Atto n. 25
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
25 FEBBRAIO 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE
Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna,
DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio,
PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE
Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere: CLARICI Laura
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.
MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO. "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICHE PARZIALI.
APPROVAZIONE".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo
Cavallari, riferisce.
Al fine di adeguare le norme regolamentari vigenti
alle sempre crescenti esigenze collettive in materia di decoro, sicurezza e
ordinata gestione del territorio cittadino si rende necessario procedere ad
alcune modifiche del Regolamento di Polizia Urbana.
La presente proposta di
deliberazione viene esaminata in parallelo con la proposta di deliberazione
recante modifiche al Regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico che determina
l'abrogazione formale delle norme contenute nel Titolo III - Occupazione di Aree
e Spazi Pubblici - (artt. 18 - 35) del presente Regolamento di Polizia Urbana.
In luogo del precedente Titolo III - Occupazione di Aree e Spazi
Pubblici -, trasposto nel nuovo Regolamento Canone occupazione Suolo Pubblico,
si rende opportuno introdurre nel Regolamento di Polizia Urbana un nuovo corpus
di articoli contenenti la regolamentazione di un insieme di attività,
definibili oggi come mestieri di strada e meglio noti in passato come mestieri
girovaghi.
La presente proposta tiene in considerazione le attività
di fatto esistenti sul territorio aventi natura itinerante, connotate dalla
transitori età o occasionalità, e dall'assenza di stabilità
e continuità temporale o spaziale, e cerca di ricondurre tali fenomeni ad
una previsione normativa anche in assenza di una legislazione statale.
Infatti, l'abrogazione di alcuni articoli, ed in particolare dei primi
due commi dell'art. 121, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza ad
opera del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, impone la revisione di alcune norme,
ormai superate, del vigente Regolamento di Polizia Urbana. In particolare,
l'art. 6 del suddetto D.P.R. 311/2001 ha abrogato il registro tenuto presso
l'autorità locale di pubblica sicurezza che condizionava, sotto il
profilo della obbligatorietà della preventiva iscrizione, l'esercizio dei
mestieri girovaghi, quali cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,
lustrascarpe e mestieri analoghi, nonché l'esercizio dei mestieri
ambulanti di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande,
scritti o disegni. Conseguentemente la stessa norma abrogava il rilascio del
certificato dell' avvenuta iscrizione, rendendo così superato in
particolare il comma 1 dell'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana. Inoltre,
anche la norma contenuta nell'art. 124 del Testo Unico delle Leggi di pubblica
sicurezza, che richiedeva la licenza del Questore per l'esercizio dei mestieri
girovaghi da parte degli stranieri, è stata abrogata dall'art. 6 del
citato D.P.R. 311/2001 rendendo quindi superata anche la seconda parte del comma
l dell'art. 35. Tali innovazioni normative rendono altresì superate le
due deliberazioni della Giunta Comunale del 23 aprile 1998 (n. mecc. 9803032/17)
e del 4 giugno del 1998 (n. mecc. 9804544/17) che individuavano e definivano le
tipologie di mestiere girovago sulla base della legislazione allora
vigente.
Da un lato, quindi, il nuovo Titolo III del Regolamento di
Polizia Urbana si propone di garantire una regolamentazione a chi esercita i
mestieri girovaghi tradizionali. Dall'altro latopreso atto dell' affacciarsi
sempre più evidente nella realtà cittadina di ulteriori nuove
figure di mestieri di strada aventi carattere itinerante e nel contempo prive
delle caratteristiche tipiche delle attività imprenditoriali (
abitualità, professionalità, struttura aziendale) - si propone di
riconoscerne e regolamentarne l'esistenza, predisponendo all'uopo una disciplina
specifica che ne valorizzi gli aspetti positivi tutelando le esigenze di decoro
e sicurezza urbana e di ordinata gestione del territorio e favorendo nel
contempo l' emersione del sommerso e la repressione
dell'illegalità.
