Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazione Aziendali
n. ord. 147
2008 05102/064
OGGETTO: SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A."). MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SOCIALE E DEL PATTO PARASOCIALE. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
La società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A."
(siglabile "TRM S.p.A.") con sede in Torino, via Livorno
n. 60, ha ad oggetto l'attività di gestione ed esercizio
di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali
e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed
allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione
di qualunque genere di rifiuto.
Detta società veniva costituita in data 24 dicembre 2002
da AMIAT S.p.A. e dai Consorzi CCS, CATN ed AISA, ciò anche
in ottemperanza all'impegno a realizzare un impianto di termovalorizzazione
dei rifiuti, assunto da AMIAT S.p.A. con la sottoscrizione del
contratto di servizio tra la stessa società ed il Comune
di Torino approvato con deliberazione n. 217 del Consiglio Comunale
in data 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21).
Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177,
in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 08783/064), veniva deliberato
l'acquisto da parte del Comune di Torino dell'intera partecipazione
azionaria (pari a numero 339.756 azioni del valore nominale di
Euro 10 cadauna) detenuta dalla società "Azienda Multiservizi
Igiene Ambientale Torino S.p.A." nella società "Trattamento
Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.p.A.".
L'acquisizione, da parte della Città, della partecipazione
in TRM S.p.A. si colloca nell'iter amministrativo volto all'attuazione
delle disposizioni di cui alla vigente legislazione in materia
di smaltimento dei rifiuti.
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i., c.d. Decreto Ronchi,
oggi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006,
c.d. Decreto Ambientale, all'articolo 5 comma 3, prescriveva che
lo smaltimento dei rifiuti avvenga mediante il ricorso ad una
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga
conto delle tecnologie più perfezionate che non comportino
costi eccessivi, al fine, tra l'altro, di realizzare l'autosufficienza
dello smaltimento dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali
ottimali (criterio dell'autosufficienza), nonché di permettere
lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini (criterio di prossimità).
La Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione
dei rifiuti" disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti
in conformità ai principi del diritto comunitario e in
attuazione dell'allora vigente D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e promuove
il sistema integrato di gestione dei rifiuti, definito dall'articolo
8 della Legge Regionale 24/2002 come "il complesso delle
attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi
(...) che permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto
ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta
differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani".
All'interno del sistema integrato sono previste altresì
il recupero e la valorizzazione anche energetica dei rifiuti.
Sul punto occorre precisare che l'articolo 9 della predetta Legge
Regionale n. 24/2002 ha organizzato il sistema integrato di gestione
dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali
ottimali", coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione
e Provincia, con il territorio provinciale, in cui è organizzata
l'attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici
di recupero e smaltimento dei rifiuti; la predetta Legge Regionale
ha altresì suddiviso gli Ambiti territoriali ottimali in
uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali
di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività
di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata,
le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento
dei rifiuti agli impianti tecnologici.
Pertanto, alla luce della normativa sopra esposta, il governo
del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è
articolato su un duplice livello di competenze affidate a enti
consortili:
- ai consorzi di bacino di cui all'articolo 11 Legge Regionale
24/2002 spettano funzioni di governo e coordinamento per assicurare
i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di trasporto dei
rifiuti;
- alle associazioni di ambito territoriale ottimale - ATO - (coincidenti
con il territorio di ciascuna Provincia) di cui all'articolo 12
della medesima Legge Regionale spettano funzioni di governo e
coordinamento delle attività di realizzazione e gestione
degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti
sulla base dei programmi provinciali, oltre che di realizzazione
degli interventi previsti dal programma provinciale o di individuazione
dei soggetti cui affidarne la realizzazione.
Quanto all'Ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio
della Provincia di Torino, il Consiglio Provinciale con deliberazione
in data 8 settembre 1998, e successivo aggiornamento con deliberazione
n. 74269 del 27 aprile 2005, ha approvato il Programma Provinciale
di Gestione dei Rifiuti (PPGR), nel quale è stato, tra
l'altro, previsto che nell'ambito territoriale ottimale sono organizzate
le attività di realizzazione e gestione degli impianti
tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sotto il governo
unitario del ciclo di gestione dei rifiuti garantito dall'Associazione
d'Ambito, cui partecipano obbligatoriamente ciascun Comune con
maggiore popolazione di ogni bacino e tutti i Consorzi di Bacino
di ciascun ambito territoriale ottimale.
