Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 106
2008 03031/009
OGGETTO: ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA "GIARDINETTO" DELL'IMMOBILE PALAZZO BRICHERASIO-CONVENZIONE TRA LA CITTA', LA FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO E LA SOCIETA' LAGRANGE S.R.L..
Proposta dell'Assessore Viano
di concerto con l'Assessore Altamura e Curti.
La Fondazione Palazzo Bricherasio ha manifestato l'interesse
a realizzare uno spazio coperto di accoglienza dei visitatori,
ad integrazione ed arricchimento delle funzioni espositive interne,
costituito da un ingresso, da una caffetteria e da un bookshop,
nell'area attualmente denominata "giardinetto" antistante
l'immobile, di proprietà della Società Lagrange
S.r.l., con affaccio sulla via Teofilo Rossi.
L'immobile in questione, inserito nella Zona Urbana Centrale
Storica, ricade tra gli "Edifici di rilevante interesse";
è tutelato con Decreto Ministeriale ai sensi della Legge
1089/1939, ora Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs.
n. 42/2004, ed è soggetto al parere vincolante della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.
All'esterno degli edifici su spazi pubblici sono ammessi interventi
fino al risanamento conservativo mentre all'interno dei corpi
di fabbrica sono consentiti interventi fino al restauro conservativo
sul sistema distributivo e fino alla ristrutturazione edilizia
nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi.
L'immobile è destinato dal P.R.G. vigente a Residenza
R4, Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona
Urbana Centrale Storica, secondo le previsioni dell'articolo 10
delle N.U.E.A. e lo spazio recintato antistante ne costituisce
pertinenza.
La tipologia e la distribuzione interna dell'edificio non consente
di identificare altri luoghi idonei per la localizzazione dei
servizi sopra descritti se non andando a sottrarre spazi ora
destinati all'attività espositiva e con certo minore attrattività
e integrazione urbana.
Tali servizi rispondono infatti alle attuali richieste di servizi
aggiuntivi nei luoghi deputati a mostre, al fine di rendere più
confortevole e attrattiva per il pubblico l'esperienza culturale,
tendendo così ad adeguarsi agli standards internazionali
del settore.
L'eccezionalità dell'intervento si inserisce in un luogo
di produzione e promozione di cultura, aperto alle più
diverse tendenze e manifestazioni nel panorama dell'arte moderna
e contemporanea, che la Fondazione rappresenta. Palazzo Bricherasio
è, infatti, una delle realtà culturali più
significative della Città, sede di importanti mostre nonché
luogo di incontro per dibattiti, conferenze ed iniziative finalizzate
a valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico e culturale.
Pertanto, la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società
Lagrange S.r.l. hanno espresso l'interesse a stipulare con la
Città apposita Convenzione volta a disciplinare il regime
giuridico della predetta area "giardinetto", attualmente
delimitata da un muretto con sovrastante recinzione, garantendone
la fruibilità pubblica, in coerenza con il vincolo di destinazione.
La Convenzione oggetto del presente provvedimento prevede, pertanto,
l'assoggettamento all'uso pubblico, per il periodo di 60 anni,
dell'area "giardinetto", pari a circa mq. 200, per la
realizzazione della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi
a ingresso locali espositivi, caffetteria e bookshop ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 19 comma 5 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G. vigente; per il predetto assoggettamento
i Proponenti corrisponderanno il canone COSAP in base al vigente
regolamento.
In merito al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del
pubblico esercizio di caffetteria, con determinazione n. 426 del
20 aprile 2001 della Divisione Commercio è stato previsto
il rilascio, in deroga al contingente, di un'autorizzazione per
l'apertura di un esercizio nei complessi museali.
In riferimento alla sussistenza dei presupposti previsti dalla
predetta determinazione 426/2001, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione
di somministrazione di alimenti e bevande, gli eventi espositivi
che si svolgono presso Palazzo Bricherasio fanno ritenere che
l'attività della Fondazione possa assimilarsi a quella
propria e tipica di un complesso museale.
I Proponenti si impegnano ad effettuare a propria cura e spese
la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza
ed ogni eventuale altro intervento necessario per garantire la
piena funzionalità dell'area "giardinetto" e
a sostenerne tutti i costi relativi, ivi compreso il consumo energetico
e quello dell'illuminazione pubblica.
Decorso il termine sessantennale di scadenza della Convenzione,
le Parti potranno congiuntamente valutare l'eventuale rinnovo
in coerenza con le esigenze frattanto sopravvenute.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
del Piemonte, con nota del 14 marzo 2008, ha rilasciato parere
di massima favorevole a condizione che nel successivo progetto
esecutivo si tenga conto di alcuni particolari costruttivi che
saranno poi oggetto di debita autorizzazione.
