalla normativa vigente nonché del computo metrico
estimativo;
- progetto
esecutivo come di seguito specificato.
Il progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione da redigersi esclusivamente a misura, dovrà comprendere il
computo metrico estimativo delle stesse, asseverato con perizia di stima
redatta da professionista abilitato, e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi
adottati dalla Città vigenti al momento della stipula della Convenzione. Per i
prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di
lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.
Il valore delle opere da realizzarsi a
cura del Proponente viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del
progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici
estimativi, purché nel rispetto dello scostamento ammesso dalla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16
aprile 2008. In caso di importo superiore derivante da opere non espressamente
richieste dalla Città, l'onere sarà integralmente posto a carico del
Proponente.
I lavori saranno conteggiati ?a misura" con
specifica contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori. L'importo dei
lavori non potrà eccedere quello approvato dal progetto esecutivo, a meno che,
in fase esecutiva, non si verifichi la necessità di realizzare opere di maggior
importo non previste
e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali opere, prima della loro
esecuzione, dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse
un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a
errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva
approvazione, questa sarà a totale carico del Proponente e non potrà, di
conseguenza, essere scomputata dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione dovuti a
conguaglio.
Qualora il costo delle opere risultante dalla
contabilizzazione finale, fosse inferiore all'importo definito, il soggetto
Proponente è tenuto a versare la relativa differenza.
Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90 (novanta) giorni
dall'approvazione del progetto preliminare al Settore Urbanizzazioni della
Divisione Infrastrutture e Mobilità, che avrà a disposizione 150
(centocinquanta) giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per
l'istruttoria e, in
caso favorevole, per procedere alla relativa approvazione.
Il termine di 150 giorni non decorre per tutto il
tempo impiegato dal Proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei
suddetti Uffici.
Rispetto al computo metrico estimativo delle opere contenute nel progetto
preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà
discostarsi più del 5%; qualora si verificasse uno scostamento maggiore, il
nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale.
Le fideiussioni di cui all'Articolo 14 della presente
convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere di
urbanizzazione di cui al presente Articolo.
Il progetto esecutivo delle opere dovrà essere
inoltre corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione ed
ultimazione delle opere, decorsi i quali la Città, in caso di parziale o totale
inadempimento, potrà incamerare le garanzie fidejussorie presentate dal
Proponente oppure disporre la revoca dell'intervento.
Gli
oneri relativi alla predisposizione del progetto preliminare ed esecutivo, alla
direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione, sono a
carico del soggetto Proponente e non sono scomputabili dagli oneri di
urbanizzazione.
Il
valore delle opere da realizzare, che è legato al permesso di costruire,
deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente al momento della
stipulazione della presente Convenzione, ridotto del coefficiente di riduzione
pari al 10% di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc.
2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è,
comunque, subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione.
Articolo 13 - Direzione Lavori e Collaudo delle opere di
urbanizzazione - Agibilità
Le opere di Urbanizzazione saranno
eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o
ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei
lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle
Opere Pubbliche, indicata dal Proponente. L'onere relativo alla Direzione dei
Lavori è esclusivamente a carico del Proponente.
Al momento della consegna dei lavori dovrà
essere informato l'Ispettorato Tecnico.
La contabilità dei lavori
dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici,
onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle opere
eseguite.
Il
professionista incaricato della Direzione dei Lavori si obbliga ad ottemperare
a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione dei Lavori di opere
pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici vigente e s.m.i. ai sensi dell'Articolo
141 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) i collaudi tecnici
delle opere di urbanizzazione eseguite, dovranno essere effettuati in corso
d'opera da tecnici di specifica qualificazione con riferimento al tipo dei
lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a
tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e
gli oneri relativi sono a carico del Proponente.
Resta inteso che ogni altro onere
afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della
presente convenzione, sarà a carico del Proponente.
Il
collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione, dovrà essere
effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel
corso dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati
dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e
visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente
dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate
inadempienze o errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al
collaudatore per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per
conoscenza.
La data di ultimazione dei lavori è quella
in cui il Proponente depositerà presso la Città la dichiarazione di fine lavori
semprechè la Città non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli effetti del presente
Articolo, il Proponente solleva la Città da qualsiasi responsabilità che possa
derivare dall'esecuzione delle opere.
