Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore
Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive
n. ord. 30
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009
(proposta
dalla G.C. 2 dicembre 2008)
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi CALGARO Marco CANTORE Daniele CASSANO Luca CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico |
GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENISIO Domenica GENTILE Lorenzo GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MINA Alberto MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta
dell'Assessore Altamura
L'articolo 8 della suddetta Legge Regionale 38/2006 prevede l'adozione da parte della Giunta Regionale di indirizzi per la predisposizione, da parte dei Comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività.
In base all'articolo 9 della predetta Legge Regionale 38/2006 il Comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
In particolare il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale 4 luglio 2005 n. 7.
Il Comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita da DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della stessa Legge Regionale 38/2006.
Gli elementi di maggior rilievo riguardanti l'esercizio dell'attività, nuovi rispetto alla previgente disciplina in materia di rilascio di autorizzazioni di esercizio pubblico, sono:
- la previsione di un'unica tipologia di attività;
- nuovi requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività.
A seguito del cambio del quadro normativo è necessario provvedere all'emanazione del regolamento comunale in attuazione della Legge Regionale 38/2006.
Il regolamento è in particolare necessario all'individuazione delle disposizioni sui procedimenti e nello specifico:
- il subingresso;
- le modifiche societarie;
- la reintestazione;
- suddivisione delle procedure assoggettate all'istituto della denuncia di inizio attività e quelle soggette al silenzio assenso;
- le autorizzazioni temporanee;
- la specificazione delle attività di intrattenimento e svago che possono essere svolte all'interno degli esercizi.
Gli aspetti sopra elencati sono stati disciplinati nel regolamento sulla base dei criteri di semplificazione dell'attività amministrativa come previsti dalla Legge Quadro sull'attività amministrativa 241/1990 e s.m.i..
Inoltre si consolida l'unificazione dei procedimenti relativi agli aspetti igienico-sanitari con quelli relativi all'aspetto propriamente amministrativo-commerciale impostando, non solo di fatto ma anche di diritto, una procedura tipica di sportello unico che permetterà di porre in essere le finalità di semplificazione del procedimento che sono alla base della normativa dello sportello unico.
Merita particolare rilevanza l'elencazione delle fattispecie o circostanze in presenza delle quali un'attività di somministrazione svolta all'interno del circolo privato assume i connotati dell'attività rivolta al pubblico e pertanto assoggettabile alla normativa di settore.
Nello specifico l'articolo 18 prevede il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dai circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati, per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.
Infine
con deliberazione del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e successiva
modifica del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 00772/016) la Giunta Comunale ha
stabilito che l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande soggette a contingenti numerici, è effettuata mediante una
procedura di evidenza pubblica, che prevede come metodo di assegnazione quello
del sorteggio pubblico, effettuato tra tutte le istanze presentate.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento Comunale per il Decentramento è stata richiesta, in data 17 dicembre 2009, n. prot. 53368, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Le Circoscrizioni 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 hanno espresso parere favorevole (all. 2 - 11 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(F.to Altamura)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.
IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(F.to Pizzichetta)
In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI
ESERCIZI PUBBLICI
INDICE
Titolo
I - Disposizioni generali
Articolo
1 - Oggetto dell'attività
Articolo
2 - Definizioni
Articolo
3 - Attività escluse
Articolo
4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività
Articolo
5 - Delegato
Articolo
6 - Tipologie degli esercizi
Articolo
7 - Programmazione delle attività di somministrazione
Articolo
8 - Attività accessorie
Articolo
9 - Attività non soggette a programmazione
Articolo
10 - Autorizzazioni temporanee
Articolo
11 - Validità delle autorizzazioni
Titolo
II - Disposizioni sul procedimento
Articolo
12 - Procedimento per le autorizzazioni
Articolo
13 - Procedimento per le dichiarazioni di inizio attività
Articolo
14 - Modifiche societarie
Articolo
15 - Subingresso
Articolo
16 - Reintestazione
Articolo
17 - Modifica della superficie di somministrazione o della tipologia
igienico-sanitaria dell'attività
Articolo
18 - Autorizzazione amministrativa
Articolo
19 - Modulistica e allegati
Articolo
20 - Diritti di istruttoria
Titolo
III - Orari e prezzi
Articolo
21 - Orari
Articolo
22 - Prezzi
Titolo
IV - Sospensione e revoca
Articolo
23 - Sospensione volontaria dell'attività
Articolo
24 - Sospensione dell'attività per carenza dei requisiti di sorvegliabilità
Articolo
25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca
dell'autorizzazione
Titolo
V - Norme transitorie
Articolo
26 - Rilascio di autorizzazioni prima dell'adozione dei nuovi criteri regionali
Articolo
27 - Modifiche dei procedimenti.