Per tutti gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di Convenzione
allegato quale parte integrante della presente deliberazione (allegato
1).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare per i motivi espressi in premessa che qui integralmente
si richiamano:
1) lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento (all. 1 - n. ),
da stipularsi tra il Comune di Torino e la Fondazione Palazzo
Bricherasio e la Società Lagrange S.r.l. per l'assoggettamento
all'uso pubblico della durata di sessanta anni dell'area "giardinetto"
di Palazzo Bricherasio, pari a circa mq. 200, per la realizzazione
della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi a ingresso
locali espositivi, caffetteria e bookshop (all. 2 - n.
) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 comma 5
delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. vigente;
2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla
stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, a norma
del Regolamento per i Contratti attualmente vigente e s.m.i.,
tra il Comune di Torino e la Fondazione Palazzo Bricherasio e
la Società Lagrange S.r.l. in persona del proprio legale
rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante e al
rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento
alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore
redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Allegato 1 - Convenzione
Tra
- la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città
n. 1, codice fiscale e Partita I.V.A. 00514490010, in questo atto
rappresentata, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente
vigente e s.m.i., dal sig.................................. nato
il ................ a ................... domiciliato in ............
..
via ................................ , nel seguito anche solo
semplicemente indicata come la Città,
da una parte
e
- la Fondazione Palazzo Bricherasio, con sede in Torino (TO),
via Lagrange n. 20, codice fiscale e Partita IVA 06846180013,
in persona del Presidente dott. Alberto Alessio, nel seguito anche
solo semplicemente indicata come la Fondazione,
e
- la Lagrange S.r.l., con sede in Torino (TO), via Lagrange n.
20, codice fiscale e Partita IVA 060004930019, in persona del
Legale Rappresentante dott.ssa Patrizia Durando, nel seguito anche
solo semplicemente indicata come la Società,
dall'altra parte
1) che la Fondazione ha innanzitutto come scopo statutario
il restituire alla vita culturale subalpina, nella piena godibilità
delle originali forme architettoniche, gli spazi siti in Torino,
via Lagrange n. 20 (Palazzo Bricherasio), già oggetto nella
memoria storica collettiva, di importanti eventi politici, sociali,
economici e culturali;
2) che la Fondazione ha manifestato l'intenzione a realizzare
presso Palazzo Bricherasio, nell'area attualmente denominata "giardinetto"
antistante il Palazzo sul lato con affaccio su via Teofilo Rossi
(nel seguito tale area sarà indicata anche solo semplicemente
come Area Giardinetto), un'area attrezzata e coperta destinata
ad essere utilizzata per i seguenti servizi/attività: ingresso
ai locali espositivi con presenza di un punto informativo, accoglienza
e intrattenimento del pubblico, caffetteria, bookshop;
3) che con determinazione n. 426 del 20 aprile 2001 della Divisione
Commercio del Comune di Torino è stato previsto il rilascio,
in deroga al contingente, di un'autorizzazione per l'apertura
di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande
nei complessi museali;
4) che gli eventi espositivi, presso Palazzo Bricherasio, svoltisi
per 305 giorni nell'anno 2007, hanno registrato un'affluenza di
oltre 229.000 visitatori e che, relativamente agli anni precedenti
l'apertura di Palazzo Bricherasio è stata di circa 300
giorni all'anno, registrando rispettivamente negli anni 2006,
2005, 2004, 2003 un numero annuo medio di 130.000 visitatori:
tali ultimi requisiti soddisfatti dalla Fondazione relativi all'ampia
durata del periodo di apertura al pubblico ed all'affluenza fanno
ritenere che, per quanto attiene alla ratio della predetta determinazione
426/2001, l'attività della Fondazione, possa considerarsi
assimilabile a quelle proprie e tipiche di un complesso museale
e quindi che sussistano i presupposti previsti dalla predetta
determinazione 426/2001 per il rilascio dell'autorizzazione per
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in
deroga ai contingenti numerici;
5) che la tipologia e la distribuzione interna dell'edificio destinato
ad ospitare l'allestimento delle mostre non consente di identificare
altri luoghi idonei per i servizi di cui al precedente punto 2)
se non con la sottrazione di spazi ora destinati all'attività
espositiva e con certo minore attrattività e integrazione
urbana;
6) che i predetti servizi di cui al precedente punto 2) rispondono
alle attuali richieste di servizi aggiuntivi nei luoghi deputati
a mostre per rendere più confortevole e attrattiva al
pubblico l'esperienza della visita con l'adeguamento agli standards
internazionali del settore;
7) che l'Area Giardinetto, oggetto della presente Convenzione,
è di proprietà della Società, la quale quindi,
per quanto occorrer possa, sottoscrivendo la presente Convenzione
conferma il proprio interesse, benestare e consenso a tutto quanto
ivi pattuito, rinunciando ad ogni contraria eccezione;
8) che tra la Fondazione e la Città di Torino - Settore
Educazione al Patrimonio Culturale - è in essere una convenzione
che disciplina una collaborazione continuativa sul piano del confronto
dei programmi espositivi, per lo studio e l'adozione di strategie
comuni e/o concordate di promozione e comunicazione dei rispettivi
interventi culturali e per l'utilizzazione degli spazi del Palazzo
per le iniziative culturali diverse da quelle strettamente legate
alle arti visive, ma comunque riferite alla promozione dell'interesse
per l'arte e la cultura promosse dalla Città di Torino;
9) che l'eccezionalità dell'intervento si inserisce nel
ruolo di luogo di produzione e di promozione della cultura aperto
alle più diverse tendenze e manifestazioni nel panorama
dell'arte moderna e contemporanea che la Fondazione rappresenta.
