Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Musei

n. ord. 18
2008 00056/026

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 FEBBRAIO 2008
(proposta dalla G.C. 15 gennaio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI.

     Proposta dell'Assessore Alfieri.

     Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002, su proposta della Giunta Comunale in data 28 maggio 2002, (mecc. 2002 03802/045), è stata approvata la costituzione della Fondazione Torino Musei.
     Contestualmente sono stati approvati l'Atto costitutivo, il Documento Programmatico-Finanziario, lo Statuto dell'Ente e la Convenzione (allegato 1) per la gestione dei servizi che rientrano fra le finalità istituzionali della Fondazione.
     La Fondazione Torino Musei ha preso avvio operativo a far data dal 1° gennaio 2003 e nel corso dei primi due anni di funzionamento lo sforzo prevalente è stato quello di darsi un assetto amministrativo adeguato all'impegno assunto della gestione dei servizi museali, parallelamente la Fondazione ha portato avanti le attività già precedentemente avviate e ha contestualmente prodotto nuove attività senza soluzione di continuità.
     Gli strumenti di maggiore flessibilità e tempestività necessarie per la gestione di musei attivi, dinamici ed orientati verso il pubblico, hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi sia in temini di mostre realizzate, sia sul fronte delle collaborazioni con altri enti per la promozione dei musei, sia ancora in tema di didattica ed attività per il pubblico.
     Inoltre la Fondazione, contestualmente alla gestione dei Musei già aperti al pubblico alla data del 1° gennaio 2003, ha seguito due obiettivi di assoluto rilievo:
-    ha portato a compimento il riallestimento di Palazzo Madama, lavorando in stretta sinergia con la Città che ne ha completato il restauro e l'adeguamento;
-    sta tuttora lavorando all'allestimento del costituendo Museo di Arte Orientale la cui apertura al pubblico è prevista per il 2008.
     I musei cittadini affidati alla Fondazione hanno quindi potuto riemergere come specifica "entità" supportati da una struttura dotata di maggiore autonomia, scientifica e gestionale.
     La vigente Convenzione prevede:
-    all'articolo 3 - che la Convenzione abbia validità 10 anni a decorrere dalla data della stipula, pertanto la scadenza sarà il 17 aprile 2013;
-    all'articolo 8 - che le parti si impegnino a rinegoziare la Convenzione ogni 3 anni, ed in caso ad effettuare una verifica della stessa allo scadere del secondo anno.
     Nel corso di questi anni si è andata completando la struttura amministrativa della Fondazione affinché questa potesse assumere pienamente i compiti ad essa affidati dalla Città, assicurando ai Musei civici condizioni di funzionamento coerenti con la specificità delle finalità e delle funzioni, accrescendo l'efficienza e l'efficacia della loro azione; realizzando sempre più elevati livelli di qualità nella gestione dei servizi museali e nell'offerta museale della Città; consentendo una più diretta e diffusa partecipazione del personale; potenziando il ruolo del sistema museale civico nell'ambito del Sistema museale metropolitano attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi.
     Dall'avvio operativo della Fondazione la Città ha provveduto alla formale consegna dei beni mobili ed immobili e al conferimento del patrimonio dei beni culturali, i cui inventari sono stati annualmente aggiornati.
     Parallelamente al progredire e all'intensificarsi dell'attività emergeva l'esigenza di apportare alcuni miglioramenti alla Convenzione, al fine di meglio dettagliare alcuni aspetti, di eliminare quelle parti proprie del primo avvio dell'attività che ora non si ritengono più necessarie.
     E' stato quindi predisposto l'allegato testo di revisione della Convenzione (allegato 2) la cui redazione ha coinvolto, oltre alla Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali, anche tutte le Divisioni o Servizi Centrali cointeressati per i complessi aspetti che la Convenzione raccoglie. Detti Servizi hanno espresso il loro parere, ciascuno sui punti di propria competenza, che è stato recepito nel testo predisposto e qui allegato.
     Con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 maggio 2007 (mecc. 2007 02512/026), esecutiva dal 20 maggio 2007 sono stati affidati alla Fondazione Torino Musei ulteriori servizi in base all'articolo 10 della vigente Convenzione; detta deliberazione prevedeva che tale affidamento avesse la medesima scadenza della Convenzione, ossia il 17 aprile 2013. Poiché l'attribuzione di detti servizi costituisce una integrazione alla Convenzione stessa, è necessario con il presente atto rettificare il punto 5) del dispositivo della citata deliberazione per quanto concerne la scadenza che, con il presente provvedimento viene fatta coincidere con quella della nuova Convenzione che qui si propone di approvare.
     Stante quanto premesso si rende necessario procedere all'approvazione della allegata Convenzione, revocando contestualmente la Convenzione vigente.
     La bozza di Convenzione elaborata dagli uffici comunali ed oggetto di un approfondito confronto con gli uffici della Fondazione Torino Musei, è stata trasmessa in via formale alla Presidente della Fondazione in data 1° agosto 2007. In data 10 ottobre 2007 la Presidente della Fondazione ha trasmesso la bozza di Convenzione approvata con emendamenti, in data 3 ottobre 2007, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In data 21 ottobre la bozza di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto la revisione della Convenzione è stata presentata, unitamente agli emendamenti proposti dalla Fondazione, all'esame preventivo della V Commissione Consiliare che ha espresso parere positivo, suggerendo l'introduzione di un impegno della Fondazione ad attuare tutte le misure necessarie al contenimento dei consumi e alla conseguente riduzione delle emissioni. Il presente testo, nel recepire gli emendamenti della Fondazione, contiene anche, in ottemperanza alle indicazioni della V Commissione Consiliare, all'articolo 13 comma 2 lettera c), l'impegno a "mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio, al contenimento dei costi e dei consumi energetici".
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)    di revocare la Convenzione (all. 1 - n. ) fra la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 luglio 2002, su proposta della Giunta Comunale in data 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03802/045) relativa all'affidamento dei servizi museali e alla concessione in uso dei beni mobili, immobili e del patrimonio culturale;
2)    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, la allegata Convenzione (all. 2 - n. ) fra la Città e la Fondazione Torino Musei inerente la gestione dei servizi museali e la concessione in uso dei beni mobili, immobili e del patrimonio culturale;
3)    di rettificare il punto 5) del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale in data 3 maggio 2007 (mecc. 2007 02512/026), esecutiva dal 20 maggio 2007 al fine di far coincidere la scadenza dei servizi affidati in tale provvedimento con la scadenza della nuova Convenzione di cui al precedente punto 2);
4)    di dare atto che, come previsto dall'articolo 4, la Convenzione avrà la durata di dieci anni a far data dalla stipula;
5)    di autorizzare il Sindaco pro tempore della Città, Sergio Chiamparino, ad apportare in sede di stipula quelle modifiche di carattere tecnico o formale dirette ad una migliore comprensione del testo;
6)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unamime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI RELATIVA A CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI BENI E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI

Premessa.
a) La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 del 8 luglio 2002 - mecc. 2002-03802/45, e rogito Notaio Antonio Maria Marocco del 26 luglio 2002, Rep. n. 139434 - Atti n. 60448, si è fatta promotrice della costituzione della Fondazione Torino Musei.
b) La Fondazione Torino Musei concorre all'attività istituzionale propria della Città di Torino, quale strumento operativo nello specifico ambito della gestione dei servizi museali della Città.
c) Attraverso la sua costituzione la Città di Torino ha infatti inteso perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere la distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo della Civica Amministrazione e l'esercizio delle funzioni di carattere gestionale e operativo; - assicurare ai Musei civici condizioni di funzionamento coerenti con la specificità delle loro finalità e funzioni, accrescendo l'efficienza e l'efficacia della loro azione;
- realizzare, anche in questo modo, sempre più elevati livelli di qualità nella gestione dei servizi museali e nell'offerta museale della Città;
- ottimizzare le risorse destinate alla gestione dei servizi museali, a condizioni di maggior economicità e evitando costi aggiuntivi;
- prevedere una più diretta e diffusa partecipazione del personale, in coerenza con il quadro e con gli indirizzi strategici attraverso una appropriata impostazione per aree funzionali/processi (manutenzione beni, pianificazione ecc.) di supporto a linee di attività/progetti speciali, interne ed esterne;
- potenziare il ruolo del Sistema civico nell'ambito del Sistema museale metropolitano attraverso la sperimentazione di modelli di gestione innovativi;
- raccogliere fondi per incrementare le raccolte museali, per aumentare la loro fruibilità, per favorire lo studio e la ricerca.
d) I rapporti fra la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei sono stati stabiliti attraverso la Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 del 8 luglio 2002 - mecc. 2002-03802/45, sottoscritta il 18 aprile 2003 e registrata il 5 maggio 2003 che individua le modalità con cui:
- la Città di Torino esercita le funzioni di sostegno e supporto nonché di indirizzo e controllo nel pieno rispetto dell'autonomia di gestione organizzativa, finanziaria della Fondazione e scientifica e culturale dei singoli musei;
- la Fondazione si impegna a osservare, nell'esercizio delle attività attribuite, con particolare riguardo alla gestione e cura delle collezioni e dei servizi al pubblico, i più elevati livelli di qualità di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti;
- la Città di Torino e la Fondazione si obbligano a rispettare le forme, le modalità e le sedi di valutazione, concertazione e deliberazione di tali impegni, con particolare riguardo alla gestione e cura delle collezioni e dei servizi al pubblico dei musei la cui gestione è affidata alla Fondazione.
e) In applicazione alla Convenzione citata, alla Fondazione Torino Musei sono stati conferiti i seguenti beni:
1) 16 ottobre 2003 - beni immobili: via Magenta 31, viale Virgilio (escluso Ristorante San Giorgio);
2) 18 dicembre 2003 - beni mobili relativi ai registri d'inventario del Comune di Torino n. 901 (Palazzo Madama), 902 (Borgo Medioevale), 908 (Galleria d'Arte Moderna), 909 (Biblioteca d'Arte) e 910 (Archivio Fotografico dei Musei Civici);
3) 8 gennaio 2004 - pubblicazioni (cataloghi, manifesti, cartoline);
4) 23 dicembre 2004 - beni di arte orientale acquistati dalla Città per il costituendo Museo di Arte Orientale;
5) 6 aprile 2005 - beni di arte cinese oggetto di acquisto dalla Fondazione Agnelli;
6) 6 aprile 2005 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico di Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, Archivio Fotografico, Biblioteca d'Arte, Archivio Storico.
7) 16 novembre 2005 - locali ex ristorante San Giorgio.
8) 27 novembre 2006 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei e Servizi: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico di Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, Archivio Fotografico, Biblioteca d'Arte, Archivio Storico, aggiornamento per il periodo 2003 - 2005.
9) 7 febbraio 2007 - deposito Don Orione, viale Mughetti 26, con l'insieme di quanto conservato all'interno, e la raccolta dei gessi conservati presso il deposito di via Riberi 1.
f) Negli anni di applicazione della Convenzione sono state attribuite le risorse necessarie per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo delle attività.
g) La Fondazione Torino Musei è subentrata alla Città di Torino in tutti i rapporti da questa intrattenuti con soggetti terzi in merito ai beni mobili o immobili.
h) Con la costituzione della Fondazione si è raggiunto un miglioramento degli standard qualitativi del servizio, sono state intraprese nuove attività volte ad arricchire, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale museale torinese favorendo, tra l'altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere.
i) Per raggiungere tali risultati, la Fondazione si è attenuta agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2002 e dalla relativa mozione accompagnatoria, le quali stabiliscono standard minimi per l'azione della Fondazione.
j) Gli articoli 3 e 8 della Convenzione prevedevano una validità di 10 anni a far data dalla stipula della Convenzione stessa, rispettivamente per la concessione e per l'affidamento dei servizi museali. L'articolo 8 precisava altresì un impegno delle parti a rinegoziare la Convenzione ogni 3 anni.

