Atto n. 19
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
11 FEBBRAIO 2008
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE
Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL
BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI
Massimiliano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, MAFFEI Maurizio, NOVO Valerio, PEPE
Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro.
In totale n. 24 Consiglieri
Risulta assente il Consigliere: MARRONE Maurizio
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.
MODIFICAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 31 OTTOBRE 2007, N.
20.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.
MODIFICAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 31 OTTOBRE 2007,N. 20.
Il Presidente Guido Alunno,
di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari,
riferisce.
Con la Legge 31 ottobre 2007, n. 20, la Regione Piemonte ha
disciplinato la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, la conservazione
delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle
medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla
Costituzione e dalla normativa statale, abrogando con ciò la precedente
Legge Regionale 9 dicembre 2003, n. 33, che aveva posto ai Comuni significativi
problemi di applicazione.
Nel testo legislativo regionale la cremazione dei
cadaveri, così come la conservazione delle ceneri, sono espressamente
rinviate alla regolazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in questo modo
la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione rimane in capo
all'autorità competente sulla base di queste disposizioni e delle figure
che assolvono alle funzioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera f) D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Nulla cambia quindi
rispetto al procedimento di autorizzazione della cremazione e, pertanto, in
assenza di volontà espressa dal defunto, vale quella espressa dal coniuge
o scaturente dall'unanime consenso dei parenti più prossimi in ordine di
grado.
E' ammessa l'inumazione delle urne cinerarie, ma unicamente nelle
aree avute in concessione (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con
ciò escludendosi l’ipotesi della conservazione nelle sepolture ad
inumazione in campo comune, secondo il principio dell'individualità della
sepoltura (articolo 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Venendo agli
aspetti più innovati vi del provvedimento, occorre segnalare che la
Regione Piemonte, nel recepire pienamente le indicazioni della legge statale
Legge 30 marzo 2001, n. 130, ha inteso affrontare alcuni versanti che, se non
risolti, avrebbero potuto compromettere la attuazione pratica delle
autorizzazioni alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna.
Innanzitutto viene affidata al coniuge del defunto o alla maggioranza dei
parenti di grado più prossimo la possibilità, in assenza di
qualsiasi manifestazione scritta di volontà da parte del defunto, di
dichiarare all'ufficiale di stato civile la scelta operata in vita da questi.
A questi soggetti, nonché all'esecutore
testamentario, al rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri
fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati (qualora il defunto ne
fosse stato iscritto) ed infine al tutore di minore o dell'interdetto viene
inoltre data facoltà di dichiarare quale sia la persona che
prenderà in affidamento l'urna o effettuerà materialmente la
dispersione. Per quest'ultima fattispecie non è compreso, anzi nell'esame
d'Aula del provvedimento è stata espressamente esclusa dalla Regione,
qualsiasi partecipazione di operatori professionali delle onoranze funebri,
nella considerazione che le valenze etiche connesse alla pratica della
dispersione delle ceneri debbano risultare prevalenti rispetto ad qualsiasi
ipotesi di profitto.
La legge regionale inoltre procede ad affidare alcune
funzioni ai Comuni riguardo alla individuazione delle aree ove sia possibile
effettuare la dispersione delle ceneri ed alle modalità di conservazione
del ricordo dei defunti per i quali sia stata messa in atto questa
scelta.
Per la cremazione e le altre operazioni cimiteriali viene inoltre
ribadito il principio della gratuità esclusivamente riservato ai soli
casi di indigenza del defunto.
Alcuni articoli della legge regionale sono di
carattere più programmatico e riguardano argomenti oggetto di
pianificazione regionale, come la realizzazione dei crematori e delle strutture
di commiato, oppure l'emanazione di requisiti per la formazione degli operatori
delle strutture di commiato, l'adozione di norme riguardo alle tumulazioni in
località differenti dal cimitero e la promozione dell'informazione a
cittadini e famiglie riguardo alle diverse pratiche funerarie.
Considerato
tuttavia che la legge regionale è stata dichiarata urgente e che vengono
posti ai Comuni solo sessanta giorni per disciplinare la materia si rende
necessario intervenire sul vigente Regolamento comunale per il servizio
mortuario e dei cimiteri al fine di adeguarlo alla nuova legislazione.
Sono
state quindi predisposte alcune modificazioni in parte di natura ricettizia ed
in parte derivanti dalla necessità di raccordare organicamente la materia
alla luce del mutato quadro normativo di seguito riportate.
