Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 24
2008 00130/010
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE E
GESTIONE DEL FILADELFIA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.
Proposta dell'Assessore Montabone,
di concerto con l'Assessore Viano.
La Città di Torino ha riacquisito la piena proprietà
del terreno compreso tra le vie Tunisi, Spano, Filadelfia e G.
Bruno corrispondente all'ex impianto sportivo "Filadelfia",
a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato il fallimento
della Torino Calcio S.p.A..
Fin da subito, l'Assessorato allo Sport ha avviato insieme alla
nuova società Torino F.C. S.p.A. ed alle associazioni di
tifosi (Angeli del Filadelfia; Associazione ex calciatori; Associazione
Memoria Storica Granata; Centro Coordinamento Toro Clubs; Circolo
Soci Torino Calcio; Comitato Dignità Granata; Gruppi Organizzati;
ex Fondazione Filadelfia) un serrato dialogo, istituendo un tavolo
di lavoro condiviso, che ha funzionato per più di un anno
con innumerevoli incontri, allo scopo di individuare il miglior
modo di pervenire celermente alla ricostruzione del glorioso impianto
sportivo che, per storia e gloria, rappresenta un monumento storico-sportivo
di interesse pubblico rappresentando parte della storia sportiva
della città a prescindere dalle questioni di tifo.
Uno degli atti da compiere a questo fine, era l'approvazione
di una variante urbanistica sull'area de quo al fine di restituire
l'impianto alla sua originaria "purezza" sportiva, evitandone
l'ibridazione con palazzi o quant'altro ne alterasse l'originaria
destinazione d'uso.
A tale fine, con deliberazione del Consiglio Comunale del 12
novembre 2007, (mecc. 2007 04626/009) esecutiva dal 26 novembre
2007, è stata approvata la variante al Piano Regolatore.
La volontà della città, che si concretizza nel
concerto con le Associazioni di tifosi e della Società
Torino F.C., mira a restituire l'impianto sportivo alla squadra
del Torino F.C. S.p.A., ma anche alla città, a quella gente
del quartiere che tanto amava radunarsi nel cortile del vecchio
stadio per chiacchierare, per discutere di sport e di tanto altro,
ripristinando lo stato dei luoghi.
L'intenzione è quindi di fare rinascere il Filadelfia
nella sua interezza, ripristinando quel nucleo intorno al quale
è cresciuta la città di Torino, non solo quella
granata.
Un indirizzo fondamentale è sempre stato il comune accordo
di volere realizzare una struttura che, poiché principalmente
dovrà diventare la nuova casa della squadra granata torinese,
possa, prima di tutto, accontentare le necessità sportive
della medesima.
Spesso è stato affrontato il tema di garantire quella
memoria del passato anche recuperando quei pochi monconi rimasti
in vita. Il Filadelfia avrà così un futuro, garantendo,
nel contempo il rispetto della sua stessa natura, del suo inimitabile
passato.
Anche se non tutto potrà essere come prima poiché
è opportuno adeguarsi ai progressi che la pratica sportiva
ha compiuto in questi anni, è necessario però che
lo stadio ricostruito mantenga il rispetto dei valori che quei
muri rappresentano, ma, anche consenta una gestione equilibrata
sotto il profilo economico, in modo da non ripetere i problemi
del passato, contemperando le esigenze storico-sportive, ad esempio
allestendo all'interno dello stadio un museo della storia granata
(che entrerebbe senz'altro nei principali itinerari turistici
cittadini), però stimolando anche altre attività
economiche in grado di generare reddito, quali, ad esempio, la
messa a disposizione delle strutture realizzate dei soggetti che
ne facciano richiesta, a titolo oneroso, secondo canone di mercato,
ed altresì affidare tutte le strutture sportive in gestione,
a titolo oneroso, alla Società Torino F.C. S.p.A., anche
tollerando eventualmente l'insediamento di attività commerciali
connesse all'esercizio della pratica sportiva. Tali soggetti dovranno,
pertanto, stipulare idoneo contratto di servizio che disciplinerà
i termini di utilizzo esclusivo degli impianti ed il corrispettivo
economico.
Per ottenere questi risultati, si è concordato di strutturare
una figura giuridica nuova che abbia le caratteristiche della
fondazione in partecipazione al fine di allargare il più
possibile la compagine sociale per riuscire con il positivo consenso
di tutti a realizzare gli scopi che tutti ci si prefigge, ovvero
garantire che la "ricostruzione del Fila" rispetti quelli
che sono i valori che il Filadelfia rappresenta per i tifosi granata
e per tutti coloro che considerano la storia e la memoria di una
"gente" come qualcosa di importante
Da tale costituendo Ente ora si presenta all'approvazione del
Consiglio Comunale la bozza di Statuto, condivisa dalle associazioni
dei tifosi e dal Torino F.C., bozza che è stata altresì
presentata agli altri Enti Pubblici territoriali perché
partecipino anch'essi alla Fondazione.
