Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Mercati
n. ord. 7
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GENNAIO 2009
(proposta dalla G.C. 4 novembre 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGOGNO Beppe - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia -TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SBRIGLIO Giuseppe.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MERCATO ITTICO INGROSSO - NUOVO REGOLAMENTO DI MERCATO - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Altamura.
Si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo testo regolamentare, anziché attraverso il metodo dell'inserimento di alcune norme, al fine di rendere omogeneo il risultato finale.
E' stato quindi predisposto il nuovo Regolamento del Mercato all'Ingrosso dei prodotti ittici, composto da n. 44 articoli, che è stato sottoposto, con esito favorevole, alla Commissione Comunale Consultiva del Mercato, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della citata Legge Regionale, nella seduta del 6 dicembre 2007.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del decentramento è stata richiesta, in data 6 novembre 2008, n. prot. 47529, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Veniva concessa la proroga alla Circoscrizione 3 fino all'11 gennaio 2009.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 7 e 8 hanno espresso parere favorevole (all. 2-6 - nn. ).
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole, richiedendo chiarimenti rispetto al futuro del Mercato a fronte del deficit che risulterebbe produrre la struttura. Inoltre, ha richiesto di garantire, nell'ipotesi di trasformazione della gestione della struttura, la tutela delle attività dei commercianti interessati e l'equità dei prezzi nell'ambito di una sana concorrenza interna al settore (all. 7 - n. ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole, condividendo l'esigenza di approvare il nuovo Regolamento, ma esprimendo forti dubbi, in quanto il Comune di Torino, in qualità di gestore, assumerebbe la posizione di controllore e di controllato (all. 8 - n. ).
Le Circoscrizioni 4, 9 e 10 non hanno espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE AL COMMERCIO, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE
E MARKETING URBANO
F.to Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE MERCATI
F.to Motta
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
REGOLAMENTO
DEL CIVICO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
Articolo 1 - Definizioni
1. Il
presente Regolamento, in esecuzione dell'articolo 10 della Legge Regionale 30
ottobre 1979 n. 62, detta le norme per la gestione, l'organizzazione ed il
funzionamento del Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di Torino, istituito dal
Comune di Torino, che ne è l'attuale gestore.
2. Il
Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di Torino è situato nell'area ubicata in
corso Ferrara 46, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento di
operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'articolo 21
del presente Regolamento.
3. Ai fini
del presente Regolamento:
- per
"Mercato" si intende il Civico Mercato Ittico all'Ingrosso di cui ai
commi precedenti;
- per
"Comune" si intende il Comune di Torino;
- per "Gestore" si intende il
Comune di Torino, così come rappresentato nel tipo di organizzazione da esso
stesso formalizzato e fatte salve successive eventuali modifiche;
- per
"Legge Regionale" si intende la Legge Regionale n. 62 del 30 ottobre
1979;
- per
"Regolamento" si intende il Regolamento vigente del Mercato;
- per
"prodotti" si intendono quelli indicati al successivo articolo 21;
- per "posteggio" si intende il
posteggio di vendita oggetto di rapporto concessorio con il Gestore, di cui al
successivo articolo 23;
- per "R.A." si intende il
Responsabile Amministrativo del Mercato di cui al successivo articolo 5;
- per
"Polizia Municipale" si intende la Polizia Municipale di Torino;
- per "R.A.San." si intende il
Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore di cui al successivo
articolo 7;
- per "Piano" si intende il
Piano di Autocontrollo Sanitario del Gestore di cui al successivo articolo 9;
- per
"Commissione" si intende la Commissione Consultiva di Mercato;
- per "operatori concessionari"
si intendono i grossisti titolari di concessione continuativa di posteggio di
vendita all'interno del Mercato;
- per "consumatori privati" si
intendono coloro che sono ammessi agli acquisti al dettaglio per il solo
consumo famigliare.
Articolo 2 - Finalità e principi generali di gestione
del Mercato
1. Il
Comune tutela la salute pubblica attraverso il rigoroso controllo della
conformità igienico-sanitaria e conseguente qualità dei prodotti. A tale
finalità sono sempre conformati la selezione degli operatori concessionari
nonché ogni atto e provvedimento del Comune.
2. I
proventi della gestione hanno per obiettivo il raggiungimento del pareggio di
bilancio e devono essere utilizzati per sostenere le spese necessarie al
funzionamento del Mercato, all'ammortamento ed al miglioramento dei relativi
impianti, ispirandosi ai criteri di economicità e funzionalità. Non sono
considerati proventi della gestione le imposte e le tasse. Sono considerate
spese necessarie al funzionamento del Mercato tutte le spese comunque sostenute
dal Gestore ai fini specifici del buon andamento del Mercato stesso in
ottemperanza alle normative vigenti e che incidano a qualsiasi titolo sul suo
bilancio generale.
3. Il
Gestore, con deliberazione del Consiglio Comunale, può decidere la dismissione
del Mercato sia attraverso la sua chiusura sia attraverso una sua diversa
modalità di gestione.
Articolo 3 - Commissione Consultiva di Mercato
1. Per
l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge Regionale e dal presente
Regolamento di mercato, è costituita con apposito provvedimento la Commissione
di Mercato che dura in carica cinque anni ed è presieduta dal Sindaco di Torino
o dall'Assessore delegato.
2. La
commissione è così composta:
a. tre rappresentanti del Comune, nominati
dal Consiglio Comunale e di cui uno espressione della minoranza consiliare;
b. un
rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c. un
rappresentante dell'Autorità Sanitaria competente o suo delegato;
d. sei rappresentanti degli operatori
ammessi alle vendite, aderenti ad associazioni ed organismi economici e
sindacati di categoria maggiormente rappresentativi;
e. quattro rappresentanti degli utenti
associati ad organismi economici e non associati, ammessi agli acquisti;
f. due rappresentanti dei consumatori, designati
dai sindacati dei lavoratori e/o dalle organizzazioni dei consumatori;
g. ai
lavori della Commissione partecipa il R.A. con voto consultivo;
h. un
dipendente del Comune senza diritto di voto, con mansioni di segretario.
3. Per
ciascun componente della commissione può essere nominato un membro supplente,
che potrà intervenire alle sedute in caso di assenza od impedimento del membro
effettivo.
4. I
rappresentanti degli operatori, degli utenti e dei consumatori, sono designati
dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori o
dalle organizzazioni dei consumatori più rappresentativi in sede provinciale.
5. Le
designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla richiesta; in caso
di mancata designazione, il Comune provvederà provvisoriamente ad integrare la
commissione.
