Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amministrative Urbanistiche  

       n. ord. 26

2009 00058/009

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009

 

(proposta dalla G.C. 20 gennaio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

 

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MINA Alberto

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA        

 

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 10, PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 16.28 SAIMA SUD" - APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano . 

 

          Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, individua le Zone Urbane di Trasformazione del tessuto urbano, soggette alle regole dettate dall'Articolo 15 della N.U.E.A. di P.R.G., ed alle indicazioni delle relative schede normative. A seguito dell'adozione definitiva della variante strutturale n. 38 con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 2003 (mecc. 0211600/009) approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale del 3 aprile 2006 n. 21-2495 (B.U.R. n. 15 del 13 aprile 2006), la Z.U.T. denominata "Ambito 16.25 Saima" è stata suddivisa ed è stata individuata la Z.U.T. denominata "Ambito 16.28 Saima Sud". Il suddetto nuovo Ambito occupa un'area in adiacenza alla via Onorato Vigliani nell'isolato ricompresa fra la via Sette Comuni e la via Luigi Palma di Cesnola e via Duino.

          La Superficie Territoriale del nuovo Ambito indicata in progetto e calcolata a seguito di perizia asseverata presentata dal proponente in mq. 2.805 (minore di 49 metri quadrati rispetto alla misura della S.T. della scheda normativa) genera una S.L.P. pari a mq. 1.963,50.

          La scheda normativa prevede un Indice Territoriale massimo 0,7 (mq. S.L.P./mq. S.T.) e destinazioni d'uso della S.L.P. pari a max 20% a Residenza e minimo 80% ad Attività di Servizio alle Persone ed alle Imprese (A.S.P.I.), di cui max 20% per attività commerciali e minimo 50% per attività produttive. Rispetto alla dotazione di aree a servizi la scheda prevede che l'80% della S.L.P. dell'Ambito sia destinato quale fabbisogno interno per l'A.S.P.I. e che la dotazione di aree a servizi per l'attività produttive debba essere dimensionata in modo tale da garantire il rispetto dei disposti dell'Articolo 21 della L.U.R. (10% della S.L.P., comunque, non inferiore al 20% della S.T.) e dell'Articolo 15, comma 8 bis, delle N.U.E.A..

          La scheda prevede, altresì, una dotazione di aree per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso di servizi pari al 10% del S.T..

          Il tipo di servizio pubblico previsto è "aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, parcheggi", la superficie che viene destinata è pari a mq. 1.463, di cui mq. 1.223 da assoggettare ad uso pubblico e mq. 240 in cessione gratuita a favore della Città.

          Le aree da assoggettarsi ad uso pubblico devono essere sistemate a verde con piantumazioni di alberi d'alto fusto; la loro fruizione pubblica  deve essere concordata in orari prestabiliti con la Circoscrizione, mentre rimane sempre fruibile senza vincoli di orario, l'area destinata ad ospitare i servizi giochi per i bimbi prospiciente alla via Onorato Vigliani, che deve esser in parte ceduta alla Città e per la restante parte assoggettata ad uso pubblico.

          Lo strumento urbanistico esecutivo che viene presentato dalla Società Rosazza S.p.A., proprietaria esclusiva dell'Ambito, propone l'utilizzazione della S.L.P. al 100% ad A.S.P.I. di cui 50% per attività produttive, 20% per attività commerciali e 30% per attività terziarie.

          Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di un edificio di 5 piani fuori terra destinato interamente ad A.S.P.I. ed uno interrato per parcheggi.

          Gli oneri di urbanizzazione, calcolati con il metodo gabellare, sono pari a circa Euro 182.605,49, di cui Euro 147.478,48 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 35.127,01 per gli oneri di urbanizzazione secondaria; l'importo degli oneri sarà, in ogni caso, da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.

