Il Consiglio di Circoscrizione n.
4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^
convocazione, per la seduta ordinaria del
1 DICEMBRE 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano,
FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, MAFFEI Maurizio, NOVO
Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO,
VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO
Angelo, FARANO Nicola, MARRONE Maurizio.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO “REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER
FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA – DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC.
2004 01729/012 – MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9, E 11 –
APPROVAZIONE”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO ASSSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI
PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA. DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2004
01729/012 - MODIFICHE ARTICOLI 2,4,6,9 E 11. APPROVAZIONE.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce:
Con nota del 27 ottobre 2008 prot.n.13228 la Divisione
Edilizia Residenziale Pubblica - Settore Bandi e Assegnazioni, ha invitato la
Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito alla proposta di
modifica del Regolamento per l’assegnazioni alloggi di edilizia
residenziale pubblica
In emergenza abitativa, di cui alla delibera del
Consiglio Comunale n. mecc. 2008 06725/012.
L'adozione del Regolamento di cui alla deliberazione Consiglio Comunale
(mecc. 2004 01729/012) esecutiva dal 1° novembre 2004 è
intervenuta dopo decenni di attività ininterrotta, per fronteggiare, con
l'assegnazione di un alloggio
popolare, il problema dell'emergenza abitativa
connesso alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione
coatta e/o a situazioni personali segnalate dai Servizi
Socioassistenziali.
Il Regolamento, senza aver introdotto alcuna modifica
di merito o di disciplina, ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro
legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già
utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della
Commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.
Il
Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità
delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando
la facoltà, attribuita dall'art. 13 comma 1 della Legge Regione Piemonte
n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata
quota degli alloggi di e.r.p.s. disponibili annualmente, quindi assegnabili al
di fuori delle graduatorie dei bandi generali.
In anni più recenti
l'Amministrazione ha assunto altre iniziative, ugualmente richiamate e
contemplate dal Regolamento, che esulano dalla gestione dell'e.r.p.s., essendo
finalizzate attraverso istruttorie, in parte simili, ad agevolare le famiglie a
reddito modesto nella ricerca di abitazione nel mercato privato della locazione
e che nell'ultimo periodo hanno avuto un'estensione di applicazione equivalente
alle assegnazioni di e.r.p.s. per emergenza.
L'insieme dei
criteri stabiliti all'inizio dell'attività dall'Amministrazione per
l'esame delle varie istanze e l'insieme delle disposizioni operative derivanti
dalla loro applicazione convalidate dall'ampissima sperimentazione, hanno
consentito di trattare le situazioni di emergenza secondo le priorità
individuate e rapportate alla consistenza delle risorse abitative
disponibili.
E' questo il nucleo centrale del Regolamento, vi sono
previste tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di
legge dell'accesso all'e.r.p.s. affinché sia possibile assegnare
l'alloggio popolare con l'iter accelerato dell'emergenza abitativa.
E' stato
notato in questi anni di applicazione del Regolamento che alcuni punti
dell'articolo 9 e un esiguo numero di altre frasi e termini tecnicistici, non
sono risultati sempre di facile lettura ai fini di una percezione immediata
perciò sono stati attivati gli uffici competenti per predisporre la
sostituzione delle dizioni meno esplicite con altre sempre puntuali ma in un
linguaggio semplificato.
In merito alle menzionate difficoltà di
lettura va comunque precisato che gli utenti non incontrano in ogni caso reali
difficoltà in quanto sono assistiti e ricevono tutte le spiegazioni
necessarie o richieste durante il procedimento anche prima della presentazione
della domanda.
Certamente il miglioramento espositivo di alcune norme serve
non solo a rendere più agevole la consultazione ma anche ad escludere
l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul significato letterale assumendo anche, per
quanto occorre, la valenza di interpretazione autentica delle stesse.
Quanto
sopra anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/07 che ha
accolto il ricorso avversario basandosi esclusivamente sull'interpretazione
letterale della disposizione del punto 1 comma 2 articolo 9 del
Regolamento.
Per memoria viene brevemente ricordato che al punto 1 comma 2
articolo 9 è stabilita la condizione del regolare pagamento del canone
per un certo numero di mesi prima dell'insorgenza della morosità,
condizione che deve ricorrere per esaminare una qualsiasi delle situazioni
rientranti nelle varie ipotesi "in deroga" previste al comma 2.
