Atto n. 30
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
10 MARZO 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE
Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, VALLE Mauro.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CLARICI Laura,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad
oggetto – NUOVO REG. EDILIZIO ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG.
ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E
REG.LI IN MATERIA RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER
QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI
ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE 50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI
DI VIDEOCITOFONIA.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C4. (ART.43-44 REG DEC) NUOVO REG EDIL ATT LR 8/7/99 ADEG ALL
ENER AMB E ART 13 RECENTI DISP NORMATIVE STAT REG IN MATERIA REND ENERG EDIL
DETERM CRITERI QUANT SANZ AMM PER VIOL PRESCR REGOLAMENTDI CUI ART 68 MODIFICA
ART 44 MOZIONE 50 CC 8/10/07 IMPINATI VIDEOFONIA
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato,
riferisce.
Con nota del 15/02/2008 Prot. n. 2208 la Divisione Urbanistica
ed Edilizia Privata, invita la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in
merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc.
2007.07125/038, approvata dalla Giunta Comunale in data
18/12/2007.
L'Amministrazione Comunale con deliberazione del
Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038), ha approvato, al
termine di un lungo e articolato processo di revisione, il nuovo Regolamento
Edilizio della Città, il cui impianto originario, risalente al 1913, era
rimasto sostanzialmente inalterato fino ai giorni nostri.
In relazione alle
molteplici sollecitazioni pervenute inerenti le tematiche della
sostenibilità ambientale dell'attività costruttiva, una delle
più significative "novità" rispetto al vecchio Regolamento
Edilizio è stata la predisposizione, attuata mediante la collaborazione
dell'Agenzia Energia e Ambiente di Torino, di un apposito "Allegato energetico
ambientale", che individua una serie di requisiti tecnici oltre i valori minimi
stabiliti dalle norme di settore, la cui applicazione da parte degli operatori
è in parte volontaria sostenuta da opportuni incentivi, ed in parte
cogente.
Anche tale Allegato, così come nel complesso l'intero testo
del nuovo Regolamento Edilizio, è stato soggetto a differenti stesure e a
progressivi aggiustamenti in particolare per quanto concerne i requisiti
proposti con carattere di cogenza la cui individuazione ha richiesto maggiori
approfondimenti ed un confronto ampio con i rappresentanti delle principali
associazioni professionali e di categoria.
Gli ulteriori requisiti, soggetti
all'applicazione volontaria da parte degli operatori, sono stati invece
incentivati attraverso un meccanismo di "sconto" sugli oneri di urbanizzazione
dovuti, con riserva di esclusione in caso di entrata in vigore di norme
sovraordinate che ne rendessero obbligatoria l'applicazione.
L'evoluzione
della normativa nazionale e regionale in materia di rendimento energetico
nell'edilizia ha avuto nell'ultimo periodo una forte ripresa con alcuni
provvedimenti di rilievo quali il D.Lgs. 311/2006, il "Piano Stralcio Regionale
per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento" pubblicato sul B.U.R. n. 6
dell'8 febbraio 2007, la Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13, i quali
provvedimenti hanno introdotto nuove prescrizioni che assorbono e superano in
parte le indicazioni dell'Allegato Energetico Ambientale, talvolta confermando
requisiti già considerati cogenti e talvolta rendendo obbligatori altri
requisiti prima considerati volontari incentivati.
Il "Piano Stralcio
Regionale per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento", in particolare,
pone l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri Regolamenti Edilizi alle nuove
direttive entro 180 giorni a partire dalla data della sua pubblicazione ed anche
la Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) impone di introdurre negli stessi
Regolamenti Edilizi l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici nelle
nuove costruzioni.
Risulta pertanto necessario modificare i contenuti
dell'allegato Energetico ambientale in conformità alle nuove norme
sovraordinate recentemente entrate in vigore.
In considerazione della
prevedibile ulteriore evoluzione della normativa di cui si tratta si ritiene
opportuno mantenere nell'Allegato solamente quelle indicazioni, sia cogenti sia
facoltative, che individuano soluzioni tecniche oltre le soglie minime di legge,
stralciando quelle ora assorbite o superate dalle nuove norme alle quali il
Regolamento Edilizio fa espresso rimando.
Nel contempo è opportuno
adeguare l'articolato del Regolamento Edilizio stralciando dall'art. 13 -
Altezza dei fronti della costruzione (Hf) - il comma 8 riguardante la
possibilità di maggiori spessori dei solai, anche in eccedenza
all'altezza massima consentita per il fabbricato, per finalità di
isolamento acustico e/o impiantistico, in quanto superato dall'art. 8 della
Legge Regionale 13/2007 contenente analoghe indicazioni ma con limiti di
tolleranza più ampi.
Il Regolamento Edilizio, inoltre, a tutela del
rispetto delle prescrizioni in esso contenute, all'art. 68 prevede per la
violazione delle singole disposizioni l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della Legge Regionale 8 luglio
1999 n. 19.
Il suddetto articolo al comma 3 stabilisce che chiunque violi le
disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 258,00
e non superiore a Euro 2.582,00.
Per quanto riguarda la procedura per
l'applicazione della sanzione il comma 7 del citato art. 11 Legge Regionale n.
19/1999 fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 689 del 24
novembre 1981 (legge sulle violazioni amministrative).
Tale procedura
prevede una prima fase consistente nell'accertamento della violazione e
nell'immediata (o comunque entro 90 giorni dall'accertamento) contestazione
della stessa al trasgressore e agli obbligati in solido.
L'avviso di
contestazione deve contenere, tra l'altro, l'entità della sanzione
pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, con
l'indicazione dell'Autorità a favore della quale il pagamento
dovrà essere effettuato. Decorso il termine di 60 giorni dalla
contestazione, in mancanza di pagamento della sanzione in misura ridotta, si
dovrà procedere alla quantificazione della sanzione, irrogata mediante
ordinanza-ingiunzione (art. 18 Legge 689/1981), sulla base di parametri di
valutazione contenuti nell'art. 11 Legge 689/1981 e art. 11 Legge Regionale
19/1999.
I suddetti articoli precisano, infatti, che nella determinazione
della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite
massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della
stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.
Nel caso in cui non si evincano elementi riconducibili ai criteri contenuti
nelle Leggi citate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento delle Procedure
Sanzionatorie Amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 29 novembre 2004 esecutiva dal 13 dicembre 2004, l'entità della
sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è
determinata in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente alla
ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del
minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.
Al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni, secondo le indicazioni
dettate dalla legge, occorre fissare criteri di massima per la quantificazione
delle sanzioni volti ad evitare disparità di trattamento, ridurre ogni
margine di discrezionalità e garantire criteri di equità
sostanziale. A tal proposito vengono qui di seguito individuati, gli articoli
del Regolamento Edilizio che si ritiene necessitino di specifica disciplina
nella quantificazione della sanzione.
In particolare gli articoli del
Regolamento Edilizio sono i seguenti:
- Articolo 11 - Comunicazione dell'inizio dei lavori e della fine dei
lavori;
- Articolo 31 - Requisiti delle costruzioni;
- Articolo 33 -
Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private;
- Articolo 34 -
Interventi urgenti.
Il comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento Edilizio
prescrive che il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare, con atto
scritto, all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori non oltre
l'inizio stesso.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre
anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso
decade.
Entro il termine previsto per la conclusione dei lavori, il
titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale
con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei
lavori di esecuzione dell'opera assentita (articolo 11 comma 2 lett. g) del
vigente Regolamento Edilizio).
La comunicazione tempestiva
all'Amministrazione comunale dei termini di inizio e fine lavori è
determinante ai fini degli accertamenti successivi (es. decadenza del permesso,
richiesta del certificato di agibilità, applicazione di sanzioni). Si
ritiene, pertanto, opportuno stabilire quale criterio utile per la
quantificazione della sanzione, nel caso di specie, la tempistica di
presentazione delle comunicazioni di inizio e fine lavori, pertanto:
-
In caso di comunicazione tardiva effettuata entro un mese dai termini fissati
dal Regolamento Edilizio si applica la sanzione minima, pari a Euro
516,00;
- In caso di comunicazione tardiva effettuata oltre l'anno dai
termini fissati dal Regolamento Edilizio si applica la sanzione massima, pari ad
Euro 2.582,00;
- In caso di comunicazione tardiva, rispetto ai termini
fissati dal Regolamento Edilizio, effettuata in un periodo compreso fra il mese
e l'anno la sanzione viene applicata in modo proporzionale con la seguente
formula:
(sanzione massima – sanzione minima)/12 = incremento mensile
da aggiungere all'importo di Euro 516 per ogni mese ulteriore di ritardo e
quindi nel caso di specie (2582,00 – 516,00)/12 = 172,00.
L'articolo
31 del Regolamento Edilizio prescrive che chiunque diriga ed esegua lavori di
natura edilizia deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le
opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di
igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in
vigore.
Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti
tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto
riportate esigenze di:
a) resistenza meccanica e
stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene,
della salute e dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione
contro il rumore;
f) risparmio energetico e isolamento
termico;
g) facilità di accesso, fruibilità e
disponibilità di spazi ed attrezzature;
h) eliminazione delle barriere
architettoniche.