Tutto ciò premesso,

LA CITTÀ DI TORINO (Codice Fiscale ___________________ ), rappresentato dal Sindaco _________, di seguito denominata anche "Amministrazione comunale"
e
La FONDAZIONE TORINO MUSEI (Codice Fiscale _____________), in persona del proprio legale rappresentante______________________ di seguito denominata "Fondazione".
Convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

Art. 1) Premessa.
1. La premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Titolo I: OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA
Art. 2) Concessione in uso gratuito dei beni mobili e immobili.
1. La Città di Torino concede in uso gratuito alla Fondazione Torino Musei gli immobili, le attrezzature, gli impianti, i beni mobili e gli arredi di sua proprietà a essi afferenti, le reti fognarie, idriche ed elettriche, gli impianti tecnologici in essi presenti, il civico patrimonio culturale costituito dai beni mobili e immobili, ivi compresi tutti i diritti d'uso e di riproduzione, descritti in premessa.
2. La Fondazione, nell'assumere la responsabilità della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili e nel provvedervi ai sensi della legislazione vigente, assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi riconducibili.
3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni culturali, la Fondazione Torino Musei potrà operare sugli altri beni concessi in uso tutti gli interventi ritenuti necessari, utili e opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle reti e impianti obsoleti e non più utilizzabili.
4. Nuove assegnazioni di beni mobili, immobili e beni storico artistici saranno disposte secondo le modalità di cui all'art. 7.
5. La Fondazione ha ricevuto in concessione da parte del Demanio l'immobile di Palazzo Madama, sede del Museo Civico d'Arte Antica, il 18 dicembre 2006. La Fondazione assume in carico la gestione del Palazzo compresi gli impianti, reti e arredi. La Fondazione corrisponderà direttamente al Demanio il canone annuale previsto.