La Fondazione in partecipazione è un istituto giuridico
di diritto privato, senza scopo di lucro che si sta affermando
come il nuovo modello italiano di gestione di iniziative in vari
campi. Si è diffuso negli ultimi anni e viene sempre più
utilizzato per la sua elasticità e duttilità.
Pur non essendo un ente economico, alla Fondazione possono collegarsi
attività lucrative, in via strumentale ed accessoria agli
scopi istituzionali. È aperta a soggetti diversi e ad apporti
diversificati. Le differenze non impediscono ad alcuno la possibilità
di partecipare con propri rappresentanti negli organi di indirizzo
e direttivi. Ciò permette un'armonica e fattiva collaborazione,
all'interno di un medesimo istituto, di istituzioni pubbliche
e private, di soggetti formali e di gruppi informali. Ne deriva
una sorta di azionariato partecipativo diffuso, che vede le sue
ricadute positive sul territorio e sulla società.
La Fondazione è in grado di presentare, nel caso di specie,
due caratteristiche fondamentali per la riuscita dell'intento
di cui al presente provvedimento, ovvero la partecipazione e la
sostenibilità.
Per quanto riguarda la partecipazione, la Fondazione può
accogliere soggetti diversi, pubblici e privati, apporti in beni
materiali o immateriali diversi. Potranno, in particolare, ai
sensi dell'art. 6 dell'allegato Statuto, essere Soci Fondatori,
oltre a coloro che avranno sottoscritto l'atto costitutivo, gli
Enti Pubblici e le Fondazioni bancarie e assicurative che verranno
ammessi a farne parte con apposita deliberazione del Collegio
dei Fondatori.
Come già specificato si rileva che l'impegno comune è
sfociato nella predisposizione del documento "Statuto",
oggetto di approvazione con il presente provvedimento.
Il documento tratta, nel rispetto del codice civile, tutti gli
aspetti organizzativi e gestionali della Fondazione, evidenziando,
in particolare, nel dettaglio quali siano i vincoli di ricostruzione
cui la Fondazione dovrà attenersi, quali le procedure da
adottare ed i tempi da rispettare, al fine di sintetizzare, in
modo trasparente, le comuni volontà e desiderio di rivedere,
al più presto lo Stadio ristrutturato, funzionante ed a
disposizione del Torino F.C. S.p.A..
Si rileva, inoltre, che:
- è prevista la partecipazione alla Fondazione e sottoscrizione
dell'Atto costitutivo da parte dei partecipanti al tavolo di lavoro
sopra richiamato e degli Enti che faranno pervenire, in tempo
utile, elementi probanti circa la partecipazione in qualità
di Socio Fondatore, inviando, ove occorra, copia della deliberazione
dell'Organo competente che approva, altresì, la quota di
partecipazione stabilita nella misura minima di Euro 2.500,00;
- il cespite principale del patrimonio della Fondazione sarà
costituito dal valore del diritto di superficie, che l'Amministrazione
si è impegnata a costituire e che sarà oggetto di
successiva deliberazione del Consiglio Comunale, relativa all'area
ed alla struttura rientrate di recente nella disponibilità
della Città;
- la costituzione del diritto di superficie avverrà alle
condizioni da definire nel sopra citato provvedimento di conferimento,
ma in ogni caso prevedendo l'obbligo per il superficiario di procedere
al recupero dell'ex campo Filadelfia;
- il Patrimonio sarà costituito come indicato all'articolo
4 dello Statuto allegato, così come le entrate costituenti
il fondo di gestione della Fondazione, descritte in modo esemplificativo,
anche se non esaustivo, al successivo articolo 5;
- ritenendo che la Fondazione, senza scopo di lucro, sia il soggetto
più idoneo al reperimento di capitali pubblici e privati,
la Città parteciperà al Patrimonio, con il su richiamato
diritto di superficie di cui sarà stimato il valore di
imputazione alla Fondazione, prevedendo, inoltre, un ulteriore
conferimento di Euro 3.500.000,00, da finanziare nei tempi e nei
modi che saranno successivamente determinati. La spesa sarà
inserita nel bilancio pluriennale 2008/2010, anno 2009, e verrà
erogata dalla Città ad avanzato stato dei lavori.