All'articolo
34, dopo il comma 5, si reputa opportuno aggiungere il seguente comma "6. Le
autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla, tumulazione
dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitaria a norma dell'articolo 24 della
Legge 31 luglio 2002, n. 179)." che riprende il comma Il dell'articolo 2 della
Legge Regionale.
Si ritiene inoltre opportuno inserire, dopo l'articolo 34,
il seguente articolo 34 bis che riprende buona parte del testo dell'articolo 2
della Legge Regionale:
"Articolo
34 bis -
Autorizzazione all'affidamento ed al dispersione delle ceneri
- L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30
marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri) e dalla legge della regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel
rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione
testamentaria a dichiarazione, manifestata all'ufficiale della stata
civile del comune di decesso. a di residenza, resa dal coniuge o,
in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato seconda
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in casa di concorrenza di
più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
(in gran parte desunta da1 comma 5, articola 2 della Legge
Regionale).
- Per coloro i quali, al momento della morte risultino. iscritti ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione
dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento
o la dispersione è sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta
dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da
due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie
ceneri siano affidate o disperse, nonché
il soggetto individuato ad eseguire tale volontà (che riporta il
camma 6, articolo 2 della Legge Regionale).
- Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri
oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto
è eseguita dalle seguenti persone:
- dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo,
individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in casa di
concorrenza di più parenti nella stesso grado, dalla maggioranza degli
stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini
statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia
iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale
autorizzato dal comune (che riporta il comma 7, articolo 2 della Legge
Regionale).
- Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti della stesso
grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico
ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di
loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per
conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. (che riporta il
comma 8, articolo 2 della Legge Regionale).
- L'autorizzazione all'affidamento o alla
dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle
relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto,
devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti (si
tratta di comma tecnico di raccordo con la normativa di
attuazione).
- L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri
è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del
comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri (che riporta il
comma 10, articolo 2 della Legge Regionale)".
E' opportuno, in
considerazione del comma l dell'articolo 2 della Legge Regionale "Le ceneri sono
destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla
dispersione", sostituire il testo del comma 2 dell'articolo 36 con il
seguente:
"2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla
conservazione, all'affidamento o alla
dispersione, ciascuna urna cineraria o cassettina deve contenere le ceneri di un
solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita
e di morte."
Sempre per gli stessi motivi all'articolo 36, dopo
il comma 2, è necessario aggiungere il seguente comma 3:
"L'urna
contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha
effettuato la cremazione" in consonanza a quanto previsto dal comma l, articolo
3 della Legge Regionale.
Meritevole di maggiori approfondimenti è
il tema dell'affidamento delle ceneri.
Va innanzitutto tenuto presente che
la normativa statale vigente, ovvero il secondo comma dell'articolo 343 del
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie,
prevede che "2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione
possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti
morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti
contro ogni profanazione".
Sulla materia era anche intervenuto il Consiglio
di Stato che, nel parere della Prima Sezione del 29 ottobre 2003, aveva
così stabilito: "In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie
e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle
modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono
una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà
del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati
anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna,
garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di
conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di
apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di
autorizzazione all'affidamento ai familiari".
Sulla base delle
considerazioni che precedono risulta quindi .necessario integrare il regolamento
sia riguardo a tipologie di urne che possono essere, per quanto possibile,
"garantite contro ogni profanazione" (rimanendo poco praticabile l'obbligo di
realizzazione nel domicilio dell'affidatario di un cellario in muratura per
contenere l'urna), sia con modalità di registrazione dei dati
dell'affidatario negli archivi demografici (integrando così la
prescrizione della "destinazione stabile" con una modalità che assicuri
che l'urna contenente le ceneri sia stabilmente associata al domicilio
dell'affidatario e lo segua documentalmente nei successivi cambi di indirizzo),
sia infine prevedendo l'evenienza di controlli domiciliari nel caso di mutamento
di residenza di cittadini che vengano a dimorare a Torino, nonché per
l'eventuale verifica delle condizioni dell'affidamento in evenienze che possano
suscitare perplessità agli uffici comunali, come ad esempio, frequenti
casi di cambiamento del domicilio dell'affidatario oppure di dimora di questi in
locali provvisori, come residence, alberghi, pensioni, ecc.
Per questi
motivi si reputa opportuno aggiungere all'articolo 36, dopo il comma 3, i
seguenti commi:
"4. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in
domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed
infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i
dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto
in un’urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante
all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta
durabilità.
5. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona
residente a Torino, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia
dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o
per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal successivo
articolo 37.
- La vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento
dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono
essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a personale appositamente
formato e nominato con determinazione dirigenziale.
7. La
Giunta comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la
periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un
domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui
servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del
defunto, ove conosciuto".
Quest'ultimo comma riporta la previsione del
comma 6, articolo 3 della Legge Regionale. Secondo la previsione della legge
regionale, nel verbale di consegna dell'urna devono analiticamente essere
riferiti i presupposti del procedimento amministrativo di cremazione,
nonché di destinazione delle ceneri.
Occorre quindi ampliare la
previsione di registrazione cimiteriale del vigente articolo 37, sostanzialmente
riferita alle prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
Per questi motivi si reputa
opportuno innanzitutto mutare da "Registri" a "Consegna dell'urna" il nome della
rubrica dell'articolo 37 ed inoltre - oltre a riprendere la norma regionale -
prevedere acquisire all'atto della consegna una specifica dichiarazione di
impegno e di eseguiti adempimenti di competenza da parte dei soggetti affidatari
dell'urna o a quelli individuati per la dispersione delle ceneri.
E' quindi
necessario aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 37, i seguenti commi:
"4. Nei casi in cui sia stato autorizzato l'affidamento e o la
dispersione di ceneri, a ciascuna copia del verbale di consegna dell'urna
cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, devono essere allegati
copia dell'autorizzazione e degli atti e/o delle dichiarazioni degli aventi
titolo che ne sono stati il presupposto e di quelle previste ai successivi commi
del presente articolo.
- L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo
di dichiarare:
- l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità
tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni
profanazione.
- l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di
mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al
trasporto delle ceneri affidate.
- di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le
modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha
espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;
- l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna
in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti
di quello di nuova destinazione;
- la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è
custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le
funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di
affidamento;
- l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda
rinunziare all'affidamento;
6. L'esecutore della dispersione delle
ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di
dichiarare:
- l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;
- di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o
aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla
dispersione;
- di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno
dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e
che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative
dei suoi propositi;
- di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla
dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni
che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli
associati.
7. La violazione delle disposizioni comunali di cui al
presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il
fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali)."
Quest'ultimo comma riporta la previsione del comma 3, art. 6
della Legge Regionale. Secondo la previsione legislativa statale, comma 7-bis
dell'articolo l della Legge n. 26 del 28 febbraio 200l "la gratuità del
servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di
polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo
comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed
esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a
famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I
predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo
gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta,
comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si
applica l'articolo 16, comma l, lettera a), del citato regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990".
L'articolo 5
della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ulteriormente precisava che:
"l. Nei casi
di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla
cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere
sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal
comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale
avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani ANCI),
la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le
associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello
della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei
cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite
aree all'interno dei cimiteri".
La legge regionale testè approvata
interviene anch'essa sul punto prevedendo all'articolo 11 che "Il comune di
ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la
cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai
sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla
cremazione e dai relativi adempimenti ciiniteriali".
Dal combinato
disposto di queste norme emerge quindi che la cremazione e gli altri adempimenti
cimiteriali - intendendo con essi la somma dei procedimenti istruttori, il
rilascio delle relative autorizzazioni, le prestazioni collegate ecc. - sono
gratuiti nei casi di indigenza del defunto e degli aventi titolo e sono a
pagamento negli altri casi.
Si segnala inoltre l'opportunità di non
differenziare eccessivamente, rispetto alle altre scelte, gli oneri da prevedere
in capo agli aventi titolo nei casi in cui sia richiesta la dispersione delle
ceneri o affidamento dell'urna cineraria e per questo motivo se ne reputa
congrua l'equiparazione con i profili tariffari previsti in occasione
dell'inumazione, anche alla luce dei criteri di gratuità individuati
dalla citata Legge 26/200l.
Occorre quindi modificare l'intero testo
dall'articolo 38 con la seguente formulazione:
"l. La cremazione delle
salme e' servizio pubblico al pari della inumazione.
2 Nei casi di indigenza
del defunto e degli aventi titolo è a carico del Comune il costo della
cremazione per:
- cittadini italiani o di. nazionalità estera deceduti a Torino;
- cittadini italiani odi nazionalità estera residenti a Torino, ovunque
deceduti purché la cremazione avvenga in
Italia.