L' Amministrazione comunale, in sede di controllo, accertata
la violazione, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne
ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge, nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e
il limite massimo, vista la particolare incidenza sull'ambiente (es. tutela
dell'igiene ecc., risparmio energetico), sulla sicurezza o sul vivere civile
(es. abbattimento barriere architettoniche) ritiene opportuno stabilire in Euro
1.032,00 la sanzione minima da applicare per la violazione del suddetto
articolo.
Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione
verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al
raggiungimento del massimo edittale.
Il comma 3 dell'articolo 33 del
Regolamento Edilizio prevede per il proprietario l'obbligo di eseguire i lavori
di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di
intonacatura e ritinteggiatura degli edifici o manufatti deterioratisi, con
particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi
architettonici di pregio.
Al comma 7 l'articolo 33 del Regolamento
Edilizio prevede, inoltre, che, ove le condizioni delle costruzioni e delle
singole parti delle stesse o lo stato delle aree di pertinenza o inedificate
siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del
sito o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale
ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario
o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere
ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale,
l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese
dell'inadempiente.
Anche in questo caso si ritiene opportuno, nella
quantificazione della sanzione amministrativa, fissare alcuni criteri che sono
legati, in buona sostanza, all'importanza e al pregio architettonico
dell'immobile o del sito.
Si ritiene, pertanto, equo stabilire in Euro
1.032,00 la sanzione da applicare nel caso in cui la violazione alla norma del
Regolamento Edilizio riguardi edifici soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero edifici, individuati
dal Piano Regolatore, di particolare interesse storico o caratterizzanti il
tessuto storico, con possibilità di maggiorazione del 25% dell'importo
della sanzione in caso di reiterazione.
Per gli edifici non vincolati invece
la sanzione è stabilita in Euro 516,00 con una maggiorazione del 25% per
ogni violazione accertata fino al raggiungimento del massimo
edittale.
L'art. 34 prevede, infine, nel caso ricorrano condizioni di
pericolo per l'ambiente e/o l'incolumità delle persone, la
possibilità di emanare ordinanze per interventi urgenti di competenza del
Sindaco, se il pericolo è imminente, o dell'Ufficio comunale competente,
nei casi residuali.
Anche in tale caso si ritiene opportuno stabilire in
Euro 1.032,00 la sanzione minima da applicare per la violazione del suddetto
articolo, alla stregua di quanto disposto per l'art. 31, che prevede, tra
l'altro requisiti di tutela dell'ambiente e della sicurezza in generale.
In
caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione
coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso.
Su richiesta motivata
dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate
può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate
mensili da tre a trenta ai sensi degli articoli 26 Legge n. 689/1981 e art. 13
Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004
04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004.
Infine occorre dare attuazione all'impegno assunto dall'Amministrazione a
seguito della mozione n. 50 approvata dal Consiglio Comunale in data 8 ottobre
2007 su sollecitazione dell'ENS - Ente Nazionale Sordomuti, di introdurre nel
Regolamento Edilizio l'obbligo di installazione di impianti di videocitofonia in
caso di interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale
dell'immobile o di rifacimento completo dell'impianto
citofonico.
L'installazione di tali apparecchiature contribuisce a migliorare
la fruizione degli immobili da parte di persone con ridotta capacità
sensoriale, senza comportare significativi costi aggiuntivi rispetto agli
impianti citofonici tradizionali.
Si è pertanto previsto di inserire
la nuova norma in calce all'art. 44 - Numeri Civici -modificando nel contempo il
titolo dell'art. 44 stesso in "Numeri Civici e Impianti di
Videocitofonia".
Il parere in questione è stato discusso nel
corso della seduta della II° e VI° Commissione congiunte tenutasi in
data 28 Febbraio 2008 dove, in relazione alla modifica dell’art. 13 del
Regolamento Edilizio,sono emerse alcune perplessità sugli effetti degli
scomputi previsti, come riconoscimento di interventi positivi, nel calcolare le
altezze perché se diverse da quelle nominali potrebbero avere una
ricaduta negativa nell'inserimento del manufatto in un determinato contesto.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole al “NUOVO REG. EDILIZIO
ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13
RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E REG.LI IN MATERIA RENDIMENTO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER
VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE
50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI DI
VIDEOCITOFONIA.”
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Bordone,
Novo, Marrone, Fontana, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del
voto sono 16.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 16
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
ASTENUTI: 1
(D'Acunto)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al “NUOVO REG. EDILIZIO
ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13
RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E REG.LI IN MATERIA RENDIMENTO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER
VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE
50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI DI
VIDEOCITOFONIA.”