Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 161
2008 06176/064
OGGETTO: A.F.C. TORINO S.P.A. - PROGETTO DI SCISSIONE - CESSIONE QUOTA DI MINORANZA DELLA NASCENTE SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE - ADOZIONE NUOVI STATUTI SOCIALI - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008
(mecc. 2008 04073/064) venivano approvate le linee guida dell'operazione
di scissione parziale proporzionale della società AFC Torino
S.p.A..
La società AFC Torino S.p.A., con sede in Torino, corso
Peschiera n. 193, ha ad oggi un capitale sociale di Euro 10.000.000,00,
interamente sottoscritto e versato, ed è partecipata dal
Comune di Torino per una quota pari al 100% del capitale sociale.
Detta Società è organizzata in due Divisioni dal
2005: Divisione Farmacie e Divisione Cimiteri.
La Divisione Farmacie, nel quadro della politica fissata dal Consiglio
Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto
delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede tra l'altro
all'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli
assistiti del Servizio Sanitario Regionale, alla vendita al pubblico
di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale,
di articoli ortopedici e di cosmesi e alla prenotazione in rete
di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L.. Infatti, con deliberazione
n. 124 del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05610/64),
esecutiva dal 24 luglio 2000, e successiva deliberazione della
Giunta Comunale del 5 dicembre 2000 (mecc. 2000 11392/64), l'Amministrazione
ha approvato la Convenzione per l'affidamento all'AFC Torino S.p.A.
della gestione del servizio delle farmacie comunali per la durata
di 99 anni, con decorrenza dal 24 luglio 2000 (data di esecutività
della predetta deliberazione del Consiglio Comunale) e dunque
per l'uso da parte della predetta società delle autorizzazioni
all'esercizio di tutte le farmacie comunali per il medesimo periodo,
il tutto al prezzo presunto di Lire 80 miliardi confermato con
relazione giurata ai sensi dell'articolo 2343 bis Codice Civile.
La divisione Cimiteri, costituita nel corso dell'anno 2005 a seguito
della deliberazione di Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc.
2004 09386/040) che approvava la riorganizzazione del servizio
funerario comunale, dalla gestione in economia alla gestione così
detta "in house", a favore della società a capitale
interamente posseduto dalla Città di Torino, "AFC
Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., provvede
all'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi
cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari
demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.
Il settore farmaceutico è stato oggetto negli ultimi anni
di alcuni interventi legislativi che ne hanno rinnovato la disciplina,
in particolare il Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 87 convertito
e modificato con Legge 26 luglio 2005 n. 149 e il Decreto Legge
4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge del 4 agosto 2006 n.
248 ("Legge Bersani"). Il primo infatti ha introdotto
l'obbligo per il farmacista, sulla base della sua specifica competenza
professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza
in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi
attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali, i cosiddetti
"farmaci equivalenti". Il secondo ha introdotto una
maggior liberalizzazione nella vendita dei prodotti per la quale
non è richiesta la ricetta medica.
Per contrastare gli effetti negativi prodotti sui ricavi dai provvedimenti
normativi citati volti al contenimento della spesa farmaceutica,
dall'incremento nella vendita di farmaci equivalenti, il cui prezzo
è notevolmente inferiore a quelli già assoggettati
a brevetto, e dalla crescente concorrenza, determinata dall'applicazione
della Legge Bersani, da parte della grande distribuzione e delle
parafarmacie, le società operanti nel settore hanno dovuto
rafforzare e sviluppare nuove iniziative commerciali.
In linea con l'andamento del mercato, AFC Torino Divisione Farmacie
ha registrato un calo dal 2006 al 2007 nei ricavi delle vendite
e delle prestazioni del 2% circa a fronte del quale ha programmato
lo sviluppo dell'attività commerciale di "trading",
già avviata nel 2007, che consiste nella vendita di prodotti
del parafarmaco e per automedicazione a ditte di grossisti/intermediari
operanti nel settore, ed ha iniziato l'intensificazione delle
iniziative promozionali aziendali.
Al fine di sviluppare l'attività farmaceutica, nel rispetto
del carattere di "località" e di "servizio
pubblico" della medesima, appare utile consentire l'ingresso
nella compagine sociale di nuovi azionisti dotati di capitali
e conoscenze manageriali.
Ad oggi la società "AFC Torino S.p.A.", come
già precisato, è organizzata in due distinte divisioni
operative (Divisione Farmacie e Divisione Servizi Cimiteriali),
le quali gestiscono autonomamente la propria attività operativa,
nonché quella amministrativa e contabile, come dimostra
la predisposizione di un budget e di un bilancio divisionale,
in aggiunta a quelli relativi alla società nel sua totalità.
È intenzione dell'Amministrazione procedere alla costituzione
di una nuova società, la quale abbia come oggetto esclusivo
la gestione delle farmacie comunali.
La costituzione della nuova società avverrà attraverso
scissione parziale proporzionale della società AFC Torino
S.p.A., a socio unico, in società scissa competente in
materia di servizi cimiteriali e società beneficiaria avente
ad oggetto per l'appunto la gestione delle farmacie comunali.
Pertanto, in data 29 settembre 2008, il Consiglio Comunale, con
deliberazione (mecc. 2008 04073/064), ha approvato le linee guida,
dove per mero errore materiale si affermava, contrariamente a
quanto previsto in materia di scissione parziale proporzionale,
la necessità di predisporre la relazione di cambio.
Tali linee guida erano finalizzate a definire i principi fondamentali
da seguire nell'attuazione della predetta operazione di scissione.
La società AFC Torino ha inviato il progetto di scissione
(allegato 1), nel frattempo depositato presso il Registro delle
Imprese di Torino con tutti i suoi allegati, con allegati:
- 1.1 Statuto della Società Scissa;
- 1.2 Statuto della Società Beneficiaria;
- 1.3 Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2008 e Situazione Patrimoniale
post-scissione;
- 1.4 Descrizione degli elementi patrimoniali da attribuire alla
Società Beneficiaria.
- In merito all'allegato 1.2 si precisa che, per mero errore materiale,
gli articoli 8, 12 e 21 dello Statuto della Società Beneficiaria
risultano inesatti, pertanto:
- nell'articolo 8, 1 comma, il riferimento all'articolo 6 è
da sostituirsi con il riferimento all'articolo 5;
- nell'articolo 12, comma, 2 il riferimento all'articolo 10 è
da sostituirsi con il riferimento all'articolo 11;
- nell'articolo 21, comma, 2 il riferimento all'articolo 11 comma
quarto è da sostituirsi con il riferimento all'articolo
12 comma quarto.
Il Codice Civile in materia di scissione prevede la necessaria
decorrenza dei seguenti termini:
- almeno trenta giorni che devono intercorrere tra la data del
deposito presso la sede sociale degli atti di scissione di cui
all'articolo 2501 septies e la data fissata per la decisione in
ordine alla scissione;
- almeno trenta giorni che devono intercorrere tra la data dell'iscrizione
del progetto di scissione presso il Registro delle Imprese di
cui all'articolo 2501 ter comma 4 e la data fissata per la decisione
in ordine alla scissione.
Tuttavia, essendo tali termini posti nell'esclusivo interesse
dei soci, il Codice statuisce, altresì, che gli stessi
sono rinunciabili con il consenso unanime di questi.
È intenzione di codesta Amministrazione rinunciare ad entrambi
i termini.
In particolare il predetto progetto di scissione individua:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla scissione;
- l'atto costitutivo e lo Statuto Sociale della Società
Beneficiaria;
- rapporto, criteri e modalità di assegnazione delle azioni
della Società Beneficiaria;
- la data di partecipazione agli utili della Società Beneficiaria;
- la data di decorrenza degli effetti della scissione;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti
cui compete l'Amministrazione delle Società partecipanti
alla scissione;
- gli elementi Patrimoniali oggetto del trasferimento.
Successivamente all'avvenuto deposito del progetto di scissione,
sarà convocata l'Assemblea Straordinaria della Società
per approvare il progetto di scissione con tutti i suoi allegati
(allegati 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale).
La decisione di scissione (allegato1), con tutti i suoi allegati
(allegati 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4), dovrà essere depositata
per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; dall'iscrizione della
decisione di scissione decorrerà un termine di sessanta
giorni per l'eventuale opposizione dei creditori.
Il termine è posto a tutela dei creditori della società
AFC Torino S.p.A., titolari di crediti sorti anteriormente alla
data di iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese.
L'atto di scissione potrà essere anticipato, rispetto alla
scadenza dei sessanta giorni, in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
a) consenso di tutti i creditori delle società partecipanti
alla scissione;
b) pagamento dei creditori dissenzienti;
c) deposito delle somme corrispondenti ai crediti presso una banca;
d) su disposizione del Tribunale, quando ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori oppure qualora la società
abbia prestato idonea garanzia.
