Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Direzione Suolo Settore Parcheggi e Suolo
n. ord. 32
2008 00450/033
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA VITTORIO VENETO - CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO NEL SOTTOSUOLO DI P.ZZA VITTORIO VENETO - UTILIZZO POSTI AUTO PRIVATI - PARZIALE MODIFICA DELLA CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero.
Con deliberazione del 7 luglio 2003 (mecc. 2003 04217/033),
esecutiva dal 21 luglio 2003 il Consiglio Comunale ha approvato
la realizzazione del parcheggio pubblico di piazza Vittorio Veneto
attraverso una concessione di progettazione, costruzione e gestione,
secondo la procedura prevista dall'art. 19 della Legge 109/1994
e s.m.i..
Con determinazione dirigenziale del 15 luglio 2003 n. 769 sono
stati approvati l'affidamento mediante licitazione privata, il
disciplinare di gara e lo schema di convenzione, in esecuzione
della succitata deliberazione.
Con determinazione dirigenziale del 2 aprile 2004 (mecc. 2004
02586/003), esecutiva dal 29 aprile 2004, è stata approvata
l'aggiudicazione della licitazione privata n. 131/03 all'ATI (Associazione
Temporanea d'Imprese) "Codelfa S.p.A." (mandataria)
e "Parcheggi Italia S.p.A." (mandante) secondo quanto
previsto dal disciplinare di gara approvato con la deliberazione
e la determinazione succitate.
Con deliberazione del 13 luglio 2004 (mecc. 2004 05779/033),
esecutiva dal 31 luglio 2004, la Giunta Comunale ha approvato
il progetto definitivo del parcheggio pubblico di piazza Vittorio
Veneto.
In data 1 luglio 2004 è stata stipulata, rogito notaio
Prevete, repertorio 35101/10213 la convenzione tra la Città
ed il Concessionario, l'ATI Codelfa S.p.A./Parcheggi Italia S.p.A.,
disciplinante il diritto di superficie e le modalità di
gestione del servizio.
Il Concessionario in data 29 luglio 2004 ha costituito con atto
a rogito notaio Vincenzo Esposito la società di Progetto
"Parcheggio Piazza Vittorio S.r.l.", che è subentrata
automaticamente ai sensi dell'articolo 37 quinquies della Legge
109/1994 e s.m.i. nei rapporti di concessione all'ATI "Codelfa
S.p.A." (mandataria) e "Parcheggi Italia S.p.A."
(mandante). Con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2004
(mecc. 2004 08401/033), esecutiva dal 21 ottobre 2004, è
stato approvato il progetto esecutivo del parcheggio e della relativa
sistemazione superficiale.
La succitata convenzione prevede all'articolo 2 l'impegno del
concessionario a costruire 98 posti auto "privati pertinenziali",
da realizzarsi nel sottosuolo dell'area concessa in diritto di
superficie sita in piazza Vittorio. Al comma 3 punto 2) dell'art.
14 prevede poi che parte del parcheggio debba essere destinata
a "98 posti auto, destinati all'uso privato da locare o cedere
in proprietà superficiaria, con vincolo pertinenziale ai
sensi articolo 9 Legge 122/1989". Al successivo comma 4 viene
specificato che "resta stabilito che i posti di sosta di
uso privato di cui al precedente punto 2) non possono essere destinati
ad uso diverso dal parcheggio né ceduti separatamente dall'unità
immobiliare di cui costituiscono pertinenza. Detta clausola sarà
vincolante per il Concessionario e suoi aventi causa e dovrà
essere inserita in tutti i successivi contratti di locazione o
cessione.".