In attesa del collaudo
definitivo, all'ultimazione dei lavori, il Proponente potrà, su richiesta
specifica della Città, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite,
redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della
Commissione di collaudo (o collaudatore).
Il certificato di collaudo dovrà contenere
lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio dei certificati di
agibilità relativi agli interventi edilizi le opere si intendono ultimate
quando ai singoli immobili sarà assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete
idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione
comunale, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte dei
tecnici comunali.
Il rilascio dei certificati di
abitabilità/agibilità è subordinato al collaudo positivo di tutte le opere di
urbanizzazione previste.
A garanzia dell'esatta e tempestiva
osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Proponente
rilascerà al momento del ritiro del permesso di costruire, a favore del Comune,
garanzie fideiussorie assicurative o bancarie:
a) a garanzia della realizzazione delle
opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione
dovuti;
b) a garanzia della restante quota degli oneri di urbanizzazione;
c) a garanzia del pagamento del costo di costruzione.
Le garanzie sopra indicate, emesse da
primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'Articolo 13 della Legge
10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per
quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie
fideiussorie medesime.
La fideiussione dovrà contenere l'espressa
condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione, a semplice
richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al
rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'Articolo 1945
Cod. Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui
all'Articolo 1944 Cod. Civ.
La fideiussione di cui al precedente punto
a), verrà svincolata entro 60 giorni dopo il collaudo tecnico amministrativo o
dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine di mesi sei per il compimento
delle operazioni di collaudo stesso.
Le fideiussione di cui alle precedenti
lett. b) c) verranno proporzionalmente ridotta in rapporto ai pagamenti effettuati.
Gli eventuali mutamenti di destinazione
d'uso effettuati durante il periodo di validità del P.E.C. per destinazione
d'uso degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono convenzionalmente equiparati a
variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'Articolo 32 D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 e s.m.i., ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui
al 2° comma stesso Articolo.
Gli eventuali mutamenti di destinazione
effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il regime
giuridico e normativo vigente.
I diritti e gli obblighi di cui alla
presente convenzione, riguardante l'attuazione degli interventi edilizi e delle
opere di urbanizzazione sono assunti dal Proponente per sé, suoi successori
anche parziali ed aventi causa a
qualsiasi titolo.
Qualora il Proponente proceda
all'alienazione totale o parziale delle aree,dei fabbricati e dei diritti
edificatori oggetto della presente convenzione, dovrà fare espressa menzione
nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla
convenzione stessa.
L'alienazione dell'area che avvenga prima
dell'ultimazione dei lavori relativi sia all'edificio che alla sistemazione
dell'area asservita comporta il subentro dell'avente causa con liberazione del
Proponente del vincolo di solidarietà, solo quando l'acquirente abbia fornito a
favore del Comune garanzie equivalenti e sostitutive di quelle di cui
all'Articolo 14.
Dopo l'ultimazione dei lavori gli
acquirenti di singole unità immobiliari subentrano nel vincolo di destinazione
ai sensi e con gli effetti di cui all'Articolo 7.
Gli obblighi di cui all'Articolo 5
dovranno essere, oltrechè menzionati negli atti di alienazione, specificati nel
regolamento di condominio.
Tutte le spese relative e conseguenti
alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri
della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.
Formano parte integrante e sostanziale
della presente convenzione i seguenti allegati:
Allegato A-A1-A2-A3) Rilievo asseverato
dell'area di intervento;
Allegato B) Planimetria catastale con individuazione della proprietà e
dell'area dell'intervento;
Allegato C) Planimetria con indicazione delle aree
cedute ed assoggettate ad uso pubblico.
Ogni controversia relativa alla presente
convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte.
Per quanto non contenuto nella presente
convenzione si fa riferimento alle leggi regionali ed ai regolamenti in vigore,
ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28
gennaio 1977 n. 10 ed alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle
leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 7 agosto 1990 n. 241, 4 dicembre 1993 n. 493,
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Testo Unico D.P.R. n. 380/2001 e loro
successive modifiche ed ogni altra norma in materia.