Il nuovo Titolo III -Mestieri ed attività
di Strada - è composto da sette articoli:
Nell' Art. 18. -
Disposizioni Generali - si stabilisce che l'esercizio dei mestieri di strada
è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in
armonia con le esigenze generali della collettività. Nel comma 2 viene
subordinato il rilascio di ogni tipo di permesso all'assenza di debiti del
richiedente nei confronti della Città e nel comma 3 viene equiparata all'
assenza di morosità l'adesione ad un piano di rateazione con il
versamento della prima rata. Nel comma 4 viene ribadito che ogni attività
deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale,
tributaria e previdenziale ed in materia di iscrizione a registri ed albi.
L'Art. 19. - Attività di servizio - è dedicato sia ai
mestieri girovaghi più tradizionali (già individuati con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 9804544/17 del 04/06/1998) sia ad
eventuali nuove attività di servizio emergenti nel contesto sociale e
multiculturale odierno. Tali attività sono consentite nel rispetto delle
normative vigenti (comma l) e non sono soggette a concessione di suolo pubblico
(comma 2) quando 1'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di
attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed
è esercitato in un'area non superiore a quattro metri quadrati, in forma
itinerante e nel pieno rispetto delle norme in materia di viabilità e di
sicurezza stradale. Nel comma 3 viène stabilito il divieto di svolgere
attività nelle aree di particolare interesse pubblico, da individuare con
deliberazione della Giunta Comunale. Nel comma 4 viene stabilito il divieto di
svolgere tale attività ad una distanza inferiore a 300 metri dal
perimetro di ospedali, cimiteri e scuole. Nel comma 5 viene ribadito il divieto,
già sancito dalla legislazione vigente, di svolgimento delle
attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di
strada.
L'Art. 20. - Commercio itinerante - riprende ed
attualizza, in coordinamento con le nuove norme legislative e regolamentari
vigenti in materia di commercio, alcune disposizioni già contenute
nell'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana.
Il presenlte
articolo deve essere analizzato in connessione con 1'articolo successivo che
disciplina . il commercio con posteggio fuori area mercatale e la vendita di
prodotti stagionali e ribadisce, nel comma 1, la norma fondamentale in base alla
quale ogni attività di commercio in forma ambulante è subordinata
al possesso di autorizzazione commerciale e di concessione suolo
pubblico.
Nel comma 2 viene stabilito che tali attività possono
prescindere dalla concessione di suolo pubblièo solo quando vengano
esercitate nello stesso luogo per un tempo non superiore ad un' ora e nel pieno
rispetto del Codice della Strada e delle esigenze della circolazione veicolare e
pedonale.
Vengono poi ribaditi, in analogia con quanto disposto in materia
di piccole attività di servizio, i divieti di svolgere tali
attività nelle zone cittadine di particolare interesse storico -
artistico e ambientale ed in prossimità di ospedali, cimiteri e scuole (
commi 3/4).
Nel comma 5 viene ripresa una disposizione già
contenuta nel Regolamento di Polizia Urbana a tutela dell'igienicità di
prodotti alimentari eventualmente messi in vendita.
Nel comma 6 si rinvia a
successivo provvedimento l'individuazione di aree da destinare
all'attività di vendita con piccole strutture.
L'Art. 21. -
Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e
vendita di prodotti stagionali - completa la normativa contenuta nell' articolo
precedente e, richiamando la normativa regolamentare già vigente,
ribadisce l'obbligo dell'autorizzazione commerciale e della concessione
decennale di posteggio.
Art. 22. - Operatori del proprio ingegno -
La
categoria degli operatori del proprio ingegno è stata introdotta nel
nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 114/1998 e comprende in generale
coloro che vendono oggetti realizzati personalmente.
Al duplice fine di
valorizzare tale tipo di attività e di prevenire ed eliminare situazioni,
purtroppo frequenti di abusivismo, viene riordinata la normativa vigente in
materia già contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
7996/17 del 15/1012002.
Nel comma 1 vengono elencate, a titolo
esemplificativo, alcune tipologie di opere del proprio ingegno.