Il compito di individuare il sito idoneo più adatto alla
localizzazione dell'impianto è stato attribuito, sia dalla
Legge Regionale 24/2002 che dal PPGR 2005, all'Associazione d'Ambito.
La Provincia di Torino ha promosso e sollecitato la costituzione
dell'Associazione d'Ambito (ATO), che è avvenuta solo in
data 5 ottobre 2005 con scrittura privata autenticata nelle firme
dal Segretario Generale del Comune di Torino, tra i Comuni di
Torino, Pinerolo, Chieri, Moncalieri, Rivoli, Settimo Torinese,
Ciriè, Rivarolo Canavese e Ivrea e tra i consorzi ACEA
Pinerolese, Consorzio Chierese per i servizi, COVAR 14, CADOS,
Consorzio di Bacino 16, CISA, CSAC e CCA, ai sensi dell'articolo
12 comma 3 della Legge Regionale Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24.
Prima del 5 ottobre 2005, visti gli impedimenti che ostacolavano
provvisoriamente la costituzione dell'ATO e le condizioni di emergenza
che hanno reso sempre più pressante la necessità
di individuare soluzioni idonee a fronteggiare le oggettive carenze
impiantistische del territorio provinciale, il Consiglio Provinciale
ha stabilito, con deliberazione n. 56902 del 28 aprile 2005:
- di assumere il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 19 comma 5 della Legge Regionale 24/2002, previa
presa d'atto degli impedimenti che ostacolavano provvisoriamente
la costituzione volontaria dell'Associazione d'Ambito, data la
necessità di garantire, nelle more della costituzione della
stessa, la gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio
provinciale;
- di esercitare i predetti poteri di governo attraverso azioni
di coordinamento e sollecitazione, come previsto dall'articolo
12 comma 2 della Legge Regionale 24/2002, ed all'occorrenza, mediante
i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati,
ai sensi del comma 1 lett. l dell'articolo 3 della predetta legge.
A tale riguardo si ricorda che l'articolo 19 comma 5 della Legge
Regionale 24/2002 prevede che, nelle more della costituzione dell'Associazione
di ambito, il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione
delle attività di realizzazione e gestione degli impianti
tecnologici, di recupero e smaltimento, comprese le discariche,
spetti alla Provincia; in attesa della costituzione del nuovo
organismo, e per non lasciare il territorio provinciale privo
del governo della gestione dei rifiuti, si è reso necessario
l'esercizio di tale funzione; pertanto, la Provincia all'occorrenza
è stata deputata a esercitare i poteri sostitutivi in caso
di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett.
l dell'articolo 3 della predetta legge.
In ossequio alle previsioni legislative, la Provincia ha deliberato
il ricorso ai poteri surrogatori/sostitutivi, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 12 comma 4 lettera b) e 19, comma 5 della
predetta Legge Regionale 24/2002 e, con deliberazione del Consiglio
Provinciale del 24 maggio 2005 n. 279129, ha affidato, ai sensi
dell'articolo 113, comma 4, TUEL, alla società TRM S.p.A.
la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione
dei rifiuti previsti dal PPGR a servizio della zona sud della
Provincia nonchè degli impianti connessi e strumentali.
Con deliberazione del 26 luglio 2005, la Giunta Provinciale ha
approvato in via definitiva la localizzazione per la realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione per la zona sud della Provincia
di Torino nell'area AMI 3 - GERBIDO.
In data 22 luglio 2005 tra la società TRM S.p.A. e la Provincia
di Torino veniva sottoscritto il contratto avente ad oggetto:
"Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti
connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione".
L'ATO, successivamente alla sua costituzione, con deliberazione
n. 5 del 5 dicembre 2005, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO
A TRM S.p.A. DELIBERA CP 24 MAGGIO 2005. VERIFICHE DI COMPETENZA
ATO: ATTO FORMALE PER INGRESSO IN TRM COMUNI ATO", deliberava
di confermare l'affidamento in capo a TRM S.p.A. della progettazione,
realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione
dei rifiuti a servizio della zona sud della Provincia di Torino
e degli impianti connessi e strumentali, considerato che l'ATO
subentrava a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà
derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della
Provincia di Torino di cui all'articolo 19 comma 5 della Legge
Regione Piemonte n. 24/2002.
