MECC. N. 2008 01784/087


Atto n. 37



Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


31 MARZO 2008


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE Claudio, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro.


In totale n. 24 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: Giovanni BOSSO


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO”.


CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) PARERE DI COMPETENZA SUI REGOLAMENTI FISCALE, AI SENSI DELL'ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari, riferisce.
  
Con nota del 4 marzo 2008 n. prot. 8379 la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito riportati:
 
1. . “Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali ”.
 
Con riferimento al  “Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili” vengono proposti interventi di carattere integrativo e chiarificatore piuttosto che vere e proprie modifiche.
Si elencano di seguito le modifiche proposte.
Il comma 5 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) inserisce i commi 2 bis e 2 ter all'articolo 8 del D.Lgs. n. 504/1992 che prevedono l'applicazione di un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, con oneri a carico del Bilancio dello Stato. L'intento perseguito dal legislatore è quello di ridurre la pressione fiscale relativa all'ICI gravante sul soggetto passivo titolare di abitazione principale. Pertanto si rende necessario apportare una modifica all'articolo 4, comma 2 bis, al fine di estendere anche alla detrazione "statale" il regime attualmente in vigore per la detrazione "comunale" in base al quale ogni contribuente che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione solo una volta e per una sola unità immobiliare.
Viene modificato l'articolo 4 bis, comma 1, in quanto in data 24 gennaio 2008 sono stati siglati gli accordi territoriali che sostituiscono quelli del 23 settembre 2003.
 
  1. Regolamento per l’Applicazione del canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni parziali”



Le modifiche proposte, per l'anno 2008, all'articolato del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", attengono soprattutto alla necessità di semplificare la lettura delle norme, a mezzo di semplici integrazioni e precisazioni, e attraverso l'eliminazione di ridondanze (stesso concetto ripetuto su più articoli), una sistemazione più coerente degli argomenti disciplinati e in tal senso alcuni articoli sono stati soppressi ma la materia disciplinata è stata spostata su altri, o si sono creati nuovi articoli. Alcune modifiche riguardano l'allineamento con il dettato normativo statale di riferimento, il D.Lgs. 507/1993.
All'articolo 3 (Autorizzazioni), nel comma 2 sono stati soppressi il penultimo e ultimo periodo, per essere inseriti nell'articolo 4 (Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione), comma 1, in quanto la materia disciplinata è più attinente a quest'articolo che all'articolo 3. Nel comma 2, nuova versione, è stato specificatamente richiamato il sistema sanzionatorio (articoli 22 e 23) da applicarsi in caso di violazioni alle prescrizioni contenute nell'articolo.
Il comma 4 è stato soppresso poiché la materia trattata è già contenuta dell'articolo 9 (suddivisione del territorio cittadino-norme per l'installazione mezzi pubblicitari), comma 1.
I commi 5 e 7 sono stati soppressi ed inseriti nell'articolo 9 commi 4 e 5 per attinenza di materia.
Nell'articolo 4 (Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione), al comma 1, oltre le modifiche già sopra indicate, è stata soppressa la prima parte del primo periodo in quanto la materia trattata è già disciplinata nell'articolo 3 comma 2. E' stato inoltre introdotto il termine entro il quale deve essere presentata domanda di voltura, tale previsione normativa era contenuta nell'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario) ora soppresso. Sempre nel comma 1, inoltre, è stato soppresso l'ultimo periodo.
Il comma 2 è stato soppresso per essere spostato nell'articolo 9 comma 2 poiché il suo contenuto è più attinente alla materia ivi trattata.
Il contenuto del comma 3 bis è traslato ai punti a), b) ed e) del comma 3. Il nuovo comma 3 bis è derivato dalla traslazione del contenuto del comma 6 dell'articolo 6 ora soppresso.
Nel comma 6 sono stati modificati i tempi di rilascio delle autorizzazioni per impianti da collocare su suolo pubblico. Da 120 giorni si è scesi a 90 giorni.
Il comma 7 è stato soppresso poiché la stessa materia trova disciplina nell'art. 2 comma 4 del Piano generale degli impianti.
All'articolo 5 (Validità dell'autorizzazione, rinnovo, revoca, duplicati), comma 1 è stato riscritto ed è stato introdotto il rinnovo automatico anche per gli impianti di cartellonistica e di affissione, per un trienno oltre il primo, mentre per le insegne d'esercizio o impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività o sue pertinenze la disciplina è rimasta invariata. La ragione della modifica normativa nasce dalla considerazione che con l'istituzione di uno specifico ufficio di verifica sul territorio per accertare la conformità di collocazione degli impianti di cartellonistica ed affissione, a seguito del rilascio della prima autorizzazione, l'attività conseguente all'istanza di rinnovo presentata dopo solo il primo triennio risulta ora ridondante. Inoltre, in tal modo, si ottiene uno snellimento della procedura nel suo complesso.
Nel comma 2 è stato soppresso l'ultimo periodo poiché il suo contenuto è già insito nel comma 1.
Nel comma 4 sono stati sostituiti alcuni termini con altri più puntuali.
L'articolo 6 (Volture dell'autorizzazione, variazione del mezzo pubblicitario) è stato soppresso in quanto la sua normativa o richiamava principi generali del sistema autorizzatorio già presenti in altri articoli (articolo 3 comma 2), o è confluita nell'articolo 4 comma 1, 3 e nell'articolo 5 comma 1.