A seguito dell'assunzione della deliberazione di scissione si
provvederà, altresì, a dare per iscritto comunicazione
dell'operazione in corso alle rappresentanze sindacali, in ossequio
alla previsione di cui all'articolo 47 della Legge 428/1990, che
dispone, tra l'altro, che: "Quando si intenda effettuare,
ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, un trasferimento
d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori,
l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto,
almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze
sindacali costituite" .
In merito al personale della AFC Torino S.p.A. si precisa quanto
segue: tutto il personale ad oggi dipendente dalla Divisione Farmacie
sarà trasferito nella nuova società Beneficiaria
(Farmacie), con l'obbligo per la Società Beneficiaria di
garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata
contrattuale.
Detta clausola sarà oggetto di sottoscrizione da parte
del socio privato che risulterà aggiudicatario della procedura
ad evidenza pubblica.
Decorsi i tempi necessari per tutelare i creditori e le rappresentanze,
si procederà all'atto di scissione, che, nella forma dell'atto
sarà depositato dal notaio entra trenta giorni presso l'Ufficio
del Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società
partecipanti alla scissione.
Gli effetti dell'operazione di scissione decorreranno dall'ultima
delle iscrizioni dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro
delle Imprese.
A seguito di tale iscrizione, la Società Beneficiaria verrà
ad esistenza e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi
ad essa trasferiti mediante la scissione, assumendo tutti i diritti,
ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
Realizzata la predetta operazione di scissione e, pertanto, venuta
ad esistenza una nuova ed autonoma società, come sopra
detto, la Città di Torino procederà alla cessione
di parte delle azioni della nuova società, fino ad un massimo
del 49% del capitale sociale.
L'operazione così strutturata consentirà l'ingresso
di un nuovo socio o di più nuovi soci di minoranza con
un significativo patrimonio di conoscenze, esperienze e capacità
manageriali, il quale consenta un maggior sfruttamento e al contempo
la valorizzazione delle potenzialità della società
di gestione delle farmacie, sviluppandone l'attività imprenditoriale
nell'ottica di:
- valorizzazione del business originario;
- miglioramento dell'offerta del servizio farmaceutico sul territorio
locale;
- ampliamento dei servizi di carattere sanitario offerti;
- sviluppo e potenziamento della rete distributiva per crescere
le economie di scala;
- implementazione dei servizi alla cittadinanza legati all'assistenza
e alla cura della persona.
L'ingresso del socio privato nella società di nuova costituzione,
permettendo al Comune di mantenere il controllo della società,
attribuirà un valore aggiunto sia in termini di possibile
apporto di capitali sia in termini di gestione della società
e consentirà alla Città di continuare a percepire
proporzionalmente eventuali utili che saranno distribuiti in futuro
dalla stessa.
Alla luce di tali considerazioni appare opportuno svincolare la
società dall'attuale affidamento "in house" che
richiede, per la sua stessa esistenza, un rapporto di delegazione
interorganica tale da impedire che la società possa svolgere
attività per soggetti diversi dalla Città, precludendo
di fatto alla stessa il naturale sviluppo che la forma societaria
consentirebbe
Infatti la società il cui affidamento del servizio sia
legato ad un rapporto "in house" è di fatto assimilabile
alla già nota figura dell'azienda speciale che poteva esplicare
la propria attività solo per l'ente che l'aveva costituita.
Pertanto, l'ingresso di un socio privato consentirebbe di emancipare
la società da una situazione che la vedrebbe protagonista
solo entro il territorio comunale di riferimento, permettendole
invece di ampliare le proprie prospettive attraverso un approccio
graduale al mercato, anche attraverso eventuali future gestioni
extra moenia.
Al fine di consentire la partecipazione a gare extraterritoriali
alla società di nuova costituzione (Società Beneficiaria)
è necessario, ai sensi della più recente giurisprudenza,
precisare nell'oggetto sociale dello statuto detta possibilità.
Pertanto, si ritiene opportuno inserire alla fine del testo dell'articolo
3 dello statuto la seguente clausola "La società può
partecipare a gare extraterritoriali, nei limiti della normativa
vigente in materia.".
Quanto alle modalità di selezione del socio privato, la
giurisprudenza ha unanimemente escluso che la scelta possa avvenire
intuitu personae, essendo necessario il ricorso ad una procedura
ad evidenza pubblica.
Tale soluzione appare obbligatoria tanto in ossequio ai principi
generali del diritto comunitario, quanto in applicazione di principi
ormai acquisiti nel diritto interno in materia di selezione del
socio privato di società mista esercente servizio pubblico
locale.
Infatti l'articolo 113, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000,
dispone che "L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione
Europea, con conferimento della titolarità del servizio:
(
) a società a capitale misto pubblico o privato
nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza
secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche (
)".
La salvaguardia del confronto concorrenziale viene garantita mediante
l'anticipazione della gara al momento preliminare di selezione
del socio privato, a fronte dell'affidamento diretto del servizio.
In base a quanto sopra riferito, si può affermare che il
socio privato assuma una posizione operativa all'interno della
società, rappresentando un valore aggiunto in termini funzionali
rispetto alle tradizionali modalità di gestione ed erogazione
del servizio proprie dell'apparato amministrativo.
Pertanto la soluzione sopra descritta appare obbligata non soltanto
alla luce dei principi vigenti nell'ordinamento interno ma soprattutto
in base alla puntuale applicazione delle prescrizioni contenute
nella normativa comunitaria; infatti la ratio della normativa
comunitaria e delle prescrizioni dettate dal più volte
richiamato articolo 113, comma 5, lettera b, va ricercata nell'esigenza
di disciplinare il potere discrezionale dell'amministrazione nella
scelta dei criteri di aggiudicazione, in nome dei canoni di ragionevolezza
ed obiettività.
Per la scelta del socio operativo industriale si provvederà
ad emanare un bando di gara nel quale saranno definite le modalità
di partecipazione alla procedura in oggetto.
Saranno ammessi a partecipare, in conformità alla normativa
vigente in materia di servizi pubblici locali, gli imprenditori
e le società in qualunque forma costituite.
Saranno ammessi altresì raggruppamenti formati da tali
soggetti.
In ogni caso il socio di minoranza dovrà cessare dalla
sua qualità di socio al 23 luglio 2099, scadenza dell'affidamento
del servizio in oggetto, secondo le modalità disciplinate
nel Contratto di Servizio, nel Contratto di impegno relativo agli
adempimenti del socio operativo industriale e nello Statuto societario
facenti parte della documentazione di Gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente
più vantaggiosa costruita sulla base dei seguenti criteri:
(i) punteggio parziale relativo alla parte economica dell'offerta
(prezzo), in ragione di punti fino ad un massimo di 40/100;
(ii) punteggio parziale relativo al piano di sviluppo in ragione
di punti fino ad un massimo di 40/100, così ripartiti:
- fatturato, in ragione di punti fino ad un massimo di 25/100;
- redditività, in ragione di punti fino ad un massimo di
15/100;
(iii) punteggio parziale relativo alla disponibilità ad
estinguere anticipatamente il debito nei confronti della Città
di Torino nei primi 5 anni di vigenza del contratto con attribuzione
di 10/100;
(iv) punteggio parziale relativo alle spese per attività
di carattere sociale, in ragione di punti fino ad un massimo di
10/100.
Ai fini della valutazione del valore di riferimento per la vendita
delle azioni in oggetto, sarà dato incarico, da parte della
società AFC Torino S.p.A., ad un advisor specializzato.
Tale valutazione non sarà resa nota ai partecipanti alla
procedura e comprenderà anche un limite minimo al di sotto
del quale non si procederà alla vendita stessa.
Tale valutazione sarà consegnata in busta sigillata alla
cui apertura si procederà nella seduta pubblica dopo l'apertura
di tutte le offerte pervenute.
In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti
si procederà al rilancio delle offerte economiche sulla
base del miglior prezzo proposto ovvero qualora le proposte siano
tutte inferiori al limite minimo sulla base del prezzo indicato
nella scheda dell'advisor.
Il rilancio delle offerte economiche avverrà mediante presentazione
dell'offerta in seduta di gara ovvero, in caso di assenza di uno
o più dei legali rappresentanti dei concorrenti o loro
delegati aventi diritto al rilancio, si procederà al rilancio
da parte dei rappresentanti legali o loro delegati presenti.
Le azioni verranno attribuite, anche nel caso in cui sia presentata
una sola offerta valida, all'offerente che avrà presentato
l'offerta risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione,
purchè superiore al prezzo minimo che l'advisor finanziario
avrà consegnato al Comune di Torino.
Qualora la procedura di vendita rimanga senza effetto, si potrà
procedere a trattative senza l'obbligo della pubblicazione.
Tra i documenti allegati al bando sarà inserito anche un
contratto da stipulare con l'aggiudicatario della gara che in
tal modo acquisirà la qualità di socio operativo
industriale.
Detto contratto, i cui effetti si ripercuoteranno sul contratto
di servizio che sarà stipulato con la costituenda società
di gestione delle farmacie comunali, disciplinerà gli impegni
specifici che il socio operativo industriale dovrà assumere
ai fini della gestione.