Al fine di avviare le procedure relative alla gara d'appalto per
la costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, in data 21
novembre 2006, la Giunta Provinciale, ai sensi dell'articolo 12
comma 8 della Legge Regionale 40/1998, rilasciava giudizio positivo
di compatibilità ambientale (VIA - Valutazione d'Impatto
Ambientale) ed in data 19 dicembre 2006 la Conferenza dei Servizi,
ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 59/2005, concedeva l'Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), concludendo così l'iter autorizzatorio
necessario per procedere alla scelta dell'appaltatore per l'esecuzione
dei lavori.
La società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A."
è stata oggetto di una serie di interventi di ricapitalizzazione
e ad oggi, a seguito dell'ultimo aumento di capitale sociale deliberato
dall'Assemblea Straordinaria in data 20 luglio 2007, detta società
ha un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari
ad Euro 20.694.220,00 di proprietà dei seguenti Enti:
Partecipazione Valore delle Azioni sottoscritte
COMUNE DI TORINO 91,05%
18.841.432,00
CONSORZIO CHIERESE SERVIZI
2,28% 470.880,00
Comune di Borgaro T.se 0,45%
93.811,00
Comune di Brandizzo 0,05%
10.160,00
Comune di Brozolo 0,01%
2.950,00
Comune di Bottigliera Alta 0,01%
1.303,00
Comune di Casalborgone 0,02%
4.300,00
Comune di Caselle Torinese 0,40%
80.670,00
Comune di Castagneto Po 0,02%
3.970,00
Comune di Castiglione T.se 0,04%
8.130,00
Comune di Cavagnolo 0,02%
4.820,00
Comune di Chivasso 0,17%
35.061,00
Comune di Cinzano
0,01% 2.840,00
Comune di Druento 0,08%
15.470,00
Comune di Foglizzo 0,02%
4.670,00
Comune di Gassino T.se 0,01%
3.000,00
Comune di Grugliasco 0,01%
1.728,00
Comune di Lauriano 0,02%
3.945,00
Comune di Leinì 0,57%
118.624,00
Comune di Lombardore 0,19%
38.540,00
Comune di Montanaro 0,12%
24.697,00
Comune di Monteu da Po 0,01%
1.000,00
Comune di Rivalba
0,02% 3.490,00
Comune di San Benigno Canavese 0,74%
153.679,00
Comune di San Mauro Torinese 0,05%
9.670,00
Comune di San Raffaele Cimena 0,03%
5.420,00
Comune di San Sebastiano da Po 0,03%
5.723,00
Comune di Sciolze 0,02%
4.025,00
Comune di Settimo T.se 2,11%
436.335,00
Comune di Torrazza Piemonte 0,02%
4.905,00
Comune di Venaria 0,66%
135.660,00
Comune di Verolengo 0,03%
7.070,00
Comune di Verrua Savoia 0,02%
3.995,00
Comune di Volpiano 0,74%
152.250,00
Occorre evidenziare che, relativamente all'Assemblea Straordinaria
convocata in data 20 luglio 2007 si dava corso all'aumento del
capitale sociale per un importo pari ad Euro 4.902.192,00, nonché
all'esercizio del diritto di opzione riservato agli azionisti
e all'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato e, conseguentemente,
alla sottoscrizione da parte della Città delle azioni di
nuova emissione per un importo massimo di Euro 4.902.192,00.
Tutti gli aumenti fin qui deliberati erano finalizzati a dotare
la società delle risorse finanziarie necessarie a garantire
la copertura di una parte del fabbisogno finanziario complessivo
per l'avvio del progetto di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si precisa che in data 7 gennaio 2008
veniva aggiudicato il finanziamento pari a 360.000.000,00 che
avrebbe permesso di iniziare i lavori di costruzione dell'inceneritore;
la struttura finanziaria dell'operazione comprendeva anche un
finanziamento da parte dei soci sotto forma di capitale sociale
intorno a novanta milioni, dei quali circa venti milioni già
versati a fine 2007.
