Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 132
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 SETTEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 23 dicembre 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il
Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco
CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - SALTI Tiziana - TEDESCO Giuliana.
Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Tale immobile ha costituito oggetto di una deliberazione della Giunta Comunale assunta in data 9 dicembre 2008 (mecc. 2008 09217/009) recante proposta al Consiglio Comunale di variante parziale al P.R.G.. Peraltro, approfondimenti istruttori condotti con riferimento alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla trasformazione globale dell'ambito, nonché ragioni di economia procedimentale, inducono a ritirare il provvedimento sopraccitato sostituendolo con il presente. Ciò anche al fine di evitare una difficoltosa comprensione del testo deliberativo quale sarebbe risultato a seguito dell'introduzione dei necessari numerosi emendamenti nel corso dell'iter di approvazione.
Pertanto
il presente provvedimento sostituisce integralmente la deliberazione della
Giunta Comunale del 9 dicembre 2008 (mecc. 2008 09217/009).
L'edificio
appartenuto al Demanio dello Stato e poi trasferito alla Società Fintecna
S.p.A., è, oggi, di proprietà della Società Pentagramma Piemonte S.r.l.; il
terreno circostante l'edificio è invece di proprietà del Comune di Torino.
Il
Palazzo del Lavoro costituisce il più grande volume espositivo realizzato nel
comprensorio dello storico evento "Italia '61". Il progetto e la
realizzazione di Pierluigi e Antonio Nervi sono ancor oggi un rilevante esempio
di soluzione edilizia di grandi dimensioni dove la funzione celebrativa è
associata ad una elevata qualità tecnologica.
Attualmente l'edificio risulta in buona parte dismesso e solo modeste porzioni sono utilizzate dall'Università e da altre attività minori, incongruenti tra loro e con l'edificio stesso. Sia l'interno dell'edificio che l'area esterna si presentano complessivamente in condizioni di sostanziale incuria anche per quanto attiene lo stato manutentivo.
Sotto il
profilo urbanistico l'immobile ricade in Area per servizi pubblici S, in parte
lettera z - Aree per altre attrezzature di interesse generale (edificio di
Palazzo del Lavoro) e in parte lettera v - Aree per spazi pubblici a parco per
il gioco e lo sport (aree circostanti); le attività sono quelle di cui
all'articolo 3 punto 7, e costituisce dotazione di servizi, ai sensi della
Legge Urbanistica Regionale, in parte articolo 21 e in parte oltre gli standard
minimi di legge.
Ai sensi
dell'articolo 26 delle N.U.E.A., il Palazzo del Lavoro è classificato tra gli
"edifici di particolare interesse storico", appartenente al gruppo
"5) EDIFICI E MANUFATTI DI VALORE DOCUMENTARIO".
Gli
interventi ammessi sono riportati nella "Tabella dei tipi di intervento -
articolo 26" e si riferiscono alle quattro parti in cui sono stati
contraddistinti gli edifici (esterno dell'edificio su spazi pubblici - sistema
distributivo - cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi - interno
dei corpi di fabbrica).
Per
l'immobile in questione gli interventi devono essere attuati secondo le
definizioni dell'allegato A, punti 3 - 4 - 5 delle N.U.E.A.. Gli interventi
ammessi sono il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia con le
modalità previste all'articolo 26, punto 18. Quest'ultimo tipo di intervento è
limitato ai soli adeguamenti funzionali, deve essere attuato nel rispetto dei
caratteri formali, storici e strutturali dell'edificio e devono essere compresi
in uno studio di insieme che permetta di valutarne il corretto inserimento
nell'ambiente circostante. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo 26, comma
22, per gli edifici di "particolare interesse storico" destinati a
funzioni di pubblica utilità, sono consentiti, previa deliberazione del
Consiglio Comunale, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali,
in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi di intervento.
Alle
attrezzature di servizio ex articolo 21 e 22 della L.U.R. si applicano i
parametri edilizi della zona normativa di appartenenza, fatta eccezione per
quelli indicati all'articolo 2 punto 34 lettere "h" e "i"
(distanza dal filo stradale o dal filo di fabbricazione e spessore del corpo di
fabbrica).