Qualora la Fondazione non riesca a realizzare il suo mandato
di ricostruzione e gestione dell'Impianto Filadelfia nei tempi
previsti in Statuto (articolo 3 bis), a seguito dell'estinzione
della Fondazione e conseguente retrocessione dell'area, sull'area
stessa potrà essere realizzato un parco per celebrarne
la memoria storica.
In applicazione degli articoli 28, comma 3, e 42, comma 10, dello
Statuto della Città di Torino, sarà garantita la
trasmissione al Comune dei progetti del bilancio preventivo e
del bilancio consuntivo così come indicato all'articolo
15, comma 1, dello Statuto.
L'Amministrazione comunale ha inoltre accesso ai verbali e agli
atti deliberativi degli organi della Fondazione, come previsto
per i Consiglieri Comunali dall'articolo 28 dello Statuto della
Città di Torino, e può chiedere relazioni periodiche
sulle attività della Fondazione (articolo 15, comma 2,
dello Statuto).
E' previsto dall'articolo 9 ter dello Statuto, secundum legem,
uno specifico Organo di sorveglianza, composto da membri nominati
dai fondatori aventi carattere di Ente Pubblico territoriale,
che esercita il controllo delle attività della Fondazione,
in particolare in relazione al perseguimento degli scopi statutari.
La scelta della forma associativa e lo schema di Statuto sono
coerenti con la legislazione vigente e con quanto disposto dagli
articoli 3, commi i) e j), e 71 dello Statuto della Città
di Torino.
Il concorso di più soggetti è in relazione al perseguimento
di uno scopo comune non modificabile, ciò che corrisponde
alla forma giuridica della Fondazione. Ulteriore tutela in tale
senso è stata contemplata all'articolo 9, punto 3, lettera
h) dello Statuto nel quale si sono resi immodificabili gli articoli
1, 2, 3 e 3 bis dello Statuto stesso.
La forma giuridica di Fondazione rende possibile la partecipazione,
anche successiva, di altri soggetti che potranno aderire a norma
dall'articolo 6 dello Statuto della Fondazione.
Per tutti i motivi su espressi la Città di Torino ritiene
opportuno costituire la "Fondazione Stadio Filadelfia"
in qualità di Socio Fondatore, giudicando tale soluzione
come la più coerente al fine della ricostruzione e gestione
dello Stadio Filadelfia.
Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento comunale
del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è
stata trasmessa alla Circoscrizione 9 per l'espressione del parere
di competenza.
Detta Circoscrizione ha espresso parere favorevole (all. 2 -
n. ) "fermo restando le richieste sottoelencate:
- non limitare a soli 12 mesi il periodo entro il quale la fondazione
dovrà reperire i fondi necessari alla ricostruzione dello
storico impianto, termini che potrebbero risultare eccessivamente
ristretti per garantire un adeguato coinvolgimento di possibili
investitori
- che la Circoscrizione 9 sia inserita tra i soci fondatori della
costituenda fondazione".
Si ritiene di non poter accogliere tali proposte per i seguenti
motivi:
- relativamente al primo punto si evidenzia la necessità,
più volte ribadita nei vari incontri e commissioni inerenti
l'argomento, di stabilire un termine utile per permettere di stringere
i tempi per la realizzazione dello Stadio Filadelfia;
- relativamente al secondo punto si evidenzia l'impossibilità
di una partecipazione tra i soci fondatori della Fondazione da
parte della Circoscrizione 9 poiché la medesima non è
in possesso di personalità giuridica.
Per altro, al punto 4 del dispositivo della deliberazione in
oggetto è stato previsto che "deve essere assicurata
un'adeguata rappresentanza della Circoscrizione nella quale la
Fondazione ha sede.".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la costituzione della "Fondazione Stadio
Filadelfia";
2) di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente deliberazione
e costituente parte integrante del presente provvedimento (all.
