Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 2
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 GENNAIO 2009
(proposta dalla G.C. 9 gennaio 2009)
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio |
GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - MANGONE Domenico - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - GENISIO Domenica - MINA Alberto - SBRIGLIO Giuseppe.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessora Sestero,
a nome dell'Assessore Viano.
L'area oggetto dell'Accordo di Programma corrisponde ai locali che attualmente ospitano il Pronto Soccorso di Radiodiagnostica del DEA (Dipartimento di Emergenza Accettazione) del Presidio Molinette ed al cortile intercluso tra i Padiglioni Pensionanti, DEA ed Aula Magna, attualmente adibito a prato.
La Radiodiagnostica dispone ad oggi di tre sale di radiologia convenzionale, di due sale ecografiche, di una sala TC (Tomografia Computerizzata) e di una sala RM (Risonanza Magnetica); tali locali sono tuttora dislocati in tre aree distinte del Padiglione DEA, fatto che complica l'accesso da parte dell'utenza, che deve essere accompagnata dal personale ospedaliero - continuamente impegnato in tale funzione - non essendo i vari servizi contigui.
La proposta progettuale prevede per le aree oggetto del provvedimento interventi funzionali consistenti nella ristrutturazione dei locali esistenti e nell'ampliamento, mediante lo sbancamento dell'area del cortile, con un aumento di Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) pari a circa mq. 120. Con i lavori previsti e, in particolare, attraverso lo sbancamento del cortile, si otterrà un unico reparto di circa mq. 700, razionalizzando i tre servizi della diagnostica convenzionale, delle sale ecografiche e delle sale TC e RM. Tale accorpamento permetterà di avere un miglior controllo del paziente, ottimizzando i tempi diagnostici e terapeutici delle situazioni più critiche, ed un impegno più razionale del personale sia sanitario che amministrativo.
Sotto il profilo urbanistico, l'area in oggetto è destinata dal Piano Regolatore vigente a Servizi Pubblici S - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale (articolo 22 L.U.R), lettera "h" che comprende "aree per le attrezzature sociali, sanitarie ospedaliere".
L'area oggetto dell' Accordo di Programma è, inoltre, posta al limite del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i..
Gli edifici oggetto del provvedimento sono
classificati come "edifici di particolare interesse storico" di
gruppo 4: "edifici di valore documentario", per i quali vigono le
norme di tutela e di tipi di intervento specifici riportati all'articolo 26
delle N.U.E.A.. Gli interventi ammessi su tali edifici vanno dal risanamento
conservativo alla ristrutturazione edilizia. Da tale classificazione è tuttavia
escluso il sedime del cortile.
Si evidenzia che
parte del complesso delle Molinette è compreso tra i "beni
paesaggistici" indicati alla lettera b), comma 1, dell'articolo 134 del
"Codice dei beni culturali e del paesaggio" Decreto Legislativo n. 42
del 2004; in ogni caso, trattandosi di immobile pubblico edificato da più di 50
anni, esso è soggetto alla verifica di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 12 del predetto "Codice".
Le opere previste per l'ampliamento del
Pronto Soccorso risultano in contrasto con gli interventi ammessi in rapporto
alla classificazione di P.R.G. e con uno dei parametri del Regolamento
Edilizio; infatti, da quanto si evince dal parere espresso dal Settore Permessi
di Costruire in data 24 luglio 2008, "il progetto risulta conforme a tutti
i parametri edilizi previsti per le attrezzature di servizio articolo 22 L.U.R.
ad esclusione del verde su terrapieno che è inferiore al 20% dell'area libera
da costruzioni, come prescritto dall'articolo 30 del Regolamento
Edilizio".
Le opere previste sono finalizzate a
consentire la riorganizzazione funzionale della struttura del Pronto Soccorso
in parte con interventi di ristrutturazione all'interno degli edifici esistenti
e in parte con un modesto incremento di nuova edificazione occupando il sedime
del cortile adiacente ai locali già oggi utilizzati. Si sottolinea che tali
interventi, fatta eccezione per il parametro di dotazione del verde, sono
ammessi dalle Norme di Piano Regolatore secondo le procedure previste ai sensi
dell'articolo 26, comma 22, previo assenso del Consiglio Comunale senza che ciò
costituisca variante.
Tuttavia
è necessario fare ricorso alla procedura di variante urbanistica per consentire
di esplicitare nell'apparato normativo di Piano Regolatore la
"deroga" del parametro
relativo alla dotazione di
verde, ai sensi dell'articolo 34 delle N.U.E.A. di P.R.G..