Alle
attrezzature di interesse generale sopra descritte, si applicano i disposti di
cui all'articolo 19 comma 7, in particolare i parametri urbanistici (tranne la
lettera "e) dotazione di servizi") ed edilizi della zona normativa di
appartenenza, indicati all'articolo 2 punto 34.
Ai sensi dell'allegato tecnico del P.R.G. Tavola 7, parte dell'area in oggetto, circostante l'edificio, è interessata dalla fascia di rispetto stradale.
Ai sensi dell'allegato tecnico del P.R.G. Tavola 14, l'area in oggetto ricade tra gli immobili vincolati oggetto di notifica Ministeriale tutelati ai sensi delle Leggi n. 1.089 del 01 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939, ora D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La proprietà ha presentato alla Città una proposta di riutilizzo dell'immobile finalizzata al recupero e valorizzazione del complesso.
Partendo dall'ipotesi progettuale elaborata dallo stesso Nervi, l'istanza di variante urbanistica è orientata a consentire la riorganizzazione delle superfici e dei volumi all'interno della struttura esistente lasciando la libera visione a tutta altezza dell'area centrale e dei relativi pilastri formando così uno spazio aperto simile ad una piazza, senza modificare in alcun modo l'immagine esterna dell'edificio e delle aree di pertinenza.
L'obiettivo è quello di intervenire sulla base di un unico progetto architettonico coerente con l'impianto originario, atto ad insediare attività qualificanti e di rango in grado di attrarre in un ambiente riqualificato e finalmente restituito alla sua originaria immagine. A tal fine è prevista la possibilità di insediare attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.), che nell'ipotesi progettuale ad oggi elaborata sarebbero prevalentemente orientate verso le attività commerciali.
Fermo restando che l'obiettivo generale della Città, di concerto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio è quello di riportare l'immobile del Palazzo del Lavoro alla sua immagine originaria che, seppur ancor leggibile, data la sua notevole intrinseca valenza, appare oggi ormai estremamente degradata, si rende necessario guidare gli interventi in modo tale che gli stessi possano corrispondere alle aspettative auspicate.
Inoltre, il complesso degli immobili costituito dagli edifici realizzati in occasione dell'esposizione del 1961 e dalle aree circostanti, rappresenta il più rilevante episodio architettonico e paesaggistico connotato quale "Porta" aulica di ingresso in Città dalla direttrice sud. Va menzionato infine che il recupero di un altro degli edifici simbolo degli eventi di Italia '61 (l'adiacente Palazzo a Vela è stato riqualificato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006), risulta di estremo interesse in vista delle prossime celebrazioni relative al centocinquantesimo anno dell'Unità d'Italia (2011).
In considerazione di tali aspetti, sia il profilo urbanistico che le successive fasi attuative edilizie degli interventi devono essere improntate a una particolare attenzione, considerata la delicata situazione del contesto e unicità dell'edificio oggetto della presente variante compresa la risistemazione superficiale delle aree esterne laddove verranno realizzati i parcheggi interrati.
La Società Pentagramma ha infatti manifestato l'intenzione di acquisire l'area di proprietà comunale circostante lo storico Palazzo (quale rappresentata in colore verde all'interno del perimetro contornato in nero della Z.U.T 16.30 nella tavola di variante facente parte della scheda urbanistica), al fine della valorizzazione non solo del Palazzo ma anche di tutta l'area circostante lo stesso; in tale modo sarà così possibile contribuire alla risoluzione dell'annoso problema dei parcheggi di tutta l'area mediante la realizzazione di un adeguato numero di parcheggi in sottosuolo. Tale area si presenta, al pari dell'edificio di cui costituisce di fatto una pertinenza, non utilizzata dal pubblico: attualmente il perimetro dell'area è recintato ed il suo interno fisicamente suddiviso in più zone attraverso recinzioni precarie. Il perdurante abbandono del compendio ha comportato negli anni la convinzione, da parte dei residenti, dell'impossibilità di fruire anche dell'area verde ed ha determinato il progressivo venir meno del suo utilizzo.
Con la prospettata trasformazione dell'area, la società sopra citata assoggetterà ad uso pubblico il soprassuolo della stessa, che rappresenta - come detto - parte dell'importante polmone verde, a ridosso del centro urbano.
