Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 122
2008 05088/064
OGGETTO: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SIGLABILE "SMAT S.P.A.") - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE - PROGETTO DI FUSIONE TRA LA "SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A." E LA "SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE TORINO S.P.A.". APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
La "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A."
(siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A."),
con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, costituita con atto
a rogito Notaio Mazzola di Torino in data 17 febbraio 2000 rep.
n. 107290/26370 in esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio
Comunale del 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), ha ad oggetto
l'esercizio delle attività che concorrono a formare il
servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 lettera
f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. Legge Galli).
Ad oggi la società ha un capitale sociale, interamente
pubblico, di Euro 345.533.761,65 diviso in n. 5.352.963 azioni
del valore nominale di Euro 64,55 cadauna, ed è partecipata
dal Comune di Torino, direttamente per una quota pari al 42,30%
ed indirettamente per una quota del 23,02%, da altri Comuni soci
facenti parte dell'ATO 3 - Torinese (17,25%) e da aziende a capitale
pubblico (17,28%), oltre le restanti azioni proprie (0,14%).
L'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" (A.T.O.
n. 3) con provvedimento n. 173 in data 27 maggio 2004 deliberava,
tra l'altro, di affidare a SMAT S.p.A. (e ad ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A.), ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), D.Lgs.
n. 267/2000, la titolarità della gestione del servizio
idrico integrato nel territorio del medesimo Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 "Torinese" con scadenza al 31 dicembre
2023.
Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento
idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua
potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui
urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2006 ha raggiunto
212 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.
Il Gruppo garantisce sempre la qualità e la continuità
del servizio in tutto il territorio servito e assicura la costante
salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente grazie ad un
sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni
in Europa e nel mondo.
Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle
proprie risorse, SMAT opera come un sistema flessibile e finalizzato
a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard
di qualità dell'acqua e di servizio alla clientela servita.
Si ricorda che l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113,
comma 4, del T.U.EE.LL. trova la sua giustificazione nel possesso
da parte di SMAT dei requisiti previsti per tale fattispecie e
precisamente:
a) il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica;
b) l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi;
c) la società realizza la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2008
ha deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei
soci per il giorno 16 settembre 2008 ore 16,00 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Statuto sociale: modifiche degli articoli 3, 9, 10, 13, 18,
19, 22 e 30;
- fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 2505 Codice
Civile, della controllata Società Canavesana Acque Torino
S.p.A., nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.:
approvazione del progetto di fusione e degli atti necessari e
conseguenti nonché della delega agli amministratori per
la stipula dell'atto di fusione.
Le modificazioni dello Statuto sono state proposte dal Consiglio
di Amministrazione nella predetta seduta del 25 giugno 2008 e
integrano variazioni dovute agli adeguamenti normativi imposti
dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007 (Legge
296/2006), variazioni di carattere puramente formale e, infine,
variazioni finalizzate a garantire che la società stessa
sia dotata di un assetto tale da implicare un rafforzamento del
controllo "in house".
Le clausole statutarie che si ritiene possano permettere di realizzare
e rafforzare un rapporto "in house" tra la Città
e gli altri enti pubblici soci titolari del servizio da una parte
e la società individuata per gestione del servizio idrico
integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n.
3 "Torinese", sono incluse nello statuto che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - n. ) e qui di seguito vengono evidenziate.
Quanto all'oggetto sociale, l'articolo 3 resta parzialmente invariato;
lo stesso articolo, al quinto comma, viene ad essere meglio specificato
prevedendo che, in ossequio al requisito secondo il quale la società
deve realizzare la parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, la società
possa realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto
anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di
territorialità, in regime di appalto o concessione, "ferma
la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico
integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113,
comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tale
affidamento costituisca la parte più importante dell'attività
svolta".
Quanto al requisito della "totale partecipazione pubblica",
l'articolo 9 dello Statuto sottolinea che "Il capitale della
Società è interamente pubblico. Possono entrare
nella Società i Comuni o loro forme associative il cui
territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Torinese (A.T.O. 3), quale definito nell'Allegato B Legge Regionale
20 gennaio 1997 n. 13, nonchè quelli che in tale Ambito
dovessero essere inclusi a seguito di modificazione dei suoi confini";
il successivo articolo 10 prosegue prevedendo, tra l'altro, che
"I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente
a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (…) Non è soggetto
a prelazione il trasferimento di azioni da forme associative di
Comuni ai Comuni da esse rappresentati, né l'inversa ipotesi
di cessione di azioni dai Comuni a loro forme associative, per
conseguire rappresentanza unitaria".