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 - Oggetto dell'attività
1. Il presente regolamento, in esecuzione
delle vigenti disposizioni regionali approvate con Legge Regionale 29 dicembre
2006, n. 38 e s.m.i., disciplina i procedimenti amministrativi dei pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Torino.
2. Nel rispetto delle norme generali che
disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo Statuto della
Città di Torino, il presente regolamento detta le norme per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici
esercizi nel Comune di Torino.
Articolo
2 - Definizioni
1. Ai fini della presente regolamentazione
si intende:
a) per
"somministrazione di alimenti e bevande": la vendita per il consumo
sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure
riservata a determinate cerchie di persone, che comprende tutti i casi in cui
gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei
locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per
"servizio assistito": la preparazione di cibi e/o bevande ed il
servizio effettuato dal titolare o dai suoi dipendenti agli avventori al banco,
al tavolo ovvero la predisposizione dei locali per il servizio
"self-service" mediante tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a
consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio pubblico
quali tavoli, sedie, le stoviglie non a perdere;
c) per
"locali attrezzati": quelli in cui sono presenti impianti o
attrezzature che consentono agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti
somministrati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi,
lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
d) per
"somministrazione al domicilio del consumatore": l'organizzazione nel
domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione rivolto
esclusivamente al consumatore, ai familiari ed alle persone da lui invitate.
Per domicilio del consumatore s'intende il locale in cui il consumatore si
trovi occasionalmente per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di
convegni, congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;
e) per
"attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata
congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago": l'attività di
somministrazione funzionalmente e logisticamente collegata all'attività
principale che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto
all'attività prevalente;
f) per
"mensa aziendale": uno o più locali ubicati all'interno dell'impresa,
destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione, aperti solo ai
dipendenti ed a coloro che si trovano nell'impresa stessa o nell'ente per
motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata con altre imprese.
Il gestore della mensa aziendale può somministrare esclusivamente agli
avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle
imprese convenzionate;
g) per
"mensa interaziendale": una struttura comune a più imprese, tra loro
a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di
somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano nelle
imprese per motivi di lavoro. Detta struttura deve risultare priva di qualsiasi
elemento tipico degli esercizi di somministrazione rivolti ad un pubblico
indifferenziato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti gli elementi
tipici dell'attività di somministrazione quali: insegne luminose e non,
cartelli riportanti il menù, posti all'esterno della struttura, ?). Il gestore
della mensa interaziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in
possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese
convenzionate;
h) per
"mensa scolastica": uno o più locali ubicati all'interno di istituti
scolastici, asili nido, scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a
coloro che si trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero di
assistenza all'infanzia;
i) per
"associazioni e circoli privati": le associazioni esercenti la
somministrazione presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale ed
in locali in cui l'accesso è riservato ai rispettivi associati;
j) per
"superficie di somministrazione": l'area privata a disposizione
dell'operatore, attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione;
k) per
"locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse
continue non comunicante con altri esercizi;
l) per
"requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con Decreto
Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal Decreto Ministeriale 5
agosto 1994 n. 534.
