Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 183
2008 04106/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 167 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AMBITO DEL CASTELLO DEL DROSSO - CASCINE TORTA E PERINO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda il complesso denominato
Castello del Drosso ubicato al confine con la Città di
Beinasco e circoscritto dalle infrastrutture della Tangenziale
Sud, della strada del Drosso e da un tratto del torrente Sangone.
L'insediamento, delimitato dalle aree agricole comprese nel Parco
P19, è costituito dal Castello, classificato ai sensi dell'articolo
26 delle N.U.E.A. come "edificio di gran prestigio",
con giardino annesso, e da due cascine denominate "Torta"
e "Perino", classificate come "edifici di valore
documentario". Entrambe le cascine, così come il Castello,
sono oggi dismesse dall'uso e l'abbandono ne ha già prodotto
effetti negativi sullo stato manutentivo.
Gli interventi ammessi su tali edifici sono previsti nella "Tabella
dei tipi di intervento" (articolo 26 delle N.U.E.A.): per
il Castello, sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1 giugno
1939 n. 1089, ora "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
D.Lgs. 42/2004, sono ammessi interventi fino al restauro conservativo
per ogni parte dell'edificio; per le cascine i tipi di intervento
vanno dal risanamento conservativo sull'esterno degli edifici
su spazi pubblici, alla ristrutturazione edilizia sul sistema
distributivo e per l'interno dei corpi di fabbrica, al risanamento
conservativo e alla ristrutturazione edilizia nei cortili, giardini
privati e fronti verso tali spazi.
L'intero Ambito è riconosciuto come "pertinenza storica",
nella quale gli interventi sono subordinati ad un progetto d'insieme
atto a tutelare le preesistenze storiche e l'organicità
dell'impianto originario. E' ammessa in ogni caso la demolizione
di edifici o parti di essi recenti ed incongrui.
L'Ambito è destinato dal Piano Regolatore vigente a "Zone
a verde privato con preesistenze edilizie" e, pur essendo
esterno alla Zona Urbana Centrale Storica, è egualmente
classificato di categoria A secondo quanto previsto dal D.M. 1444/1968,
che contraddistingue "parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico
e di particolare pregio ambientale".
La destinazione è residenziale ma sono consentite anche
le attività ricettive e ricreative in genere.
Si sottolinea, inoltre, che le aree circostanti le Cascine oggetto
di recupero sono destinate a Parco P19 per le quali si conferma
la disciplina urbanistica prevista dalle vigenti norme.
L'area in oggetto ricade nel "Piano d'area", "Sistema
delle aree protette della fascia fluviale del Po", approvato
con D.C.R. n. 234-17401 in data 30 maggio 2002 e fa parte, con
il Parco P19 circostante, della vasta area individuata come zona
4sT.
Gli interventi sono, inoltre, soggetti a verifica di compatibilità
ambientale ed al parere dell'Ente di gestione del Parco Fluviale
del Po; possono essere realizzati interventi finalizzati ad attività
sportive e di svago da svolgersi all'aperto, attività del
tempo libero e orti urbani. Tali attività dovranno essere
integrate da una forte presenza di aree rinaturalizzate, pari
ad almeno il 40% di quelle coinvolte nel progetto, e dovranno
articolarsi senza impedire le connessioni ciclopedonali e di fruizione
delle aree limitrofe.
La presente variante prevede tipi di intervento eccedenti quelli
ammessi dal Piano, e al contempo, conferma gli usi e le destinazioni
già previste, rendendo attuabili gli interventi mirati
alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione paesaggistico-ambientale
dell'intero complesso anche in rapporto al territorio circostante
e in coerenza con gli obiettivi generali del Piano Regolatore.
In data 10 luglio 2008, il fascicolo tecnico della presente variante
è stato trasmesso all'Ente di Gestione del Sistema delle
aree protette della fascia fluviale del Po al fine di acquisire
il parere di competenza.