6. Su
richiesta del Presidente, ai lavori della Commissione, potranno partecipare,
senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti
di altri enti, uffici ed organizzazioni tra cui il rappresentante della Polizia
Municipale competente per materia o suo delegato.
7. I
rappresentanti di cui al comma 1 sono sostituiti a seguito del rinnovo
dell'Amministrazione Comunale.
8. La
Commissione è convocata dal Presidente per iniziativa dello stesso o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del R.A..
9. La
convocazione avviene mediante inviti formalmente recapitati che recano l'ordine
del giorno e che devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque
giorni prima della data fissata per la riunione.
10. La
Commissione delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà più
uno dei suoi membri; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo
dei suoi membri.
11. Costituisce
causa di decadenza l'assenza ingiustificata dalle riunioni dei membri della
commissione per tre volte consecutive; in tal caso, i membri decaduti vengono
immediatamente sostituiti.
12. Ai membri
della Commissione ed alle persone invitate a partecipare ai lavori della
stessa, che non siano dipendenti del Comune, spetta un gettone di presenza, la
cui entità è fissata con apposito provvedimento.
13. Le spese
per il funzionamento della Commissione sono a carico del Gestore.
14. I pareri
vengono espressi a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti,
prevale quello del Presidente.
15. Il voto è
sempre palese e ad appello nominale. La dichiarazione di voto sarà riportata
nel verbale della seduta.
Articolo 4 - Funzioni della Commissione
1. La
Commissione esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a:
a) questioni
concernenti il Mercato, che siano sottoposte dal Gestore;
b) tariffe
dei servizi del Mercato proposte dal Gestore;
c) giorni
di ammissione dei consumatori privati al Mercato;
d) revoca della concessione di spazi di
vendita disposta dal Gestore, fatti salvi il rispetto delle procedure previste
dal Regolamento ed i casi in deroga;
e) provvedimento di sospensione fino ad un
massimo di tre mesi nei confronti degli operatori concessionari nei cui
confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni legislative e
regolamentari;
f) calendario
delle giornate di chiusura del Mercato.
2. La
Commissione può proporre:
a) modifiche e miglioramenti da apportare
alle attrezzature ed ai servizi del Mercato al fine di assicurare una migliore
efficienza nel funzionamento del Mercato stesso;
b) modifiche
da apportare al Regolamento di mercato.
Articolo 5 - Responsabile Amministrativo del Mercato
1. Il
Comune incarica quale Responsabile Amministrativo del Mercato un proprio
Dirigente ed organizza gli uffici con proprio personale dipendente secondo le
esigenze del Mercato e le regole della buona amministrazione.
Articolo 6 - Funzioni del Responsabile Amministrativo
1. Il Responsabile
Amministrativo del Mercato risponde del regolare funzionamento del Mercato e
dei Servizi dedicati.
2. Egli
inoltre:
a) stabilisce
i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale del
Gestore;
b) si coordina costantemente con il Corpo di
Polizia Municipale di Torino al fine di perseguire, ognuno per la parte di
propria competenza, il corretto funzionamento del Mercato in ottemperanza alla
normativa vigente;
c) favorisce e promuove, tramite il
R.A.San., la massima collaborazione con le Autorità Sanitarie competenti;
d) segnala tempestivamente al Gestore le
eventuali carenze funzionali e organizzative del Mercato e fornisce le
possibili soluzioni atte a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento
delle attività del Mercato;
e) emana ordinanze nel proprio ambito di
competenza e svolge attività di impulso, in deroga, qualora le circostanze lo
richiedano nei confronti delle Autorità competenti;
f) accerta, anche tramite la Polizia
Municipale, il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli
acquisti e controlla l'osservanza degli orari;
g) accerta, tramite la Polizia Municipale,
la regolarità della posizione contrattuale dei dipendenti e dei collaboratori
degli operatori concessionari;
h) rende possibile il regolare utilizzo di
tutte le aree ed attrezzature del Mercato poste sotto la responsabilità del
Gestore;
i) ai fini di cui al precedente articolo 2,
comma 1, verifica tramite il R.A.San. che le disposizioni impartite
dall'Autorità Sanitaria vengano puntualmente ottemperate e comunica
sollecitamente a quest'ultima i casi di inottemperanza;
l) inibisce l'accesso al Mercato alle
persone che turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso;
m) rappresenta
il Gestore nella gestione corrente del Mercato.
3. Il R.A.
è coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da un funzionario dipendente
del Gestore specificatamente incaricato.
4. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le
vigenti disposizioni di legge e regolamento.
Articolo 7 - Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario
del Gestore
1. Il
Responsabile dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore (R.A.San.) è nominato dal
Comune e con le modalità previste dal Regolamento comunale sugli incarichi
a persone esterne all'Amministrazione.
2. Deve
essere in possesso di una delle seguenti lauree: Scienze Biologiche, Tecnologie
Alimentari, Medicina Veterinaria od equipollenti.
3. Viene
inquadrato con contratto di consulenza ai sensi della normativa vigente e può avvalersi
a proprie spese di collaboratori da lui proposti ed approvati dal Gestore
previa verifica del possesso da parte loro degli stessi requisiti di cui al
precedente comma 2.
4. Il
trattamento economico è regolato dal Gestore in sede di definizione contrattuale.
Articolo 8 - Compiti del Responsabile
dell'Autocontrollo Sanitario del Gestore
1. Il
R.A.San. è responsabile della conformità igienico-sanitaria delle parti comuni
del Mercato e dell'ottemperanza al Piano di cui al successivo articolo 9.
2. Egli
inoltre deve:
a) redigere la proposta di Piano da
approvarsi con determinazione dirigenziale, sentita la Commissione;
b) operare a cadenza quindicinale, o su
richiesta del Gestore, sopralluoghi cui devono seguire relazioni scritte
indicanti lo stato di conformità igienico-sanitaria dell'attività di ciascun
operatore concessionario, segnalando tempestivamente al Gestore stesso le
eventuali situazioni di non conformità igienico-sanitaria strutturali e/o
comportamentali ed indicando in tale caso con precisione i motivi delle non
conformità e gli interventi che devono essere posti in essere per porvi
rimedio;
c) eseguire, su richiesta del Gestore od
anche di propria iniziativa, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso singoli
posteggi di vendita, cui deve seguire apposita relazione scritta;
d) segnalare tempestivamente, quando ne
viene a conoscenza, alla Autorità Sanitaria ed alla Polizia Municipale
l'eventuale presenza di prodotti di cui deve essere vietata la vendita;
e) coordinarsi, anche direttamente in caso
di urgenza, con l'Autorità Sanitaria competente, per promuoverne l'intervento
ai fini della tutela della salute pubblica;
f) proporre, anche di propria iniziativa, al
Gestore gli atti e/o gli interventi necessari alla tutela della salute
pubblica;
g) provvedere al costante monitoraggio
dell'adeguatezza delle prestazioni di cui al successivo articolo 40.