Così
è stata applicata costantemente e in modo univoco atteso che lo scopo
della norma è quello di consentire un riscontro sulla posizione iniziale
dell'inquilino senza riserve riguardo alla regolarità del contratto di
locazione data la continuità del pagamento del canone almeno per un
periodo e sulla base di tale presupposto valutare le cause dell'insorgenza della
morosità.
Infatti l'articolo 9, per evidenti ragioni di equità
e trasparenza, ha come finalità precipua quella di respingere i
comportamenti di inadempienza, dato il valore sociale dell'assolvenza di
obblighi anche di natura civilistica, nonché di respingere e
disincentivare inadempienze eventualmente volte ad ottenere l'alloggio popolare
in via accelerata.
Quanto alla riformulazione delle varie parti di testo,
l'articolo 9, uno dei più complessi, sia per la quantità delle
disposizioni sia per la delicatezza delle situazioni contemplate, è stato
interamente riscritto con l'intendimento di non creare possibili distonie dovute
a modifiche frammentarie e di rendere più evidente la ratio di ogni
singola disposizione.
In particolare le deroghe previste sulla base di
determinati requisiti vincolanti per risolvere alcune gravi situazioni, per
garantire omogeneità e trasparenza di giudizio ed evitare aspettative
infondate, sono state meglio dettagliate per eliminare i sopra enunciati
problemi interpretativi creati dalla precedente dizione letterale.
La considerazione preliminare comune ad ogni ipotesi di deroga è che
coesistano due circostanze, da un lato non vi siano riserve sulla correttezza
iniziale del rapporto locatizio, sulla regolare stipulazione in condizioni di
solvibilità da parte del conduttore, confermate da un periodo di
pagamento dei canoni, dall'altro lato vi sia una relazione temporale e causale
tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di
debolezza socio-economica dovute a vicende personali.
Dell'articolo 4 è stata riformulata la parte iniziale del primo
comma scomponendo in due il primo tratto (-) dell'elenco delle competenze della
Commissione C.E.A. per porre immediatamente in evidenza la regola generale
(fatte salve le deroghe) dell'esclusione delle procedure di estromissione coatta
per morosità o altre inadempienze di cui è già stato
riferito, risultante dagli articoli successivi e dall'articolo 9.
Dello
stesso articolo 4 sono stati soppressi due punti: l'ultimo periodo del comma 3
perché sostanzialmente non ha natura di una norma essendo attinente ad
una prassi comportamentale espressione del rapporto collaborativo tra
l'Amministrazione e la Commissione C.E.A., ed il comma 4 perché
regolamenta una situazione di emergenza abitativa superata a seguito
dell'assegnazione di una casa popolare mediante procedura ordinaria del Bando
Generale.
E' stato riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo 6, allo
scopo, come per ogni altra parte riformulata, di una maggiore chiarezza testuale
volendo fra l'altro sostituire termini giuridici, che erano stati invece
utilizzati secondo il loro significato nel linguaggio corrente.
Inoltre
è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 11 ampliando la valenza del
provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare alle unioni
di fatto con riferimento ai figli minori, in conformità all'orientamento
della giurisprudenza anche della Corte Costituzionale.
Infine è
stato introdotto il comma 4 dell'articolo 2 che prevede la sostituzione dei
componenti della Commissione o loro eventuali delegati in caso di mancata
partecipazione alle relative sedute per un periodo superiore a sei
mesi.
Viene quindi proposta l'approvazione delle modifiche sopra indicate come
risultanti nell'allegato "A".
Il parere in questione è stato
discusso nel corso della seduta della II^ Commissione tenutasi in data 26
Novembre 2008.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di esprimere parere favorevole al “REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE
ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA –
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNLA E MECC. 2004 01729/012 – MODIFICHE
ARTICOLI 2, 4, 6, 9 E 11 – APPROVAZIONE”
.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i
Consiglieri Novo e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del
voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI
CONTRARI:3
ASTENUTI:1 (Lavecchia)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole al “REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE
ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA –
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNLA E MECC. 2004 01729/012 – MODIFICHE
ARTICOLI 2, 4, 6, 9 E 11 – APPROVAZIONE”
.