Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti
n. ord. 73
2008 02342/024
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2008 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
e degli Assessori Passoni, Borgogno,
Borgione, Curti, Saragnese, Viano e Mangone a nome dell'Assessore
Altamura.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio
Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di
Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del
bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione
quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi
locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
ADDIZIONALE IRE (già IRPEF)
L'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), ha modificato l'articolo 1, comma 3, ed introdotto
il nuovo comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che
prevede la possibilità, dal 1° gennaio 2007, di variare
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino a un massimo
di 0,8 punti percentuali e la possibilità di stabilire
una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali, previa adozione di regolamento.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc.
2006 09746/013) è stato adottato il "Regolamento per
la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche" che, tra l'altro,
stabilisce la soglia di esenzione sopra citata e ne disciplina
gli elementi di competenza del Comune.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc.
2007 01080/024), avente oggetto "Indirizzi per l'esercizio
2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili" venne determinata in 0,2 punti percentuali
la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle Persone Fisiche, portandola
complessivamente a 0,5 punti con decorrenza dal 1° gennaio
2007.
Tale aliquota viene confermata anche per l'anno 2008 nella misura
dello 0,5%, ritenendola sufficiente a garantire un flusso di entrate
tale da consentire, in condizioni di equilibrio di bilancio, il
contenimento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali.
Si propone, con separata modifica regolamentare, l'incremento
della soglia di esenzione dell'addizionale in argomento alla misura
di Euro 10.400,00.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 156 della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dal 1°
gennaio 2007 la determinazione delle aliquote dell'ICI diventa
di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede con apposita
deliberazione, che conterrà la proposta di confermare sia
le aliquote sia la detrazione comunale per l'abitazione principale
in vigore nell'anno 2007.
TARSU
Tariffe TARSU
Anche per l'anno 2008 le tariffe TARSU saranno interessate dal
processo di applicazione di aggiornamenti percentuali motivati
dalla necessità di adeguare gradatamente l'impianto tariffario
del vigente sistema tributario (D.Lgs. 507/1993) a quello già
disciplinato dal D.Lgs. 22/1997 e relativo D.P.R. 158/1999 ed
ora previsto dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambientale), ancora
in corso di attuazione. Anche la nuova normativa, infatti, prevede
(articolo 238) che il gettito tariffario assicuri la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilendo
che sino alla emanazione dei regolamenti attuativi continuano
ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Pertanto, in
questo contesto si decide di applicare gli adeguamenti percentuali
come di seguito specificati:
- utenze domestiche: aggiornamento
del + 4 %;
- utenze non domestiche: in vista
dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, gli
aumenti percentuali dovranno essere applicati alle sole categorie
che, secondo gli indici quali/quantitativi di produzione di rifiuti,
sono ancora ad una soglia tariffaria lontana in ottica di copertura
integrale dei costi di investimento ed esercizio (confermata anche
dal D.Lgs. 152/2006). Per tali categorie la percentuale di aumento
dovrà essere ricompresa fra il 6 ed il 15% in funzione
dello scostamento dalla predetta soglia.
Il suddetto processo di adeguamento al futuro sistema tariffario
trova applicazione in considerazione dello studio quali/quantitativo
delle produzioni dei rifiuti per la determinazione delle tariffe
TARSU svolto, anche per il 2008, dal gestore del servizio di igiene
urbana (AMIAT S.p.A.) su incarico della Città.
Inoltre, si ritiene di applicare anche per l'anno 2008 le percentuali
di riduzione relative alle fattispecie di sgravio riferite agli
interventi agevolativi previsti dal Regolamento TARSU di seguito
descritti:
A) Agevolazioni per cantieri di opere
pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, 1°
comma lettere a) e b), in attuazione del citato articolo gli interventi
che possono essere presi in considerazione, per l'anno 2008, sono
i seguenti:
- prosecuzione dei lavori per la
realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via
Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- riqualificazione di piazza IV Marzo;
- riqualificazione piazza della Repubblica.
Si specifica che per i citati interventi la concessione della
particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata
a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali
oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi
sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato
alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate
e andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate
le condizioni di cui sopra la percentuale di sgravio da applicarsi
in corso d'anno è fissata nella misura minima del 50% del
tributo dovuto.
B) Agevolazione a favore dei nuclei
familiari in situazione di disagio economico risultante dalla
certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, 1°
comma lettera d). Anche per l'anno 2008, ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione in argomento, sono individuate tre fasce di
reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali
di sgravio diverse articolate come segue:
a) Prima fascia: Euro: 0
- 13.000 = 50%;
b) Seconda fascia: Euro: 13.001
- 17.000 = 30%;
c) Terza fascia: Euro:
17.001 - 24.000 = 20%.
Si specifica, inoltre, che l'importo di Euro 3,00, IVA compresa,
da corrispondere ai CAAF per ogni DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) valida ai fini della riduzione TARSU trasmessa per via
telematica ad INPS e CSI (in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale mecc. 2007 03778/013 del 12 giugno 2007, esecutiva
dal 26 giugno 2007), è aggiornato, ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione ISEE agli avvisi di pagamento concernenti le
utenze domestiche anno 2008, ad Euro 3,50 IVA compresa.
C) Agevolazione relativa ai locali
stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro
pertinenze: la fattispecie è prevista dall'articolo 19
ter, 1° comma lettera e), per la quale si conferma anche per
il 2008 la percentuale del 10%.
D) Agevolazione relativa ai residenti
con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali
i cui locali si trovano nella zona circostante l'area della discarica
di Basse di Stura.
La fattispecie è prevista dall'articolo 19, 1° comma
lettera f) ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni
olfattive provenienti dalla discarica. Si conferma anche per il
2008 l'ambito territoriale interessato dall'agevolazione che è
determinata nel 20% per le attività commerciali ed artigianali
e nel 40% per le abitazioni per le quali farà fede l'iscrizione
del nucleo familiare nei registri anagrafici di residenza.
COSAP
Nel 2007 la tariffa ordinaria subì un incremento determinato,
oltre che dal consueto adeguamento all'inflazione programmata,
prevista al 2% dal DPEF 2007-2011, anche dal recupero di parte
del differenziale di valore reale del suolo pubblico per gli anni
dal 2003 al 2006, pari al 29%.
Per il 2008 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche passa da 0,246 Euro/mq/giorno
a 0,251 Euro/mq/giorno con un aumento complessivo del 2 % per
tener conto dell'1,7% previsto dal DPEF 2008-2011 quale tasso
di inflazione programmato per l'anno 2008 e dello 0,3% a titolo
di parziale recupero del differenziale tra l'inflazione programmata
e l'inflazione registrata a consuntivo nel 2007 dall'indice NIC
del mese di dicembre.
In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle
occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento il coefficiente
moltiplicatore viene stabilito pari a:
- 0,220 della tariffa ordinaria 2008
(Allegato "A" del Regolamento, lettera B, punto 9);
- 0,0365 della tariffa ordinaria
2008 per i periodi di sospensione della sosta a pagamento (articolo
16, comma 6, del Regolamento COSAP).
Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 14, 2° comma;
in attuazione del citato articolo gli interventi da prendere in
considerazione, per l'anno 2008, sono i seguenti:
1. prosecuzione dei lavori per la
realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via
Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto;
2. realizzazione del Passante Ferroviario;
3. riqualificazione di piazza IV
Marzo;
4. riqualificazione piazza della
Repubblica.
Si specifica che per i citati interventi la concessione della
particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata
a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali
oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi
sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio recato
alle attività commerciali e artigianali ivi insediate e
andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le
condizioni di cui sopra, la percentuale di sgravio da applicarsi
in corso d'anno è fissata nella misura minima del 50% del
canone dovuto.