1 - n. );
3) di autorizzare il Sindaco come Legale Rappresentante della
Città di Torino a partecipare alla Fondazione in qualità
di socio fondatore promotore, sottoscrivendo l'atto costituivo
e concedendo in diritto di superficie l'area interessata, demandando
a successivo provvedimento del Consiglio Comunale l'atto di concessione;
4) di dare atto che il Sindaco della Città di Torino nominerà
i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza secondo
quanto previsto nell'articolo 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000,
dagli specifici regolamenti e dallo Statuto comunale e che deve
essere assicurata un'adeguata rappresentanza della Circoscrizione
nella quale la Fondazione ha sede;
5) di dare atto che, in applicazione degli articoli 28, comma
3, e 42, comma 10, dello Statuto della Città di Torino,
è garantita la trasmissione al Comune dei progetti del
Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo così indicato
all'articolo 15, comma 1, dello Statuto e che l'Amministrazione
comunale ha inoltre accesso ai verbali e agli atti deliberativi
degli organi della Fondazione, come previsto per i Consiglieri
Comunali dall'articolo 28 dello Statuto della Città di
Torino e può chiedere relazioni periodiche sulle attività
della Fondazione (articolo 15, comma 2, dello Statuto);
6) di approvare l'ulteriore conferimento di Euro 3.500.000,00
al patrimonio della Fondazione, da finanziare nei tempi e nei
modi che saranno successivamente determinati demandando a successivi
provvedimenti lo stanziamento ed i conseguenti impegni di spesa;
7) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche
di carattere tecnico formale dirette ad una migliore redazione
dello Statuto;
8) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione
della Fondazione sono a carico di quest'ultima, richiamato ogni
beneficio di legge.
Allegato 1 - Statuto
Articolo 1
Costituzione
1. E' costituita la fondazione con la denominazione "Fondazione
Stadio Filadelfia", di seguito Fondazione.
2. La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto
disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non
espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Articolo 2
Sede - Ambito territoriale di attività
1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Filadelfia n. 40.
2 L'ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare è
quello del territorio della Regione Piemonte.
Articolo 3
Scopi della fondazione - durata
1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire
utili ed è finalizzata alla ricostruzione e successiva
gestione dell'impianto già denominato Filadelfia, ubicato
in via Filadelfia n. 40 in Torino, favorendo lo sviluppo di attività
sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio
patrimonio. ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità.
2. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo
l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del codice
civile.
3. Al fine di perseguire il suo scopo, amministrando il patrimonio
immobiliare e mobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati
o ristrutturati e conferiti alla Fondazione medesima, la Fondazione
dovrà reperire le risorse necessarie ed attivare ogni sinergia
ed azione, svolgendo anche attività di tipo imprenditoriale,
nel rispetto della vigente normativa, favorendo l'utilizzazione
dell'impianto per finalità sportive, culturali e sociali
ed, inoltre, per restituire alla città quel luogo che storicamente
e tradizionalmente è stato centro di condivisione di altissimi
valori sportivi e umani, vera fucina di uomini prima ancora che
di atleti.
4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie
o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli
atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse,
strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri
scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto,
ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di
mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari,
purché concesse sul patrimonio disponibile.
Articolo 3 bis
Norme relative alla ricostruzione dello stadio Filadelfia
1. Rilevato che è intento comune dei fondatori tenere conto
delle esigenze rappresentate dal Torino F.C. SpA relativamente
alla preparazione ed agli allenamenti della prima squadra e delle
squadre giovanili, la ricostruzione dovrà rispettare, in
particolare, le seguenti indicazioni vincolanti:
- dovranno essere realizzati due campi di dimensioni regolamentari
UEFA in erba, riscaldati, e dotati di tutte le pertinenze necessarie
per lo svolgimento di partite della prima squadra e delle formazioni
giovanili, ai sensi delle norme sportive, comunque secondo quanto
reputato necessario dalla Società Torino F.C. S.p.A. per
l'uso come struttura di allenamento e per tutta l'attività
legata alla prima squadra.
Inoltre:
- gli spalti attorno al campo principale dovranno correre su tutti
e quattro i lati;
la tribuna storica dovrà essere ricostruita riproponendo
per quanto possibile le sembianze originali ed essere coperta
ed i restanti tre lati dovranno essere anch'essi fruibili dal
pubblico, almeno per un certo numero di gradoni, per un numero
di spettatori da accogliere sulle tribune del campo principale
pari a circa 3500;
- dovrà essere ripristinato, compatibilmente con la vigente
normativa, il sottopassaggio di accesso sportivo;
- il cortile dovrà essere concepito in maniera da consentire
le stesse funzioni che ha storicamente ricoperto, e restare accessibile
al pubblico anche in caso di chiusura delle strutture sportive
e delle tribune del campo principale;
- negli spazi che risulteranno eccedenti rispetto alle esigenze
tecnico-sportive definite dalla Commissione Tecnica verranno collocati,
nell'ordine e per quanto sarà possibile: una sala stampa
a norma UEFA, un museo storico dedicato al Torino Calcio, la sede
della Fondazione, la sede del Torino FC, una foresteria in grado
di accogliere i ragazzi delle squadre giovanili del Torino FC,
le sedi di associazioni formalmente costituite legate al Torino
che ne faranno richiesta;
- la concessione di spazi per esercizi commerciali sarà
subordinata alle finalità di finanziamento della costruzione
e della manutenzione e gestione del Filadelfia. Detti spazi potranno
essere concessi a condizione che siano collocati nella parte esterna
del perimetro del quadrilatero, lato via Giordano Bruno, che non
siano di ostacolo alla gestione e manutenzione dell'impianto sportivo
e che non siano lesivi dei valori e della memoria che il Filadelfia
rappresenta.