Articolo 9 - Piano di Autocontrollo Sanitario del
Gestore
1. Il Piano
di Autocontrollo Sanitario del Gestore (Piano), e sue modifiche, viene proposto
dal R.A.San. ed approvato dal Gestore con apposito provvedimento, sentita la
Commissione e l'Autorità Sanitaria competente.
2. Fermo
restando quanto previsto al successivo articolo 38 ed al fine della gestione
sanitaria omogenea del Mercato, il Piano può prevedere al suo interno regole
sanitarie comuni da inserirsi, a cura dei Responsabili dell'Autocontrollo
Sanitario dei singoli operatori concessionari, nei piani di cui allo stesso
articolo 38, comma 1. L'individuazione di tali regole deve essere concordata
dal Gestore, tramite il R.A.San., con l'Autorità Sanitaria competente e da essa
avallata con documento formale.
3. Le
regole di cui al comma precedente possono essere applicate dal Gestore con
apposita ordinanza emessa ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto
e).
Articolo 10 - Servizio statistico e di rilevazione
prezzi
1. Il
servizio statistico si uniforma alle disposizioni dell'Istituto Centrale di
Statistica.
2. La
rilevazione può aver luogo agli ingressi del Mercato o presso i posteggi di vendita.
Il R.A. può altresì esigere dagli operatori concessionari, nel rispetto delle
vigenti normative, una denuncia giornaliera dei prodotti ricevuti.
3. L'eventuale
listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi
stabiliti dalla Giunta Regionale.
Articolo 11 - Altre tipologie di concessione
1. Possono
essere costituiti tramite concessione presso il Mercato i seguenti servizi:
a) servizio
bar;
b) servizio
posteggi veicoli degli utenti;
c) servizio
cassa di mercato;
d) ogni
altro servizio ritenuto utile dal Gestore.
2. Le
relative tariffe sono stabilite dal Gestore.
Articolo 12 - Servizio per l'ordine pubblico
1. Il
servizio per l'ordine pubblico è assicurato di norma dal Corpo di Polizia
Municipale del Comune, cui compete altresì, nell'ambito di quanto stabilito
dalla normativa vigente, la verifica della regolarità di tutte le operazioni,
siano esse commerciali o meno, che si svolgono all'interno del Mercato e sue
pertinenze, nonché la verifica costante dell'ottemperanza alle disposizioni di
cui al presente Regolamento e di cui alle ordinanze emesse ai sensi del
precedente articolo 6, comma 2, punto e).
2. Il
Gestore mette a disposizione degli organi di Polizia i locali necessari.
Articolo 13 - Norme per i prodotti immessi sul Mercato
1. Tutte le merci dirette al Mercato debbono essere
esclusivamente indirizzate agli operatori concessionari.
2. E' fatto
obbligo ai produttori, agli speditori dei commercianti all'ingrosso, dei
mandatari e dei commissionari, di accompagnare la merce con distinta della
qualità e quantità dei prodotti introdotti sul Mercato nonché con ogni altra
documentazione prevista dalla vigente normativa.
3. Copia di
detta documentazione viene consegnata all'ingresso del Mercato agli addetti
incaricati dal Gestore.
Articolo 14 - Operatori concessionari
1. Nel
Mercato possono essere titolari di concessione di posteggio di vendita:
a) i
commercianti all'ingrosso di prodotti ittici singoli e associati;
b) i
produttori ittici, singoli e associati;
c) le imprese che provvedono alla
preparazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.
2. I
produttori e i commercianti di altre piazze, che inviano merce al Mercato per
la vendita, possono incaricare propri delegati per vigilare durante le
operazioni di scarico dei prodotti presso gli operatori titolari di concessione
ai quali la merce è destinata.
3. I
delegati potranno essere ammessi all'esercizio delle funzioni loro demandate a
seguito di presentazione di apposita delega, vistata dalla ditta da cui dipende
il delegante. Detta delega costituirà parte integrante della relativa istanza
da presentarsi presso gli uffici del Gestore, che valuterà il rilascio
dell'autorizzazione sulla base della documentazione presentata.
Articolo 15 - Compratori
1. Sono
ammessi agli acquisti nel Mercato:
a. gli
operatori all'ingrosso dei prodotti di cui al successivo articolo 21;
b. i
commercianti al dettaglio di prodotti di cui al successivo articolo 21;
c. le imprese che provvedono alla
lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui al successivo
articolo 21;
d. i gestori di ristoranti, alberghi,
pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonchè chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o
mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
e. i gruppi
di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;
f. gli enti
comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunità;
g. i
consumatori privati, esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dal
Gestore.
Articolo 16 - Tessera per l'accesso al Mercato
1. L'ammissione
al Mercato è autorizzata dal Gestore mediante il rilascio agli operatori, ai
loro familiari coadiuvanti, al loro personale dipendente ed agli utenti di una
tessera di ingresso avente valore annuale, recante fotografia del tesserato,
completa dei suoi dati anagrafici e della qualifica professionale da lui
ricoperta.
2. Nel caso
di lavoratori dipendenti degli operatori concessionari, la regolarità della
loro posizione lavorativa dovrà essere documentata al Gestore, pena il diniego
del tesseramento.
3. La
tessera deve sempre essere portata in modo visibile per tutta la durata della
permanenza all'interno del Mercato.
4. Il
rilascio ed il rinnovo annuale della tessera, alla scadenza dell'anno solare,
sono soggetti al pagamento della somma determinata dal Gestore e sono sempre
subordinati alla preventiva valutazione dei requisiti per l'ammissione alle
vendite ed agli acquisti, nonchè al possesso dei requisiti igienico-sanitari o
di quanto previsto dal Gestore con propri atti.
Articolo 17 - Altre persone autorizzate ad accedere al
Mercato
1. Sono
ammessi al Mercato con i propri mezzi di trasporto i conferenti le merci in
possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge nonché i
produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti ittici di
cui al successivo articolo 21 che siano esclusivamente destinati agli operatori
concessionari.
2. Ai
soggetti di cui al comma precedente, può essere fornita all'ingresso del
Mercato autorizzazione provvisoria giornaliera per l'accesso alle aree di
destinazione.
3. Possono
altresì accedere al Mercato, ai soli fini previsti dal mandato di
rappresentanza, i componenti della Commissione.