Nel contratto con il nuovo socio saranno previsti obblighi i cui
principali si sintetizzano come segue:
- puntuale e compiuta attuazione al piano di sviluppo;
- elaborazione e presentazione, per tutta la durata dell'affidamento,
di successivi piani di sviluppo a scadenze regolari (ogni cinque
anni);
- presentazione di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto pari al 10% del prezzo definitivo di aggiudicazione;
- pagamento di penali per il non raggiungimento degli obiettivi
previsti sul piano di sviluppo pari al massimo al 10% del prezzo
di aggiudicazione e parametrati al peso di ogni singolo obiettivo.
Alla luce di tali considerazioni è necessario disciplinare
l'affidamento da effettuare alla società beneficiaria ai
sensi dell'articolo 113, comma 5 lettera b) mediante apposito
contratto di servizio da stipulare con la suddetta società
successivamente all'ingresso del socio privato scelto con procedura
ad evidenza pubblica.
Ai fini dell'affidamento del servizio occorre evidenziare che
la recente novella in materia di servizi pubblici locali, contenuta
nell'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 convertito in
Legge 6 agosto 2008, n. 133 con modificazioni, prevede al comma
2 che "Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di
società in qualunque forma costituite individuati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità".
Quindi, la regola per l'affidamento dei servizi pubblici locali
è quella della gara.
Dal momento che la formulazione appare estremamente generica tanto
da indurre ad includere nella fattispecie di cui al comma 2 dello
stesso articolo 23 bis sia la gara per la scelta del soggetto
gestore, sia l'affidamento a società miste pubblico-private
(PPP) secondo le procedure definite a livello Europeo (C 2007
6661) la norma si presta ad interpretazioni differenti.
La Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa sull'applicazione
del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni
ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) del
5 febbraio 2008 n. C(2007)6661 precisa che "L'apporto privato
alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento
di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione
dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella
gestione di tale entità".
Sempre nello stesso documento si dichiara che "Per costituire
un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando
nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può
procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato
nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che
ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare
all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo
del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il
suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità
a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata
dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto
pubblico o della concessione all'entità a capitale misto.".
Ancora si ribadisce per la scelta del socio privato che "I
principi di parità di trattamento e di non discriminazione
implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire,
in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di
pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi
alla concorrenza. Nell'ambito della costituzione di un PPPI questo
obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione
aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri
informazioni di base sull'appalto pubblico o sulla concessione
da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà
essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto
tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano,
da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice
e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione
aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire.".
Infatti, il testo richiamato nell'illustrare i principi della
costituzione di un partenariato pubblico - privato ritiene che
debbano essere rispettate, pur in mancanza di una normativa specifica
sulla costituzione dei PPPI, le disposizioni in materia di appalti
pubblici e concessioni che si rifanno al principio di parità
di trattamento e le sue specifiche manifestazioni, ossia il divieto
di discriminazione in base alla nazionalità e gli articoli
43 e 49 del trattato CE, che riguardano rispettivamente la libertà
di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Più
precisamente, i principi derivanti dagli articoli 43 e 49 del
trattato CE comprendono non soltanto la non discriminazione e
la parità di trattamento, ma anche la trasparenza, il mutuo
riconoscimento e la proporzionalità.
Pertanto ritenendo di poter interpretare sotto l'egida della procedura
competitiva ad evidenza pubblica anche la scelta del socio privato
di cui all'articolo 113, comma 5, lett. b) - in alternativa all'ipotesi
di affidamento "in house" concepita come derogatoria
in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
che non permettano un efficace e utile ricorso al mercato - è
possibile ritenere che l'operazione posta in essere dalla Civica
Amministrazione rientri nella regola della procedura ad evidenza
pubblica di cui all'articolo 23 bis e trovi rispondenza nei principi
affermati al comma 2 della norma medesima.
Pertanto, non si ritiene necessario acquisire il parere dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato di cui al comma 4 dell'articolo
23 bis summenzionato.
Quanto detto vale sotto il profilo della scelta del soggetto gestore.
Sotto il profilo dell'organizzazione e gestione del servizio o,
meglio, delle funzioni pubbliche, invece, sia il Parlamento Europeo,
sia la stessa Commissione CE nel Libro Verde del 30 aprile 2004,
ritengono che la forma della società mista pubblico-privata,
c.d. partenariato pubblico privato istituzionalizzato, non costituisca
l'anticamera di un processo di privatizzazione delle funzioni
pubbliche, dal momento che le sinergie tra pubblica amministrazione
e soggetti privati possono generare effetti positivi per la collettività,
atteggiandosi a strumento alternativo alla stessa privatizzazione.
Quindi, sotto tale aspetto non pare che l'ingresso di un socio
privato nel capitale sociale sino al 49% e, conseguentemente,
nella gestione della funzione pubblica delle farmacie comunali
incida in maniera sostanziale nell'attuale organizzazione e gestione
del servizio.
Di conseguenza, non si ritiene necessario acquisire, ai sensi
dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, il parere
delle Circoscrizioni, dal quale si può prescindere anche
in considerazione della circostanza che la gestione delle farmacie
comunali non attribuisce alle Circoscrizioni medesime un interesse
diretto e concreto alla partecipazione al procedimento in essere,
dal momento che l'esercizio dell'attività farmaceutica
risponde a finalità sociali di carattere generale e universale
volte alla tutela della salute e della persona, finalità
che prescindono dalla localizzazione territoriale delle farmacie.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene necessario e opportuno
approvare la bozza di contratto di servizio, allegata al presente
provvedimento, da stipulare con la società beneficiaria
successivamente all'ingresso del socio privato scelto con procedura
ad evidenza pubblica.
In data 2 ottobre 2008 con nota prot. 8710/TO1.017.035 veniva
richiesto, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio
Comunale, parere all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali che
si allega al presente provvedimento (all. 3 - n. ).
L'Agenzia ha esposto alcuni rilievi rispetto al Contratto di Servizio,
allegato al presente provvedimento, formulando parere favorevole,
subordinatamente all'accoglimento di tali rilievi.
Con riferimento alla consultazione obbligatoria delle associazioni
dei consumatori prevista dall'articolo 2, comma 461, della Legge
244/2007 si rileva che quanto prima - come per tutti i contratti
di servizio in essere per altre tipologie di servizi pubblici
- si procederà alla consultazione delle associazioni in
questione provvedendo ad integrare i relativi contratti di servizio.
Al momento non è ancora chiaro quali siano le associazioni
di consumatori di riferimento; pertanto, anche nel caso di contratto
di servizio da stipulare successivamente all'entrata in vigore
della novella normativa si ritiene di differire tale consultazione
ad un momento successivo, in modo da definire per tutte le tipologie
di servizi i diversi interlocutori.
Relativamente al rilievo all'inadeguatezza della penale per la
mancata adozione della carta dei servizi si ritiene accoglibile
prevedere un meccanismo che elevi l'efficacia disincentivante
della penale, ad esempio mediante previsione di una somma crescente
(per es. progressiva) in relazione al perdurare dell'inadempienza
o proporzionata al periodo di inadempienza.
Si ritiene, altresì, accoglibile la proposta di prevedere
una apposita e congrua clausola penale per l'ipotesi di mancato
tempestivo aggiornamento della carta dei servizi.
Con riguardo ai suggerimenti in merito all'articolo 19, che considera
solo 4 fattispecie di inadempienze contrattuali, si ritengono
solo in parte accoglibili i suggerimenti dell'Agenzia.
Infatti, si ritiene che non si possano sanzionare a livello di
gestione del servizio attività che attengono alla specifica
professionalità del farmacista e che si esplicano attraverso
la consulenza sull'uso dei farmaci e le indicazioni sui medicinali
più economici.
Tali attività, infatti, costituiscono obbligazione di mezzi
e non di risultato.
Nell'obbligazione di mezzi, che si realizza tipicamente nell'obbligazione
del professionista, l'oggetto dell'obbligazione è un comportamento
diligente, ossia l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare
un risultato e non il conseguimento del risultato stesso; alla
luce di tali principi non si realizza inadempimento se il professionista
agisce con la dovuta diligenza.
In ogni caso occorre anche rilevare che tali attività sono
di non facile rilevazione anche dal punto di vista della ricognizione
del nesso causale - temporale tra il momento dell'erogazione ed
il momento della fruizione del servizio.
Vista la variegata casistica delle prestazioni, si ritiene che
nei confronti della società si possano sanzionare esclusivamente
gli obblighi puramente tecnici, legati alla corretta erogazione
del servizio, in relazione ai principi di uguaglianza dei diritti
dell'utente, imparzialità, obiettività e giustizia
nei confronti degli utenti, economicità, continuità
e regolarità del servizio e diretti a garantire l'esecuzione
del servizio con un livello di adeguata qualità.
