Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco,
LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI
Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.
In totale n. 23 Consiglieri
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE
ADOGGETTO: REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari e il
Coordinatore della III Commissione Del Bianco riferisce.
Con
deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 1° marzo 2004 (mecc.
2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, è stato approvato il
Regolamento di occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors
stagionali e continuativi e, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15
novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, sono state
definite tutte le specifiche tecniche.
L'applicazione sul campo del
Regolamento ha suggerito di apportare alcune modifiche che sono state
successivamente approvate dal Consiglio Comunale (deliberazione mecc.
200503893/122 del 22 luglio 2005, esecutiva dal 9 agosto 2005 e deliberazione
mecc. 2005 11899/122 del 27 marzo 2006, esecutiva dal l O aprile
2006).
Il Regolamento nel corso del tempo ha prodotto risultati
importanti che possono anche essere ascritti ad una maggiore diffusione della
cultura della qualità.
Per questa ragione gli operatori commerciali
tendono oggi a proporre elementi di arredo di miglior pregio. Ciò
significa che spesso questi sono realizzati con materiali più consistenti
che rendono maggiormente difficile la loro movimentazione, legata all'obbligo di
ricovero delle attrezzature nelle ore di chiusura. Questo aspetto risulta
particolarmente oneroso nel caso in cui la chiusura sia limitata a poche
ore.
È necessario ricordare che tale obbligo è stato
introdotto principalmente in ragione dell'opportunità di garantire un
certo decoro, evitando gli accatastamenti del materiale soprattutto sul suolo
pubblico. Nel caso di progetti di qualità, si può presumere che il
permanere sul suolo degli elementi componenti il dehors, collocati nelle stesse
condizioni di esercizio, non pregiudichi la qualità dell'ambiente
urbano.
Si ritiene quindi, nel caso in cui il periodo di non utilizzo
sia limitato, di poter ammettere il permanere degli elementi componenti il
dehors collocati nel modo previsto dal progetto approvato.
Si rende
pertanto necessario modificare quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del
Regolamento n. 287.
Dall'applicazione delle norme regolamentari sono inoltre
emerse altre questioni, sia di carattere amministrativo sia di carattere
prettamente tecnico, che pare opportuno modificare o quanto meno integrare e
precisare.
Per quanto concerne la parte amministrativa, a chiarimento
dell'articolo 6 comma 3, pare opportuno specificare che il termine del
procedimento per il rilascio della concessione relativa ai dehors continuativi
su tutto il territorio cittadino sia stabilito in 90 giorni.
Relativamente
alla comunicazione di proseguimento dell'occupazione suolo pubblico con dehors
continuativi da presentarsi annualmente, si ritiene che la produzione della
documentazione fotografica per il parere di conformità sia necessaria
solo per il primo anno.
Occorre pertanto introdurre questa specificazione
nell'articolo 6 comma 7. In merito agli aspetti tecnici, invece, si rileva
quanto segue.
Considerata la carenza di posti auto sul territorio
cittadino, si ritiene necessario modificare l'articolo 4 comma 9, limitando le
occupazioni di suolo pubblico con dehors negli ampi spazi pubblici adibiti a
parcheggio.
Per l'utilizzo intrinseco degli arredi del dehors in relazione
alle esigenze degli avventori, risulta essere palese l'impossibilità che
tali elementi rimangano collocati esattamente, e per tutto l'orario di apertura
dei locali, nella posizione prevista dal progetto approvato.
Pertanto
occorre specificare, all'articolo 15 comma 2 punto a., che spostamenti di
arredi, esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico
concessa, possono essere ammessi, purché il numero degli stessi non sia
maggiore rispetto a quello previsto nel progetto approvato e siano garantiti i
percorsi di sicurezza per l'accesso e l'uscita dall'esercizio commerciale.
Per le tipologie ad ombrelloni, viste le problematiche emerse
relativamente all'ombreggiamento dei dehors, si può ritenere valida
l'esigenza di ricorrere all'uso di coperture inclinabili le cui proiezioni
ricadano esclusivamente all'interno dei limiti dell'area di occupazione suolo
pubblico concessa.
Pertanto si ritiene di modificare il Titolo 3 punto 3.b.
delle indicazioni tecnico/ambientali. Si intende altresì chiarire, al
Titolo 3 punto 3.b.l., che nelle piazze di pregio storico ambientale e negli
ampliamenti barocchi della ZUCS, la copertura in telo chiaro in doppio cotone
impermeabilizzato risulti quella consigliata con l'eccezione di quelle aree ove
la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con specifici progetti
integrati d'ambito.
Inoltre, dall'esame delle istanze presentate
relative alle proposte di inserimento sul prospetto degli edifici delle
tipologie di copertura a falda tesa, è emerso come non sempre risulti
possibile un'esatta collocazione simmetrica delle stesse rispetto alle aperture
o alle campiture esistenti sulla facciata. Si ritiene pertanto di modificare il
Titolo 3 punti 3.b.3. e
3.bA., evidenziando la necessità di
osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della
facciata.
Si sono inoltre verificate all'interno della ZUSA alcune
situazioni per le quali la Commissione tecnica avrebbe preferito adottare una
soluzione con falda tesa con montanti d'appoggio, attualmente non ammessa dal
Titolo 3 punto 3.bA. e quindi, non prevista dalla tabella di cui all'allegato D
delle indicazioni tecnico/ambientali. Si intende quindi modificare tale punto e
l'allegato, in modo che questa soluzione sia, su progetto specifico,
ammissibile.
Occorre inoltre specificare che nella tipologia di
copertura a pergola, la struttura interna a sostegno della stessa debba essere
visibile e precisare quindi, al Titolo 3 punto 3.b.6., che la tamponatura
laterale dei timpani del dehors non è ammessa.
Si rende
necessario, infine, apportare alcune correzioni ai rimandi dell'articolo 15
comma 3 punto f. e del Titolo 3 punto 3.c.1.2.b.
Ai fini di una lettura
agevole delle modifiche, si allega (all. l.) una tabella di comparazione tra la
vecchia e la nuova stesura degli articoli del Regolamento, che riporta anche per
ciò che riguarda le indicazioni tecnico/ambientali, i punti del Titolo 3
e la tabella di cui all'allegato D, entrambe oggetto di modifica.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il direttore della Divisione Suolo Pubblico,
Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione con lettera in data 17 aprile 2008,
n. prot. 1321, ha richiesto alle Circoscrizioni, nell’ambito delle
competenze loro riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli
artt. 43 e 44, di esprimere il parere di competenza, in merito alla
deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 15 aprile 2008 n. mecc.
200801902/115 avente ad oggetto: “Regolamento n. 287. Occupazione del
suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e
continuativi. Modifiche”, per le ragioni dettagliatamente evidenziate in
narrativa.
La I^ e la III^ Commissione, competenti per materia, hanno
esaminato la proposta di approvazione della deliberazione in argomento nella
seduta congiunta del 14 maggio 2008.
Tutto ciò premesso,