4. Il
Gestore può altresì autorizzare in via temporanea e provvisoria, sotto propria
responsabilità, altri soggetti qualora ciò si renda necessario ed in conformità
alle linee gestionali del Mercato.
Articolo 18 - Disciplina delle vendite
1. All'interno
del Mercato è vietato il trasferimento dei prodotti tra gli operatori
concessionari.
2. Gli
operatori concessionari non possono porre in vendita prodotti a soggetti non
accreditati presso il Mercato.
3. La
compravendita avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Il
Gestore non è responsabile dei danni cagionati dalla inottemperanza della
predetta normativa né può essere coinvolto ad alcun titolo nelle liti che
eventualmente ne derivino.
4. Gli operatori concessionari, i venditori, i compratori, gli
autotrasportatori ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a
qualsivoglia titolo sono sempre tenuti a fornire alla Polizia Municipale tutta
la documentazione ritenuta idonea ad individuare l'effettiva quantità e qualità
delle merci introdotte nel Mercato.
5. In ogni
caso il Gestore, tramite la Polizia Municipale, può effettuare controlli su
tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti in qualsiasi
momento anche precedente o successivo alle contrattazioni.
6. Per un
raggio di due chilometri dal perimetro del Mercato non è consentita nessuna
nuova attività commerciale all'ingrosso dei prodotti.
Articolo 19 - Vendite per conto terzi, commissionari e
mandatari
1. Ai
commissionari ed ai mandatari che operano nel Mercato si applicano le
disposizioni della Legge Regionale nonchè delle altre normative vigenti.
2. Sono
considerati "mandatari" le persone all'uopo delegate e debitamente
iscritte all'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della provincia di Torino, che ricevono la merce dai produttori e
dai commercianti all'ingrosso di altre piazze e che ne curano la vendita per
conto degli stessi.
3. Coloro
che intendono servirsi dell'opera di uno o più mandatari sono tenuti a darne
notizia al Gestore depositando preventivamente il relativo mandato.
4. Sono
considerati "commissionari" coloro che, regolarmente iscritti in tale
categoria all'albo aperto tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della provincia di Torino, ricevono le derrate
direttamente dai luoghi di produzione o vendono la merce per conto dei
committenti di altri centri. Costoro, se espressamente incaricati dal
proprietario della merce stessa, ne curano la vendita sotto la propria
responsabilità.
5. Nel
conto vendita - che i commissionari ed i mandatari rimettono ai loro
committenti o mandanti secondo gli usi e consuetudini locali - sono
dettagliatamente indicati la varietà e la qualità dei prodotti, il loro peso,
il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.
6. Qualora
la mancata vendita dei prodotti sia conseguente a provvedimenti degli organi
sanitari o del direttore, i commissionari o i mandatari devono produrre la
relativa certificazione rilasciata dal direttore stesso.
7. Il
Gestore effettua, tramite la Polizia Municipale, controlli sulla documentazione
relativa alle vendite di cui al comma precedente.
8. Qualora
venissero accertate vendite per conto terzi in difformità dalla normativa
vigente, è facoltà del Gestore sospendere immediatamente le operazioni di
vendita.
9. In caso
di impedimento idoneamente giustificato e previa autorizzazione del Gestore, il
mandatario ed il commissionario possono essere rappresentati da altra persona
all'uopo designata.
Articolo 20 - Confezione dei colli e delle derrate
1. I
detentori della merce posta in vendita sono responsabili della conformità degli
imballaggi e delle confezioni.
Articolo 21 - Prodotti ammessi alla vendita nel
Mercato
1. Ai sensi
della vigente normativa sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti della
pesca:
Prodotti della pesca freschi: prodotti della pesca non trasformati, interi o
preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata
che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso
dalla refrigerazione, intesa a garantirne la conservazione.
Prodotti della pesca preparati: prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad
operazioni che ne abbiano modificato l'integrità anatomica, quali eviscerazione,
decapitazione, affettatura, sfilettatura e tritatura.
Prodotti della pesca trasformati: prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti
della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.
2. E'
altresì ammessa la vendita di:
a) prodotti
ittici surgelati e congelati;
b) gasteropodi
marini;
c) molluschi
bivalvi e dei prodotti ad essi equiparati per legge;
d) cosce di
rana;
e) varietà
di lumache terrestri ammesse dalla legge;
f) alghe
marine commestibili.
3. Delle eventuali
sopravvenute modifiche od integrazioni alle normative specifiche relative
all'elenco di cui ai commi precedenti, il Gestore prenderà atto con apposito
provvedimento, sentita la Commissione di cui all'articolo 3.
Articolo 22 - Norme di vendita
1. Tutte le
attività di compravendita devono essere conformi alle normative vigenti in
materia. Di esse deve essere redatta documentazione conforme.
2. La
Polizia Municipale vigila sul rispetto delle norme e comunica tempestivamente
al Gestore le violazioni riscontrate nonchè le sanzioni comminate.
3. Le
vendite all'ingrosso dei prodotti vengono effettuate mediante trattativa
diretta.
4. Le
contrattazioni debbono essere sempre eseguite in Euro ed i quantitativi dei
prodotti debbono essere espressi in unità di peso secondo il sistema decimale
evitando l'uso di parole e frasi locali o di gergo.
Articolo 23 - Posteggi di vendita
1. Il
posteggio di vendita, oggetto della concessione, è composto da quattro distinte
unità di utilizzo non concedibili separatamente:
a) la
platea, ove vengono esposti i prodotti;
b) il
locale uso ufficio;
c) la cella frigorifera, ove vengono
conservati i prodotti alle temperature previste dalla normativa
igienico-sanitaria e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 38,
comma 4;
d) il
magazzino nel seminterrato.
2. Il
posteggio, in ogni sua componente, deve essere mantenuto agibile e fruibile ad
esclusiva cura, spese e responsabilità dell'operatore concessionario.
3. Le celle
frigorifere non possono essere destinate al ricovero di materiali diversi dai
prodotti e, anche nei periodi di mancato utilizzo, devono essere mantenute,
sempre a cura e spese dell'operatore concessionario, funzionanti e conformi
alla vigente normativa. Dell'eventuale inutilizzo temporaneo l'operatore
concessionario deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, indicando
con precisione la durata dell'inutilizzo stesso.
4. I
magazzini nel seminterrato debbono, a cura degli operatori, essere
costantemente tenuti puliti dai rifiuti ed è vietato il loro utilizzo per il
deposito, anche temporaneo, dei prodotti.
5. Il
Gestore dispone periodiche verifiche dello stato del posteggio in ogni sua
componente e se necessario impone motivatamente all'operatore concessionario, a
cura e spese dello stesso, il ripristino delle normali condizioni d'uso.
