Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore
Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità
2008 01272/017
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009
(proposta dalla G.C. 11 marzo 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del
Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
BONINO Gian Luigi CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSANO Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GOFFI Alberto GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo |
MORETTI Gabriele OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MODIFICA INTEGRALE DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA".
Proposta dell'Assessore Altamura.
Tale norma ha infatti trasferito ai
Comuni alcune competenze di polizia amministrativa prima appartenenti allo
Stato, intendendo per polizia amministrativa quel complesso di attività della
Pubblica Amministrazione dirette a far osservare le limitazioni imposte dalle
leggi o dai regolamenti alle attività dei privati, in modo che esse non siano
causa di danni per la collettività.
Successivamente alla citata norma del
1977 vi è stato un ulteriore rilevante passaggio di competenze ai Comuni in
ambito di polizia amministrativa operato con l'articolo 163 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
Alla luce della delega del 1998 e dell'evoluzione normativa
della materia nonché del mutato contesto sociale e di attività produttive del
territorio cittadino, l'impianto del regolamento comunale originario appare
estremamente datato e, di fatto, quasi inapplicato.
L'ottica ispiratrice della nuova scrittura del regolamento
di polizia amministrativa si basa sulla consapevolezza che le materie
disciplinate dal regolamento riguardano attività economiche per le quali è
compito della Pubblica Amministrazione operare bilanciando gli interessi
coinvolti (tutela dei terzi interessati dall'attività oggetto di autorizzazione
e tutela dell'iniziativa economica privata). Si è cercato poi di cogliere
l'occasione, laddove possibile, per operare semplificando l'azione
amministrativa. Particolare attenzione è poi stata rivolta al complesso
sanzionatorio. Nell'ambito del complesso normativo riscritto figurano infatti
disposizioni volte a tutelare adeguatamente, nell'ambito preventivo della
procedura amministrativa volta al rilascio delle autorizzazioni di pubblica
sicurezza, la collettività dei cittadini proprio in quelle attività dei privati
che più possono porsi in contrasto con diritti quali la quiete pubblica e la
tutela del riposo delle persone. Il riferimento è principalmente rivolto alle
attività di pubblico spettacolo che pur rappresentando attività economiche da
tutelare in quanto libere attività imprenditoriali, devono realizzarsi
nell'ambito di una più equa possibile composizione dei diversi interessi
coinvolti nell'attività oggetto di licenza comunale. L'articolo 41 della
Costituzione, infatti, pur disponendo al primo comma che "l'iniziativa
economica privata è libera" prosegue al secondo comma nel senso che essa
"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
La trasformazione di Torino da città a stretta vocazione
industriale in cui l'orario della "fabbrica" determinava i tempi
stessi della vita cittadina in una città sempre meno legata all'industria, ha
portato all'apertura, specie in determinate zone del territorio comunale, di
numerosi nuovi locali di pubblico spettacolo e di manifestazioni finalizzate al
trattenimento.
La presenza di tali locali, da considerarsi un
arricchimento per la città anche in chiave di sviluppo turistico, ha però
portato a contrasti con la cittadinanza residente che si lamenta specialmente
del disturbo che le attività in oggetto recano al riposo delle persone, per cui
è necessario rafforzare gli strumenti per individuare un possibile punto di
incontro tra gli interessi in conflitto e per sanzionare i comportamenti
scorretti.
E' evidente quanto in ambito di equilibri tra esigenze ed
interessi diversi sia particolarmente complesso individuare delle formule
normative rigide da applicare per cui è parso preferibile indicare i contenuti
da assumere in fase istruttoria in modo da consentire agli uffici che per
competenza rilasciano le licenze di pubblica sicurezza di valutare ogni
elemento utile al fine di assumere il provvedimento amministrativo susseguente
all'istanza di licenza per l'apertura di nuovi locali di pubblico spettacolo.
Si è allo scopo ribadita la possibilità che conferisce il
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) di
dettare già nelle autorizzazioni prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico
la cui violazione può costituire abuso della licenza con la conseguente
assunzione di provvedimenti di sospensione della licenza o, nei casi più gravi,
di revoca della stessa oltre, naturalmente, all'applicazione della prevista
sanzione amministrativa pecuniaria.
Proseguendo la disamina con i pubblici spettacoli e i
locali di intrattenimento, si è cercato di adeguare la disciplina
autorizzatoria alle sentenze della Corte Costituzionale numeri 142/1967 e
56/1970 in base alle quali per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico e in luoghi esposti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di
attività imprenditoriale, non occorre la licenza di polizia. Per adeguarsi allo
spirito delle sentenze citate evitando però che la natura giuridica ONLUS
dell'organizzatore possa mascherare attività oggettivamente imprenditoriali
(seppur non soggettivamente) si è cercato di stabilire che, ovviamente ai soli
fini dell'applicazione delle norme del regolamento, assume carattere
imprenditoriale l'evento o l'attività organizzata da un imprenditore così come
definito dall'articolo 2082 del Codice Civile oppure l'evento o l'attività
organizzata da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia
soggetta ad un corrispettivo per l'ingresso.
Dovendo
anche salvaguardare gli aspetti di sicurezza di chi fruisce dello spettacolo o
del trattenimento anche se organizzato da un soggetto giuridico non
qualificabile come imprenditore, si è ribadito che, in ogni caso, gli
spettacoli e/o i trattenimenti non aventi carattere imprenditoriale non
necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S., fermo
restando l'obbligo della licenza di cui all'articolo 80 T.U.L.P.S. attestante
il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica, della
normativa sulla prevenzione degli incendi e della normativa a tutela
dall'inquinamento acustico. Si è poi
stabilito, in tema di orari di tali esercizi, che il Sindaco determini l'orario
massimo di apertura mentre oggi è disciplinato anche l'orario minimo. Si
ritiene così, vista la tipologia di locali che gravita nell'ambito del
trattenimento, di lasciare più spazio al mercato e alle logiche di
concorrenza.
Si è poi
ribadito il carattere di accessorietà delle attività di somministrazione nei
luoghi di spettacolo o trattenimento. Il concetto di accessorietà è valutato in
ragione della superficie e si è sottolineato che la somministrazione deve
avvenire nei soli confronti di chi fruisce del trattenimento o spettacolo, al
fine di evitare che la licenza di spettacolo o trattenimento venga utilizzata
per aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni alla somministrazione di
alimenti e bevande.
Per ciò che
concerne i trattenimenti presso i pubblici esercizi di somministrazione si è
cercato di superare un dubbio interpretativo lasciato dalla recentissima Legge
Regionale sulla somministrazione in merito al permanere o meno della licenza di
"piccoli trattenimenti" di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. per i
trattenimenti presso esercizi di somministrazione. Alcune tesi, dando rilievo
all'art. 15, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2006, si indirizzavano sulla
non necessità di tale autorizzazione. Altre, dando più risalto al comma 2
("sono fatte salve le seguenti disposizioni del T.U.L.P.S.: ?articolo
69?"), ritenevano che comunque
continuasse ad essere necessaria la D.I.A. di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S..
Stante che la licenza di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. non introduce elementi
di tutela superiori a quelli già veicolati con la licenza di somministrazione
(che vale anche per gli effetti di
pubblica sicurezza) se non l'esplicitazione del divieto di tenere piccoli
trattenimenti musicali oltre le ore 24.00, si è chiarito che le autorizzazioni
per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di
dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché
all'effettuazione dei trattenimenti di cui al comma precedente, senza ballo,
nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e
bevande, a condizione che l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie
disposte a platea, ecc.; il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato
rispetto ai prezzi normalmente praticati e, infine, venga rispettata la
normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento
acustico.
Anche per
tali esercizi si è disposto che l'orario massimo dei piccoli trattenimenti
presso esercizi pubblici sia disposto con ordinanza sindacale.
Oltre che in riferimento ai locali di pubblico spettacolo,
il regolamento di polizia amministrativa disciplina anche le aperture di sale
da gioco e da biliardo. Si tratta di esercizi che necessitano della licenza di
cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. e che coinvolgono altri interessi meritevoli
di tutela oltre a quello della libera iniziativa imprenditoriale.
Il Comune
infatti rilascia le autorizzazioni per l'esercizio, produzione, importazione,
distribuzione, gestione di giochi leciti (videogiochi, giochi meccanici) ed è
titolare di importanti funzioni sanzionatorie che portano all'emissione di
provvedimenti di sospensione dell'attività o di revoca delle licenze (anche di
somministrazione) in caso di recidiva. I giochi possono essere installati in
apposite sale giochi dove, in via accessoria, può essere autorizzata anche la
somministrazione di alimenti e bevande. Si è ribadito il concetto di
accessorietà e che la somministrazione deve avvenire nei soli confronti di chi
fruisce dei giochi installati per evitare che l'installazione dei giochi leciti
venga utilizzata per aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni alla
somministrazione di alimenti e bevande. I giochi possono essere anche
installati in esercizi pubblici o commerciali ovvero in altre aree aperte al
pubblico. Anche in tal caso si è stabilito che il Sindaco determini con
ordinanza l'orario di apertura delle sale gioco o dell'utilizzo di giochi
leciti in pubblici esercizi o altre aree contemperando il diritto di iniziativa
economica con le esigenze complessive e generali degli utenti facendo anche
riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell'obbligo. La
giurisprudenza ha già avuto occasione di esprimersi sulla legittimità di norme
restrittive quale quella prevista. Si citano, ad esempio, il TAR Emilia
Romagna: "Il giudizio di liceità espresso in generale dal legislatore sui
giochi che non presuppongono scommesse né comportano vincite non esclude la
concorrente valutazione dell'amministrazione sul luogo nel quale l'imprenditore
intende allocare l'azienda" (TAR Emilia Romagna, sez. I, Bologna, 24
ottobre 1997, n. 691); il Consiglio di Stato: "E' legittimo il diniego di
autorizzazione opposto dal sindaco all'apertura di una sala giochi fondato sul
pericolo per l'incolumità pubblica che sarebbe potuto derivare dalla sua
apertura in una strada di limitatissime dimensioni ed interessata da un
traffico intenso e veloce e per le "distrazioni" che avrebbe potuto
provocare sugli studenti inducendoli a disertare le lezioni" (Consiglio di
Stato, sez. IV, 26 giugno 1990, n. 528).
