Divisione Servizi Educativi
Settore Acquisto Beni e Servizi
n. ord. 127
2008 04039/007
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL GRUPPO TORINESE TRASPORTI - GTT S.P.A. - PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2008 - 31 AGOSTO 2011. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Saragnese
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810686/55), esecutiva dal
4 gennaio 1999, la Città affidava ai sensi dell'allora
vigente articolo 22, comma 3, lettera e) della Legge 142/1990,
alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali avente sede
legale in Torino, corso Turati 19/6, i servizi di trasporto scolastico
collettivi concessi a classi fruitrici delle opportunità
educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico
e il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche
particolari, comunque connessi all'attività scolastica
e non compresi fra quelli erogati dall'ATM, alla quale, con deliberazione
del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55) esecutiva
dal 20 luglio 1998, l'Amministrazione comunale aveva già
provveduto ad affidare, a partire dal biennio 1998/ 2000, la gestione
integrata del servizio di trasporti scolastici e socio assistenziali
di soggetti svantaggiati e non, dando in tal modo attuazione al
progetto di razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale del 15 maggio 2000 (mecc. 2000 03332/64), esecutiva dal
30 maggio 2000, la Città approvava ai sensi dell'articolo
2501 Codice Civile e dell'articolo 17, commi 51 - 57, della Legge
15 maggio 1997 n. 127, la trasformazione dell'Azienda Speciale
"Azienda Torinese Mobilità" - ATM - in ATM S.p.A.,
denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.",
a totale controllo pubblico locale.
Con successiva deliberazione del
Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064),
esecutiva dal 21 ottobre 2002, veniva approvata la fusione delle
Società ATM TORINO S.p.A. e SATTI S.p.A., e veniva costituita
in data 23 dicembre 2003 la Società per Azioni denominata
GTT S.p.A."GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.".
Nel periodo precedente la fusione,
con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2000 (mecc.
2000 08303/007), esecutiva dal 23 ottobre 2000, la Città
affidava alla SATTI S.p.A. i servizi di trasporto scolastico relativi
ad attività didattiche esterne e vari, per il periodo dal
1 novembre 2000 al 31 agosto 2005, ed il relativo contratto di
servizio veniva stipulato in data 31 ottobre 2000 con SATTI S.p.A.
medesima, (oggi GTT S.p.A.). Tale contratto veniva in seguito
prorogato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio
2005 (mecc. 2005 05374/007) fino alla data del 31 dicembre 2005.
Considerato infatti che la scadenza
prevista dal citato contratto sopra indicato era il 31 agosto
2005, mentre il contratto in essere con l'ex ATM, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc.
2000 11586/064) esecutiva dal 1° gennaio 2001, inerente la
gestione integrata del servizio di trasporto a favore dei disabili,
dei trasporti scolastici e socio-assistenziali, scadeva in data
31 dicembre 2005, si rendeva necessario dilazionare la scadenza
del contratto in essere con la ex SATTI S.p.A. fino al 31 dicembre
2005, alle condizioni vigenti, portando in tal modo ad unità
i due contratti gestiti da un unico soggetto derivante dalla citata
fusione.
In seguito il citato contratto di
servizio veniva ulteriormente prorogato con deliberazione della
Giunta Comunale in data 11 novembre 2005 (mecc. 2005 09411/064),
esecutiva dal 28 novembre 2005. Con tale deliberazione la Città
provvedeva ad approvare la proroga dal 1 gennaio 2006 fino al
30 giugno 2008 del sopra citato contratto di servizio per la gestione
integrata trasporto disabili, scolastici ed assistenziali, includendovi
anche il servizio trasporti scolastici relativi ad attività
didattiche esterne, inizialmente stipulato con SATTI S.p.A. cui
era subentrata GTT S.p.A. in forza dell'articolo 2504 bis del
Codice Civile.
La proroga ora illustrata veniva
effettuata sotto la vigenza della Legge comunitaria 2005 (Legge
18 aprile 2005 n. 62), che conteneva uno specifico articolo dedicato
alla proroga di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di
funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni,
in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. Nello specifico si trattava dell'articolo 23, comma
3, il quale stabiliva che i suddetti contratti potevano essere
prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore
alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione
che venisse concordata una riduzione del corrispettivo di almeno
il 5 per cento.