Nel comma 2
viene ribadito che per l'esercizio di tale attività non è
necessaria l'autorizzazione commerciale, ma è sufficiente la concessione
di suolo pubblico, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta
Comunale (comma 3).
Il comma 4 contiene la disposizione più
innovativa, ossia l'istituzione di un registro comunale degli operatori del
proprio ingegno, con l'iscrizione obbligatoria per l'ottenimento del suolo
pubblico. Tale disposizione è finalizzata a valorizzare i veri operatori
del proprio ingegno ed a escludere dalla categoria quelle figure di piccolo
commercio itinerante, rientranti nella tipologia normata dell'art. 20, e per la
quale è invece obbligatorio l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale
ed il rispetto della normativa fiscale.
Nella stessa prospettiva i commi 5 e
6 ribadiscono che non può essere considerato operatore del proprio
ingegno chi vende opere non prodotte personalmente e di tipo seriale ed inoltre
coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio - indovini,
cartomanti ecc.
L'Art. 23. - Attività occasionali non
professionali - si propone di disciplinare quelle attività più
marginali connotate da caratteristiche di transitori età ed
occasionalità e da assenza di organizzazione aziendale.
Nel primo
comma viene richiamata la normativa regolamentare già vigente in materia
di mercati periodici tematici che consente l'attività di vendita e
scambio da parte di operatori non professionali di oggetti ed effetti
usati.
Nel secondo comma si dichiarano non soggette ad autorizzazione per
la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini,
quotidiani e pubblIcazioni gratuite e le attività di vendita di oggetti
di modico valore solamente qualora non comportino alcuna occupazione di suolo
pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.
Nel comma
3 viene ribadito il divieto di svolgimento di tali attività
allorché siano in contrasto con le disposizioni del codice della strada e
delle nonne vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale,
circolazione veicolare e pedonale.
Nel comma 4 viene ribadito, infine,
che tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni
in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.
L'Art. 24. -
Attività artistiche di strada - si propone di promuovere le
attività artistiche di strada nella consapevolezza del ruolo turistico e
della potenziale funzione di riqualificazione del tessuto urbano che momenti
creativi di incontro spontanei e pacifici possono favorire. In tale prospettiva,
già in passato, il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. mecc. 7303/02
del 23/12/1997 aveva inteso tutelare e valorizzare le espressioni artistiche di
strada.
Il comma 1 contiene, a titolo esemplificativo, un elenco delle
principali tipologie fino ad oggi riscontrate.
Nel comma 2 vengono poste
le condizioni per lo svolgimento delle attività artistiche di strada in
forma itinerante senza la necessità di concessione di suolo pubblico.
Nel comma 3 viene ribadito l'obbligo del rispetto delle norme vigenti in
materia di inquinamento acustico.
Nel comma 4 viene stabilito che le
attività di skater e writer possono avere svolgimento solo nelle aree
individuate dall' amministrazione comunale.
Nel comma 5 viene chiarito
che, al di fuori delle ipotesi del precedente comma 2, gli artisti di strada
dovranno essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza e della
concessione di suolo pubblico.
Nel comma 6 viene stabilita la
possibilità di individuare, con provvedimento della Giunta Comunale, aree
in cui le attività artistiche di strada non siano consentite.
Nel
comma 7 viene istituito l'Albo cittadino degli artisti di strada non allo scopo
di controllo delle attività, che vengono lasciate libere di esprimersi
nelle aree non espressamente precluse, bensì allo scopo di valorizzare
anche a fini di promozione turistica, l'espressività
artistica.