Quanto alle attività relative alla prenotazione delle visite
e alle sinergie con il Servizio Sanitario, occorre rilevare che
tali attività sono rese possibili solo laddove vi sia la
collaborazione dell'ASL e, quindi, si tratta di servizi che non
possono essere attivati autonomamente dalla società.
Tuttavia, nelle farmacie dove tali servizi sono attivati è
possibile inserire delle penali per l'eventuale inadempimento.
Relativamente ad iniziative di prevenzione ed alla consegna a
domicilio si tratta di attività che potranno essere eventualmente
sviluppate sulla base del piano di sviluppo presentato dal soggetto
che risulterà aggiudicatario e, pertanto, tali casi potranno
essere disciplinati in una fase successiva.
Non si reputa, inoltre, opportuno inserire nell'articolato la
previsione di incremento delle penali in casi di maggiore gravità
e recidiva e una clausola generale in cui sia fatto salvo il diritto
della Città di Torino al risarcimento dell'eventuale maggior
danno, in quanto la sanzione in tali casi è la risoluzione
del contratto, come previsto all'articolo 21.
Con riferimento alla ravvisata necessità, nell'ambito dell'applicazione
dell'articolo 19.4. che il procedimento di applicazione delle
sanzioni, esaurita l'istruttoria, si concluda con atto unilaterale
della Città di Torino si precisa che la formulazione dell'articolo,
come proposta nel contratto di servizio, nasce dalla presa d'atto
che l'iter di applicazione delle penali implicitamente si conclude
di fatto con atto unilaterale della Città, alla luce dell'articolo
107 D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali".
Appare, invece, corretto il rilievo all'articolo 19.5. e pertanto
l'articolo, in cui è evidente un refuso, sarà oggetto
di riscrittura attenta al disposto della normativa vigente in
materia.
Per quanto riguarda la motivazione in materia di durata e corrispettivo
si evidenzia che il Libro Verde della Commissione Europea relativo
ai partenariati pubblico-privati, presentato il 30 aprile 2004,
al paragrafo 61 richiama la necessità che la durata della
società mista debba coincidere con la durata del contratto
di servizio e dell'affidamento.
Alla luce di tale orientamento, volto a sopperire una carenza
legislativa in materia, si giustifica la durata ultranovantennale
della costituenda società e del relativo contratto di servizio.
Infatti, in attuazione dell'affidamento del servizio di gestione
delle farmacie comunali e del relativo contratto di servizio,
aventi durata dal 2000 al 2099 la Società ha provveduto
nel corso degli anni all'estinzione anticipata di gran parte del
debito residuo per l'uso delle licenze, come previsto tra l'altro
dall'articolo 8 del contratto di servizio, senza opporre eccezioni,
anticipando in tal modo la somma prevista nel piano di ammortamento.
Proprio in virtù di tali anticipazioni non è possibile
limitare la durata contrattuale.
Relativamente all'invito ad inserire un riferimento esplicito
alla sopravvenienza normativa quale causa di revoca del servizio
si rileva che tale previsione sarebbe auspicabile in ipotesi di
affidamenti in house, su cui il legislatore, nel corso dell'ultimo
decennio, ha avuto continui ripensamenti, prospettando una situazione
di incertezza circa il perdurare degli affidamenti diretti. Nel
caso di specie, invece, l'Amministrazione procede ad una gara
per la scelta del socio privato e quindi non si ritiene che una
normativa sopravvenuta possa incidere sulla durata del contratto
affidato sulla base di procedura concorrenziale sempre garantita
nell'ordinamento giuridico in ossequio al principio di libera
concorrenza.
Inoltre, una siffatta previsione contrasterebbe anche con il principio
di certezza del diritto, riconosciuto anche a livello comunitario,
sulla base del quale l'aggiudicatario deve essere garantito circa
la durata del contratto.
Circa la richiesta di inserimento della previsione del diritto
di accesso dell'Agenzia Servizi Pubblici Locali occorre rilevare
che la stessa Agenzia è chiamata a partecipare alla commissione
tecnica di cui all'articolo 18 del contratto di servizio e, pertanto,
in tale sede e a seguito delle risultanze ivi emergenti l'Agenzia
medesima potrà esercitare tutti i poteri intrinseci di
cui è dotata, nei limiti della tutela della riservatezza
di una società operante nel mercato.
Si concorda comunque sulla necessità di inserire nel contratto
il richiamo ai poteri attribuiti all'Agenzia.
In merito al rilievo concernente l'inserimento di una clausola
che preveda l'obbligo di riversare un deposito cauzionale o una
garanzia fideiussoria si precisa che tali aspetti saranno oggetto
del bando di gara e del contratto ad esso allegato, disciplinante
gli obblighi del socio operativo industriale.
Con riferimento all'introduzione del tentativo di conciliazione
nell'ambito dell'articolo 23 del contratto di servizio, si ritiene
opportuno inserire la possibilità di effettuare il tentativo
di conciliazione, previo accordo tra le parti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano per farne parte integrante del dispositivo,
l'operazione di scissione parziale proporzionale della società
"AFC Torino S.p.A.", con sede in Torino corso Peschiera
n. 193, alla luce del disposto degli articoli 2506 Codice Civile
e seguenti;
2) di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il
progetto di scissione (all. 1 - n. ) ed i relativi allegati (
all. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 - nn. ), redatto ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 2506 ter Codice Civile. ed approvato dal Consiglio
d'Amministrazione della Società AFC Torino S.p.A., che
sarà sottoposto all'approvazione della convocanda Assemblea
Straordinaria dei soci con la precisazione che il testo dell'articolo
3 dell'oggetto sociale dello statuto della Società Beneficiaria
sarà integrato con la seguente clausola "La società
può partecipare a gare extraterritoriali, nei limiti della
normativa vigente in materia" e che gli articoli 8, 12 e
21 saranno modificati come descritto in narrativa;
3) di rinunciare in qualità di socio unico ai termini disposti
ai sensi degli articoli 2501 septies Codice Civile e 2501 ter
comma 4 Codice Civile, nonché di autorizzare il Sindaco
o un suo delegato al compimento di tutti gli atti necessari alla
realizzazione dell'operazione di scissione, ivi compresa la partecipazione
all'Assemblea Straordinaria che dovrà approvare il progetto
di scissione conforme a quanto delineato in narrativa, autorizzando
nel contempo l'adozione dei nuovi testi di statuto delle società
risultanti dalla scissione quali risultano negli schemi allegati
1.1 e 1.2 del progetto;
4) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad apportare modifiche
non sostanziali ai testi allegati (allegato 1.1 e allegato 1.2),
ivi comprese quelle finalizzate a recepire le correzioni degli
errori materiali dello statuto allegato 1.2;
5) di approvare il Contratto di servizio per l'affidamento del
servizio di gestione delle farmacie comunali (all. 2 - n. ) e
l'allegato allo stesso (all. 2.1 bis - n. );
6) di autorizzare il legale rappresentante della Città
di Torino a sottoscrivere il Contratto di servizio per l'affidamento
del servizio di gestione delle farmacie comunali di cui al precedente
punto 5) con la possibilità di apportare allo stesso modifiche
non sostanziali al testo;
7) di approvare la successiva vendita della quota di minoranza
del capitale sociale della società di nuova costituzione,
fino ad un massimo del 49% del capitale sociale, attraverso scelta
del socio o di più soci privati da realizzarsi tramite
procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dettati
dalla normativa comunitaria e dall'articolo 113, comma 5, lettera
b, del D.Lgs. 267/2000;
8) di dare mandato ad AFC Torino S.p.A. di individuare, in collaborazione
con l'Amministrazione, un perito per l'incarico di valutazione
della società di gestione delle farmacie finalizzata alla
cessione delle quote di minoranza;
9) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti
e determinazioni dirigenziali la realizzazione della procedura
di vendita e il perfezionamento della presente deliberazione;
10) di approvare la clausola, da recepire negli appositi atti,
finalizzata a garantire che il personale ad oggi dipendente dalla
Divisione Farmacie sia trasferito nella nuova Società Beneficiaria
(Farmacie), con l'obbligo per la Società beneficiaria di
garantire il mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata
contrattuale con la precisazione che detta clausola sarà
oggetto di sottoscrizione da parte del socio privato che risulterà
aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica;
10bis)di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o suoi
delegati, in sede di assemblea deliberante l'approvazione del
progetto di scissione e di tutti i relativi documenti allegati,
ad impegnare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a
convocare, prima della stipula dell'atto di scissione, l'assemblea
ordinaria che dovrà deliberare sulla nomina dei membri
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che
assumeranno la carica alla data di efficacia della scissione;
11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E' costituita una società per azioni denominata "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.
La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi nel Comune di Torino.
La Società, nel quadro della politica fissata dal Consiglio
Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto
delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede:
- alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti
gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle
forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.,
nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali
e/o regionali successive per il settore;
- alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici
e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e
di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale
farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni
per il settore alimenti semprechè l'attività farmaceutica
resti attività prevalente;
- alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali,
cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti
caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune
di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate
da detto;
- alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi
di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria
e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente
con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle
A.S.L..
