Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità
n. ord. 6
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GENNAIO 2009
(proposta dalla G.C. 23 dicembre 2008)
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGOGNO Beppe - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia -TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SBRIGLIO Giuseppe.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MODIFICA DELL'ARTICOLO 212 BIS REGOLAMENTO DI IGIENE.
Proposta dell'Assessore Altamura.
La norma si rendeva necessaria posto che i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico, c.d. phone center, non erano disciplinati dalle norme di pianificazione urbanistica, ma assimilabili, sotto gli aspetti urbanistico edilizi, alle "attività terziarie" consentite nella generalità delle aree a destinazione residenziale anche in considerazione del fatto che il Regolamento d'Igiene non prevedeva i requisiti igienici e di sicurezza per i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni.
Considerato il cospicuo numero di "phone center" insediatisi negli ultimi tempi sul territorio cittadino e la necessità del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in locali caratterizzati da alta affluenza di utenti, con il provvedimento citato si era provveduto a definire i requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico con riferimento ai sistemi di ventilazione naturale, all'illuminazione, ai servizi igienici, al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche.
Per i phone center di nuova apertura a far data dal 7 giugno 2004, così come per ogni ristrutturazione o modifica dei locali, l'articolo citato introduceva la presentazione di una comunicazione di inizio attività presso gli uffici della Divisione Commercio - Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, al fine di avviare le procedure di verifica di conformità dei locali. L'attività veniva successivamente sospesa nei successivi 60 giorni nei quali il dipartimento di Prevenzione dell'ASL e il Corpo di Polizia Municipale avrebbero dovuto effettuare il sopralluogo e relazionare in merito alla conformità dei locali e nel sessantunesimo giorno salvo dinieghi l'attività poteva essere avviata.
La procedura prevista dalla norma regolamentare è stata regolarmente avviata ed è tutt'ora gestita dagli uffici della Divisione menzionata.
Recentemente la Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 22 ottobre 2008 è intervenuta in merito alla questione di legittimità costituzionale della Legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri per la telefonia in sede fissa). Tale Legge aveva previsto - analogamente alla norma del Regolamento Comunale torinese - una serie di requisiti igienico sanitari, morali per i titolari e i gestori, urbanistici, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi introducendo un autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia.
La principale questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla legge lombarda faceva riferimento proprio al contrasto tra le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e l'introduzione di un'ulteriore procedura amministrativa operata dalla Regione Lombardia. Sostiene infatti la Corte Costituzionale che "non vi è dubbio che il comma 1 dell'articolo 25 del Codice (riproducendo quanto in generale è determinato dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo testo) prevede che la libertà nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica possa essere limitata anche da specifiche disposizioni che siano giustificate da esigenze della difesa della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della protezione civile. Tuttavia, queste disposizioni possono solo integrare la procedura autorizzativa prevista dall'articolo 25 ? o temporaneamente ad essa sommarsi in casi di emergenza ? Confligge, dunque, con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia; ferma restando la possibilità per i comuni, tramite la loro potestà regolamentare, e le regioni, tramite la loro potestà legislativa, di disciplinare specifici profili incidenti anche su questo settore".
Pertanto con le argomentazioni sopra riportate la Corte Costituzionale ha determinato la complessiva caducazione della Legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6.
Stante quanto sopra, il permanere nell'ambito delle procedure dell'Amministrazione comunale di una procedura amministrativa ad hoc per i phone center che si aggiunge a quella prevista a livello statale dal Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 nonché a quella di emergenza di cui al Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 che fino al 31 dicembre 2008 prevede anche la necessità di una licenza del Questore, pone a rischio di impugnativa presso il TAR tutti gli atti conseguenti alle procedure di cui all'articolo 212 bis. Si rende così opportuno eliminare dal corpo della norma regolamentare la previsione della denuncia inizio attività fermo restando l'obbligo della presenza dei requisiti igienico sanitari previsti, posto che questi ultimi vengono fatti salvi dalla Corte Costituzionale proprio con riferimento alla sede più opportuna, ovvero il regolamento comunale.
Pare quindi opportuno modificare tempestivamente l'articolo 212 bis sostituendo l'attuale comma 3 con la seguente nuova formulazione "3. Qualora venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività sino a regolarizzazione. In caso di inottemperanza è disposta la confisca degli impianti sottoposti a sequestro. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato".
Ai sensi dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto della Città di Torino la presente proposta non sarà inviata alle Circoscrizioni per l'acquisizione di parere in quanto si tratta di adempimento derivante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e pertanto privo di elementi di discrezionalità.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dare atto che il presente provvedimento non viene inviato al parere delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto della Città in quanto si tratta di adempimento derivante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e pertanto privo di elementi di discrezionalità;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.
L'ASSESSORE AL COMMERCIO, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE
E MARKETING URBANO
F.to Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
REGOLAMENTAZIONE SANZIONI
CONTENZIOSO SANITA'
F.to Gandiglio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo
Articolo 212 bis - Requisiti igienici e di
sicurezza dei locali da adibire
a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico
1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1
agosto 2003 n. 259 e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155,
l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve
essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:
1) allacciamento idrico e fognario;
2) idonei
sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti
i locali e idonea illuminazione naturale ed artificiale;
3) due
servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia
di superamento delle barriere architettoniche. I locali di superficie inferiore
ai 40 mq. già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso
esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno
dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;
4) rispetto
della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una
postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai
disabili;
5) le
postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una
tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1
devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da
qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di metri 1,20;
6) all'interno
del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq.,
provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.
2. Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5),
inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si
applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.
3. Qualora venga accertata l'assenza o la
difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di
sospensione dell'attività sino a regolarizzazione. In caso di inottemperanza è
disposta la confisca degli impianti sottoposti a sequestro. Con ordinanza del
Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di
interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.