          Sono previste opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria anche da realizzarsi all'esterno dell'ambito di intervento, consistenti nella risistemazione del marciapiede nel tratto su via Onorato Vigliani fra la via Palma di Cesnola e via Sette Comuni. Il costo complessivo delle opere a scomputo è pari a Euro 158.885,81, pertanto, la differenza rispetto al citato costo degli oneri di urbanizzazione è pari a Euro 23.719,68; tale somma dovrà essere corrisposta alla Città secondo le ordinarie modalità operate dall'Amministrazione stessa.

          Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto il progetto plano-volumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri per la sua corretta definizione che è, pertanto, demandata al momento del rilascio del permesso di costruire.

          Il P.E.C. è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia, che ha espresso, in data 19 aprile 2007, parere favorevole.

          Il P.E.C., come da parere di conformità espresso, in data 6 febbraio 2007, dal Settore Ambiente e Territorio è coerente con la proposta di Zonizzazione Acustica.

          Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento.

          La documentazione completa del presente P.E.C. ed il relativo schema di convenzione sono stati pubblicati all'Albo Pretorio dal 30 gennaio 2009 al 13 febbraio 2009 e nei successivi 15 giorni dal termine del deposito non sono pervenute proposte e osservazioni scritte. La Circoscrizione 10, a cui è stata trasmessa in data 30 gennaio 2009 la documentazione attinente al suddetto P.E.C., ha espresso nella seduta del 17 febbraio 2009 con deliberazione n. 8 (mecc. 2009 00713/093) parere favorevole (all. 3 - n.           ).

          Il suddetto Piano Esecutivo Convenzionato viene escluso dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-893, in quanto trattasi di strumento urbanistico in attuazione del P.R.G. che non prevede interventi sottoposti a procedure di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

          La Città prende atto che con Decreto Legislativo 11 settembre 2008 n. 152, entrato in vigore il 17 ottobre 2008, sono state introdotte diverse modifiche al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) anche in tema di esecuzione delle opere a scomputo. Pertanto, prima della stipula della convenzione relativa al P.E.C. si valuterà l'applicabilità o meno delle nuove disposizioni normative al suddetto strumento urbanistico.

          Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Articolo 1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'Articolo 1, comma 6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.    

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'Articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Dato atto che i pareri di cui all'Articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;          

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano, il P.E.C., (all. 1 - n.            ) ai sensi dell'Articolo 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 16.28 Saima Sud" ed il relativo schema di convenzione (all. 2 - n.            );

2)      di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Rosazza S.P.A., con sede in Torino corso Re Umberto I n. 8, nella persona del legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

 

 

3)      di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;

4)      prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Articolo 1 comma 6, che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'Articolo 1, comma 6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;

5)      dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE

F.to Caddia

 

IL DIRIGENTE SETTORE

PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE

F.to Virano

 

Limitatamente ai punti di competenza:

 

IL DIRIGENTE SETTORE

COORDINAMENTO DI INTERVENTI

CONVENZIONATI E VIGILANZA EDILIZIA

F.to Brullino

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto:

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

         Repice                                                                                                           

IL PRESIDENTE

Castronovo

 


REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI TORINO

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'Articolo 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.

 

         PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

IN ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE

AMBITO 16.28 SAIMA SUD

 

TRA

 

Il Comune di Torino C.F. 00514490010, in questo atto rappresentato.................................., nato a ............................. il .............................., domiciliato per la carica in ........................., via ...................................... a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., in seguito denominato per brevità ?Città?

 

E

 

Il Signor  ..................., nato il . . . . . . . . . a . . . . . . . . ., domiciliato per la carica presso la sede della società Rosazza S.p.A., imprenditore, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore delegato della Società Rosazza S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Re Umberto I n. 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale e Partita I.V.A. . . . . . . . . . . ., di seguito denominato ?Proponente?