La Società può inoltre essere titolare, nella persona
del legale rappresentante, di autorizzazioni amministrative per
la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti che hanno
attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. Previa autorizzazione
dell'assemblea dei soci la Società può assumere
la gestione di altri servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari,
sia direttamente sia mediante partecipazione, con altri soggetti
pubblici o privati, a società commerciali, consorzi od
associazioni già esistenti, nonché promuoverne la
costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni
garantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla
Società.
Nell'oggetto sociale rientrano anche:
- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle
sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta,
il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili,
delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e
di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica
agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi
di carattere socio-sanitario.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:
- assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento
al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società,
consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque
modo connessi col proprio oggetto sociale;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale,
finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa
o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente
che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi
e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché
la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni
a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività
professionali riservate, dell'attività di sollecitazione
del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge n.
216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio
nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo
4, comma 2, della Legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività
di cui alla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste
dal Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere
di ogni altra attività proibita dalle presenti o future
disposizioni di legge;
- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di
erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:
a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune
di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente
più adatte;
b) la partecipazione ad iniziative a carattere socio - educativo
volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del
cittadino;
c) l'immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili
e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione
e la cura;
d) la qualificazione e la preparazione degli operatori.
Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando
i principi di efficienza, economicità ed efficacia.
La società può partecipare a gare extraterritoriali
nei limiti della normativa vigente in materia.
La durata della società è fissata fino al 23.07.2099.
Ciascun socio può recedere dalla società dando un
preavviso di almeno un anno.
Potranno assumere la qualità di socio persone giuridiche
pubbliche e private o imprenditori o società in qualunque
forma costituite. Nel caso di socio di minoranza privato esso
cessa dalla sua qualità di socio alla data di scadenza
dell'affidamento del servizio in oggetto.
La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata
all'Atto Costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni
assembleari anteriori all'acquisto di detta qualità.
In ogni caso, per tutta la durata della Società, non meno
del 51% delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere
nella piena titolarità del Comune di Torino, anche nell'ipotesi
in cui sia deliberato un aumento di capitale sociale della Società.
È nullo, e sarà comunque inefficace, nei confronti
della Società ogni contrario patto, atto, negozio o delibera,
eccezione fatta soltanto per l'eventuale delibera modificativa
o abrogativa della presente clausola assunta dall'Assemblea straordinaria
dei soci.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società
ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei
soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio
deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio
stesso comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale
variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.
Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri
di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere
inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste
dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite
lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo
risultante dal libro soci.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a vigilare sull'osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo 6 dello Statuto
e l'iscrizione al libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento
di azioni non sarà consentita alla Società fin quando
il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria
deliberazione tale osservanza.
Il capitale sociale è di Euro 7.600.000 (settemilioniseicentomila)
ed è diviso in numero 760.000 (settecentosessantamila)
azioni ordinarie del valore nominale di Euro10 cadauna.
Le azioni sono indivisibili, ognuna di esse dà diritto
ad un solo voto in assemblea e sono trasferibili, solo nel rispetto
del presente Statuto, mediante girata autenticata da un notaio
o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali,
o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del
Codice Civile e solo, previa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione.
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante
emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore
di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice
Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura
e di crediti da parte dei soci.
In applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 2348
Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite
di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti
almeno il 51% del capitale sociale devono constare da unico certificato
azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede
della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto
a partecipare alle assemblee sociali.
Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del
capitale sociale, possono constare da uno o più certificati.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione,
in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi
convenienti.
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi
nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio
di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi
delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.
Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.
Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende
trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua
partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso
di aumento di capitale deve prima offrirle in prelazione agli
altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che
ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente,
il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della
cessione.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono,
entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata
a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà
essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare
la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo
ed alle condizioni indicate dall'offerente.
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le
azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di
capitale già possedute.
Se invece entro 105 giorni dalla ricezione della comunicazione
la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà
disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità
alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine
di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione,
fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento.
Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale,
delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della
società.
In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso
(per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di
cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso
del Comune di Torino.
A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà
alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario,
il prezzo e le altre modalità di trasferimento.
L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio,
la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire
entro 30 giorni alla società e che può consistere
anche in un giudizio di mero gradimento.
Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà
essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci,
in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare
le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati
ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del
successivo articolo 31 del presente Statuto.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente
effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.
Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico
socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata
anche per frazioni della quota di capitale posseduta.
Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi
di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società
di nuova emissione.
La società è inoltre tenuta ad osservare, per quanto
concerne la circolazione delle azioni, le norme attinenti l'esercizio
del servizio farmaceutico vigenti al momento del trasferimento
delle stesse.
I soci possono finanziare la società, fatti salvi i
requisiti di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente
stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito
il termine di restituzione, la società è tenuta
a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore,
di sei mesi.
I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale;
in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote
possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione.
Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti
interessi.
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto
delle disposizioni di legge in materia.
La società può emettere prestiti obbligazionari
convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea
Straordinaria.
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante
comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto
compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee
speciali.
La società può costituire patrimoni destinati
ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti
del Codice Civile.
La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea
Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate
dalla legge e dal presente Statuto.
Essa ha inderogabilmente competenza per:
- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed
il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci,
se non è stabilito dallo Statuto;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori
e dei sindaci;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 11
del presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento
dei lavori Assembleari.
L'Assemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori,
anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard
di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato:
- per quanto riguarda l'attività farmaceutica:
a) budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali;
b) acquisto, scorporo e cessione di rami d'azienda in società;
c) acquisto e alienazione di partecipazioni.
Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie
ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
1. le modifiche dello statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei
liquidatori.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata
nel Comune ove ha sede la società.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà,
la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine
del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano LA STAMPA almeno
quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.
In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di
convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:
a) fax con richiesta di avviso di ricezione;
b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori
almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma
del Codice Civile.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2377, secondo comma, del
Codice Civile, qualunque socio, indipendentemente dalla misura
della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare
le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le
deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei suoi
diritti.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una
data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza
precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.
Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi
entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per
l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può
indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.
L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il
medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero
capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei
componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo
amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.
I soci che intendano partecipare all'Assemblea devono depositare
presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di provare
la loro legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai
sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.
Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato
almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente
dell'Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta
la durata dell'Assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo
per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'Assemblea si
scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente
assunte sino a quel momento.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata,
fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto
la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque
necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.
L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni
ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita e delibera con il voto favorevole di più della
metà del capitale sociale.
In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria
è validamente costituita con l'intervento di tanti soci
che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera
con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in Assemblea.
I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente
del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta,
nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di
carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata
dagli intervenuti.
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo
uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza
del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio,
che viene scelto dal Presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione
della stessa, accertare l'identità e la legittimazione
dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare
e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne
la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi,
le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente,
nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento Assembleare,
ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque
essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente
e dal segretario o dal notaio.
Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile
ad un socio è un voto non espresso.
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari
muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare
nella Assemblea speciale di appartenenza.
Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea
straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si
applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli
obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti
del diritto di voto.
L'Assemblea speciale:
a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente,
il quale può avere anche la funzione di rappresentante
comune nei confronti della società;
b) approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano
i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli
obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti
del diritto di voto;
c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli
interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti
a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti
di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
d) delibera sulle controversie con le società e sulle relative
transazioni e rinunce;
e) delibera sulle altre materie di interesse comune.
La convocazione dell'Assemblea speciale avviene su iniziativa
del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società
o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative
di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.
La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle
norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea
straordinaria della società. La società, ove sia
titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare
alla Assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione
ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea
speciale.
Le delibere della Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi
degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì
il diritto di agire individualmente, se l'Assemblea speciale non
abbia deliberato in merito.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418
del Codice Civile.
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio
di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione.
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma quarto del presente
Statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione
da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità
dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.
La società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri anche non soci, nominati dall'assemblea a norma
di legge.
Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino
spetta la nomina diretta di n. tre membri del Consiglio d'Amministrazione.
I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base
di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero
progressivo pari ai posti da coprire.
Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino
individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle
azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale,
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che
hanno concorso a presentarle.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare
presso la sede della società, con almeno cinque giorni
di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione, copia dei biglietti di ammissione.
Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare
una sola lista.
Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili
ad alcuna lista.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico
da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione
dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista,
a pena di ineleggibilità.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi
per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri
da eleggere.
I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati
di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti
così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i
quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che
non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto
il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore,
ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori,
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità
di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice
di voti.
Ai sensi degli articoli 2449 e 2450 Codice Civile gli amministratori
durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.
Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili
e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori
nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina
diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice
Civile.
Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati
dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella
successiva Assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino:
i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il
Consiglio di cui sono entrati a far parte.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione,
la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio;
in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'Assemblea è
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal
collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere
gli atti di ordinaria amministrazione.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza
di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione
dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva
alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra
i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati
dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente
la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi
ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente
il potere di rappresentanza generale della società spetta
al Vice Presidente, se eletto.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché
vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti
disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente
ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.
Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata
ai poteri gestori di cui sono investiti e li esercitano nei modi
e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.
La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di
Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche
al di fuori dei propri componenti.
Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni
ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,
nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza
gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone
i poteri.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze
di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché
le decisioni sui seguenti atti:
- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni
per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento
di azioni o di partecipazioni in altre società o altri
enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant,
nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione,
peraltro, di quelle in favore di società controllate o
collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di
diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società
in altre società, ogni qualvolta in tali società
debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere
di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare
a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre
al potere di revocare le deleghe.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione
ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti
di cui all'articolo 23 del presente Statuto, deliberare che vengano
attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti
parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti,
poteri inerenti all'amministrazione.
In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è
regolata dalle norme in tema di procura.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale
o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa
del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli
amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero
di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato
a sostituirlo.
La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione
e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi
di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante
fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli
amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il
Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche
senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché
la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro
ore prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente
costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano
presenti tutti i componenti in carica agli organi sociali e nessuno
di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica
e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo
della maggioranza necessaria per le deliberazioni.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche
mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso
sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare
tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere
verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione
si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed
il segretario, ove nominato.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente
della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi
verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova
legale delle deliberazioni ivi contenute.
L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi
di particolari cariche, in ottemperanza alle prescrizioni legislative
vigenti.
Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto
l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei
compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli
amministratori investiti di particolari cariche, sentito, per
questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.
Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi,
di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale,
e di un sindaco supplente.
Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno
nominati dall'assemblea secondo le procedure di cui all'articolo
22, terzo comma del presente Statuto.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri,
se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti
fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto
del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari
di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le
cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la
sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio
è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni
su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa
la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si
tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare
ogni documento.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento
dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine
al bilancio.
Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio
del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea
contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante
per la carica.
Il controllo contabile sulla Società è esercitato
da una società di revisione iscritta nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell'articolo 2409 quater Codice Civile, l'assemblea,
sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione
e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico,
che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità
e decadenza di cui all'articolo 2409 quinquies Codice Civile.
La società incaricata del controllo contabile, anche mediante
scambi di informazione con l'organo di controllo:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che
li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
e, ove redatto, sul bilancio consolidato.
L'attività di controllo contabile è annotata in
un apposito libro conservato presso la sede sociale.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409
bis, terzo comma del Codice Civile, il controllo contabile può
essere affidato al Collegio Sindacale.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come
segue:
- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.
Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione
di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto
dall'articolo 2433 bis del Codice Civile.
Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo,
unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti
dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte
dell'assemblea dei soci;
- il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea
dei Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
rilevante iniziativa e/o procedura della società.
Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
La società si scioglie per le cause previste dalla legge
ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.
In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve
eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.
L'assemblea straordinaria, se del caso, convocata dall'organo
amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone
il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori,
se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo
amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza
della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi
la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori,
il compenso.
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta
in triplice originale,
tra
la Città di Torino (di seguito denominato Città),
con sede in Torino, piazza Palazzo di Città, 1, codice
fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor ......................,
nato a .............. il ..............., domiciliato per la carica
in ............., presso ..........., il quale sottoscrive il
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente
..............., tale nominato dal Sindaco con provvedimento in
data ........ prot. n. .... e ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs.
19 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19, comma 2, del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione
del ..........................................., ....................
quale deliberazione, omessi gli allegati, dichiarando le parti
di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli
e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente
scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...",
"..." e "...",
e Farmacie Comunali Torino. Società per Azioni - (nel seguito
denominata Società), con sede in Torino , corso Peschiera
193 iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, al n. .......
(REA n. .............), codice fiscale......................,
in questo atto rappresentata dal dott.........., nato ..................il
...................., domiciliato per la carica presso la sede
sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato e/o
Direttore generale della suddetta società e, pertanto,
in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ......,
verbale n. ......
premesso che:
1. la Società AFC Torino S.p.A., partecipata al 100%
dalla Città , con sede in corso Peschiera n. 193, costituita
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23 maggio 2000,(mecc.
2000 03330/064) a seguito della trasformazione da Azienda speciale
in S.p.A., risultava composta dal ramo d'azienda relativo alla
gestione dei servizi cimiteriali e dal ramo d'azienda di gestione
del servizio inerente le farmacie comunali, quest'ultimo operativo
dal 1 gennaio 1996.
2. con deliberazione n
del
.. il
Consiglio Comunale approvava il progetto di scissione del ramo
d'azienda relativo alla gestione dei servizi cimiteriali dal ramo
di gestione del servizio inerente le farmacie comunali;
3. la AFC Torino S.p.A., risultava affidataria del servizio pubblico
avente ad oggetto la gestione delle Farmacie comunali in forza
di Convenzione con la Città, approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 124 in data 10 luglio 2000, (mecc. 200005610/064),
stipulata in data 29 dicembre 2000, per la durata di 99 anni,
con decorrenza dal 24 luglio 2000;
4. la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., costituita,
a seguito dell'approvazione del sopra indicato progetto di scissione,
con atto del notaio
in data
/2008,
repertorio n
, essendole
attribuito il patrimonio costituito dalle farmacie Comunali e
subentrando quindi in tutti i diritti, ragioni, obblighi impegni
ad esso relativi, risulta essere titolare dell'erogazione del
pubblico servizio locale inerente la gestione delle Farmacie comunali,
detiene capitale misto pubblico privato, ed è partecipata
dalla Città nella misura minima del 51%, e per la restante
misura del 49% è partecipata dal socio privato di minoranza
.scelto
con gara a procedura aperta in esecuzione dell'articolo 113, comma
5, lettera b), espletata in data
..;
5. con la stipula del presente contratto di servizio, cessano
gli effetti della precedente Convenzione del 29 dicembre 2000.
6. a far data dal
.., data
di decorrenza del presente contratto di servizio, le parti provvederanno
a consultare le Associazioni dei consumatori, secondo le prescrizioni
dell'articolo 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge finanziaria anno 2008), le cui risultanze costituiranno
oggetto di apposito verbale.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
1.1) Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Oggetto
2.1) La Città, titolare del servizio pubblico locale inerente
la gestione delle Farmacie Comunali, affida, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 113, comma 5, lettera b), nonché
dell'articolo 23 bis comma 2 del Decreto Legge 112/2008 convertito
in Legge n. 133/2008, il servizio di gestione delle farmacie comunali
alla società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.",
da esplicare anche mediante l'uso delle licenze di proprietà
comunale relative alle farmacie elencate nell'allegato 2.1 bis
al presente Contratto, di cui la Città detiene la titolarità.
2.2) Il servizio, in conformità allo statuto e all'oggetto
sociale precisato all'articolo 3 del medesimo, qui interamente
richiamato, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale
di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle
normative nazionali e regionali vigenti, comprende, in particolare:
- l'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli
assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme
stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché
in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali
successive per il settore;
- la vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici
e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e
di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale
farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni
per il settore alimenti semprechè l'attività farmaceutica
resti attività prevalente;
- la produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici,
dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici
dell'esercizio farmaceutico;
- la provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune
di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate
da detto;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi
di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria
e di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- la fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente
con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle
A.S.L.;
- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle
sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta,
il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili,
delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e
di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica
agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi
di carattere socio-sanitario.
Articolo 3 - Durata
3.1) Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione
sino al 23 luglio 2099 fatto salvo l'anticipato scioglimento della
Società Farmacie Comunali Torino S.p.A..
3.2) Allo scadere del termine sopra indicato la gestione delle
Farmacie Comunali potrà essere svolta dalla Città
od affidata ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti,
senza alcun vincolo nei confronti della Società Farmacie
Comunali Torino S.p.A..
Articolo 4 - Rinnovo
4.1) Il presente contratto non potrà essere oggetto di
rinnovo.
Articolo 5 - Proprietà dei beni strumentali all'esercizio
del servizio
5.1) Gli immobili sedi delle Farmacie comunali sono quelli indicati
all'allegato 1.1 al presente contratto di servizio, allegato da
cui si evince la proprietà degli immobili medesimi rispettivamente
di proprietà di terzi, di proprietà del Comune e
di proprietà della società. Nel caso in cui gli
immobili sedi delle farmacie sono di proprietà di terzi
e del Comune per la disciplina degli stessi si invia ai contratti
di locazione stipulati.
