OGGETTO: INTITOLAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI, DI AULE SCOLASTICHE E
DI LOCALI INTERNI ALLE SCUOLE. APPROVAZIONE CRITERI GENERALI (ART. N. 11
REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA).
Proposta dell'Assessore
Borgogno
Ai sensi dell’art. 5 dello
Statuto del Comune di Torino, così come recepito all’art. 1 del
Regolamento di Toponomastica e numerazione civica n. 304, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0409075/002) del 7 febbraio 2005,
esecutiva dal 21 febbraio 2005, le denominazioni di strade, aree, edifici ed
altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di
monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo,
collocati in spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, o comunque
prospicienti le aree di circolazione di cui all’art. 41 del D.P.R. 3/5/89
n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata,
è deliberata su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica
dalla Giunta Comunale.
Tra le tante richieste di intitolazioni che vengono
sottoposte alla Commissione Comunale di Toponomastica, un buon numero riguardano
gli edifici scolastici, le aule scolastiche ed i locali interni alle
scuole.
L’art. 11 del citato Regolamento di Toponomastica e numerazione
civica detta che il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di
competenza della Commissione Toponomastica, ai sensi della Circolare
Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313, è demandato alla Presidenza della
Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.
A distanza di
alcuni anni dall’entrata in vigore del Regolamento, alla luce
dell’esperienza maturata ed acquisito il parere favorevole della
Commissione in data 5 febbraio 2008, è opportuno approvare i criteri
generali a cui la Presidenza della Commissione dovrà
attenersi.
L’unica normativa di riferimento in materia risulta
essere la L. 23 giugno 1927 n. 1188 disciplinante l’Onomastica stradale e
la posa di monumenti a ricordo di personaggi illustri. L’art. 3 di tale
legge prevede che “nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente
può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone
che non siano decedute da almeno dieci anni..... omissis...”, mentre il
successivo art. 4 stabilisce che “... omissis.. E’ inoltre in
facoltà del Ministero per l’Interno (competenza peraltro demandata
da alcuni anni alle singole Prefetture) di consentire la deroga alle suindicate
disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano
benemeritato della Nazione”.
Nell’assenza di altre norme di
legge, la Circolare del Ministero dell’Interno 12 novembre 1980 n. 313 ha
disciplinato, con disposizioni amministrative, le modalità da seguire per
l’intitolazione di scuole, aule scolastiche e altri locali interni, allo
scopo di evitare il ripetersi di quesiti sull’argomento posti dalle varie
istituzioni, ritenendo le disposizioni della legge sopra citate di portata
generale e quindi da applicarsi anche nel caso della fattispecie in
questione.
Al punto 3, la Circolare dispone innanzitutto che le intitolazioni
delle scuole vengano deliberate dai Consigli di Circolo o d’ Istituto,
istituiti dal D.P.R. 31/5/74 n. 416, sentito il collegio dei docenti. Tali
deliberazioni devono essere successivamente inviate al Provveditore agli Studi
(ora Ufficio Scolastico Provinciale) che acquisisce le valutazioni del Prefetto
e della Giunta Comunale.
Acquisite tali valutazioni, ovviamente se
favorevoli, l’Ufficio Scolastico Provinciale emana il decreto di
intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero.
Nel
caso in cui l’intitolazione risultasse a favore di una persona deceduta da
meno di dieci anni, la Prefettura dovrà valutare se rilasciare la
predetta autorizzazione in deroga alla norma.
Nel caso in cui le
valutazioni del Prefetto e/o della Città non fossero favorevoli, la
deliberazione di intitolazione è rinviata al Direttore didattico e/o
Preside per un riesame da parte del Consiglio d’Istituto, ma se
quest’ultimo conferma la propria deliberazione, l’Ufficio
Scolastico Provinciale emana ugualmente il decreto di intitolazione, a meno che,
sentiti nuovamente la Prefettura ed il Comune, non si ravvisino elementi di
particolare gravità tali da consigliare la definitiva restituzione della
deliberazione al Consiglio di Circolo o d’ Istituto per la sostituzione
del nominativo.
Ciò premesso, risulta evidente che il parere
richiesto al Comune, come già detto in precedenza demandato alla
presidenza della Commissione Comunale per la Toponomastica (art. 11 del
Regolamento di Toponomastica e numerazione civica), nella strutturazione voluta
dal Ministero dell’Interno si palesa come propedeutico e non fortemente
vincolante, anche se assolutamente necessario, per la conclusione
dell’iter di intitolazione degli edifici scolastici.
A fronte di
ciò, su proposta del Presidente della Commissione Dott. Giuseppe
Castronovo, nella seduta del 5 febbraio 2008 la Commissione si è
favorevolmente espressa nello stabilire, come criterio generale, che a seguito
della trasmissione di copia della deliberazione del Consiglio d’Istituto
comprensiva della richiesta e dell’ottenimento dell’Autorizzazione
Prefettizia non sia necessaria l’adozione di alcun atto formale o la
presentazione della documentazione in Commissione in quanto la Presidenza
recepirà e farà proprio tale parere, avvalorandolo.
Resta
inteso che tali criteri generali, in analogia alle equiparazioni contenute nella
Circolare ministeriale n. 313/80, varrebbero anche nel caso di mutamenti di
intitolazioni di scuole, con esclusione delle Università e degli istituti
di istruzione universitaria, e nei casi di intitolazione di aule scolastiche e
di locali interni alle scuole.
Tutto ciò
premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese.