Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione Edilizia
Privata
n. ord. 11
2008
01043/038
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 FEBBRAIO 2010
(proposta dalla G.C. 10 giugno 2008)
Convocato il Consiglio
nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO
Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CAROSSA Mario CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TROMBINI Claudio TRONZANO Andrea ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente
ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - SESTERO
Maria Grazia - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri:
BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - GALLO Stefano - GOFFI Alberto - LAVOLTA
Enzo - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - SCANDEREBECH Federica - VENTRIGLIA
Ferdinando.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr.
Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.
Nel contempo si ritiene opportuno
precisare/chiarire la modalità di calcolo degli oneri nel caso di mutamenti di
destinazioni d'uso previsti negli articoli 7 e 8 del sopraccitato Regolamento.
L'articolo 3 delle N.U.E.A. di P.R.G.
"Destinazioni d'uso"comma 6 "Attività produttive"punto A1)
riporta quanto segue: "artigianato di servizio, attività industriali e
artigianato di produzione compresa la produzione e la fornitura di servizi
tecnici, informatici e di telecomunicazione"; l'insieme delle suddette attività
non è di tipo omogeneo in quanto comprende sia le attività produttive e
artigianali di tipo tradizionale (laboratorio artigianale, fabbriche di tipo
manifatturiero, industrie varie) sia quelle con tipologia di produzione di
servizi vari (servizi tecnici, informatici ecc?). Queste ultime, sviluppatesi
negli ultimi anni, richiedono sempre spazi minori e si configurano come
attività dirette all'offerta e alla promozione di servizi specifici.
Si rileva che il riferimento alla
produzione e fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione
è stata introdotta dalla variante n. 37 al P.R.G. approvata dal Consiglio
Comunale in data 25 marzo 2002, in adeguamento allo sviluppo di nuove attività,
assimilate ad attività produttive seppur con prevalente carattere innovativo,
che non trovano piena collocazione all'interno del comparto delle attività
commerciali.
In questa ottica la Giunta Comunale in
data 9 marzo 2006 ha proposto al Consiglio Comunale la deliberazione (il cui
iter di approvazione è in corso) avente per oggetto "Variante Parziale n.
115 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R, concernente la
modifica delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione inerenti le aree per
insediamenti produttivi (aree normative IN, M2 ed MP). Adozione."(mecc.
2006 01876/009); tale proposta di variante interviene sul tessuto consolidato a
destinazione produttiva, proponendo modifiche alle N.U.E.A. (nelle aree IN, M2,
MP e nelle Z.U.T).
Le modifiche e integrazioni proposte
introducono alcuni adeguamenti con le seguenti finalità:
- ridurre
l'indice di edificazione applicato alle aree con destinazione produttiva
consolidata (aree normative M2, MP, IN), per migliorare la sostenibilità
insediativa;
- differenziare
la disciplina urbanistica in rapporto alle due distinte tipologie d'intervento
a destinazione produttiva riconoscibili: la tipologia prevalentemente monopiano
a carattere manifatturiero cd. "produttivo tradizionale"e la
tipologia pluripiano ad alta densità per il produttivo evoluto e/o immateriale
cd. "produttivo avanzato"(nelle aree normative di cui sopra e nelle
Z.U.T.).
Alla luce di queste previsioni emerge
l'ulteriore esigenza di intervenire sulle disposizioni del Regolamento in
materia di disciplina del contributo di costruzione relativamente alle stesse
attività produttive, per le quali è prevista l'applicazione in modo quasi
indifferenziato del contributo sulla base delle tabelle B e C allegate allo
stesso Regolamento e ormai non coerente con l'evoluzione delle attività del comparto.
Pertanto ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, le attività
produttive di tipo avanzato, consistenti in attività di produzione di beni
immateriali come i servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione, di tipo
innovativo più affini al terziario/commerciale
che al produttivo tradizionale, dovrebbero essere classificate in modo
più adeguato.
Atteso che la Variante n. 115 al P.R.G.
individua parametri urbanistici intermedi tra quelli degli insediamenti
produttivi tradizionali e quelli degli insediamenti di tipo terziario in genere
e che per le attività di tipo terziario generico il contributo per oneri di
urbanizzazione è calcolato con riferimento alle destinazioni d'uso commerciale,
si ritiene coerente e corretto applicare agli interventi per attività produttive di tipo avanzato i
valori tabellari relativi agli interventi per attività commerciali ridotti del
30%. La suddetta valorizzazione tiene conto della netta prevalenza del
carattere terziario/commerciale di dette attività rispetto a quello di
produzione vera e propria, pur riconoscendone un peso urbanistico inferiore
rispetto alle attività commerciali pure.
Si ritiene inoltre necessario inserire
all'articolo 13 del Regolamento Comunale in materia di disciplina del
contributo di costruzione, relativo agli interventi per attività commerciali,
l'espresso riferimento anche alle attività private di produzione di servizi non
convenzionate con enti pubblici.