Art. 3) Affidamento della gestione dei servizi museali.
1. La Città di Torino affida contestualmente alla Fondazione Torino Musei la gestione dei musei e dei servizi museali descritti in premessa nonché la eventuale gestione di nuovi servizi e attività, come meglio precisato al successivo art. 11.
2. La Fondazione Torino Musei collabora altresì con la Città di Torino in ordine alla pianificazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale comunale. A tale proposito, con le garanzie di legge, la Città di Torino consente alla Fondazione Torino Musei l'accesso gratuito alle informazioni in proprio possesso per quanto risulti utile al perfezionamento dei procedimenti organizzativi e gestionali, compatibilmente con il diritto alla riservatezza.

Art. 4) Durata della Convenzione.
1. La durata della concessione dei beni e dell'affidamento della gestione dei servizi museali è di anni 10 dalla data di stipulazione del presente atto.
2. Le parti si impegnano alla verifica della convenzione ogni 3 anni.
3. Al termine del periodo di validità, la convenzione, con apposito provvedimento, potrà essere rinnovata per accordo tra le parti.

Titolo II - GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DEI SERVIZI AFFIDATI
Art. 5) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, reti e impianti, delle attrezzature e degli automezzi ricevuti in concessione d'uso gratuito che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dei servizi o per adeguamento a obblighi di legge e che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
2. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi della art. 3 del D.P.R. 380/2001, e in particolare vengono definite dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore della Città di Torino. Tale attività comprende altresì la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere secondo la normativa vigente.
3. Restano a totale carico della Città di Torino, fatta salva la partecipazione di altri Enti, gli oneri connessi agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili, ivi compreso Palazzo Madama, concesso dal Demanio direttamente alla Fondazione Torino Musei, intendendo come tali quelli individuati ai sensi della art. 3 del D.P.R. 380/2001.
4. Per quanto concerne i beni mobili non artistici la manutenzione straordinaria è a carico alla Fondazione.
5. Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria, contrattualmente a carico della Città di Torino concedente, rispetto ai quali risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ammettere l'intervento sostitutivo della Fondazione Torino Musei per la loro realizzazione.
6. L'attivazione dell'intervento sostitutivo è richiesta dalla Fondazione Torino Musei e deve contenere la previsione delle spese di progettazione ed esecuzione.
7. L'intervento sostitutivo, previo parere sulla richiesta stessa da parte dei competenti uffici comunali, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, con contestuale quantificazione del limite di spesa ammesso a rimborso e definizione delle modalità di controllo e liquidazione del rimborso stesso, nonché definizione degli adempimenti fiscali conseguenti ed inerenti le modalità di liquidazione.
8. In quanto esecutrice di lavori pubblici anche se in sostituzione dell'Ente, la Fondazione Torino Musei dovrà comunque osservare la normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche.
9. Fatta salva la disciplina degli interventi di manutenzione ordinaria, si intendono comunque riservate alla Città di Torino la progettazione e l'esecuzione di nuove opere pubbliche, nonché di interventi di ampliamento o ristrutturazione totali o parziali di immobili in uso alla Fondazione.
10. Inoltre la Fondazione Torino Musei effettua una programmazione annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione del patrimonio esistente e per le nuove realizzazioni, da proporre per la approvazione della Città di Torino e, ove necessario, al conseguente inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
11. Il suddetto programma dei lavori, eventualmente ripartiti per lotti successivi, è corredato da un Piano programmatico economico-finanziario elaborato sulla base delle risorse occorrenti, con le modalità di reperimento. Detto Piano è corredato da apposite schede di analisi dell'investimento nelle quali saranno evidenziati gli obiettivi che con tali interventi si intendono conseguire in termini di miglioramento del servizio e/o di funzionalità degli immobili.

Art. 6) Gestione dei beni immobili.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a mantenere le strutture a essa concesse, tenuto conto delle funzioni cui sono adibite, in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità a essa conferite e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.
2. È inoltre tenuta ad assicurare che le strutture siano adeguate alle normative vigenti, ad attuare interventi finalizzati a renderle atte a soddisfare condizioni ottimali sul piano della sicurezza e della idoneità, prevedendo tutte le necessarie misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
3. A questo scopo la Fondazione Torino Musei è tenuta a effettuare con la periodicità prevista dalle norme vigenti un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia della sicurezza alle specifiche realtà di cui è responsabile, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.
4. Sulla base del quadro delle esigenze individuate la Fondazione Torino Musei elabora, nell'ambito del Piano pluriennale, il quadro degli interventi atti a soddisfare gli obiettivi di qualità e di sicurezza nell'esposizione, conservazione nel tempo, registrazione, documentazione e restauro delle collezioni, nonché nei servizi al pubblico e nei confronti del personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali.
5. La Città di Torino si impegna ad assegnare alla Fondazione, sulla base delle proprie possibilità, e in collaborazione con gli altri Fondatori, le risorse necessarie a realizzare gli interventi e le misure individuate dalla Fondazione.