6. L'utilizzo
difforme, anche parziale, del posteggio può comportare l'applicazione dei
provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 42, comma 1.
Articolo 24 - Concessione continuativa dei posteggi di
vendita
1. I
posteggi concessi a carattere continuativo sono assegnati in concessione dal
Gestore ai soggetti di cui al precedente articolo 14 attraverso bando pubblico.
2. Le
concessioni continuative hanno durata non superiore a cinque anni e, comunque,
scadono tutte contemporaneamente.
3. L'atto
di concessione indica il posteggio, oggetto della concessione, così come
descritto dall'articolo 23, nonché, in caso di subingresso, lo stato del
posteggio all'atto della dismissione dal precedente titolare.
4. Per motivate
esigenze gestionali il Gestore può disporre, in qualsiasi momento, il
trasferimento di un operatore concessionario in un posteggio diverso da quello
dato in concessione.
5. Le
modalità di rinnovo della concessione sono determinate dal Gestore ed il
pagamento del canone decorrerà dalla data dell'atto di concessione.
6. L'operatore
concessionario, all'atto della assegnazione, dichiara la propria accettazione
del Regolamento vigente del Mercato.
7. E' fatto
divieto all'operatore concessionario dare in uso in toto o parzialmente a
qualsiasi titolo a terzi o ad altri operatori concessionari il posteggio a lui
concesso. In caso di inosservanza del divieto si procederà alla revoca della
concessione.
8. Per il
rilascio ed il rinnovo della concessione è necessario che ogni persona fisica o
giuridica sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per
sottoscrivere un contratto con la Pubblica Amministrazione. Detti requisiti
sono indicati in apposito provvedimento del Gestore.
9. E'
inoltre necessario che il titolare, persona fisica in caso di ditta individuale
o soci in caso di forma societaria non siano stati protestati nel quinquennio
precedente.
Articolo 25 - Concessione temporanea dei posteggi di
vendita
1. Gli
operatori concessionari possono, dietro formale richiesta, ottenere dal Gestore
previa verifica della disponibilità la concessione temporanea dei posteggi non
assegnati alle seguenti condizioni da inserirsi nell'atto di concessione:
a) il posteggio richiesto, se concesso,
dovrà essere accettato nelle condizioni in cui si trova, qualunque esse siano;
il concessionario dovrà garantire che l'utilizzo avverrà solo quando il
posteggio risponderà pienamente ai requisiti previsti dalla normativa;
b) ogni eventuale miglioria apportata
dall'operatore concessionario temporaneo non potrà essere motivo di rimborso da
parte del Gestore;
c) previa la stipula della relativa
convenzione, il pagamento del canone inizierà dalla data di esecutività
dell'atto di concessione;
d) la dismissione del posteggio potrà
avvenire in qualsiasi momento o per revoca motivata da parte del Gestore o per
assegnazione ai sensi del precedente articolo 24, comma 3. In caso di rinuncia
da parte dell'operatore concessionario si applica il regime di cui al
successivo articolo 31, ultimo comma;
e) la riconsegna del posteggio, all'atto
della dismissione, dovrà avvenire nella sua piena fruibilità sanitaria e
strutturale. Della riconsegna verrà redatto apposito verbale alla presenza del
R.A., o suo sostituto, del R.A.San. del Gestore e di un rappresentante del
Corpo di Polizia Municipale. In caso di problematiche di tipo sanitario e/o
strutturale saranno applicate le vigenti norme in materia;
f) le concessioni temporanee scadono, a
prescindere dalla loro data di inizio, alla fine dell'anno solare ed il loro
eventuale rinnovo dovrà essere richiesto non oltre un mese prima della
scadenza;
g) il
concessionario temporaneo è esente dall'obbligo di cui al successivo articolo
26, comma 9.
2. Fuori da
quanto previsto dai commi precedenti le concessioni temporanee seguono le
stesse condizioni e le stesse regole generali e speciali di quelle
continuative.
Articolo 26 - Gestione dei posteggi di vendita
1. La
concessione di un posteggio di vendita a persona fisica è strettamente
personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del
concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado, possono
subentrare nella concessione sino alla scadenza purchè in possesso dei
requisiti per l'ammissione alle vendite. Gli stessi possono altresì richiedere
il rinnovo della concessione.
2. La concessione di un posteggio di vendita a persona giuridica
è intestata al suo rappresentante legale.
3. I
posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi
di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone
giuridiche, società o cooperative. Gli operatori concessionari possono farsi
temporaneamente rappresentare da collaboratori famigliari, da personale
dipendente o da soci della società, previo consenso del Gestore. Il
rappresentante temporaneo deve preventivamente dimostrare di essere in possesso
dei requisiti per l'ammissione alle vendite e, ad eccezione di collaboratori
famigliari, di procura notarile da parte del titolare della concessione.
4. La
persona fisica che intenda costituire una società, per poter continuare
l'esercizio della stessa attività commerciale nel posteggio di cui è
concessionaria, deve ottenere il preventivo consenso del Gestore.
5. Se due o
più operatori concessionari intendono unificare le loro attività commerciali
nel Mercato, devono ottenere il consenso del Gestore, sentita la Commissione di
cui all'articolo 3.
6. Il
consenso del Gestore, previsto per le variazioni di cui al presente articolo, è
dato previa valutazione dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti normative.
È facoltà del medesimo sottoporre la questione al previo parere della
commissione. Qualunque variazione compiuta in assenza del consenso del Gestore
è vietata, pena la revoca della concessione.
7. Gli operatori
concessionari possono svolgere congiuntamente le funzioni di commissionario o
di mandatario nel rispetto delle specifiche norme vigenti.
8. Gli
operatori concessionari eleggono il loro domicilio, ad ogni effetto, presso i rispettivi
posteggi di vendita.
9. Sui
posteggi di vendita è posta, nei modi prescritti dal Gestore, l'insegna recante
la denominazione dell'impresa dell'operatore. Le caratteristiche tecniche di
tale insegna sono determinate dal Gestore stesso. La sua posa, che avviene a
cura e spese dell'operatore, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.
10. Nei
posteggi non possono essere eseguite modifiche strutturali, installazioni di
impianti di qualsiasi specie e posa di attrezzature di vendita senza il preventivo
consenso del Gestore. Inoltre non sono ammessi né il deposito né la vendita di
prodotti diversi da quelli di cui al precedente articolo 21.
Articolo 27 - Gestione dei locali comuni nel
seminterrato
1. Nell'area
comune del locale seminterrato possono essere installate celle frigorifere
supplementari per la conservazione dei prodotti congelati e surgelati. Può
essere inoltre previsto uno spogliatoio comune per gli operatori che ne
richiedano l'utilizzo.