Si prevede
anche la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare la corresponsione di
diritti di vidimazione della tabella dei giochi proibiti.
Il Regolamento disciplina poi le
competenze comunali in materia di attività ricettive (rilascio di
autorizzazioni e classificazione) e si è colta l'occasione per disciplinare
l'uso occasionale di immobili a fini ricettivi di cui all'articolo 5 della
Legge Regionale n. 31/1985 fissandone i requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza di base. Si prevede poi la possibilità per la Giunta Comunale di
deliberare la corresponsione di diritti di sopralluogo in modo proporzionale
alla dimensione dell'area destinata alla ricettività in modo analogo a quanto
la Regione ha disposto per i sopralluoghi igienico-sanitari.
Si sono poi disciplinate le agenzie
d'affari che svolgono funzioni di intermediazione e trattazione di affari
altrui per chiunque ne faccia richiesta. Le tipologie più frequenti sono
l'intermediazione relativa al disbrigo pratiche amministrative conto terzi, il
disbrigo pratiche in materia funeraria, la compravendita di oggetti usati per
conto terzi e la compravendita autoveicoli per conto terzi.
L'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività è di competenza comunale eccetto i casi rimasti in capo alla
Questura; oppure per quelle attività in altro modo autorizzate ovvero
attraverso l'iscrizione in appositi albi o che trovano disciplina in specifiche
normative di riferimento (es. spedizionieri). Le agenzie d'affari devono
obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale degli affari da vidimarsi
a cura dell'ufficio di Polizia Amministrativa. Si è previsto che per la
vidimazione dei registri la Giunta
Comunale possa deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale
alle pagine bollate e firmate.
Si è poi disciplinato il rimessaggio
di veicoli e il noleggio di veicoli senza conducente. Per rimessa di veicoli
s'intende la gestione a titolo imprenditoriale di locali appositamente adibiti
ed attrezzati per la temporanea custodia di vetture, motocicli, roulotte,
caravan e simili mezzi di trasporto dietro compenso. Per attività di noleggio
di veicoli senza conducente s'intende la locazione, dietro corrispettivo, di
veicoli senza conducente per le esigenze del locatario. I veicoli che possono
essere destinati a tale attività sono indicati all'articolo 85 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della
Strada". Si è cercato di circoscrivere l'attività di rimessaggio di veicoli
al fine di evitare che un semplice parcheggio possa essere assoggettato ad un
regime autorizzatorio.
In ambito di
lavoro notturno si è partiti dall'articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana
che prevede un'autorizzazione per lo svolgimento di attività che si svolgono
nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 6 che siano fonti, anche
potenziali, di rumore. L'applicazione di questa norma va dai laboratori di
panetteria ai cantieri. La previsione di un'autorizzazione aveva lo scopo di
fornire adeguate garanzie a tutela dall'inquinamento acustico e si
concretizzava nel provvedimento rilasciato dal dirigente competente. Il
provvedimento si aggiungeva a quelli cui lo svolgimento dell'attività già
prevedeva. Considerato che nel corso degli anni la normativa ha introdotto
forme di semplificazione dei procedimenti amministrativi, l'autorizzazione
formale è stata sostituita da comunicazione con la quale il titolare,
dichiarando il possesso dei requisiti previsti, poteva dar corso all'attività.
Ora un'ulteriore semplificazione è possibile. Con l'entrata in vigore del
Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico si ritiene di poter
semplificare ulteriormente la procedura, senza diminuire le forme di tutela
dall'inquinamento acustico, prevedendo non più un'ulteriore autorizzazione per
il solo esercizio notturno dell'attività, ma rendendo efficace il provvedimento
che consente l'esercizio dell'attività in orario diurno, anche ai fini del
lavoro notturno. In altri termini, qualsiasi provvedimento che consenta l'esercizio
di un'attività, se questa si svolgerà anche nella fascia oraria fra le 22 e le
6, dovrà contenere le prescrizioni a tutela dall'inquinamento acustico e
l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere motivato ed adottato dagli
uffici competenti. Le norme in materia di inquinamento acustico sono
immediatamente applicabili agendo direttamente sulla fonte del rumore per cui
si ritiene un inutile aggravio del procedimento sottoporre l'impresa ad una
comunicazione di inizio attività che non esplica alcuna specifica funzione (vd.
per i cantieri: articolo 19, commi 2 e 3 Regolamento Inquinamento acustico).
Si è poi disciplinato l'esercizio del
mestiere di "fochino" per il quale è previsto il rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. Il soggetto in possesso di autorizzazione può
effettuare le seguenti operazioni: disgelamento della dinamite; confezionamento
ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; brillamento delle mine,
sia a fuoco che elettrico; eliminazione delle cariche inesplose.
Trovano ancora disciplina gli
istruttori delle sezioni di tiro a segno nazionale che devono munirsi di
autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della Legge 18 aprile 1975 n. 110. Per
ottenere l'autorizzazione devono essere accertati la capacità tecnica ed i
requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Un capo del regolamento è poi dedicato alle agenzie di
viaggio. Ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1988 n. 15 recante
"Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi
e turismo" si definiscono agenzie di viaggio le imprese che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione
di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i
compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Ci si è particolarmente
soffermati sul Direttore Tecnico, figura necessaria allo svolgimento
dell'attività; qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche
professionali stabilite dalla Legge Regionale, il Direttore Tecnico può essere
individuato in un dipendente o in un collaboratore dell'agenzia ad essa legato
da rapporti di continuità ed esclusività. L'autorizzazione all'esercizio di
agenzia viaggi e turismo consente di svolgere l'attività su tutto il territorio
nazionale anche mediante l'apertura di punti di vendita al pubblico (filiali o
succursali a gestione diretta) o l'allestimento di strutture di assistenza
tecnica per i propri clienti (in plant). Le forme possibili di filiali sono: le
filiali a gestione diretta (semplici articolazioni organizzative); le filiali a
gestione autonoma (costituite solitamente nell'ambito del rapporto di
affiliazione commerciale così come disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004, n.
129; prevedono l'assunzione di responsabilità verso i terzi da parte
dell'impresa affiliata, imprenditore con autonomia gestionale, tecnica e
patrimoniale e quindi non dipendente o legato da altri rapporti eccetto quello
dell'affiliazione commerciale). Al Comune spetta in ambito di agenzie di
viaggio il compito di vigilanza e controllo: l'attività può essere sospesa in
ogni momento al venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi
necessari al suo rilascio.
Ancora disciplinate sono le
manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche o banchi di
beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di
lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi necessarie
per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; la vendita
ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (quelli che, pur
potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa
destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico,
agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili).
Vi è poi una norma dedicata alle gare
sportive che sono soggette alla autorizzazione di cui all'articolo 68
T.U.L.P.S. quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di
trattenimento pubblico e quando la manifestazione sportiva è promossa
nell'esercizio di un'attività imprenditoriale (ovvero quando l'evento o
l'attività organizzata da un imprenditore così come definito dall'articolo 2082
del Codice Civile oppure quando l'evento o l'attività organizzata da soggetto
giuridico non avente qualifica imprenditoriale sia soggetta ad un corrispettivo
per l'ingresso). La disciplina rientra pertanto nel capo dedicato agli
spettacoli pubblici.
Una norma
disciplina poi l'immatricolazione degli ascensori, montacarichi e piattaforme
per disabili siti sul territorio comunale e in provvedimenti di fermo
dell'impianto per motivi di sicurezza.
Infine si è già fatto cenno al sistema
sanzionatorio. Considerato che il regolamento di polizia amministrativa
disciplina una "funzione amministrativa", si è cercato di
razionalizzare il sistema delle sanzioni accessorie distinguendole dai
provvedimenti cautelari emessi, quest'ultimi, per evitare in via d'urgenza il
protrarsi nel tempo della situazione illecita oggetto di violazione
amministrativa ma che necessita di "rimozione". Si è pertanto
distinto tra:
- provvedimenti
cautelari sulle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza
(ordinanze di cessazione dell'attività abusiva - sospensione
dell'autorizzazione o degli effetti della D.I.A. per il tempo occorrente ad
uniformarsi alle prescrizioni violate);
- provvedimenti
cautelari sulle attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici
esercizi (ordinanze di cessazione dell'attività abusiva - sospensione
dell'autorizzazione o degli effetti della D.I.A. per il tempo occorrente ad
uniformarsi alle prescrizioni violate);
- provvedimenti
per attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati
(ordinanze di cessazione dell'attività abusiva);
- provvedimenti
su apparecchi automatici da gioco (sospensione dell'autorizzazione da uno a
trenta giorni; revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva);
- sanzioni
accessorie in ambito di strutture ricettive;
- sanzioni
accessorie per abuso del titolo autorizzatorio (sospensione o revoca nei casi
più gravi).
Esaminato sinteticamente l'impianto del regolamento di
polizia amministrativa, può ritenersi che in base ai parametri di necessarietà
e di impatto sui destinatari della regolamentazione introdotta, le modifiche
proposte cercano di intervenire su ambiti dove è particolarmente delicata, ma
estremamente sentita, l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra
interessi tutti meritevoli di tutela ma tra loro contrapposti.
