Atto n. 57
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
20 MAGGIO 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli
18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAVALLARI
Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola,
COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DOMINESE Stefano, DEL BIANCO
Marianna, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO
Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE
Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE
Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere: BOSSO Giovanni
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: MODIFICA DELLA
SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari
riferisce.
L’Addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999,
dall’art, 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra
l’altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare
l’aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle
Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.
L’art. 3, comma 1, lettera a),
della Legge 27/12/2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la
sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle
persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle
deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore
per l’anno 2002. Tale limitazione è stata più volte
reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all’entrata in
vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha reso
possibile l’incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1°
gennaio 2007.
In particolare, l’art. 1, comma 142, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 28
settembre 1998 n. 360 che ora dispone: “I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo
52
del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le
Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al
comma 2”.
Lo stesso comma 142 dell’art. 1 della Legge 27
dicembre 2006 ha introdotto il comma 3 bis del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360
che recita: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali”.
Nell’esercizio 2007,
l’esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei
servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto
del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti
erariali, indusse l’Amministrazione ad attivare la facoltà prevista
dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l’aliquota
dell’addizionale, ma temperando allo stesso tempo l’effetto
dell’aumento del prelievo con l’introduzione della soglia di
esenzione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc.
200609746/013), veniva approvato il citato “Regolamento per la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, che, all’art.
4-bis, tra l’altro, prevede la soglia di esenzione ad Euro 10.300,00 sul
reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più
deboli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200701080/024)
del 28 marzo 2007, immediatamente eseguibile, aente ad oggetto: “Indirizzi
per l’esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed
altre materie simili” è stata stabilita la variazione, nella misura
di 0,2 punti percentuali, dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche rispetto all’aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin
dall’anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali,
misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.
Con
successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007
01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di
aliquota in argomento con l’approvazione della variazione
dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.
Considerato che i
Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la
fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati , i cui
redditi sono stati oggetto di adeguamenti all’indice di inflazione, si
ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.300,00
nell’art. 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.400,00 con
decorrenza 1 gennaio 2008 come segue:
“ART. 4 BIS
- L’addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se
il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche non supera l’importo di Euro 10.400,00.
- Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.400,00,
l’addizionale è dovuta ed è determinata applicando
l’aliquota al reddito imponibile
complessivo”.
Dato atto che l’art. 27, comma 8,
della Legge Finanziaria per l’anno 2002, (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha
sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il
seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1° gennaio dell’anno
di riferimento” ed in tale senso, altresì, il comma 169 della
Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed
aliquote.
Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno del
20 dicembre 2007, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l’anno 2008 da parte degli Enti Locali è stato dapprima differito
al 31 marzo 2008 e, successivamente, con Decreto del Ministero
dell’Interno del 20 marzo 2008, è stato ulteriormente differito al
31 maggio 2008.
Alla luce di quanto sopra esposto il direttore della
Divisione Servizi Tributari e Catasto, con lettera in data 5 maggio 2008, n.
prot. 14834, ha richiesto alle Circoscrizioni, nell’ambito delle
competenze loro riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli
artt. 43 e 44, di esprimere il parere di competenza, in merito alla
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2008002481/013 avente ad oggetto:
“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica della
soglia di esenzione. Approvazione”, per le ragioni dettagliatamente
evidenziate in narrativa.
La I^ Commissione, competente per materia,
hanno esaminato la proposta di approvazione della deliberazione in argomento
nella seduta del 16 maggio 2008.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200802481/013 avente ad oggetto:
“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica della
soglia di esenzione.
Approvazione”.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri
Antonelli e Cavone.
Risultano assenti dall’aula i Consiglieri Lavecchia
e Cartella per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono
20
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI:20
VOTI
FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: 2 (Marrone –Rabellino)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito al contenuto della
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200802481/013 avente ad oggetto:
“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: modifica della
soglia di esenzione.
Approvazione”.