2. Le strutture realizzate saranno messe a disposizione dei soggetti
che ne hanno fatto richiesta a titolo oneroso, secondo canone
di mercato, ed altresì tutte le strutture sportive verranno
affidate in gestione a titolo oneroso alla Società Torino
F.C. S.p.A. o ad altro soggetto giuridico nel quale la precitata
società si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa
e che, comunque, configuri la continuità soggettiva e la
prosecuzione anche dell'attività calcistica ora del Torino
F.C..
Tali soggetti dovranno, pertanto, stipulare idoneo contratto di
servizio che disciplinerà i termini di utilizzo esclusivo
degli impianti ed il corrispettivo economico con la Fondazione.
3. Ai fini della realizzazione degli scopi di cui agli articoli
3 e 3 bis entro i primi 12 mesi dalla sua costituzione la Fondazione
dovrà reperire i fondi per la ristrutturazione e gestione
ed avviare le conseguenti procedure di evidenza pubblica a ciò
finalizzate. In caso di inutile decorrenza di detto termine o
comunque di conclamata impossibilità di assumere tali azioni,
la Fondazione si impegna, a pena di estinzione della stessa secondo
quanto disposto dall'articolo 16 comma 2, a predisporre gli atti
necessari per garantire la ristrutturazione e gestione dell'impianto
mediante il ricorso a procedure di affidamento a terzi di evidenza
pubblica, stabilendo forme di adeguato equilibrio economico finanziario
degli investimenti.
Articolo 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto
costitutivo e specificamente il diritto di superficie sull'area
dello Stadio Filadelfia compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano
Bruno e Filadelfia, nonché le strutture che sulla stessa
verranno edificate;
b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite
dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad
incremento del patrimonio;
c) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni
che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di
soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti,
espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
d) da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da
quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo
da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati
ad incremento del patrimonio indisponibile.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo
per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio
della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione,
anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché
con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo
e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni
corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate
di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione
indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente
dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento
della Fondazione e sono vincolati alla realizzazione dei suoi
scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le
condizioni, a norma di legge per il tramite di perizia dell'UT
del Comune di Torino.
Articolo 5
Entrate disponibili / Fondo di gestione
1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione,
disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
a) dall'apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo
della Fondazione;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio
indisponibile;
c) da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte
di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente
destinati a patrimonio indisponibile;
d) dagli eventuali contributi erogati annualmente dai Fondatori
e/o Partecipanti e Sostenitori;
e) dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite
alla Fondazione, destinati a gestione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione destinate al Fondo
di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio,
saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione
dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono amministrate dal
Consiglio di Amministrazione.
4. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per
il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione
dei suoi scopi. La gestione della fondazione deve, in ogni caso,
assicurare l'integrità economica del patrimonio.
Articolo 6
Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione
FONDATORI
1. Sono Fondatori, in quanto hanno sottoscritto l'atto costitutivo,
______________________________________________________e gli Enti
pubblici e le Fondazioni bancarie e assicurative che verranno
ammessi a farne parte con apposita deliberazione del Collegio
dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati
nell'atto costitutivo e sono tenuti ad erogare un contributo alla
Fondazione. I Fondatori che non hanno sottoscritto l'atto costituivo
sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei
Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita
nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al
fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio
indisponibile.
2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori
ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità
previste dai successivi articoli 9 e 10 del presente Statuto.
PARTECIPANTI
3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici
e/o privati, italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità
della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della
medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi,
annuali o pluriennali, al fondo di gestione, secondo le modalità
ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in
occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
successivo, dal Consiglio di Amministrazione. Sulla richiesta
d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori
al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all'ammissione
dei partecipanti, all'entità della contribuzione e alla
durata della partecipazione sulla base dei criteri stabiliti in
occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno
successivo da parte del C.d.A..
4. I Partecipanti potranno anche contribuire con un'attività
o con servizi, anche di carattere professionale, di particolare
rilievo o con l'attribuzione di beni immobili oppure di beni materiali
o immateriali, purché stimabili ai sensi di legge.
5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per
il quale il contributo è stato regolarmente versato.
