OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO MODIFICA INTEGRALE DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA"
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari
riferisce.
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 7800896/27)
del 22 marzo 1978 esecutiva dal 17 aprile1978, modificata con deliberazione del
Consiglio Comunale (mecc. 9404022/17) del 4 luglio 1994 esecutiva dal 29 luglio
1994, veniva approvato e poi modificato il “Regolamento di Polizia
Amministrativa” a seguito del trasferimento di competenze operato con
l’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Tale norma ha infatti
trasferito ai Comuni alcune competenze di polizia amministrativa prima
appartenenti alla Stato, intendendo per polizia amministrativa quel complesso di
attività della Pubblica Amministrazione dirette a far osservare le
limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle attività dei
privati, in modo che esse no siano causa di danni per la
collettività.
Successivamente alla citata norma del 1977 vi è
stato un ulteriore rilevante passaggio di competenze ai Comuni in ambito di
polizia amministrativa operato con l’art. 163 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del
capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Alla luce della delega del
1998 e dell’evoluzione normativa della materia nonché del mutato
contesto sociale e di attività produttive del territorio cittadino,
l’impianto del regolamento comunale originario appare estremamente datato
e,di fatto,quasi non applicato.
L’ottica ispiratrice della nuova
scrittura del Regolamento di Polizia Amministrativa si basa sulla consapevolezza
che le materie disciplinate dal Regolamento riguardano attività
economiche per le quali è compito della Pubblica amministrazione operare
bilanciando gli interessi coinvolti (tutela dei terzi interessati
dall’attività oggetto di autorizzazione e tutela
dell’iniziativa economica privata). Si è cercato poi di cogliere
l’occasione,laddove possibile, per operare semplificando l’azione
amministrativa. Particolare attenzione è poi stata rivolta al complesso
sanzionatorio. Nell’ambito del complesso normativo riscritto figurano
infatti disposizioni volte a tutelare adeguatamente, nell’ambito
preventivo della procedura amministrativa volta al rilascio delle autorizzazioni
d pubblica sicurezza,la collettività dei cittadini proprio in quelle
attività dei privati che più possono porsi in contrasto con
diritti quali la quiete pubblica e la tutela del riposo delle persone. Il
riferimento è principalmente rivolto alle attività di pubblico
spettacolo che, pur rappresentando attività economiche da tutelare in
quanto libere attività imprenditoriali, devono realizzarsi
nell’ambito della composizione, la più equa possibile, dei diversi
interessi coinvolti nell’attività oggetto di licenza comunale.
L’articolo 41 della Costituzione, infatti, pur disponendo al primo comma
che “l’iniziativa economica privata è libera” prosegue
al secondo comma nel senso che essa “non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”.
La trasformazione di
Torino da città a stretta vocazione industriale in cui l’orario
della “fabbrica” determinava i tempi stessi della vita cittadina in
una città sempre meno legata all’industria, ha portato
all’apertura, specie in determinate zone del territorio comunale, di
numerosi nuovi locali di pubblico spettacolo e di manifestazioni finalizzate
all’intrattenimento.
La presenza di tali locali, da considerarsi un
arricchimento per la città anche in chiave di sviluppo turistico, ha
però portato a contrasti con la cittadinanza residente che si lamenta
specialmente del disturbo chele attività in oggetto recano al riposo
delle persone, per cui è necessario rafforzare gli strumenti per
individuare un possibile punto di incontro tra gli interessi in conflitto e per
sanzionare i comportamenti scorretti.
E’ evidente quanto in ambito di
equilibri tra esigenze ed interessi diversi sia particolarmente complesso
individuare delle formule normative rigide da applicare per cui è parso
preferibile indicare i contenuti da assumere in fase istruttoria in modo da
consentire agli Uffici che per competenza rilasciano le licenze di pubblica
sicurezza, di valutare ogni elemento utile al fine riassumere il provvedimento
amministrativo susseguente l’istanza di licenza per l’apertura di
nuovi locali di pubblico spettacolo.
Si è allo scopo ribadita la
possibilità che conferisce il Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) di dettare già nelle
autorizzazioni prescrizioni a tutela dell’interesse pubblico la cui
violazione può costituire abuso della licenza con la conseguente
assunzione di provvedimenti di sospensione della licenza o, nei casi più
gravi, di revoca della stessa oltre, naturalmente, all’applicazione della
prevista sanzione amministrativa e pecuniaria.