 

PREMESSO CHE

 

1)       la Società Rosazza S.p.A. è proprietaria di terreni, siti in Torino, della superficie catastale pari a mq. 2.854 (Foglio n. 1457 particelle nn. 36, 37, 38, 39), che da rilievo asseverato allegato al presente atto (Allegato A) risulta essere una superficie territoriale misurata in mq. 2.805; la suddetta proprietà è compresa tra la via Onorato Vigliani a sud, la proprietà Moncassoli ad ovest, la proprietà SAIMA a nord e le proprietà Roero, Turinetti, Imm. Pavese e Condominio V. O. Vigliani 161 ad est, come meglio rappresentato nell'Allegato B al presente atto;

2)       a seguito dell'adozione definitiva della variante strutturale n. 38 con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 2003 (mecc. n. 0211600/009) approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. 3 aprile 2006 n. 21-2495 (B.U.R. n. 15 del 13 aprile 2006), l'area è classificata come Zona Urbana di Trasformazione ?Ambito 16.28 SAIMA Sud? con indice 0,7 mq. S.L.P./mq. S.T., attuabile mediante ricorso a strumento esecutivo di iniziativa privata;

3)             secondo l'Articolo 45 della L.R. n. 56/77, integrato dalle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, la presente convenzione deve avere i seguenti contenuti essenziali:

-        l'impegno alla cessione/assoggettamento ad uso pubblico delle aree a  servizi previste;

-        l'impegno da parte del Proponente a realizzare le opere di urbanizzazione previste ed a fornire le relative garanzie finanziarie;

-        i requisiti e tempi di realizzazione degli interventi edilizi previsti e delle opere di  urbanizzazione;

-        l'impegno da parte del Proponente al versamento degli oneri relativi ai permessi di costruire;

-        le sanzioni convenzionali per l'inosservanza delle previsioni di cui alla presente Convenzione;

4)       il P.R.G. vigente considera l'area di categoria B secondo il D.M. 02 aprile 1968 n. 1444;

5)       è stata presentata proposta di piano esecutivo convenzionato, di seguito denominato P.E.C., ai sensi dell'Articolo 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., a firma dell'Arch. Enrico CELLINO con studio in Corso Massimo d'Azeglio 22, 1025 Torino, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 332, codice fiscale CLL NRC 33B19 L219J, partita I.V.A. 00843130014;

6)       la proposta di P.E.C.:

a)       ha acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 19 aprile 2007;

b)       risulta coerente con la Proposta di Zonizzazione Acustica, come da parere del Settore Ambiente e Territorio formulato in data 6 febbraio 2007;

c)       è stata trasmessa al Settore Giunta Comunale in data ???.. è stata approvata dalla Giunta Comunale in data. . . . . . . .;

d)       è stata inviata per il deposito all'Albo Pretorio del Comune in data ???. e pubblicata per affissione a partire dal ???? e fino a tutto il ????.. compreso;

e)       è stata inviata alla Circoscrizione n. 10 in data . . . . . . . . . .;

7)       nel termine di trenta giorni a far data dal ricevimento del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello schema di convenzione per l'espressione del parere di competenza, non sono pervenute dall'organo di decentramento amministrativo osservazioni (o, in alternativa, sono pervenute le osservazioni del Consiglio Circoscrizionale, alle quali si è controdedotto con la stessa deliberazione di approvazione);

8)       a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del progetto di piano esecutivo convenzionato e dello schema di convenzione per la durata di quindici giorni consecutivi, nei quindici giorni successivi messi a disposizione di chiunque vi abbia interesse, per presentare osservazioni o proposte scritte, non sono pervenute osservazioni (o, in alternativa, sono pervenute le osservazioni da parte di . . . . . . . . . . . . ., alle quali si è controdedotto con la stessa deliberazione di approvazione);

9)       l'Articolo 13, comma 2°, lett. c) del Regolamento C.O.S.A.P., approvato con D.C.C. n. 257 in data 21 dicembre 1998 e s.m.i., disciplina l'occupazione delle aree pubbliche da parte del Proponente per la realizzazione di servizi o di strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo, con la specificazione che qualora la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale;

 

 

10)     in data ..................... è stato presentato atto d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2932 del Codice Civile, atto rogito notaio ....................... repertorio n. ............... del ???..  registrato il .................;

11)     in data . . . . . . . . . . è stata costituita a favore della Città una fideiussione a garanzia della puntuale stipulazione della presente convenzione di euro. . . . . ., pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;