Infatti, occorre ricordare che secondo
la normativa vigente in materia e la relativa interpretazione
riferita alla distinzione tra servizi aventi rilevanza economica
di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e servizi
privi di rilevanza economica di cui all'articolo 113 bis, che
in precedenza era stato dichiarato illegittimo con sentenza 13
- 27 luglio 2004, n. 272 della Corte Costituzionale, il servizio
relativo al trasporto disabili sembrava rientrare nella disciplina
della seconda ipotesi per la quale si era creato un vuoto normativo.
In seguito, il mutato quadro normativo
consentiva la possibilità di effettuare ulteriori proroghe,
tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 23 citato veniva abrogato
dalla Legge 6 febbraio 2007, n. 13 e, quindi, cadevano le condizioni
che avevano giustificato la proroga per una sola volta a determinate
condizioni.
Alla luce di quanto appena indicato,
è intervenuta un'ulteriore proroga dell'affidamento del
servizio inerente sia la gestione integrata del trasporto disabili,
scolastici ed assistenziali, e del servizio di taxi e minibus
attrezzati, sia il servizio di trasporto scolastico dei normodotati
relativo ad attività didattiche esterne.
Nello specifico, con deliberazione
della Giunta Comunale in data 4 giugno 2008 (mecc. 2008 03203/064),
la Città ha previsto la proroga dell'affidamento del servizio
inerente la gestione integrata del trasporto disabili in ambito
scolastico ed assistenziale, e del servizio di taxi e minibus
attrezzati sopra citato, alle medesime condizioni attualmente
vigenti, in capo al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A.
- per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2008 al 31 agosto
2009, mentre per il servizio di trasporto scolastico dei normodotati
relativo ad attività didattiche esterne, si è limitata
la durata della proroga dell'affidamento al periodo decorrente
dal 1 luglio 2008 al 31 agosto 2008, nelle more dell'approvazione
del relativo specifico contratto di servizio.
Con successiva deliberazione di
Giunta Comunale del 22 luglio 2008 n. mecc. 200804724/064, esecutiva
dal 5 agosto 2008, l'affidamento del servizio di trasporto dei
normodotati è stato ulteriormente prorogato dal 1 settembre
2008 fino al 30 novembre 2008 e comunque fino all'approvazione
del relativo specifico contratto di servizio.
Infatti, stante la particolarità
del servizio erogato, che lo diversifica dai servizi relativi
al trasporto disabili in ambito scolastico ed assistenziale, sia
per il contenuto che per le modalità ed i mezzi di trasporto
utilizzati, si ravvisa la necessità di prevedere un apposito
contratto di servizio.
L'approssimarsi della scadenza della
proroga pone dunque nuovamente la Città di fronte alla
scelta della modalità di affidamento del servizio in esame,
da giustificare in termini di convenienza economica e di legittimità.
Sotto il primo aspetto, l'affidamento
dei predetti servizi di trasporto alla SATTI S.p.A. - ora GTT
S.p.A. - ha determinato una condizione generale di convenienza
economica che associata ad una razionalizzazione della gestione
e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative
ha condotto ad un'effettiva razionalizzazione dei servizi affidati
con il conseguente ottenimento di ottimi risultati sia da un punto
di vista qualitativo che quantitativo riducendo, altresì,
i tempi intercorrenti tra la programmazione delle attività
e l'effettiva erogazione dei servizi in un rapporto di stretta
e valida collaborazione con gli uffici preposti.
Sotto il secondo aspetto, recente
giurisprudenza supporta e conferma la legittimità della
scelta di un Comune di affidare il servizio trasporto scolastico
con il metodo del c.d. "in house providing" ad una società
a capitale interamente pubblico.
Nello specifico, trattasi della
sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7636,
la quale afferma che il servizio di trasporto scolastico, poiché
persegue delle finalità sociali, deve essere qualificato
come un servizio pubblico locale.
Il servizio di trasporto scolastico,
sebbene non venga svolto a favore di una collettività indifferenziata,
senza un corrispettivo pagato dagli utenti, deve essere qualificato
come servizio pubblico locale a causa delle finalità sociali
che, con questo, si realizzano. Pertanto, l'Amministrazione comunale
può decidere la gestione di tale servizio mediante affidamento
diretto ad un ente strumentale di un Comune.
La scelta di realizzare la gestione
del servizio di trasporto scolastico mediante l'affidamento diretto
ad una società a totale partecipazione pubblica, che svolga
la maggior parte dell'attività con l'ente pubblico che
la controlla e su cui l'ente stesso eserciti il controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi, risponde ad una legittima
modalità organizzativa dell'Amministrazione comunale, la
quale, avvalendosi di un soggetto che fa parte della medesima
struttura amministrativa (c. d. delegazione interorganica), non
viola la normativa comunitaria (e il principio della concorrenza,
che la ispira).
Sulla base delle suesposte argomentazioni,
deve pertanto ritenersi che il servizio in esame può essere
affidato a GTT S.p.A., società a capitale interamente pubblico,
con il metodo "in house providing", verificandosi, nel
caso di specie, le condizioni che giustificano tale metodo, ovvero
che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
Pertanto, ad oggi, con l'approssimarsi
della conclusione del periodo di proroga sopra illustrato, per
le ragioni suesposte e considerato il buon esito del precedente
affidamento, l'Amministrazione comunale ritiene di continuare
ad avvalersi, per la gestione dei predetti servizi di trasporto
di GTT S.p.A. che, essendo società a capitale integralmente
comunale, può ricevere l'affidamento dell'esercizio di
tale servizio pubblico al di fuori di procedure concorsuali conformemente
all'articolo 113, comma 5, lettera c, del D. Lgs. n. 267/2000,
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive
modificazioni e integrazioni.
Il contratto di servizio, con validità
dal 1 novembre 2008 fino al 31 agosto 2011, disciplina la gestione
del servizio di trasporto e, ove previsto, di accompagnamento,
durante l'anno scolastico come da calendario regionale, degli
utenti normodotati iscritti ai nidi e scuole d'infanzia, a scuole
primarie e secondarie di 1° grado, al fine di garantire la
frequenza scolastica secondo i criteri definiti dall'Amministrazione
comunale e la partecipazione ad attività didattiche presso
i Laboratori Territoriali e ad attività didattiche o varie
iniziative che l'Amministrazione intenderà autorizzare.
Il contratto disciplina inoltre il servizio di trasporto per le
uscite didattiche, durante il periodo estivo, degli iscritti alle
scuole d'infanzia e ai Centri Estivi presso le scuole primarie.
L'affidamento comporta l'esecuzione
da parte della società GTT S.p.A. delle predette attività,
secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato
allo schema del presente contratto, che contiene anche l'elenco
dei prezzi unitari (tabelle a e b).
Il corrispettivo del servizio è
definito nel piano di servizio allegato, sopra citato e nelle
relative tabelle.
Il contratto prevede la rivalutazione
annuale di tutti i compensi economici, a partire dalla scadenza
del termine del primo anno di servizio, sulla base dell'indice
FOI ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati - Capitolo Trasporti, riferito all'anno precedente
considerando la variazione del mese di ottobre rispetto al mese
di ottobre precedente. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città
verrà effettuato mensilmente, a seguito della verifica
dei rendiconti riepilogativi contenenti gli estremi dei servizi,
da consegnare con cadenza mensile.
L'onere complessivo prevedibile
per tutto il periodo indicato ammonta ad Euro 1.563.350,00 oltre
IVA.
Si evidenzia infine che:
- in data 10 luglio 2008 prot. 17581/044
veniva richiesto parere preventivo sulla presente deliberazione
ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale,
dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto dell'Agenzia per i Servizi
Pubblici Locali, e del punto 1 della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 52 (mecc. 2003 02410/002);
- la documentazione trasmessa veniva
integrata con i documenti inviati in data 8 settembre 2008 prot.