2. Il
Gestore può altresì concedere ai soli operatori concessionari che ne facciano
richiesta l'utilizzo delle celle frigorifere di sua proprietà oppure di
posizionare nuove celle frigorifere negli eventuali spazi residui alle seguenti
condizioni:
a) dette celle sono oggetto di concessione
specifica di durata annuale rinnovabile dietro corrispettivo di un canone il
cui ammontare è determinato dal Gestore;
b) esse devono essere esclusivamente
destinate alla conservazione dei prodotti;
c) le celle dovranno essere posizionate e
mantenute a cura e spese del concessionario richiedente. In caso di nuove
celle, le medesime dovranno essere edificate nel pieno rispetto delle normative
in materia; l'operatore dovrà garantire la visitabilità del loro interno in
qualsiasi momento sia al R.A.San. che a tutti i soggetti per legge e/o
regolamento preposti alle verifiche di conformità;
d) all'atto della dismissione l'operatore
concessionario dovrà liberare la cella o lo spazio occupato entro e non oltre
15 giorni dalla data della scadenza della concessione. In caso contrario
provvederà il Gestore a spese dell'operatore inadempiente, al quale sarà
altresì applicato il canone di concessione dalla data di scadenza della
concessione stessa a quella di conclusione delle operazioni di sgombero.
3. L'utilizzo
contrario alla normativa vigente della cella frigorifera del seminterrato può
comportare, sentita la Commissione, la revoca della concessione della cella
stessa e costituire motivo di avvio del procedimento di revoca della
concessione del posteggio.
4. La
gestione dello spogliatoio comune è regolata con specifica ordinanza emessa ai
sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e).
Articolo 28 - Corrispettivi per i posteggi di vendita
1. I
corrispettivi di concessione dei posteggi, di cui al primo comma dell'articolo
15 della Legge Regionale, quando non diversamente disposto con appositi atti
del Gestore, comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e
dell'organizzazione del Mercato, nonché delle prestazioni, dell'assistenza e
della vigilanza del personale del Gestore.
2. Detti corrispettivi (soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto)
devono essere versati in forma trimestrale anticipata e possono essere
motivatamente variati in qualsiasi momento con apposito provvedimento.
3. Il
ritardato pagamento superiore a 15 giorni comporta l'applicazione di una
maggiorazione pari al 20% della somma dovuta.
4. I
concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi
anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione
di cui all'articolo 20 della Legge Regionale e all'articolo 42 del presente
Regolamento.
Articolo 29 - Riconsegna dei posteggi di vendita
1. Nei 15
giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la
revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il
posteggio al Gestore libero di persone o di cose, con la rimozione di impianti
o sovrastrutture, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali
da permettere l'immediato subingresso di un altro operatore.
2. In caso di inottemperanza sarà applicato quanto previsto al
precedente articolo 27, comma 2, punto d).
Articolo 30 - Attività minima nei posteggi di vendita
1. In
conformità del penultimo comma dell'articolo 17 della Legge Regionale, l'attività
minima che i commercianti, i commissionari ed i mandatari debbono svolgere nei
posteggi di vendita in concessione è determinata dal Gestore, sentita la
Commissione.
2. Tale
attività minima può essere valutata sulla base della quantità e/o del valore
complessivo dei prodotti posti in vendita.
3. Su
richiesta del Gestore gli operatori concessionari sono tenuti a dimostrare -
pena la revoca del posteggio - l'avvenuto svolgimento annuale dell'attività
minima, fornendo copia delle fatture emesse per la merce trattata sul Mercato.
Articolo 31 - Decadenza delle concessioni dei posteggi
di vendita
1. Sono
causa di decadenza delle concessioni:
a) la
scadenza;
b) la
rinuncia;
c) il
fallimento.
2. La
rinuncia della concessione deve essere resa nota al Gestore a mezzo lettera
raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi.
Articolo 32 - Revoca delle concessioni dei posteggi di
vendita
1. Le
concessioni possono essere revocate, sentita la Commissione e previo avvio del
procedimento di revoca, nei seguenti casi:
a) perdita
dei requisiti per l'esercizio del commercio stabiliti dalle vigenti normative;
b) variazione nella composizione della ditta
concessionaria senza il preventivo consenso del Gestore;
c) mancata
nomina del legale rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
d) inattività
per oltre 90 giorni in un anno solare;
e) ritardo
di oltre 30 giorni dalla scadenza nel pagamento dei corrispettivi dovuti al
Gestore;
f) cessione,
anche parziale, del posteggio a terzi;
g) mancato raggiungimento dell'attività minima
o sua mancata dimostrazione ai sensi del precedente articolo 30.
2. Al di
fuori dei casi sopra indicati, il Gestore può procedere alla revoca motivata
della concessione, sentita la Commissione, in presenza di comportamenti
incompatibili con la prosecuzione del rapporto fra il Gestore stesso e
l'operatore concessionario.
3. La
revoca della concessione è disposta dal Gestore con apposito provvedimento.
Articolo 33 - Responsabilità
1. Chiunque
accede al Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto a rimborsare al Gestore gli
eventuali danni da lui arrecati al Mercato stesso ed alle sue strutture.
2. Il
Gestore è esonerato da ogni responsabilità per furti e danni di qualsiasi
genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il Mercato.
Articolo 34 - Calendario delle festività ed orari
1. Il
Gestore, nell'ultimo trimestre di ogni anno, sentita la Commissione, determina
il calendario delle festività che il Mercato osserverà nell'anno successivo.
2. Le
contrattazioni hanno luogo tutti i giorni esclusi quelli indicati nel
calendario delle festività di cui al comma precedente.
3. Gli orari delle contrattazioni e l'accesso dei consumatori
privati sono stabiliti dal Gestore, sentita la Commissione.
4. Il
Gestore può con apposita ordinanza, da emanare in caso di documentata
necessità, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni.
5. L'inizio
delle contrattazioni viene annunciato con apposito segnale acustico.
6. Tutti
gli utenti a qualsivoglia titolo del Mercato debbono rispettare rigorosamente
l'orario e il calendario del Mercato stesso.
7. Le
partite di merce in arrivo, salvo casi eccezionali documentati e
preventivamente autorizzati dal Gestore, non possono essere introdotte nel
Mercato fuori dagli orari stabiliti.
8. Gli operatori
concessionari che fruiscono di spazi di sosta all'interno del Mercato, accedono
con i veicoli unicamente nei giorni e negli orari di apertura del Mercato.
9. In caso
di mancata determinazione del calendario entro i termini di cui al primo comma,
sarà applicato quello dell'anno precedente.