5.2) Eventuali modificazioni e/o cambiamenti di sede e della proprietà
degli immobili saranno oggetto di comunicazione da parte della
Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. al Comune di Torino.
Articolo 6 - Obblighi del gestore
6.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. nel rispetto
delle finalità e disposizioni statutarie, garantisce l'esecuzione
del servizio, con un livello di qualità adeguato alle esigenze
pubbliche.
6.2) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga
ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di
tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo
di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto,
ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile
per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
6.3) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga
a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire
il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme
vigenti in materia. In particolare si obbliga a mantenere i punti
vendita attuali, con la possibilità di incrementarli, previo
assenso del Comune, nei limiti della normativa vigente, e a migliorare,
ove possibile, gli standard di apertura oraria.
6.4) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) uniformare lo svolgimento del servizio ai principi contenuti
nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 gennaio 1994 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 286 e più precisamente ai seguenti principi fondamentali:
- eguaglianza dei diritti dell'utente,
- imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti
degli utenti;
- economicità, continuità e regolarità del
servizio;
- partecipazione del cittadino;
2) emanare la Carta della Qualità dei Servizi ai sensi
artiolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3) promuovere l'uso corretto del farmaco, anche attraverso la
consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati
in farmacia, sia su propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini;
4) indicare agli utenti, per quanto riguarda i farmaci da consiglio,
i medicinali più utili per il loro disturbo e più
economici, anche in relazione all'utilizzo dei rimedi naturali
ed alternativi;
5) promuovere, organizzare e attuare all'interno delle farmacie
e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare
progetti di prevenzione anche nell'ambito dei programmi del Servizio
Sanitario Nazionale; attuare iniziative di informazione permanente
relativamente a particolari patologie, nello specifico presso
scuole, centri sociali, quartieri ed altri;
6) mantenere i punti vendita attuali, con la possibilità
di incrementarli, nei limiti della normativa vigente;
7) mantenere e/o migliorare gli attuali standard di apertura oraria
delle Farmacie, in relazione delle esigenze richieste dalla collettività,
nel rispetto della normativa vigente;
8) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio
in favore di specifiche categorie di cittadini particolarmente
disagiati e privi di assistenza familiare;
9) realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti
parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco, coerente
con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione,
garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;
10) realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali un
sistema di prenotazione dei servizi sanitari, fornito dalle farmacie
comunali;
11) attivare politiche aziendali tese al miglioramento continuo
della qualità del Servizio.
6.5) la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
a fornire almeno i seguenti ulteriori servizi a carattere sociale:
- svolgimento di attività di prevenzione ed educazione
sanitaria concordati con il Comune senza oneri per l'utenza;
- individuazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici da
vendere in determinati periodi dell'anno a prezzi di particolare
favore per l'utenza;
- periodica organizzazione di campagne di sensibilizzazione alla
solidarietà quali il "banco farmaceutico".
6.6 ) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. informa
gli utenti in modo chiaro sulle condizioni economiche del Servizio
anche attraverso opuscoli e campagne informative.
6.7) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
a curare la formazione professionale e l'aggiornamento scientifico
dei dipendenti.
6.8) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., senza
oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare
la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli già
descritti nella Carta dei Servizi, in ragione dell'evoluzione
dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze
della collettività, con particolare riferimento alle fasce
più deboli della stessa, fermo restando la facoltà
per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da
parte della Società Farmacie Comunali Torino S.p.A..
6.9) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
a connotare i punti vendita come centri di servizi parte integrante
del sistema sanitario nazionale (prenotazioni, informazioni socio-sanitarie,
test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche
del farmaco ecc. ), anche attraverso un adeguamento dimensionale
delle singole farmacie.
6.10) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
ad assicurare, in ogni farmacia, un servizio di pronto intervento
per piccole medicazioni, nonché un servizio di Pronto Soccorso
mediante l'uso di defibrillatori semiautomatici, come da protocollo
di accordo con il 118, e a garantire al cittadino, in caso di
emergenza, le informazioni ed il supporto necessari per superare
situazioni di pericolo anche attraverso il collegamento con le
strutture sanitarie deputate all'urgenza.
6.11) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna,
nei limiti delle proprie prerogative, alla graduale ristrutturazione
interna delle esistenti ed eventuali future sedi farmaceutiche,
secondo le esigenze.
6.12) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire
il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento
al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza
a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.,
ed igiene del lavoro.
6.13) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. è
direttamente ed esclusivamente responsabile
verso il Comune, l'utenza ed i terzi in generale, per eventuali
danni conseguenti all'erogazione dei servizi, in relazione a qualsiasi
evento la cui responsabilità sia attribuibile all'Azienda,
fatti salvi i casi di forza maggiore o imprevedibili, mantenendo
sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno
che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività
ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate
direttamente ovvero attraverso terzi. A tal fine la Società
Farmacie Comunali Torino S.p.A. dovrà stipulare adeguata
assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile
verso terzi.
6.14) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. opera
con la più ampia autonomia circa la
pianificazione degli interventi e le modalità operative
necessarie per raggiungere i risultati prefissati.
Articolo 7 - Obblighi del Comune
7.1) La Città garantisce l'uso delle licenze relative al
servizio Farmacie Comunali.
7.2) La Città garantisce il controllo in merito all'adozione
della carta della qualità dei servizi, nonché in
merito alla sua conformità al disposto della articolo 2,
comma 461 della Legge n. 244/2007.
7.3) La Città svolge, sotto la propria diretta responsabilità,
un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle
Carte della qualità dei servizi con la partecipazione delle
associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni
e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi,
allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia
alle associazioni dei consumatori.
Articolo 8 - Corrispettivo
8.1) Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione,
la Città di Torino affida alla Società la gestione
delle farmacie Comunali e dunque l'uso delle autorizzazioni all'esercizio
di tutte le Farmacie Comunali indicate, autorizzazioni di cui
la Città resta Titolare.
8.2) Il corrispettivo per l'affidamento di cui al punto 8.1, già
determinato dalle parti in lire 80.000.000.000 (ottantamiliardi),
pari a Euro 41.316.551,93 più IVA , è stato confermato
da un esperto designato dal Presidente del tribunale ai sensi
dell'articolo 2343 bis del Codice Civile.
8.3) Il corrispettivo come sopra convenuto è stato pagato
a tutto il 31 dicembre 2008 per Euro 27.491.038 e sarà
corrisposto dalla Società per la parte restante di Euro
13.825.513,62 alla Città di Torino, entro il 31 dicembre
di ogni anno a partire dal 2010, in quote annuali determinate
in base alla durata della presente convenzione, tenendo conto
di un tasso annuo di interesse determinato sulla base degli indici
semestrali previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti, più
lo spread fissato per finanziamenti con durata trentennale.
8.4) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. potrà
in ogni momento estinguere anticipatamente, in tutto o in parte,
il debito residuo e/o rinegoziarne le modalità di estinzione.
Articolo 9 - Carta della Qualità dei Servizi
9.1) La società Farmacie Comunali Torino S.p.A., entro
sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone
la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente
affidamento conformemente all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999
"Qualità dei servizi pubblici", nonché
conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata
in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
9.2) La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi
del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi
dalla società S.p.A., le modalità di accesso alle
informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo
e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché
le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica
o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato,
in caso di inottemperanza.
9.3) Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità
dei Servizi, la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A.,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della
Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare
le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni
dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi
e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio
alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare
osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri
fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle
Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta
responsabilità della Città, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di
osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che
può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai
gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
9.4) Il finanziamento posto a carico della Società Farmacie
Comunali Torino S.p.A. per le attività sopra menzionate
verrà disciplinato in sede di apposito successivo regolamento.
9.5) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A., conformemente
a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007,
si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi
ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno
dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
9.6) La società Farmacie Comunali Torino S.p.A. è
tenuta al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi,
sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con
riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi
dei servizi.
Articolo 10 - Continuità del servizio
10.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta
o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi
l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo
strettamente necessario.
10.2) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. è
comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica
necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero
a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
10.3) Restano a carico della società i costi derivanti
dall'interruzione o dalla sospensione e la responsabilità
verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione
del servizio.
10.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio,
la società deve dare immediata comunicazione alla Città,
precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle
misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è
data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti
di cui la società si impegna a tenere conto.
10.5) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non
dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del
contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto
comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.
10.6) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. deve garantire
la continuità del servizio coerentemente con i bisogni
della cittadinanza, anche in caso di sospensione dell'assistenza
diretta da parte di altri soggetti gestori, salvi i casi previsti
dai contratti collettivi di lavoro in materia di diritti sindacali.
Articolo 11- Divieto di subaffidamento
11.1 ) L'affidamento e l'erogazione del servizio, oggetto del
presente contratto, e la gestione dei beni ad esso connessi non
possono essere ceduti, né trasferiti, né subaffidati
a terzi.