Ciò nell'ottica di una Pubblica Amministrazione che, più
che dotarsi di strumenti che consentano facili e rigidi divieti, interviene
laddove i privati cittadini e gli imprenditori non riescono da soli a trovare
un accordo, acquisendo informazioni ed elementi che possano consentire una
ponderazione degli interessi caso per caso.
Ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta
di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del
parere di competenza. Non hanno
espresso parere le Circoscrizioni 5 e 9.
Hanno
espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2-3-4-6-7-8-10 (all. 3 - 9 - nn.
).
Con note
prot. n. 273 del 15 aprile 2008 e prot. n. 277 del 16 aprile 2008 è stata
concessa la proroga fino al 19 maggio 2008 per l'espressione del parere alle
Circoscrizioni 2 e 4.
La
Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n. ) con le seguenti osservazioni:
- parere favorevole in merito alla
deliberazione (mecc. 2008 01272/017) avente per oggetto "Modifica
integrale del Regolamento di Polizia Amministrativa" confidando in un
armonico raccordo con l'emanando regolamento Pubblici Esercizi che tenga conto
delle specifiche problematiche del centro cittadino per quanto riguarda in
particolare l'inquinamento acustico e problematiche connesse.
L'auspicio espresso non comporta
modifiche del testo in deliberazione sottolineando come il Capo XV del testo
proposto preveda strumenti di controllo e sanzione sulle problematiche di
disturbo che si affiancano a quelli già previsti nel Regolamento per la tutela
dell'inquinamento acustico.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i
pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
2) di
abrogare integralmente il vigente regolamento di polizia amministrativa
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 marzo 1978 (mecc.
7800896/27) esecutiva dal 17 aprile 1978, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 4 luglio 1994 (mecc. 9404022/17) esecutiva dal 29 luglio
1994 e riportato nella tabella comparativa con il nuovo testo regolamentare
nell'allegato 2 (all. 2 - n.
);
3) di
trasmettere il presente provvedimento alle Circoscrizioni per il relativo
parere;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.
TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
MARKETING URBANO
F.to Altamura
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA
F.to Gandiglio
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Ambito
1. Il
presente regolamento disciplina le funzioni di polizia amministrativa
attribuite alla competenza comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante
"Attuazione della delega di cui all'articolo 1
della Legge 22 luglio 1975, n. 382", dell'articolo 163 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e delle altre leggi
speciali in materia.
Articolo 2 - Definizione e
funzioni di polizia amministrativa
1. Ai fini
del presente regolamento la polizia amministrativa è individuata nel complesso
dei compiti amministrativi diretti a prevenire danni o pregiudizi che possono
essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose derivanti dalle attività
relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze di cui
all'articolo 1, facendo osservare le limitazioni imposte dalle leggi e dai
regolamenti.
2. Il
Comune esercita le funzioni amministrative di propria competenza garantendo il
pieno rispetto dei diritti di libertà di cui alla Parte I Titolo I della
Costituzione nonché dell'articolo 41 della Costituzione in ambito di iniziativa
economica privata ed effettua un equo bilanciamento degli interessi pubblici e
privati coinvolti dalle attività oggetto delle autorizzazioni di polizia.
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini
del presente regolamento si intende per:
a) T.U.L.P.S.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) Regolamento d'esecuzione: Regolamento
d'esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c) D.I.A.:
Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto
1990, n. 241;
d) A.A.M.S.:
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Articolo 4 - Uffici di
polizia amministrativa
1. Per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, sono costituiti presso il
Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità della Divisione Commercio,
uffici di Polizia Amministrativa, la cui organizzazione è demandata al
dirigente del settore nell'ambito delle risorse assegnate.
2. Il
dirigente del settore di cui al comma 1 sottoscrive le autorizzazioni di
polizia ed i provvedimenti inerenti ad esse.
3. Sono
fatte salve le competenze di polizia amministrativa assegnate ad uffici diversi
da quelli di cui al comma 1.
Articolo 5 - Istanze per il rilascio di autorizzazioni
di polizia e D.I.A.
1. Le
istanze per il rilascio delle autorizzazioni di polizia e le D.I.A. si
consegnano nei modi previsti dalla normativa vigente agli uffici di cui
all'articolo 4 munite di marca da bollo se prevista.
2. Nell'istanza
o nella D.I.A. il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità penale:
a) di avere
la disponibilità dei locali o dell'area oggetto dell'attività specificandone il
titolo;
b) di
essere legale rappresentante dell'impresa o dell'ente o, in caso diverso, il
ruolo ricoperto;
c) che la
destinazione d'uso dei locali o dell'area è compatibile con il Piano Regolatore
Generale;
d) che i
locali e l'area oggetto dell'attività autorizzata sono conformi alle norme
vigenti;
e) il
possesso dei requisiti soggettivi come previsto dalle norme vigenti per le
singole attività;
f) qualora l'atto sia riferito a cittadini stranieri extracomunitari: il possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno con l'indicazione degli estremi del documento;
g) gli estremi di autorizzazioni,
concessioni o D.I.A. eventualmente previste come presupposto per lo svolgimento
dell'attività sottoposta alla disciplina di cui al presente regolamento;
h) l'ottemperanza o meno a quanto
eventualmente dettato dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività
sottoposta alla disciplina di cui al presente regolamento;
i) quanto utile a descrivere l'attività e
le modalità di esercizio nonché le caratteristiche tecniche della medesima;
j) l'indirizzo
ed i riferimenti utili per l'invio delle comunicazioni.
Articolo 6 - Autorizzazioni
di polizia
1. Le
autorizzazioni di polizia sono rilasciate nel rispetto del T.U.L.P.S., della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del "Testo Unico delle norme regolamentari
sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la
documentazione amministrativa e il difensore civico" della Città di
Torino.
2. Sono
autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le
approvazioni e simili atti di polizia.
3. Le
autorizzazioni di polizia sono rilasciate tramite provvedimento espresso
qualora siano finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, salvo i casi
espressamente previsti dalla disciplina vigente. Negli altri casi si applica la
procedura di D.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Le
autorizzazioni di polizia sono personali, non possono essere trasmesse né dar
luogo a rapporti di rappresentanza salvi i casi previsti dalla Legge e sono
limitate al locale in cui si svolge l'attività. Nel caso di cambio di
titolarità o trasferimento in locali diversi da quelli per i quali è stata
rilasciata l'autorizzazione o ai quali si riferisce la D.I.A., è previsto il
rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova D.I.A.. Le
variazioni di ragione sociale che non prevedono la sostituzione del titolare di
autorizzazione o dell'intestatario di D.I.A. non necessitano del rilascio di
una nuova autorizzazione o di presentazione di nuova D.I.A. fermo restando
l'obbligo di comunicazione agli uffici di Polizia Amministrativa insieme alla
consegna della documentazione/autocertificazione attestante il permanere dei
requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
5. Nei casi
in cui la Legge ammette la rappresentanza, la domanda o la dichiarazione
dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale
rappresentante che deve possedere i medesimi requisiti soggettivi del titolare.
6. Le
autorizzazioni di polizia debbono essere negate nei casi di cui all'articolo
11, commi 1 e 3 del T.U.L.P.S. e possono essere negate nei casi di cui
all'articolo 11, commi 2 e 3 del T.U.L.P.S..
7. Il
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. può
essere oggetto di autocertificazione; esso viene verificato anche a campione,
nel rispetto dell'articolo 85 del "Testo Unico delle norme regolamentari
sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la
documentazione amministrativa e il difensore civico", dagli uffici di cui
all'articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 7 - Prescrizioni
del titolo autorizzatorio
1. Oltre
alle condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di
polizia o svolga un'attività soggetta a D.I.A. deve osservare le prescrizioni
che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico
interesse.
2. Ulteriori
ed eventuali prescrizioni rispetto a quelle già contenute nell'autorizzazione o
nella D.I.A. sono notificate al titolare o al rappresentante ai quali viene
intimato entro tre giorni di presentare l'originale del titolo autorizzativo
agli uffici al fine di riportarvi la prescrizione.
3. Il
titolare dell'autorizzazione può chiedere deroga a particolari prescrizioni per
specifiche occasioni.
Articolo 8 - Esecuzione dei
provvedimenti di polizia
1. I
provvedimenti di polizia sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale.
2. Qualora
gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre
giorni, salvi i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione
coattiva d'ufficio le cui spese saranno addebitate al destinatario del provvedimento.
3. Ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del T.U.L.P.S. è autorizzato l'impiego della forza
pubblica.
4. L'efficacia
ovvero l'esecuzione del provvedimento di polizia può essere sospesa, per gravi
e motivate ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo
che lo ha emanato.
5. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e
può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per
sopravvenute esigenze.
6. Le
autorizzazioni di polizia amministrativa, salvo che per espressa eccezione di
legge, hanno carattere recettizio.
7. Nel caso
di applicazione della D.I.A., l'attività oggetto di autorizzazione può essere
avviata decorsi i termini di legge e con contestuale inoltro all'ufficio di
Polizia Amministrativa della comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2,
della Legge n. 241/1990.
8. I
provvedimenti di polizia limitativi della sfera giuridica dei privati
acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione
allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
9. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Articolo 9 - Registri
1. Per la
vidimazione dei registri di cui all'articolo 16 del Regolamento d'esecuzione la
Giunta Comunale può deliberare la corresponsione di diritti in modo
proporzionale alle pagine bollate e firmate.
CAPO 2 - ATTIVITÀ TURISTICO
- RICETTIVE
Articolo 10 - Definizioni
1. Si
definiscono attività turistico - ricettive le attività di gestione di strutture
ed aree destinate all'accoglienza turistica. Eccetto laddove previsto dalla
legge sono svolte in ambito imprenditoriale.