L'articolo 7 (Cessazione, rinuncia della pubblicità e rimozione), ora articolo 6, è stato rinumerato e modificato nella denominazione. In quest'ultima è stato eliminato il riferimento alla manutenzione degli impianti in quanto i commi 2, 3, 4 e 5 che trattavano questa materia sono confluiti nel nuovo articolo 7 denominato "Obblighi derivanti dall'installazione di mezzi pubblicitari".
L'articolo 9 (Suddivisione del territorio cittadino - norme per l'installazione mezzi pubblicitari), sono stati aggiunti i commi 2, 3 e 4 il cui contenuto è quello dei commi soppressi agli articoli 3 e 4.
L'articolo 10Bis (Olimpiadi invernali 2006), in considerazione anche del fatto che non vi è alcuna questione pendente attinente alla materia disciplinata, è stato soppresso poiché non più attuale.
All'articolo 18 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone), comma 2 lettera a) e lettera b) sono state reintrodotte, rispettivamente, le esenzioni dal pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie per le pubblicità dello Stato effettuate per i propri fini istituzionali, nonché per le Istituzioni della Città e per i mezzi pubblicitari collocati per individuare le sedi degli Enti Pubblici Territoriali. Tale dettato normativo riprende la disciplina quadro delle fattispecie imponibili di cui al D.Lgs. 507/1993.
All'articolo 19 (Riduzione del pagamento del canone) è stata meglio specificata per quali iniziative pubblicitarie e per quali soggetti pubblici è prevista la riduzione del pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie, al di fuori delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b).
All'articolo 21 bis (Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) sono state ampliate le ipotesi in cui è possibile concedere una rateazione al di fuori di quelle già indicate, prevedendola anche nei casi di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni o dei rinnovi. Questa modifica consente di definire in tempi più brevi situazioni di morosità dei contribuenti.
All'articolo 22 (Sanzioni amministrative ed interessi), al comma 1 è stato eliminato il richiamo generico all'osservanza delle disposizioni della Legge 689/1981 per le violazioni al regolamento, poiché tale richiamo non era più puntuale, in quanto con l'entrata in vigore dell'articolo 3 bis della Decreto Legge n. 203/2005, le controversie in tema di pubblicità, sono passate alla competenza della Commissione Tributaria.
Nell'articolo 23 (Pubblicità abusiva, sanzioni accessorie), comma 1 il primo capoverso è stato riscritto per una migliore comprensione del testo ma la disciplina è rimasta inalterata.
Nell'articolo 23 bis (Regolarizzazione mezzi pubblicitari), comma 1 è stato puntualizzato che la regolarizzazione degli impianti abusivi è possibile solo con riferimento agli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività. La norma così applicata funge da deterrente alla collocazione, su suolo pubblico o privato, di impianti abusivi del tipo cartellonistica e di affissione.
Nelle note è stata soppressa la nota 7 bis in quanto il richiamo normativo non è oggi più puntuale.

3. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali
 
Le modifiche proposte all'articolato relativo al "Regolamento pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari", articolato consolidato da tempo, hanno lo scopo di precisare e specificare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di maggior chiarezza nell'esposizione della norma.
All'articolo 1 (Gestione del servizio), viene inserito il comma 3 nel quale si precisa che l'Amministrazione mette a disposizione impianti di affissione per manifesti con contenuto politico-ideologico, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della Legge 549/1995. Tale disposizione non rappresenta una novità in quanto già nell'articolo 2, nell'elencazione degli impianti, erano individuati quelli destinati a tale tipo di affissione, in esenzione dal pagamento del diritto poiché l'affissione veniva eseguita direttamente dall'interessato.
Nell'articolo 2 (Impianti di proprietà della Città. Superfici) comma 1 viene specificato, con riferimento ad impianti tipo mupi, senior, tabelle su servizi e impianti su palo, che questi sono in uso, ai sensi della Legge 150/2000, al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Città.
All'articolo 6 (Riduzione del diritto) viene eliminato il comma 2 già abrogato con l'articolo 1 comma 176 dalla Legge Finanziaria 296/2006.
L'articolo 6 bis è di nuova istituzione e disciplina le modalità d'uso degli impianti politico-ideologico, prevedendo la prenotazione degli stessi con sistemi informativi improntati allo snellimento della procedura di prenotazione. Al fine di consentire la massima fruibilità a tutti gli aventi diritto, si prescrive quale è il numero massimo di fogli da affiggere, il periodo di affissione, la superficie massima di eventuali loghi commerciali. (Non può essere superiore ad un periodo di dieci giorni e per un numero massimo di 250 fogli del formato di cm.70x100).
Nell'articolo 9 (Spazi in esclusiva), comma 2, viene stabilito l'obbligo di collocare tabelle per affissioni su recinzioni di cantiere entro il primo mese di occupazione. Viene anche modificata la distanza di collocazione da una tabella all'altra portandola da 80 a 50 cm..
Alla nota 10 sono state introdotte le lettere e) ed f). Nella lettera e) per la violazione di mancata collocazione delle tabelle per affissioni su recinzione di cantiere, viene introdotta una specifica sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. L'inasprimento della sanzione ha lo scopo di indurre ad una maggiore osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9 comma 2 del regolamento in questione, posto che l'obiettivo primario è quello di migliorare il decoro della Città. Nella lettera f) per altre violazioni, diverse da quelle in elenco dalla lettera a) alla lettera e), la sanzione amministrativa prevista è quella di carattere generale, da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.

  Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche”.
 
