Vice Direzione
Generale Servizi Amministrativi e Legali
Divisione
Edilizia Residenziale Pubblica
Settore Bandi e Assegnazioni
n. ord. 178
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2
del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco |
MAURO Massimo OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SCANDEREBECH Federica SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In
totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori:
BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia
- TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Tricarico.
Il Regolamento, senza aver introdotto alcuna modifica di merito o di disciplina, ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.
Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'art. 13 comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di e.r.p.s. disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.
In anni più recenti l'Amministrazione ha assunto altre iniziative, ugualmente richiamate e contemplate dal Regolamento, che esulano dalla gestione dell'e.r.p.s., essendo finalizzate attraverso istruttorie, in parte simili, ad agevolare le famiglie a reddito modesto nella ricerca di abitazione nel mercato privato della locazione e che nell'ultimo periodo hanno avuto un'estensione di applicazione equivalente alle assegnazioni di e.r.p.s. per emergenza.
L'insieme dei criteri stabiliti all'inizio dell'attività dall'Amministrazione per l'esame delle varie istanze e l'insieme delle disposizioni operative derivanti dalla loro applicazione convalidate dall'ampissima sperimentazione, hanno consentito di trattare le situazioni di emergenza secondo le priorità individuate e rapportate alla consistenza delle risorse abitative disponibili.
E' questo il nucleo centrale del Regolamento, vi sono previste tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di legge dell'accesso all'e.r.p.s. affinché sia possibile assegnare l'alloggio popolare con l'iter accelerato dell'emergenza abitativa.
E' stato notato in questi anni di applicazione del Regolamento che alcuni punti dell'articolo 9 e un esiguo numero di altre frasi e termini tecnicistici, non sono risultati sempre di facile lettura ai fini di una percezione immediata perciò sono stati attivati gli uffici competenti per predisporre la sostituzione delle dizioni meno esplicite con altre sempre puntuali ma in un linguaggio semplificato.
In merito alle menzionate difficoltà di lettura va comunque precisato che gli utenti non incontrano in ogni caso reali difficoltà in quanto sono assistiti e ricevono tutte le spiegazioni necessarie o richieste durante il procedimento anche prima della presentazione della domanda.
Certamente il miglioramento espositivo di alcune norme serve non solo a rendere più agevole la consultazione ma anche ad escludere l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul significato letterale assumendo anche, per quanto occorre, la valenza di interpretazione autentica delle stesse.
Quanto sopra anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/07 che ha accolto il ricorso avversario basandosi esclusivamente sull'interpretazione letterale della disposizione del punto 1 comma 2 articolo 9 del Regolamento.
Per memoria viene brevemente ricordato che al punto 1 comma 2 articolo 9 è stabilita la condizione del regolare pagamento del canone per un certo numero di mesi prima dell'insorgenza della morosità, condizione che deve ricorrere per esaminare una qualsiasi delle situazioni rientranti nelle varie ipotesi "in deroga" previste al comma 2.
Così è stata applicata costantemente e in modo univoco atteso che lo scopo della norma è quello di consentire un riscontro sulla posizione iniziale dell'inquilino senza riserve riguardo alla regolarità del contratto di locazione data la continuità del pagamento del canone almeno per un periodo e sulla base di tale presupposto valutare le cause dell'insorgenza della morosità.
Infatti l'articolo 9, per evidenti ragioni di equità e trasparenza, ha come finalità precipua quella di respingere i comportamenti di inadempienza, dato il valore sociale dell'assolvenza di obblighi anche di natura civilistica, nonché di respingere e disincentivare inadempienze eventualmente volte ad ottenere l'alloggio popolare in via accelerata.
Quanto alla riformulazione delle varie parti di testo, l'articolo 9, uno dei più complessi, sia per la quantità delle disposizioni sia per la delicatezza delle situazioni contemplate, è stato interamente riscritto con l'intendimento di non creare possibili distonie dovute a modifiche frammentarie e di rendere più evidente la ratio di ogni singola disposizione.