Articolo 12 - Relazione Tecnico - Finanziaria
12.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. deve presentare
entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro trenta giorni
dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico
- Finanziaria, allegata al consuntivo e precedentemente concordata,
che dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti
i costi affrontati dalla Società per lo svolgimento del
servizio.
Articolo 13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione
del servizio
13.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si impegna
a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo
della qualità del servizio.
Articolo 14 - Modalità di modifica della specifica dei
servizi nei termini consentiti dal contratto
14.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o
in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche
normative possano comportare un mutamento delle modalità
di svolgimento del servizio affidato alla società S.p.A.
o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
14.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo
non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al
presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.
14.3) Qualora le revisioni delle clausole contrattuali determinino
effetti diretti sui lavoratori dovranno essere discusse preventivamente
con le rappresentanze degli stessi.
Articolo 15 - Modalità revisione del contratto
15.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o
in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche
normative possano comportare un mutamento delle modalità
di svolgimento del servizio affidato alla società Farmacie
Comunali Torino S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio
medesimo.
15.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo
non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al
presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.
15.3) Qualora le revisioni delle clausole contrattuali determinino
effetti diretti sui lavoratori dovranno essere discusse preventivamente
con le rappresentanze degli stessi.
Articolo 16 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali
16.1) Nei confronti dei propri dipendenti la Società Farmacie
Comunali Torino S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti
nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali,
che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico,
l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie
di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione
dei servizi oggetto del presente contratto. In particolare, nell'espletamento
del Servizio, la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A.
dovrà applicare, nei rapporti con il proprio personale
dipendente, il CCNL del settore. All'attuale personale dipendente
non potrà essere applicato un trattamento economico peggiorativo
rispetto a quello ora in essere. Eventuali trattamenti aggiuntivi
rispetto al contratto di settore attuale potranno essere riassorbiti
dai successivi adeguamenti contrattuali.
Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti
di lavoro
17.1) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. si obbliga
a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la
normativa vigente in materia, nonché tutti gli adempimenti
di legge previsti nei confronti dei lavoratori.
Articolo 18 - Controllo e vigilanza
18.1) Al fine di garantire il controllo da parte della Città,
la Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. collabora fornendo
le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione
delle penali di cui al successivo articolo 19.
18.2) Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti
del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità
e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista
la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti
della Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. e del Comune
di Torino con la partecipazione delle associazioni dei consumatori
e con la partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali
del Comune di Torino.
18.3) La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza
dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato
fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui
il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità
per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte
in merito.
18.4) La Commissione, per la quale non è previsto alcun
compenso a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema
di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati
nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della
qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità
del Comune, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori
ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di
ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Comune,
sia al gestore dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori,
con le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
18.5) È istituita una sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi tra il Comune, la Società Farmacie
Comunali Torino S.p.A., le Associazioni dei consumatori e l'Agenzia
dei servizi pubblici locali del Comune di Torino nella quale si
relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da
parte dei cittadini.
18.6) Le attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo
sono finanziate con un prelievo a carico della società
Farmacie Comunali Torino S.p.A. così come richiamato al
precedente articolo 9.4).
18.7) Considerato il ruolo dell'Agenzia per i servizi pubblici
locali quale strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio
delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in
forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di
competenza, l'Agenzia può accedere a tutti i documenti,
gli atti e le informazioni necessari all'Agenzia per svolgere
i suoi compiti di indirizzo e di controllo, ivi comprese le eventuali
informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni
da parte dell'azienda, nei limiti della tutela di informazioni
riservate della società.
Articolo 19 - Penali
19.1) Salvo i casi di mancata prestazione dipendenti da causa
di forza maggiore o i casi che rientrino nella previsione di cui
all'articolo 10.6), si provvede all'applicazione delle penali
nei seguenti casi di mancata prestazione:
- mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi
di cui al precedente articolo 9;
- mancata apertura nella giornata;
- inosservanza dell'orario di servizio;
- mancata consegna farmaci entro 48 ore, con l'esclusione dal
conteggio del fine settimana o dei festivi consecutivi.
La Città provvederà ad applicare le seguenti penali:
- per la mancata adozione della Carta della qualità dei
Servizi di cui al precedente articolo 9: Euro 5.000,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità
dei Servizi di cui al precedente articolo 9 oltre il termine ivi
previsto si applica l'ulteriore penale pari ad Euro 1.000,00 per
ogni mese di ritardo;
- mancato aggiornamento della Carta della qualità dei Servizi
di cui al precedente articolo 9 nei termini decisi in sede di
sessione annuale di cui all'articolo 18.5): Euro 1.000,00;
- per la mancata apertura nella giornata: Euro 500,00;
- inosservanza dell'orario di servizio: Euro 200,00;
- per la mancata consegna farmaci entro 48 ore, con l'esclusione
dal conteggio del fine settimana o dei festivi consecutivi: Euro
500,00;
- per la mancata prenotazione delle visite nelle farmacie abilitate:
Euro 200,00.
19.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare
contestazione scritta da parte della Città - equivalente
se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
della Legge n. 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento
della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente
l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale
che si intende applicare.
19.3) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. nei 30
giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima
potrà fornire controdeduzioni scritte.
19.4) Il giorno 30 di ogni mese da novembre ad aprile le parti,
in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze
e le conseguenti controdeduzioni addotte dalla società
al fine di pervenire all'applicazione delle penali del caso nella
misura sopra stabilita. Dell'incontro verrà redatto verbale
sottoscritto dalle parti.
19.5) Per il risarcimento agli utenti é prevista una somma
da definire in sede di emanazione della Carta della qualità
dei Servizi.
Articolo 20 - Revoca del servizio
20.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato
da parte della Città, per sopravvenute esigenze di pubblico
interesse.
20.2) L'affidamento del servizio è revocato in caso di
risoluzione del contratto.
Articolo 21 - Risoluzione del contratto
21.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 20, il presente
contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi,
ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti
in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
21.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione
contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione
ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando
alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
21.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni
entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione
di cui al comma 21.2).
21.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 21.2),
la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento
e sempreché la parte intimante non ritenga accettabili
e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni
di cui al comma precedente, la controparte può chiedere
la risoluzione del contratto.
Articolo 22 - Applicazione delle norme del Codice Civile per
quanto non espressamente previsto
22.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente
contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.
Articolo 23 - Controversie
23.1) Ogni controversia nascente dal presente contratto potrà,
previo accordo tra le parti, essere sottoposta a procedura di
conciliazione innanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte.
23.2) In caso di mancata conciliazione le controversie saranno
devolute al Foro di Torino.
Articolo 24 - Spese contrattuali e di registrazione
24.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente
contratto sono a totale carico della società S.p.A..
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Indirizzo farmacia |
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corso Orbassano 249 |
Magliano Danilo |
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via Gorresio 37 |
Beltramo Piera |
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via Oropa 69 |
Venturino Ugo |
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via Rieti 55 |
Castelli Angela |
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corso Trapani 150 |
Scapaccino ss di Ing Colombo e Brugiafreddo |
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corso Traiano 24 |
Dott. Beltritti Giovanni |
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corso Sebastopoli 272 |
Immobiliare Clavel S.a.s |
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via Asinari di Bernezzo |
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via Lanzo 98 |
FIMOT S.r.l. |
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corso Vercelli 236 |
Gherlone Giovanni |
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corso Vercelli 236 |
Campesato Mara |
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via Negarville 8 |
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corso Traiano 86 |
Modica S.r.l. |
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corso Vittorio Emanuele 182 |
Borra Adriana |
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via Vibò, 17/b |
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via Ivrea 49 |
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corso Belgio 151 B |
Centro Commerciale Prati Vanchiglia |
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via Capelli |
Tosi Marcella |
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via Guido Reni 155 |
Laguzzi Ernesto |
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Rochemolles |
Zanda Laura |
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Porta Nuova |
Grandi Stazioni |
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corso Corsica 9 |
Groma S.r.l. |
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via Orvieto, 10 |
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via Isernia 15 |
Soc. CRI - CAV s.s. di Crivello
e Cavallero |
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via Cimabue 8 |
Istituto Missionari Maria SS. Consolata |
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via Filadelfia 142 |
Avalle Giovanni |
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corso Agnelli 56 |
Gennari Vittoria ved. Campanini |
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corso Agnelli 54/C |
De Meo Giuseppe Paolo/Bagatin Anna
Maria |
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via Vandalino 9 |
Gaiotto Rosina/Ala Luciana |
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40 |
via Farinelli, 36/9 |
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via Farinelli, 36/9 |
Sig.ra Germanetti Maria Grazia |
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via degli Abeti 10 |
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via XX Settembre 5 |
Immobiliare Piermar |
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piazza Statuto 4 |
Geom. Taricco Angelo |
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via Cibrario 72 |
Azienda Sanitaria Locale 2 |
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via Monginevro 27/b |
Dott. Comito Antonio Nazareno |
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piazza Bozzolo 11 |
Azienda Ospedaliera San Giovanni
Battista |
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