Ciò determinerà lo sgravio dei relativi oneri manutentivi da parte della Città, garantendo al contempo il ripristino della fruibilità pubblica dell'area e ampia cura del verde che verrebbe fatto oggetto di un'attenzione specificamente dedicata.
Circa la realizzazione dei parcheggi interrati, si rileva che il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, all'articolo 63 "Il verde per parcheggi ", per i parcheggi sotterranei specifica che tali manufatti non possono interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle previste dall'articolo 32 del medesimo regolamento comprese tra metri 1,5 e metri 5,00 a seconda dell'esemplare trattato.
In proposito si richiama altresì il disposto dell'articolo 37 del medesimo Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città circa la compensazione ambientale a seguito dell'abbattimento di alberature. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.
In relazione a quanto sopra va rilevato che oltre che risultare indispensabile dotare la struttura di idonea dotazione di parcheggi, è necessario salvaguardare il profilo architettonico ed ambientale del complesso di cui è parte il Palazzo del Lavoro. A tale proposito si è condiviso con la competente Soprintendenza la necessità di ammettere la realizzazione dei parcheggi esclusivamente nel sottosuolo.
Pertanto, qualora in sede attuativa si rendesse indispensabile derogare ai disposti del Regolamento del Verde Pubblico e Privato precedentemente richiamati, si procederà ai sensi delle norme vigenti.
In tal senso pertanto, considerando la prospettiva di concreta attuazione degli obiettivi sopra richiamati, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno avviare la predisposizione della presente variante come prima fase necessaria per avviare il complesso iter procedurale finalizzato al completo recupero dell'immobile.
La disciplina urbanistica ritenuta più idonea è quella delle Zone Urbane di Trasformazione che consente, attraverso una specifica scheda, di guidare gli interventi prevedendo alcune prescrizioni volte alla salvaguardia dell'edificio e delle aree circostanti.
In particolare, non sono ammesse nuove costruzioni all'esterno del Palazzo del Lavoro e l'area deve essere conservata a verde pubblico secondo un progetto di forte integrazione con l'edificio, all'interno sono invece previsti interventi di riorganizzazione e riplasmazione delle superfici tramite la riqualificazione e rifunzionalizzazione complessiva.
A seguito delle demolizioni di volumi esistenti è consentita la riorganizzazione all'interno della sagoma di una superficie lorda di pavimento massima fissata in mq. 28.000 (notevolmente inferiore a quella attualmente esistente - frutto anche di interventi incongrui, pari a circa mq. 37.000). In tal modo, si privilegia l'aspetto qualitativo dell'intervento che deve essere orientato a ricavare spazi di relazione, mantenendo e accentuando la fruizione e la percezione pubblica dell'edificio e delle aree esterne. A tal fine le aree esterne e una superficie interna non minore di mq. 10.000, destinata a piazza pedonale e spazi di relazione, saranno assoggettate all'uso pubblico. L'edificio dovrà inoltre essere dotato dei necessari spazi a parcheggio che, al fine di un corretto inserimento, dovranno essere realizzati esclusivamente interrati.
Ci si propone di dare concreta attuazione alla presente trasformazione urbanistica - finalizzata al pieno recupero non solo dell'ambito, ma anche, indirettamente, del contesto circostante - anche attraverso la conseguente operazione di alienazione, avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'area attualmente adibita a verde (censite al C.T. foglio 1445 particolo 42 parte), demandando ad apposito separato provvedimento dell'organo esecutivo, successivo all'approvazione della presente variante, le ulteriori precisazioni di carattere patrimoniale (quali titoli di provenienza, aggiornamento catastale ecc.).
La nuova destinazione urbanistica di cui al presente provvedimento inserisce, infatti, tale area di proprietà comunale, delimitata dalla recinzione esistente, all'interno del perimetro della Z.U.T., così comportandone il passaggio da area a servizi pubblici, "lettera V", ad area oggetto di trasformazione da parte di soggetti privati e, pertanto, non più appartenente al patrimonio indisponibile della Città. Per effetto dell'approvazione della presente variante, pertanto, si intende operata la sua sclassificazione, ex articolo 829 codice civile, con il conseguente passaggio della stessa al patrimonio disponibile della Città.