20163/044;
- nella seduta del giorno 11 settembre
2008 la Commissione Amministratrice dell'Agenzia per i Servizi
Pubblici Locali provvedeva a rendere parere sulla deliberazione
con esito favorevole ed in data 16 settembre 2008 con nota prot.
n. 124 l'Agenzia medesima trasmetteva il parere alla Città
(all. 2 - n. );
- la presente deliberazione e relativo
allegato recepiscono in pieno il parere espresso in data 11 settembre
2008 dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di
Torino;
- detto parere stabilisce "peraltro
pare doversi concludere che l'affidamento in esame possa ritenersi
compreso nell'ambito di applicazione del comma 12 del citato articolo
23-bis Legge 133/2008, ai sensi del quale "Restano salve
le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto"
(ovvero 22 agosto 2008).";
- la presente deliberazione viene
dunque assunta in conformità di quanto previsto dall'articolo
23 bis comma 12 della Legge 133/2008 poiché la presente
procedura di affidamento è stata avviata prima della data
di entrata in vigore di tale legge; infatti in data 8 luglio 2008
la Giunta Comunale provvedeva già ad approvare il presente
schema di deliberazione e relativo allegato mentre la società
GTT provvedeva anch'essa all'approvazione dello schema di contratto
di servizio nel C.d.A. del 21 luglio 2008.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, integralmente qui richiamate, l'affidamento del servizio inerente l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per normodotati, per il periodo intercorrente dal 1 novembre 2008 - 31 agosto 2011 a favore di GTT S.p.A. ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c);
2) di approvare l'allegato contratto di servizio (all. 1 bis - n. ) tra la Città di Torino e GTT S.p.A. avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per normodotati, con validità dal 1 novembre 2008 al 31 agosto 2011, per la gestione del quale è prevista una spesa massima complessiva pari ad Euro 1.563.350,00 oltre IVA 10% pari a Euro 156.335,00, per un totale di Euro 1.719.685,00 per tutto il periodo;
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento degli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta
in triplice originale, tra -
l'ente locale (di seguito denominato ...........), con sede in
............., ..................., codice fiscale .....................,
in questo atto rappresentata dal dottor ......................,
nato a .............. il ..............., domiciliato per la carica
in ............., presso ..........., il quale sottoscrive il
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente
..............., tale nominato dal Sindaco con provvedimento in
data ........ prot. n. .... e ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19, comma 2, del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione
del ..........................................., ....................
quale deliberazione, omessi gli allegati, dichiarando le parti
di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli
e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente
scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...",
"..." e "...",
e ................ Società per Azioni - (nel seguito denominata
........S.p.A.), con sede in .............., ...................,
iscritta nel Registro delle Imprese di ............ al n. .......
(REA n. .............), codice fiscale......................,
in questo atto rappresentata dal dott.........., nato ..................il
...................., dirigente, domiciliato per la carica presso
la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato
e/o Direttore generale della suddetta società e, pertanto,
in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ......,
verbale n. ......
premesso che:
- la società GTT S.p.A., nata
a seguito dell'unificazione dell'ex A.T.M. e ex SATTI , di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc.
2002 05961/64), sulla base del contratto di servizio stipulato
con la SATTI S.p.A. approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale del 9 ottobre 2000 (mecc. 2000 08303/07) esecutiva dal
23 ottobre 2000, già prorogato con la deliberazione Giunta
Comunale del 5 luglio 2005 (mecc. 2005 05374/007) esecutiva dal
22 luglio 2005 e ulteriormente prorogato con deliberazione Giunta
Comunale (mecc. 2005 09411/064) dell'11 novembre 2005 esecutiva
in data 28 novembre 2005 fino al 30 giugno 2008, fino a tale ultima
data svolge i servizi di trasporto scolastico per normodotati
e attività didattiche per conto della Divisione Servizi
Educativi della Città di Torino;
- il servizio è sempre stato
svolto con livelli di qualità soddisfacenti;
- si ritiene opportuno provvedere
ad un nuovo affidamento del servizio a GTT S.p.A..
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2.1) La Città affida alla
società GTT S.p.A. la gestione:
a) del servizio di trasporto e, ove
previsto, di accompagnamento, durante l'anno scolastico come da
calendario regionale, degli utenti normodotati iscritti ai nidi
e scuole d'infanzia, a scuole primarie e secondarie di primo grado
al fine di garantire la frequenza scolastica (secondo i criteri
definiti dall'Amministrazione Comunale) e per la partecipazione
ad attività didattiche presso i Laboratori TerritoriaIi
e ad attività didattiche o varie iniziative che l'Amministrazione
intenderà autorizzare;
b) del servizio di trasporto, durante
il periodo estivo, degli iscritti alle scuole d'infanzia, e ai
Centri Estivi presso le scuole primarie per le uscite didattiche.