Articolo
3 - Attività escluse
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alla
somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per
l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o
di scelta fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (Autorizzazioni
temporanee);
b) attività
di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla Legge
Regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'Agriturismo);
c) attività
di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri,
disciplinata dalla Legge Regionale 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;
d) attività
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere,
disciplinata dalla Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere) qualora svolta dal titolare
dell'esercizio;
e) attività
di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione
per il commercio su area pubblica disciplinata dalla Legge Regionale 12
novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
f) attività
di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata
anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata
dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio), purché non attrezzato per il
consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli
orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non possono vendere
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Non rientra nell'ambito di applicazione
del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari
effettuato negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti
alimentari e nelle attività artigiane di produzione pane per la vendita di
prodotti di propria produzione a condizione che vengano utilizzati
esclusivamente i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio
assistito e di somministrazione. (1)
3. Gli arredi e le attrezzature dell'azienda
utilizzati per l'attività di cui al comma 2 non possono essere costituiti dalle
strutture e dalle attrezzature tipiche delle attività di somministrazione, fra
i quali, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, macchine per il
caffè/cappuccino, stoviglie non a perdere, ecc..
(1)
vedi articolo 3 comma 1 lettera f) bis e articolo 4 comma 2bis della Legge
248/2006.
Articolo
4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività
1. I requisiti morali e professionali
necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
sono stabiliti dagli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n.
38 e s.m.i..
2. I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea
e non europei devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6
della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. e dal Decreto
Legislativo 20 settembre 2002, n. 229.
Articolo
5 - Delegato
1. Le società, associazioni od organismi
collettivi titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
qualora il rispettivo legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti
professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i., quale
"delegato" allo svolgimento dell'attività.
2. In caso di associazione in
partecipazione, come disciplinata dall'articolo 2549 Codice Civile, il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 è soddisfatto
anche nel caso risulti in capo all'associato, fatto salvo quanto previsto dal
successivo punto 3.
3. Qualora un'impresa sia titolare di più
esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti
professionali le cui generalità devono essere indicate dal Comune
nell'autorizzazione/denuncia di inizio attività.
4. Qualora venga revocato o cessi l'incarico
del delegato, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo delegato.
5. La nomina o la cessazione del delegato
devono essere comunicate al competente Settore Comunale a cura del legale
rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione
di accettazione dell'incarico.
6. Per le attività di catering e le attività
di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e similari, la
presenza del delegato è necessaria nei locali ove avviene la preparazione degli
stessi.
Articolo
6 - Tipologie degli esercizi
1. Gli atti autorizzativi rilasciati in base
alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sono formulati riportando la
dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi
comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.
2. I titolari di autorizzazione di tipo a),
b) o d) rilasciata ai sensi della Legge 287/1991 possono estendere la propria
attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che
gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle
prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.
3. A partire dal 5 maggio 2007 i titolari di
due autorizzazioni riferite allo stesso locale ovvero di autorizzazione unica
riportante più tipologie in base alla Legge 287/1991 che non si siano avvalsi
della facoltà di cui all'articolo 27 comma 3 della Legge Regionale 38/2006,
sono decaduti dal diritto di trasferire in un'altra sede o di cedere a terzi
separatamente i rami d'azienda.
4. I titolari di pubblici esercizi di
somministrazione, autorizzati ai sensi della Legge 287/1991, hanno l'obbligo di
comunicare al Comune l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle
norme igienico-sanitarie entro il 31 gennaio 2010.
5. In caso di subingresso, il subentrante
deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile
l'attività posta in essere.
Articolo
7 - Programmazione delle attività di somministrazione
1. La programmazione degli insediamenti
delle attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni
regionali.