Al fine di consentire pertanto la realizzazione dell'ampliamento e della razionalizzazione del Pronto Soccorso di Radiodiagnostica del DEA del Presidio Molinette, l'Amministrazione comunale, ritenendo di evidente pubblica utilità l'intervento ha sottoscritto l'Accordo di programma in variante al P.R.G., ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 267 del 2000, nel quale è prevista la modifica delle Norme Urbanistico Edilizie.
Tutto ciò premesso la Variante prevede:
A) l'inserimento nell'articolo 26 delle N.U.E.A. di P.R.G., in calce al comma 14, della seguente integrazione normativa: "Fanno eccezione gli immobili ubicati nel comprensorio ospedaliero delle Molinette, accessibili da corso Bramante, 88/90, per i quali sono ammessi interventi aggiuntivi e per i quali non è richiesto il rispetto dell'articolo 30 del Regolamento Edilizio, relativamente al parametro del verde su terrapieno. Tali interventi sono espressamente individuati e consentiti con Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000." (v. estratto del fascicolo I delle N.U.E.A. del P.R.G.: articolo 26, comma 14 - VARIANTE - allegato J);
B) l'assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle specifiche disposizioni dell'articolo 26, comma 14, così come integrato al precedente punto A) ammettendo pertanto la possibilità di realizzare l'ampliamento del pronto soccorso ed in particolare gli interventi così come puntualmente definiti dallo specifico progetto edilizio parte integrante dell'Accordo di Programma al quale si rimanda;
C) di dare mandato agli Uffici Comunali di aggiornare il riferimento normativo con la data di approvazione dell'Accordo di Programma e in particolare del D.P.G.R. di cui al punto A) a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, "si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di [?] Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di dispositivi legislativi alternativi alla Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.) [?]".
Nel merito dell'intervento in oggetto,
con nota del 27 agosto 2008, (allegato 4) il progettista ha dichiarato che
"l'intervento progettuale previsto per la ristrutturazione e l'ampliamento
della radiologia di Pronto Soccorso non rientra nella specifica applicazione
delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e
programmi di cui al Decreto Legislativo 152/2006 in quanto trattasi di un
modesto ampliamento funzionale del pronto Soccorso di radiodiagnostica del DEA
con la ristrutturazione di locali esistenti e l'aumento della SLP realizzata
mediante lo sbancamento dell'area della corte tra i padiglioni Pensionanti, DEA
e Aula Magna.
Tale intervento riguarda quindi un'area
operativa già funzionale destinata all'attività ospedaliera senza alcuna
interferenza con l'ambiente esterno e con gli strumenti urbanistici esecutivi
in attuazione o altre norme specifiche del settore".
Nella Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19 settembre 2008, è stata pertanto approvata la proposta di Variante al P.R.G. con esclusione dell'assoggettabilità a VAS della stessa.
Viene dato atto che la predetta proposta di Variante è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 23 settembre 2008 al 22 ottobre 2008.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 2 ottobre 2008.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La proposta di Variante è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento alla Circoscrizione n. 8 per l'acquisizione del relativo parere.
La Circoscrizione n. 8, con deliberazione del 17 dicembre 2008 (all. 1 - n. ), ha espresso parere favorevole.
In data 23 dicembre 2008 la Regione
Piemonte, l'Azienda Sanitaria Universitario-Ospedaliera San Giovanni Battista
di Torino, e la Città di Torino hanno
quindi sottoscritto, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'Accordo di Programma in Variante al vigente
P.R.G., finalizzato alla modifica dell'Accordo di Programma relativo al
"Presidio Sanitario San Camillo" adottato con D.P.G.R. n. 72 in data
6 agosto 2002.
Poiché il suddetto Accordo di Programma prevede la modifica del P.R.G. vigente, lo stesso deve essere ratificato dalla Città entro i successivi trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di zonizzazione acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 14226 del 15 settembre 2008.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante urbanistica al P.R.G. vigente in Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 267/2000.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dell'articolo 26 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di ratificare,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, l'Accordo di Programma in variante al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino (all. 2 - n. ),
siglato dalla Regione Piemonte, l'Azienda Sanitaria Universitario-Ospedaliera
San Giovanni Battista di Torino e la Città di Torino, in data 23 dicembre 2008,
con i relativi allegati che ne fanno parte integrante (all. 3-73 -
nn. )
finalizzato alla ristrutturazione ed ampliamento della radiologia di pronto
soccorso presso il Presidio Ospedaliero Molinette di Torino;
2) di prendere atto che l'Accordo di cui al punto 1), adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, determina le variazioni urbanistiche al P.R.G. vigente, come descritte in narrativa e in dettaglio negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
per L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
F.to Sestero
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE
F.to Virano
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL
PRESIDENTE
Castronovo