Divisione Funzioni Istituzionali
2008 00896/011
Direzione Servizi Civici
Settore Statistica e Toponomastica
/GP
6




CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 febbraio 2008


OGGETTO: INTITOLAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI, DI AULE SCOLASTICHE E DI LOCALI INTERNI ALLE SCUOLE. APPROVAZIONE CRITERI GENERALI (ART. N. 11 REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA).

Proposta dell'Assessore Borgogno


Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Comune di Torino, così come recepito all’art. 1 del Regolamento di Toponomastica e numerazione civica n. 304, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0409075/002) del 7 febbraio 2005, esecutiva dal 21 febbraio 2005, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all’art. 41 del D.P.R. 3/5/89 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, è deliberata su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica dalla Giunta Comunale.
Tra le tante richieste di intitolazioni che vengono sottoposte alla Commissione Comunale di Toponomastica, un buon numero riguardano gli edifici scolastici, le aule scolastiche ed i locali interni alle scuole.
L’art. 11 del citato Regolamento di Toponomastica e numerazione civica detta che il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica, ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313, è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.
A distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore del Regolamento, alla luce dell’esperienza maturata ed acquisito il parere favorevole della Commissione in data 5 febbraio 2008, è opportuno approvare i criteri generali a cui la Presidenza della Commissione dovrà attenersi.

L’unica normativa di riferimento in materia risulta essere la L. 23 giugno 1927 n. 1188 disciplinante l’Onomastica stradale e la posa di monumenti a ricordo di personaggi illustri. L’art. 3 di tale legge prevede che “nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni..... omissis...”, mentre il successivo art. 4 stabilisce che “... omissis.. E’ inoltre in facoltà del Ministero per l’Interno (competenza peraltro demandata da alcuni anni alle singole Prefetture) di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione”.
Nell’assenza di altre norme di legge, la Circolare del Ministero dell’Interno 12 novembre 1980 n. 313 ha disciplinato, con disposizioni amministrative, le modalità da seguire per l’intitolazione di scuole, aule scolastiche e altri locali interni, allo scopo di evitare il ripetersi di quesiti sull’argomento posti dalle varie istituzioni, ritenendo le disposizioni della legge sopra citate di portata generale e quindi da applicarsi anche nel caso della fattispecie in questione.
Al punto 3, la Circolare dispone innanzitutto che le intitolazioni delle scuole vengano deliberate dai Consigli di Circolo o d’ Istituto, istituiti dal D.P.R. 31/5/74 n. 416, sentito il collegio dei docenti. Tali deliberazioni devono essere successivamente inviate al Provveditore agli Studi (ora Ufficio Scolastico Provinciale) che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale.
Acquisite tali valutazioni, ovviamente se favorevoli, l’Ufficio Scolastico Provinciale emana il decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla scuola e al Ministero.
Nel caso in cui l’intitolazione risultasse a favore di una persona deceduta da meno di dieci anni, la Prefettura dovrà valutare se rilasciare la predetta autorizzazione in deroga alla norma.
Nel caso in cui le valutazioni del Prefetto e/o della Città non fossero favorevoli, la deliberazione di intitolazione è rinviata al Direttore didattico e/o Preside per un riesame da parte del Consiglio d’Istituto, ma se quest’ultimo conferma la propria deliberazione, l’Ufficio Scolastico Provinciale emana ugualmente il decreto di intitolazione, a meno che, sentiti nuovamente la Prefettura ed il Comune, non si ravvisino elementi di particolare gravità tali da consigliare la definitiva restituzione della deliberazione al Consiglio di Circolo o d’ Istituto per la sostituzione del nominativo.
Ciò premesso, risulta evidente che il parere richiesto al Comune, come già detto in precedenza demandato alla presidenza della Commissione Comunale per la Toponomastica (art. 11 del Regolamento di Toponomastica e numerazione civica), nella strutturazione voluta dal Ministero dell’Interno si palesa come propedeutico e non fortemente vincolante, anche se assolutamente necessario, per la conclusione dell’iter di intitolazione degli edifici scolastici.
A fronte di ciò, su proposta del Presidente della Commissione Dott. Giuseppe Castronovo, nella seduta del 5 febbraio 2008 la Commissione si è favorevolmente espressa nello stabilire, come criterio generale, che a seguito della trasmissione di copia della deliberazione del Consiglio d’Istituto comprensiva della richiesta e dell’ottenimento dell’Autorizzazione Prefettizia non sia necessaria l’adozione di alcun atto formale o la presentazione della documentazione in Commissione in quanto la Presidenza recepirà e farà proprio tale parere, avvalorandolo.
Resta inteso che tali criteri generali, in analogia alle equiparazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 313/80, varrebbero anche nel caso di mutamenti di intitolazioni di scuole, con esclusione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, e nei casi di intitolazione di aule scolastiche e di locali interni alle scuole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese.

D E L I B E R A

  1. di approvare i criteri generali per le intitolazioni di edifici scolastici, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole, così come dettagliatamente espresso in narrativa, nel senso che, a seguito della trasmissione di copia della deliberazione del Consiglio d’Istituto comprensiva della richiesta e dell’ottenimento dell’Autorizzazione Prefettizia non sia necessaria l’adozione di alcun atto formale o la presentazione della documentazione in Commissione in quanto la Presidenza recepirà e farà proprio tale parere, avvalorandolo.
  2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------