Nell'ambito del Titolo II - Sicurezza e qualità
dell'ambiente urbano si propongono le seguenti innovazioni e
modifiche:
Nell'art. 7 - Comportamenti vietati - si ritiene opportuno
prevedere il divieto di affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi
pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione
estendendo la responsabilità anche al beneficiario del messaggio
pubblicitario. Si ritiene inoltre, sempre a tutela del decoro della
città, necessario vietare il deposito nello spazio urbano di materiale
pubblicitario e di stampati in distribuzione gratuita, estendendo la
responsabilità anche al legale rappresentante della Società
redattrice ed al beneficiario della pubblicità
Inoltre, per esigenze
di sicurezza e di buon funzionamento delle biblioteche civiche si rende
necessario aggiungere all'Art. 8 - Altre attività vietate - il nuovo
seguente comma 3: "A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli
utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse
porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti o
arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di
allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati.
L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da € 50 ad € 300. Gli organi di vigilanza provvederanno
all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione".
Si rende
necessario procedere ad una"revisione dell'Art. 13 - Tende su facciate di
edifici - La norma vigente prevede, per le sole facciate che prospettano sullo
spazio pubblico o comunque visibili da esso:
- il divieto di collocare sulle facciate di cui sopra tende con colore e
caratteristiche disomogenee tra loro.
- la necessità che la collocazione e la tipologia siano stabilite
dall'assemblea condominiale o dalla maggioranza della proprietà e
comunicate agli uffici comunali.
- il divieto di collocare tende trasparenti in materiale plastico salvo la
presenza di un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio
comunale competente.
Dalla norma si può principalmente
evincere come la disciplina sia rivolta esclusivamente alle sole cosiddette
"facciate esterne" degli edifici o comunque a quelle facciate che sono visibili
dall' esterno.
Si ritiene necessario, nel rispetto della più ampia
autonomia della proprietà privata, in ragione delle sempre più
avanzate tecnologie, e tipologie di tende presenti sul mercato che possono
condurre ad un sempre più elevato livello estetico delle facciate,
garantendo nel contempo anche un importante risparmio energetico, prevedere
alcune modifiche alla norma anche in un' ottica di collaborazione degli uffici
tecnici della Città che seguono il decoro urbano.
In particolare
si ritiene necessario stabilire procedure differenti in base alla
visibilità delle facciate prevedendo, da un lato, una piena
libertà laddove non c'è visibilità dalla pubblica via e,
dall' altro, dove le facciate si prospettano verso la pubblica via e pertanto
siano visibili da essa, una procedura più dettagliata.
A tal fine si
propone una norma con differente regolamentazione a seconda che la collocazione
di tende si riferisca alle "facciate interne", intendendosi quelle che si
affacciano sul suolo privato o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza
condominiale, consentendo di collocare tende di qualsivoglia tipologia e colore,
pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di condominio, ovvero
alle "facciate esterne", intendendosi quelle che prospettano verso la pubblica
via o spazi pubblici, prevedendo la presenza di un progetto coordinato approvato
dall'assemblea condominiale, da trasmettere agli uffici competenti con la
comunicazione della collocazione che dovrà avvenire tassativamente entro
i 15 giorni successivi alla data di approvazione da parte dell'assemblea
condominiale. Escludendo gli edifici collocati nella zona urbana centrale
storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle
zone urbane storico - ambientali (ZUSA), si prevede inoltre, sempre sulle
facciate esterne, la possibilità di collocare tende in materiale plastico
trasparente a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto
coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata
stessa e con entrambi i montanti laterali contenuti all'interno del filo di
fabbricazione.
Alla luce di quanto sopra, si propone la seguente nuova
formulazione:
Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e
regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano verso la pubblica
via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto previo
progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.
Sulle medesime
facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale
storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle
zone urbane storico - ambientali (ZUSA), è possibile collocare tende in
materiale plastico trasparente e/o semitrasparente solo se ricomprese nello
stesso progetto coordinato ed esclusivamente su un piano parallelo alla facciata
stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti
contenuti all'interno del filo di fabbricazione.
Dell' approvazione del
progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui
ai commi 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali
allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla
data di approvazione dell'assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni
dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al
presente Regolamento.
Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali
e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul
suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale,
è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e
colore.