In data 24 novembre 2008, sono pervenute da parte del predetto
Ente le seguenti osservazioni (all. 3 - n. ):
" Da un punto di vista generale si rileva che nella proposta
manca un progetto unitario che associ gli interventi edilizi con
quelli previsti nelle aree esterne. Gli interventi edilizi dovrebbero
essere visti nell'ambito di un quadro unitario: ossia considerando
anche le sistemazioni a parco, gli impianti sportivi, l'accessibilità
dei percorsi di fruizione [
]
Per quanto riguarda gli interventi previsti nelle cascine, nel
dettaglio [
]
- E' ammissibile la ricostruzione dei volumi storicamente preesistenti,
oggi diruti, e la realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione
di due piani f.t. e nuova S.L.P., nonché la singola realizzazione
di nuovi orizzontamenti con formazione di due piani f.t. e nuova
S.L.P.. Tuttavia i nuovi orizzontamenti devono mantenere l'integrità
volumetrica, ossia non chiudere con solai le coperture, dove possibile
devono essere conservati i volumi per intero mediante parti a
doppia altezza (soppalchi, mezzenili
); inoltre i nuovi
orizzontamenti o le demolizioni degli attuali non devono comportare
la demolizione di volte.
- Relativamente alla Cascina Perino non è ammissibile la
realizzazione di nuovo volume e di nuova S.L.P. per attività
di servizio pubblico per attrezzature sportive all'aperto, al
coperto e per il tempo libero, a completamento della corte.
- Relativamente alla Cascina Torta non è ammissibile la
realizzazione di nuovo volume e di nuova S.L.P. per attività
di servizio pubblico per attrezzature sportive all'aperto, al
coperto e per il tempo libero, a completamento della corte minore
ad occidente verso il castello.
- La modifica o realizzazione di nuove aperture devono essere
strettamente limitati all'ottenimento dei requisiti di illuminotecnica,
rispettando i caratteri architettonici delle preesistenze (dimensioni,
rapporti, esposizioni).
- Il parere dell'Ente di gestione del Parco del Po', ai sensi
dell'art. 15 comma 12 della L.R. 28/1990, è obbligatorio,
ma non può essere vincolante.
- In merito al tema della realizzazione dei parcheggi interrati,
occorre che siano verificate eventuali presenze archeologiche.
Comunque la scheda progettuale del Piano d'Area prevede esclusivamente
attestamenti veicolari non asfaltati".
Con riferimento alle osservazioni sopra riportate, fermi restando
gli obiettivi più generali di complessivo recupero delle
aree a parco circostanti, che rimangono immutati e per le quali
si conferma la disciplina urbanistica vigente, rimane inteso che
tutti gli interventi previsti dovranno essere sottoposti al parere
dell'Ente di Gestione; relativamente invece agli interventi nelle
cascine, si specifica che i rilievi formulati trovano sostanzialmente
coerenza con le modalità attuative e i tipi di intervento
già oggi ammessi dalle norme del Piano Regolatore; la variante
infatti amplia i tipi di intervento allo scopo di consentire il
corretto recupero anche delle parti oggi crollate ed obsolete
delle cascine entro la sagoma e i volumi esistenti. Appare chiaro
che si rende conseguentemente necessario permettere la possibilità
di realizzare aperture idonee al fine di ottemperare ai requisiti
di illuminotecnica, nel rispetto dei caratteri architettonici
delle preesistenze. Si richiama che gli interventi previsti sono
inoltre assoggettati ai preventivi pareri vincolanti della Soprintendenza
ai Beni Architettonici e della Commissione Regionale per i Beni
Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R..
In riferimento ai parcheggi si specifica che quelli previsti
sono privati e di pertinenza delle residenze da realizzarsi esclusivamente
interrati e in ottemperanza a norme di legge sovraordinate (ai
sensi dell'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato
dalla Legge 122/1989). Rimane inteso che le aree suscettibili
di ritrovamenti archeologici devono essere sottoposte anche alla
competente Soprintendenza, come a tutte le disposizioni non esplicitamente
richiamate ma alle quali devono essere assoggettati tutti gli
interventi edilizi nella fase attuativa.