L'articolo 13 dello Statuto, dettato in materia di affidamenti,
viene integralmente riformulato e statuisce che "La Società
può ricevere l'affidamento del servizio idrico integrato:
a) dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese
(A.A.T.O. 3); b) da altri soggetti, ferma la necessità,
in caso di affidamento da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo
113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che
tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività
svolta. La gestione del servizio idrico integrato affidato dall'A.A.T.O.
3 viene esercitata secondo la convenzione di servizio stipulata
tra l'A.A.T.O. medesima e la Società. In caso di affidamento
del servizio da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113,
comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 i soci esercitano
il controllo sulla Società mediante gli strumenti previsti
dal presente Statuto.".
Quanto alle competenze attribuite all'Assemblea, l'articolo 18
viene solo in parte riformato disponendo, tra l'altro, che "L'assemblea
ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Inoltre:
a) approva il piano industriale;
b) approva la convenzione di servizio di cui all'articolo 13.2.;
c) autorizza gli amministratori:
- al compimento di atti volti al rispetto del limite di importanza
dell'attività svolta nell'ipotesi di cui al precedente
articolo 13.1. lettera b);
- all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità
illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.".
L'articolo 19 dello Statuto, concernente la composizione del
Consiglio di Amministrazione, viene modificato al fine di adeguare
la precedente previsione statutaria alle disposizioni dettate
dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevedendo che il
Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri.
Sul punto occorre precisare che, in merito all'adeguamento dello
Statuto sociale alle predette disposizioni della Legge Finanziaria
2007, il Consiglio di Amministrazione aveva affidato all'avv.
Giorgio Santilli l'incarico di approfondire, tra l'altro, le norme
in oggetto ed a proporre le modifiche allo Statuto che cogliessero
la nuova normativa.
Sull'argomento, si ricorda che l'articolo 1, comma 729 della
Legge 296/2006 prevede che nelle società partecipate totalmente
da enti locali il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
non possa essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società
con capitale interamente versato pari o superiore all'importo
successivamente definito con il DPCM del 26 giugno 2007 (due milioni
di Euro).
L'ultimo periodo del comma 729 dispone inoltre che le società
adeguino i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro
tre mesi dall'entrata in vigore del predetto DPCM.
Alla luce della richiamata normativa, nell'anzidetto parere (trasmesso
a codesta Amministrazione in data 11 ottobre 2007), l'avv. Santilli
rilevava che, nonostante l'articolo 19 dello statuto della società
in oggetto prevedesse che il numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione fosse compreso tra tre e nove membri, l'Assemblea
dei soci, in data 4 luglio 2007, aveva provveduto a nominare in
numero di cinque i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Pertanto l'avv. Santilli constatava che, mentre la pubblicazione
del DPCM costituiva presupposto indefettibile, essendo a quest'ultimo
rimessa la determinazione del dato necessario per individuare
il limite massimo dei consiglieri, non altrettanto indefettibile
era da considerarsi l'adeguamento statutario previsto per rendere
possibile la riduzione del numero dei consiglieri. Infatti l'avvocato
sottolineava che il dovere di adeguare lo statuto costituiva adempimento
strumentale rispetto a quello di ridurre il numero dei componenti
il Consiglio di Amministrazione; conseguentemente Santilli affermava
che, essendo il limite numerico dei componenti il Consiglio di
Amministrazione di SMAT già rispettato, non vi fosse ragione
per provvedere, quantomeno nel termine di tre mesi dalla pubblicazione
del DPCM, al previsto adeguamento.
Prendendo atto del succitato parere, l'Assemblea dei soci del
14 dicembre 2007 deliberava di procedere alle modifiche dello
Statuto sociale, richiamate dall'articolo 1, comma 729 della Legge
296/2006, nel corso della prima assemblea straordinaria.
Successivamente, nella seduta dell'Assemblea dei soci del 29
aprile 2008, l'avv. Santilli partendo dall'esame e dall'attuazione
del quadro normativo vigente, presentava una ipotesi di modifica
su alcuni specifici articoli dello Statuto sociale che permetterebbe
di identificare negli Enti Locali (Comuni - Soci) i soggetti titolari
del "controllo analogo", controllo che a norma dell'articolo
113 Testo Unico n. 267/2000, comma 5, lettera c), deve essere
esercitato sulle società di capitali affidatarie "in
house" del servizio idrico integrato, in modo analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
Al termine dell'intervento dell'avvocato e sentito un primo parere
da parte dei Soci, il Presidente, in relazione alle modifiche
da apportare nello Statuto societario, comunicava all'Assemblea
che la Società avrebbe provveduto ad inviare entro breve
tempo, a tutti i Soci una "bozza" di Statuto contenente
le modifiche illustrate in modo da giungere alla convocazione
dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto
societario.