Precedentemente in data 21 settembre 2007 il Consiglio d'Amministrazione
di TRM S.p.A., considerando i dovuti adeguamenti normativi imposti
dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007 (Legge
296/2006), approvava il nuovo testo di Statuto da sottoporre all'Assemblea,
mentre in data 5 novembre 2007 veniva convocata l'Assemblea straordinaria
della società per discutere e deliberare in merito al nuovo
testo dello Statuto sociale, riformulato, tra l'altro, con riguardo
all'articolo 16, anche al fine di adeguare il testo statutario
a quanto disposto dal comma 729 dell'articolo 1 della Legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
In particolare l'articolo 16 nella sua nuova formulazione, così
come approvata dall'Assemblea dispone, tra l'altro, che "La
società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti".
Lo stesso articolo prosegue statuendo che "Ai sensi dell'articolo
2449 Codice Civile al socio Ente Pubblico, che detiene la maggioranza
assoluta del capitale sociale, spetta la nomina diretta della
maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero, nel caso in cui
lo stesso sia composto da cinque membri, di almeno tre membri
(
). La nomina dei restanti amministratori ovvero dell'intero
Consiglio di Amministrazione in caso di omessa nomina da parte
del socio di maggioranza assoluta o relativa avverrà ad
opera dell'Assemblea ordinaria secondo le disposizioni di legge
in materia".
Nella predetta assemblea la Città di Torino, autorizzata
a partecipare alla stessa in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale dell'8 settembre 2007 (mecc. 2007 05711/064)
avente ad oggetto "SOCIETÀ PARTECIPATE - LINEE GUIDA
PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 729
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). APPROVAZIONE.",
dichiarava di essere in condizione di approvare esclusivamente
la modificazione proposta all'articolo 16, in quanto resa obbligatoria
per legge, non avendo ancora potuto ottenere l'approvazione dell'intero
testo statutario da parte del Consiglio Comunale stesso; di conseguenza,
tenuto conto che la società "TRM S.p.A." presenta
tutte le condizioni per ricevere l'affidamento della progettazione,
realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione,
ai sensi dell'articolo 113, comma 4, TUEL e dell'articolo 10,
commi 1 e 2, della Legge Regionale 24/2002, le restanti modifiche
statutarie, la cui versione definitiva veniva approvata dal Consiglio
d'Amministrazione nella seduta del 13 giugno 2008, saranno sottoposte
all'approvazione di una convocanda Assemblea straordinaria dei
soci che sarà chiamata a discutere e deliberare sull'adozione
del nuovo testo di Statuto sociale quale risultante dall'allegato
1 alla presente deliberazione.
L'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113 comma 4 trova
la sua giustificazione nel possesso da parte di TRM dei requisiti
previsti per tale fattispecie e precisamente:
a) il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica;
b) l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi;
c) la società realizza la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
Le modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio d'Amministrazione
da una parte integrano delle variazioni di carattere puramente
formale e, dall'altra, sono finalizzate a garantire che la società
stessa sia dotata di un assetto tale da implicare un rafforzamento
del controllo "in house".
Le clausole statutarie che si ritiene possano permettere di rafforzare
un rapporto "in house" tra la Città e gli altri
enti pubblici soci titolari del servizio da una parte e la società
individuata per la gestione dell'impianto strumentale al servizio
pubblico dall'altra, sono incluse nello statuto che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato 1) e qui di seguito vengono evidenziate.
Primo fra tutti l'articolo 5 dello Statuto, relativo all'oggetto,
elimina ogni riferimento alla possibilità per la società
di svolgere attività e servizi per conto di soggetti terzi,
pubblici e privati, in regime di concessione, di appalto, nonché
di affidamento diretto; lo stesso articolo 5, comma 2, precisa
che "le attività sociali possono essere finalizzate
alla gestione ed esercizio degli impianti, delle reti e delle
altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento
dei rifiuti degli enti locali della Provincia di Torino facenti
parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di cui alla Legge Regione
Piemonte n. 24/2002 e s.m.i. e che siano soci".
Con riferimento alle attività strumentali all'oggetto,
l'articolo 6 dispone che la società può prestare
garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a
favore di enti pubblici o società controllati o collegati.
Lo stesso articolo 6.2 precisa altresì che, la società
può altresì assumere partecipazioni od interessenze
in altre società o imprese, tanto italiane quanto estere,
aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; in
tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di
titolarità degli enti pubblici soci o loro forme associative,
per l'espletamento dei servizi stessi sarà necessario il
consenso dell'ente titolare del servizio pubblico.
Quanto alle caratteristiche dei soci, l'articolo 8, comma 1, del
nuovo Statuto specifica che: "Ai sensi dell'articolo 113
del D.Lgs. n. 267 del 2000, possono essere soci della società
esclusivamente enti pubblici facenti parte dell'Ambito Territoriale
Ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Torino
ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002 e s.m.i. che siano destinati
ad avvalersi dei servizi resi dalla società".
All'articolo 9 in materia di finanziamenti in conto capitale si
prevede la possibilità di restituzione degli stessi ai
soci da parte della società in caso di espressa deliberazione
assembleare, inoltre viene espressamente previsto che i finanziamenti
possano essere anche non proporzionali alle quote di partecipazione
possedute dai soci.
All'articolo 12 si introduce, tra gli atti degli amministratori
autorizzati dall'Assemblea, anche la cessione conferimento e/o
scorporo dell'azienda oltre ai rami d'azienda.
All'articolo 15 si prevede che per la determinazione e computo
del quorum dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si faccia
riferimento al 75% del capitale sociale presente, elevando, quindi
il quorum previsto dalla precedente versione statutaria.
Con riferimento all'articolo 16, relativo al Consiglio di Amministrazione,
si riporta il numero dei componenti al minimo di tre sino ad un
massimo di cinque, conformemente a quanto previsto dalla Legge
Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), ribadendo che al socio Ente
Pubblico, che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale,
spetti ex articolo 2449 del Codice Civile, la nomina diretta della
maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero, nel caso in cui
questo sia composto da cinque membri, di almeno tre membri; il
predetto articolo 16 evidenzia inoltre che il socio Ente Pubblico,
che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale non parteciperà
alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
Al fine di adeguare il testo statutario a quanto disposto dalla
Legge Finanziaria 2007 è stato altresì oggetto di
parziale modificazione l'articolo 22 relativo ai compensi, laddove
si è precisato che "L'assemblea ordinaria determina
l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti
consentiti dalla legge".
Per quanto riguarda le decisioni che non sono delegabili al Consiglio
d'Amministrazione il nuovo articolo 18 elide dalla precedente
formulazione la previsione della delegabilità al Consiglio
d'Amministrazione delle decisioni inerenti alla "concessione
di garanzie in favore di terzi".
Quanto al collegio sindacale la nuova formulazione dell'articolo
23 comma 3 prevede che "Al socio Ente Pubblico, che detiene
la maggioranza del capitale sociale, compete la designazione di
un componente effettivo con funzioni di Presidente e di un sindaco
supplente", rispetto alla antecedente formulazione viene
quindi eliminato l'attribuzione agli altri soci della designazione
a maggioranza (nel loro insieme) di due sindaci effettivi e di
uno supplente.
Occorre sottolineare l'importanza della novella costituita dalla
introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter.
In particolare l'articolo 24 bis prevede che i soci possano costituire
"organi atipici a vasta partecipazione dei soci stessi ed
aventi efficacia meramente interna, con compiti consultivi e di
controllo"; l'articolo predetto dispone altresì che
ai componenti di tali organi non possa essere riconosciuto alcun
compenso o rimborso spese.
L'articolo 24 ter al fine di consentire ulteriore esplicazione
delle modalità di controllo nei confronti di TRM da parte
dei Soci enti locali ai sensi dell'articolo 113 D.Lgs. n. 267/2000,
prevede la costituzione di un Comitato di Controllo Analogo al
quale verranno attribuite, tra l'altro, le funzioni di porre in
essere ogni necessaria attività di controllo degli indirizzi
dati dal Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'esperimento
da parte dei Soci del c.d. controllo analogo a quello da essi
esercitato sui propri servizi, interagendo fattivamente, positivamente
ed in modo non emulativo con l'organo amministrativo medesimo,
nonché quelle di dare suggerimenti, indicazioni e pareri
non vincolanti al Consiglio di Amministrazione, ferme restando
l'autonomia e le responsabilità di quest'ultimo.