6. I Partecipanti sono rappresentati in seno all'Assemblea di
partecipazione, nella quale nominano con le forme e le modalità
previste nel successivo articolo 9 bis del presente Statuto e
dall'atto costitutivo fino a due membri del Consiglio di Amministrazione
(uno qualora il Consiglio di Amministrazione sia formato da nove
ad undici componenti, due qualora sia composto da dodici o tredici
componenti) ed un membro del Collegio dei Revisori.
SOSTENITORI
7. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti, pubblici
e/o privati, italiani e/o stranieri che, condividendo le finalità
della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza
della Fondazione medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, destinati
al fondo di gestione secondo le modalità ed in misura non
inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione dell'approvazione
del bilancio di previsione per l'anno successivo, dal Consiglio
di Amministrazione.
8. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi
il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione
in ordine all'ammissione dei Sostenitori, all'entità della
contribuzione e alla durata della partecipazione sulla base dei
criteri stabiliti in occasione dell'approvazione del bilancio
di previsione per l'anno successivo da parte del C.d.A..
9. I Sostenitori potranno anche contribuire con un'attività
o con servizi, anche di carattere professionale.
10. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per
il quale il contributo è stato regolarmente versato.
11. I Sostenitori sono rappresentati in seno all'Assemblea di
partecipazione.
Articolo 7
Esclusione e recesso
1. Il Collegio dei Fondatori delibera l'esclusione dei soggetti
di cui all'articolo 6 per grave e reiterato inadempimento degli
obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in
via esemplificativa e non esaustiva:
a) violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli
scopi che si prefigge la Fondazione;
b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e
i conferimenti previsti dal presente Statuto;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo
anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a comunicare, con
lettera raccomandata a.r., entro il 30 novembre di ogni anno,
l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione
con decorrenza dall'anno successivo. Il recesso comunicato dopo
l'approvazione da parte del Collegio dei Fondatori del bilancio
preventivo, comporta in ogni caso la corresponsione dei contributi
economici per l'esercizio successivo da parte del soggetto recedente.
4. L'esclusione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla
restituzione dei beni conferiti in proprietà alla Fondazione,
nonché dei contributi in danaro sino a quel tempo versati.
Qualora i soci conferiscano alla Fondazione diritti reali diversi
dalla proprietà, questi si estinguono alla loro naturale
scadenza.
Articolo 8
Organi della fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) l'Assemblea di partecipazione
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) l'Organo di sorveglianza.
2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea di
partecipazione, la durata degli Organi della Fondazione è
di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo
del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun
componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono
di diritto dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;
b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati
che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici
incarichi o servizi.
Articolo 9
Collegio dei Fondatori
1. Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante
di ciascun Fondatore o suo delegato. In caso di esclusione o recesso
di un Fondatore, il rispettivo rappresentante decade di diritto
dalla carica da esso ricoperta.
2. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei Fondatori è
disciplinato con il sistema dei punti/voto in proporzione alla
contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al
patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione, come risultante
dalla stima dei conferimenti effettuata a norma del presente Statuto.
L'attribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori e Partecipanti
è aggiornata dal Collegio dei Fondatori medesimo ad ogni
ulteriore contribuzione secondo la metodologia oggettiva approvata
dallo stesso Collegio dei Fondatori.
3. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:
a) identificare i settori di attività della Fondazione,
nonché stabilire le linee generali e le direttive dell'attività
della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito
degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 3
bis, a cui il C.d.A. deve adeguarsi;
b) deliberare in ordine ai criteri ed ai requisiti affinché
i soggetti di cui all'articolo 6 possano diventare Fondatori,
Partecipanti e Sostenitori, nonché all'ammissione e all'esclusione
dei medesimi;
c) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma
di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
e) deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni
della proprietà dei beni nella disponibilità della
Fondazione e che non siano dichiarati indisponibili dall'Atto
costitutivo;
f) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base
a quanto disposto dal successivo articolo 10 e nominare, ai sensi
dell'articolo 11, il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
g) nominare i componenti di sua spettanza del Collegio dei Revisori
dei Conti, secondo le modalità previste dall'articolo 13;
h) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su
proposta del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione in
merito agli articoli 1, 2, 3 e 3 bis che sono immodificabili;
i) esprimere i pareri previsti dal presente Statuto, esprimendo,
in particolare, parere vincolante sul progetto di ricostruzione
dell'impianto in merito all'osservanza delle disposizioni del
presente Statuto;
j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla
devoluzione del patrimonio residuo.
4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta ogni
trimestre e, comunque, entro il 30 novembre, per approvare in
tempo utile il bilancio preventivo dell'anno seguente. Il Collegio
dei Fondatori è convocato dal Presidente del Collegio dei
Fondatori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria iniziativa,
ovvero su convocazione del Presidente della Fondazione, ovvero
su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno la metà
dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente.