CIMP
Nell'anno 2008 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone
sulle iniziative pubblicitarie viene aumentata, rispetto all'anno
2007, complessivamente del 2 % per tener conto dell'1,7% previsto
dal DPEF 2008-2011 quale tasso di inflazione programmato per l'anno
2008 e dello 0,3% a titolo di parziale recupero del differenziale
tra l'inflazione programmata e l'inflazione registrata a consuntivo
nel 2007 dall'indice NIC del mese di dicembre.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità
di cui al punto C dell'allegato "A" del regolamento
per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
vengono aumentate anch'esse, rispetto al 2007, del 2% (all. 1
- n. ).
L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'articolo
10 comma 10 lettera c) della Legge n. 68/1993 e s.m.i., viene
mantenuto ad Euro 160,00.
Il canone concessorio per l'utilizzo degli spazi pubblicitari
all'interno dello Stadio Olimpico, nelle giornate di apertura
al pubblico, è anch'esso aumentato dell'2% e viene pertanto
fissato in Euro 1,53 per metro quadro al giorno.
Sgravi - Cimp su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell'articolo 20, comma 2 del
Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.
In attuazione del citato articolo, gli interventi da prendere
in considerazione per l'anno 2008, sono i seguenti:
- prosecuzione dei lavori per la
realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via
Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto;
- realizzazione del Passante Ferroviario;
- riqualificazione di piazza IV Marzo.
Si specifica che per i citati interventi la concessione della
particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata
a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali
oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi
sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato
alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate
e andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate
le condizioni di cui sopra la percentuale di sgravio da applicarsi
in corso d'anno è fissata nella misura minima del 50% del
tributo dovuto.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per l'anno 2008 vengono confermate le tariffe applicate nell'anno
2007, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3
maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013).
In applicazione dell'articolo 19 comma 6 del D.Lgs. 507/1993,
viene introdotto un coefficiente di maggiorazione della tariffa,
pari a 2, da applicarsi alle affissioni eseguite direttamente
dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce
diretta o indiretta.
Si confermano le tariffe del 2007 anche per l'anno 2008, per la
defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate
con la deliberazione su citata.
La maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n.
507/1993 e recepita dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento
Pubbliche Affissioni (deliberazione mecc. 2001 00573/13) viene
con riferimento alle affissioni commerciali nel settore dello
spettacolo e cultura stabilita nella misura del centodieci per
cento.
TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2008 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del
1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF
2007-2011; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno
essere oggetto di un incremento del 1,7% (pari al tasso di inflazione
programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.
Le tariffe relative alle spese di ricerca e all'uso della fototeca
dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale
ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti
amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
14 marzo 1994; le tariffe relative all'uso della sala conferenze
dello stesso Archivio vengono deliberate dalla Giunta Comunale
ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la concessione della
sala conferenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta
dell'11 luglio 2000.
I canoni di precarietà sono aumentati del tasso di inflazione
programmato.
In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici
della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono formulati
i seguenti indirizzi per le variazioni da apportare nel 2008,
definite anche in base ai costi effettivamente sostenuti nell'ambito
delle attività amministrative:
- le tariffe aggiornate per le visure
delle pratiche depositate presso l'Archivio edilizio vengono deliberate
dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento
n. 297 "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione,
il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa
e il difensore civico";
- la tariffa applicata per le richieste
di parere di massima per strumenti urbanistici esecutivi e per
le richieste di variante al PRG si aggiorna ad Euro 500,00;
- le tariffe dei diritti di segreteria
sono aggiornate in base alla variazione Istat calcolata rispetto
all'ultima variazione applicata, con eventuali lievi arrotondamenti
per esigenze di Cassa.
Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari,
occorre distinguere tra prestazioni domiciliari e interventi residenziali.