Quanto al nuovo testo di Statuto, occorre infine rilevare che
le ulteriori modifiche riguardano gli articoli 22 e 30.
L'articolo 22 precisa che "La gestione dell'impresa, in
conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, spetta al
Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale.".
L'articolo 30, in materia di informativa ai soci, prevede che
"Devono essere inviati a tutti i soci almeno 15 giorni prima
della data di convocazione da parte dell'Assemblea:
- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione
sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di
Amministrazione;
- il progetto di piano industriale predisposto dal Consiglio di
Amministrazione;
- lo schema della convenzione di servizio.
Deve inoltre essere inviato ai soci il bilancio consuntivo approvato
dall'Assemblea.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti
di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi
rilevante iniziativa e/o procedura della Società.".
Nella stessa seduta del 25 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione
della Società SMAT S.p.A. approvava il progetto di fusione
per incorporazione della "Società Canavesana Acque
S.p.A." nella "Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A (siglabile "SMAT S.p.A.")", allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(all. 2 - n. ).
Quanto alla "Società Canavesana Acque S.p.A."
con sede sociale in Ivrea, via Miniere n. 65, Codice Fiscale,
Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle Imprese di
Torino 07588300017, si ricorda che la stessa ha per oggetto principale,
tra l'altro, la gestione nel territorio eporediese di competenza,
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Detta società ha un capitale sociale di Euro 612.000,00
rappresentato da n. 1.200.000 azioni ordinarie del valore nominale
unitario di Euro 0,51 detenute da:
- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con n. 902.204
azioni, rappresentanti il 75,18% del capitale sociale;
- Acque Potabili S.p.A., con n. 192.000 azioni, rappresentanti
il 16% del capitale sociale;
- Pannelli Impianti Ecologici S.p.A., con n. 72.000 azioni, rappresentanti
il 6% del capitale sociale;
- Azienda Esercizio Gas S.c.r.l., con n. 24.000 azioni, rappresentanti
il 2% del capitale sociale;
- Comune di Samone, con n. 9.796 azioni, rappresentanti il 0,82%
del capitale sociale.
In particolare, in merito alla fusione societaria, il Codice
Civile nell'articolo 2501 prevede che questa possa eseguirsi "mediante
la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione
in una società di una o più altre".
Occorre rilevare che la fattispecie in esame si perfezionerà
attraverso due successive operazioni definite dal progetto di
fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella più
volte citata seduta del 25 giugno c.a.: una prima operazione societaria
che prevede l'acquisto da parte della SMAT della restante partecipazione
azionaria detenuta dagli altri soci nella Società Canavesana
Acque S.p.A., onde pervenire alla titolarità del 100% del
capitale sociale della predetta società; a chiusura di
questa operazione SMAT procederà pertanto alla successiva
fusione per incorporazione.
Pertanto, nella fattispecie in oggetto, ci si troverà
di fronte ad una fusione cosiddetta "anomala" in quanto
la società incorporante (SMAT) possiederà, al momento
della realizzazione della fusione, tutte le azioni o quote della
società incorporata (Società Canavesana Acque S.p.A.);
dunque, per la realizzazione dell'operazione di fusione in esame
il Codice prevede un procedimento semplificato rispetto a quello
ordinario. Infatti, l'articolo 2505 Codice Civile dispone che,
nelle ipotesi di fusione anomala, non si applichino alcune previsioni
dettate per le ipotesi ordinarie di fusione e, precisamente:
- Articolo 2501-ter Codice Civile primo comma punti 3), 4) e 5)
che prevedono che dal progetto di fusione redatto dal Consiglio
di Amministrazione debbano risultare:
1. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in denaro (articolo 2501 ter, I comma, punto 3);
2. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote
della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
(articolo 2501 ter, I comma, punto 4);
3. la data dalle quali tali azioni o quote partecipano agli utili
(articolo 2501 ter, I comma, punto 5);
- Articolo 2501-quinquies Codice Civile che prevede che l'organo
amministrativo delle società partecipanti alla fusione
predisponga apposita relazione;
- Articolo 2501-sexies Codice Civile che prevede che uno o più
esperti per ciascuna società redigano una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote
e che contenga un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi
seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del
valore adottato.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono
congiuntamente richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede
la società risultante dalla fusione o quella incorporante
la nomina di uno o più esperti comuni.