Proseguendo la disamina con i
pubblici spettacoli e i locali di intrattenimento, si è cercato di
adeguare la disciplina autorizzatoria alle sentenze della Corte Costituzionale
nn. 142/1967 e 56/1970 in base alle quali per i trattenimenti da tenersi in
luoghi aperti al pubblico ed in luoghi esposti al pubblico, e non indetti
nell’esercizio di attività imprenditoriale, non occorre la licenza
di polizia. Per adeguarsi allo spirito delle sentenze citate evitando
però che la natura giuridica ONLUS dell’organizzatore possa
mascherare attività oggettivamente imprenditoriali (seppur non
soggettivamente) si è cercato di stabilire che, ovviamente ai soli fini
dell’applicazione delle norme del regolamento,assume carattere
imprenditoriale l’evento o l’attività organizzata da un
imprenditore così come definito dall’articolo 2082 del Codice
Civile oppure l’evento o l’attività organizzata da soggetto
giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia soggetta ad un
corrispettivo per l’ingresso.
Dovendo anche salvaguardare gli aspetti
di sicurezza di chi fruisce dello spettacolo o del trattenimento anche se
organizzato da un soggetto giuridico non qualificabile come imprenditore, si
è ribadito che, in ogni caso, gli spettacoli e/o i trattenimenti non
aventi carattere imprenditoriale non necessitano di autorizzazione ai sensi
dell’articolo 68 T.U.L.P.S., fermo restando l’obbligo della licenza
di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di
sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, della normativa sulla
prevenzione degli incendi e della normativa a tutela dall’inquinamento
acustico. Si è poi stabilito, in tema di orari di tali esercizi, che il
Sindaco determini l’orario massimo di apertura mentre oggi è
disciplinato anche l’orario minimo. Si ritiene così, vista la
tipologia di locali che gravita nell’ambito del trattenimento, di lasciare
più spazio al mercato ed alle logiche di concorrenza.
Si è
poi ribadito il carattere di accessorietà delle attività di
somministrazione nei luoghi di spettacolo o trattenimento. Il concetto di
accessorietà è valutato in ragione della superficie e si è
sottolineato che la somministrazione deve avvenire nei soli confronti di chi
fruisce del trattenimento o spettacolo, al fine di evitare che la licenza di
spettacolo o trattenimento venga utilizzata per aggirare i contingentamenti
delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande.
Per
ciò che concerne i trattenimenti presso i pubblici esercizi di
somministrazione si è cercato di superare un dubbio interpretativo
lasciato dalla recentissima Legge Regionale sulla somministrazione in merito o
meno al permanere della licenza di “piccoli trattenimenti”di cui
all’art. 69 T.U.L.P.S. per i trattenimenti presso esercizi di
somministrazione. Alcune tesi, dando rilievo all’art. 15, comma 1 della
Legge Regionale n. 38/2006, si indirizzavano sulla non necessità di tale
autorizzazione. Altre, dando maggiore risalto al comma 2 (“sono fatte
salve le seguenti disposizioni del T.U.L.P.S.: .... articolo 69 ...”),
ritenevano che comunque continuasse ad essere necessaria la D.I.A. di cui
all’art. 69 del T.U.L.P.S.. Stante che la licenza di cui all’art. 69
del T.U.L.P.S. non introduce elementi di tutela superiori a quelli già
veicolati con la licenza di somministrazione (che vale anche per gli effetti di
pubblica sicurezza) se non l’esplicitazione del divieto di tenere piccoli
trattenimenti musicali oltre le ore 24,00, si è chiarito che le
autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande abilitano all’installazione ed all’uso di
apparecchi radio-televisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora
delle immagini nonché all’effettuazione dei trattenimenti di cui al
comma precedente, senza ballo, nei locali in cui la clientela acceda per le
usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che l’ingresso al
locale sia libero e gratuito; l’attività di trattenimento sia
complementare a quella prevalente di somministrazione; nel locale non vi siano
spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo
quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.; il prezzo delle
consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati e,
infine, venga rispettata la normativa vigente in materia di
sicurezza,prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
Anche per tali
esercizi si è disposto che l’orario massimo dei piccoli
trattenimenti presso esercizi pubblici sia disposto con ordinanza
sindacale.
Oltre che in riferimento ai locali di pubblico spettacolo, il
regolamento di polizia amministrativa disciplina anche le aperture di sale da
gioco e da biliardo. Si tratta di esercizi che necessitano della licenza di cui
all’articolo 86 del T.U.L.P.S. e che coinvolgono altri interessi
meritevoli di tutela oltre a quello della libera iniziativa
imprenditoriale.
