Atto n. 37
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN
DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^
convocazione, per la seduta ordinaria del
31 MARZO 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE
Claudio, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE
Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Giovanni BOSSO
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 43
E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI FISCALE, AI SENSI DELL'ARTT. 43 E 44 DEL
REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con nota del 4 marzo 2008 n. prot. 8379
la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha invitato la Circoscrizione ad
esprimere parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento, in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito
riportati:
1. . “Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili:
Modifiche Parziali ”.
Con riferimento al
“
Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili” vengono
proposti interventi di carattere integrativo e chiarificatore piuttosto che vere
e proprie modifiche.
Si elencano di seguito le modifiche proposte.
Il
comma 5 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) inserisce i
commi 2 bis e 2 ter all'articolo 8 del D.Lgs. n. 504/1992 che prevedono
l'applicazione di un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, con oneri
a carico del Bilancio dello Stato. L'intento perseguito dal legislatore è
quello di ridurre la pressione fiscale relativa all'ICI gravante sul soggetto
passivo titolare di abitazione principale. Pertanto si rende necessario
apportare una modifica all'articolo 4, comma 2 bis, al fine di estendere anche
alla detrazione "statale" il regime attualmente in vigore per la detrazione
"comunale" in base al quale ogni contribuente che ne ha diritto, in un anno
può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità
immobiliare.
Viene modificato l'articolo 4 bis, comma 1, in quanto in data
24 gennaio 2008 sono stati siglati gli accordi territoriali che sostituiscono
quelli del 23 settembre 2003.
- Regolamento per l’Applicazione del canone sulle Iniziative
Pubblicitarie. Modificazioni parziali”
Le modifiche proposte, per l'anno 2008,
all'articolato del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie", attengono soprattutto alla necessità di semplificare la
lettura delle norme, a mezzo di semplici integrazioni e precisazioni, e
attraverso l'eliminazione di ridondanze (stesso concetto ripetuto su più
articoli), una sistemazione più coerente degli argomenti disciplinati e
in tal senso alcuni articoli sono stati soppressi ma la materia disciplinata
è stata spostata su altri, o si sono creati nuovi articoli. Alcune
modifiche riguardano l'allineamento con il dettato normativo statale di
riferimento, il D.Lgs. 507/1993.
All'articolo 3 (Autorizzazioni), nel comma
2 sono stati soppressi il penultimo e ultimo periodo, per essere inseriti
nell'articolo 4 (Modalità di presentazione della domanda di
autorizzazione), comma 1, in quanto la materia disciplinata è più
attinente a quest'articolo che all'articolo 3. Nel comma 2, nuova versione,
è stato specificatamente richiamato il sistema sanzionatorio (articoli 22
e 23) da applicarsi in caso di violazioni alle prescrizioni contenute
nell'articolo.
Il comma 4 è stato soppresso poiché la materia
trattata è già contenuta dell'articolo 9 (suddivisione del
territorio cittadino-norme per l'installazione mezzi pubblicitari), comma
1.
I commi 5 e 7 sono stati soppressi ed inseriti nell'articolo 9 commi 4 e
5 per attinenza di materia.
Nell'articolo 4 (Modalità per la
presentazione della domanda di autorizzazione), al comma 1, oltre le modifiche
già sopra indicate, è stata soppressa la prima parte del primo
periodo in quanto la materia trattata è già disciplinata
nell'articolo 3 comma 2. E' stato inoltre introdotto il termine entro il quale
deve essere presentata domanda di voltura, tale previsione normativa era
contenuta nell'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo
pubblicitario) ora soppresso. Sempre nel comma 1, inoltre, è stato
soppresso l'ultimo periodo.
Il comma 2 è stato soppresso per essere
spostato nell'articolo 9 comma 2 poiché il suo contenuto è
più attinente alla materia ivi trattata.
Il contenuto del comma 3 bis
è traslato ai punti a), b) ed e) del comma 3. Il nuovo comma 3 bis
è derivato dalla traslazione del contenuto del comma 6 dell'articolo 6
ora soppresso.
Nel comma 6 sono stati modificati i tempi di rilascio delle
autorizzazioni per impianti da collocare su suolo pubblico. Da 120 giorni si
è scesi a 90 giorni.
Il comma 7 è stato soppresso
poiché la stessa materia trova disciplina nell'art. 2 comma 4 del Piano
generale degli impianti.