2. L'atto di programmazione è approvato
mediante apposita delibera della Giunta Comunale, sentite le associazioni di
categoria e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
3. Non è assoggettato alla sussistenza di
contingente numerico il rilascio di:
a) nei centri commerciali: numero una
autorizzazione ogni 4.000 metri quadri di area di vendita;
b) per ogni albergo a 3, 4 e 5 stelle:
numero una autorizzazione;
c) nelle
sale cinematografiche con esclusione delle multisala ubicate all'interno di
centri/piattaforme commerciali e/o polifunzionali: numero una autorizzazione;
d) nei complessi museali: numero una
autorizzazione;
e) autorizzazioni
in riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici
interessi generali di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro
per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale,
previo parere delle associazioni di categoria;
f) le
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione nelle aree di
trasformazione urbana in base a quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta Comunale del 14 giugno 2005 (mecc. 2005 04421/122), e nei centri
polifunzionali in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
Comunale del 19 aprile 2006 (mecc. 2006 03250/016).
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
precedente punto 3 non sono trasferibili in altra sede.
Articolo
8 - Attività accessorie
1. Le autorizzazioni per l'esercizio della
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione
ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la
diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di trattenimenti di
cui all'articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 38/2006.
2. Le attività accessorie di cui al
precedente punto 1 sono ammesse a condizione che:
- l'ingresso al locale sia libero e
gratuito;
- l'attività di trattenimento sia
complementare a quella prevalente di somministrazione;
- nel
locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o
ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia
maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- venga
rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed
inquinamento acustico.
3. In caso di mancato rispetto delle
condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della
Licenza di Pubblica Sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
4. L'esercizio delle attività accessorie
deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione
e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo
parere delle Associazioni di Categoria e decadono nel caso di cessazione
dell'attività prevalente.
Articolo
9 - Attività non soggette a programmazione
1. Non sono soggette a programmazione
comunale le attività di somministrazione esercitate:
a) negli
esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando
quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività si
intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo
svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a
disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la
somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei
confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e
svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la
semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli
esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,
limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli
esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade
extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d) negli
esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti,
purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con
l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per
la vendita di carburanti;
e) al domicilio del consumatore;
f) nelle mense aziendali, interaziendali, a
favore dei lavoratori dell'azienda;
g) nei
circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui
finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui
all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;
h) in
scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine,
caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture
similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili
infantili;
i) all'interno
di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e
simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
j) negli
esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di
proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del
patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali
esercizi è affidata direttamente all'ente proprietario dell'immobile nel
rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
k) negli
altri casi disposti dalla Giunta Regionale di cui all'articolo 8 comma 6
lettera k) della Legge Regionale 38/2006.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 54,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'articolo 21,
comma 2, le disposizioni in materia di orari previste dall'articolo 21 non si
applicano alle attività di somministrazione di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Le attività di cui al comma 1 del
presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono
autorizzati.
Articolo
10 - Autorizzazioni temporanee
1. Per manifestazioni ed eventi si intendono
le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione
legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica,
religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si
svolgano nel perimetro urbano della città.
2. Qualora nell'ambito della manifestazione
sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari
al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di
prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è
subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione. Il richiedente o
il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione
deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente
articolo 4 del presente Regolamento.
3. L'attività di somministrazione effettuata
nell'ambito di fiere o altri eventi che hanno lo scopo di promuovere prodotti
enogastronomici è disciplinata dalla specifica normativa di settore relativa
alle manifestazioni fieristiche. L'attività di somministrazione deve comunque
essere svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
4. Non è consentita la somministrazione di
bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume
durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.
5. L'attività di somministrazione può essere
esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette
manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
6. L'esercizio dell'attività di
somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla
vigente normativa.
7. Per l'esercizio dell'attività di
somministrazione temporanea svolto da parte di associazioni o enti privi di
scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio
interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti
soggettivi di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 38/2006 non si
applicano.
Articolo
11 - Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni
d'inizio attività si riferiscono esclusivamente ai locali e/o aree in esse
indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge per
l'esercizio dell'attività da parte del titolare.
2. Le autorizzazioni e le dichiarazioni
d'inizio attività hanno validità permanente, fatto salvo quanto stabilito dai
precedenti articoli 6, 7 e 9 e successivi articoli 15 e 16 del presente
regolamento in merito alla decadenza e trasferibilità degli esercizi.
