Atto n. 130
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
10 NOVEMBRE 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO
Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE
Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo,
Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, FONTANA Marco,
LAZZARINI Massimiliano.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa
Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad
oggetto – STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI
"AMBITO 8AL COLLEGNO" - APPROVAZIONE.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43-44 REG DEC) AVENTE AD OGGETTO: STUDIO
UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL
SUB-AMBITO 1 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 8 ALCOLLEGNO"-
APPROVAZIONE
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione
Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 14/10/2008 Prot. n. 13943 la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, invita la Circoscrizione ad esprimere
parere preventivo in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2008.06712/009, proposta dalla Giunta Comunale in data
21/10/2008.
Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione n. 3-45091 della
Giunta Regionale del 21 aprile 1995, individua le aree da trasformare per la
realizzazione dei servizi all'interno del tessuto urbano, tra le quali sono
comprese le aree oggetto del presente provvedimento, soggette alle regole
dettate dagli articoli 7 e 20 della N.U.E.A. di P.R.G., ed alle indicazioni
della relativa scheda normativa.
L'indice di edificabilità di tali
aree, nel caso di utilizzazioni private e su lotti già edificati è
di 0,7/3 mq. S.L.P./mq. S.T., incrementato di 1/3 della S.L.P. esistente,
nonché elevabile per la realizzazione della S.L.P. generata dalla
utilizzazione edificatoria dei parchi urbani e fluviali e parchi collinari fino
al limite massimo totale di 0,50 mq. S.L.P./mq. S.T..
La trasformazione
degli ambiti può essere consentita anche per parti (sub-ambiti di
intervento) ai sensi dell'articolo 7, punto B, delle N.U.E.A. di P.R.G., previa
approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno Studio Unitario
d'Ambito (S.U.A.) esteso all'intero ambito, proposto dal Comune o da privati,
singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi, che
rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali interessate.
L'ambito
in oggetto, denominato Ambito "8al Collegno", delimitato fra via Pietro Cossa e
strada Antica di Collegno e le rispettive vie interne, è compreso nel
P.R.G. vigente tra le "Aree da Trasformare per Servizi" le cui destinazioni
d'uso ammesse sono residenza min 80 % ed Attività di Servizio alle
Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) max 20% della S.L.P..
L'area interessata
dallo Studio Unitario è articolata in due porzioni contigue appartenenti
a diversi proprietari: la prima a nord è di proprietà della
società Sant'Angelo S.r.l., soggetto proponente, ed in piccola parte
della Città; la seconda, a sud, risulta attualmente utilizzato da altre
proprietà, che non sono al momento disponibili alla trasformazione della
porzione di area di loro proprietà, in quanto su tali aree insistono
fabbricati con relative pertinenze ancora in uso.
La società
proponente Sant'Angelo S.r.l., proprietaria della superficie catastale di mq.
11.881, unitamente con la proprietà della Società Antimer s.s. e
della signora Andreone Maria pari a mq. 494, conferiti nel sub ambito 2,
raggiunge il 75% dell'intero ambito, pertanto, in applicazione di quanto
previsto al punto B, comma 7, dell'articolo 7 delle N.U.E.A. di P.R.G., ha
proposto uno Studio Unitario d'Ambito finalizzato a suddividere l'Ambito in due
sub-ambiti, per uno dei quali (sub-ambito 1) intende consentire
trasformazione.
Per il sub-ambito 1 si prevede l'insediamento dell'intera
S.L.P. edificabile nella concentrazione edificatoria in via Pietro Cossa con due
edifici: uno ubicato su via Pietro Cossa a 8 piani e un piano pilotis, l'altro
verso l'area che sarà ceduta alla Città, a 6 piani e un piano
pilotis.
Gli edifici sono disposti rispettivamente lungo il lato sud
dell'area di concentrazione e sulla via Pietro Cossa come previsto dalla scheda
di Piano.
La S.L.P. che si intende insediare nel sub-ambito 1 corrisponde
alla massima insediabile ai sensi del P.R.G. e cioè a quella prodotta dal
lotto netto (0,7/3 mq/mq), più quella pari a 1/3 della S.L.P. degli
edifici esistenti che verranno demoliti, più quella importata dalle zone
a parco P24 e P33, fino al raggiungimento dei mq/mq 0,50.
Considerato che
fanno parte dell'ambito senza produrre S.L.P. circa 180 mq. di superficie della
Città e poiché sono compresi nell'area di concentrazione della
S.L.P., il Proponente intende cedere una quantità di uguale misura in
aggiunta all'80% di area già prevista in dismissione.
Il sub-ambito
2 ha una superficie territoriale di mq 4.724, che genera una S.L.P. di mq.
1.668,34; l'edificazione è prevista all'angolo tra la strada antica di
Collegno e la via Pietro Cossa.
I dati tecnici fondamentali di progetto,
relativi al dimensionamento dell'intervento complessivo ed articolato per
sub-ambiti, sono i seguenti:
|
Ambito 8al Collegno
|
Sub-ambito 1
|
Sub-ambito 2
|
Superficie territoriale
|
mq. 16.785
|
mq. 11.881 privata mq. 180 pubblica
|
mq. 4.724
|
S.L.P. edificabile max
|
mq. 7.608,84
|
mq. 5.940,50
|
mq. 1.668,34
|
Abitanti teorici insediabili
|
n. 224
|
n.. 175
|
n.. 49
|
Area concentrazione edificato
|
mq. 3.320
|
mq. 2.375
|
mq. 945
|
Aree per servizi pubblici
|
mq. 13.464
|
mq. 9.686
|
mq. 3.779
|
Il Proponente si impegna a cedere, entro un anno dalla stipula della
convenzione urbanistica, aree a servizi per mq. 9.686 di cui mq. 180 derivanti
dalla compensazione da effettuarsi con aree della Città di stessa
superficie site nel sub-ambito 1. Prima di detta cessione il Proponente
dovrà demolire, a propria cura e spese, i manufatti esistenti sulle aree
ed avere, altresì, eseguito, se necessarie, le opere di bonifica
ambientale ai sensi dell'art. 28 della N.U.E.A. di P.R.G. La demolizione dei
fabbricati viene garantita da apposita fideiussione con funzione di penale da
rilasciarsi al momento della stipula della convenzione.