2. I comuni esercitano le
funzioni amministrative in materia di attività ricettive concernenti fra le
altre:
a) le autorizzazioni per le attività ricettive per gli effetti dell'articolo 4 della Legge Regionale 5 marzo 1987, n. 12;
b) la
classificazione delle strutture ricettive.
3. L'apertura
e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad
autorizzazione comprensiva di quella di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S.
nonché dell'autorizzazione sanitaria.
4. In caso
di esercizio saltuario di Bed and breakfast si applica il regime della D.I.A.,
così come stabilito dall'articolo 15 bis della Legge Regionale 15 aprile 1985
n. 31.
5. Le
attività ricettive si dividono nelle seguenti tipologie individuate dalla legge
regionale: alberghi, residenze turistico alberghiere (R.T.A.), case ed
appartamenti per vacanze, campeggi (compresi quelli temporanei) e villaggi
turistici, affittacamere, case per ferie, ostelli, case vacanze, bed and
breakfast, alloggi vacanze.
Articolo 11 - Procedimento
amministrativo
1. Il
procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione si
avvia con la presentazione della domanda su apposito modello completa delle
autocertificazioni consentite dalle leggi vigenti e degli allegati richiesti.
2. Il
competente servizio dell'A.S.L., previo sopralluogo, certifica l'idoneità
igienico-sanitaria dei locali adibiti alla ricettività, e dei locali adibiti
alla somministrazione nel caso in cui tale ultima attività sia esercitata,
secondo requisiti stabiliti dalla Regione e dai regolamenti comunali.
3. Nel caso
di svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast l'esercente presenta la
D.I.A. con la quale viene certificato il possesso da parte del titolare di
tutti i requisiti. Nel caso in cui i requisiti richiesti siano relativi a
persone diverse dal titolare quest'ultimo dovrà provvedere a fornire la
documentazione attestante quanto richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività.
4. I
procedimenti amministrativi volti al rilascio dell'autorizzazione così come
indicati nei paragrafi precedenti, risultano semplificati per le seguenti
tipologie di attività a carattere temporaneo introdotte dalla Legge Regionale
14 marzo 2003, n. 4, quali:
a) Campeggi fissi: sono organizzati
da enti o associazioni senza fini di lucro. Hanno durata massima di 20 giorni,
utilizzano strutture mobili insediabili su aree specificamente attrezzate o
disponibili al campeggio libero. Per il loro avvio è necessario presentare
almeno 60 giorni prima dell'inizio un' autocertificazione con la quale il
titolare attesta, tra l'altro, la presenza delle condizioni igienico sanitarie
ritenute indispensabili per la sicurezza degli utenti. L'attività s'intende autorizzata
se entro 30 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non viene
notificato alcun diniego motivato;
b) Campeggi itineranti: sono
organizzati dagli stessi soggetti di cui alla lettera a) e si avviano in
seguito a comunicazione da presentarsi, almeno il giorno precedente il loro
inizio, all'ufficio di polizia amministrativa. Devono prevedere soste nella
stessa località non superiori alle 48 ore. Le aree individuate per la sosta
dovranno essere concesse dal legittimo proprietario sia esso privato o pubblico.
c) Campeggi mobili. Sono organizzati
da enti e associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e
sportivi. Possono avere durata massima di 60 giorni e sono attivabili solamente
su aree pubbliche o private dove siano garantiti i servizi generali
indispensabili ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e la
salvaguardia della salute pubblica accertati dal competente servizio
dell'A.S.L.. L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'articolo 56 della Legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
d) Case vacanze. Sono esercizi a carattere temporaneo svolti allo scopo
di consentire e promuovere attività educative, didattiche, culturali, sociali,
religiose e di educazione ambientale. Le "Case Vacanze" sono immobili
di proprietà o dati in gestione a enti e associazioni senza fine di lucro che
possono utilizzarli per periodi massimi di venti giorni, per il soggiorno di
gruppi autogestiti costituiti da giovani fino a ventinove anni e dai loro
accompagnatori. Per il loro avvio è necessario presentare almeno 60 giorni
prima dell'inizio all'ufficio di polizia amministrativa, un'autocertificazione
con la quale il legale rappresentante attesta, tra l'altro, la presenza di
alcune condizioni minime per l'utilizzo delle case vacanze. L'attività s'intende
autorizzata se entro 30 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non
viene notificato alcun diniego motivato.
Articolo 12 -
Classificazione
1. Il
titolare di attività ricettiva alberghiera o R.T.A. o di bed & breakfast o
campeggio/villaggio turistico, è tenuto a compilare la "denuncia della
classifica" che consente l'attribuzione della classificazione tramite
l'assegnazione delle stelle in base ai servizi offerti ed alle dotazioni in
possesso secondo standard qualitativi obbligatori minimi stabiliti dalla legge
regionale.
2. Le
stelle attribuite vanno da uno a cinque per gli alberghi, da due a quattro per
le R.T.A., da 1 a 4 per i B&B e per i campeggi, da 2 a 4 per i villaggi
turistici. In presenza di eccezionali standard qualitativi valutati secondo
parametri di ricettività internazionale gli alberghi a cinque stelle possono
assumere la denominazione aggiuntiva "lusso". Le dipendenze sono
classificate con una stella in meno rispetto alla struttura di riferimento.
3. L'efficacia
della classificazione è stabilita dalla legge regionale. Entro l'ultimo
semestre di validità della classificazione va ripresentata la denuncia oppure
confermata la precedente con dichiarazione scritta del titolare.
4. In caso
di cambio di titolarità di una struttura ricettiva, la denuncia di
classificazione va ripresentata. L'ufficio non procederà ad effettuare nuovi
sopralluoghi nel caso in cui il subentrante abbia dichiarato di non aver
apportato modifiche rispetto alla precedente gestione, salvo casi dubbi.
4. All'interno
e all'esterno della struttura ricettiva va esposto in modo visibile il segno
distintivo della classe assegnata.
5. L'ufficio
di polizia amministrativa entro sessanta giorni dalla denuncia verifica tramite
personale appositamente individuato con provvedimento della Giunta Comunale la
sussistenza di quanto dichiarato ai fini della classificazione o al fine della
verifica del possesso delle attrezzature denunciate e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine,
la modifica della classifica salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività ed i suoi
effetti entro il termine prefissatogli.
Articolo 13 - Diritti per
sopralluoghi
1. Per
l'effettuazione dei sopralluoghi di cui all'articolo 12, comma 6 la Giunta
Comunale può deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale alla
dimensione dell'area destinata alla ricettività.
Articolo 14 - Somministrazione
di alimenti e bevande e forniture di beni e servizi
1. L'autorizzazione
di cui all'articolo 10 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo,
la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati.
2. Nei casi
consentiti dalla legge regionale, quando l'attività di somministrazione è
gestita da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione dell'attività
ricettiva, colui che gestisce l'attività di somministrazione è tenuto a
possedere i requisiti previsti dalla legge.
3. La
medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste,
pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e
francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di
dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è
fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
Articolo 15 - Requisiti di
sicurezza
1. Tutte le
attività ricettive di cui all'articolo 10, comma 5 eccetto laddove previsto
dalla legge, sono sottoposte all'obbligo di munirsi del certificato di
prevenzione incendi nel caso di capacità ricettive superiori a 25 posti letto.
2. Si
applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 9
aprile 1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere".
Articolo 16 - Uso
occasionale di immobili a fini ricettivi
1. Gli enti
pubblici, le associazioni o gli enti religiosi operanti senza fine di lucro per
finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari possono gestire
a fini ricettivi per periodi non superiori a sessanta giorni immobili non
destinati abitualmente a ricettività collettiva previo nulla osta del Comune.
2. L'ufficio
di cui all'articolo 4, comma 1, concede il nulla osta limitatamente al periodo
di utilizzo dopo avere accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la
presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza di base previsti dal
successivo comma 4.
3. I
requisiti igienico sanitari di cui al comma successivo sono autocertificati dal
titolare in presenza di una ricettività fino a 25 posti letto. Oltre i 25 posti
letto il competente servizio dell'A.S.L. accerta il possesso dei requisiti.
4. I
requisiti igienico sanitari e di sicurezza presenti nelle strutture devono
essere non inferiori ai seguenti standard:
a) altezza minima interna dei locali: metri
2,70;
b) superficie per occupante locale adibito a
camera da letto o dormitorio di 8 mq. per un posto letto, 12 mq. per due posti
letto e 4 mq. per ogni successivo posto letto (a ciascun letto base può essere
sovrapposto un altro letto senza dovere aumentare le superfici dei locali);
c) servizi igienico sanitari: 1 wc ogni 10
posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto;
d) servizi igienico sanitari annessi a
camere da letto: possono comunicare direttamente con le camere stesse e devono
essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica tale da garantire un
adeguato ricambio d'aria;
e) impianti elettrici conformi alle norme
vigenti;
f) presenza di un numero adeguato di
estintori portatili distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e resi
ben visibili, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino in prossimità
degli accessi e nelle vicinanze delle aree di maggior pericolo;
g) gli estintori portatili devono essere
installati in ragione di uno ogni 200 mq. di pavimento, o frazione;
h) servizio di pulizia quotidiana dei
locali;
i) adeguato riscaldamento dei locali nel
periodo intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile.
5. L'ufficio
comunale di polizia amministrativa può prescrivere ulteriori requisiti igienico
sanitari o di sicurezza che si rendessero opportuni in relazione al numero
degli utenti ed al tipo di attività.
CAPO 3 - GIOCHI LECITI
Articolo 17 - Autorizzazioni
per giochi leciti
1. L'esercizio
di giochi leciti necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del
T.U.L.P.S..