3. La validità delle autorizzazioni
temporanee è limitata alla durata della manifestazione cui sono collegate.
TITOLO
II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO
Articolo
12 - Procedimento per le autorizzazioni
1. L'assegnazione delle autorizzazioni per
l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione, ovvero per il trasferimento
da una zona all'altra della Città, avviene a seguito di emissione di apposito
bando pubblico.
2. L'avviso pubblico per l'assegnazione
delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 è approvato con apposito atto
dirigenziale, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città.
3. I criteri di priorità nell'assegnazione
delle autorizzazioni sono stabiliti dalle deliberazioni della Giunta
Municipale del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02230/016) e del 16 ottobre 2007
(mecc. 2007 06772/016).
4. Le autorizzazioni assegnate con modalità
e procedure diverse da quelle indicate ai commi precedenti, devono essere
richieste utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Città di Torino,
pubblicati sul sito internet ed altresì disponibili presso l'ufficio
informazioni del competente Settore, firmate dalla persona fisica legittimata o
avente titolo a richiedere l'autorizzazione e devono essere corredate della
documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione o atto di notorietà attestante il possesso:
a) dei
requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 - Requisiti di
accesso all'attività;
b) dei
requisiti di idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie,
igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 della Legge Regionale
38/2006 ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.
5. A seguito della presentazione della
domanda, è consegnata ricevuta di presentazione con la quale viene data
comunicazione dell'avvio del procedimento indicando: l'amministrazione
competente, l'oggetto del procedimento, il settore e la persona responsabile
del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dalla data di ricezione della domanda al competente
Ufficio del Comune.
7. Qualora la domanda non sia regolare o
completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della
documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un
termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta,
la domanda è archiviata.
8. La domanda è irricevibile quando non è
sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è
indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. In tale
caso la domanda è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di
un'altra domanda.
9. Nel caso in cui sia necessario acquisire
elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione e che non possa acquisire autonomamente, il responsabile
del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il
termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
10. Qualora l'interessato non provveda entro il
termine fissato, l'istanza sarà archiviata.
11. In caso di esito favorevole, il Comune
rilascia l'autorizzazione amministrativa e la consegna della stessa è
subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti igienico-sanitari
attestati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.
12. Gli estremi dell'autorizzazione sono
comunicati al Prefetto e al Questore.
Articolo
13 - Procedimento per le dichiarazioni d'inizio attività
1. La presentazione al Comune della
dichiarazione/denuncia di inizio attività abilita l'esercente, sussistendone i
presupposti ed i requisiti, ad intraprendere l'attività, fatto salvo il
rispetto dei termini procedimentali previsto da altre disposizioni che
disciplinano la materia.
2. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dalla data di ricezione della denuncia al competente ufficio del
Comune.
3. Qualora la dichiarazione non sia regolare
o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della
documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissando il termine per
la presentazione. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato,
è disposta l'interruzione dell'attività.
4. La dichiarazione è irricevibile quando
non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando
non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. La
dichiarazione in tal caso è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione
di un'altra denuncia.
5. Nel caso in cui sia necessario acquisire
elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il
responsabile del procedimento provvede a richiederli. Il termine di sessanta
giorni di cui al successivo comma 6 inizia a decorrere nuovamente dalla data di
ricevimento della documentazione richiesta.
6. Il responsabile del procedimento in base
alle previste procedure di controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per
l'esercizio dell'attività entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della dichiarazione regolare e completa anche degli eventuali documenti
richiesti ai sensi del precedente comma 3.
7. Nel caso in cui la verifica di cui al
comma 6 dia esito negativo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione
all'interessato ed è disposta l'interruzione dell'attività nel rispetto delle
procedure previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e
dall'articolo 489 Codice Penale.
Articolo
14 - Modifiche societarie
1. La variazione della natura giuridica,
della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede
legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché
ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti
a comunicazione da presentare al Comune.