L'affidamento comporta da parte della società GTT l'esecuzione
delle predette attività, secondo quanto descritto e definito
nel piano di servizio allegato (all. n. 1) allo schema del presente
contratto, che contiene anche l'elenco dei prezzi unitari (all.
n. 1 tab a e b).
3.1) Il presente contratto ha
validità dal 1/11/2008 fino al 31/08/2011.
3.2) Alla fine di ogni anno le parti
potranno rivedere le specifiche di intervento.
4.1) Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti.
5.1) GTT S.p.A. è tenuta
ad individuare il responsabile d'esercizio ai sensi dei D.P.R.
753/1980.
5.2) Il nominativo di tale responsabile
deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'atto della
stipula del contratto di servizio e comunque prima dell'avvio
del servizio, come pure devono essere comunicate tempestivamente
nuove designazioni a tale ruolo.
6.1) La società GTT garantisce
l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del piano di servizio
allegato, con un livello di qualità adeguato alle esigenze
pubbliche.
6.2) Per effetto del presente contratto
la società assume ogni responsabilità civile e amministrativa
manlevando espressamente il Comune di Torino da eventuali danni
a trasportati e comunque a tutti i terzi nello svolgimento delle
attività oggetto del presente contratto di servizio effettuate
dalla società o per conto o su incarico della stessa.
6.3) A tale fine la società
GTT deve stipulare idonee polizze assicurative da trasmettere
alla Città prima dell'inizio della prestazione dei servizi
oggetto del contratto.
6.4) In caso di appalto la società
GTT inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di
assicurarsi per la RCA e contro i danni verso terzi trasportati.
6.5) La società GTT dovrà
garantire che i mezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente
contratto siano dotati di aria condizionata, si trovino in buone
condizioni di meccanica, carrozzeria e areazione e siano idonei
allo specifico uso a cui dovranno essere destinati, secondo quanto
previsto dal vigente Codice della Strada, in regola con tutte
le disposizioni legislative vigenti in materia o che saranno emanate
nel corso del contratto, con specifico riferimento alla tipologia
di utenza da trasportare.
6.6) Con riferimento agli specifici
obblighi a carico di GTT S.p.A. si rinvia all'allegato piano di
servizio.
6.7) La società GTT S.p.A.
è obbligata a emanare la carta della qualità dei
servizi ai sensi articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6.8) Fermo restando che la GTT S.p.A.
provvede direttamente alla gestione dei reclami, ogni reclamo
direttamente pervenuto a GTT S.p.A. deve essere trasmesso alla
Città e all'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune
di Torino entro 24 ore dalla sua presentazione. La Città
comunica altresì senza indugio alla GTT S.p.A. i reclami
che siano presentati direttamente al Comune o all'Agenzia o dei
quali comunque essi abbiano avuto in qualunque modo notizia.
E' altresì obbligo della GTT S.p.A. informare la Città
e l'Agenzia per i servizi pubblici del Comune di Torino delle
vicende successive al reclamo e di tempi, modalità e contenuti
della loro definizione.
7.1) La Città garantisce
quanto necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto,
con le modalità e le tempistiche descritte nell'allegato
piano di servizio.
7.2) Ai fini di un'attiva collaborazione
tra le parti, nella figura del Dirigente del Settore competente
della Divisione Servizi Educativi o suo delegato e del responsabile
designato da GTT S.p.A., si incontrano periodicamente, e comunque
almeno ogni sei mesi, al fine di realizzare un confronto sulle
modalità operative del servizio.
7.3) La Città comunica entro
15 giorni dall'inizio del servizio alla società GTT i nominativi
dei componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo di cui al
successivo articolo 19.
7.4) La Città garantisce il
controllo in merito all'adozione della carta della qualità
dei servizi, nonché in merito alla sua conformità
al disposto della articolo 2, comma 461 della Legge n. 244/2007.
7.5) La Città svolge, sotto
la propria diretta responsabilità, un sistema di monitoraggio
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di
servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità
dei servizi con la partecipazione delle associazioni dei consumatori
e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di
ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo,
sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni
dei consumatori.
8.1) Il corrispettivo del servizio
è definito nel piano di servizio allegato e nelle relative
tabelle; ogni anno, sulla base della propria disponibilità
finanziaria e delle previsioni dei servizi necessari, la Divisione
Servizi Educativi approverà la relativa spesa dandone comunicazione
al GTT S.p.A..