2. L'installazione
di giochi di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., commi 6 e 7, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli
già in possesso di altre autorizzazioni di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S.,
commi 1 e 2 o di cui all'articolo 88, ovvero in altre aree aperte al pubblico,
nonché la produzione, importazione, distribuzione, gestione anche indiretta,
sono attività sottoposte ad autorizzazione di polizia ai sensi degli articoli
86 e 110 del T.U.L.P.S..
Articolo 18 - Giochi leciti
1. Si
definiscono apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
divertimento o intrattenimento il complesso di dispositivi destinati al gioco,
comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di
gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, dei
programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi
di rilascio esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia
dell'apparecchio.
2. L'A.A.M.S.
determina caratteristiche tecniche e numero massimo di apparecchi di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati.
3. Gli
apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
prevedono la vincita in denaro e sono caratterizzati dalla presenza
dell'elemento aleatorio unitamente ad elementi di abilità o intrattenimento.
L'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.
4. Gli
apparecchi da gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
prevedono che il giocatore esprima la sua abilità fisica, mentale o strategica
e non prevedono vincite in denaro o convertibili in denaro.
5. Ogni
apparecchio e/o congegno da gioco lecito di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S.,
commi 6 e 7, è accompagnato dal nulla osta di distribuzione e dal nulla osta di
messa in esercizio rilasciati dall'A.A.M.S. a produttori, importatori e
gestori.
Articolo 19 - Sale giochi
1. La sala
giochi consiste in un locale avente una superficie minima di mq. 50 allestito
specificamente per lo svolgimento di giochi leciti così come definiti dal
T.U.L.P.S.. Nel calcolo della superficie non vengono computate le aree
destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
2. Il
procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione per
l'apertura di una sala giochi si sviluppa in due fasi:
Prima fase:
a) in cui l'Amministrazione acquisisce
informative per bilanciare i vari interessi coinvolti dall'apertura del locale;
b) l'esercizio dell'attività deve essere
conforme alle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia e compatibile con
il regolamento condominiale;
Seconda fase:
c) in caso di conclusione positiva della
prima fase, il procedimento prosegue con la richiesta di presentazione dei
documenti necessari e vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a
quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti, dovranno essere predisposti e
consegnati i seguenti documenti: 1) dichiarazione di un tecnico abilitato
attestante la solidità del locale in relazione al sovraccarico, 2) relazione
tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la capienza
del locale, 3) nulla osta igienico sanitario del locale rilasciato dall'A.S.L..
Dopo la consegna dei documenti richiesti
gli uffici, previa valutazione degli stessi, procedono al rilascio dell'autorizzazione;
d) qualora nel corso del procedimento o
delle verifiche di cui alla lettera a) del presente comma, dovessero emergere
criticità relative alla tutela dall'inquinamento acustico, il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole sulla valutazione
previsionale d'impatto acustico espresso dal competente settore comunale.
3. Il
Sindaco con ordinanza determina l'orario di apertura delle sale gioco avendo
cura di contemperare il diritto di iniziativa economica con le esigenze complessive
e generali degli utenti facendo anche riferimento alla corretta fruizione delle
lezioni della scuola dell'obbligo. Con il medesimo provvedimento vengono
altresì stabiliti gli orari di utilizzo dei giochi leciti installati nei
pubblici esercizi o nei luoghi ed aree consentiti.
4. Nel
corso della fase discrezionale di valutazione di cui al comma 2 viene valutato
il luogo scelto dall'imprenditore per esercitare la propria attività
verificando che entro un raggio di 200 metri non siano presenti luoghi sensibili
quali ospedali, case di cura, istituti di riposo, scuole, luoghi di culto,
centri di aggregazione gestiti anche indirettamente dalle circoscrizioni,
nonché la disponibilità di parcheggi in relazione alla capienza potenziale
della sala giochi e le problematiche di viabilità che potrebbero scaturire
dall'insediamento. In particolare, il fabbisogno totale di parcheggi da
reperire (non monetizzabile) deve essere calcolato secondo i parametri delle
norme del settore commerciale e dell'allegato C alle NUEA del PRG, rapportando
la ?Superficie di vendita - Sv?, alla ?Superficie destinata ad ospitare gli
apparecchi di gioco - Sg? .
Gli uffici di polizia amministrativa negano il
rilascio dell'autorizzazione quando con l'apertura della sala giochi potrebbe
essere pregiudicata la quiete pubblica o nei casi in cui l'insediamento possa
aggravare sensibilmente la viabilità stradale o causare pericolo per
l'incolumità pubblica o un sensibile deterioramento della qualità della vita
della zona circostante o qualora non sia possibile reperire il fabbisogno di
parcheggi nella quantità prescritta o vi sia presenza di alcuno degli
insediamenti di cui al paragrafo precedente.
Articolo 20 - Somministrazione nelle sale giochi
1. Nelle
sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande effettuata
come attività secondaria e complementare.
2. L'attività
di intrattenimento e svago effettuata mediante la messa a disposizione dei
giochi leciti si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata
per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie
complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i
servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata
esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di
intrattenimento e svago.
3. L'attività
di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.
Articolo 21 - Dotazione
minima di giochi
1. Indipendentemente
dalla superficie del locale, nelle sale giochi si devono installare almeno 5
apparecchi da gioco di cui ai commi 6 e/o 7 dell'articolo 110 T.U.L.P.S. o
meccanici o elettromeccanici di cui all'articolo 14 bis, comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 o altri giochi leciti
quali gioco delle carte, giochi da tavolo, ping pong, ecc..
2. Non sono
considerati apparecchi, e pertanto non vengono conteggiati come tali, quelli
che non possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, del
presente regolamento (es. carte, giochi da tavolo, freccette, ping pong e
simili).
Articolo 22 - Altre attività
riferibili ai giochi sottoposte ad autorizzazione
1. L'autorizzazione
di polizia è necessaria anche per le seguenti attività riferite agli apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110
T.U.L.P.S., commi 6 e 7:
a) attività di produzione o di importazione;
b) attività di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre autorizzazioni di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico.
2. Le
attività di cui al comma 1 sono sottoposte alla presentazione della
dichiarazione d'inizio attività.
Articolo 23 - Tabella dei
giochi proibiti
1. In tutte
le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi
da gioco, è obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile della tabella dei
giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità
competenti al rilascio dell'autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga
di disporre.
2. Gli
uffici nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di loro competenza,
rilasciano anche la tabella vidimata.
3. La
Giunta Comunale può stabilire la corresponsione di diritti di vidimazione della
tabella.
4. Nelle
sale da biliardo deve essere esposto in modo ben visibile il costo della
singola partita ovvero il costo orario.
CAPO 4 - SPETTACOLI E
TRATTENIMENTI/AGIBILITÀ CINEMA E TEATRI
Articolo 24 - Spettacoli e
trattenimenti pubblici
1. Per
"spettacoli e trattenimenti" si intendono gli eventi volti ad
intrattenere il pubblico il quale può assistervi passivamente o attivamente.
2. Lo
svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti nell'esercizio di attività con
carattere imprenditoriale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi
degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S..
3. Ai sensi
e per gli effetti di cui al presente capo, assume carattere imprenditoriale
l'evento o l'attività organizzata da un imprenditore così come definito
dall'articolo 2082 del Codice Civile oppure l'evento o l'attività organizzata
da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia soggetta ad
un corrispettivo per l'ingresso.
4. Gli
spettacoli e/o i trattenimenti non aventi carattere imprenditoriale come
definito al comma 3, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo
68 T.U.L.P.S., fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'articolo 80
T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela
dell'incolumità pubblica, della normativa sulla prevenzione degli incendi e
della normativa a tutela dall'inquinamento acustico.
5. L'apertura
di locali adibiti a palestre sportive, scuole di danza, piscine e, per
analogia, altri locali in cui l'individuo è parte attiva dell'attività, è
subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del
T.U.L.P.S. soltanto se detti locali possono essere qualificati come luoghi di
pubblico spettacolo o intrattenimento. A tal fine è pertanto necessaria la
presenza di strutture atte ad accogliere il pubblico ed il carattere
imprenditoriale.
6. I
trattenimenti musicali e danzanti organizzati eccezionalmente, quali la festa
di fine anno all'interno di un pubblico esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande, senza che vi sia nel locale in questione l'apprestamento di
elementi tali da configurarne la trasformazione in locale da pubblico
spettacolo, non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 68
T.U.L.P.S..
7. Devono
munirsi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 T.U.L.P.S. i circoli
privati che effettuino trattenimenti e/o spettacoli e che presentino almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) pagamento del biglietto effettuato volta
per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna modalità particolare, di
tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o trattenimenti
in forma tale da essere destinata alla generalità del pubblico;
c) struttura del locale dove si svolge
l'attività dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello
svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale.
8. Lo
svolgimento di spettacoli di arte varia riferito ad artisti scritturati dal
gestore del locale con contratti di breve durata è soggetto alla disciplina di
cui all'articolo 68 T.U.L.P.S.. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato
al possesso dei requisiti di agibilità tecnica dei camerini per gli artisti.
9. Il
procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione per
l'apertura del locale di pubblico trattenimento e/o spettacolo si sviluppa in
due fasi:
Prima fase:
a) in cui l'Amministrazione acquisisce
informative per bilanciare i vari interessi coinvolti dall'apertura del locale;
b) verifica che l'attività sia conforme alle
norme vigenti in materia urbanistico - edilizia e compatibile con il
regolamento condominiale;
Seconda fase:
c) in caso di conclusione positiva della
prima fase, il procedimento prosegue con la richiesta di presentazione dei
documenti necessari e vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione. Dopo la
consegna dei documenti richiesti gli uffici, previa valutazione degli stessi,
procedono al rilascio dell'autorizzazione.
d) qualora nel corso del procedimento o
delle verifiche di cui alla lettera a) del presente comma, dovessero emergere
criticità relative alla tutela dall'inquinamento acustico, il rilascio
dell'autorizzazione sarà subordinato al parere favorevole sulla valutazione
previsionale d'impatto acustico espresso dal competente Settore comunale;
10. L'orario
massimo di apertura dei locali di pubblico spettacolo/trattenimento e degli
spettacoli è disposto con ordinanza sindacale.