Il Comitato di Controllo Analogo dovrà in definitiva dar
corso ad ogni necessaria attività che sia necessaria o
utile per consentire l'effettivo controllo da parte dei soci sull'attività
di TRM, nel rispetto del ruolo primario e delle funzioni degli
organi sociali e ferme restando le responsabilità di questi
ultimi 3.
L'articolo 24 ter, al III e V comma, statuisce altresì
che: "I Comuni soci (anche in forma associata) appartenenti
allo stesso Bacino potranno nominare congiuntamente sino a tre
partecipanti al Comitato di Controllo Analogo (
).
A nessuno dei membri del Comitato di Controllo Analogo verrà
riconosciuto alcun compenso, indennità o rimborso trattandosi
di attività svolta nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico
socio e del tutto priva di oneri per TRM".
Quanto alla disciplina del diritto di recesso, l'articolo 27 è
stato riformulato nel suo comma 5, prevedendo che "le azioni
per le quali è esercitato il recesso non potranno essere
trasferite a terzi né su di esse potranno essere costituiti
diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi".
Infine, quanto all'articolo 29 il nuovo statuto precisa che "Competente
per ogni controversia tra i soci, la società e gli amministratori
in via esclusiva è il Foro di Torino".
A quanto riferito fin ora, occorre altresì evidenziare
che, nella sopra menzionata deliberazione del Consiglio Provinciale
24 maggio 2005 n. 279129, al fine di garantire la continua permanenza
del capitale pubblico e l'ingresso di tutti gli enti locali appartenenti
all'ATO, è stato previsto, tra l'altro, che "i soci
di TRM S.p.A. dovranno produrre all'Amministrazione Provinciale,
e/o all'Associazione d'Ambito, entro e non oltre sei mesi dalla
presente deliberazione, un apposito atto formale con il quale
si impegnino a consentire l'ingresso nella compagine sociale a
condizioni eque trasparenti e non discriminatorie (che potranno
prevedere il rimborso proporzionale dei costi di realizzazione
sostenuti dagli altri soci precedentemente a detto ingresso) a
tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino.
La mancata produzione di tale atto formale legittimerà
l'Amministrazione Provinciale o l'Associazione d'Ambito a pronunciare
la decadenza dell'affidamento".
Al fine di garantire tale impegno e nell'interesse pubblico al
permanere dell'affidamento in capo a TRM S.p.A., sono stati concordati
tra gli attuali soci i punti fondamentali per la stesura del patto
parasociale; tuttavia, considerato che lo statuto così
come sopra delineato garantisce l'affidamento così detto
"in house", e considerato altresì che in seguito
all'entrata in vigore della Legge Finanziaria per l'anno 2007
(Legge n. 296/2006) e all'evoluzione delle vicende societarie
lo stesso è stato e sarà oggetto di revisione, si
rende ad oggi necessario definire diversamente taluni aspetti
disciplinati nel "Patto Parasociale", procedendo alla
stipulazione di un nuovo Patto contenente accordi in merito al
conferimento dei rifiuti (allegato 2), destinato a sostituire
il precedente, e che disciplini i rapporti tra i soci Enti Pubblici
della società TRM, finalizzato a garantire l'ingresso nella
compagine sociale di nuovi soci a condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie, nonché a disciplinare forme di consultazione
tra gli enti pubblici contraenti, la circolazione delle azioni,
la composizione, la nomina e il funzionamento degli organi sociali,
i rapporti tra i Soci di TRM e tra questi ultimi e TRM quanto
al conferimento dei rifiuti.