L'obiettivo di realizzare un intervento unitario - tanto sull'immobile, quanto sull'area circostante, costituente pertinenza del palazzo, - volto a valorizzare l'intero compendio attraverso un progetto complessivo di riqualificazione di tutto l'ambito, può essere meglio perseguito attraverso l'alienazione delle aree comunali unicamente al soggetto proprietario di Palazzo Nervi. Infatti, la concentrazione della capacità edificatoria esclusivamente sul Palazzo, nonché la previsione dell'assoggettamento all'uso pubblico dell'area medesima, escludono che la stessa possa rivestire interesse per altri operatori, con conseguente applicabilità dell'articolo 41 comma 1 del R.D. 827/1924.
Il corrispettivo complessivo delle aree è stato stimato dal competente Civico Settore Valutazioni - in collaborazione con il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino - in Euro 3.786.600,00 fuori campo I.V.A. che la Società ha dichiarato di accettare.
L'alienazione dell'area verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa si trova, con tutti i diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate, pesi, oneri e vincoli, libera comunque da iscrizioni ipotecarie e arretrati di imposte e tasse, con garanzia per evizione, con l'onere a carico dell'acquirente di procedere allo sgombero - a propria cura e spese - di eventuali rifiuti o comunque materiali e/o manufatti eventualmente presenti in loco.
Inoltre si rileva che alcune porzioni interrate del
fabbricato insistono nel sottosuolo dell'area oggetto di alienazione. Tali
porzioni tuttavia costituiscono parte integrante dell'edificio e sono state
edificate contestualmente allo stesso. A tale proposito la Città non può che
riconoscere la proprietà superficiaria in sottosuolo in capo a Pentagramma
Piemonte S.p.A. delle citate porzioni, acquisita in forza del possesso
ininterrotto ultraventennale da parte dei diversi proprietari dell'immobile,
che si sono susseguiti nell'esercizio del possesso stesso per tutto il periodo
intercorrente dalla costruzione dell'edificio ad oggi (accessione nel possesso,
articolo 1146 Codice Civile).
Pertanto si rende necessario procedere alla ricognizione
della proprietà superficiaria in sottosuolo in capo a Pentragramma Piemonte
S.p.A. delle aree identificate - indicativamente e salvo ulteriori verifiche
poiché attualmente parte dei locali non è completamente accessibile - con il
colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento (allegato 2).
Per quanto esposto, si rimanda alla successiva deliberazione dell'organo esecutivo di cui sopra l'esatta individuazione delle porzioni suddette nonché la quantificazione ai soli fini fiscali del loro valore economico.
Va precisato nel contempo che la tutela sull'immobile si esercita attraverso la diretta competenza della Soprintendenza nella fase attuativa degli interventi alla quale i progetti devono essere sottoposti prima del rilascio dei titoli autorizzativi; infatti lo stesso Ente aveva già manifestato con nota del 10 Agosto 2006 l'interesse verso il Palazzo del Lavoro che "malgrado la limitatezza evidente della manutenzione esterna e la casualità delle presenze interne, il Palazzo mostra intatta la sua potenza strutturale e la forza del gesto architettonico, evocativo delle migliori passate stagioni della storia dell'architettura, tali da renderlo inseribile a pieno diritto tra i "monumenta" del panorama artistico europeo del Novecento". Nella stessa nota la Soprintendenza dettava indirizzi, vincoli e prescrizioni progettuali sostanzialmente recepiti nella scheda urbanistica. In tal senso al fine di non determinare contrasti di lettura normativa si rende necessario modificare le tavole di Piano Regolatore relative ai vincoli e di demandare la specifica tutela per specifica competenza alla Soprintendenza.
Oltre che determinare i parametri urbanistici e le modalità attuative della trasformazione, la scheda urbanistica come sopra richiamato rende prescrittivi alcuni imprescindibili orientamenti progettuali emersi nelle numerose interlocuzioni con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e alla quale il progetto edilizio deve essere preventivamente sottoposto; resta inteso che sono in ogni caso fatte salve le eventuali ulteriori o diverse indicazioni e prescrizioni dettate dallo stesso Ente.