Art. 7) Gestione e cura dei beni culturali.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a garantire la custodia, la conservazione, la registrazione, la documentazione e la valorizzazione dei beni culturali conferiti in uso ai sensi della legislazione vigente e in particolare al D. Lgs. 42/2004 e in armonia con l' "Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei" approvato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2005, n. mecc. 2005-06269/026.
2. Per i successivi conferimenti in uso di beni la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei provvederanno a redigere un verbale di consegna dei beni culturali conferiti in uso individuandoli precisamente sulla base di elenchi, corrispondenti ai registri d'inventario periodicamente aggiornati. In elenchi separati saranno indicati i beni in deposito o conservati a qualsiasi altro titolo dalla Città di Torino, e la loro consegna sarà effettuata previo consenso delle persone e degli Enti proprietari e con le eventuali modalità da essi indicate.
3. La Fondazione Torino Musei provvede, secondo le vigenti normative, al restauro dei beni culturali concessi in uso.
4. La Fondazione Torino Musei predispone una Relazione annuale nella quale sia data notizia sullo stato di conservazione dei beni, sugli incrementi patrimoniali, sugli interventi di restauro e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni, ai sensi del D.lgs. 42/2004, trasmettendola alla Città di Torino entro e non oltre il primo semestre dell' anno successivo.
5. La Fondazione Torino Musei è tenuta al rispetto di eventuali vincoli modali accessori a donazioni, legati ed eredità in forza dei quali il bene è pervenuto alla Città di Torino.
6. La Fondazione Torino Musei si impegna inoltre a segnalare tempestivamente alla Città di Torino le necessità di ordine straordinario volte a garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza dei beni conferiti in uso, unitamente alle risorse eventualmente necessarie ad adeguare le strutture agli standard minimi necessari a eliminare o a ridurre i rischi.
7. Gli indirizzi e i criteri di incremento dei beni culturali e del loro eventuale prestito esterno sono oggetto di documenti scritti adottati e aggiornati periodicamente dalla Fondazione Torino Musei, che definiscono i principi generali di gestione e cura dei beni conferiti in uso.
8. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza alla Città di Torino e da questa visionati entro 60 giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione Torino Musei di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro definitiva adozione e della pubblica diffusione.
9. La Fondazione Torino Musei fornisce annualmente alla Città, entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, gli elenchi dei beni culturali acquisiti a qualsiasi titolo in nome e per conto della Città stessa secondo quanto disposto dall'art. 1411 del codice civile. La Città provvede alla concessione in uso alla Fondazione e tale conferimento dovrà risultare da apposito verbale.
10. L'accettazione di beni culturali oggetto di donazione, eredità o legato da parte della Fondazione è oggetto di rogito unico in cui la Fondazione accetta i beni con contratto a favore della Città (art. 1411 del C.C.) e la Città interviene per accettarli e, contestualmente, concederli in uso alla Fondazione stessa.
11. La Città si riserva di conferire eventuali beni da essa acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 8) Aggiornamento patrimoniale.
1. La Fondazione si impegna a tenere aggiornati gli inventari dei beni mobili e immobili concessi in uso, comunicandone le eventuali variazioni d'uso, lo stato di conservazione, le modalità d'uso, i programmi di manutenzione e le necessità di sostituzione.
2. Le variazioni dei beni mobili, attrezzature e delle collezioni verranno trasmesse al Settore Musei della V.D.G Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali, il quale provvederà in qualità di Consegnatario ad aggiornare i registri d'inventario ed inviare il Conto della Gestione, unitamente agli elenchi aggiornati delle collezioni, al Settore Ispettorato secondo le norme vigenti del Regolamento di Contabilità del Comune.

Art. 9) Gestione dei servizi al pubblico.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a garantire, ai sensi della legislazione vigente e dell'Ambito 9 dell'Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei, di cui all'articolo 7, comma 1, l'accessibilità fisica e culturale dei musei e delle collezioni, rimuovere le barriere fisiche e culturali che la limitino, sotto ogni punto di vista, promuovendo tutti i servizi e le attività atte a favorire l'estensione del pubblico, la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori, la più ampia conoscenza del complesso e delle sue attività.
2. In materia di tariffe e orari di accesso, la Fondazione Torino Musei si impegna a fare riferimento agli standard e alle linee guida stabilite dalla Città di Torino. 3. La Fondazione Torino Musei si impegna a favorire la conoscenza dei beni e della documentazione correlata, individuando le modalità per la pubblica consultazione delle collezioni, degli archivi, della biblioteca e della documentazione in suo possesso, anche con modalità di accesso remoto.

