Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 57
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2009
(proposta dalla G.C. 23 dicembre 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASTRONOVO Giuseppe CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977, CONCERNENTE L'ERRATA
CLASSIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO UBICATO IN VIA DURANDI N. 10 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'immobile originario, denominato ex "Concerie Fiorio", edificato su progetto di dell'Arch. Pietro Fenoglio nell'anno 1900, costituisce uno dei più significativi manufatti industriali di Torino. L'area in oggetto è costituita da immobili a due piani fuori terra, improntati a notevole decoro, da un basso fabbricato, prospettante su via Vidua, di più recente edificazione, privo di ogni carattere stilistico decorativo e da un cortile scoperto attualmente occupato da una tettoia di lastre ondulate.
L'intero complesso immobiliare, è stato classificato dal Piano
Regolatore Generale vigente come appartenente al gruppo di "Edifici di
valore storico ambientale". L'immobile è incluso nella zona storico
ambientale XIII e ricade nell'area normativa "misto MP", con indice
di edificabilità 1,35 mqSLP/mqSF.
La Proprietà, al fine di attuare il recupero e l'adeguamento funzionale dell'immobile e del cortile interno, presentava istanza di verifica della classificazione storico ambientale del complesso edilizio, allegando un progetto di massima, che prevedeva la demolizione del corpo di costruzione aggiunto, risultante incongruo e la sopraelevazione di un'ala del fabbricato di più antica edificazione prospettante su via Durandi e via San Donato.
L'istanza veniva quindi compiutamente valutata alla luce dei criteri posti dai commi 23 e 23 bis dell'articolo 26 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.), anche mediante la richiesta di parere al "Gruppo di Consulenza" del Politecnico di Torino. La relazione predisposta in ottemperanza riconosceva la fondatezza della richiesta di correzione dell'errore materiale nella classificazione del basso fabbricato e della tettoia, ma respingeva la possibilità di sopraelevazione dell'edificio di valore storico-ambientale. Veniva infatti confermato il rilevante valore storico dell'edificio originario, tuttora in buon stato di conservazione, citando le numerose pubblicazioni che ne riportavano le immagini consegnate alla storiografia del Novecento e precisando che, data la necessità di preservare la fruizione visiva degli elementi stilistici e compositivi, "si ritiene che non debbano essere consentite, in ogni caso, modificazioni alle facciate e sopraelevazioni o comunque interventi che comprometterebbero l'immagine storicamente consolidata".
Pertanto, mentre il fabbricato a due piani f.t. prospiciente sull'esterno deve mantenere inalterato il proprio valore storico ambientale, gli elementi aggiunti, costituenti il corpo di costruzione risultante incongruo rispetto al preesistente complesso edilizio, devono essere declassati. Più specificatamente, si elencano gli elementi incongrui oggetto di declassamento:
- il basso fabbricato con fronte su via Vidua di m 13,60 circa e manica di metri 11,40 circa;
- la tettoia in vetroresina occupante quasi interamente il cortile;
- lo stanzino addossato al muro di cinta con fronte di metri 5 circa e profondità di metri 2,00 circa.
In relazione a quanto sopra il presente provvedimento prevede:
a) la cancellazione nelle aree corrispondenti agli elementi descritti in narrativa (basso fabbricato, tettoia e locale), nelle tavole di piano interessate, della campitura nera affiancata al numero 3, che denota l'appartenenza al gruppo degli "edifici di carattere storico ambientale";
b) la conseguente modifica della Tavola di Piano n. 2, scala 1:2000 - Foglio n. 32 - "Edifici di interesse storico" e, analogamente della Tavola n. 1, scala 1:5000 - Foglio n. 8B - Azzonamento - Aree normative e destinazioni d'uso".
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento,
si procederà all'aggiornamento della Tavola di Piano n. 1, scala 1:5000 -
Foglio n 8B - "Azionamento - Aree normative e destinazioni d'uso" del
Piano Regolatore Generale e della Tavola n. 2, scala 1:200 - Foglio n. 32 -
"Edifici di interesse storico" in conformità alle modifiche
precedentemente descritte.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 comma 23 delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.), si dà atto dell'avvenuta
segnalazione alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Piemonte, che, decorsi i termini previsti, non ha formulato
osservazioni in merito.
Il presente provvedimento urbanistico ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce provvedimento di variazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 8, lettera a) della Legge Urbanistica Regionale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 4, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 23 febbraio 2009, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
Viene dato atto che non è richiesto
il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE
F.to Virano
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Coppola