Per quanto riguarda le prestazioni domiciliari con deliberazione
del Consiglio Comunale del 26 settembre 2005 (mecc. 2005 05648/019)
si è disposto un generale riordino delle modalità
di accesso entrato in vigore in corso 2006 con contestuale abrogazione
dei provvedimenti precedentemente vigenti e attualmente in fase
di sperimentazione, pertanto non è opportuno adottare adeguamenti
mediante il presente provvedimento poiché al termine del
biennio di sperimentazione dovranno essere approvate dal Consiglio
Comunale le regole di funzionamento a regime. Ciò anche
in considerazione del fatto che sulla capacità di acquisto
di tali prestazioni da parte delle famiglie inciderà fortemente
l'applicazione del nuovo contratto di lavoro domestico in vigore
dal 1° marzo 2007, che prevede aumenti retributivi ulteriori
a decorrere dal 1° marzo 2008.
I criteri per la corresponsione delle rette relative agli interventi
residenziali invece, nelle more della emanazione della deliberazione
regionale di cui all'articolo 40, comma 3 della Legge Regionale
1 dell'8 gennaio 2004, saranno ancora regolati, in relazione alle
varie tipologie di utenza ad esclusione degli anziani non autosufficienti,
dai provvedimenti indicati nella deliberazione della Giunta Comunale
dell'11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/24) come integrati e modificati
dalle successive deliberazioni annuali in materia di tariffe.
Con il presente provvedimento occorre autorizzare l'adozione dei
seguenti correttivi individuati come opportuni per una progressiva
armonizzazione in un quadro unitario dell'intero sistema:
- per gli interventi residenziali
per adulti in difficoltà e per stranieri, si prevede che
le tariffe in vigore nell'anno 2007 siano adeguate al tasso di
inflazione programmata per l'anno 2008, fatta eccezione per la
Struttura "Colonnetti" in considerazione della particolare
fragilità socio-economica che caratterizza i suoi ospiti;
- per gli interventi residenziali
per anziani, ospitati in Presidi R.A., occorre prevedere l'incremento
delle tariffe in vigore nell'anno 2007, corrispondente al tasso
d'inflazione programmata per l'anno 2008;
- per gli inserimenti di persone
disabili in strutture residenziali è necessario proseguire
nell'attuazione dell'allegato B della DGR 51-11389 del 23 dicembre
2003 " D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C.
Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione
socio sanitaria" recepita anche mediante la convenzione con
le ASL cittadine, recentemente rinnovata per gli anni 2008 - 2010,
e approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre
2007 (mecc. 2007 07715/019). La convenzione prevede meccanismi
di adeguamento annuale delle rette praticate dai fornitori accreditati
riferiti all'indice di inflazione programmata indicato nel DPEF
che per l'anno 2008 è definito al 1,7 %. La revisione delle
rette modifica la contribuzione degli ospiti tenuti, in base al
loro reddito e nei limiti di cui alla citata D.G.R. 51/2003, a
versare una tariffa fino all'intera quota sociale della retta.
Analogamente vanno previste la ridefinizione e l'adeguamento progressivo
delle tariffe delle strutture a gestione diretta a quelle previste
dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc.
2003 06283/019) (che definisce i requisiti organizzativi, gestionali
e strutturali dei presidi da inserire nell'Albo prestatori di
servizi socio sanitari sezione B - Servizi residenziali e semiresidenziali
per persone con disabilità) e del 2 novembre 2005 (mecc.
2005 08849/019) (che ha aggiornato i massimali delle rette precedentemente
stabilite in considerazione di quanto previsto dai nuovi contratti
collettivi nazionali di lavoro degli operatori del settore). A
tal fine si prevede pertanto di rideterminare le tariffe e di
applicare a quelle inferiori al limite massimo di contribuzione
previsto dalle norme regionali un aumento per il 2008 pari o nel
limite massimo del 1,7 %. Analogamente la tariffa giornaliera
del soggiorno viene aggiornata in base alla medesima percentuale;
- per gli inserimenti di minori e
di madri con bambino è previsto l'adeguamento per il 2008
al tasso di inflazione programmata.