Il Comune infatti rilascia le autorizzazioni per
l’esercizio, produzione, importazione, distribuzione, gestione di giochi
leciti (videogiochi, giochi meccanici) ed è titolare di importanti
funzioni sanzionatorie che portano all’emissione di provvedimenti di
sospensione dell’attività o di revoca delle licenze (anche di
somministrazione) in catodi recidiva. I giochi possono essere installati in
apposite sale giochi dove, in via accessoria, può essere autorizzata
anche la somministrazione di alimenti e bevande. Si è ribadito il
concetto di accessorietà e che la somministrazione deve avvenire nei soli
confronti di chi fruisce dei giochi installati per evitare che
l’installazione dei giochi leciti venga utilizzata per aggirare i
contingentamenti delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e
bevande. I giochi possono essere anche installati in esercizi pubblici o
commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico. Anche in tal caso si
è stabilito che il Sindaco determini con ordinanza l’orario di
apertura delle sale gioco o dell’utilizzo di giochi leciti in pubblici
esercizi o altre aree contemperando il diritto di iniziativa economica con le
esigenze generali ed economiche degli utenti facendo anche riferimento alla
corretta fruizione delle lezioni della scuola dell’obbligo. La
giurisprudenza ha già avuto occasione di esprimersi sulla
legittimità di norme restrittive quali quella prevista. Licitano, ad
esempio, il TAR Emilia Romagna: “Il giudizio di liceità espresso in
generale dal legislatore sui giochi che non presuppongono scommesse né
comportano vincite non esclude la concorrente valutazione
dell’Amministrazione sul luogo nel quale l’imprenditore intende
allocare l’azienda” (TAR Emilia Romagna, sez. I, Bologna, 24 ottobre
1997, n. 691); il Consiglio di Stato: “E’ legittimo il diniego di
autorizzazione opposto dal Sindaco all’apertura di una sala giochi fondato
sul pericolo per l’incolumità pubblica che sarebbe potuto derivare
dalla sua apertura in una strada di limitatissime dimensioni ed interessata da
un traffico intenso e veloce e per le “distrazioni” che avrebbe
potuto provocare sugli studenti inducendoli a disertare le lezioni”
(Consiglio di Stato, sez. IV, 26 giugno 1990, n. 58).
Si prevede anche la
possibilità, per la Giunta Comunale, di deliberare la corresponsione di
diritti di vidimazione della tabella dei giochi proibiti.
Il Regolamento
disciplina poi le competenze comunali in materia di attività ricettive
(rilascio di autorizzazioni e classificazione) e si è colta
l’occasione per disciplinare l’uso occasionale di immobili a fini
ricettivi di cui all’articolo5 della Legge Regionale n. 31/1985 fissandone
i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza di base. Si prevede poi la
possibilità,per la Giunta Comunale, di deliberare la corresponsione di
diritti di sopralluogo in modo proporzionale alla dimensione dell’area
destinata alla ricettività in modo analogo a quanto la Regione ha
disposto per i sopralluoghi igienico - sanitari.
Si sono poi disciplinate le
agenzie di affari che svolgono funzioni di intermediazione e trattazione di
affari altrui per chiunque ne faccia richiesta. Le tipologie più
frequenti sono l’intermediazione relativa al disbrigo di pratiche
amministrative conto terzi, il disbrigo pratiche in materia funeraria,la
compravendita di oggetti usati per conto terzi e la compravendita autoveicoli
per conto terzi.
L’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività è di competenza comunale eccetto i casi
rimasti in capo alla Questura; oppure per quelle attività in altro modo
autorizzate ovvero attraverso l’iscrizione in appositi albi o che trovano
disciplina in specifiche normative di riferimenti (es. spedizionieri). Le
agenzie di affari devono obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale
degli affari da vidimarsi a cura dell’Ufficio di Polizia Amministrativa.
Si è previsto che per la vidimazione dei registri la Giunta Comunale
possa deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale alle pagine
bollate e firmate.