12)     la proposta di P.E.C. ed il relativo schema di convenzione sono stati approvata dal Consiglio Comunale della Città, con deliberazione n. . . . . . . del . . . . . . . mecc. n. . . . .. , esecutiva in data . . . . . . . . . . ..), con mandato al Dirigente competente per la stipula della Convenzione;

13)     il Comune si impegna a rilasciare il permesso a costruire per gli interventi previsti dal Piano Esecutivo Convenzionato, con le modalità della presente convenzione, nel rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente e delle disposizioni procedurali vigenti in materia e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.C.

TUTTO CIO' PREMESSO

 

Le parti come sopra costituite in atto

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

 

Articolo 1 - Generalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

 

Articolo 2 - Immobili di proprietà del Proponente oggetto della convenzione
Il Proponente è proprietario degli immobili di cui al punto 1 delle premesse ed individuati nella planimetria catastale allegata al presente atto, (Allegato B).
 

 

Articolo 3 - Elaborati costituenti il Piano Esecutivo Convenzionato

Il Piano Esecutivo Convenzionato comprende i seguenti elaborati:

-        Relazione illustrativa;

-        Norme tecniche di attuazione;

-        Progetto plano-volumetrico;

-        Progetto preliminare delle Opere di Urbanizzazione;

-        Schema di convenzione.

I sopraccitati elaborati  in quanto parte integrante della deliberazione C.C. n. . . . . del . . . . . . . . che ha approvato lo strumento urbanistico, hanno già acquisito natura di atti pubblici.

Ne è dunque qui omessa l'allegazione dichiarando le Parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli il Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.

Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie.

 

Articolo 4 - Cessione di area a servizi

Con il presente atto il Proponente cede a titolo gratuito al Comune, che si riserva di accettare, la seguente area, individuata a C.T. al Foglio 1457 particella 37 parte, pari a mq. 240, rappresentata nella planimetria allegata al presente atto (Allegato C).

L'area viene ceduta libera da persone e cose, nonché da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantite da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, fatte salve le servitù in sottosuolo, che si costituiscono con il presente atto, a favore del fondo oggetto dell'intervento di proprietà del Proponente necessarie all'attraversamento degli impianti tecnici, quali cavidotti elettrici e tubazioni per l'allontanamento delle acque, come meglio rappresentato alla Tavola 17 del P.E.C.

La manutenzione di eventuali sottoservizi (o parte di essi) di proprietà privata interferenti con l'area comunale sarà a totale carico del Proponente. Le spese per eventuali danni causati dal malfunzionamento o dalla rottura di sottoservizi privati interferenti con l'area suddetta saranno a totale carico del Proponente.

Il Proponente garantisce, inoltre, il Comune per l'evizione totale o parziale del bene, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 Codice Civile

Lo stesso Proponente dichiara, altresì, di aver verificato che non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale ai sensi dell'Articolo 28 della N.U.E.A. di P.R.G. e che, ove il Comune le ritenesse in ogni caso necessarie, le stesse saranno attuate a cura e spese del Proponente stesso nei termini da concordarsi con la Città.

 

Articolo 5 - Aree da assoggettare ad uso pubblico

Con il presente atto le Parti assoggettano ad uso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 21 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., nonché delle N.U.E.A. di P.R.G., art. 19, punto 5, le aree di proprietà del Proponente destinate a servizi per complessivi mq. 1.223 (individuata a Catasto Terreni al Foglio 1457, particelle nn. 36 parte, 37 parte, 39) il tutto come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato C).

Le aree devono essere assoggettate ad uso pubblico libere da persone e cose, nonché da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio. Si prende atto che il Soggetto proponente dichiara che nelle aree in assoggettamento sono presenti le fondazioni di un fabbricato non realizzato, autorizzato con concessione edilizia n. 469/92 del 25 giugno 1992, annullata con provvedimento protocollo n. 1991/01/52/71 del 17 giugno 1995, necessarie per la realizzazione dell'autorimessa in sottosuolo.