8.2) Tutti i compensi economici saranno
rivalutati annualmente, a partire dalla scadenza del termine del
primo anno di servizio, sulla base dell'indice FOI ISTAT dei costi
dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Capitolo
Trasporti, riferito all'anno precedente considerando la variazione
del mese di ottobre rispetto al mese di ottobre precedente.
9.1) Il pagamento di quanto dovuto
dalla Città verrà effettuato mensilmente, a seguito
della verifica dei rendiconti riepilogativi contenenti gli estremi
dei servizi, da consegnare con cadenza mensile; le fatture dovranno
riportare, con riferimento ai trasporti e all'accompagnamento,
gli importi suddivisi.
9.2) Le fatture verranno liquidate
dalla Città entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno
essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di
interesse.
10.1) La società è
obbligata è redigere ed aggiornare periodicamente la Carta
dei servizi in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni
in materia e in particolare nel pieno rispetto di quanto disposto
dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007.
10.2) La Carta dei servizi indica
i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che
l'utenza può legittimamente attendersi dalla società
GTT., le modalità di accesso alle informazioni garantite,
le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le
vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità
di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione
totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
10.3) Ai fini dell'emanazione della
Carta della qualità dei servizi la Società, conformemente
a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007,
si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti
attività:
- consultazione obbligatoria delle
associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri
quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto
di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si
rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo
cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente
del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e
di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi
svolto sotto la diretta responsabilità della Città,
con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto
alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo
cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei
consumatori.
10.4) Il finanziamento posto a carico
della Società per le attività sopra menzionate verrà
disciplinato in sede di apposito successivo regolamento
10.5) La società, conformemente
a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007,
si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi
ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno
dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
10.6) La società GTT è
tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento
alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni
sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
10.7) La Carta dei Servizi deve essere
redatta, previo parere preventivo dell'Amministrazione Comunale,
e trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 120 giorni dalla
data di inizio del servizio.
11.1) L'erogazione del servizio
non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni
di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione
debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
11.2) La Società GTT è
comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica
necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero
a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza.
11.3) Restano a carico della società
GTT gli eventuali costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione
e l'eventuale responsabilità verso i terzi conseguente
all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
11.4) Di ogni caso di sospensione
e/o interruzione del servizio, la società GTT deve dare
immediata comunicazione alla Città , precisandone le ragioni
e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere
i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere
chiarimenti e rifornire suggerimenti che la GTT è obbligata
a seguire, salvo che per motivate ragioni da riferire all'Amministrazione
intenda discostarsene.
11.5) La Società GTT non può
dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come
conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza
di controversia tra le parti.
11.6) L'interruzione del servizio
e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore,
sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento
del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di
ogni danno patito dalla Città.
12.1) La Società GTT, nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica e in particolare del D.Lgs. n. 163/2006, potrà avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti della Città, previa comunicazione e ed autorizzazione dello stesso.
13.1) La società GTT deve
presentare entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro trenta
giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico
- finanziaria riferita espressamente al servizio oggetto del contratto.
13.2) La relazione dovrà contenere
una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati per
lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo,
i costi relativi ai mezzi utilizzati, personale, ecc., nonché
il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il
dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre
alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato,
delle segnalazioni di disservizio eventualmente ricevute.
14.1) La società GTT si
impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficienza ed
efficacia, al fine di garantire l'ottimizzazione dello stesso.
14.2) La Città potrà
indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi
di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli
con la società GTT nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo
7.2).
15.1) D'accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione del contratto.
17.1) Nei confronti dei propri dipendenti la società GTT si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
18.1) La società GTT si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
19.1) La società GTT dispone
controlli periodici sulla regolare esecuzione del servizio fornendone
report almeno semestrale alla Divisione Servizi Educativi nonché
all'Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, anche
al fine del miglioramento del servizio.
19.2) Al fine di garantire il controllo
da parte della Città la società GTT collabora fornendo
anche all'Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino,
le informazioni necessarie.