Art. 10) Attività regolamentari della Fondazione.
1. La Fondazione Torino Musei si dota, qualora non vi abbia già provveduto, dei seguenti atti regolamentari:
1.1 Regolamento per l'accesso dei visitatori;
1.2 Regolamento sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi;
1.3 Regolamento per il funzionamento e la fruizione della Biblioteca d'Arte e dell'Archivio Fotografico;
1.4 Linee guida per le acquisizioni museali;
1.5 Regolamento sul trattamento dei dati personali;
1.6 Regolamento per il personale;
1.7 Carta dei servizi.
2. Tali atti, qualora non già approvati, devono essere adottati entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
3. La Fondazione Torino Musei si impegna inoltre a raccogliere e dare diffusione ai dati sugli afflussi, promovendo nelle forme previste dalla Carta dei Servizi la raccolta costante delle osservazioni e dei reclami dei visitatori e periodiche verifiche del grado di soddisfazione del pubblico.
4. I Regolamenti e la Carta dei servizi, nonché eventuali modifiche, sono trasmessi alla Città di Torino e da questa visionati entro i 60 giorni successivi, al fine di consentire alla Fondazione Torino Musei di recepirne eventuali osservazioni e integrazioni prima della loro adozione definitiva e della pubblica diffusione.

Art. 11) Nuove attività.
1. Eventuali nuove attività della Fondazione, che non rientrino nelle attività trasferite, dovranno essere finanziate da nuove risorse, in una logica complessiva di pareggio tra costi e ricavi e di complessivo flusso finanziario.
2. La Città di Torino potrà richiedere alla Fondazione Torino Musei lo svolgimento di altre attività e servizi culturali e/o espositivi, provvedendo contestualmente alla copertura dei relativi costi.

Art. 12) Divieto di cessione a terzi.
1. È fatto divieto alla Fondazione Torino Musei di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi museali nella loro totalità.
2. Ciò premesso, la Fondazione Torino Musei ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia del servizio.

Titolo III - IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 13) Impegni della Fondazione Torino Musei.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a svolgere le attività di gestione e di valorizzazione dei servizi museali, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente convenzione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi nella gestione dei beni e dei servizi concessi e/o affidati.
2. La Fondazione, in relazione alla gestione affidata, si impegna a:
a) fornire il servizio con continuità e con i livelli minimi di efficienza e di qualità previsti dall'art. 9 nonché nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni esercizio;
b) strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo più idoneo per la espletamento delle attività/servizi ad essa affidati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità e trasparenza e delle norme di legge in tema di appalti;
c) mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento, alla razionalizzazione del servizio, al contenimento dei costi e dei consumi energetici;
d) svolgere i servizi oggetto della presente convenzione assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate nella presente convenzione;
e) progettare e organizzare, direttamente o indirettamente, attività che possano contribuire all'arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale della Città di Torino, favorendo, tra la altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei regionali, nazionali ed internazionali;
f) evidenziare, in tutte le iniziative, il logo della Città di Torino;
g) garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente;
h) assumere la titolarità della attività ai sensi della vigente normativa di prevenzione incendi, nonché, attraverso le figure individuate dallo statuto, svolgere le mansioni di Committente-Datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
i) mantenere costantemente informata la Città di Torino su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità del servizio, trasmettendo una relazione semestrale sull'andamento della gestione sotto l'aspetto culturale, economico e finanziario, e porre tempestivamente a disposizione della Città di Torino ogni informazione e documento richiesto;
j) osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria che disciplinano tra la altro lo stato giuridico, il trattamento economico e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio;
k) promuovere l'integrazione informatica tra le proprie strutture e quelle della Città di Torino;
l) accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione alla espletamento del servizio o a cause a esso connesse, derivassero alla Città di Torino o a terzi, a cose o a persone;
m) stipulare per tutta la durata della concessione in uso dei beni e dell'affidamento dei servizi adeguate polizze assicurative, presso primaria Compagnia di Assicurazione, con la espressa rinuncia da parte di quest'ultima di rivalsa nei confronti della Città di Torino, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione al servizio gestito, nonché polizza "All Risks" per la copertura assicurativa del patrimonio di beni culturali e, comunque di beni mobili, concessi in uso, contro i danni, anche se arrecati da terzi, dovuti a furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, anche parziali.
n) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo e di mantenimento e funzionamento delle strutture e attività.