Lo stesso Proponente dichiara, altresì, di aver verificato che non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale ai sensi dell'Articolo 28 della N.U.E.A. di P.R.G. e che, ove il Comune le ritenesse in ogni caso necessarie, le stesse saranno attuate a cura e spese del Proponente stesso nei termini da concordarsi con la Città.

Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione all'uso pubblico devono essere trascritti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il regime giuridico-patrimoniale delle aree resta, pertanto, quello della proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione a spazio pubblico.

Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione e la conseguente applicazione delle sanzioni di seguito previste.

Gli interventi sulle eventuali strutture private sottostanti le aree assoggettata e ad uso pubblico, ove interessino la soprastante sistemazione a pubblico servizio, comportano l'obbligo di totale ripristino dello stesso a cura e spese di chi effettua l'intervento.

Sulle aree assoggettate ad uso pubblico, di cui al presente Articolo, ivi comprese le opere su di essa insistenti, il Proponente si impegna ad effettuare ed a far effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città.

L'orario di fruizione pubblica dell'area assoggettate ad uso pubblico viene distinto nel seguente modo.

L'area limitrofa all'area in cessione e su cui verrà realizzato in parte lo spazio per il gioco bimbi, come meglio raffigurata nella planimetria allegata (Allegato B) con quadrettatura rossa e contrassegnata con il numero 2, rimane per tutti i giorni dell'anno sempre aperta.

Le aree interne contrassegnate con il numero 3 nella planimetria, sono fruibili al pubblico per tutto l'anno dalle ore 8,30 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì, fatto salvo diverso accordo con la Circoscrizione, che non costituirà, comunque, modifica al presente atto.

La Città e la Circoscrizione competente si avvarranno di personale proprio o esterno, appositamente incaricato per effettuare controlli sulla regolare fruizione delle aree da parte dei cittadini ed in genere sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo. Per esigenze di ordine pubblico la Città e la Circoscrizione garantiranno l'ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale.

L'effettiva utilizzazione delle aree asservite ad uso pubblico avverrà dal momento della favorevole certificazione di buona esecuzione o collaudo; fino a questo momento, le aree rimarranno in detenzione al Proponente con l'esenzione di cui al punto 9 delle premesse.

Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti dal suddetto Proponente con la presente Convenzione, la Città provvederà a inviare motivata diffida ad adempiere al Proponente medesimo.

Qualora il Proponente non provveda a garantire le condizioni di buona manutenzione e di piena fruibilità pubblica entro il termine assegnato, lo stesso sarà tenuto a rifondere alla Città le spese sostenute per il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo con una maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 30% dell'ammontare complessivo delle spese di cui sopra.

Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma comunque rilevanti rispetto alla utilizzazione pubblica, valutata la gravità delle inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le stesse si sono verificate.

La Città contesterà formalmente le inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla notizia dell'accaduto; il Proponente, entro 15 giorni dalla comunicazione potrà esporre per iscritto le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città; trascorso inutilmente tale termine si procederà a sanzionare l'inadempienza.

 

Articolo 6 - Utilizzazione temporanea delle aree cedute ed assoggettate

La Città si obbliga a consentire l'utilizzazione temporanea gratuita da parte del Proponente delle aree in cessione ed assoggettate, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere di cantiere fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine del Permesso di Costruire Convenzionato.

Il Proponente solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso delle aree e, in particolare, da eventuali danni cagionati a terzi dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
 

 

Articolo 7 - Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

L'intervento edilizio globale pari a mq. 1.963,50 di S.L.P., destinato ad attività di servizio alle persone ed alle imprese (A.S.P.I.) prevede la realizzazione di un fabbricato sul lotto di proprietà mediante il rilascio di n. 1 (uno) permesso di costruire.

L'esatta definizione della S.L.P. verrà effettuata in sede di permesso di costruire, fermo restando il rispetto delle quantità complessive dell'ambito.