11. L'autorizzazione
di polizia contiene l'indicazione dei giorni e l'orario di apertura. L'apertura
nei giorni indicati nel titolo autorizzativo non è obbligatoria.
Articolo 25 -
Somministrazione nei locali di spettacolo e/o trattenimento
1. Nei
locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento è consentita la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata come attività secondaria e
complementare.
2. L'attività
di spettacolo e/o trattenimento si intende prevalente nei casi in cui la
superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti
della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi,
gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande sia
effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento
dell'attività di intrattenimento e svago.
Articolo 26 - Trattenimenti
presso pubblici esercizi di somministrazione
1. Per
trattenimenti presso esercizi pubblici si intende l'attività in cui gli
esercenti pubblici esercizi, unitamente alla somministrazione di alimenti e
bevande, forniscono anche un diverso servizio di musica o di trattenimento
senza trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (piano-bar,
musica dal vivo, diffusione di musica tramite dj, ecc.).
2. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 24, le autorizzazioni per l'esercizio della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione
ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la
diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione dei trattenimenti di
cui al comma precedente, senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le
usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:
a) l'ingresso
al locale sia libero e gratuito;
b) l'attività
di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
c) nel locale non vi siano spazi
espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da
ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
d) il
prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente
praticati;
e) venga rispettata la normativa vigente in
materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
3. La
diffusione di programmi televisivi nei pubblici esercizi, previo pagamento di
un biglietto d'ingresso o prezzo della consumazione maggiorato senza
trasformare il locale in sala di trattenimento, è subordinata a D.I.A..
4. L'orario
massimo per l'effettuazione dei trattenimenti all'interno degli esercizi
pubblici di somministrazione è disposto con ordinanza sindacale.
Articolo 27 -
Rappresentazioni teatrali e cinematografiche
1. I locali
o le aree dove si svolgono attività di rappresentazioni teatrali e/o
cinematografiche devono essere in possesso della licenza d'agibilità prevista
dall'articolo 80 T.U.L.P.S..
CAPO 5 - AGENZIE D'AFFARI
Articolo 28 - Disciplina
delle agenzie d'affari
1. Le
agenzie d'affari comprendono le imprese, comunque organizzate, che svolgono
funzioni di intermediazione e trattazione di affari altrui a chiunque ne faccia
richiesta.
2. L'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività è di competenza comunale eccetto i casi
espressamente previsti dalla legge.
3. Il
regime autorizzatorio è quello della D.I.A..
4. La
D.I.A. vale per i locali in essa indicati.
5. Sono
inoltre escluse quelle attività in altro modo autorizzate quali quelle che
prevedono l'iscrizione in appositi albi o che trovano disciplina in specifiche
normative di riferimento.
6. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo fanno parte della categoria delle attività
escluse dal presente articolo: le agenzie in mediazione o di
rappresentanza di commercio;
le agenzie di assicurazioni; le agenzie di disbrigo pratiche
automobilistiche; le agenzie per il lavoro; le agenzie di recupero
crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di
pubbliche relazioni.
7. In
caso di tipologie specifiche di agenzie d'affari oppure quando l'attività viene
svolta in locali soggetti a particolari norme, si richiedono altresì le
certificazioni relative previste dalla normativa vigente.
Per l'esercizio dell'attività di agenzia
d'affari non è dovuto il deposito cauzionale.
Articolo 29 - Giornale degli
affari e tabella delle operazioni
1. Le
agenzie d'affari devono obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale
degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio di Polizia Amministrativa ed
espongono in modo ben visibile un tariffario delle operazioni; nei casi in cui
non sia possibile definire tariffe fisse è sufficiente indicare in forma
percentuale i ricarichi che vengono praticati.
2. Gli esercenti
non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o
ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa né compiere
operazioni o accettare commissioni di persone non munite di carta d'identità o
altro documento fornito di fotografia proveniente da una pubblica
amministrazione.
3. Il
registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e
domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l'onorario
pattuito e l'esito dell'operazione.
4. Il
registro deve essere conservato dall'esercente per un quinquennio e deve essere
tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Articolo 30 - Compravendita
di auto usate
1. Rientra
nell'attività di agenzia d'affari la compravendita di auto usate svolta tramite
procura a vendere.
Articolo 31 - Commercio di
cose antiche o usate
1. Si
intendono per cose usate quelle che possono essere riutilizzate o che possono
trovare un impiego diverso da quello originario.
2. Si
intendono per cose antiche quelle che, in ragione del trascorrere del tempo,
hanno acquisito un maggior valore.
3. Non è
consentito esercitare il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta
preventiva dichiarazione al competente ufficio comunale.
4. Il
Comune nel rilasciare ricevuta della dichiarazione indica se l'esercente è
abilitato al commercio di oggetti antichi o usati.
5. Chi
esercita il commercio di cui al presente articolo può compiere operazioni solo
con persone provviste di carta d'identità o altro documento equipollente e deve
tenere un registro delle operazioni compiute giornalmente in cui devono essere
annotate di seguito e senza spazi in bianco: nome, cognome e domicilio dei
venditori e compratori; data dell'operazione, specie della merce comprata o
venduta; prezzo pattuito.
6. Il
registro deve essere esibito agli organi di vigilanza.
7. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al piccolo commercio
di cose usate prive di valore o di valore esiguo il cui importo come prezzo di
vendita non sia superiore a 25 Euro per gli oggetti ed a 50 Euro per i generi
di abbigliamento.
8. Qualora
la vendita di cose usate o antiche avvenga per procura a vendere si applicano
le disposizioni in materia di agenzia d'affari.
CAPO 6 - RIMESSAGGIO DI
VEICOLI E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Articolo 32 - Rimesse di
veicoli
1. Per
rimessa di veicoli s'intende la gestione a titolo imprenditoriale di locali
appositamente adibiti ed attrezzati per la temporanea custodia di vetture,
motocicli, roulottes, caravan e simili mezzi di trasporto dietro compenso. La
semplice locazione di un'area priva di appositi servizi e di qualunque forma di
custodia non rientra nella disciplina di cui al presente articolo.
2. I
titolari di autorimesse possono destinare uno spazio circoscritto del locale a
parcheggio orario diurno.
3. L'esercizio
dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a D.I.A..
4. Alla
D.I.A. deve essere allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai
sensi dell'articolo 23 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico
nonché, nei soli casi previsti dall'articolo 241 del Regolamento d'igiene, la
domanda di Autorizzazione Sanitaria.
5. Entro 5
giorni lavorativi dalla ricezione della D.I.A. l'ufficio di Polizia
Amministrativa ne trasmette copia al Prefetto che, entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'attività per
motivate esigenze di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 2 del T.U.L.P.S. o, anche oltre il predetto termine, per sopravvenute
esigenze di pubblica sicurezza, così come previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480.
6. Gli
esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta
date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun
veicolo.
7. Dagli
obblighi di cui al comma 6 sono esonerati i veicoli ricoverati occasionalmente
nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di
deposito ai sensi degli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile.
8. Le aree
e i locali dove si custodiscono i veicoli debbono possedere i requisiti di
sicurezza previsti dalla legge.
Articolo 33 - Noleggio di veicoli senza conducente
1. Per
attività di noleggio di veicoli senza conducente s'intende la locazione, dietro
corrispettivo, di veicoli senza conducente per le esigenze del locatario. I
veicoli che possono essere destinati a tale attività sono indicati all'articolo
85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice
della Strada".
2. L'esercizio
dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è subordinato a D.I.A. da
presentarsi nel caso in cui la sede legale e/o ogni singola articolazione
commerciale dell'impresa risieda nel territorio comunale.
3. Entro 5
giorni lavorativi dalla ricezione della D.I.A. l'ufficio di Polizia
Amministrativa ne trasmette copia al Prefetto che, entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'attività per
motivate esigenze di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 2, del T.U.L.P.S. o, anche oltre il predetto termine, per sopravvenute
esigenze di pubblica sicurezza, così come previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480.
4. Qualora
sia presente anche l'attività di rimessa di veicoli, il titolare presenta la
documentazione di cui al comma 4 dell'articolo precedente e osserva per i
locali i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.
CAPO 7 - LAVORO NOTTURNO
Articolo 34 - Lavoro
notturno
1. Fermo
restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di inquinamento
acustico, qualsiasi provvedimento rilasciato per l'esercizio di un'attività
lavorativa, anche temporanea o saltuaria, che è fonte, anche potenziale, di
inquinamento acustico e che svolge o protrae l'attività nella fascia oraria
compresa fra le 22 e le 6, è efficace anche ai sensi dell'articolo 43 del
Regolamento di Polizia Urbana e deve contenere le prescrizioni a tutela
dall'inquinamento acustico, fermo restando il potere di diniego motivato
adottato dagli uffici competenti.
CAPO 8 - MESTIERE DI FOCHINO
Articolo 35 - Fochino
1. Per
l'esercizio del mestiere di fochino è previsto il rilascio dell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302.
2. Il
soggetto in possesso di autorizzazione può effettuare le seguenti operazioni:
a) disgelamento
della dinamite;
b) confezionamento
ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento
delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione
delle cariche inesplose.