Infine si ritiene necessario introdurre un nuovo articolo 13 ter
- Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di G.P.L. per uso
domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile - al fine di
integrare la dettagliata normativa già vigente in materia con un
articolato dispositivo di facile e immediata comprensione per l'utente
Nell'ambito del Titolo V - Tutela della quiete pubblica e privata - si
propongono le seguenti innovazioni e modifiche.
Nell'art. 42 -
Disposizioni generali -, fermo restando il riconoscimento del diritto dei
bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro
età, sancito nel comma 5, si rende necessario, per tutelare il diritto
alla quiete dei residenti, modificare l'arto 42 comma 6 come segue:
"Nei
cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il Regolamento
di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra,
all'interno delle fasce orarie 8.00 - 10.00; 13.00 -15.00; 22.00 -
8.00".
Inoltre si ritiene opportuno introdurre un nuovo arto 48 bis -
Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore - recante il divieto di
propagazione di emissioni sonore al di fuori dell' abitacolo dei
veicoli.
Infine, in considerazione della sempre più diffusa
consuetudine di festeggiare con prodotti pirotecnici feste e ricorrenze, si
rende necessario introdurre una normativa più dettagliata in materia,
abrogando la lettera s dell'art.7 ed introducendo un nuovo arto 48 ter -
Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici - così articolato.
1.
E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
In tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si
svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli
organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli
pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua
sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se
del caso, le forze dell'ordine;
all'interno di asili, scuole, ospedali, case
di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile,
gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali
strutture;
in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano
presenti delle persone;
La vendita negli esercizi commerciali abilitati
è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle
modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo
massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita,
all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata
inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione,
potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro
della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della
vendita.
In considerazione del particolare rischio che si potrebbe
configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di
artifici pirotecnici.
Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree
mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel
precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso
ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco Infine si
rende necessario aggiornare l'Allegato - Sanzioni amministrative che ancora
riporta la quantificazione delle sanzioni in Lire. In accordo con le circolari
interpretative del Ministero dell'Interno (15900/2003 ) sull'art.16 della Legge
3/2003, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500
euro per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, si ritiene
opportuno suddividere le fattispecie del Regolamento in tre fasce di sanzioni
pecuniarie, in base alla gravità della violazione commessa:
da 25
euro a 150 euro
da 50 euro a 300 euro
da 80 euro a 500 euro.
La
graduazione delle sanzioni pecuniarie avviene coerentemente al diverso valore
attribuito agli interessi pubblici lesi, valore che può essere
correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali preposti alla cura degli
interessi pubblici medesimi. Inoltre, la graduazione delle sanzioni produce un
ulteriore effetto positivo in termini di comunicazione e trasparenza dell'azione
amministrativa riducendo il potere discrezionale nell'applicazione della
sanzione.
Viene poi introdotto nell'art. 6 - Sanzioni - un nuovo comma 7
così articolato:
"In caso di violazione delle norme del presente
Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell' Allegato, consegue la
sanzione accessoria della cessazione dell' attività illecita e/o, a
seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico
del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione
d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in
solido.".
Alla luce di quanto sopra esposto, il dirigente del Settore
Concessioni Temporanee Suolo Pubblico, con lettera in data 21 gennaio 2008, n.
prot. 782, ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n.
mecc. 200809636/103 con la quale si propone di approvare le modifiche al
“Regolamento di polizia urbana” dettagliatamente evidenziate in
narrativa.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla
proposta di modifica della citata deliberazione.
La I^ Commissione,
competente per materia, ha esaminato la proposta di modifica della deliberazione
in argomento nella seduta del 14/2/2008.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica
del “Regolamento comunale di Polizia Urbana”.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i
Consiglieri D'Acunto, Novo, Fontana, Bordone, per cui i Consiglieri presenti in
aula al momento del voto sono 20.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 16
ASTENUTI: 4
(Maffei, Puglisi, Marrone, Bosso).
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del
“Regolamento comunale di Polizia Urbana”.