2. Qualora, in caso di modifica societaria,
si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per
l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale
il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione
richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa
solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante
l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione
non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività, si applicano
le disposizioni dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006.
3. E' altresì soggetta a comunicazione la
variazione del delegato di cui al precedente articolo 5.
Articolo
15 - Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o della
titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte,
comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione
comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il
subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui
agli articoli 4 e 5 (ovvero 6, nel caso di cittadini dei Paesi dell'Unione
Europea e non europei), della Legge Regionale 38/2006.
2. Il subentrante già in possesso dei
requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare
l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di
inizio attività.
3. Qualora a decorrere dalla data di cui al
precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come
previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 38/2006
decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di
revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.
4. Nel caso di acquisto d'azienda da parte
di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve
acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della
comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda
pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima
disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di
donazione.
5. La comunicazione di subingresso
presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità
dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte
dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova
autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla
restituzione del titolo autorizzatorio.
6. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della
Legge Regionale 38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare
di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti
professionali di cui all'articolo 5 della citata legge, a titolo provvisorio e
previa presentazione di apposita dichiarazione al Comune, possono continuare
l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo
proroga in comprovati casi di forza maggiore.
Decorso
il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi
devono perfezionare la dichiarazione di cui al comma 1 dimostrando il possesso
dei requisiti.
7. In caso di subingresso per causa di morte
del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano
proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione
dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data
di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio
pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto
d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in
seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello
originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.
9. La società cui, contestualmente alla
costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare
l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di
inizio attività.
10. Nei casi di subingresso con o senza
modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è
subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui
attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni
normative.
11. Qualora il richiedente il subingresso non
risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per
l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale, il
procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di
esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi
l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona
fede.
Articolo
16 - Reintestazione dell'autorizzazione
1. Al termine del rapporto contrattuale di
gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di
domanda per la reintestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla
sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei
locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei
requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 ovvero 6 (nel caso
di cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei) della Legge Regionale
38/2006 e s.m.i..
2. La presentazione della domanda consente
l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti relativi ad eventuali
provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause
ostative al rilascio dell'autorizzazione.
3. Qualora l'interessato non presenti la
domanda di cui al precedente comma 1 ovvero non inizi l'attività entro il
termine di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 decorrente dalla
data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi
l'autorizzazione.
4. Nel caso di scioglimento consensuale
anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda con contestuale
vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente
intestata a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e
professionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 38/2006.
5. In caso di contenzioso tra venditore ed
acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica
Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le
determinazioni seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria
adìta.
Articolo
17 - Modifica della superficie di somministrazione
o
della tipologia igienico-sanitaria dell'attività
1. L'ampliamento o la riduzione della
superficie di somministrazione può essere effettuato previa presentazione di
comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base
ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
2. L'esercizio dell'attività di
somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni
relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato.
Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni
normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da
una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di
comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in
base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.
Articolo
18 - Autorizzazione amministrativa
1. Le attività disciplinate dal presente
regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa
del Comune o alla presentazione di dichiarazione di inizio attività.
2. Sono soggette ad autorizzazione
amministrativa:
a) l'apertura
di nuovi esercizi di cui al precedente articolo 7 - Programmazione delle attività
di somministrazione;
b) i trasferimenti degli esercizi già
esistenti da una zona commerciale ad un'altra;
c) le autorizzazioni di cui al precedente
articolo 10 - Autorizzazioni temporanee;
d) le autorizzazioni di cui al precedente
articolo 16 - Reintestazione dell'autorizzazione.
3. E' soggetta ad autorizzazione
amministrativa per pubblico esercizio l'attività di somministrazione effettuata
da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti
elementi:
a) pagamento
del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o
rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque
acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
b) pubblicità
dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli
trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di
diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei
cittadini;
c) strutturazione
del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la
destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione
di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra
l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto
al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà
della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
d) rilevante
numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche
finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i
locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro
dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi;
e) ubicazione
dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla
pubblica via.