Per gli interventi d'ospitalità d'anziani non autosufficienti
invece i criteri di compartecipazione al costo degli utenti sono
stati integralmente modificati con deliberazione del Consiglio
Comunale dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10205/019) che ha recepito
la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 23 luglio
2007, n. 37-6500. Con il presente provvedimento è necessario
approvare l'adeguamento ai valori tariffari indicati dai progetti
di progressione della D.G.R. 2/2006 ed alle relative percentuali
di scomposizione, tra quota sanitaria e quota socio assistenziale,
previste dalla D.G.R. 17/2005, come già avvenuto per le
strutture convenzionate della stessa tipologia.
I presidi Comunali, come quelli delle AA.SS.LL, dovranno seguire
la progressività indicata dalla succitata normativa per
il 2008 e, pertanto, prevedere l'incremento delle attuali tariffe
per non autosufficienti, fino ai livelli base di media ed alta
intensità, sia per i presidi RAF (per i presidi comunali
pari a Euro 1,00 giornalieri da ripartirsi tra quota sanitaria
e quota socio-assistenziale) che per i presidi RSA (per i presidi
comunali pari a Euro 3,00 giornalieri da ripartirsi tra quota
sanitaria e quota socio-assistenziale).
Nel 2008 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non
oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del
1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF
2007-2011.
Le tariffe dei Servizi Educativi vengono variate del tasso di
inflazione programmata (1,7%) a decorrere dal 1° giugno 2008.
Per i nidi d'infanzia ed il servizio di ristorazione scolastica
erogato nelle scuole d'infanzia e dell'obbligo tale aumento decorre
dal 1° settembre 2008. Tutte le tariffe vengono successivamente
arrotondate all'unità di Euro. Eventuali variazioni dei
limiti delle fasce si applicheranno a partire dal 1° settembre
2008.
Coerentemente con quanto stabilito di comune accordo con la Divisione
Servizi Tributari, a partire dalla campagna di rinnovo dell'ISEE
per l'anno scolastico 2008/2009 sarà corrisposto l'importo
di Euro 3,5 (IVA compresa) per ogni DSU ISEE elaborata e trasmessa
per via telematica a INPS e al CSI Piemonte nell'ambito della
"CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA
DI ISEE TRA COMUNE DI TORINO ED I C.A.F " a tutt'oggi vigente
tra la Città di Torino - Divisione Servizi Educativi ed
i CAF all'uopo convenzionati.
Trambusto e Trasporti collettivi
La tariffa per l'abbonamento di libera circolazione sulla rete
urbana "Trambusto" per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo
viene definita in Euro 85,00.
La tariffa dei trasporti collettivi per attività didattiche
è modulata come segue:
- Euro 35,00 per trasporti in città
collegati ad attività didattiche di 1/2 giornata;
- Euro 50,00 per trasporti in città
collegati ad attività didattiche di un'intera giornata;
- Euro 65,00 per trasporti fuori
città collegati ad attività didattiche di 1/2 giornata;
- Euro 90,00 per trasporti fuori
città collegati ad attività didattiche di un'intera
giornata.
La deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc.
2002 00675/07) è così modificata ed integrata:
Titolo NORME GENERALI:
- nella sezione "Esenzioni dal
pagamento della tariffa" le parole "un reddito pro-capite
inferiore a 3.000,00 Euro" ai punti 1. e 2. sono sostituite
da "un ISEE inferiore al limite previsto per la prima fascia
tariffaria del servizio di ristorazione scolastica";
- la sezione "Rimborsi"
al punto "Sono previsti rimborsi in caso di:" viene
integrato con un terzo capoverso:
"La tariffa su base giornaliera viene convenzionalmente determinata
nella misura di 1/22 della mensilità.";
- la sezione "Applicazione della
tariffa minima e massima" al punto "E' prevista l'applicazione
della tariffa minima in caso di:" viene integrato con un
terzo capoverso:
"Su richiesta motivata dei servizi sociali e dei dirigenti
scolastici, convalidata dalla Divisione Servizi Educativi, per
venire incontro a quelle particolari situazioni di svantaggio
sociale per le quali la condizione di disagio del nucleo familiare
registrata dal valore ISEE non consente di applicare la misura
dell'esenzione.";
- la stessa sezione, inoltre, al
punto "La tariffa massima sarà applicata a:"
viene integrato con un quarto capoverso:
"- nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dall'articolo
4, comma 7 del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. sulle Dichiarazioni Sostitutive
Uniche per ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, si
rilevino delle difformità che comportino una modifica del
valore ISEE, ma non consentono agli uffici di procedere alla corretta
attribuzione della tariffa verrà applicata la tariffa completa
fino alla presentazione di una nuova DSU ISEE contenente i dati
corretti.".