A seguito di approfondimenti da parte degli operatori proponenti la variante urbanistica e delle indicazioni scaturite dai confronti con i competenti uffici dell'Assessorato al Commercio sono emerse prefigurazioni del progetto attuativo degli interventi orientate a insediare un Centro Commerciale Naturale, contestualmente al recupero e ristrutturazione del manufatto e alla realizzazione di strutture pubbliche o di uso pubblico così come disciplinati dalla stessa variante. L'evoluzione progettuale che ha condotto a ulteriori approfondimenti tiene necessariamente conto delle prescrizioni e degli orientamenti espressi nella scheda urbanistica della variante ai quali devono rapportarsi.
Si richiama, a tal proposito, la nota della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte dell'8 maggio 2009,
nella quale esprimeva parere favorevole alla variante in quanto "? la
stesura è perfettamente aderente ai criteri espressi nel corso di numerose
sedute di lavoro congiunte ?". Con Soprintendenza, si è, inoltre,
pervenuti alla definizione di una soluzione progettuale condivisa che, nel
rispetto sostanziale della struttura normativa della scheda richiede alcune
specificazioni e integrazioni alla scheda stessa e alla relazione illustrativa
allegata alla variante.
Inoltre uno degli obiettivi più generali
dell'Amministrazione è quello di consentire l'attuazione degli interventi in
tempo utile per la prossima ricorrenza del Centocinquantesimo anno dell'Unità
d'Italia ritenendo pertanto importante il perfezionamento progressivo degli
atti per raggiungere tale rilevante obiettivo.
In relazione a quanto sopra gli approfondimenti progettuali pur rispettando sostanzialmente la
struttura normativa della scheda urbanistica comportano alcune specificazioni e
integrazioni alla stessa scheda urbanistica e alla relazione del fascicolo di
variante.
In relazione a ciò, si provvede a sostituire l'intero
elaborato di variante (allegato 1 bis) e ad allegare al presente provvedimento,
a mero titolo illustrativo, il fascicolo dal titolo "Palazzo del Lavoro
progetto Galleria Commerciale Naturale", utilizzato per l'approfondimento
espositivo in II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22 luglio
2009 (all. 1 ter - n. ).
Con riguardo alla natura e alla tipologia degli
insediamenti commerciali, la scheda
urbanistica specifica che gli usi previsti devono essere orientati ad
insediamenti di alto rango e qualificanti per l'ambito, all'interno di un
"Centro Commerciale Naturale" con ingresso sulla via Ventimiglia
affacciato sul perimetro dell'addensamento A2.
Infatti, in coerenza con quanto disposto dai criteri
dettati dalla Regione con D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.,
recepiti dalla variante n. 160 al P.R.G., al capitolo 10 punto 2.2, gli
addensamenti commerciali A2 devono rispondere ad alcune caratteristiche
peculiari: l'ingresso principale delle strutture commerciali deve essere
ubicato all'interno dell'addensamento ovvero in sezioni contigue ad esso (ma
non appartenenti ad altri addensamenti), purché tale ingresso si affacci sulla
viabilità che perimetra l'addensamento stesso, con esclusione degli assi viari
superiori alla viabilità di quartiere, così come definiti nel vigente Piano
Urbano del Traffico (PUT) e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di cui
all'articolo 13 della D.C.C. del 12 marzo 2007.
L'articolo 4 della stessa variante al punto c) specifica,
inoltre, che il Centro commerciale naturale: "E' un insieme di esercizi
commerciali al dettaglio e di altri servizi accessori (direzione, portineria,
servizi post vendita, etc.) ubicati negli addensamenti commerciali come definiti
al successivo articolo 8, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze
urbane e costituiti in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto,
per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing
territoriale. Il Comune può aderire al soggetto associativo o societario. Non
viene determinata la superficie di vendita complessiva in quanto le
autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un
unico provvedimento generale.".
La costituzione di un centro commerciale naturale è quindi
funzionale all'obiettivo di costituire completamento all'adiacente contesto
urbano sul lato di via Ventimiglia, integrandosi a tutti gli effetti con
l'esistente addensamento A2.
A tal fine le attività da insediare devono affacciarsi su
spazi che, pur coperti, siano a tutti gli effetti piazze e viabilità pubblica.
Conseguentemente a tale qualificazione si applicano pertanto i disposti e le procedure attuative e autorizzative previste dalle norme di settore.