In particolare le deroghe previste sulla base di determinati requisiti vincolanti per risolvere alcune gravi situazioni, per garantire omogeneità e trasparenza di giudizio ed evitare aspettative infondate, sono state meglio dettagliate per eliminare i sopra enunciati problemi interpretativi creati dalla precedente dizione letterale.
La considerazione preliminare comune ad ogni ipotesi di deroga è che coesistano due circostanze, da un lato non vi siano riserve sulla correttezza iniziale del rapporto locatizio, sulla regolare stipulazione in condizioni di solvibilità da parte del conduttore, confermate da un periodo di pagamento dei canoni, dall'altro lato vi sia una relazione temporale e causale tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di debolezza socio-economica dovute a vicende personali.
Dell'articolo 4 è stata riformulata la parte iniziale del primo comma scomponendo in due il primo tratto (-) dell'elenco delle competenze della Commissione C.E.A. per porre immediatamente in evidenza la regola generale (fatte salve le deroghe) dell'esclusione delle procedure di estromissione coatta per morosità o altre inadempienze di cui è già stato riferito, risultante dagli articoli successivi e dall'articolo 9.
Dello stesso articolo 4 sono stati soppressi due punti: l'ultimo periodo del comma 3 perché sostanzialmente non ha natura di una norma essendo attinente ad una prassi comportamentale espressione del rapporto collaborativo tra l'Amministrazione e la Commissione C.E.A., ed il comma 4 perché regolamenta una situazione di emergenza abitativa superata a seguito dell'assegnazione di una casa popolare mediante procedura ordinaria del Bando Generale.
E' stato riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo 6, allo scopo, come per ogni altra parte riformulata, di una maggiore chiarezza testuale volendo fra l'altro sostituire termini giuridici, che erano stati invece utilizzati secondo il loro significato nel linguaggio corrente.
Inoltre è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 11 ampliando la valenza del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare alle unioni di fatto con riferimento ai figli minori, in conformità all'orientamento della giurisprudenza anche della Corte Costituzionale.
Infine è stato introdotto il comma 4 dell'articolo 2 che prevede la sostituzione dei componenti della Commissione o loro eventuali delegati in caso di mancata partecipazione alle relative sedute per un periodo superiore a sei mesi.
Viene quindi proposta l'approvazione delle modifiche sopra indicate come risultanti nell'allegato "A bis".
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i
pareri dei Consigli di Circoscrizione.
Sono
pervenuti entro i termini i pareri favorevoli delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 10 (all. 1-9 - nn. ).
Le
Circoscrizioni 1, 2 e 3 formulano in specifico alcune richieste; la
Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole a condizione che vengano
recepite le proposte formulate.
La
Circoscrizione 9 ha trasmesso fuori termine, in data 14 gennaio u.s., parere
favorevole condizionato (all. 10 - n. ).
Si
sintetizzano qui di seguito richieste e proposte delle suddette Circoscrizioni:
- la Circoscrizione 1, con deliberazione del
19 novembre 2008 (mecc. 2008 07517/084), ha espresso parere favorevole
"con l'auspicio che si possa prevedere una maggior disponibilità di
alloggi di edilizia economica-popolare per permettere di soddisfare sempre più
la richiesta delle famiglie e delle persone in difficoltà". Tale auspicio
è in linea con le politiche per la casa dell'Amministrazione Comunale dirette
ad ampliare con differenti linee di intervento il numero di alloggi pubblici da
destinare a cittadini in emergenza abitativa;
- la Circoscrizione 2, con deliberazione del
1 dicembre 2008 (mecc. 2008 08146/085), ha espresso parere favorevole
"chiedendo in relazione al requisito comune alle varie ipotesi di deroga
della regolare corresponsione del canone di locazione, di rendere meno rigida
la sua formulazione e il carattere di continuità nel pagamento, consentendo
l'assegnazione della casa popolare ai soggetti che hanno comunque effettuato il
pagamento di almeno 10 mensilità del canone anche non continuative, nel corso
del primo anno di contratto"; tale proposta si ritiene accoglibile
