Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 156
2008 04956/009
OGGETTO: STUDIO DI INSIEME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 COMMA 15 DELLE N.U.E.A., RELATIVO ALL'AMBITO DELLA CONTINASSA - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Montabone.
L'area, di proprietà comunale, oggetto dello Studio
di Insieme approvato con il presente prevvedimento è delimitata
a nord dalla strada Comunale di Druento, ad ovest da via Traves,
a sud dal corso Ferrara e ad est dall'impianto sportivo "Stadio
delle Alpi" - Zona urbana di Trasformazione 4.23.
La predetta area comprende un impianto tecnologico dell'Acquedotto,
la struttura del Mazda - Palace, l'area sosta carovane spettacoli
viaggianti, una centralina AEM e, nel tratto compreso tra via
Traves e strada Comunale di Druento, un'area per concerti all'aperto
e la Cascina Continassa.
Strategica per il presente Studio di Insieme risulta, inoltre,
una vasta porzione di territorio, compresa tra l'ambito della
cascina Continassa ed il corso Grande Torino, destinata alla realizzazione
di un parcheggio e ceduta in diritto di superficie alla Juventus
S.p.A..
La restante area ancora libera si presenta complessivamente in
stato di generale abbandono, ancor più evidente in prossimità
della Cascina che possiede pregevoli caratteri architettonici
e di impianto, ma che appare molto degradata.
La Circoscrizione competente e gli stessi cittadini hanno, inoltre,
segnalato problematiche circa l'accessibilità alle varie
porzioni, alla dotazione di aree a parcheggio ed ai relativi collegamenti
pedonali (con riflessi negativi in questo senso estesi oltre i
confini comunali), nonché all'immagine stessa dell'area
che si presenta come un insieme disorganico di attività
tra loro slegate e con le fronti disposte in modo incoerente.
Al fine di dare idonea risposta alle esigenze di riordino, integrazione
e valorizzazione dell'Ambito Continassa, il suddetto Studio di
Insieme è stato predisposto, in collaborazione con l'Urban
Center metropolitano, partendo dalle ipotesi di trasformazione
elaborate dal competente Assessorato allo Sport, Grandi Eventi
Sportivi e Tempo Libero, tenuto conto del contributo del tavolo
di lavoro cui partecipano la Città di Torino e quella di
Venaria Reale, istituito dall'Assessorato all'Area Metropolitana
di Torino, per la definizione di un'intesa relativa all'area urbana
di confine tra i due Comuni.
L'Ambito, collocato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale
n. 56/1977 all'esterno del perimetro del centro abitato, è
compreso all'interno del comprensorio "Continassa" che
il P.R.G. destina ad area per Servizi Pubblici S - "aree
per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti
di riqualificazione dello spazio pubblico" ed è normato
dall'articolo 19, comma 15, delle N.U.E.A.. In particolare le
destinazioni d'uso ammesse sono:
v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali
e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti
conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e
all'aperto, attrezzature per il tempo libero;
t) impianti tecnologici e relativi servizi (depositi, autorimesse,
centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi);
ac) spazi attrezzati per i campeggi;
as) aree attrezzate per spettacoli viaggianti, manifestazioni
temporanee (culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive
...).
Con deliberazione n. 112 del 22 luglio 2005 è stata approvata
la Variante n. 83 al P.R.G. che ha modificato il predetto comma
15 dell'articolo 19 implementando il mix funzionale ammesso sull'Ambito
della Continassa (inserendo la possibilità di realizzare
un campeggio), snellendo l'iter procedurale previsto per l'attuazione
degli interventi sull'area attraverso l'eliminazione della necessità
del Piano Particolareggiato o del Piano Tecnico Esecutivo di opere
pubbliche previsti originariamente dal P.R.G., mantenendo però
la necessità di inquadrare gli interventi in uno studio
di insieme finalizzato a verificarne il corretto inserimento,
da approvare preventivamente alla realizzazione degli stessi.
Parte degli immobili in oggetto ricade all'interno di fasce di
rispetto per cui, ai sensi dell'articolo 30 delle N.U.E.A. di
P.R.G., sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti,
se classificabili tra quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione
d'uso. Nel predetto articolo 30 sono, inoltre, dettate specifiche
prescrizioni relative alle fasce di rispetto cimiteriali, fluviali,
stradali e ferroviarie, mentre per le rimanenti zone di rispetto
viene fatto rimando alle prescrizioni delle leggi di settore.
In particolare, risultano presenti sull'area fasce di rispetto
relative a pozzi dell'acquedotto, ai sensi del D.P.R. n. 236/1988,
fasce di rispetto stradale individuate dal P.R.G. ai sensi del
D.M. 1404/1968, la fascia di rispetto elettrodotti ai sensi del
D.P.C.M. 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai
campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
e s.m.i., nonchè i vincoli derivanti dalla presenza della
discarica Barricalla sita nel Comune di Collegno.
La Cascina Continassa è individuata, ai sensi dell'articolo
26 delle N.U.E.A., come edificio di particolare interesse storico
- Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti
il tessuto storico esterni alla zona urbana centrale storica.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, con deliberazione
12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha
adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G.
ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977
e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.
7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi
dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, le aree in oggetto
sono classificate, sotto il profilo idrogeologico, in classe I
(P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di
allagamento caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni
di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni
alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M.
14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni".
Per ulteriori prescrizioni si demanda alle norme di carattere
generale del nuovo Allegato B delle N.U.E.A..
Le scelte progettuali per le aree residue, tuttora libere, saranno
oggetto di uno specifico progetto a cura del Settore Tecnico Edilizia
Sportiva Nuove Opere, da approvarsi successivamente al presente
Studio di Insieme, finalizzato alla realizzazione di un centro
per attività ludico - ricreative, sportive (parco acquatico)
con relativi servizi, mentre per la Cascina viene prevista la
ristrutturazione e riqualificazione con l'inserimento di attività
legate alla cura della persona, attività sportive e servizi
accessori con possibilità ricettive (centro benessere-fitness).
Sull'area insiste un impianto di depurazione originariamente collegato
con l'attività del vicino mattatoio.
La progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle
opere di costruzione del parco ludico sportivo e del centro benessere
nonché la realizzazione di strutture al coperto con relative
pertinenze (spogliatoi, uffici, etc.) dedicate a progetti tecnologici
innovativi, sarà demandata a soggetti concessionari, da
individuarsi con specifica procedura di gara ai sensi di legge
e regolamento, successivamente all'approvazione del presente Studio
di Insieme di cui dovrà puntualmente recepire i contenuti.
E' altresì ritenuto di utilità, per una migliore
armonizzazione fra tutte le varie strutture e realtà che
saranno presenti nell'area della Continassa, nonché per
incrementare i parcheggi a disposizione per i fruitori dei servizi
offerti nell'area stessa, permettere, su eventuale richiesta del
soggetto concessionario del limitrofo Lotto 6, rapporti di collaborazione
quali, in particolare, l'utilizzo dell'area per spettacoli all'aperto,
di cui al Lotto 7, con esternalizzazione, anche solo temporanea,
della gestione della medesima, anche realizzando eventuali strutture
di collegamento, sulla base di accordi da proporre in sede di
gara e soggetti ad accettazione da parte della Città.
Si prevede, altresì, che nella medesima sede di gara possano
essere proposti rapporti di collaborazione per la sorveglianza
e contestuale uso a parcheggio, dell'area così destinata
dal Piano Regolatore, su entrambi i lati di via Traves, previa
eventuale recinzione e regolamentazione degli accessi, senza alcun
onere a carico della Civica Amministrazione che se ne riserva,
su richiesta, la disponibilità, in particolare durante
il periodo del carnevale, per destinarla a parcheggio autocarri
e carriaggi dell'attività dello spettacolo viaggiante.
Le questioni nodali sulle quali hanno fatto perno le ipotesi
progettuali sono state principalmente finalizzate a creare una
nuova centralità per tutto il complesso della "Continassa"
tramite la ricomposizione distributiva delle attività individuate
che, tenendo conto dei vincoli esistenti, preveda la riconnessione
pedonale e viabilistica degli spazi, anche con lo studio di una
nuova viabilità interna che si collega con l'esistente
innesto sul corso Grande Torino e giunge sino alla via Traves.
Si crea, così, un nuovo asse di penetrazione sul quale
vengono collocati i fronti d'accesso delle attività ludico
- ricreative con i rispettivi servizi, rendendo fruibili i parcheggi
esistenti e i nuovi da realizzare, compresi quelli che fanno capo
alla trasformazione dello Stadio delle Alpi.
Con lo Studio di Insieme, in attuazione delle prescrizioni urbanistiche
vigenti, vengono quindi definite le prescrizioni e le linee guida
progettuali in merito ai lotti funzionali, alle destinazioni previste
e alla localizzazione delle strutture destinate ad ospitare le
attività al servizio del complesso.
Data la presenza dei molteplici ed estesi vincoli infrastrutturali
insistenti sull'area, è indispensabile che ogni intervento
sia preceduto da specifica indagine finalizzata ad approfondire
la sussistenza e la consistenza dei vincoli stessi, in base alle
più aggiornate informazioni e prescrizioni normative esistenti
al momento. Inoltre, salvo ulteriori adempimenti derivanti da
norme di settore, il progetto delle singole opere dovrà
essere accompagnato da una relazione di verifica degli effetti
sul contesto ambientale per quanto attiene viabilità, parcheggi,
clima acustico, etc..
Le previsioni dello Studio discendono dalle indicazioni concordate
con i competenti Assessorati e comprendono un insieme di opere
variegato rispetto al livello di attuazione (dalle attività
esistenti che si confermano, alla previsione di nuove attività
da attuare in concessione, la cui concreta fattibilità
è demandata agli esiti di appositi bandi pubblici); approfondimenti
ed ulteriori specificazioni in recepimento degli esiti del tavolo
di lavoro precedentemente citato, cui partecipano la Città
di Torino e la Città di Venaria Reale, potranno essere
apportate in fase di approvazione delle opere o nelle singole
convenzioni attuative. Pertanto, al fine di consentire l'indispensabile
flessibilità del presente Studio, salvaguardandone al contempo
i principi informativi, è consentita la realizzazione di
opere in lieve modifica rispetto alle linee guida progettuali
definite, a condizione che il provvedimento di approvazione dell'opera
comprenda la contestuale revisione dello Studio con le modifiche
e gli adeguamenti conseguenti. Qualora sia, invece, necessario
variare le specifiche prescrizioni sui lotti, o procedere alla
revisione complessiva del presente Studio di Insieme, lo stesso
dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.
Interventi superiori alla manutenzione straordinaria comportano
l'obbligo di adeguamento del lotto di riferimento alle prescrizioni
ed alle linee guida del presente Studio di Insieme.
Come già specificato lo Studio di Insieme delinea,
inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 15, delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G., i lotti funzionali per l'attuazione
degli interventi e le prescrizioni afferenti i lotti stessi, con
particolare riguardo alla dotazione di parcheggi e alle destinazioni
d'uso delle aree.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 5, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del
30 settembre 2008, che si allega (all. 2 - n. ), ha
espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole
suggerendo l'inserimento dell'area denominata "Arena Rock"
nel bando che la Città emana per trovare soggetti privati
interessati ad investire a Torino ed a realizzare quanto ipotizzato
dal provvedimento in approvazione.
Viene, anche, osservato che la realizzazione dell'area per la
sosta dei caravan e automezzi degli spettacoli viaggianti doveva
servire per risolvere un problema contingente e non avere una
connotazione definitiva, pertanto viene chiesta, anche in vista
della realizzazione di quanto previsto dallo studio unitario,
una collocazione diversa.
Inoltre, la Circoscrizione si candida ad ospitare il campeggio
internazionale della Città che non potrà più
essere collocato alla Continassa, proponendo per la localizzazione
dello stesso una porzione di Basse di Stura, sponda destra, laddove
i vincoli urbanistici, ambientali e fisici lo consentono.
A completamento del progetto viene proposta la realizzazione
di un anello di pista ciclabile intorno ai lotti in progetto con
relativa illuminazione (sino alle ore 24,00) affinché i
cittadini possano utilizzare la bicicletta in sicurezza e che
la zona attualmente occupata per la sosta autocarri, spettacoli
viaggianti, sia dedicata ad attività sportive di interesse
giovanile come il pattinaggio, skateboard tale da rendere la zona
luogo di attrazione e presidio del territorio che attualmente
dà un senso di abbandono e degrado.
Infine la Circoscrizione chiede di poter monitorare il progetto
mediante Commissione apposita e Consiglio Circoscrizionale ritenendo
necessario che periodicamente si riunisca un tavolo di aggiornamento
lavori.
In relazione alle succitate istanze della Circoscrizione si osserva
quanto segue.
Riguardo l'area denominata "Arena Rock" si precisa
che il bando consente, su richiesta, al soggetto concessionario
del Lotto 6 l'utilizzo della predetta "Arena".
In merito all'area per la sosta dei caravan e automezzi degli
spettacoli viaggianti si precisa che quella descritta rappresenta
lo stato di fatto, di cui non si prevede a breve la modifica,
ma non la destinazione prevista dallo Studio di Insieme che prevede
"area per spettacoli viaggianti" inteso proprio come
l'esercizio di tale attività, in quanto lo Studio d'Insieme
la individua e la riconosce come integrativa di tutto il comparto.
Per quanto attiene la candidatura ad ospitare il campeggio internazionale
della Città, l'Amministrazione, compatibilmente con i vincoli
urbanistici, valuterà le proposte che vengono avanzate
dalla Circoscrizione 5.
Riguardo alla realizzazione di un anello di pista ciclabile e
all'utilizzo della zona di sosta per autocarri, spettacoli viaggianti
per attività di interesse giovanile, tali proposte verranno
valutate in fase attuativa del presente Studio di Insieme fermo
restando che lo Studio stesso promuove la ciclopedonalità
interna e a corona dell'area.
Infine per quanto riguarda il monitoraggio del processo di trasformazione
dell'area si sottolinea che gli uffici competenti per l'attuazione
dell'intervento sono a disposizione della Circoscrizione ed in
particolare dell'apposita Commissione Circoscrizionale per l'opportuno
monitoraggio congiunto.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare lo Studio di Insieme, ai sensi dell'articolo 19,
comma 15, delle N.U.E.A., relativo all'Ambito della Continassa
(all. 1 - n. );
2) di approvare, nel rispetto dei principi generali di cui al
presente provvedimento, nonché della normativa e regolamentazione
vigente, l'esternalizzazione, previa adozione di idonee procedure
di gara, dell'area di cui al Lotto 6 dedicata ad "Attività
sportive, ludico ricreative e legate alla cura della persona",
approvando, altresì, l'attuazione delle forme di collaborazione,
per i motivi e come specificato in narrativa, qui integralmente
richiamata.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.