 La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo, con il presente provvedimento si intendono apportare le modifiche necessarie ad adeguare il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004 e successivi provvedimenti di attuazione. Una ulteriore modifica riguarda, invece, l'articolo che disciplina l'applicazione della tassa giornaliera e che si rende necessaria per adeguare il testo della norma all'attuale modalità di versamento della tassa rifiuti giornaliera.
Nello specifico il testo dell'articolo 1, comma 340 della Legge n. 311/2004, integrando l'articolo 70, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 in merito alla determinazione della superficie tassabile, dispone che relativamente alle unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Con successivi provvedimenti adottati dall'Agenzia del Territorio (determinazione direttoriale del 9 agosto 2005 e con Circolare n. 13/2005 Prot. n. 85463 del 7 dicembre 2005) sono state emanate le modalità attuative del citato articolo di legge.
Gli articoli del Regolamento TARSU interessati dalle modifiche sono l'articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE"), l'articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI") e l'articolo 18 ("ESCLUSIONI").
1) Prima modifica: articolo 14 ("DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE")
L'articolo 14, nel disciplinare la commisurazione della TARSU, specifica alla lettera a) che le superfici tassabili di locali ed aree coperte sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadrato superiore. Per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 dell'articolo 1, comma 340 della Legge 311/2004 (Legge finanziaria per il 2005) ai fini della determinazione della TARSU per le unità immobiliari di proprietà privata censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento oggetto del tributo non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Successivamente la determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha specificato che, ai fini dell'applicazione della norma citata, le categorie catastali oggetto della stessa sono quelle di cui ai Gruppi R, P, e T di cui all'allegato C del D.P.R. 138/1998 cui sono ricondotte le categorie catastali vigenti come segue:
- a) unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari (Gruppo R cui corrispondono le categorie catastali da A/1 a A/9 e A/11 e C/6);
- b) unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo (Gruppo P cui corrispondono le categorie catastali da B/1 a B/7);
- c) unità immobiliari a destinazione terziaria (Gruppo T cui corrispondono le categorie catastali da C/1 a C/5 e C/7 con A/10 e B/8).
Restano pertanto esclusi dall'applicazione della norma in commento le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (Gruppi V e Z di cui all'allegato B del D.P.R. 138/1998).
2) Seconda modifica: articolo 16 ("TASSA GIORNALIERA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI")
La modifica relativa all'articolo 16 riguarda la parte che ne disciplina il pagamento e si rende necessaria per adeguare il testo regolamentare all'attuale modalità di versamento della tassa rifiuti giornaliera. Questa infatti è pagata dal concessionario di occupazione temporanea di suolo pubblico successivamente al provvedimento concessorio che, una volta trasmesso dal competente Settore agli uffici TARSU, permette la determinazione della conseguente tassa rifiuti giornaliera. La tassa è riscossa, a seguito dell'emissione del relativo provvedimento tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
3) Terza modifica: articolo 18 ("ESCLUSIONI")
In congruenza con la modifica di cui al primo punto, è riformulato anche l'articolo che disciplina le esclusioni del tributo. Infatti, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 1, comma 340 Legge 311/2004, l'allegato C ("Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - gruppi R, P e T) del D.P.R. 138/1998 dispone che nella superficie catastale viene computata, in quota parte, anche la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine e simili nonché quella di balconi, terrazze e simili. La determinazione direttoriale dell'Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005) ha poi specificato che per le sole unità immobiliari individuate dalle categorie catastali vigenti da A/1 ad A/9 e A/11 (Gruppo abitazioni) non sono considerate le superfici delle aree scoperte corrispondenti nell'archivio planimetrico ai seguenti ambienti: balconi, terrazzi e simili comunicanti e no con i vani principali nonché aree scoperte, o comunque assimilabili, di pertinenza esclusiva (e ciò in continuità con quanto previsto dall'articolo 62, comma 1 del D.Lgs. 507/1993).



La I Commissione Permanente di Lavoro, in riunione congiunta con la II – III – IV – V e VI commissione, riunitasi il 13 marzo 2008 ha esaminato la richiesta di parere in oggetto.

  Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
 
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, parere in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito riportati:

  1. Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE FAVOREVOLE;


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consigliere di Alleanza Nazionale Maurizio Marrone chiede la votazione per punti.
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Lazzarini, Lavecchia, Rabellino, Novo, Puglisi, Bordone, Maffei
Non partecipa al voto il Consigliere Marrone per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16.



PUNTI 1-2-4

VOTAZIONE PALESE


PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 1 (Fontana)

Partecipa al voto del punto 3 il Consigliere Marrone per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17.

PUNTO 3

PRESENTI: 17
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 12
CONTRARI 3 (Fontana- Marrone- D’Acunto)
ASTENUTI: 2 (Valle - Cavone)



Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, parere in ordine ai Regolamenti di natura fiscale di seguito riportati:

  1. Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili: Modifiche Parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie. Modificazioni Parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali – PARERE FAVOREVOLE;

  1. Regolamento per l’Applicazione della Tassa per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati. Modifiche” – PARERE FAVOREVOLE;