Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 5
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GENNAIO 2009
(proposta dalla G.C. 18 novembre 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGOGNO Beppe - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia -TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SBRIGLIO Giuseppe.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
L'immobile in oggetto è composto da un fabbricato principale a 4 piani fuori terra che ospita i locali delle aule e dei laboratori e da un basso fabbricato con palestre, spogliatoi e servizi, ha una superficie territoriale pari a circa 3.752 mq., sulla quale insistono i due volumi edilizi che sviluppano una S.L.P. complessiva di circa 5.000 mq..
Il Piano Regolatore Generale vigente destina il predetto immobile a Servizi pubblici "S" - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale - in particolare "s", Aree per l'istruzione superiore (ex articolo 22 della L.U.R.).
Nell'agosto del 1973 la proprietà dell'area - la Società U.P.I.R. - stipulò un atto unilaterale a favore della Città nel quale venne vincolata la destinazione d'uso del fabbricato a Servizi pubblici, in particolare a istruzione.
Negli anni seguenti si sono alternate proprietà sia pubbliche che private, tra cui la "Cassa per le pensioni dei sanitari" che nell'ottobre 1983 locava alla Provincia di Torino l'immobile per adibirlo a istituto scolastico. Tale rapporto contrattuale è perdurato fino a quando la Provincia, nel marzo 2004, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare non ha rinnovato il contratto di locazione trasferendo il liceo in altra sede.
Attualmente l'immobile non è utilizzato ed è in stato di progressivo degrado, in quanto la mancanza di soggetti interessati ad effettuare il servizio scolastico ha comportato, per la proprietà, l'impossibilità di attuare interventi per altri usi che non contrastino con l'attuale destinazione di Piano Regolatore.
La società "FONDO TEODORA Pirelli & Co. R.E. SGR S.p.A." ha presentato istanza per una variazione della destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore, che permetta un uso in parte residenziale ed in parte confermi il servizio pubblico; l'ipotesi progettuale verte sulla trasformazione del fabbricato principale verso una destinazione residenziale, rendendo disponibile il volume edilizio del basso fabbricato per la realizzazione di spazi per lo sport e il tempo libero a servizio pubblico, utilizzabili dalla Circoscrizione n. 2 (Santa Rita - Mirafiori nord).
La predetta Circoscrizione ha manifestato interesse al riuso parziale dell'immobile per attività sportive e per il tempo libero; tale riuso è stato valutato positivamente dall'Assessorato allo Sport e al Tempo Libero, dalla Divisione Funzioni Istituzionali Direzione Sport e Tempo Libero e dal Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica anche in considerazione del fatto che la conformazione planimetrica dell'immobile consente un'autonoma fruizione dell'area coincidente con il basso fabbricato e relative pertinenze, con un'accessibilità indipendente dal corso Enrico Tazzoli e dalla retrostante via Sebastiano Taricco.
Considerato, altresì, che non si è riscontrato interesse al riutilizzo per usi scolastici e dunque al mantenimento della destinazione a Servizi pubblici "s", e che l'inutilizzo dell'immobile comporta progressive condizioni di degrado, con riverbero di effetti negativi sull'ambiente urbano circostante, l'Amministrazione ritiene opportuno promuovere una variante di destinazione urbanistica che comporta il contestuale annullamento dell'Atto di vincolo del 1973 a favore del Comune di Torino.
Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità, l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area oggetto della presente variante, come meglio descritta negli elaborati planimetrici, da area normativa "S" - Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale -, in particolare "s", Aree per l'istruzione superiore (ex articolo 22 della L.U.R.) in parte ad area normativa "R3", Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza ed in parte ad area normativa "S" - Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi -, in particolare "v", Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport;
B) la conseguente attribuzione dei parametri urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti alle Aree normative "R3", Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza e "S" - Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi -, in particolare "v", Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport.
Al contempo la proprietà con apposito atto unilaterale d'obbligo da perfezionarsi prima dell'approvazione definitiva del presente provvedimento, garantirà la cessione gratuita alla Città del basso fabbricato, per una superficie complessiva pari a circa 1.586 mq., nelle condizioni prescritte dalle normative vigenti per l'uso di attività sportive, dotato di accessi indipendenti e rispondenti alle specifiche richieste della Circoscrizione e dei Settori competenti.
A seguito delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, sulla variante in esame, in sede di II Commissione Consiliare, si precisa che l'assegnazione dei locali ceduti alla Città si attuerà mediante l'iter previsto dalla normativa vigente, dandone informazione al Consiglio Comunale da parte dei soggetti competenti.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto interessa un'area edificata nella quale si prevede, come sopra richiamato, in parte un uso residenziale e in parte usi sportivi e per il tempo libero, con interventi di recupero della palestra esistente. L'area dell' "ex liceo Majorana" risulta ricompresa in contesto edificato classificato di categoria b) ai sensi del D.M. 1444/1968 e all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Con deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2008 n. 21-9903 la variante n. 100 è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.
Sulla base di tale variante l'area in oggetto è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento.
Si rileva inoltre che l'elaborato "Individuazione dei corsi d'acqua minori", allegato a titolo illustrativo alla Variante 100, segnala la presenza di un corso d'acqua sotterraneo lungo l'asse di corso Tazzoli soggetto a fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5 dalla sponda (allegato B delle N.U.E.A. punto 1.1, comma 5).
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso, ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
Il presente provvedimento comporta un decremento delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 2.166.
Si
specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del
P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di
cui al comma 4 dell'articolo 17 della
Legge Urbanistica Regionale.
Il
presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante
parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 9546 del 12 giugno 2008.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 12A della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante sopra descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43e44 del Regolamento del Decentramento alla Circoscrizione 2 per l'acquisizione del relativo parere.
La Circoscrizione 2 con deliberazione del 9 dicembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole chiedendo "che la riqualificazione del basso fabbricato da parte della proprietà avvenga contestualmente all'inizio lavori per la parte residenziale privata, come concordato nei numerosi incontri, al fine di poter accelerare l'utilizzo delle palestre per attività sportive del territorio".
In relazione a tale osservazione la proprietà si impegna a formalizzare mediante l'atto unilaterale d'obbligo la predetta richiesta della Circoscrizione.
Tutto ciò premesso,
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 168 al
vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo17, comma 7
della L.U.R., concernente il fabbricato, denominato "ex liceo
Majorana", sito in Torino, corso Tazzoli n. 186-188 (all. 1 -
n. ).
Viene dato atto che è richiesto il
parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell?art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
F.to Gilardi
IL DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE
F.to Virano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Repice Castronovo