Articolo 35 - Ingresso al Mercato
1. Hanno
libero accesso al Mercato nell'orario stabilito tutte le persone in possesso
della tessera di accesso o dei documenti di cui al precedente articolo 17.
2. I
consumatori privati che accedono al Mercato sono ammessi esclusivamente durante
l'orario per loro stabilito ai sensi del precedente articolo 34, comma 3.
3. Fuori
degli orari stabiliti è di norma vietato l'ingresso nel Mercato se non dietro
presentazione della tessera o dei documenti di cui al precedente articolo 17.
Articolo 36 - Viabilità interna del Mercato
1. La
viabilità interna è disciplinata dal Gestore con apposita ordinanza.
2. In ogni
caso:
a) i veicoli dei soggetti di cui al
precedente articolo 17, comma 1, hanno libero ingresso nell'area del Mercato
per il tempo strettamente necessario alle operazioni connesse all'attività del
Mercato;
b) i veicoli degli utenti, esclusi quelli
dei consumatori privati cui è vietato l'accesso alle aree del Mercato, hanno
libero ingresso solo nell'area loro destinata adiacente al pianale di carico e
possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo;
c) è vietato a chiunque di accedere alla
platea di vendita con veicoli a motore.
3. Nell'area
esterna al Mercato il limite massimo di velocità è di 10 km all'ora; le
modalità di guida dovranno essere adeguate alle condizioni del traffico.
4. La
Polizia Municipale verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente
articolo.
Articolo 37 - Ordine interno al Mercato
1. Chiunque
frequenti il Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto all'osservanza delle
disposizioni dettate dal Regolamento e impartite dal Gestore.
2. E'
comunque vietato nell'area del Mercato e nelle sue pertinenze:
a) ingombrare
i luoghi di passaggio od ostacolare la circolazione;
b) attirare
in qualsiasi modo i compratori;
c) introdurre
animali;
d) sollecitare offerte o promuovere raccolte
o sottoscrizioni, quale sia l'ente beneficiario, senza aver richiesto ed
ottenuto formalmente il preventivo consenso del Gestore;
e) recarsi
al di fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli od altri arnesi di
lavoro;
f) portare armi di qualsiasi genere
all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
g) fare uso
di impianti di amplificazione sonora;
h) affiggere
o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura;
i) depositare carrelli od ogni altro mezzo
utilizzato per il trasporto dei prodotti nelle aree di passaggio oltre il tempo
strettamente necessario al loro specifico utilizzo.
Articolo 38 - Disposizioni di natura sanitaria
1. Ogni
operatore concessionario deve nominare un proprio responsabile
dell'Autocontrollo Sanitario, disporre ed osservare un proprio Piano di
Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dal
precedente articolo 9.
2. Tutta la
documentazione relativa all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente
conservata presso gli uffici del posteggio ed essere esibita in ogni momento su
richiesta delle Autorità competenti o del R.A.San.. Detta documentazione deve
essere conservata per almeno i due anni successivi alla sua redazione.
3. Ogni apparecchiatura e struttura utilizzata per garantire
sotto il profilo igienico-sanitario i prodotti posti in vendita deve essere
oggetto di un apposito documento contenente piano di manutenzione che
definisca:
a) l'apparecchiatura
o la struttura utilizzata;
b) la
frequenza di utilizzo attuale e prevedibile;
c) il tipo
di utilizzo in atto.
Le modalità di redazione del piano sono concordate con
il R.A.San..
4. Ogni
operatore concessionario deve garantire il rispetto delle temperature dei
prodotti in vendita previste dalle leggi in materia e dal presente Regolamento.
A tale fine egli nomina un proprio incaricato per il controllo delle
temperature e ne comunica al Gestore il nominativo. Egli deve inoltre,
procedere, anche avvalendosi di dispositivi automatici omologati, al controllo
continuativo delle temperature stesse riportandone, ogni martedì mattina, la
registrazione su apposita scheda redatta a cura del Gestore, secondo i seguenti
parametri:
a) in ogni cella frigorifera destinata al
prodotto fresco, le temperature non devono mai superare i +7 gradi C;
b) in ogni cella frigorifera destinata al
prodotto congelato o surgelato le temperature non devono mai superare i -15
gradi C;
c) in presenza di prodotti visivamente e/o
olfattivamente alterati, l'operatore concessionario procede alla loro
eliminazione ai sensi di legge e/o Regolamento, annotando con precisione
l'intervento sulla scheda di cui al precedente capoverso.
Tutte le operazioni di cui al presente comma avvengono
sotto piena responsabilità dell'operatore concessionario che deve altresì
informare immediatamente la Polizia Municipale delle difformità riscontrate,
degli interventi posti in essere e indicare con precisione documentata
l'eventuale prodotto difforme già commercializzato. In tale ultimo caso, la
Polizia Municipale, coordinandosi con l'Autorità Sanitaria competente, adotta
tutte le misure necessarie finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica.
5. I
prodotti non ritenuti idonei alle vendite vengono avviati alla distruzione e
conferiti a smaltitori autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge,
incluse quelle relative alle registrazioni necessarie. L'ordine di distruzione
può essere impartito dall'Autorità Sanitaria, la quale può altresì disporre una
differente destinazione della merce.
Articolo 39 - Vendita di prodotti non conformi ai
parametri igienico-sanitari
1. L'accertamento
della vendita all'interno del Mercato di prodotti non conformi ai parametri
igienico-sanitari imposti dalla normativa vigente e/o dal presente Regolamento,
oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporta
l'applicazione del provvedimento disciplinare di cui al successivo articolo 42,
comma 1, punto b), e la segnalazione alla Commissione ai fini dell'applicazione
di quanto previsto allo stesso articolo 42, comma 1, punto c).
2. In
misura proporzionale alla accertata gravità della condotta e degli effetti, la
commercializzazione di prodotti non conformi ai parametri igienico-sanitari può
comportare l'immediata sospensione a tempo indeterminato, tramite ordinanza del
Sindaco, dell'operatore concessionario responsabile della condotta e l'avvio
del procedimento di revoca della o delle concessioni di cui egli è titolare. A
tal fine la Commissione viene convocata in seduta straordinaria secondo
l'articolo 32, comma 2.
Articolo 40 - Pulizia del Mercato
1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 41,
comma 4, il Gestore provvede, per mezzo di azienda idonea individuata
secondo la vigente normativa, alle seguenti prestazioni da eseguirsi a regola
d'arte:
- raccolta
ed asportazione dei rifiuti dal Mercato;
- lavaggio
delle parti comuni;
- lavaggio
del pianale di carico degli utenti;
- lavaggio
delle strade e dei parcheggi facenti parte del complesso del Mercato;
- pulizia
e disinfezione dei servizi igienici;
- sgombero
della neve all'interno del recinto del Mercato;
- ogni
altra attività necessaria per il regolare funzionamento del Mercato.