4. Sono soggette a dichiarazione di inizio
attività:
a) le attività di cui al precedente articolo
9 - Attività non soggette a programmazione;
b) i subingressi di cui al precedente
articolo 15;
c) i trasferimenti degli esercizi
nell'ambito della stessa zona commerciale;
d) la modifica dei locali compresi gli
ampliamenti/riduzioni della superficie di somministrazione.
Articolo
19 - Modulistica e allegati
1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni
previste dal presente Regolamento devono essere redatte utilizzando l'apposita
modulistica approvata dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.
L'eventuale
documentazione da allegare ad ogni singola pratica è dettagliatamente
specificata in calce ad ogni modulo.
Articolo
20 - Diritti di istruttoria
1. I procedimenti amministrativi relativi
all'attivazione o modifica degli esercizi pubblici, se sono istruiti
nell'ambito delle procedure di sportello unico, sono assoggettate ai diritti
d'istruttoria, la cui entità è determinata nel relativo regolamento Comunale.
TITOLO
III - ORARI E PREZZI
Articolo
21 - Orari
1. L'orario di apertura e chiusura al
pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi
alla libera determinazione dell'esercente nel rispetto dei limiti stabiliti dal
successivo punto 2.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
previo confronto con le organizzazioni di categoria nonché con le associazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, stabilisce
con apposita ordinanza sindacale i casi di limitazione dell'orario, di apertura
al pubblico degli esercizi, necessari per la salvaguardia dell'interesse
pubblico.
3. Il titolare dell'esercizio deve
comunicare al Comune l'orario adottato che può anche essere differenziato per
giorni della settimana, deve rispettare tale orario e deve provvedere a
pubblicizzarlo mediante l'apposizione di appositi cartelli ben visibili sia
all'interno che all'esterno dell'esercizio, anche durante l'orario di apertura.
4. E' consentito all'esercente di
posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio
fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario prescelto, nonché di effettuare
una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di 2
ore consecutive.
5. L'orario di apertura e chiusura
dell'esercizio e le giornate di chiusura possono essere modificati previa
comunicazione da far pervenire al Comune almeno due giorni prima dell'adozione
del nuovo orario. Per le comunicazioni inviate a mezzo posta farà fede la data
di ricevimento da parte del Comune.
6. Gli esercenti hanno facoltà di osservare
giornate di riposo settimanale.
7. Non è consentito presentare comunicazione
di modifica dell'orario di apertura agli esercizi nei confronti dei quali sono
stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti restrittivi
dell'orario da parte della Città e/o degli organi competenti in materia.
8. Gli esercizi misti, che congiuntamente
alla somministrazione svolgono altre attività commerciali o economiche,
osservano i limiti temporali stabiliti per ciascuna attività. Le attività
artigianali che effettuano attività di vendita di prodotti alimentari di
propria produzione devono osservare l'orario stabilito per le attività di
commercio al dettaglio in sede fissa come stabilito dal Decreto Legislativo
114/1998, con facoltà di apertura nei giorni domenicali e festivi e senza
l'obbligo di chiusura infrasettimanale.
9. L'eventuale modifica dell'orario di
apertura è previamente comunicata al Comune.
10. La programmazione degli orari di apertura
obbligatoria durante il periodo estivo è stabilita con deliberazione della
Giunta Municipale. Durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito
osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minimo di apertura
non deve essere inferiore a ore 6 (sei).
Articolo
22 - Prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita per
asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e
visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita.
Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto
a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi
di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita
al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono
esclusi dall'applicazione del precedente punto 1.
3. Per i prodotti destinati alla
somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande: con
l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
b) per
quanto concerne la ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante
l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi sia all'interno
che all'esterno dell'esercizio, e comunque in luogo leggibile all'esterno.
Ai fini del presente articolo per "ristorazione"
s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o
complessa.