Palazzo Bricherasio è, infatti, una delle realtà
culturali più significative della Città, sede di
importanti mostre, ma altresì luogo di incontro per dibattiti,
conferenze e delle iniziative finalizzate a valorizzare e a far
conoscere il patrimonio artistico e culturale;
10) che, successivamente all'elaborazione di diverse soluzioni
progettuali, con nota del 6 marzo 2008, la Fondazione ha trasmesso
il progetto per la sistemazione dell'Area Giardinetto all'Assessorato
per l'Arredo Urbano del Comune di Torino e alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;
11) che la Fondazione e la Società si sono dichiarate,
altresì, interessate a stipulare apposita Convenzione che
disciplini il regime giuridico della predetta Area Giardinetto,
attualmente delimitata da un muretto con sovrastante recinzione,
garantendone la fruibilità pubblica;
12) che per la realizzazione diretta e la gestione del servizio
l'Area Giardinetto rimane di proprietà privata della Società,
ma assoggettata, fino alla scadenza della vigenza della presente
Convenzione, a uso pubblico con vincolo a servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 19 punto 5 delle N.U.E.A.
di P.R.G.;
13) che l'immobile Palazzo Bricherasio, inserito nella Zona Urbana
Centrale Storica, ricade tra gli "Edifici di rilevante interesse"
e su di esso sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo
sull'esterno degli edifici su spazi pubblici e all'interno dei
corpi di fabbrica, fino al restauro conservativo sul sistema distributivo
e fino alla ristrutturazione edilizia nei cortili, giardini privati
e fronti verso tali spazi;
14) che l'immobile Palazzo Bricherasio è destinato dal
P.R.G. vigente a Residenza R4, isolati o cellule edilizie residenziali
compresi nella Zona Urbana Centrale Storica, secondo le previsioni
dell'articolo 10 delle N.U.E.A., mentre lo spazio recintato antistante
ne costituisce pertinenza;
15) che l'immobile Palazzo Bricherasio è tutelato con Notifica
Ministeriale ai sensi della Legge 1089/1939, ora Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, ed è soggetto
al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio del Piemonte;
16) che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
del Piemonte, con nota del 14 marzo 2008, ha rilasciato parere
di massima favorevole a condizione che nell'elaborazione del successivo
progetto esecutivo si tenga conto di alcuni particolari costruttivi
che saranno oggetto di debita autorizzazione (all. n. 1.1);
17) che la presente Convenzione è stata approvata formalmente
dalla Città di Torino, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. del
.
.
.., esecutiva
in data
.
(mecc. );
Articolo 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono qui integralmente richiamate.
Articolo 2
Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto l'assoggettamento all'uso
pubblico dell'Area Giardinetto, pari a circa mq. 200, per la realizzazione
della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi a ingresso
locali espositivi, punto informativo, area attrezzata di accoglienza
e intrattenimento del pubblico, caffetteria e bookshop ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 19, comma 5 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.
L'Area Giardinetto da assoggettare all'uso pubblico per la durata
di vigenza della presente Convenzione è identificata sia
al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati al Fg. n. 1282, Part.
n. 166, sub. 34, categoria F/1.