Titolo NORME PARTICOLARI:
- nella sezione "Refezione scolastica
Scuola d'infanzia e Scuola dell'obbligo" il punto "Rimborsi"
è così sostituito:
"- Nel caso in cui si verifichino assenze uguali o superiori
a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), il
mese successivo sarà gratuito. Nel caso in cui tale assenza
continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale
viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata
fruizione del servizio. Tale disposizione sarà disapplicata
dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo
nei plessi scolastici interessati.";
- nella sezione "Refezione scolastica
Scuola d'infanzia e Scuola dell'obbligo" è aggiunto
il seguente punto:
"Tariffe della ristorazione delle scuole secondarie di primo
grado
La tariffa mensile sarà determinata, in via previsionale,
sulla base delle comunicazioni inviate dalle istituzioni scolastiche
ad inizio anno scolastico. Tale tariffa sarà attribuita
fino al successivo 28 febbraio.
Entro tale termine perentorio i dirigenti delle istituzioni scolastiche
dovranno comunicare per ogni singolo alunno il numero complessivo
di rientri indicati nel P.O.F. per l'intero anno scolastico.
L'Amministrazione si riserva di attivare controlli a campione
per verificare la coerenza del numero di pasti fruiti dagli alunni
con le attività curricolari inserite nel P.O.F e comunicati
dall'istituzione scolastica.
L'eventuale riscontro di divergenze comporterà l'addebito
del numero di pasti erogati indebitamente all'istituzione scolastica
che ha fornito i dati in modo erroneo.";
- nella sezione Nidi d'infanzia il
punto "Rimborsi" è così sostituito:
"Nel periodo di primo inserimento, o in caso di assenza,
la tariffa - su base giornaliera - è ridotta del 20%;
qualora l'assenza, uguale o superiore a 4 settimane consecutive
di calendario (ovvero 28 giorni), sia riferita a un periodo di
malattia connesso a degenza ospedaliera e venga giustificata con
idonea certificazione, la tariffa - su base giornaliera - è
ridotta del 50%;
in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno stabilito
per l'inserimento medesimo;
la tariffa delle mensilità di dicembre, gennaio, e del
mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta
del 25%; in tali periodi il calcolo dei rimborsi è effettuato
sulla tariffa intera;
eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese
le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate
dal calendario scolastico interno, non sono rimborsate;
nel caso in cui l'inizio o il termine dell'anno scolastico non
coincidano rispettivamente col primo e ultimo giorno lavorativo
del mese non è applicabile alcuna riduzione.";
- nella sezione Nidi d'infanzia viene
inserito il seguente punto:
"Ritiro dal servizio
Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta
almeno 7 giorni di servizio prima della cessazione effettiva.
Qualora il termine non sia rispettato è comunque dovuto
un importo pari a 7 giornate di frequenza."
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano
di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori
rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto
delle relative tariffe debitamente aggiornate rispetto a quelle
già in vigore per l'anno 2007. L'aggiornamento da determinarsi
con deliberazione della Giunta Comunale, dovrà tenere conto
dei maggiori oneri sostenuti dalla Città per garantire
i servizi dovuti, sia all'incremento dei singoli fattori di costo,
sia ad eventuali aspetti organizzativi o quantitativi dell'attività
svolta, finalizzati a garantire standard ancora più elevati
della stessa.
Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli
eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti
in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;
- gli interventi effettuati per altre
iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;
- le esibizioni della banda musicale
in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico
e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le
seguenti iniziative:
1. manifestazioni organizzate e promosse
da Enti Pubblici;
2. manifestazioni organizzate dalla
Città di Torino;
3. manifestazioni organizzate dalle
10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
4. manifestazioni di carattere religioso
(Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
5. manifestazioni promosse e organizzate
da partiti e movimenti politici e sindacali;
6. manifestazioni alle quali sia
concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio
dovrà essere concesso con apposita deliberazione;
7. eventi di grande risonanza ed
altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con deliberazione
della Giunta Comunale.
Per le ipotesi di cui ai punti 6) e 7) l'esenzione si intende
limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione
per l'impiego di personale in servizio ordinario. Le spese relative
alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo
dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della
richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento effettuato
dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle
tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione
che concede il patrocinio, potrà essere prevista, per motivi
di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale
della Città, l'esenzione totale della manifestazione.
Per i servizi della Banda Musicale, con deliberazione della Giunta
Comunale, potrà essere prevista, alternativamente, l'esenzione
nei casi e nei limiti di cui alle disposizioni precedenti, oppure
l'esenzione parziale dall'obbligo di pagamento disciplinato dal
Regolamento organico e di servizio interno della Banda Musicale
del Corpo di Polizia Municipale, per manifestazioni organizzate
direttamente da Enti o Associazioni non aventi scopo di lucro,
per rilevanti motivi di carattere umanitario, benefico, culturale,
religioso o sportivo, attraverso beneficio concesso dalla Città.
Negli altri casi troverà automatica applicazione la disciplina
generale prevista dal regolamento di servizio della banda musicale.
In ogni caso, per i soggetti parzialmente o integralmente esenti
ai sensi delle disposizioni precedenti i servizi della banda saranno
garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza delle disponibilità
finanziarie programmate l'anno precedente in sede di predisposizione
del bilancio di previsione annuale.
Inoltre, è da prevedere la corresponsione delle tariffe
per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e
custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di fermo, sequestro
o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi
debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il
Corpo di Polizia Municipale.
Infine, sono da corrispondersi le tariffe per la copertura dei
costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei dati
necessari alla richiesta di pagamento degli oneri di spesa per
la messa in pristino del manto stradale a seguito di sinistro
da parte della ditta concessionaria del servizio ed a carico dell'assicurazione
del veicolo incidentato.
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DELLE DIVISIONI COMMERCIO E
SUOLO PUBBLICO
Si prevede l'istituzione di diritti di istruttoria e ricerca per
l'attività amministrativa posta in essere a seguito della
presentazione di istanze o denunce dei privati dirette all'ottenimento
di concessioni, autorizzazioni o messa in esercizio di attività
commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo
pubblico, nonché delle spese di procedura relative all'attività
di recupero del canone Cosap: con deliberazione della Giunta verranno
specificati gli importi dei diritti di istruttoria per ogni singola
pratica. In riferimento alla Divisione Commercio la definizione
degli importi sarà effettuata entro un massimo di Euro
150 per ciascuna pratica. In riferimento alla Divisione Suolo
Pubblico la definizione degli importi sarà effettuata entro
un massimo di Euro 100 per ciascuna pratica.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la
determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi
per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle
intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere
di urbanizzazione rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato,
con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione
consiliare.
CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo fatti salvi pochi
contratti ancora disciplinati - in ragione dell'epoca in cui furono
stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in deroga",
i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della
Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale
del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio
2004 che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.
I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene
ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978;
per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione
del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla
base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati
sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione
all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica
disciplina, confermata anche per il 2008, è contenuta nell'apposito
Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed
Associazioni in vigore dal luglio 1995;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.