Art. 14) Gestione finanziaria.
1. La gestione della Fondazione Torino Musei deve svolgersi in condizioni tali da consentire il conseguimento di un risultato economico in pareggio.
2. La Fondazione Torino Musei provvede con oneri a proprio carico:
a) allo svolgimento del servizio, nelle forme e con le modalità individuate dalla presente convenzione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, con esclusione solamente delle spese esplicitamente previste nella presente convenzione a carico della Città di Torino e/o degli altri Fondatori, nel rispetto della legge e dei regolamenti, nonché delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo riservate alla Città di Torino e agli altri Fondatori, avendo riguardo al raggiungimento dei risultati economico-finanziari definiti in sede di approvazione delle linee generali per la attività annuale;
b) alle spese di fornitura della energia elettrica, della acqua, dei materiali e delle prestazioni richiesti per il buon esercizio delle reti e degli impianti, nonché per la illuminazione degli immobili e delle zone pubbliche e la funzionalità dei servizi igienici per il personale e per il pubblico;
c) allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nei modi prescritti dalla legge
3. Sono altresì a carico della Fondazione Torino Musei gli oneri e gli adempimenti necessari alla messa in disuso dei beni mobili strumentali all'esercizio della attività ormai usurati, obsoleti o comunque divenuti inservibili, provvedendo in nome e per conto del concedente, previa comunicazione all'Ispettorato di Ragioneria della Città di Torino.
4. A fronte degli oneri sostenuti per la gestione dei musei, alla Fondazione Torino Musei competono:
a) le entrate derivanti dai biglietti di ingresso, nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie, connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive, a far data dall'attivazione del servizio svolto;
b) il corrispettivo a integrazione delle entrate di cui al precedente punto a) per la gestione dei servizi museali è stabilito annualmente dalla Città sulla base del Bilancio di previsione della Fondazione che deve pervenire alla Città entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
c) contributi o trasferimenti destinati dalla Città di Torino e dagli altri Fondatori;
d) eventuali altre entrate (derivanti da contributi di terzi, sponsorizzazioni ecc.).
5. Maggiori oneri di gestione che la Fondazione Torino Musei debba eventualmente sostenere a seguito di nuove assegnazioni in uso di immobili, beni mobili, impianti determinano un adeguamento delle somme da assegnare alla Fondazione e che verranno concordate con la Città.
6. Il Documento Programmatico Annuale della Fondazione Torino Musei specifica le voci: personale e consulenze, risorse finanziarie, sponsorizzazioni e collaborazioni, acquisizioni, eventi culturali e allestimenti, conservazione e valorizzazione delle collezioni, manutenzioni e interventi di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti.
7. La Fondazione Torino Musei si impegna a tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo e a tenere inoltre idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per l'eventuale manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.
8. La Fondazione Torino Musei è tenuta a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione.

Art. 15) Gestione del personale.
1. Al personale dipendente dalla Fondazione Torino Musei si applica il contratto collettivo nazionale Federculture. Ai dirigenti si applica il contratto collettivo nazionale Confservizi.
Per ogni aspetto funzionale ed organizzativo si rinvia al Regolamento per il personale di cui all'art. 10.