prevedendo in tal senso una riformulazione dell'articolo 9 del Regolamento;
- la Circoscrizione 3, con deliberazione del
27 novembre 2008 (mecc. 2008 08123/086), ha espresso parere favorevole ed
"impegna l'Amministrazione a rendere disponibili tutte le unità
immobiliari del Patrimonio della Città, destinate a residenza, per fronteggiare
nel breve periodo il problema e ad aprire tutti i canali previsti dalla legge
per realizzare nel più breve tempo possibile alloggi destinati ad e.r.p.s. e a
favorire interventi di social housing"; tale impegno può essere assunto
attraverso la realizzazione del piano casa della Città relativo al biennio
2009/2010, diretto ad ampliare, con differenti linee di intervento, il numero
di alloggi pubblici da destinare a cittadini in emergenza abitativa;
- la Circoscrizione 8, con deliberazione del
26 novembre 2008 (mecc. 2008 07918/091), ha espresso parere favorevole
condizionato all'accoglimento dei suggerimenti di seguito indicati: "Sul
territorio di questa Circoscrizione esiste un numero ridottissimo di alloggi
popolari e di case ATC, mentre il numero di migranti residenti è notoriamente
alto. Si ritiene quindi opportuno richiedere alla C.E.A. la disponibilità a
dialogare direttamente con questa Circoscrizione ed i dirigenti dei locali
Servizi Sociali". Si rileva al riguardo come il Regolamento preveda già
forme di "dialogo" con la Circoscrizione poiché le segnalazioni dei
casi vengono formulate dai locali Servizi Sociali Circoscrizionali;
- la Circoscrizione 9, con deliberazione del 13 gennaio 2009 (mecc. 2009 00041/092), ha espresso parere favorevole condizionato alla modifica di seguito indicata: "all'Art. 6 comma l punto 5 aggiungere dopo "diritto di abitazione ecc." fatta salva l'ipotesi in cui venga accertato che la stipulazione dei suddetti contratti non sia finalizzata ad eludere la normativa civile e fiscale". Tale modifica consentirebbe, ai fini dell'assegnazione di un alloggio di e.r.p.s. a titolo di emergenza abitativa, di equiparare il rapporto di natura locativa per l'abitazione stabile ad altre tipologie quali il comodato od il diritto di abitazione in realtà adottate con il solo scopo di eludere la normativa civile e fiscale. Si ritiene tale proposta di modifica non accoglibile poiché la presunta elusione della legge deve essere fatta valere dagli interessati nelle opportune sedi giudiziarie ove rivolgersi per il riconoscimento del diritto di occupazione dell'alloggio a titolo locativo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 431/1998.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano:
1) di approvare le modificazioni del Regolamento per l'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa consistenti nella introduzione del comma 4 dell'articolo 2, nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 4, del numero 5 del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 1 dell'articolo 11 e nella riformulazione per intero dell'articolo 9, nonché nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 e dell'intero comma 4 dell'articolo 4, come riportate nel documento allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A bis -n. );
2) di attestare che la nuova formulazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4, del numero 5 del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 1 dell'articolo 11 e per intero dell'articolo 9, secondo il testo riportato nel citato allegato "A bis" costituisce anche interpretazione autentica delle stesse.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
PER LA CASA E AL VERDE
PUBBLICO
F.to Tricarico
Si esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BANDI E ASSEGNAZIONI
FACENTE FUNZIONE
F.to D'Amato
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato A bis
Articolo 2 - Funzionamento della
Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede
all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa
(generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con
la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di
mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei
presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con
deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della
Commissione per un periodo superiore a sei mesi.