I nuovi Patti Parasociali introducono delle innovazioni rispetto
alla versione precedente degli stessi Patti, in particolare, essi
prevedono quanto segue:
i. i Sottoscrittori riconoscono agli altri Comuni della Provincia
di Torino l'aspettativa di divenire soci di TRM, in forza di cessioni
di azioni ovvero di operazioni di aumento di capitale sociale;
più precisamente la cessione della partecipazione di una
delle Parti ad altri soggetti facenti parte del territorio corrispondente
a ciascun Bacino di cui alla Legge Regionale 24/2002, viene subordinata
alla previa sottoscrizione dei Patti Parasociali e altresì
dei relativi documenti allegati da parte del terzo acquirente
ed all'invio alle altre Parti dei Patti Parasociali sottoscritti
dal terzo acquirente entro cinque giorni;
ii. per quanto attiene al trasferimento delle partecipazioni,
i Sottoscrittori dispongono che il valore di cessione della partecipazione
risponda al nuovo criterio così come definito dalla formula
allegata agli stessi patti sotto la lettera D;
iii. per quanto riguarda il diritto di recesso i nuovi Patti statuiscono
che, prima della manifestazione formale del recesso, il socio
che intende recedere si obblighi a comunicare tale intenzione
al Consiglio di Amministrazione della società e a cedere,
agli altri Sottoscrittori che ne facciano richiesta, le azioni
di cui sia titolare al prezzo lordo determinato sulla base del
patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In merito al diritto di recesso, la nuova versione dei Patti specifica
che nel caso in cui sussista un soggetto che abbia manifestato,
con comunicazione scritta inviata ad uno dei Sottoscrittori ovvero
al Socio che intende recedere, l'intenzione di divenire socio
di TRM per una quantità di azioni perlomeno pari a quella
detenuta dal Socio che intende recedere, il prezzo delle azioni
oggetto della cessione tra il Socio che intende recedere ed il
Sottoscrittore od i Sottoscrittori che esercitano il diritto recesso
sarà pari al valore nominale delle azioni cedute, maggiorato
del sovrapprezzo calcolato ai sensi di quanto previsto dall'allegato
D dei nuovi Patti Parasociali.
I Sottoscrittori diversi dal Socio che intende recedere saranno
tenuti a manifestare la propria volontà di esercitare il
diritto di acquistare le azioni del Socio recedente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla ricezione
di idonea comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione
della Società.
I patti prevedono inoltre che la manifestazione della volontà
di acquistare avvenga avuto riguardo all'intera partecipazione
del Socio che intende recedere; in caso di pluralità di
Sottoscrittori che esercitino tale diritto le azioni del Socio
che intende recedere saranno ripartite tra i Sottoscrittori in
misura proporzionale avuto riguardo alla partecipazione alla Società;
iv. in merito alla formazione della volontà sociale viene
puntualizzato che devono intendersi per "Soci" sia il
Comune di Torino che ogni altro Comune o raggruppamento di Comuni
"facenti parte del medesimo Bacino e che rappresenti almeno
una quota del 3% del capitale sociale";
v. quanto alla composizione e alla nomina dell'Organo Amministrativo,
i Patti innovano la disciplina prevedendo che, fermo restando
il disposto dell'articolo 2449, comma 1 del Codice Civile, il
socio di maggioranza assoluta abbia il diritto di nominare tre
membri del Consiglio di Amministrazione (qualora lo stesso socio
abbia una quota di partecipazione inferiore al 92% del capitale).
I Patti sanciscono inoltre che, laddove la quota di partecipazione
sia uguale o superiore al 92%, il Socio di maggioranza assoluta
abbia il diritto di nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione
e la nomina dei restanti Consiglieri e Sindaci avvenga da parte
dell'Assemblea ordinaria alla cui votazione non parteciperà
il Socio di maggioranza assoluta o di maggioranza relativa. I
nuovi Patti prevedono altresì che il Presidente di TRM
venga individuato tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea e designati
dai soci diversi dal Comune di maggioranza assoluta mentre l'Amministratore
Delegato di TRM venga individuato tra i Consiglieri nominati dal
Comune di maggioranza assoluta;
vi. con riferimento al conferimento dei rifiuti, i Patti prevedono
dettagliatamente che i sottoscrittori si obblighino nei confronti
di TRM, affidataria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ai sensi dell'articolo 113 commi 4 e 13 D.Lgs. 267/2000,
a conferire in essa i rifiuti di loro competenza e produzione
a decorrere dalla data di inizio di gestione, anche in fase di
esercizio provvisorio, dell'impianto di termovalorizzazione ed
a non avvalersi di altri strumenti e forme di smaltimento dei
rifiuti. I Sottoscrittori, nell'ambito dell'accordo in questione,