I parcheggi richiamati nella scheda del Piano d'Area non sono
oggetto della presente variante e si riferiscono a parcheggi pubblici
di attestamento per la fruizione del parco.
Si ritengono accoglibili le richieste di una progettazione coerente
con la natura degli edifici e del contesto e di non realizzare
i due nuovi volumi previsti nelle Cascine Torta e Perino. Si elimina,
pertanto, la previsione di tali nuovi volumi dall'elenco degli
interventi aggiuntivi ammessi dalla variante. Contestualmente
verrà invece recuperato un edificio esistente a due piani
fuori terra destinato ad ospitare un ecomuseo, in accoglimento
delle richieste avanzate dalla Circoscrizione 10.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del
9 giugno 2008 n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti
in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
In relazione a quanto sopra, in data 30 settembre 2008, è
stato trasmesso al Settore Ambiente e Territorio l'elaborato tecnico,
unitamente alla Relazione tecnica di verifica preventiva dell'assoggettabilità
alla procedura di V.A.S. della variante parziale di P.R.G.C..
In data 10 novembre 2008, il suddetto Settore Ambiente e Territorio
ha provveduto ad inviare la documentazione ai componenti dell'Organo
Tecnico, alla Provincia di Torino, nonché agli Enti competenti
in materia ambientale, richiedendo il parere circa l'assoggettabilità
del provvedimento al processo di valutazione ambientale e fissando
il termine per il giorno 24 novembre 2008.
Il Settore Ambiente e Territorio con determinazione dirigenziale
n. 794 del 9 dicembre 2008 (all. 4 - n. ) ha ritenuto
che la variante non sia da assoggettarsi a V.A.S. con le seguenti
prescrizioni:
a) che in sede di richiesta all'Ente Parco del parere circa la
realizzazione degli interventi previsti dalla presente Variante
sia predisposto un progetto unitario che associ gli interventi
edilizi con quelli relativi alla sistemazione del parco eventualmente
previsti nelle aree esterne. In ogni caso, in sede attuativa,
si rende necessario predisporre tale studio per inquadrare gli
interventi edilizi con le aree circostanti. Tale studio dovrà
inoltre essere inviato al Servizio Valutazione Impatto Ambientale
della Provincia di Torino;
b) che non sia prevista la realizzazione di nuovi volumi presso
la Cascina Perino e la Cascina Torta;
c) che nella realizzazione dei parcheggi interrati siano verificate
eventuali presenze archeologiche;
d) che gli interventi previsti e specificatamente la realizzazione
di piani interrati siano oggetto di adeguato approfondimento sotto
il profilo idrogeologico secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
e) contestualmente al documento di cui alla lettera a) dovrà
essere inviata al Servizio Valutazione Impatto Ambientale della
Provincia di Torino specifica relazione tecnica che dettagli esattamente
i quantitativi previsti di volumi di scavo necessari alla realizzazione
dei piani interrati degli interventi ricompresi nella variante
in oggetto, al fine di definire la necessità o meno di
predisporre il piano degli inerti di cui al parere della Provincia
citato in narrativa.
Considerata l'entità degli interventi aggiuntivi, rispetto
a quelli già ammessi dal P.R.G. nonché l'accoglimento
dell'osservazione dell'Ente di Gestione del Sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po, circa l'esclusione di interventi
di nuova edificazione ed, infine, valutato che il parere di quest'ultimo
è "esclusivamente
consultivo", si ritiene
che la presente variante sia da escludere dal processo di valutazione
ambientale.
Considerato, inoltre, che i progetti di intervento, seppur circoscritti,
limitati e già oggetto di apposita regolamentazione, verranno
sottoposti agli organi ed enti di tutela sovraordinati competenti
in materia paesaggistica, architettonica e ambientale, si ritiene
che la presente variante possa essere integrata con specifici
elaborati in materia di valutazione ambientale; considerando tuttavia
che gli indirizzi citati sono in fase di prima applicazione, si
ritiene di valutare gli approfondimenti necessari prima dell'adozione
del presente provvedimento.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che il
Consiglio Comunale, con deliberazione 12 aprile 2006 (mecc. 2006
02894/009), ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante
100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 la variante n. 100
è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far
data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008)
la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli
effetti parte integrante del PRG vigente.