Il proponente cede,
inoltre, al fine dell'utilizzo delle relative capacità edificatorie aree
a parco (P24-P33) per un totale di mq. 57.723, che generano una S.L.P. di
progetto insediabile nell'ambito pari a mq.
2.854,49.
Gli oneri di urbanizzazione, calcolati con il
metodo tabellare, sono pari a Euro 736.740, 81 di cui Euro 346.806,39 per gli
oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 389.934,42 per gli oneri di
urbanizzazione secondaria; l'importo degli oneri sarà, in ogni caso, da
adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio
Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi
provvedimenti attuativi. Non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo
degli oneri di urbanizzazione.
Il costo di costruzione previsto dalla Legge
28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto
il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i
parametri per la sua corretta definizione, che è, pertanto, demandata al
momento del rilascio della concessione edilizia.
Lo S.U.A. ed il P.E.C.
relativo al sub ambito 1 sono stati sottoposti all'esame della Commissione
Edilizia, che ha espresso, in data 3 maggio 2007, parere favorevole alla
loro approvazione a condizione che venga rivista la localizzazione dell'area di
concentrazione del sub ambito 2 in sede di approvazione del relativo Piano
Esecutivo Convenzionato.
Lo Studio Unitario d'Ambito ed il P.E.C. del sub
ambito 1 risultano, come da parere di conformità espresso in data 3
ottobre 2007 dal Settore Ambiente e Territorio, coerenti con il Piano di
Zonizzazione Acustica a condizione che lo S.U.A. recepisca graficamente le
indicazioni relative all'ubicazione delle destinazioni dei servizi.
In
conformità alla successiva nota del Settore Ambiente e Territorio del 7
novembre 2007, in tema di valutazione previsionale di clima acustico, il
Proponente, al fine di consentire un intervento di risanamento acustico relativo
alla realizzazione delle nuove residenze, si impegna, a versare alla
Città, contestualmente alla stipula della convenzione urbanistica, una
somma corrispondente ai costi per la posa di un manto fonoassorbente, stimati
dal Settore citato in complessivi Euro 14.155,20.
Per le modalità di
attuazione degli interventi relativi al P.E.C., sopra sinteticamente descritti,
si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di convenzione (Titolo II)
allegato al presente provvedimento.
La documentazione completa dello S.U.A.
unitamente al P.E.C. ed allo schema di Convenzione, dopo l'approvazione da parte
della Giunta Comunale, devono essere inviati per il deposito e la pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 43 della L.U.R. ed alla Circoscrizione
4 ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul decentramento, per
l'espressione del relativo parere di competenza.
Il suddetto Studio Unitario
ed il relativo Piano Esecutivo Convenzionato sono esclusi dal procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla deliberazione
della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-893, in quanto trattasi di
strumento urbanistico in attuazione del P.R.G. che non prevede interventi
sottoposti a procedure di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad
interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose
(D.Lgs. 334/1999 s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, articolo 1 comma 6,
occorre prendere atto che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato
non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere
applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 1
comma 6 della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Il parere in questione è stato discusso nel corso della
seduta Della II° Commissione tenutasi in data 29 Ottobre
2008.
L’intero ambito di trasformazione interessa forse
l’ultima porzione di territorio di una certa dimensione, posta nel cuore
dell’abitato. Per tale ragione, già in passato, era stata
individuato come area su cui progettare una piazza che ricreasse una
centralità per rispondere alle esigenze di servizi e di aggregazione in
un quartiere che oggi si configura, da un lato, come dormitorio essendo scarse
le attività produttive e commerciali di vicinato, dall’altro come
via di passaggio dell’intenso traffico tra la città ed i comuni
confinanti lungo la direttrice est-ovest.
Lo spazio ceduto alla città,
considerato nel suo insieme, può rispondere all’esigenza di servizi
immaginando una piazza circondata da edifici nei cui piani terreni trovino
collocazione aree commerciali (per farmacia, ufficio postale, negozi) e spazi
pubblici per la domanda associativa e aggregativi degli
abitanti.
È evidente che la suddivisione in due sub-ambiti (e la
proposta di realizzazione di uno solo dei due) non favorisce la progettazione
dello spazio pubblico nella direzione indicata; tanto più verificando la
dislocazione dei terreni oggetto di questo primo intervento.
È
altrettanto chiaro, però, che la progettazione del sub-ambito segue una
diversa scelta progettuale che, pur non pregiudicando del tutto un futuro
intervento coerente con le richieste avanzate, si limita a ritagliare uno spazio
dell’area interessata per riservarlo ai nuovi edificati che risulterebbero
così scollegati da un eventuale progettazione futura.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere negativo alla “STUDIO UNITARIO
D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1
RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 8AL COLLEGNO" -
APPROVAZIONE.”, chiedendo di rivedere l’intera progettazione
dell’ambito per renderla coerente con le richieste espresse in
narrativa.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i
Consiglieri Maffei, Novo e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al
momento del voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 17
VOTI CONTRARI:
2
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere negativo alla “STUDIO UNITARIO D'AMBITO E
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1 RELATIVO
ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 8AL COLLEGNO" -
APPROVAZIONE.”, chiedendo di rivedere l’intera progettazione
dell’ambito per renderla coerente con le richieste espresse in
narrativa