Quanto al processo di fusione, in sintesi, questo si attuerà
secondo la disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del
Codice Civile attraverso tre fasi.
La prima consiste nella redazione, da parte degli amministratori
delle società partecipanti alla fusione, del "progetto
di fusione", il cui contenuto è definito dal combinato
disposto degli articoli 2501 ter e 2505. Tale progetto deve essere
depositato con i suoi allegati, e unitamente ai bilanci degli
ultimi tre esercizi e alle situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501 quater
Codice Civile, presso il Registro delle Imprese e altresì
presso le Sedi delle società che intendono fondersi.
Nella fase successiva le assemblee delle società partecipanti
alla fusione dovranno approvare il progetto di fusione con le
maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società
di capitali (articolo 2501 ter Codice Civile); la decisione di
fusione potrà apportare al progetto di fusione solo le
modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi (articolo
2502 Codice Civile).
Occorre sottolineare che tra l'iscrizione del progetto e la data
fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere
almeno 30 giorni (articolo 2501 ter, IV comma); tuttavia, essendo
tale termine posto nell'esclusivo interesse dei soci, il Codice
statuisce, altresì, che lo stesso è rinunciabile
con il consenso unanime di questi.
Infine la terza fase, che attua la fusione, prevede la stipula
dell'atto di fusione da parte degli amministratori nella forma
dell'atto pubblico da iscrivere al registro delle imprese.
Con riferimento alla prima fase, il progetto di fusione sopra
citato, prevede che:
- la fusione in oggetto non comporti modificazioni del vigente
atto costitutivo e del relativo
statuto della società incorporante;
- la fusione venga attuata mediante incorporazione nella Società
"SMAT S.p.A." della "Società Canavesana
Acque S.p.A.", che risulterà essere interamente posseduta
dalla incorporante a seguito dell'acquisizione da parte di SMAT
del 24,82% del capitale sociale detenuto dagli attuali altri soci;
- gli effetti della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni
dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese in esecuzione
del disposto dell'articolo 2504 bis, II comma Codice Civile;
- in dipendenza della fusione, la Società incorporante
"SMAT S.p.A." subentri in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alla società incorporata;
- le operazioni effettuate dalla società incorporanda "Società
Canavesana Acque S.p.A." saranno imputate al bilancio della
società incorporante "SMAT S.p.A." a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia
verso i terzi; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali
della fusione.
Ad oggi, considerato che il Consiglio di Amministrazione di SMAT,
nella sopra richiamata seduta del 25 giugno 2008, ha deliberato
di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno
16 settembre 2008 ore 16,00 per discutere e deliberare sull'adozione
del nuovo testo di statuto sociale e sul progetto di fusione e
tenuto conto, della necessità di adeguare il vigente statuto
alle previsioni della Legge Finanziaria 2007, dell'opportunità
di rafforzare il rapporto "in house" ed infine dell'opportunità
di procedere alla fusione per incorporazione della "Società
Canavesana Acque S.p.A." nella società "SMAT
S.p.A." al fine di soddisfare l'interesse societario di ottimizzare
la gestione operativa del gruppo SMAT (anche in coerenza al recente
riconoscimento della SMAT quale gestore unico d'ambito), si ritiene
necessario che la Città di Torino, quale socio della società
SMAT S.p.A., e per essa il Sindaco, o un suo delegato, partecipi
all'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata nella data
suddetta per discutere e deliberare in merito agli argomenti sopra
meglio indicati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e
che qui integralmente si richiamano, le modificazioni statutarie
volte a garantire ai soci pubblici di SMAT di esercitare il controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi richiesto dall'articolo113
comma 4 lettera b) del T.U.EE.LL. e a rafforzare il rapporto "in
house" con la società stessa così come risultante
dallo Statuto allegato al presente provvedimento (allegato 1);
2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano per costituirne parte integrante e
sostanziale, il progetto di fusione per incorporazione ai sensi
dell'articolo 2505 Codice Civile, della "Società Canavesana
Acque Torino S.p.A." nella "Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.";
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea
Straordinaria convocata per il giorno 16 settembre alle ore 16,00
per discutere e deliberare in merito alle modificazioni dello
statuto sociale (con facoltà di apportare eventuali modificazioni
non sostanziali) e all'approvazione del progetto di fusione per
incorporazione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.