Si è poi disciplinato il rimessaggio di veicoli
senza conducente. Per rimessa di veicoli si intende la gestione a titolo
imprenditoriale di locali appositamente adibiti ed attrezzati per la temporanea
custodia di vetture,motocicli, roulottes, caravans, e simili mezzi di trasporto
dietro compenso. Per attività di noleggio di veicoli senza conducente si
intende la locazione, dietro corrispettivo, di veicoli senza conducente per le
esigenze del locatario. I veicoli che possono essere destinati a tale
attività sono indicate all’articolo 85 del Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”. Si
è cercato di circoscrivere l’attività di rimessaggio di
veicoli al fine di evitare che un semplice parcheggio possa essere assoggettato
ad un regime autorizzatorio.
In ambito di lavoro notturno si è partiti
dall’articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana che prevede
un’autorizzazione per lo svolgimento di attività che si effettuano
nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 che siano fonte, anche potenziale,
di rumore. L’applicazione di questa norma va dai laboratori di panetteria
ai cantieri. La previsione di un’autorizzazione aveva lo scopo di fornire
adeguate garanzie a tutela dell’inquinamento acustico e si concretizzava
nel provvedimento rilasciato dal dirigente competente. Il provvedimento andava
ad aggiungersi a quelli già previsti per lo svolgimento
dell’attività. Considerato che nel corso degli anni la normativa ha
introdotto forme di semplificazione dei procedimenti amministrativi,
l’autorizzazione formale è stata sostituita da comunicazione con la
quale il titolare, dichiarando il possesso dei requisiti previsti, poteva dar
corso all’attività. Ora un’ulteriore semplificazione è
possibile. Con l’entrata in vigore del Regolamento per la Tutela
dall’Inquinamento Acustico si ritiene di poter semplificare ulteriormente
la procedura, senza diminuire le forme di tutela dall’inquinamento
acustico, prevedendo non più un’ulteriore autorizzazione per il
solo esercizio notturno dell’attività, ma rendendo efficace il
provvedimento che consente l’esercizio dell’attività in
orario diurno, anche ai fini del lavoro notturno. In altri termini, qualsiasi
provvedimento che consenta l’esercizio di un’attività, se
questa si svolgerà anche nella fascia oraria tra le 22 e le 6,
dovrà contenere le prescrizioni a tutela dall’inquinamento acustico
e l’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere motivato ed
adottato dagli Uffici competenti. Le norme in materia di inquinamento acustico
sono immediatamente applicabili agendo direttamente sulla fonte del rumore per
cui si ritiene un inutile aggravio del procedimento sottoporre l’impresa
ad una comunicazione di inizio attività che non esplica alcuna specifica
funzione (vd. Per i cantieri: art. 19, commi2 e 3 del Regolamento Inquinamento
acustico).
Si è poi disciplinato l’esercizio del mestiere di
“fochino” per il quale è previsto il rilascio
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 302. Il soggetto in possesso di autorizzazione può effettuare le
seguenti operazioni: disgelamento della dinamite; confezionamento ed innesco
delle cariche e caricamento dei fori da mina; brillamento delle mine sia a fuoco
che elettrico; eliminazione delle cariche inesplose.
Trovano ancora
disciplina gli istruttori delle sezioni di tiro a segno nazionale che devono
munirsi di autorizzazione ai sensi dell’art. 31 della legge 18 aprile 1975
n. 110. Per ottenere l’autorizzazione devono essere accertati la
capacità tecnica ed i requisiti soggettivi previsti dalla normativa
vigente.
Un capo del Regolamento è poi dedicato alle agenzie di
viaggio. Ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1988 n. 15 recante
“Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di
viaggi e turismo” si definiscono agenzie di viaggio le imprese che
esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di
organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi,
ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Ci si è
particolarmente soffermati sul Direttore Tecnico, figura necessaria allo
svolgimento dell’attività; qualora il titolare dell’agenzia
non possieda le caratteristiche professionali stabilite dalla Legge Regionale,
il Direttore Tecnico può essere individuato in un dipendente o in un
collaboratore dell’agenzia ad essa legato da rapporti di continuità
ed esclusività. L’autorizzazione all’esercizio di agenzia di
viaggi e turismo consente di svolgere l’attività su tutto il
territorio nazionale anche mediante l’apertura di punti di vendita al
pubblico (filiali o succursali a gestione diretta) o l’allestimento di
strutture di assistenza tecnica per i propri clienti (in plant).
Le forme
possibili di filiali sono: le filiali a gestione diretta (semplici articolazioni
organizzative); le filiali a gestione autonoma (costituite solitamente
nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale così come
disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129; prevedono l'assunzione di
responsabilità verso i terzi da parte dell'impresa affiliata,
imprenditore con autonomia gestionale, tecnica e patrimoniale e quindi non
dipendente o legato da altri rapporti eccetto quello dell'affiliazione
commerciale). Al Comune spetta in ambito di agenzie di viaggio il compito di
vigilanza e controllo: l'attività può essere sospesa in ogni
momento al venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi necessari al
suo rilascio.