Articolo 3
Assoggettamento all'uso pubblico dell'area con affaccio sulla
via Teofilo Rossi
La Fondazione e la Società in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, con il presente atto, assoggettano all'uso pubblico
con vincolo di destinazione a servizi pubblici in favore della
Città di Torino, che accetta, l'Area indicata nel precedente
articolo per la durata di anni sessanta, libera da vincoli, diritti
reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi
genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, locazioni,
liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni
di pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione.
Alla scadenza della Convenzione, in caso di mancato rinnovo, la
Fondazione e/o la Società dovranno ripristinare presso
l'Area Giardinetto la situazione preesistente le modifiche autorizzate
nella presente Convenzione, senza determinare alcun onere o spesa
a carico della Città.
Qualora, nel corso dei citati sessanta anni, mutino le esigenze
in ordine alla gestione dell'area in questione, è riconosciuta
alla Fondazione e/o alla Società la facoltà di richiedere
la risoluzione anticipata dalla presente Convenzione, previa monetizzazione
il cui importo verrà definito secondo le modalità
di cui al successivo articolo 8.
Il regime di servitù pubblica e il vincolo di destinazione
a servizi pubblici gravante sull'Area in questione per il periodo
di vigenza della presente Convenzione sono trascritti presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il regime giuridico-patrimoniale dell'Area Giardinetto resta,
pertanto, quello della proprietà privata, assoggettata
tuttavia a servitù di uso pubblico per il periodo di vigenza
della presente Convenzione; l'Area Giardinetto potrà quindi
essere contabilizzata patrimonialmente dalla proprietà,
fermo restando che per la durata di vigenza della presente Convenzione
non potrà in alcun modo essere limitata o pregiudicata
la sua destinazione a servizio pubblico, salvo quanto previsto
nella presente Convenzione.
L'Area Giardinetto, attrezzata e da attrezzarsi, per il periodo
di durata della vigenza della presente Convenzione rimane vincolata
alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite
nella presente Convenzione e ogni eventuale diversa utilizzazione
comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione
della presente Convenzione.
In forza della legislazione fiscale vigente, tale assoggettamento
dell'Area Giardinetto comporta a carico della Fondazione, e/o
in subordine a carico della Società in caso di inadempimento
da parte della Fondazione, l'obbligo di corrispondere il canone
COSAP in base al vigente regolamento.
Articolo 4
Destinazione e uso
L'Area Giardinetto, assoggettata ad uso pubblico ai sensi della
presente Convenzione, sarà adibita a servizi di accoglienza
ed intrattenimento legati alle attività culturali della
Fondazione Palazzo Bricherasio tra i quali è prevista,
oltre all'ingresso alla sede espositiva, la realizzazione di un
punto informativo, di un'area attrezzata di accoglienza del pubblico,
di una caffetteria e di un bookshop nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative che disciplinano la materia: tali diversi
servizi conviveranno nel medesimo spazio e potranno essere modificati
nel tempo in base ad esigenze organizzative della Fondazione.
In particolare l'area coperta specificamente destinata alla caffetteria
non potrà superare i mq. 60. All'interno di tale Area Giardinetto
assoggettata ad uso pubblico è prevista anche la realizzazione
di iniziative di intrattenimento culturale quali installazioni
di arte contemporanea, dibattiti, presentazione di libri e altre
attività di promozione del territorio che completino l'offerta
culturale della Fondazione stessa. Gli orari di apertura al pubblico
dell'area assoggettata ad uso pubblico saranno indicativamente
non inferiori a quelli di apertura della sede espositiva sita
nel Palazzo Bricherasio e saranno suscettibili di variazioni a
seconda delle esigenze organizzative della Fondazione Palazzo
Bricherasio.
Articolo 5
Gestione dell'area
La Fondazione Palazzo Bricherasio e/o la Società si impegnano
ad effettuare e/o a far effettuare a propria cura e spese la manutenzione
ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza e ogni eventuale
altro intervento necessario per garantire la piena funzionalità
dell'Area Giardinetto e a sostenerne tutti i costi relativi, ivi
compreso il consumo energetico e quello dell'illuminazione pubblica.
Articolo 6
Realizzazione dell'intervento
La realizzazione della struttura di cui all'articolo 2 dovrà
essere ultimata entro un anno dal rilascio del permesso di costruire
in precario e dovrà avvenire senza determinare alcun onere
e/o spesa a carico della Città.
In ogni caso la cancellata dovrà essere conservata e ripristinata
in caso di rimozione della struttura ora in progetto.
Articolo 7
Rilascio e validità dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti
bevande.
Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato
ad apposita istanza ed alla sussistenza dei requisiti e presupposti
previsti dalla normativa applicabile in materia.
L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto
delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria,
in materia edilizia e urbanistica nonché delle norme in
materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizioni
sulla sorvegliabilità dei locali.