Infine, stante il rilievo che rivestono l'edificio e le aree adiacenti dal punto di vista storico, architettonico e paesaggistico, al fine di governare appieno la trasformazione dell'immobile e delle aree di pertinenza, gli interventi sono subordinati a Permesso di Costruire Convenzionato.
In relazione a quanto sopra l'Amministrazione ritiene di pubblico interesse avviare la presente variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale che prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'immobile denominato Palazzo del Lavoro e delle relative aree di pertinenza, da area per servizi pubblici S, lettera z - Aree per altre attrezzature di interesse generale e lettera v - Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport a Zona Urbana di Trasformazione; e la conseguente modifica della Tavola n. 1 - Azzonamento alla scala 1:5.000 da area per servizi pubblici S, lettera z - Aree per altre attrezzature di interesse generale e lettera v - Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport a Zona Urbana di Trasformazione;
B) la contestuale cancellazione della classificazione che annovera gli stessi immobili tra gli "edifici di particolare interesse storico", appartenenti al gruppo "5) EDIFICI E MANUFATTI DI VALORE DOCUMENTARIO", e le conseguenti modifiche grafiche alla Tavola 1, "Azzonamento aree normative e destinazioni d'uso" alla scala 1:5.000 e alla Tavola 2 "Edifici di interesse storico", alla scala 1:2.000;
C) il conseguente assoggettamento ai disposti afferenti alle Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. ed alle specifiche prescrizioni e vincoli della scheda normativa 16.30;
D) l'inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda relativa alla Z.U.T. 16.30, relativa all'ambito denominato: "Palazzo del Lavoro", puntualmente descritta nell'allegato tecnico allegato al presente provvedimento:
E) il conseguente inserimento dell'ambito "16.30 PALAZZO DEL LAVORO" nell'elenco delle Zone Urbane di Trasformazione del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. - schede normative;
F) il cambiamento della categoria dell'immobile ai sensi del DM. 1444/1968, da F) a B).
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Con riferimento a quanto sopra, la presente variante ammette la riplasmazione della Superficie Lorda di Pavimento e della volumetria, ma esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio (che peraltro viene ridotta rispetto a quella attualmente esistente) ed interessa un immobile situato in un contesto edificato, classificato di categoria F) ai sensi del DM. 1444/1968, ricadente all'esterno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra si dà atto che, con nota del 29 maggio 2009 trasmessa il 1 giugno 2009, il Coordinamento Pianificazione Urbanistica formalizzava la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativamente alla variante de qua ed il relativo procedimento risulta essere tuttora in corso di svolgimento e che, pertanto, eseguite le pubblicazioni di rito, in sede di approvazione definitiva della variante si provvederà, se del caso, ad integrare il provvedimento per adeguarlo alle prescrizioni che dovessero eventualmente risultare all'esito della suddetta procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
Il presente provvedimento comporta decremento della dotazione di servizi pubblici pari a mq. 59.560. Tuttavia la stessa Zona urbana di trasformazione è destinata, per la maggior parte, come ambito nel quale realizzare aree destinate a verde pubblico pari a circa mq 37.220 oltre ai parcheggi pubblici interrati; pertanto il decremento effettivo risulta di entità ridotta rispetto a quello teorico poiché risulta pari a mq. 22.340 circa corrispondente all'impronta a terra dell'edificio.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La presente
deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del
Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 9 per
l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 30 gennaio 2009 (all. 3 - n. ), ha espresso parere favorevole osservando che: "si manifesta una forte preoccupazione circa l'effettiva quantità di parcheggi di cui sarà in grado di disporre la struttura una volta determinato il suo utilizzo definitivo: è infatti cosa risaputa che già oggi l'area è gravata da un elevato flusso di automobili, in transito da e per la zona ospedaliera, fieristica e commerciale situata a poche centinaia di metri dall'ambito in oggetto di variante" e che "la Circoscrizione 9 si dichiara da subito disponibile a voler concertare, insieme alla Città di Torino ed ai soggetti privati che interverranno nella ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo del Lavoro, l'inserimento nella nuova struttura di aree adibite all'aggregazione e all'attività delle associazioni del quartiere".