Ancora disciplinate sono le manifestazioni di sorte locali:
lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promossi da enti morali,
associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi necessarie per far fronte alle esigenze
finanziarie degli enti stessi; la vendita ambulante di strumenti da punta e da
taglio atti ad offendere (quelli che, pur potendo occasionalmente servire
all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da
lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo,
industriale e simili).
Vi è poi una norma dedicata alle gare sportive
che sono soggette alla autorizzazione di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S. quando
la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico e
quando la manifestazione sportiva è promossa nell'esercizio di
un'attività imprenditoriale (ovvero quando l'evento o l'attività
organizzata da un imprenditore così come definito dall'articolo 2082 del
Codice Civile oppure quando l'evento o l'attività organizzata da soggetto
giuridico non avente qualifica imprenditoriale sia soggetta ad un corrispettivo
per l'ingresso). La disciplina rientra pertanto nel capo dedicato agli
spettacoli pubblici.
Una norma disciplina poi l'immatricolazione degli
ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili siti sul territorio comunale
e in provvedimenti di fermo dell'impianto per motivi di sicurezza.
Infine si
è già fatto cenno al sistema sanzionatorio. Considerato che il
regolamento di polizia amministrativa disciplina una "funzione amministrativa",
si è cercato di razionalizzare il sistema delle sanzioni accessorie
distinguendole dai provvedimenti cautelari emessi, quest'ultimi, per evi
tare
in via d'urgenza il protrarsi nel tempo della situazione illecita oggetto di
violazione amministrativa ma che necessita di "rimozione". Si è pertanto
distinto tra:
provvedimenti cautelari sulle attività soggette ad
autorizzazione di pubblica sicurezza (ordinanze di cessazione
dell'attività abusiva - sospensione dell'autorizzazione o degli effetti
della D.I.A. per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
violate);
provvedimenti cautelari sulle attività di somministrazione
alimenti e bevande in pubblici esercizi (ordinanze di cessazione
dell'attività abusiva - sospensione dell'autorizzazione o degli effetti
della D.I.A. per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
violate);
provvedimenti per attività di somministrazione alimenti e
bevande in circoli privati (ordinanze di cessazione dell'attività
abusiva);
provvedimenti su apparecchi automatici da gioco (sospensione
dell'autorizzazione da uno a trenta giorni; revoca dell'autorizzazione in caso
di recidiva);
sanzioni accessorie in ambito di strutture
ricettive;
sanzioni accessorie per abuso del titolo autorizzatorio
(sospensione o revoca nei casi più gravi).
Esaminato sinteticamente
l'impianto del regolamento di polizia amministrativa, può ritenersi che
in base ai parametri di necessarietà e di impatto sui destinatari della
regolamentazione introdotta, le modifiche proposte cercano di intervenire su
ambiti dove è particolarmente delicata, ma estremamente sentita,
l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra interessi tutti meritevoli di
tutela ma tra loro contrapposti.
Ciò nell'ottica di una Pubblica
Amministrazione che, più che dotarsi di strumenti che consentano facili e
rigidi divieti, interviene laddove i privati cittadini e gli imprenditori non
riescono da soli a trovare un accordo, acquisendo informazioni ed elementi che
possano consentire una ponderazione degli interessi caso per caso.
Alla luce
di quanto sopra esposto, il dirigente del Settore Regolamentazione Sanzioni,
Contenzioso, Sanità, con lettera in data 18 marzo 2008, n. prot. 13338,
ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.
200801272/017 con la quale si propone di approvare il “Regolamento di
Polizia Amministrativa” per le ragioni dettagliatamente evidenziate in
narrativa.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla
proposta di modifica della citata deliberazione.
La Circoscrizione IV,
nell’impossibilità di esprimere il parere richiesto entro i termini
prefissati, ha richiesto, con lettera in data 10 aprile 2008 n. prot. 4882,
apposita proroga al Settore Regolamentazioni Sanzioni Contenzioso
Sanità.
La I^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la
proposta di approvazione della deliberazione in argomento nella seduta del 16
aprile 2008.
Tutto ciò premesso,
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di approvazione del
“Regolamento di polizia amministrativa”.