Sulla base di tale variante l'area in oggetto è classificata,
sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette
a pericolo di inondazione né di allagamento e, per una
porzione marginale corrispondente alla ripida scarpata sottesa
al Castello e alla cascina Torta, in classe II (P), nella quale
gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M.
14 gennaio 2008.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso,
ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle
N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
La Cooperativa Edilizia Stella, proprietaria delle cascine Perino
e Torta ha richiesto parere di fattibilità urbanistico/edilizia
relativamente alla complessiva riqualificazione e valorizzazione
del complesso del Drosso.
Rispetto all'area interessata dalla variante, la proposta progettuale
è limitata alla ristrutturazione delle cascine Perino e
Torta, anche attraverso interventi di ricostruzione dei volumi
oggi diruti e la realizzazione di nuovi orizzontamenti, senza
modifica dell'involucro degli edifici, laddove le volumetrie lo
consentono, principalmente per fini residenziali.
Nella Cascina Torta sono previsti interventi di recupero e riqualificazione
dell'edificio a due piani terra adiacente alla chiesa, finalizzati
alla realizzazione di un ecomuseo.
Sotto entrambe le corti è prevista, infine, la realizzazione
di piani interrati adibiti ad autorimesse pertinenziali e cantine,
secondo le regole generali del Piano Regolatore e in rapporto
ai fabbisogni indotti dall'insediamento.
Il progetto sopra descritto verrà sottoposto al parere
dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po, che aveva già
esaminato in sede di Commissione Urbanistica dell'Ente una prima
ipotesi progettuale di massima.
La realizzazione di tale progetto potrà valorizzare l'ambito
del Castello del Drosso da molteplici punti di vista: paesistico-ambientale,
territoriale, architettonico, fruitivo nonché indurre l'auspicabile
riqualificazione del Castello, attualmente in disuso.
L'impegno da parte della proprietà a cedere gratuitamente
alla Città le aree e gli immobili destinati a servizio
pubblico verrà formalizzato attraverso la stipula di atto
unilaterale d'obbligo, da perfezionarsi precedentemente all'approvazione
della presente variante.
Visto quanto sopra, ritenuto che vi siano i presupposti di pubblica
utilità, l'Amministrazione intende adottare la variante
urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale che prevede la modifica del fascicolo I delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. qui di seguito illustrata:
A) al comma 5 dell'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze
edilizie (parte piana), dopo le parole "Nel castello",
cancellare le seguenti parole: "del Drosso e";
B) al comma 7 dell'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze
edilizie (parte piana), dopo le parole "Il piano si attua
attraverso autorizzazione o concessione singola senza obbligo
di convenzionamento, fatta eccezione", inserire le seguenti
parole "per quanto stabilito al precedente comma 5bis per
il complesso del Castello del Drosso e" e dopo le parole
"interventi finalizzati al nuovo uso delle strutture dei
complessi del Castello", cancellare le seguenti parole: "del
Drosso,";
C) al comma 9, punto 2 dell'articolo 6 - Attuazione del P.R.G.,
dopo le parole "Per gli interventi nelle aree da trasformare
all'interno della zona urbana centrale storica, ove previsto dall'articolo
10 comma 37", inserire le seguenti parole "e per quelli
nelle zone a verde privato con preesistenze edilizie classificate
di categoria A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444";
D) all'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie
(parte piana), dopo il comma 5, inserire il seguente nuovo comma
5bis:
"Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana)
con prescrizioni particolari
5bis Complesso del Castello del Drosso
L'insediamento del Castello del Drosso è situato in un
contesto ancora caratterizzato da valenze paesaggistiche e naturalistiche,
in un'area più vasta al confine con la città di
Beinasco, delimitata dalle infrastrutture della Tangenziale Sud
e della strada del Drosso e da un tratto del torrente Sangone.