Il Collegio dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato
o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta
elettronica) ai Fondatori. La convocazione deve contenere l'indicazione
dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno sette giorni
prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi d'urgenza.
5. La riunione del Collegio dei Fondatori è validamente
costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi
componenti rappresentativi dei punti/voto. Le deliberazioni del
Collegio dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti presenti
alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate e le
eccezioni stabilite al successivo comma. Le deliberazioni del
Collegio dei Fondatori devono constare da verbale che, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto
in apposito registro o modulo debitamente vidimato.
6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo,
sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori.
Le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione devono
essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei punti/voto dei componenti
del Collegio dei Fondatori.
Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto devono
essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Collegio
dei Fondatori, le deliberazioni concernenti il parere sul progetto
di ricostruzione dell'impianto Filadelfia e la determinazione
dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione,
con la qualità di Fondatori, Partecipanti o Sostenitori,
nonché l'ammissione e l'esclusione dei medesimi sono assunte
a maggioranza assoluta dei presenti, senza applicazione del criterio
del punto/voto.
Articolo 9 bis
Assemblea di partecipazione
1. L'Assemblea di partecipazione è composta da ciascun
partecipante e sostenitore - persona fisica o giuridica - o suo
delegato. In caso di esclusione o recesso, il rispettivo rappresentante
decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.
2. L'Assemblea di partecipazione viene convocata dal suo Presidente
almeno una volta l'anno, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
3. All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere
fino a due membri del Consiglio di Amministrazione (uno qualora
il Consiglio di Amministrazione sia formato da nove ad undici
componenti; due qualora sia composto da dodici o tredici componenti
di cui uno in rappresentanza dei Partecipanti ed uno dei Sostenitori)
e un membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'assemblea formula pareri consultivi e proposte sui lavori
di cui all'articolo 3 bis del presente Statuto, nonché
sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.
Articolo 9 ter
Organo di Sorveglianza
1. I Fondatori aventi carattere di Ente pubblico territoriale
nominano i componenti dell'Organo di sorveglianza con il compito
di vigilare sulla conformità alla legge, allo Statuto e
al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A
tal fine, copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea di partecipazione
è trasmessa all'Organo di sorveglianza a cura del Segretario
Generale della Fondazione. Decorsi 8 giorni dalla trasmissione
senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.
2. Nel caso in cui venga rilevata la non rispondenza oggettiva
agli scopi della Fondazione, alla legge, allo Statuto o al pubblico
interesse, l'Organo di sorveglianza potrà chiedere entro
10 giorni la riconvocazione e ridiscussione della deliberazione.
Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata essa diviene
immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti
dell'organo deliberante.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto
da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 13 (tredici) membri,
su determinazione del numero da parte del Collegio dei Fondatori.
I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere
idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori
nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal
Collegio dei Fondatori.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica
3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si
debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo,
la nuova designazione spetta allo stesso soggetto che aveva designato
il consigliere cessato.
3. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od
essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non
avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. Le dimissioni
o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza
dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente
Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento
degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo
e non esaustivo, esso provvede a:
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio
di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori
attribuisce la qualifica di Partecipante o di Sostenitore;
- istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;
- deliberare sulla consistenza dell'organico della Fondazione,
sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva
la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni
al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento
degli uffici della Fondazione;
- deliberare sulle materie indicate agli articoli 3, 3 bis e 4
del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti,
elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del
Collegio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti
il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive,
agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal
Collegio dei Fondatori;
- deliberare in ordine alle procedure di evidenza pubblica di
cui all'articolo 3 bis;
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per:
a) eventuali modifiche statutarie;
b) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché
ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali;
c) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri
enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli
scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per
gli opportuni provvedimenti;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria
almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente
della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni
qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio
di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato
o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta
elettronica) ai Consiglieri. La convocazione deve contenere l'indicazione
dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente
esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può
essere delegato, in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito
registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente,
dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori nonché
consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici
relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio
parere.
7. L'ingiustificata assenza alla partecipazione di più
di n. 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione,
determina l'immediata decadenza dall'incarico di consigliere.
8. Le cariche di Consigliere di Amministrazione sono totalmente
gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
nell'espletamento dell'incarico, purché regolarmente documentate.
9. Per le riunioni del C.D.A. è ammesso il ricorso agli
strumenti telematici e/o telefonici.