19.3) La Città provvede agli
opportuni controlli con particolare riferimento alla qualità
del servizio erogato e al rispetto da parte della società
GTT degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio,
avvalendosi in particolare di apposito Organo di Vigilanza e Controllo
composto almeno dal Dirigente del Settore competente (o da funzionario
delegato) e dal responsabile dell'Ufficio Trasporti della Divisione
Servizi Educativi, nonché dell'Agenzia Servizi Pubblici
Locali del Comune di Torino.
19.4) È istituita una sessione
annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la Città,
il gestore del servizio, le Associazioni dei consumatori e l'Agenzia
dei servizi pubblici locali del Comune di Torino nella quale si
relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da
parte dei cittadini.
20.1) Si definiscono qui di seguito
le seguenti tipologie di interventi:
a) l'intervento è considerato
"mancato" quando non è stato effettuato in tutto
o in parte il servizio programmato;
b) l'intervento è considerato
"ritardato" quando non è stato rispettato, con
tolleranza di 5 minuti, l'orario previsto per il servizio;
c) l'intervento è considerato
"non conforme":
- quando non è stata rispettata
la programmazione,
- quando è stato utilizzato
un veicolo non idoneo (per capienza o perché in cattive
condizioni di meccanica, di carrozzeria, di areazione o di pulizia,
ecc),
- quando non è presente il
personale di accompagnamento ove previsto;
- in caso di non corretto comportamento
da parte del personale della Società operante a bordo,
- in caso di presenza a bordo di
persone estranee al servizio;
- in ogni altra situazione in cui
il servizio viene prestato in condizioni qualitative non adeguate
e/o senza rispettare le clausole previste nel presente contratto.
20.2) Il Dirigente del Settore competente
della Divisione Servizi Educativi provvede sulla base di quanto
sopra definito ad applicare le seguenti penali, in relazione alla
gravità delle infrazioni e al costo del servizio richiesto:
1. in caso di intervento "mancato"
totale: da Euro 200,00 a Euro 600,00 ;
2. in caso di intervento "mancato"
parziale: da Euro 150,00 a Euro 300,00 ;
3. in caso di intervento "ritardato":
da Euro 70,00 a Euro 200,00;
4. in caso di intervento "non
conforme": da Euro 100,00 a Euro 600,00.
Inoltre verrà irrogata la sanzione di Euro 500,00 nel caso
di violazione di quanto disposto nell'articolo 5 (mancata comunicazione
del responsabile d'esercizio) e nell'articolo 13 (mancata presentazione
della relazione tecnico-finanziaria). In caso di violazione di
quanto disposto nell'articolo10 (mancata redazione e/o trasmissione
della carta dei servizi) verrà irrogata la sanzione di
Euro 1.000,00, elevata a Euro 2.000,00 nel caso di mancata redazione
della carta di servizi, fermo restando quanto in seguito disposto
in caso di reiterazione delle violazioni.
In caso di reiterazione delle inadempienze potranno essere applicate
sanzioni di entità superiore, calcolate sempre in rapporto
alla gravità dell'infrazione, fermo restando che l'amministrazione
comunale potrà addivenire comunque alla risoluzione del
contratto, ai sensi della vigente normativa.
20.3) L'applicazione della penale
sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte
della Città - equivalente se del caso a comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 - entro
20 (venti) giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione
dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della
violazione e della penale che si intende applicare.
20.4) La società GTT nei 30
(trenta) giorni successivi al ricevimento della contestazione
medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
20.5) La penale verrà irrogata
entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della contestazione
medesima.
20.6) In sede di confronto di cui
all'articolo 7.2, le parti dovranno analizzare le cause che hanno
originato le penali e stabilire le misure necessarie affinché
vengano prevenuti ulteriori disservizi.
20.7) L'importo complessivo delle
penali applicate alla società per ogni stagione non potrà
comunque essere superiore al 10% del corrispettivo dovuto per
il servizio annuale.
21.1) L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte della Città per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
22.1) Fuori dai casi previsti
nel precedente articolo 21, il presente contratto si risolve qualora
una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze
rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo
all'interesse dell'altra.
22.2) La parte che intenda avvalersi
della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza
riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro
medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
22.3) La parte diffidata può
presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento
in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 22.2).
22.4) Qualora, a seguito dell'intimazione
di cui al comma 22.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente
le cause dell'inadempimento e sempreché la Città
parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni
addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte
può chiedere la risoluzione del contratto.
23.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.
24.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.
25.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della società GTT.