Il complesso si compone del castello con annesso parco e di fabbricati
rurali edificati intorno a due corti, denominati cascina Torta
e cascina Perino.
Sono ammessi oltre agli usi residenziali (v. articolo 3 punto
1A), le attività ricettive (v. articolo 3 punto 2A), le
attrezzature sportive, per lo spettacolo e ricreative in genere
(v. articolo 3 punto 7 lettera v).
Fermi restando i disposti dell'articolo 26 delle presenti Norme,
sono esclusivamente ammessi, previo parere favorevole della competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, gli
interventi aggiuntivi di seguito specificati per i corpi di fabbrica
interessati e di massima illustrati nello schema Allegato 1 al
presente articolo:
Cascina Perino:
a: ricostruzione dei volumi storicamente preesistenti, oggi diruti,
e realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione di 2 piani
f.t. e nuova S.L.P.;
b: realizzazione di nuovi orizzontamenti, con formazione di 2
piani f.t. e nuova S.L.P.;
Cascina Torta:
c: ricostruzione dei volumi storicamente preesistenti, oggi diruti,
e realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione di 2 piani
f.t. e nuova S.L.P.;
d: realizzazione di nuovi orizzontamenti, con formazione di 2
piani f.t. e nuova S.L.P.;
E' ammessa la realizzazione di nuove aperture sulle facciate delle
cascine Perino e Torta.
Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse indicazioni
progettuali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio derivanti dall'esame dei progetti edilizi.
Gli interventi previsti sono inoltre assoggettati ai preventivi
pareri vincolanti della Commissione Regionale per i Beni Culturali
e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R. e dell'Ente
di Gestione del Parco Fluviale del Po.
La realizzazione di nuova S.L.P. con gli interventi di completamento
previsti per le cascine Perino e Torta, è subordinata al
reperimento, ai sensi dell'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942,
come modificato dalla Legge 122/1989, dei relativi parcheggi pertinenziali,
che dovranno essere realizzati interrati, e contestualmente al
reperimento di aree per servizi pubblici in misura pari a mq.
25 per ogni abitante teoricamente insediabile ai sensi dell'articolo
21 della L.U.R.. In alternativa alla dismissione è ammessa
la monetizzazione delle aree a servizi ai sensi dell'articolo
6 delle presenti Norme.
Gli interventi si attuano tramite permesso di costruire convenzionato
con la stipula di apposita convenzione o di atto unilaterale d'obbligo.";
E) in calce all'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze
edilizie (parte piana), inserire l'Allegato 1 all'articolo 13
delle N.U.E.A. "Schema dei tipi di intervento aggiuntivi
per il complesso del Castello del Drosso".
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dai pareri espressi dalla Divisione Verde
e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 651 del 15
gennaio 2008, che si allega alla relazione.
Si dà infine atto che, in merito agli indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi, gli eventuali approfondimenti
necessari saranno valutati in sede di approvazione della variante
urbanistica.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento,
si procederà all'aggiornamento dell'articolo 6 e dell'articolo
13 del fascicolo I delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale
in conformità alla variante sopra descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 10 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del
9 settembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere
favorevole condizionato:
1. al mantenimento dell'attuale destinazione ad uso agricolo dei
terreni circostanti l'Ambito del Castello del Drosso - Cascine
Torta e Perino al fine di preservare le ormai poche aree agricole
presenti nel tessuto urbano, escludendo, di conseguenza, la realizzazione
di un campo da golf (sul territorio della Circoscrizione sono
già presenti un campo da golf e un campo pratica).
2. Viene, inoltre, richiesta la ristrutturazione, da parte degli
operatori privati, della porzione di immobile da cedersi alla
Città e l'utilizzo della stessa come sede ecomuseale e
di servizio al parco agricolo con l'obiettivo di ospitarvi laboratori
didattici sulla cultura e la civiltà contadina, mediante
la stipula di atto unilaterale d'obbligo.
