Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 112
2008 00459/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 101 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA "LAGHETTI FALCHERA". APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 111 del 7 aprile 2006 (mecc. 2006 01774/009), esecutiva
in data 24 aprile 2006, veniva adottata, ai sensi dell'articolo
17, comma 7, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 101
al vigente P.R.G., concernente l'area "Laghetti Falchera".
La predetta deliberazione veniva
trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997,
alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 674-204411 2006, esprimeva parere favorevole, non presentando
la variante incompatibilità con il Piano di Coordinamento
della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali
approvati.
In data 25 luglio 2006 con deliberazione
(mecc. 2006 05692/009) la Giunta Comunale proponeva, pertanto,
al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione definitiva
della variante.
Durante la seduta della II Commissione
Consiliare del 7 giugno 2007, in sede di discussione della delibera
di approvazione della variante di cui all'oggetto si condivideva
la proposta di modifica alla scheda normativa dell'Ambito "2.6
- LAGHETTI FALCHERA", introducendo la possibilità
per la Città, in alternativa alla cessione volontaria delle
aree da parte dei proprietari, di ricorrere alla procedura espropriativa
e dotare così l'Amministrazione di uno strumento giuridicamente
efficace per acquisire le aree destinate a Parco, a fronte dell'eventuale
inerzia dei proprietari delle aree stesse. Nella medesima sede
si stabiliva, altresì, di procedere alla revoca della deliberazione
di approvazione della variante n. 101 al fine di consentire, con
separato provvedimento, la riadozione della variante stessa nonché
la relativa pubblicazione così da permettere la presentazione
di eventuali nuove osservazioni nel pubblico interesse.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 3 luglio 2007 (mecc. 2007 04240/009) è stata, pertanto,
revocata la deliberazione mecc. 2006 05692/009 con la quale si
proponeva di approvare la variante parziale n. 101 al P.R.G..
Con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 98 dell'8 ottobre 2007 (mecc. 2007 04169/009), esecutiva
in data 22 ottobre 2007, è stata riadottata, ai sensi dell'articolo
17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante
n. 101 al vigente P.R.G., concernente l'area "Laghetti Falchera".
La deliberazione predetta è
stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per
la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 23 novembre
2007 al 22 dicembre 2007.
Dell'avvenuto deposito è
stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso
l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 29 novembre
2007.
Nei termini prescritti, ovvero dal
quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute
osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto, non
presentando contenuti tali da rendere necessaria l'acquisizione
di un nuovo parere di conformità al Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia (P.T.C.) già formulato
con la suddetta deliberazione della Giunta Provinciale, è
stata comunque trasmessa alla Provincia di Torino in data 29 novembre
2007.
In ossequio a quanto previsto dalla
deliberazione di adozione della presente variante, è stata
acquisita idonea polizza fideiussoria a garanzia degli impegni
assunti dalla società Bor.Set.To corredata da apposito
atto di disciplina delle relative condizioni (all. 2 - n.
).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre
1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale
della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano,
1) di approvare la variante parziale
n. 101 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la
costituiscono sono gli stessi della deliberazione di riadozione
del Consiglio Comunale n. 98 dell'8 ottobre 2007 (mecc. 2007 04169/009),
esecutiva dal 22 ottobre 2007; al presente provvedimento viene
allegato il testo della deliberazione della Provincia n. 674-204411
2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.