Il plano-volumetrico del piano esecutivo ha valore meramente indicativo in quanto le soluzioni progettuali saranno definite, nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G. e dei contenuti del P.E.C., in sede di domanda di permesso di costruire.

Le destinazioni d'uso previste, possono essere modificate, previa richiesta e previ eventuali adeguamenti delle aree a servizi entro i limiti delle varianti percentuali ammesse e specificate nelle schede normative di P.R.G., senza che tale circostanza costituisca variante alla presente convenzione.

Prima del rilascio del permesso di costruire il Proponente dovrà produrre al Settore Ambiente e Territorio della Città, ai sensi dell'Articolo 8 della legge quadro n. 447/95, la valutazione di impatto acustico.

Si prende atto che il Piano Esecutivo Convenzionato risulta coerente con la Proposta di Zonizzazione Acustica, come già citato al punto 6 in premessa, e che con riferimento alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico il Settore Ambiente e Territorio della Città ha espresso, inoltre, parere favorevole condizionato alla redazione di opportuni approfondimenti prima del rilascio del provvedimento edilizio e/o autorizzazione alle attività, con particolare riguardo agli impatti sui vicini recettori residenziali; l'intervento dovrà essere oggetto di collaudo acustico e, nel caso di una pluralità di soggetti coinvolti, la verifica dovrà essere effettuata congiuntamente e complessivamente per tutti gli impianti/attività presenti.

 

Articolo 7 - Durata del P.E.C. e tempi di realizzazione dell'intervento

L'ultimazione dell'intervento edilizio dovrà avvenire entro il termine di 6 anni dalla stipula della presente convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C.

Il permesso di costruire dovrà essere richiesto al Comune entro 1 (uno) anno dalla stipula della Convenzione e l'edificio dovrà essere ultimato entro il termine di efficacia del permesso di costruire.

La Città, a seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei  alla volontà di quest'ultimo.

 

Articolo 8 - Oneri di urbanizzazione

Il Proponente si impegna per se stesso, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere il contributo inerente agli oneri di urbanizzazione dovuti, pari a circa euro 166.192,01, di cui euro 182.605,49, di cui Euro 147.478,48 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 35.127,01 per gli oneri di urbanizzazione secondaria, calcolati secondo il metodo tabellare al momento del rilascio del permesso di costruire e in ogni caso da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. n. 2007 02672/009 e dei successivi provvedimenti attuativi. Il costo complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo comprensivo anche delle opere da realizzarsi all'esterno dell'area di intervento, prevista la riduzione del 10%, è pari a euro 158.885,81.

Pertanto, la differenza fra il costo degli oneri di urbanizzazione ed il costo complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo è pari a euro 7.306,20. Detto importo, in ogni caso da adeguarsi a seguito della deliberazione citata e dei successivi provvedimenti attuativi, potrà essere corrisposto secondo l' usuale rateizzazione e con le modalità operate dalla Città ovvero in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al rilascio del primo dei permessi di costruire richiesti. Il pagamento degli oneri residui oltre la prima rata dovrà essere garantito con fidejussione secondo i criteri della generalità dei permessi di costruire.

 

Articolo 9 - Contributo inerente al costo di costruzione

Il Proponente corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., relativo al costo di costruzione al momento del rilascio del permesso di costruire.

Detto onere verrà corrisposto in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio del permesso di costruire.

 

Articolo 10 - Programma Edilizio - Articolazione operativa

Nel rispetto dell'Articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l'attività edificatoria dell'area troverà attuazione concreta mediante il rilascio di 1 (uno) permesso di costruire.

Il permesso di costruire dovrà essere richiesto dal Proponente, entro un anno dalla stipula della presente Convenzione, ed in ogni caso in modo tale da garantire l'ultimazione dei lavori entro la scadenza temporale del P.E.C.

Le opere inerenti all'area edificabile dovranno essere ultimate entro il termine di validità del P.E.C..

 

Articolo 11 - Abitabilità

Al fine del rilascio del certificato di abitabilità relativo all'intervento edilizio l'opera si intende ultimata quando all'immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.