L'articolo 9 della Legge 122/1989 e s.m.i. fa riferimento in
modo particolare ai parcheggi privati realizzati al di sotto del
suolo pubblico dai soggetti individuati dalla Legge 122/1989 e
s.m.i.. Pertanto nel caso di un parcheggio realizzato attraverso
una concessione di lavori pubblici ai sensi della Legge 109/1994
l'attribuzione del vincolo di pertinenzialità ad un'unità
immobiliare, così come da articolo 9 della Legge 122/1989
e s.m.i. si ritiene che sia una facoltà dell'Amministrazione.
Il vincolo di pertinenzialità era stato infatti previsto
perché avrebbe consentito un vantaggio per l'acquirente,
dal momento che era ed è possibile godere di agevolazioni
fiscali quali le detrazioni IRPEF ed eventualmente l'applicazione
dell'IVA agevolata.
Il Concessionario, con nota del 10 gennaio 2008, ha evidenziato
che la maggior parte dei potenziali subconcessionari acquirenti
dei posti auto sono impossibilitati a legare il parcheggio ad
un'unità immobiliare, anche perché non residenti
nei pressi della piazza Vittorio ma titolari di attività
commerciali o terziarie in zona.
Pertanto il Concessionario ha richiesto di modificare i contenuti
dell'articolo 14 della succitata convenzione, proprio perché
molti dei cittadini, sia commercianti locatari di negozi prospettanti
su piazza Vittorio Veneto o localizzati nelle immediate vicinanze,
sia liberi professionisti in analoghe condizioni, dovrebbero rinunciare
all'acquisto del posto auto proprio a causa del suddetto vincolo
di pertinenzialità.
Peraltro oggetto principale della convenzione sono la progettazione
definitiva ed esecutiva, l'esecuzione nonché la gestione
funzionale ed economica del parcheggio pubblico interrato. La
possibilità per il Concessionario di realizzare e subconcedere
posti auto privati è stata prevista per il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti. La modifica
dell'art. 14 non inficia in alcun modo l'impostazione generale
della convenzione sottoscritta, che ha come finalità principali
la realizzazione e la gestione di posti auto pubblici, ma è
relativa ad un aspetto non sostanziale rispetto ai rapporti concedente/concessionario.
Si ritiene pertanto di accogliere la richiesta del Concessionario,
anche perché è nell'interesse dell'Amministrazione
che vengano occupati anche i posti auto privati realizzati, al
fine di ridurre la presenza di vetture in superficie.
Al fine quindi di consentire che l'attivazione del vincolo di
pertinenzialità ad un'unità immobiliare ai sensi
dell'articolo 9 della Legge 122/1989 e s.m.i. sia una facoltà
e non un obbligo per il subconcessionario, si ritiene utile apportare
una modifica alla convenzione sottoscritta.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamati:
1) di approvare la modifica dell'articolo 2 primo comma della
convenzione a rogito notaio Prevete in data 1° luglio 2004
eliminando dal testo la parola: "pertinenziali" con
riferimento ai 98 posti auto privati da realizzarsi nel sottosuolo
delle aree site in Torino, piazza Vittorio Veneto e concesse in
diritto di superficie al concessionario;
2) di approvare la modifica all'articolo 14 della convenzione
rogito Notaio Prevete in data 1° luglio 2004 in premessa citata
e più precisamente modificare il punto 2) del comma 3 che
risulterà pertanto nella seguente versione:
"2) n. 98 posti auto, destinati all'uso privato da locare
o cedere in proprietà superficiaria, anche con vincolo
pertinenziale ai sensi art. 9 Legge 122/1989";
nonché la modifica del comma 4 che risulterà pertanto
nella seguente versione:
"Resta stabilito che i posti di sosta di uso privato di cui
al precedente punto 2), non possono essere destinati ad uso diverso
dal parcheggio né ceduti separatamente dall'unità
immobiliare di cui costituiscono pertinenza se ceduti con vincolo
pertinenziale ai sensi art. 9 Legge 122/1989. Detta clausola sarà
vincolante per il Concessionario e suoi aventi causa e dovrà
essere inserita in tutti i successivi contratti di locazione o
cessione.".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.