2. Il
relativo capitolato, sia nella parte contrattuale sia in quella relativa alle
specifiche tecniche, deve delineare un livello di prestazione adeguato al
particolare tipo di prodotti alimentari trattato e venduto nel Mercato. Il
capitolato deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione
dell'Autorità Sanitaria competente e del R.A.San., il quale è altresì
responsabile della costante verifica della sua compiuta applicazione.
3. L'eventuale
richiesta di subappalto da parte dell'azienda appaltatrice è subordinata ad
apposita autorizzazione da parte della stazione appaltante (Gestore), secondo
la vigente normativa in materia di pubblici appalti.
4. Il
capitolato può prevedere l'operatività di clausole risolutive espresse, secondo
l'articolo 1456 Codice Civile, in presenza di determinate inadempienze da parte
dell'appaltatore. In tal caso l'appaltatore prosegue
la prestazione per il tempo strettamente necessario a pervenire ad un nuovo
affidamento del servizio.
5. Le spese
di pulizia di cui ai commi precedenti sono anticipate dal Gestore ed accollate
pro quota agli operatori concessionari in proporzione alle superfici occupate.
6. Gli
operatori concessionari, ferma restando ogni altra disposizione di legge e/o
Regolamento, debbono mantenere nelle migliori condizioni di pulizia le
strutture loro concesse nonché ogni strumento, attrezzo, macchinario od oggetto
utilizzato a qualsiasi titolo all'interno del Mercato.
Articolo 41 - Smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti
da parte degli operatori concessionari
1. Gli
operatori concessionari dovranno, a propria cura e spese, smaltire i prodotti a
qualsiasi titolo non più commerciabili (rifiuti organici, sottoprodotti di
origine animale e simili) secondo le frequenze previste e nel rigoroso rispetto
della normativa vigente in materia. L'accertata inottemperanza a quanto
previsto nel presente comma può determinare la revoca della concessione,
sentita la Commissione in considerazione della gravità e/o della frequenza
della condotta.
2. Tutti
gli altri tipi di rifiuti assimilabili a quelli urbani che non rientrano nella
previsione del precedente comma devono essere, a cura degli operatori
concessionari o di chi li abbia prodotti, inseriti negli appositi contenitori
indicati dal Gestore. I contenitori sono provvisti di appositi cartelli
indicanti il loro uso corretto ed il divieto di inserire qualsiasi materiale
diverso dai rifiuti urbani o assimilabili.
3. Gli
operatori concessionari non possono riutilizzare i bancali di legno dopo le
operazioni di scarico, ma devono restituirli ai fornitori o smaltirli ai sensi
del Regolamento. Qualora essi siano detenuti in deposito, devono essere
totalmente separati dai prodotti e non possono essere comunque riutilizzati né
per la vendita né per la movimentazione dei prodotti stessi.
4. E'
vietato depositare rifiuti o altro materiale di scarto in qualsiasi area del
Mercato a ciò non specificatamente destinata. All'autore della violazione,
oltre all'applicazione delle sanzioni di legge e/o Regolamento, verranno poste
a carico tutte le spese sostenute dal Gestore in conseguenza del suo
comportamento. Qualora l'autore della violazione non sia identificabile, a tali
spese sarà applicato il regime di cui al precedente articolo 40, comma 5.
Articolo 42 - Provvedimenti disciplinari
1. Nei
confronti degli operatori e dei loro dipendenti, degli addetti ai servizi,
nonchè degli utenti del Mercato che violano le disposizioni di legge e/o Regolamento,
possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a. DIFFIDA
da parte del R.A.;
b. SOSPENSIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI
TRE GIORNI da ogni attività del Mercato, disposta con ordinanza emessa ai
sensi del precedente articolo 6, comma 2, punto e);
c. SOSPENSIONE
PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI
da ogni attività del Mercato, disposta con ordinanza emessa ai sensi del
precedente articolo 6, comma 2, punto e), sentita la Commissione.
2. Durante
l'intero periodo di sospensione, i concessionari soggetti al provvedimento, pur
potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al
pubblico, non possono compiere alcuna operazione commerciale.
3. Fermo
restando quanto previsto dal precedente articolo 39, qualora il Gestore
verifichi che un operatore concessionario è stato destinatario di due diffide
comminate per motivi igienico-sanitari entro un periodo di tempo inferiore ad
un anno, potrà comminare allo stesso la sospensione ai sensi del precedente
comma 1, punto b). In caso di ulteriore diffida comminata per motivi
igienico-sanitari entro un anno dalla data della prima sospensione, essa può
essere nuovamente disposta e può altresì essere avviata la procedura per
l'applicazione di quanto previsto al precedente comma 1, punto c).
4. Ogni sospensione
per accertati motivi igienico-sanitari dovrà comunque essere valutata, anche
congiuntamente ad altri eventuali provvedimenti ingiuntivi e/o punitivi anche
di diversa origine, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente
articolo 32, comma 2.
Articolo 43 - Competenza nella emanazione degli atti
1. Al di
fuori dei comprovati casi di necessità e/o urgenza e di quanto diversamente
previsto dalla legge o dal presente Regolamento, il Gestore, anche attraverso
gli atti del R.A. e nel rispetto delle norme di legge e Regolamento, disciplina
la gestione del Mercato.
2. La
Giunta Comunale delibera gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
da comminare per la violazione delle disposizioni del Regolamento.
Articolo 44 - Violazioni di disposizioni
regolamentari. Principi generali
1. La
violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la
sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con
appositi provvedimenti comunali.
2. Alla contestazione
della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei
termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni
violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di
concessione o di autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle norme di
legge e/o Regolamenti, l'obbligo di cessare immediatamente l'attività illecita.
4. L'uso di
concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono
subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla
irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la
revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della
gravità dell'inosservanza e degli effetti che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando
la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione
prevista per tale violazione dalla norma speciale, con le procedure per essa
stabilite, salvo che la violazione configuri altresì un illecito ulteriore
rispetto a quello previsto dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche
la relativa sanzione.
6. Qualora
alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni
specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni
a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di
tutte le spese occorrenti al ripristino. Ove il responsabile sia minore o
incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come
previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
Norma transitoria - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento del mercato sostituisce in
toto il precedente ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla esecutività
del suo provvedimento di approvazione.