Nel contempo è emersa l'esigenza di
adeguare l'articolato del suddetto Regolamento relativo ai mutamenti di
destinazione d'uso, che in particolare all'articolo7 prevede l'applicazione dei
coefficienti riduttivi di cui alla tabella "C"regionale
esclusivamente alle nuove destinazioni d'uso. A tal fine si ritiene opportuno
proporre l'applicazione dei valori tabellari relativi agli interventi di
ristrutturazione o di riordino per entrambe le destinazioni d'uso, in quanto
maggiormente rappresentativo della variazione del carico urbanistico generato
dal mutamento di destinazione.
Si dà atto che, ai sensi del comma 3
dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, tale proposta di
deliberazione, ravvisandosi carenza diretta di interesse circoscrizionale, non
viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere.
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di
approvare l'introduzione nel Regolamento in materia di disciplina del
contributo di costruzione dell'articolo 12 bis "interventi per attività
produttive di tipo avanzato"e al comma 1 dell'articolo 12 l'integrazione:
"fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12 bis"dopo le
parole: "? tabelle B e C";
2) di
approvare la modifica all'articolo 7 dello stesso Regolamento, consistente
nella sostituzione dell'ultimo periodo del comma 1: "con l'applicazione
dei coefficienti riduttivi di cui alla tabella "C"regionale con
riferimento ai valori tabellari relativi alla nuova destinazione d'uso"
con il periodo: "con l'applicazione dei parametri relativi ad interventi
di ristrutturazione o di riordino di cui alla tabella "C" regionale,
ai valori tabellari di entrambe le destinazioni d'uso";
3) di approvare la modifica all'articolo 8 comma 1 dello stesso Regolamento consistente nella sostituzione del periodo: "e la corresponsione ? la nuova destinazione" con il seguente periodo: "con applicazione dei parametri relativi ad interventi di ristrutturazione o di riordino, di cui alla tabella "C" regionale, ai valori tabellari di entrambe le destinazioni d?uso, più";
3 bis) di approvare l'introduzione all'articolo 8 dello stesso Regolamento del seguente comma:
"3. Si richiamano infine le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia)";
4) di approvare all'articolo 13 comma 2 dello stesso Regolamento, dopo le parole "?. limitatamente a quelle sotto la lettera A2" l'integrazione: "e le attività di servizi privati non convenzionate con enti pubblici";
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'EDILIZIA PRIVATA
E AL PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime
parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRETTORE
DIVISIONE URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
F.to
Virano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello, Galasso Ennio Lucio, Ravello Roberto Sergio e Salti Tiziana.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Carossa Mario, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 30
VOTI FAVOREVOLI 30
VOTI CONTRARI /
Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello, Galasso Ennio Lucio, Ravello Roberto Sergio e Salti Tiziana.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Carossa Mario, Coppola Michele, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe e Tronzano Andrea.
Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 30
VOTI FAVOREVOLI 30
VOTI CONTRARI /
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
Allegato 1 bis
Articolo 7 - Mutamento della destinazione d'uso in assenza
di opere edilizie
1. Il mutamento della destinazione d'uso che
comporta il passaggio dell'immobile dall'una all'altra delle categorie elencate
nella Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 8, è oneroso e, in assenza
di opere edilizie, determina la corresponsione del contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il
contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello dovuto per la
legittima destinazione in atto, con applicazione dei parametri relativi ad interventi di ristrutturazione
o di riordino, cui alla tabella "C" regionale, ai valori
tabellari di
entrambe le destinazione d'uso.
(omissis)
Articolo 8 -
Mutamento della destinazione d'uso in presenza di opere edilizie
1. Gli interventi di ristrutturazione od
ampliamento con mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, onerosa ai
sensi del precedente articolo 7, comma 1, comportano la corresponsione del
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla
differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso e quello
dovuto per la legittima destinazione in atto, con applicazione dei parametri relativi ad
interventi di ristrutturazione o di riordino, di cui alla tabella "C"
regionale, ai valori tabellari di entrambe le destinazione d'uso, più la
corresponsione del contributo dovuto per la ristrutturazione o l'ampliamento
considerando la nuova destinazione.
(omissis)
3. Si richiamano infine le disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia).
Articolo 12 -
Interventi per attività produttive
1. Il
contributo per gli interventi per attività produttive, artigianali e
industriali, è calcolato sulla base delle allegate tabelle B e C,
fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo 12 bis.
(omissis)
Articolo 12 bis
- Interventi per attività produttive di tipo avanzato
1. Sono
considerati interventi per attività produttive di tipo avanzato, ai fini del
presente regolamento, le attività di produzione e fornitura di servizi tecnici,
informatici e di telecomunicazione, indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G.,
all'articolo 3, con la dizione Attività produttive (3) sotto la lettera A1.
Il contributo per tale tipo di attività è
calcolato sulla base delle aliquote relative alle attività commerciali di cui
alle allegate tabelle A e C, con l'applicazione di un coefficiente riduttivo
pari a 0,7.
Articolo 13 - Interventi per attività commerciali
(omissis)
2. Sono considerati interventi per attività
commerciali ai fini del presente regolamento quelli corrispondenti alle
destinazioni d'uso indicate nelle N.U.E.A. del P.R.G., all'articolo 3, con la
dizione Attività commerciali (4), con la dizione Attività terziarie (5)
limitatamente a quelle sotto la lettera A2 e le attività di servizi privati
non convenzionate con enti pubblici.