Art. 16) Impegni della Città di Torino.
1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali e quant'altro previsto in materia dalla normativa vigente.
2. Competono altresì alla Città di Torino le funzioni di vigilanza e controllo necessarie e opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale assume i provvedimenti necessari a garantire alla Fondazione Torino Musei adeguate risorse finanziarie per l'esercizio delle attività ad essa affidate.
4. Al fine di ottimizzare tali risorse, la Città di Torino assicura alla Fondazione Torino Musei le medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto dalla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione Torino Musei nella predisposizione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle predette agevolazioni.
5. Relativamente al diritto sulle affissioni, alla Fondazione si applica quanto previsto dal Regolamento n. 148 della Città inerente l'Imposta comunale sulle pubblicità con specifico riferimento al punto b. della premessa della presente Convenzione.
6. La Città di Torino, in quanto proprietaria degli immobili concessi in uso alla Fondazione, stipula apposita polizza assicurativa globale fabbricati contro i rischi di incendio, eventi naturali, eventi socio-politici e responsabilità civile con la clausola di espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione Torino Musei, concessionaria.
7. La Città di Torino trasmette alla Fondazione, affinché essa possa tenerne conto nella elaborazione del Documento Programmatico Finanziario pluriennale e nei documenti programmatici annuali, i documenti a carattere programmatico e di indirizzo in materia di gestione e di sviluppo dei musei e degli altri luoghi della cultura, prodotti dai propri organi competenti.
8. L'Amministrazione Comunale verifica periodicamente e in ogni caso con cadenza annuale il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio ed approva per ogni triennio:
a) i livelli minimi di qualità dei servizi che la Fondazione Torino Musei deve garantire nel rispetto di quanto previsto nell'"Atto di indirizzo in materia di musei e patrimonio culturale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 novembre 2005 n. mecc. 2005-06269/26;
b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
c) i metodi di rilevazione del rispetto degli standard.
9. L'Amministrazione Comunale definisce per ogni esercizio, sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale della Fondazione approvati entro il termine indicato nello Statuto (articoli 12, 13 e 14), i contributi in spesa corrente (che verranno corrisposti in due tranche in via anticipata) e in conto capitale, a copertura degli oneri relativi all'attività ordinaria e straordinaria della Fondazione.
10. La Città di Torino garantisce la massima collaborazione in ordine alla realizzazione delle attività della Fondazione anche, compatibilmente all'esercizio delle funzioni previste nel ruolo, attraverso l'ausilio degli uffici e dei servizi tecnici e amministrativi del Comune.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17) Regolazione dei rapporti fra Città di Torino e Fondazione Torino Musei alla scadenza della concessione.
1. Al termine della concessione, salvo rinnovo, o nel caso di scioglimento, la Fondazione dovrà restituire all'Amministrazione Comunale:
a) I beni concessi in uso, in buono stato di conservazione, compatibilmente, per i beni a rilevanza non culturale, alla usura e al trascorrere del tempo.
b) I beni storico-artistici a qualsiasi titoli acquisiti. Alla scadenza della concessione in uso dei beni e dell'affidamento dei servizi la Fondazione Torino Musei assicurerà in ogni caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto della convenzione, fino al momento in cui la gestione non verrà riassunta dalla Città di Torino o affidata ad altri enti.
2. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento dei servizi e della concessione in uso dei beni dovrà essere costituito un gruppo di lavoro, formato da personale della Fondazione e personale comunale, in grado di concludere le attività in corso e di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il rientro alla Città di Torino dei beni e servizi. Il gruppo di lavoro sarà impegnato anche a concludere ogni attività contabile e finanziaria.

Art. 18) Risoluzione per inadempimento.
1. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Città di Torino in caso di gravi inadempienze imputabili alla Fondazione.
2. A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione della concessione di uso dei beni o dell'affidamento del servizio alla Fondazione Torino Musei i seguenti casi:
a) scioglimento della Fondazione;
b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione Torino Musei alla presente convenzione, in tema di gestione dei servizi museali o, nella specie, di cura dei relativi progetti culturali, in quanto imputabili alla responsabilità della Fondazione, tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio.
3. La lettera a) del comma 2. del presente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa.
4. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2. la risoluzione della convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Fondazione Torino Musei della lettera raccomandata r/r inviata dalla Città di Torino, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Città di Torino al risarcimento del danno subito.
5. La risoluzione della presente convenzione comporta la revoca della concessione con conseguente obbligo di restituzione alla Città di Torino dei beni dati in uso.
6. Sono poi specifiche cause di revoca della concessione inadempienze gravi e reiterate della Fondazione Torino Musei a disposizioni inerenti l'affidamento dei suddetti beni, come la adozione, da parte della Fondazione, di atti o comportamenti di pregiudizio alla unitarietà del regime giuridico dei beni a rilevanza culturale, facenti parte delle collezioni museali.
7. È comunque fatto salvo il diritto della Città di Torino, e - per quanto di loro competenza - agli altri Fondatori, all'eventuale risarcimento del danno subito.

Art. 19) Modifica della Convenzione.
1. Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.
2. Per ogni ulteriore aggiornamento e modifica della convenzione dovrà essere necessario un preventivo accordo delle parti.

Art. 20) Ufficio Stralcio.
1. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento dei servizi e della concessione in uso dei beni, ovvero in caso di risoluzione o in ogni caso in cui venga a cessare l'attività della Fondazione, dovrà essere garantita la continuità lavorativa, per almeno 6 mesi, a un numero di dipendenti della Fondazione, da concordarsi fra la Fondazione, la Città e le Organizzazioni Sindacali, per portare a conclusione le attività in corso di breve durata.
2. Successivamente dovrà essere costituita una unità operativa, formata da ex personale della Fondazione e con la collaborazione di personale comunale, in grado di concludere le attività in corso di lunga durata, di concludere i rapporti contrattuali con soggetti terzi e di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il rientro alla Città di Torino dei beni e servizi.
3. L'unità operativa sarà impegnata anche a concludere ogni attività contabile e finanziaria e a garantire la riassunzione di ogni attività di gestione alla Città.
4. Lo scioglimento definitivo della Fondazione non potrà avvenire prima che ogni procedura sia stata portata a compimento ovvero riassorbita dalla Città.

Art. 21) Controversie.
1. Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Art. 22) Spese contrattuali.
1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in duplice originale. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 23) Norma di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.