dichiarano che il suddetto obbligo viene assunto in proprio anche
qualora il conferimento dei rifiuti avvenga ad opera di soggetti
terzi, quali società di capitali o Consorzi di comuni,
che siano stati incaricati della raccolta dei rifiuti in forza
di idonee convenzioni o contratti. Viene statuito che TRM provveda
allo smaltimento dei rifiuti conferiti dai Sottoscrittori in conformità
a quanto previsto dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti pro
tempore vigente ed alle eventuali disposizioni della Provincia
di Torino e di ATOR che avranno ad oggetto la provenienza dei
rifiuti e la loro quantità, tenuto conto della potenzialità
complessiva dell'impianto. I Sottoscrittori prendono altresì
atto che il Corrispettivo del conferimento verrà determinato
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Contratto di Impegno
al conferimento di rifiuti allegato sub E ai Patti Parasociali;
vii. in tema di violazione dei Patti Parasociali da parte di uno
dei Sottoscrittori, le parti contraenti convengono che il socio
adempiente non abbia la possibilità di provocare la loro
disapplicazione e/o risoluzione bensì unicamente il diritto
di invocare il risarcimento dei danni patiti e patiendi;
viii. ulteriori previsioni riguardano le cause di cessazione dei
nuovi Patti Parasociali e la durata quinquennale degli stessi
Patti, rinnovabili per ulteriori periodi quinquennali.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, ad oggi, considerato che
lo statuto così come sopra delineato garantisce di realizzare
e rafforzare un rapporto "in house" tra la Città
e gli altri enti pubblici soci titolari del servizio da una parte
e la società individuata per la gestione dell'impianto
strumentale al servizio pubblico dall'altra, e considerato altresì
che in seguito all'entrata in vigore della Legge Finanziaria per
l'anno 2007 (Legge n. 296/2006) e all'evoluzione delle vicende
societarie lo stesso è stato e sarà oggetto di revisione,
è necessario approvare il nuovo testo di statuto sociale
allegato alla presente deliberazione quale allegato 1.
Conseguentemente, considerata la predetta necessità di
procedere alla modificazione dello statuto sociale della società
TRM, è altresì necessario e opportuno approvare
i nuovi Patti Parasociali tra gli attuali soci pubblici di TRM
S.p.A. ed i relativi documenti allegati (A. Statuto vigente; B.
Seconda Appendice Integrativa del 14 maggio 2008; C. Bozza nuovo
Statuto; D. Formula di determinazione valore della partecipazione;
E. Schema contratto di impegno al conferimento dei rifiuti; F.
Schema di contratto di conferimento dei rifiuti; G. Documento
ai sensi dell'articolo 30 del Contratto di Affidamento; H. Accordo
di Capitalizzazione; I. Terza Appendice Integrativa) il cui testo
si allega al presente provvedimento per farne parte sostanziale
e integrante (allegato 2).
Si ricorda, che per quanto riguarda l'Accordo di Capitalizzazione,
in data 28 luglio 2008 è stata approvata la deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 2008 03874/064) avente ad oggetto
"SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A"
(SIGLABILE "TRM S.P.A") - PIANO DI CAPITALIZZAZIONE
- APPROVAZIONE.".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni statutarie volte a migliorare per i soci pubblici di "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.p.A", con sede in Torino, via Livorno n. 60, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e finalizzate a far sì che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano, quali requisiti previsti dall'articolo 113 comma 4 lettera b) del T.U.E.L.;
2) di approvare il nuovo Statuto Sociale della società "TRM S.p.A", quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello statuto sociale di "TRM S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, i "Patti Parasociali" ed i relativi documenti allegati che si allegano alla presente deliberazione (all. 2 - n. ) per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di cinque anni (rinnovabili salvo disdetta) e volti a disciplinare i rapporti tra i soci Enti Pubblici della società "TRM S.p.A."ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici, le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società quanto al conferimento dei rifiuti;
5) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere
i Patti Parasociali, apportando agli stessi eventuali modifiche
non sostanziali, nonché a procedere al loro successivo
invio all'Associazione d'Ambito ed alla Provincia di Torino con
la precisazione del consenso di questa Amministrazione all'ingresso
di altri Comuni nella società, in forza di cessioni di
azioni ovvero di operazioni di aumento di capitale sociale, fino
al raggiungimento dell'ottimale equilibrio tra i Comuni soci.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.