 

Articolo 12 - Opere di urbanizzazione

Il Proponente si impegna, secondo i disposti dell'Articolo 16 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i., a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste nel permesso di costruire convenzionato, secondo le indicazioni fornite dal progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e sulla base del relativo computo metrico e con le modalità individuate nei successivi progetti esecutivi delle singole opere e con l'articolazione operativa di cui al successivo Articolo.

Il Proponente si impegna, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le Opere di Urbanizzazione previste nei progetti esecutivi.

Tali progetti dovranno essere redatti secondo le modalità del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.

Le opere da eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione sull'area in cessione sono sommariamente indicate come segue:

-        sistemazione del terreno, aree a prato e piantumazioni;

-        raccolta acque piovane e fognatura bianca;

-        rete illuminazione pubblica;

-        spazio gioco per bimbi dai 2 ai 6 anni.

Il proponente si impegna, inoltre, ad effettuare un'opera di urbanizzazione a scomputo esterna all'area di intervento consistente nella sistemazione del marciapiede nord della via O. Vigliani, come meglio indicato sulle Tavole 15 e 16 del P.E.C..

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.

Il Proponente potrà richiedere al Comune l'autorizzazione alle modifiche o alle integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purchè non modifichino il quadro economico nel suo complesso, o in caso di maggiori oneri questi saranno a totale carico del Proponente.

La progettazione di tali opere deve essere elaborata in due fasi:

-        progetto preliminare approvato contestualmente allo strumento urbanistico comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente nonché del computo metrico estimativo;

-        progetto esecutivo come di seguito specificato.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da redigersi esclusivamente a misura, dovrà comprendere il computo metrico estimativo delle stesse, asseverato con perizia di stima redatta da professionista abilitato, e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi adottati dalla Città vigenti al momento della stipula della Convenzione. Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

Il valore delle opere da realizzarsi a cura del Proponente viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi, purché nel rispetto dello scostamento ammesso dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008. In caso di importo superiore derivante da opere non espressamente richieste dalla Città, l'onere sarà integralmente posto a carico del Proponente.

I lavori saranno conteggiati ?a misura" con specifica contabilizzazione da parte del Direttore dei Lavori. L'importo dei lavori non potrà eccedere quello approvato dal progetto esecutivo, a meno che, in fase esecutiva, non si verifichi la necessità di realizzare opere di maggior importo non previste e/o prevedibili in fase di progettazione. Tali opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del Proponente e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.

Qualora il costo delle opere risultante dalla contabilizzazione finale, fosse inferiore all'importo definito, il soggetto Proponente è tenuto a versare la relativa differenza.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto preliminare al Settore Urbanizzazioni della Divisione Infrastrutture e Mobilità, che avrà a disposizione 150 (centocinquanta) giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla relativa approvazione.

Il termine di 150 giorni non decorre per tutto il tempo impiegato dal Proponente per adeguare il progetto alle prescrizioni dei suddetti Uffici.

Rispetto al computo metrico estimativo delle opere contenute nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi più del 5%; qualora si verificasse uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale.

Le fideiussioni di cui all'Articolo 14 della presente convenzione verranno utilizzate per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente Articolo.

Il progetto esecutivo delle opere dovrà essere inoltre corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione ed ultimazione delle opere, decorsi i quali la Città, in caso di parziale o totale inadempimento, potrà incamerare le garanzie fidejussorie presentate dal Proponente oppure disporre la revoca dell'intervento.

Gli oneri relativi alla predisposizione del progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione, sono a carico del soggetto Proponente e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.

Il valore delle opere da realizzare, che è legato al permesso di costruire, deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente al momento della stipulazione della presente Convenzione, ridotto del coefficiente di riduzione pari al 10% di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è, comunque, subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

 

Articolo 13 - Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione - Agibilità

Le opere di Urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente. L'onere relativo alla Direzione dei Lavori è esclusivamente a carico del Proponente.

Al momento della consegna dei lavori dovrà essere informato l'Ispettorato Tecnico.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità delle opere eseguite.