3. L'autorizzazione
viene rilasciata su presentazione di istanza corredata da:
a) nulla
osta per attività di fochino rilasciato dalla Questura di competenza;
b) attestato
di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli
esplosivi;
c) certificazione prevista dall'articolo 35
del T.U.L.P.S. attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o
da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e
di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di
polizia.
4. L'autorizzazione
ha durata annuale ed è pertanto soggetta a rinnovo su istanza da presentare
all'ufficio di Polizia Amministrativa.
CAPO 9 - ISTRUTTORI DI TIRO
Articolo 36 - Istruttori di
tiro
1. Gli
istruttori di tiro devono munirsi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 31
della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Ai sensi
della citata legge per ottenere l'autorizzazione devono essere accertati la
capacità tecnica ed i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. Per
ottenere l'autorizzazione l'interessato presenta istanza in bollo corredata da:
a) autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
b) certificato di idoneità al maneggio delle
armi rilasciato dalla Sezione Tiro a Segno Nazionale di Torino;
c) certificato
medico di idoneità all'esercizio dell'attività rilasciato dall'autorità
competente;
d) dichiarazione del presidente della
sezione di tiro attestante il possesso della capacità tecnica per l'esercizio
dell'attività.
4. L'autorizzazione
ha durata annuale ed è pertanto soggetta a rinnovo su istanza da presentare
all'ufficio di Polizia Amministrativa, corredata dalla documentazione di cui al
comma 3.
CAPO 10 - AGENZIE DI VIAGGIO
Articolo 37 - Agenzie di viaggio
1. Ai sensi
della Legge Regionale 30 marzo 1988 n. 15 recante "Disciplina delle
attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" si
definiscono agenzie di viaggio le imprese che esercitano congiuntamente o
disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e
soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti.
2. Il
titolare di un'agenzia può esercitare le specifiche attività previste dall'articolo
2 della Legge Regionale e può scegliere, al momento della presentazione della
D.I.A., quali richiedere che vengano autorizzate.
Articolo 38 - Procedura
1. Il
regime autorizzatorio previsto per il rilascio è quello della D.I.A..
2. La
comunicazione di effettivo inizio dell'attività, come prevista dalla citata
Legge n. 241/1990, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte della
Provincia di Torino, che accerta:
a) la
sussistenza dei requisiti professionali del direttore tecnico;
b) la
sussistenza dei requisiti strutturali dei locali;
c) la
denominazione scelta.
3. Contestualmente
alla verifica dei requisiti, la Provincia fissa l'importo della cauzione che il
titolare dell'agenzia deve versare al Comune; il versamento in contanti o in
titoli può essere sostituito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di
pari entità.
Articolo 39 - Direttore
tecnico
1. Il
Direttore Tecnico è figura necessaria allo svolgimento dell'attività; qualora
il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali
stabilite dalla legge regionale, il direttore tecnico può essere individuato in
un dipendente o in un collaboratore dell'agenzia ad essa legato da rapporti di
continuità ed esclusività.
Articolo 40 - Filiali
1. L'autorizzazione
all'esercizio di agenzia viaggi e turismo consente di svolgere l'attività su
tutto il territorio nazionale anche mediante l'apertura di punti di vendita al
pubblico (filiali o succursali a gestione diretta) o l'allestimento di
strutture di assistenza tecnica per i propri clienti (in plant).
2. Le
filiali a gestione diretta sono semplici articolazioni organizzative; pertanto
la responsabilità della direzione tecnica deve considerarsi unitaria e non è
necessaria la nomina di un direttore tecnico per ciascuna filiale. In tale
ipotesi occorre presentare comunicazione di apertura della filiale all'ufficio
di Polizia Amministrativa.
3. Le
filiali a gestione autonoma invece, costituite nell'ambito del rapporto di
affiliazione commerciale così come disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004, n.
129, prevedono l'assunzione di responsabilità verso i terzi da parte
dell'impresa affiliata, imprenditore con autonomia gestionale, tecnica e
patrimoniale e quindi non dipendente o legato da altri rapporti eccetto quello
dell'affiliazione commerciale; si deve pertanto seguire la procedura del
rilascio di una distinta autorizzazione, compresa la nomina di un direttore
tecnico.
Articolo 41 - Vigilanza e
controllo
1. L'attività
può essere sospesa in ogni momento al venir meno di uno dei requisiti
soggettivi o oggettivi necessari al suo rilascio.
2. Il
Comune procede, su iniziativa propria o su segnalazione della Provincia, alla
sospensione dell'attività qualora, a seguito di diffida, l'agenzia non
ottemperi entro 60 giorni alle prescrizioni imposte; in caso di recidiva il
Comune procede immediatamente alla sospensione della stessa.
3. L'attività
può essere sospesa per i seguenti motivi:
a) il titolare e il direttore tecnico
perdono il possesso dei requisiti soggettivi come previsto dalle norme vigenti
(in questa ipotesi il direttore tecnico può essere sostituito e non si ha la
sospensione dell'attività);
b) l'attività
è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata;
c) l'attività
dà luogo ad irregolarità di ordine tecnico amministrativo;
d) non viene comunicata la chiusura
temporanea dell'agenzia (per sei mesi prorogabili per altri sette per fondati
motivi);
e) il direttore tecnico preposto diventa
indisponibile a svolgere le proprie funzioni all'interno dell'agenzia e il
titolare dell'agenzia entro 90 giorni non propone un nuovo direttore tecnico.
CAPO 11 - MANIFESTAZIONI DI
SORTE LOCALE
Articolo 42 - Manifestazioni
di sorte locali
1. Si
definiscono manifestazioni di sorte locali le lotterie, le tombole, le pesche o
i banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza
fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono
necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
2. Lo
svolgimento delle attività di cui al comma 1 è subordinato a comunicazione
all'ufficio di Polizia Amministrativa con le modalità dettate dal Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.
3. Le
tombole sono soggette alla prestazione di cauzione.
4. Il
controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali è
effettuato tramite il Corpo di Polizia Municipale.
5. Gli
agenti del Corpo di Polizia Municipale, nella veste di incaricati del Sindaco,
presenziano alle operazioni di estrazione delle lotterie e delle tombole nonché
alle operazioni di chiusura delle pesche o banchi di beneficenza. Essi ritirano
i rispettivi verbali delle operazioni per l'inoltro all'ufficio di Polizia
Amministrativa.
6. Per le
tombole, entro 30 giorni dalla data dell'estrazione, l'ente organizzatore
deposita alla sezione circoscrizionale del Corpo di Polizia Municipale
territorialmente competente, la documentazione attestante l'avvenuta consegna
dei premi ai vincitori. Il Corpo di Polizia Municipale, verificata la
regolarità della documentazione prodotta, informa per iscritto l'ufficio di
Polizia Amministrativa affinché provveda a disporre lo svincolo della cauzione
di cui al comma 3.
CAPO 12 - STRUMENTI DA PUNTA
E DA TAGLIO
Articolo 43 - Strumenti da punta e da taglio
1. La
vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere
di cui all'articolo 37 del T.U.L.P.S. è soggetta a D.I.A..
2. Gli
strumenti da punta e da taglio atti ad offendere sono quelli che, pur potendo
occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione,
come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo,
scientifico, sportivo, industriale e simili.
3. Per
effettuare la vendita è necessaria l'autorizzazione al commercio su area
pubblica di prodotti del settore merceologico non alimentare.
4. L'autorizzazione
rilasciata da altre amministrazioni comunali alla vendita in forma ambulante di
strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è efficace sul territorio
cittadino fermo restando quanto dettato dal comma 3.
CAPO 13 - MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
Articolo 44 - Manifestazioni
sportive
1. Le gare
sportive sono soggette all'utorizzazione di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S.
quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento
pubblico e quando la manifestazione sportiva è promossa nell'esercizio di
un'attività imprenditoriale così come definita dall'articolo 24 del presente regolamento.
2. Le
strutture e gli impianti da utilizzarsi durante lo svolgimento della
manifestazione sono soggetti alle verifiche di agibilità di cui all'articolo 80
T.U.L.P.S..
CAPO 14 - ASCENSORI,
MONTACARICHI E PIATTAFORME PER DISABILI
Articolo 45 - Messa in esercizio di ascensori,
montacarichi e piattaforme per disabili
1. L'installazione
di un ascensore o di un montacarichi è soggetta ad una comunicazione
all'ufficio di Polizia Amministrativa, che il proprietario o l'amministratore
dello stabile deve inviare allegando la dichiarazione di conformità
dell'impianto stesso e specificando a quale soggetto ha affidato
l'effettuazione delle ispezioni periodiche biennali.
2. L'installazione
delle piattaforme elevatrici per disabili sono soggette ad una comunicazione all'ufficio
di Polizia Amministrativa allegando la dichiarazione di conformità della ditta
costruttrice e specificando a quale soggetto sia stata affidata l'effettuazione
delle ispezioni periodiche biennali.
3. L'ufficio
assegna entro 30 giorni i numeri di matricola degli impianti di cui ai commi 1
e 2.
Articolo 46 - Fermo degli
impianti per motivi di sicurezza
1. Qualora
la verifica periodica biennale degli ascensori, dei montacarichi o delle
piattaforme elevatrici per disabili risulti negativa, il soggetto che l'ha
eseguita è tenuto a comunicarne l'esito all'ufficio di Polizia Amministrativa,
che dispone con ordinanza del dirigente il fermo dell'impianto fino alla
effettuazione di una verifica straordinaria che dia esito favorevole.
2. In caso
di incidenti di notevole importanza anche se non sono seguiti da infortunio il
proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia all'ufficio
di Polizia Amministrativa che dispone immediatamente il fermo degli impianti
con ordinanza del dirigente sino a nuova verifica straordinaria con esito
positivo.