3. Infine viene proposta la destinazione di una quota della superficie
abitativa dell'immobile, da individuare con l'Amministrazione
Comunale, ad Edilizia Residenziale Pubblica.
1) Con riferimento in particolare alle richieste della Circoscrizione
occorre premettere che la variante, ai sensi dell'articolo 13
delle N.U.E.A., interessa esclusivamente gli immobili del complesso
denominato "Castello del Drosso" destinati dal Piano
Regolatore a "zone a verde privato con preesistenze edilizie"
e integra, sostanzialmente, senza modificare gli usi ammessi,
le prescrizioni specifiche rispetto agli interventi ammissibili
per le cascine Torta e Perino; è necessario, tuttavia,
sottolineare che il provvedimento in esame costituisce un tassello
del più vasto progetto di riqualificazione dell'ambito
considerato.
L'ambito descritto rappresenta infatti un "episodio urbanistico"
a sé stante rispetto al tessuto urbano cittadino, da rapportare
ad altre analoghe situazioni puntualmente individuate dal PRG,
quali Castello della Saffarona, Abbadia di Stura, riferite a nuclei
storici che hanno conservato la loro autonomia rispetto alla trama
cittadina; specificità che costituisce potenziale valenza
dei luoghi stessi ma anche evidente complessità rispetto
alle possibili trasformazioni.
Nel caso specifico, la valutazione circa le trasformazioni previste
deve pertanto tenere conto del relativo "isolamento"
del nucleo edificato che risulta in posizione interessante rispetto
ai collegamenti stradali, ma, al contempo, separato da estese
aree verdi rispetto alle ultime frange dell'edificato residenziale
a Sud della Città.
Si è, perciò, ritenuto che la trasformazione verso
la residenza (peraltro già ammessa dal PRG vigente) possa
essere accompagnata dalla trasformazione anche ad usi sportivi
delle aree verdi circostanti che la città valuterà
al fine di garantire al contempo una buona coerenza fra gli utilizzi
previsti ed un livello di presidio adeguato dell'area nel suo
complesso.
Al fine di garantire quanto sopra, si ritiene pertanto necessario
confermare gli indirizzi assunti circa il recupero delle Cascine
e rafforzare in futuro il coordinamento delle trasformazioni previste
per il nucleo edificato e per le aree circostanti destinate a
parco.
2) Si segnala, altresì che una quota di risorse aggiuntive
derivanti dalla valorizzazione degli immobili potrà essere
utilizzata per la qualificazione delle aree e degli edifici insistenti
sulle stesse da cedere alla Città secondo le esigenze espresse
dalla Circoscrizione. In tal senso è da ritenere accolta
la richiesta di cessione e ristrutturazione dell'immobile da destinare
ad ecomuseo .
3) Per quanto attiene la richiesta di destinare una quota della
superficie abitativa dell'immobile, ad Edilizia Residenziale Pubblica,
si rammenta che qualora gli interventi attuativi superino la soglia
di mq. 4.000 di Superficie Lorda di Pavimento complessiva, ai
sensi dei disposti dell'articolo 6 comma 10 bis, per gli interventi
di completamento, ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto,
e ricadenti in zone urbane storico ambientali e consolidate residenziali
miste, una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale è
destinata ad edilizia convenzionata. Su tale quota la Città
può esercitare entro dodici mesi dall'approvazione della
Convenzione Urbanistica il diritto di acquisto.
Tali disposizioni di carattere generale per tutti gli interventi
di attuazione del Piano ricadenti nelle condizioni sopradescritte
sono da verificare in sede di rilascio di permesso di costruire.
Gli impegni sopra richiamati, a carico degli operatori, dovranno
necessariamente essere regolamentati attraverso un atto unilaterale
d'obbligo, come già precedentemente esplicitato.
In relazione a quanto precedentemente esposto, si ritengono,
pertanto, accolte le osservazioni avanzate dalla Circoscrizione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazionedella Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 167 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R.,
concernente l' Ambito del Castello del Drosso - Cascine Torta
e Perino (all. 1 bis - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.