Il professionista incaricato della Direzione dei Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della Direzione dei Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici vigente e s.m.i. ai sensi dell'Articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) i collaudi tecnici delle opere di urbanizzazione eseguite, dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.

Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione della presente convenzione, sarà a carico del Proponente.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione, dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle verifiche di competenza dei collaudatori; nel caso siano rilevate inadempienze o errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al collaudatore per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.

La data di ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente depositerà presso la Città la dichiarazione di fine lavori semprechè la Città non sollevi obiezioni in merito nei 15 giorni successivi.

Ai sensi e per gli effetti del presente Articolo, il Proponente solleva la Città da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'esecuzione delle opere.

In attesa del collaudo definitivo, all'ultimazione dei lavori, il Proponente potrà, su richiesta specifica della Città, provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento della Commissione di collaudo (o collaudatore).

Il certificato di collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

Ai fini del rilascio dei certificati di agibilità relativi agli interventi edilizi le opere si intendono ultimate quando ai singoli immobili sarà assicurato l'accesso, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale, previa attestazione del funzionamento delle medesime da parte dei tecnici comunali.

Il rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità è subordinato al collaudo positivo di tutte le opere di urbanizzazione previste.

 

Articolo 14 - Garanzie finanziarie

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Proponente rilascerà al momento del ritiro del permesso di costruire, a favore del Comune, garanzie fideiussorie assicurative o bancarie:

a)       a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

b)       a garanzia della restante quota degli oneri di urbanizzazione;

c)       a garanzia del pagamento del costo di costruzione.

Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'Articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.

La fideiussione dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione, a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'Articolo 1945 Cod. Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'Articolo 1944 Cod. Civ.

La fideiussione di cui al precedente punto a), verrà svincolata entro 60 giorni dopo il collaudo tecnico amministrativo o dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine di mesi sei per il compimento delle operazioni di collaudo stesso.

Le fideiussione di cui alle precedenti lett. b) c) verranno proporzionalmente ridotta in rapporto ai pagamenti effettuati.

 

Articolo 15 - Sanzioni convenzionali

Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso effettuati durante il periodo di validità del P.E.C. per destinazione d'uso degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'Articolo 32 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al 2° comma stesso Articolo.

Gli eventuali mutamenti di destinazione effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il regime giuridico e normativo vigente.

 

 

Articolo 16 - Trasferimento degli obblighi

I diritti e gli obblighi di cui alla presente convenzione, riguardante l'attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione sono assunti dal Proponente per sé, suoi successori anche parziali  ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale delle aree,dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente convenzione, dovrà fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla convenzione stessa.

L'alienazione dell'area che avvenga prima dell'ultimazione dei lavori relativi sia all'edificio che alla sistemazione dell'area asservita comporta il subentro dell'avente causa con liberazione del Proponente del vincolo di solidarietà, solo quando l'acquirente abbia fornito a favore del Comune garanzie equivalenti e sostitutive di quelle di cui all'Articolo 14.

Dopo l'ultimazione dei lavori gli acquirenti di singole unità immobiliari subentrano nel vincolo di destinazione ai sensi e con gli effetti di cui all'Articolo 7.

Gli obblighi di cui all'Articolo 5 dovranno essere, oltrechè menzionati negli atti di alienazione, specificati nel regolamento di condominio.

 

Articolo 17 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.

 

Articolo 18 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato A-A1-A2-A3) Rilievo asseverato dell'area di intervento;

Allegato B)  Planimetria catastale con individuazione della proprietà e dell'area dell'intervento;

Allegato C)  Planimetria con indicazione delle aree cedute ed assoggettate ad uso pubblico.

 
Articolo 19 - Controversie

Ogni controversia relativa alla presente convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

 

 

Articolo 20 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 ed alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, nonché alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 7 agosto 1990 n. 241, 4 dicembre 1993 n. 493, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Testo Unico D.P.R. n. 380/2001 e loro successive modifiche ed ogni altra norma in materia.