3. Nel caso
in cui il manutentore degli impianti di cui al comma 1 rilevi un pericolo in
atto ferma l'impianto sino a quando esso non sia stato riparato informandone
tempestivamente il proprietario o il suo legale rappresentante, il soggetto
incaricato alle ispezioni biennali nonché l'ufficio di Polizia Amministrativa
per l'adozione di eventuale ordinanza di fermo.
CAPO 15 - PROVVEDIMENTI
CAUTELARI E SANZIONI
Articolo 47- Provvedimenti
cautelari sulle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza
1. Per le
attività soggette ad autorizzazione ex articoli 86 e 115 T.U.L.P.S.,
l'esercizio dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio comporta
l'emissione di ordinanza cautelare di immediata cessazione dell'attività
abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17ter del T.U.L.P.S., senza
comunicazione di avvio del procedimento.
2. Per le
attività soggette ad autorizzazione ex articoli 86 e 115 T.U.L.P.S.
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dal titolo autorizzatorio comporta,
ai sensi dell'articolo 17ter T.U.L.P.S., l'emissione del provvedimento
cautelare finalizzato alla sospensione dell'autorizzazione per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo
non superiore a tre mesi.
3. Nei casi
di cui al comma precedente, qualora l'interessato dimostri di avere sanato le
violazioni ovvero di avere avviato le relative procedure amministrative, non si
dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. Nel
computo dei giorni di sospensione non si considerano l'eventuale giorno di
chiusura settimanale, le festività e le chiusure per ferie.
5. Per le
altre attività soggette ad autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S., l'esercizio
dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio comporta l'emissione di
ordinanza di cessazione dell'attività abusivamente esercitata previa
comunicazione di avvio del procedimento e concedendo un termine per la
presentazione di eventuali memorie scritte e documenti avverso il procedimento
in corso.
6. Qualora
l'interessato dimostri di avere regolarizzato l'attività, il procedimento
sanzionatorio viene concluso.
Articolo 48 - Provvedimenti cautelari sulle attività
di somministrazione
alimenti e bevande in pubblici esercizi
1. L'esercizio
dell'attività in assenza di titolo autorizzatorio, ovvero nelle altre
fattispecie previste dall'articolo 21, comma 1 della Legge Regionale n.
38/2006, comporta l'emissione di ordinanza cautelare di immediata cessazione
dell'attività abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17ter del
T.U.L.P.S., senza comunicazione di avvio del procedimento.
2. Le altre
violazioni previste dall'articolo 21, comma 2, della Legge Regionale n. 38/2006
e dall'articolo 180 T.U.L.P.S. comportano l'emissione del provvedimento
cautelare finalizzato alla sospensione dell'autorizzazione per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo
non superiore a tre mesi.
3. Nei casi
di cui al comma precedente, qualora l'interessato dimostri di avere sanato le
violazioni ovvero di avere avviato le relative procedure amministrative, non si
dà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione.
Articolo 49 - Attività di
somministrazione alimenti e bevande in circoli privati
1. L'esercizio
dell'attività di somministrazione riservata ai soci in assenza di titolo
autorizzatorio comporta l'emissione di ordinanza cautelare di immediata
cessazione dell'attività abusivamente esercitata ai sensi dell'articolo 17ter
del T.U.L.P.S., senza comunicazione di avvio del procedimento.
2. L'esercizio
della somministrazione anche a persone non associate, in presenza di
autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai
soci, comporta l'emissione dell'ordinanza di immediata cessazione dell'attività
abusivamente esercitata, senza comunicazione di avvio del procedimento.
3. L'esercizio
della somministrazione a persone non associate, in presenza di autorizzazione
all'esercizio dell'attività di somministrazione riservata ai soci, effettuato con
modalità imprenditoriali quali, a titolo esemplificativo, accesso
indiscriminato del pubblico, tesseramento immediato all'ingresso, distribuzione
di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività
sociale ricreativa, e finalità di lucro, comporta, previa comunicazione di
avvio del procedimento e concedendo un termine per la presentazione di
eventuali memorie scritte e documenti avverso il procedimento, l'emissione di
ordinanza finalizzata all'interruzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande iniziata a seguito di presentazione
di denuncia di inizio attività con conseguente rimozione di tutti gli effetti
prodotti dalla denuncia medesima.
Articolo 50 - Apparecchi
automatici da gioco
1. Le
violazioni all'articolo 110, comma 9 T.U.L.P.S., da parte di un soggetto
titolare di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 T.U.L.P.S. o di
autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, comportano
l'emissione di ordinanza di sospensione dell'autorizzazione da uno a trenta
giorni come previsto dall'articolo 110, comma 10 T.U.L.P.S. previa
comunicazione di avvio del procedimento e concedendo un termine per la
presentazione di eventuali memorie scritte e documenti avverso il procedimento
in corso.
2. Nel caso
di reiterazione delle violazioni dell'articolo 110, comma 9, T.U.L.P.S. così
come disciplinate dall'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 le
autorizzazioni di cui al comma precedente sono revocate con ordinanza motivata
previa comunicazione di avvio del procedimento e termine per la presentazione
di memorie scritte e/o documenti a difesa.
3. Nel caso
in cui l'interessato presenti memorie scritte e documenti attestanti l'avvenuta
presentazione di ricorso all'A.A.M.S. avverso le sanzioni amministrative
pecuniarie, l'iter procedimentale viene sospeso fino alla pronuncia
dell'A.A.M.S. Se l'A.A.M.S. emette un provvedimento di archiviazione in quanto
le violazioni non sono state commesse, il procedimento finalizzato alla
sospensione dell'attività da uno a trenta giorni viene a sua volta archiviato.
Articolo 51 - Sanzioni in
ambito di strutture ricettive
1. Le
strutture ricettive sono soggette alle sanzioni proprie delle attività soggette
all'autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S..
2. Per le
attività ricettive extra alberghiere, così come definite dalla Legge regionale,
l'autorizzazione può essere revocata venendo meno alcuno dei requisiti per il
rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per
cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.
3. Nei casi
di ulteriori violazioni l'ufficio comunale di pubblica sicurezza procede alla
diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione o all'interruzione
temporanea degli effetti della D.I.A..
4. In caso
di recidiva, così come disciplinata dall'articolo 8 bis della Legge 24 novembre
1981, n. 689, su violazioni della Legge Regionale sulle attività ricettive
extra alberghiere l'ufficio comunale di pubblica sicurezza, ricevuta la segnalazione
e ottenuto rapporto sul mancato pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria dall'ente competente, può sospendere l'attività o, nei casi più
gravi, revocare l'autorizzazione.
Articolo 52 - Sanzioni
accessorie
1. Le
autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate in qualsiasi
momento, previa comunicazione di avvio del procedimento, per abuso da parte
della persona autorizzata o suo rappresentante ai sensi degli articoli 9 e 10
T.U.L.P.S..
2. Per
abuso si intende quel comportamento del titolare dell'autorizzazione o del suo
rappresentante che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le
prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dall'autorità.
3. Per le
violazioni riferite alle attività di cui alla Legge Regionale sull'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consistenti
nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite
dall'autorità, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore
a tre mesi con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Articolo 52bis ? Sicurezza
Urbana
1. I
gestori di locali o aree destinate ad attività lavorative come esercizi
pubblici o commerciali, luoghi o aree di pubblico spettacolo, esercizi artigianali
o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico quali phone
center e money transfer o altro luogo di ritrovo, ove si determini
l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno
dei locali stessi o dell'area, che causano degrado, disturbi, disagi o pericoli
col loro comportamento, o che comunque incidono negativamente sulle condizioni
di vivibilità dei centri urbani determinando lo scadimento della qualità urbana
e/o turbando gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione
cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad esso,
hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili
atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di
causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio
tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed
esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo
pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che
assolva questa funzione e collaborando con le forze di polizia intervenute.
2. E' fatto
obbligo ai gestori dei locali e aree di cui al comma precedente al termine
dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al
locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di pulire l'area da rifiuti,
sporcizia ed imbrattamenti.
3. Il
Comune, a seguito di violazione del comma 1, o comunque in presenza di una
situazione di degrado della vivibilità urbana causalmente connessa con le
attività di cui al comma 1, può, per finalità di tutela della convivenza civile
e della coesione sociale, ridurre l'orario di apertura delle attività e in caso
di persistenza di fenomeni di disagio e/o degrado sospendere o revocare con
provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza comunale
senza che il titolare del medesimo abbia diritto ad indennità o compensi di
sorta.
4. Qualora
espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia
Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le
attività riferite al titolo autorizzatorio sospeso o revocato.
Articolo 53 - Sanzioni
pecuniarie
1. Salvo
diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente
regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80 a Euro
500.
Articolo 54 - Inosservanza
dei provvedimenti di polizia
1. Qualora
venga accertata l'inottemperanza ai provvedimenti di polizia, si applica
l'articolo 5 del T.U.L.P.S., procedendo con l'emissione di un provvedimento di
diffida ad ottemperare entro tre giorni.
2. Se entro
tale termine permane l'inottemperanza, si procede con l'esecuzione d'ufficio
anche con l'impiego della forza pubblica.
CAPO 16 - ABROGAZIONI E MODIFICHE
Articolo 55 - Abrogazioni
1. Il
regolamento di polizia amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 22 marzo 1978 (mecc. 197800896/27), esecutiva dal 17 aprile
1978 è abrogato.
2. E'
abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento contenuta in
altri regolamenti o ordinanze comunali.
Articolo 56 - Modifiche
1. Le
modifiche al presente regolamento che rivestano carattere di adeguamento
normativo o di tipo procedurale sono assunte dalla Giunta Comunale.