In relazione a tali
osservazioni si precisa che la struttura prevista dovrà reperire i parcheggi,
peraltro complessivamente di dimensioni consistenti, secondo i fabbisogni
indotti dagli insediamenti in misura tale da soddisfare i necessari requisiti
imposti dalla variante e dalle leggi vigenti. I progetti attuativi degli
interventi, ivi compresi quelli inerenti i flussi viabilistici, la dotazione
dei parcheggi e gli schemi di ingresso e uscita degli automezzi dovranno
essere, inoltre, valutati e sottoposti ai pareri degli uffici competenti. Circa
la richiesta manifestata dalla Circoscrizione relativa all'inserimento di aree
adibite all'aggregazione e all'attività
delle associazioni del quartiere, tali esigenze saranno considerate in sede di
definizione degli atti convenzionali, tenendo tuttavia presente che tali
attività dovranno essere in ogni caso coerenti rispetto agli obiettivi di
elevata riqualificazione della struttura.
Per quanto sopra esposto si ritengono parzialmente accolte le osservazioni formulate dalla Circoscrizione.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del21 aprile
1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
favorevole sulla regolarità contabile
Con voti unanimi, espressi in forma palese
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di ritirare la deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2008 (mecc. n. 2008 09217/009) avente ad oggetto "Variante parziale n. 190 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile denominato Palazzo del Lavoro. Adozione";
2) di adottare la
variante parziale n. 190 al vigente Piano Regolatore di Torino, ai sensi
dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile denominato
Palazzo del Lavoro (all. 1 bis - n. );
3) di
dare atto che il presente provvedimento è integrato con il parere di coerenza
con la "Nuova Proposta di Classificazione Acustica del Territorio del
Comune di Torino" (all. 4 -
n. );
4) di dare atto che qualora in sede attuativa si rendesse indispensabile derogare ai disposti del Regolamento del Verde Pubblico e Privato si procederà ai sensi delle norme vigenti;
5) di approvare l'alienazione - subordinatamente all'approvazione della variante oggetto del presente provvedimento - dell'area ricompresa all'interno del perimetro della Z.U.T. (quale rappresentata in colore verde all'interno del perimetro della Z.U.T nella tavola di variante) alla società Pentagramma Piemonte S.p.A. con sede in via Versilia 2 - Roma - codice fiscale 09543781000, verso un corrispettivo pari ad Euro 3.786.600,00 da versarsi in sede d'atto o in via anticipata o comunque non in data posteriore al rogito;
6) di approvare che, a seguito dell'approvazione definitiva della presente variante parziale, l'area di cui al precedente punto sia classificata ex articolo 829 codice civile con il conseguente suo passaggio al patrimonio disponibile della Città, dando mandato ai competenti Uffici comunali affinché eseguano le conseguenti annotazioni nei registri dell'Inventario della Città;
7) di prendere
atto che alcune porzioni interrate del fabbricato insistono nel sottosuolo
dell'area oggetto di alienazione e che non si può pertanto non riconoscere
l'acquisizione, a seguito del possesso ininterrotto da parte dei diversi
proprietari dell'edificio succedutisi nel tempo, della proprietà superficiaria
in sottosuolo delle citate porzioni da parte di Pentagramma Piemonte S.p.A.,
identificate, indicativamente e salvo ulteriori verifiche, con il colore rosso
nella planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. );
8) di autorizzare la sottoscrizione, ove necessario, dell'atto ricognitorio della proprietà superficiaria in sottosuolo in favore di Pentragramma Piemonte S.p.A. delle sopracitate porzioni di edificio;
9) di approvare che, con separato provvedimento dell'organo esecutivo, successivo all'approvazione della presente variante, vengano effettuate le ulteriori precisazioni di carattere patrimoniale in merito all'alienazione dell'area verde di proprietà comunale ricompresa nella Z.U.T, fermo restando che la stessa verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate (ivi compresi eventuali sottoservizi), pesi, oneri e vincoli, libera comunque da iscrizioni ipotecarie e arretrati di imposte e tasse, con garanzia per evizione, con l'onere a carico dell'acquirente di procedere allo sgombero - a propria cura e spese - di eventuali rifiuti o comunque materiali e/o manufatti eventualmente presenti in loco.
Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to
Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
F.to
Gilardi
IL
DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE
AMM.VE URBANISTICHE
F.to
Virano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL SEGRETARIO
Piccolini
IL PRESIDENTE
Castronovo