All'articolo 5 (Validità
dell'autorizzazione, rinnovo, revoca, duplicati), comma 1 è stato
riscritto ed è stato introdotto il rinnovo automatico anche per gli
impianti di cartellonistica e di affissione, per un trienno oltre il primo,
mentre per le insegne d'esercizio o impianti pubblicitari collocati presso la
sede dell'attività o sue pertinenze la disciplina è rimasta
invariata. La ragione della modifica normativa nasce dalla considerazione che
con l'istituzione di uno specifico ufficio di verifica sul territorio per
accertare la conformità di collocazione degli impianti di cartellonistica
ed affissione, a seguito del rilascio della prima autorizzazione,
l'attività conseguente all'istanza di rinnovo presentata dopo solo il
primo triennio risulta ora ridondante. Inoltre, in tal modo, si ottiene uno
snellimento della procedura nel suo complesso.
Nel comma 2 è stato
soppresso l'ultimo periodo poiché il suo contenuto è già
insito nel comma 1.
Nel comma 4 sono stati sostituiti alcuni termini con
altri più puntuali.
L'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione,
variazione del mezzo pubblicitario) è stato soppresso in quanto la sua
normativa o richiamava principi generali del sistema autorizzatorio già
presenti in altri articoli (articolo 3 comma 2), o è confluita
nell'articolo 4 comma 1, 3 e nell'articolo 5 comma 1.
L'articolo 7
(Cessazione, rinuncia della pubblicità e rimozione), ora articolo 6,
è stato rinumerato e modificato nella denominazione. In quest'ultima
è stato eliminato il riferimento alla manutenzione degli impianti in
quanto i commi 2, 3, 4 e 5 che trattavano questa materia sono confluiti nel
nuovo articolo 7 denominato "Obblighi derivanti dall'installazione di mezzi
pubblicitari".
L'articolo 9 (Suddivisione del territorio cittadino - norme
per l'installazione mezzi pubblicitari), sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4 il
cui contenuto è quello dei commi soppressi agli articoli 3 e
4.
L'articolo 10Bis (Olimpiadi invernali 2006), in considerazione anche del
fatto che non vi è alcuna questione pendente attinente alla materia
disciplinata, è stato soppresso poiché non più
attuale.
All'articolo 18 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone),
comma 2 lettera a) e lettera b) sono state reintrodotte, rispettivamente, le
esenzioni dal pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie per le
pubblicità dello Stato effettuate per i propri fini istituzionali,
nonché per le Istituzioni della Città e per i mezzi pubblicitari
collocati per individuare le sedi degli Enti Pubblici Territoriali. Tale dettato
normativo riprende la disciplina quadro delle fattispecie imponibili di cui al
D.Lgs. 507/1993.
All'articolo 19 (Riduzione del pagamento del canone)
è stata meglio specificata per quali iniziative pubblicitarie e per quali
soggetti pubblici è prevista la riduzione del pagamento del canone sulle
iniziative pubblicitarie, al di fuori delle ipotesi di esenzione di cui
all'articolo 18 comma 2 lettera b).
All'articolo 21 bis (Dilazione,
sospensione e rateazione del pagamento) sono state ampliate le ipotesi in cui
è possibile concedere una rateazione al di fuori di quelle già
indicate, prevedendola anche nei casi di sospensione del rilascio di nuove
autorizzazioni o dei rinnovi. Questa modifica consente di definire in tempi
più brevi situazioni di morosità dei contribuenti.
All'articolo 22 (Sanzioni amministrative ed interessi), al comma 1 è
stato eliminato il richiamo generico all'osservanza delle disposizioni della
Legge 689/1981 per le violazioni al regolamento, poiché tale richiamo non
era più puntuale, in quanto con l'entrata in vigore dell'articolo 3 bis
della Decreto Legge n. 203/2005, le controversie in tema di pubblicità,
sono passate alla competenza della Commissione Tributaria.
Nell'articolo 23
(Pubblicità abusiva, sanzioni accessorie), comma 1 il primo capoverso
è stato riscritto per una migliore comprensione del testo ma la
disciplina è rimasta inalterata.
Nell'articolo 23 bis
(Regolarizzazione mezzi pubblicitari), comma 1 è stato puntualizzato che
la regolarizzazione degli impianti abusivi è possibile solo con
riferimento agli impianti pubblicitari collocati presso la sede
dell'attività. La norma così applicata funge da deterrente alla
collocazione, su suolo pubblico o privato, di impianti abusivi del tipo
cartellonistica e di affissione.
Nelle note è stata soppressa la
nota 7 bis in quanto il richiamo normativo non è oggi più
puntuale.
3. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche
per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche
parziali”
Le modifiche proposte
all'articolato relativo al "Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per
il collocamento dei mezzi pubblicitari", articolato consolidato da tempo, hanno
lo scopo di precisare e specificare alcuni aspetti dell'organizzazione del
servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di maggior chiarezza
nell'esposizione della norma.
All'articolo 1 (Gestione del servizio), viene
inserito il comma 3 nel quale si precisa che l'Amministrazione mette a
disposizione impianti di affissione per manifesti con contenuto
politico-ideologico, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche
affissioni, ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della Legge 549/1995. Tale
disposizione non rappresenta una novità in quanto già
nell'articolo 2, nell'elencazione degli impianti, erano individuati quelli
destinati a tale tipo di affissione, in esenzione dal pagamento del diritto
poiché l'affissione veniva eseguita direttamente
dall'interessato.
Nell'articolo 2 (Impianti di proprietà della
Città. Superfici) comma 1 viene specificato, con riferimento ad impianti
tipo mupi, senior, tabelle su servizi e impianti su palo, che questi sono in
uso, ai sensi della Legge 150/2000, al Servizio Centrale Comunicazione
Strategica e Promozione della Città.
All'articolo 6 (Riduzione del
diritto) viene eliminato il comma 2 già abrogato con l'articolo 1 comma
176 dalla Legge Finanziaria 296/2006.
L'articolo 6 bis è di nuova
istituzione e disciplina le modalità d'uso degli impianti
politico-ideologico, prevedendo la prenotazione degli stessi con sistemi
informativi improntati allo snellimento della procedura di prenotazione. Al fine
di consentire la massima fruibilità a tutti gli aventi diritto, si
prescrive quale è il numero massimo di fogli da affiggere, il periodo di
affissione, la superficie massima di eventuali loghi commerciali. (Non
può essere superiore ad un periodo di dieci giorni e per un numero
massimo di 250 fogli del formato di cm.70x100).
Nell'articolo 9 (Spazi
in esclusiva), comma 2, viene stabilito l'obbligo di collocare tabelle per
affissioni su recinzioni di cantiere entro il primo mese di occupazione. Viene
anche modificata la distanza di collocazione da una tabella all'altra portandola
da 80 a 50 cm..
Alla nota 10 sono state introdotte le lettere e) ed f).
Nella lettera e) per la violazione di mancata collocazione delle tabelle per
affissioni su recinzione di cantiere, viene introdotta una specifica sanzione
amministrativa che va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di
Euro 1.549,00. L'inasprimento della sanzione ha lo scopo di indurre ad una
maggiore osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9 comma 2 del regolamento
in questione, posto che l'obiettivo primario è quello di migliorare il
decoro della Città. Nella lettera f) per altre violazioni, diverse da
quelle in elenco dalla lettera a) alla lettera e), la sanzione amministrativa
prevista è quella di carattere generale, da un minimo di Euro 206,58 ad
un massimo di Euro 1.549,00.
Regolamento per
l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e
Assimilati. Modifiche”.
La
disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati è ormai consolidata da tempo, con il presente provvedimento si
intendono apportare le modifiche necessarie ad adeguare il testo del Regolamento
per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004 e
successivi provvedimenti di attuazione. Una ulteriore modifica riguarda, invece,
l'articolo che disciplina l'applicazione della tassa giornaliera e che si rende
necessaria per adeguare il testo della norma all'attuale modalità di
versamento della tassa rifiuti giornaliera.
Nello specifico il testo
dell'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004, integrando l'articolo 70,
comma 3 del D.Lgs. 507/1993 in merito alla determinazione della superficie
tassabile, dispone che relativamente alle unità immobiliari di
proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di
riferimento ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80%
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Con successivi provvedimenti adottati
dall'Agenzia del Territorio (determinazione direttoriale del 9 agosto 2005 e con
Circolare n. 13/2005 Prot. n. 85463 del 7 dicembre 2005) sono state emanate le
modalità attuative del citato articolo di legge.
Gli articoli del
Regolamento TARSU interessati dalle modifiche sono l'articolo 14
("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE"), l'articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI") e l'articolo 18 ("ESCLUSIONI").