3. Fatta salva l'applicazione delle condizioni per
l'erogazione del servizio gratuito di cremazione, nei casi destinazione del
defunto fuori dal cimitero, l'autorizzazione all'affidamento dell'urna o alla
dispersione delle ceneri di cui all'articolo 34 bis è rilasciata previa
corresponsione di tariffa equivalente, considerati gli oneri sostenuti per la
cremazione, a quanto stabilito per l'inumazione di cadavere in campo comune.
4. Qualora sia effettuata la dispersione delle ceneri nelle aree del Roseto
della Rimembranza o il loro conferimento nel Cinerario comune si applica la
tariffa prevista dall'Autorità governativa."
Per quanto infine
riguarda le dispersioni in area cimiteriale, stante l'urgenza, occorre procedere
ad abilitare a ciò i riquadri e le aree del Roseto della Rimembranza,
sito presso il Cimitero Monumentale, con riserva di individuazione di altre aree
senza riduzione dell'area di riserva prevista per le
inumazioni.
L'attività materiale di dispersione delle ceneri
all'interno del cimitero dovrà poi risultare da apposito verbale che, in
analogia a quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve essere redatto in duplice esemplare,
uno dei quali va conservato presso gli uffici cimiteriali e l'altro trasmesso
all'ufficio comunale che ha autorizzato la dispersione.
E' necessario
altresì prevedere l'apposizione di segnaletica che riporti i dati
anagrafici dei defunti che non abbiano trovato sepoltura individuale nei
cimitero, si è preferita una indicazione più generica rispetto ad
una "targa", in considerazione del numero delle possibili dispersioni
cimiteriali. L'apposizione di epigrafi su un supporto metallico e lapideo
avrebbe infatti posto non pochi problemi attuativi in quanto quello delle
dispersioni cimiteriali è un elenco “in divenire” e
normalmente le targhe sono la rappresentazione fisica di elenchi ormai conclusi.
Si ritiene invece che con l'uso termine “segnaletica”, nella sua
accezione di “insieme di segnali”, possano essere intesi ed
individuati sistemi diversi (scritture con la luce che scorrano su muri
cimiteriali, cimiteri virtuali in internet, ecc) per raggiungere con efficacia i
propositi della legge regionale.
In ultimo, considerato che le
prescrizioni della citata Legge 130/200l vietano la dispersione entro centri
abitati, si procede a vietare la dispersione in Torino tanto in aree pubbliche,
che private, nonché il deposito e la custodia di urne in luoghi diversi
dal domicilio dell'avente titolo.
Conseguentemente, all’articolo 40,
dopo il comma 6, sono da aggiungere i seguenti commi:
"7. Nei riquadri e
nelle aree dell'area del Roseto della Rimembranza sono disperse, alla presenza
di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità
della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti
indipendentemente dal luogo di cremazione. La. dispersione delle ceneri deve
risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve
essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve
essere trasmesso a all'ufficio comunale che ha autorizzato
l'operazione.
8. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere
individuate altre aree per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri
senza riduzione dell'area di riserva per le inumazioni di cui all'articolo 58
del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. I servizi cimiteriali provvedono
alla realizzazione nel cimitero Monumentale di apposita segnaletica riportante i
dati anagrafici dei defunti cremati in Torino le cui ceneri sono state disperse
o affidate agli aventi titolo.
10. La dispersione delle ceneri in natura non
è consentita in Torino fuori dai cimiteri ed è altresì
vietata la dispersione delle ceneri in aree private all'aperto ed in edifici
privati al chiuso, nonché il deposito e la custodia di urne in luoghi
diversi dal domicilio dell'avente titolo".
Alla luce di quanto sopra
esposto, il dirigente del Settore Pianificazione e Controllo, Partecipazioni
Aziendali, con lettera in data 16 gennaio 2008, n. prot. 655, ha trasmesso copia
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200800127/064 con la quale
si propone di approvare le modifiche al “Regolamento comunale del
servizio mortuario e dei cimiteri” dettagliatamente evidenziate in
narrativa..
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla
proposta di modifica della citata deliberazione.
La I^ Commissione,
competente per materia, ha esaminato la proposta di modifica della deliberazione
in argomento nella seduta del 5/2/2008.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il
quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed
all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del
“Regolamento comunale del servizio mortuario e dei
cimiteri”.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il
Consigliere Lavecchia per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto
sono 23.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 23
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di modifica del
“Regolamento comunale del servizio mortuario e dei
cimiteri”.