Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

n. ord. 111

2008 07656/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 LUGLIO 2009

(proposta dalla G.C. 18 novembre 2008)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CANTORE Daniele - CUGUSI Vincenzo - CUTULI Salvatore - FERRARIS Giovanni Maria - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - MINA Alberto - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 165 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI IN VIALE THOVEZ N.11 - ADOZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano. 

 

       Il presente provvedimento riguarda l'immobile, di proprietà privata, ubicato in viale Thovez n. 11.

       L'immobile in oggetto è composto a nord da quattro e a sud da cinque piani fuori terra, il tutto circondato da un'area di pertinenza esclusiva, adibita a passaggi, giardini e campi sportivi. Attualmente, parte dell'immobile è occupato dalle aule, gli uffici ed i servizi annessi della Scuola Francese, il "Liceo Francese Jean Giono" che si sta trasferendo in altra sede, parte dagli uffici della proprietà e la maggior parte risulta inutilizzata. La superficie coperta del complesso è pari a circa 1.900 mq. con una S.L.P. complessiva di oltre 9.000 mq. circa.

       Il Piano Regolatore Generale vigente destina l'area su cui insiste il predetto immobile in parte (circa 9.300 mq.) a Servizi Pubblici "S", lettera "z", "aree per altre attrezzature di interesse generale " (articolo 8 comma 64 delle N.U.E.A.) ed in parte - la restante area inedificata e la portineria (circa 20.000 mq.) - a "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", a destinazione residenziale, con indice fondiario max di 0,001 mq./mq. (articolo 17 delle N.U.E.A.). Una porzione della suddetta area ricade, inoltre, in fascia di rispetto stradale.

       L'intera area è sottoposta a tutela ai sensi della Legge n. 1497 del 20 giugno 1939, ora "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" D.Lgs. n. 42 del 2004 e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio del Piemonte, con Decreto del 21 luglio 2005, ha riconosciuto l'immobile di particolare interesse storico e artistico. L'area è ricompresa, inoltre, in "Zone suscettibili di ritrovamenti di interesse paleontologico" (Allegato Tecnico del P.R.G. n. 15 "Aree di interesse archeologico e paleontologico").

       Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".

       Con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 la Variante n. 100 è stata approvata dalla Regione Piemonte; pertanto, a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.

       Sulla base di tale variante l'area in oggetto è classificata, nella Tavola n. 3 - "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", in parte in classe II1(C) - aree edificate ed inedificate a pericolosità moderata soggette a piano di protezione civile, in parte nella classe IIIb3 (C) - aree edificate a pericolosità tra media ed elevata in cui sono consentiti solo interventi che comportino un modesto aumento del carico antropico.

       Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso, ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.

       In data 23 settembre 2004 l'allora proprietaria Società "RAFFAELLO E MICHELANGELO S.p.A.", avanzava istanza di variante urbanistica per l'area destinata a Servizi Pubblici "z", chiedendone la modifica di destinazione verso "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po".

       A seguito delle interlocuzioni attivate con l'Amministrazione, la predetta proprietà proponeva l'acquisizione di una importante area collinare corrispondente al Pian del Lot, per una superficie di circa mq. 120.000 dall'ASO San Giovanni Battista e la relativa cessione della stessa alla Città.

       Successivamente, in sede di Seconda Commissione Consiliare, si è ritenuto più vantaggioso per la Città che i proponenti, in relazione al maggior valore indotto dalla Variante, riconoscano un contributo di valorizzazione, pari alla somma di Euro 1.355.197,00, così come determinato dai competenti Uffici comunali, riservando in capo all'Amministrazione l'eventuale decisione di acquisire direttamente l'area di Pian del Lot.

       In data 31 maggio 2007 il predetto immobile veniva trasferito in capo alla Società "Immobiliare Ferrero S.p.A.".

       In data 23 giugno 2009, tramite specifica scrittura privata, è stato formalizzato l'obbligo al rilascio dell'immobile da parte della "Cooperative du Lycée Jean Giono" e l'impegno della proprietà a ricollocare la scuola in una porzione dell'immobile "ex Istituto Domenico Savio" sito in corso Casale n. 324. A tale impegno è seguita la stipula di apposito contratto di locazione del 14 luglio 2009 a favore della "Cooperative du Lycée Jean Giono".

       Sotto il profilo urbanistico si ritiene che la destinazione a "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", che prevede di mantenere sostanzialmente inalterata la consistenza edificata, con destinazione residenziale, risulti coerente con le caratteristiche del complesso immobiliare ed, altresì, permetta di uniformare l'intero lotto con la medesima destinazione urbanistica già attribuita all'area a giardino.

       Inoltre, la nuova destinazione urbanistica ipotizzata per gli immobili di viale Thovez, consente sia il riutilizzo dell'immobile per attività residenziali sia la tutela dell'impianto originario non solo degli edifici esistenti, per i quali sono consentiti sostanzialmente interventi di ristrutturazione, ma anche del parco che lo circonda, meritevole di essere salvaguardato per le evidenti valenze ambientali e paesaggistiche.

       Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità, l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

       In relazione a quanto sopra la variante prevede:

A)    il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area in oggetto, meglio individuata negli allegati estratti planimetrici del P.R.G., da area normativa per Servizi Pubblici "S", in particolare lettera "z" - aree per altre attrezzature di interesse generale - ad area normativa "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po";

B)    il conseguente assoggettamento dell'immobile oggetto della variante ai disposti afferenti l'area normativa "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", di cui all'articolo 17 delle N.U.E.A. del P.R.G., e ai disposti dell'Allegato A delle N.U.E.A del P.R.G..

I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi da rispettare sono quelli della zona normativa di appartenenza.

       In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       Si sottolinea, tuttavia, che l'immobile è situato in un contesto, seppur collinare, già in larga misura edificato e risulta infatti posto all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale. La variante nello specifico attribuisce all'immobile l'area normativa "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", che sostanzialmente mantiene inalterata la consistenza edificata, ed è cautelativa dell'impianto esistente, prescrivendo in particolare che "Tutti gli interventi devono essere particolarmente attenti a non alterare l'ambiente circostante; deve essere salvaguardato l'impianto arboreo preesistente". L'area è soggetta, inoltre, a vincoli di natura idrogeologica, seppur calibrati in modo diverso, che limitano e regolamentano le modalità di intervento ammesse. I progetti di intervento, infine, devono essere sottoposti anche agli organi ed enti di tutela sovraordinati competenti in materia paesaggistica, architettonica e ambientale.

       Il presente provvedimento comporta decremento di aree per Servizi pubblici pari a circa 9.300 mq. di superficie territoriale, costituenti dotazione oltre gli standard minimi di legge, ai sensi della L.U.R..

       Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

       Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

       Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il "Piano di Zonizzazione Acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dai pareri espressi dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 650 del 15 gennaio 2008 e prot. n. 2292 del 12 febbraio 2008.

       Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 13B (parte) della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante sopra descritta.

       La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 8 per l'acquisizione del relativo parere.

       Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 17 dicembre 2008 (all. 3 - n.                   ), ha espresso parere favorevole a condizione che:

"-     il progetto preliminare di ristrutturazione dell'immobile venga presentato alla Circoscrizione e discusso nella sua fase preliminare, corredato da una relazione di valutazione dell'impatto ambientale dei nuovi interventi, visto il particolare assetto viabile, idrogeologico ed ambientale della zona;

-      venga fornita una relazione sulla congruità della cifra che la proprietà si è impegnata a corrispondere alla Città, in base al valore che andrà ad acquisire;

-      venga ceduta alla Città, una parte dell'area verde circostante l'immobile da adibire ad uso pubblico".

       In relazione al progetto preliminare di ristrutturazione dell'immobile si precisa che la variante attribuisce agli immobili la disciplina di "Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po" ed il conseguente assoggettamento ai disposti afferenti le aree del tessuto consolidato per le quali valgono i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza. In tali aree, gli interventi si attuano tramite Permessi di costruire diretti e pertanto non sono soggetti all'obbligo di essere sottoposti al parere degli organi di Amministrazione. Si è segnalata, tuttavia, alla proprietà la richiesta espressa della Circoscrizione di essere informata sugli sviluppi progettuali.

       Circa la Valutazione di Impatto Ambientale si evidenzia che, in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       In relazione a quanto sopra, in data 21 novembre 2008, è stato trasmesso al Settore Ambiente e Territorio l'elaborato tecnico, unitamente alla Relazione tecnica di verifica preventiva dell'assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante parziale di P.R.G.C..

       In data 9 dicembre 2008, il suddetto Settore Ambiente e Territorio ha provveduto ad inviare la documentazione ai componenti dell'Organo Tecnico, alla Provincia di Torino, nonché agli Enti competenti in materia ambientale, richiedendo il parere circa l'assoggettabilità del provvedimento al processo di valutazione ambientale.

       Il Settore Ambiente e Territorio con determinazione dirigenziale n. 97 del 17 febbraio 2009 (allegato 4) ha quindi ritenuto che la variante non sia da assoggettarsi a V.A.S. indicando "che siano introdotte, eventualmente anche in fase di attuazione degli interventi, prescrizioni per:

-      garantire la salvaguardia delle essenze arboree esistenti, anche in relazione alla possibilità di realizzare nuove autorimesse interrate e relativi locali tecnici;

-      facilitare la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani;

-      il contenimento dei deflussi delle acque meteoriche;

-      il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;

-      l'infiltrazione controllata nel suolo".

       Per quanto concerne il maggior valore indotto dalla variante urbanistica la proprietà si è impegnata, tramite apposito atto d'obbligo, a versare alla Città, a titolo di contributo per la valorizzazione, la somma di Euro 1.355.197,00, così come determinata dalla competente Divisione Patrimonio.

       Non si ritiene, infine, di accogliere la richiesta di cessione di una parte di area verde circostante l'immobile ribadendo che, per le ragioni sopra richiamate, la variante disciplina l'immobile di viale Thovez, con destinazioni esclusivamente private, ritenendo coerente tale destinazione con le caratteristiche di impianto generale che il Piano Regolatore vigente ha attribuito agli immobili con analoghe caratteristiche.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)     di adottare la variante parziale n. 165 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente gli immobili ubicati in viale Thovez n. 11 (all. 1 bis - n.                         );

2)        di dare atto che il presente provvedimento è integrato dall'esito della Verifica di Assoggettabilità al Processo di Valutazione Ambientale (all. 4 - n.                  );

3)        di prendere atto degli impegni assunti con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da parte del Gruppo "Ferrero S.p.A." in data 15 luglio 2009 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2 bis - n.                      ).

       Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

4)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRIGENTE SETTORE

PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE

F.to Virano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Coppola