Ogni anno la Fondazione dovrà trasmettere la programmazione
delle manifestazioni ed il resoconto dei visitatori dell'anno
precedente.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione
non è trasferibile in altra sede e sarà revocata
nei casi previsti dalla vigente normativa, e/o qualora venga meno
l'esercizio dell'attività di organizzazione mostre e di
eventi culturali realizzati all'interno di Palazzo Bricherasio.
Articolo 8
Monetizzazione
Decorso il termine di sessanta anni di cui all'articolo 3, le
parti valuteranno congiuntamente l'eventuale rinnovo in coerenza
con le esigenze frattanto sopravvenute ovvero, su richiesta dei
Proponenti, la possibilità per la Città di rinunciare
al vincolo di destinazione ad uso pubblico sull'area in oggetto
previo pagamento, da parte dei Proponenti o loro aventi causa,
di un importo, a titolo di correlata monetizzazione all'uopo concordata.
Tale importo sarà determinato da due tecnici incaricati
rispettivamente dalla Città e dalla Fondazione. Qualora
i predetti non giungano ad un accordo, verrà richiesta
al Tribunale la nomina di un perito al fine della valutazione
definitiva.
Articolo 9
Poteri di controllo della Città e sanzioni convenzionali
La Città si avvarrà di personale proprio o esterno,
appositamente incaricato, per effettuare controlli sul puntuale
rispetto della Convenzione.
Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero essere
accertate violazioni degli obblighi assunti con la presente Convenzione
dalla Fondazione Palazzo Bricherasio e/o dalla Società,
la Città provvederà a inviare una motivata diffida
ad adempiere alla Fondazione e alla Società, assegnando
un termine congruo in relazione alla contestazione, che in ogni
caso non potrà essere inferiore a giorni trenta.
Qualora la Fondazione e/o la Società non provvedano a ripristinare
le condizioni entro il termine assegnato, saranno obbligate in
solido tra loro a rifondere alla Città le spese da questa
sostenute con una maggiorazione degli eventuali danni nonché
a corrispondere, a titolo di penale, una somma il cui importo
massimo sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo delle
spese di cui sopra.
Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città
il diritto di contestare eventuali casi non espressamente previsti
ma comunque rilevanti riguardo il puntuale rispetto della Convenzione,
valutata la gravità delle inadempienze e tenuto conto delle
circostanze nelle quali le stesse si sono verificate.
La Città contesterà formalmente le inadempienze
entro il termine di 30 giorni dalla notizia dell'accaduto; la
Fondazione e/o la Società entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione di contestazione potranno esporre per iscritto
le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città;
nel caso in cui la Città rigetti le controdeduzioni e confermi
la contestazione, la Fondazione e/o la Società entro i
successivi trenta giorni dovranno conformarsi alle istruzioni
della Città per rimuovere l'inadempienza. In caso di contestazione
dell'inadempienza da parte della Fondazione e/o della Società,
la questione potrà essere deferita ad apposita commissione
composta da un rappresentante per ciascuna parte (Fondazione e
Società da una parte e Città dall'altra parte) che
dovrà definire la controversia entro 30 giorni dalla sua
costituzione. Qualora non si pervenga a composizione nel termine
fissato la Commissione sarà integrata da un soggetto terzo
di nomina del Tribunale di Torino. La Commissione così
integrata dovrà esprimersi entro i successivi 60 giorni.
Articolo 10
Adeguamento nuove normative
Con riferimento a quanto previsto dalla presente Convenzione,
durante la sua vigenza la Fondazione Palazzo Bricherasio e la
Società si obbligano ad osservare tutte le norme di legge
nazionali e comunitarie vigenti e ad essa applicabili.
Qualora per la necessità di adeguamento a nuove disposizioni
normative emanate dagli Enti competenti o per qualsiasi altro
motivo non imputabile alla Città, si dovessero rendere
necessari interventi di modifica alla struttura e/o agli impianti
e/o aggiunte onerose, l'onere di tali interventi e/o aggiunte
non dovrà gravare sulla Città.
Articolo 11
Spese
La presente Convenzione verrà trascritta nei Pubblici Registri
Immobiliari; tutte le spese relative e conseguenti alla presente
Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione, saranno a
carico della Fondazione Palazzo Bricherasio.
Articolo 12
Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione
i seguenti allegati:
- Parere di massima favorevole della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte (allegato 1.1)
- Tavola n. 1 azzonamento e destinazione d'uso 1:5000 (allegato
1.2)
- Situazione fabbricativa (allegato 1.3).