4. Qualora sia effettuato il servizio al
tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima
dell'ordinazione.
5. Le previsioni di cui ai precedenti commi
1, 2, 3 e 4 non si applicano alle mense aziendali ed alle attività di
somministrazione al domicilio del consumatore.
6. Nei circoli privati in cui è effettuata
la somministrazione di alimenti e bevande in base alla vigente normativa, deve
essere esposto, nel locale adibito alla somministrazione, in luogo ben visibile
ed in modo chiaro ben leggibile, cartello o altro mezzo idoneo allo scopo,
recante la tabella dei prezzi praticati degli alimenti e/o bevande oggetto
dell'attività di somministrazione.
TITOLO
IV - SOSPENSIONE E REVOCA
Articolo
23 - Sospensione volontaria dell'attività
1. Il titolare dell'esercizio deve
comunicare la chiusura dell'esercizio solo se la sospensione è superiore a
giorni trenta.
2. La sospensione può avere una durata
massima di 12 mesi, alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa
dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata
necessità. Lo stato di malattia costituisce motivo di proroga della sospensione
dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, decorso il quale, anche
in caso di ditta individuale, l'attività dovrà essere riattivata senza
possibilità di ulteriore proroga.
Articolo
24 - Sospensione dell'attività per carenza dei requisiti di sorvegliabilità
1. Il Comune può ordinare la sospensione
dell'autorizzazione, e quindi, la sospensione dal diritto di esercitare
l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal
Decreto Ministeriale 564/1992 e s.m.i..
2. La sospensione di cui al precedente punto
1. è imposta per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, salvo domanda di proroga in caso di comprovata necessità.
Decorso
il termine minimo di sospensione (tre giorni) il titolare dell'esercizio,
qualora dimostri di aver ripristinato i requisiti di sorvegliabilità, anche con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può riprendere l'attività anche
prima della scadenza del termine fissato.
Articolo
25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca
dell'autorizzazione
1. Oltre ai casi previsti dai precedenti
articoli 6, 8, 15 e 16, costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e
conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:
a) qualora
l'attività non venga iniziata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio
dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) qualora
venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c) per
la perdita dei requisiti morali e/o professionali di cui ai precedenti articoli
4 e 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 riguardante la cessazione
del delegato;
d) qualora
il titolare dell'autorizzazione non rispetti l'obbligo di formazione in corso
dell'attività previsto dall'articolo 5 comma 3 della Legge Regionale 38/2006;
e) qualora
decorsi novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di
sospensione dell'attività, il titolare non abbia provveduto a dimostrare
l'avvenuto ripristino dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui
all'articolo 27 commi 1 e 2 del presente regolamento;
f) qualora,
in caso di subingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvii l'attività
entro mesi dodici dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della
proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
g) qualora,
in caso di subingresso per causa di morte, l'erede che, ai sensi dell'articolo
13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, ha proseguito l'attività a nome del
de cuius, non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi diciotto
dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
h) qualora,
in caso di subingresso per causa di morte l'erede che, ai sensi dell'articolo
19 comma 7 del presente regolamento abbia sospeso l'attività, non abbia ceduto
l'azienda a terzi entro il termine di mesi dodici dalla morte del titolare,
salvo proroga in caso di comprovata necessità.
TITOLO
V - NORME TRANSITORIE
Articolo
26 - Rilascio di autorizzazioni prima dell'adozione dei nuovi criteri regionali
1. Fino all'emanazione dei criteri comunali
da adottare sulla base degli indirizzi regionali, si applicano le disposizioni
approvate con deliberazioni della Giunta Municipale 21 marzo 2006 (mecc. 2006
02230/016) e 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06772/016).
Articolo
27 - Modifiche dei procedimenti
1. La modifica dei procedimenti ovvero il
recepimento di aspetti tecnici relativi alle disposizioni igienico-sanitarie,
urbanistiche, dettate da modifiche normative, sono approvati con deliberazione
della Giunta Municipale.