Articolo
4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa
1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:
- formulazione di
parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di erps avanzate da
nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'abitazione,
come meglio indicate agli articoli 6 e seguenti del presente Titolo. Nei casi
di procedure conseguenti a sentenze per inadempienze contrattuali del
conduttore, la Commissione esprime parere negativo senza altre valutazioni di
merito, pertanto esprime tale parere negativo per tutti gli srratti per
morosità, ad eccezione delle deroghe previste al comma 2 dell'articolo 9;
- formulazione di
parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di e.r.p.s. avanzate
da nuclei familiari titolari di contratto assistito, stipulato con la
partecipazione della Città, in scadenza e non rinnovabile;
- formulazione di
parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza
abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune
di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali;
- formulazione di
parere di merito in ordine alla possibilità di accesso da parte di nuclei
familiari in emergenza abitativa ai contributi concessi dal Comune di Torino -
Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;
- formulazione
sulle istanze volte ad accedere ad un contratto assistito, come previsto dalla
relativa deliberazione della Giunta Comunale;
- valutazione
delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo
espresso dalla Commissione;
- analisi di
problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città
ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e
Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.
2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non
vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali
provvedimenti assunti in difformità.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale
46/1995 e s.m.i., il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche
in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nel successivo
articolo, assegnazioni provvisorie di alloggio . In tali casi l'Assessore
competente potrà avvalersi della funzione consultiva della CEA chiedendole di
esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il
Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta
utile.
Articolo
6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da
procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione
1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza
abitati va, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure
esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di
legittimità richiamati all'articolo 5 del presente regolamento, anche i seguenti
requisiti:
l) residenza del richiedente nell' alloggio oggetto di procedura
esecutiva di rilascio;
2) presenza di
titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida
dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
3) presentazione
dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una
situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio
dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al
rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta
esecuzione;
4) l'esecuzione
non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di
conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato
spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
5) il rapporto
contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero
deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi
dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali
comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti
derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto
non autorizzato);
6) l'istanza di
assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo
devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di
tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.
Articolo
9 - Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione in emergenza
abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.
l. Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione
e/o delle spese accessorie, come ogni altra procedura esecutiva di rilascio
dell'abitazione conseguente ad inadempienze contrattuali del conduttore, sono
esclusi dalla disciplina delle assegnazioni di alloggi popolari effettuate a
motivo di emergenza abitativa al di fuori delle graduatorie dei bandi e in
tempi accelerati, che è contenuta in questo Titolo III richiamati i precedenti
articoli, in particolare l'articolo 4 del Titolo I e l'articolo 5 unico del
Titolo II, del presente Regolamento. La disposizione ha carattere generale ad
eccezione delle specifiche deroghe previste al successivo comma 2.
2. In deroga alla disposizione generale contenuta nel precedente
comma l, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza
abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti per i
quali, oltre a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento,
ricorrano anche gli ulteriori requisiti tra loro alternativi e sottoelencati ai
numeri l, 2, 3 , 4 , 5:
l) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima
dell'insorgenza della morosità con fruizione alla data dell'insorgenza di
"contributo economico a sostegno del reddito" come denominato nei
provvedimenti dei competenti Servizi Sociali;
2) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima
dell'insorgenza della morosità con possesso alla stessa data dei requisiti per
la fruizione, allorché il nucleo si sia rivolto ai Servizi Sociali per
richiederne l'intervento;
3) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza
della morosità con possesso di tali requisiti alla data di valutazione della
domanda da parte della C.E.A., qualora l'interessato abbia presentato la
richiesta di contributo nel periodo immediatamente successivo alla data di
insorgenza della morosità;
nelle sopra elencate tipologie
1),2) e 3) non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda alcun'altra
erogazione di benefici anche economici né prestazione di assistenza;
4) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima
dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del
nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di
accesso all'erps perdurante per almeno sei mesi, durante i quali sia insorta la
morosità, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come
perdita del posto di lavoro o riduzione dell'orario, mobilità, infortunio sul
lavoro, ecc.;
5) regolare
corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima
dell'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del
reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie
fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente
del nucleo familiare.
Articolo
11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata
da provvedimento di separazione tra coniugi
1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di
separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o
sentenza di separazione) o di cessazione della convivenza di fatto in presenza
di figli minori, che assegna l'alloggio familiare, il soggetto tenuto ad
abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza
abitativa a seguito dell' emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di
cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.