1) Prima
modifica: articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
TASSABILE")
L'articolo 14, nel disciplinare la commisurazione della
TARSU, specifica alla lettera a) che le superfici tassabili di locali ed aree
coperte sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio espressa in
metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Per effetto
dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 dell'articolo 1, comma 340 della
Legge 311/2004 (Legge finanziaria per il 2005) ai fini della determinazione
della TARSU per le unità immobiliari di proprietà privata censite
nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento oggetto del tributo non
può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R.
138/1998. Successivamente la determinazione direttoriale dell'Agenzia del
Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23
agosto 2005) ha specificato che, ai fini dell'applicazione della norma citata,
le categorie catastali oggetto della stessa sono quelle di cui ai Gruppi R, P, e
T di cui all'allegato C del D.P.R. 138/1998 cui sono ricondotte le categorie
catastali vigenti come segue:
- a) unità immobiliari a destinazione
abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari (Gruppo R
cui corrispondono le categorie catastali da A/1 a A/9 e A/11 e C/6);
- b)
unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo
(Gruppo P cui corrispondono le categorie catastali da B/1 a B/7);
- c)
unità immobiliari a destinazione terziaria (Gruppo T cui corrispondono le
categorie catastali da C/1 a C/5 e C/7 con A/10 e B/8).
Restano pertanto
esclusi dall'applicazione della norma in commento le unità immobiliari a
destinazione speciale o particolare (Gruppi V e Z di cui all'allegato B del
D.P.R. 138/1998).
2) Seconda modifica: articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI")
La modifica relativa all'articolo 16 riguarda
la parte che ne disciplina il pagamento e si rende necessaria per adeguare il
testo regolamentare all'attuale modalità di versamento della tassa
rifiuti giornaliera. Questa infatti è pagata dal concessionario di
occupazione temporanea di suolo pubblico successivamente al provvedimento
concessorio che, una volta trasmesso dal competente Settore agli uffici TARSU,
permette la determinazione della conseguente tassa rifiuti giornaliera. La tassa
è riscossa, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento tramite
bollettino di conto corrente postale intestato al Comune da pagarsi entro 30
giorni dalla notifica dello stesso.
3) Terza modifica: articolo 18
("ESCLUSIONI")
In congruenza con la modifica di cui al primo punto, è
riformulato anche l'articolo che disciplina le esclusioni del tributo. Infatti,
ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 1, comma 340 Legge 311/2004,
l'allegato C ("Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - gruppi R, P e T) del
D.P.R. 138/1998 dispone che nella superficie catastale viene computata, in quota
parte, anche la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani
principali quali soffitte, cantine e simili nonché quella di balconi,
terrazze e simili. La determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio
del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005)
ha poi specificato che per le sole unità immobiliari individuate dalle
categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11 (Gruppo abitazioni) non sono
considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell'archivio
planimetrico ai seguenti ambienti: balconi, terrazzi e simili comunicanti e no
con i vani principali nonché aree scoperte, o comunque assimilabili, di
pertinenza esclusiva (e ciò in continuità con quanto previsto
dall'articolo 62, comma 1 del D.Lgs. 507/1993).
La I
Commissione Permanente di Lavoro, in riunione congiunta con la II – III
– IV – V e VI commissione, riunitasi il 13 marzo 2008 ha esaminato
la richiesta di parere in oggetto.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
richiamano integralmente, parere in ordine ai Regolamenti di natura
fiscale di seguito riportati:
- Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali –
PARERE FAVOREVOLE;
- Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei
mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE
FAVOREVOLE;
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Consigliere di Alleanza Nazionale Maurizio Marrone chiede la votazione
per punti.
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i
Consiglieri Lazzarini, Lavecchia, Rabellino, Novo, Puglisi, Bordone,
Maffei
Non partecipa al voto il Consigliere Marrone per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto sono 16.
PUNTI 1-2-4
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 1
(Fontana)
Partecipa al voto del punto 3 il Consigliere Marrone per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17.
PUNTO 3
PRESENTI: 17
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 12
CONTRARI 3
(Fontana- Marrone- D’Acunto)
ASTENUTI: 2 (Valle -
Cavone)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
richiamano integralmente, parere in ordine ai Regolamenti di natura
fiscale di seguito riportati:
- Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali –
PARERE FAVOREVOLE;
- Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei
mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE
FAVOREVOLE;
- Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE
FAVOREVOLE;