Articolo 11
Presidente e Vice Presidente della Fondazione
1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio
di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione,
di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività.
Egli è eletto, al pari del Vice Presidente, dai componenti
del Collegio dei Fondatori, e dura in carica tre esercizi come
meglio precisato all'articolo 8 dello Statuto e può essere
riconfermato consecutivamente anche per più mandati.
2. Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione,
cura l'osservanza dello Statuto, e l'esecuzione delle delibere
del Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente
spetta:
- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti
gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, dei provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone
alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile;
- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche
e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti
di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
rientranti nelle proprie competenze;
- il raccordo con il Collegio dei Fondatori.
4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività
vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento
del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal
presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente,
con i medesimi poteri.
Articolo 12
Presidenti Onorari
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più
Presidenti Onorari, senza alcun potere di rappresentanza legale
che possono partecipare ai Consigli con diritto di parola ma non
di voto e non possono assumere cariche all'interno del Consiglio
né rappresentarlo in alcun modo.
Articolo 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo
della gestione della Fondazione, che provvede:
a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;
b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni
sui bilanci preventivi e consuntivi.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri
effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal
Collegio dei Fondatori, ad eccezione di un membro effettivo che
viene nominato dall'Assemblea di partecipazione. I componenti
del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro
dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni
trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno
al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza,
il termine per la convocazione può essere ridotto e la
convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi
verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in
un registro debitamente validato.
4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio
del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente
ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti
dall'articolo 2401 codice civile, il membro supplente.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica
tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente
Statuto.
Articolo 14
Esercizio finanziario e bilancio
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti
ed approvati dal Consiglio di Amministrazione un bilancio preventivo
ed uno consuntivo, con le modalità di cui al presente Statuto.
2. Il Collegio dei Fondatori approva in forma definitiva, entro
la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione
dell'esercizio successivo, ed entro il 30 giugno successivo il
bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle
norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi
previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e dovrà
essere oggetto di certificazione da parte degli appositi soggetti
ed organismi.
4. Il bilancio della Fondazione, con i relativi allegati e le
relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione
almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione
convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. In considerazione delle finalità della Fondazione e
della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente
o indirettamente utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. La Fondazione ha l'obbligo del pareggio del bilancio, che può
essere conseguito anche utilizzando il proprio patrimonio ad esclusione
di quello indisponibile.
Articolo 15
Informativa
1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo
approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inviati
a tutti i soggetti fondatori e partecipanti.
2. Il Presidente trasmette agli Enti Pubblici fondatori i documenti
di volta in volta richiesti dai consiglieri da essi nominati relativamente
a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.
Articolo 16
Estinzione della Fondazione
1. Il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento
della Fondazione, con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto dei
suoi componenti, stabilendo altresì le modalità
di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione, ove si
sia realizzata una delle ipotesi di estinzione previste dalla
legge, dallo Statuto e dall'atto costitutivo.
2. La fondazione dovrà, entro i primi 12 mesi dalla sua
costituzione reperire i fondi per la ristrutturazione e gestione
ed avviare le conseguenti procedure di evidenza pubblica a ciò
finalizzate. In caso di inutile decorrenza di detto termine o
comunque di conclamata impossibilità di assumere tali azioni,
la Fondazione si impegna, a pena di estinzione della stessa, a
predisporre gli atti necessari per garantire la ristrutturazione
e gestione dell'impianto mediante il ricorso a procedure di affidamento
a terzi, per il tramite di evidenza pubblica, stabilendo forme
di adeguato equilibrio economico finanziario degli investimenti.
3. In tutti i casi di estinzione della Fondazione i beni immobili
conferiti, con espressa destinazione per il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 3 verranno retrocessi in capo
agli originari proprietari ed in particolare l'area superficiaria
dello Stadio Filadelfia e l'eventuale impianto rientreranno nella
piena proprietà della Città di Torino ai sensi dell'articolo
954 del codice civile con espressa rinuncia a conguagli. Il restante
patrimonio verrà ripartito tra i Soci Fondatori.
Articolo 17
Foro competente
1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente
Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è
di esclusiva competenza del Foro di Torino.
Articolo 18
Riconoscimento
1. La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della
personalità giuridica.
Articolo 19
Regolamento interno
1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative,
i compiti, la durata ed i poteri del Segretario Generale, e dotarsi
di tutte le disposizioni necessarie all'esercizio del presente
Statuto, la Fondazione si doterà di un Regolamento interno,
predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Articolo 20
Rinvio alle leggi
1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente
Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi
vigenti in materia.