Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Musei
n. ord. 18
2008 00056/026
OGGETTO: REVISIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI INERENTE L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI E LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 8 luglio 2002, su proposta della Giunta Comunale
in data 28 maggio 2002, (mecc. 2002 03802/045), è stata
approvata la costituzione della Fondazione Torino Musei.
Contestualmente sono stati approvati
l'Atto costitutivo, il Documento Programmatico-Finanziario, lo
Statuto dell'Ente e la Convenzione (allegato 1) per la gestione
dei servizi che rientrano fra le finalità istituzionali
della Fondazione.
La Fondazione Torino Musei ha preso
avvio operativo a far data dal 1° gennaio 2003 e nel corso
dei primi due anni di funzionamento lo sforzo prevalente è
stato quello di darsi un assetto amministrativo adeguato all'impegno
assunto della gestione dei servizi museali, parallelamente la
Fondazione ha portato avanti le attività già precedentemente
avviate e ha contestualmente prodotto nuove attività senza
soluzione di continuità.
Gli strumenti di maggiore flessibilità
e tempestività necessarie per la gestione di musei attivi,
dinamici ed orientati verso il pubblico, hanno consentito di raggiungere
importanti obiettivi sia in temini di mostre realizzate, sia sul
fronte delle collaborazioni con altri enti per la promozione dei
musei, sia ancora in tema di didattica ed attività per
il pubblico.
Inoltre la Fondazione, contestualmente
alla gestione dei Musei già aperti al pubblico alla data
del 1° gennaio 2003, ha seguito due obiettivi di assoluto
rilievo:
- ha portato a compimento il riallestimento
di Palazzo Madama, lavorando in stretta sinergia con la Città
che ne ha completato il restauro e l'adeguamento;
- sta tuttora lavorando all'allestimento
del costituendo Museo di Arte Orientale la cui apertura al pubblico
è prevista per il 2008.
I musei cittadini affidati alla
Fondazione hanno quindi potuto riemergere come specifica "entità"
supportati da una struttura dotata di maggiore autonomia, scientifica
e gestionale.
La vigente Convenzione prevede:
- all'articolo 3 - che la Convenzione abbia
validità 10 anni a decorrere dalla data della stipula,
pertanto la scadenza sarà il 17 aprile 2013;
- all'articolo 8 - che le parti si impegnino
a rinegoziare la Convenzione ogni 3 anni, ed in caso ad effettuare
una verifica della stessa allo scadere del secondo anno.
Nel corso di questi anni si è
andata completando la struttura amministrativa della Fondazione
affinché questa potesse assumere pienamente i compiti ad
essa affidati dalla Città, assicurando ai Musei civici
condizioni di funzionamento coerenti con la specificità
delle finalità e delle funzioni, accrescendo l'efficienza
e l'efficacia della loro azione; realizzando sempre più
elevati livelli di qualità nella gestione dei servizi museali
e nell'offerta museale della Città; consentendo una più
diretta e diffusa partecipazione del personale; potenziando il
ruolo del sistema museale civico nell'ambito del Sistema museale
metropolitano attraverso la sperimentazione di modelli di gestione
innovativi.
Dall'avvio operativo della Fondazione
la Città ha provveduto alla formale consegna dei beni mobili
ed immobili e al conferimento del patrimonio dei beni culturali,
i cui inventari sono stati annualmente aggiornati.
Parallelamente al progredire e all'intensificarsi
dell'attività emergeva l'esigenza di apportare alcuni miglioramenti
alla Convenzione, al fine di meglio dettagliare alcuni aspetti,
di eliminare quelle parti proprie del primo avvio dell'attività
che ora non si ritengono più necessarie.
E' stato quindi predisposto l'allegato
testo di revisione della Convenzione (allegato 2) la cui redazione
ha coinvolto, oltre alla Vice Direzione Generale Gabinetto del
Sindaco e Servizi Culturali, anche tutte le Divisioni o Servizi
Centrali cointeressati per i complessi aspetti che la Convenzione
raccoglie. Detti Servizi hanno espresso il loro parere, ciascuno
sui punti di propria competenza, che è stato recepito nel
testo predisposto e qui allegato.
Con deliberazione della Giunta Comunale
in data 3 maggio 2007 (mecc. 2007 02512/026), esecutiva dal 20
maggio 2007 sono stati affidati alla Fondazione Torino Musei ulteriori
servizi in base all'articolo 10 della vigente Convenzione; detta
deliberazione prevedeva che tale affidamento avesse la medesima
scadenza della Convenzione, ossia il 17 aprile 2013. Poiché
l'attribuzione di detti servizi costituisce una integrazione alla
Convenzione stessa, è necessario con il presente atto rettificare
il punto 5) del dispositivo della citata deliberazione per quanto
concerne la scadenza che, con il presente provvedimento viene
fatta coincidere con quella della nuova Convenzione che qui si
propone di approvare.
Stante quanto premesso si rende
necessario procedere all'approvazione della allegata Convenzione,
revocando contestualmente la Convenzione vigente.
La bozza di Convenzione elaborata
dagli uffici comunali ed oggetto di un approfondito confronto
con gli uffici della Fondazione Torino Musei, è stata trasmessa
in via formale alla Presidente della Fondazione in data 1°
agosto 2007. In data 10 ottobre 2007 la Presidente della Fondazione
ha trasmesso la bozza di Convenzione approvata con emendamenti,
in data 3 ottobre 2007, dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione. In data 21 ottobre la bozza di deliberazione della
Giunta Comunale avente per oggetto la revisione della Convenzione
è stata presentata, unitamente agli emendamenti proposti
dalla Fondazione, all'esame preventivo della V Commissione Consiliare
che ha espresso parere positivo, suggerendo l'introduzione di
un impegno della Fondazione ad attuare tutte le misure necessarie
al contenimento dei consumi e alla conseguente riduzione delle
emissioni. Il presente testo, nel recepire gli emendamenti della
Fondazione, contiene anche, in ottemperanza alle indicazioni della
V Commissione Consiliare, all'articolo 13 comma 2 lettera c),
l'impegno a "mettere in atto tutte le azioni destinate al
miglioramento, alla razionalizzazione del servizio, al contenimento
dei costi e dei consumi energetici".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare la Convenzione (all.
1 - n. ) fra la Città di Torino e la Fondazione
Torino Musei approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale
in data 8 luglio 2002, su proposta della Giunta Comunale in data
28 maggio 2002 (mecc. 2002 03802/045) relativa all'affidamento
dei servizi museali e alla concessione in uso dei beni mobili,
immobili e del patrimonio culturale;
2) di approvare, per le motivazioni espresse
in premessa che qui si richiamano integralmente, la allegata Convenzione
(all. 2 - n. ) fra la Città e la Fondazione
Torino Musei inerente la gestione dei servizi museali e la concessione
in uso dei beni mobili, immobili e del patrimonio culturale;
3) di rettificare il punto 5) del dispositivo
della deliberazione della Giunta Comunale in data 3 maggio 2007
(mecc. 2007 02512/026), esecutiva dal 20 maggio 2007 al fine di
far coincidere la scadenza dei servizi affidati in tale provvedimento
con la scadenza della nuova Convenzione di cui al precedente punto
2);
4) di dare atto che, come previsto dall'articolo
4, la Convenzione avrà la durata di dieci anni a far data
dalla stipula;
5) di autorizzare il Sindaco pro tempore
della Città, Sergio Chiamparino, ad apportare in sede di
stipula quelle modifiche di carattere tecnico o formale dirette
ad una migliore comprensione del testo;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unamime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
Premessa.
a) La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. ord. 90 del 8 luglio 2002 - mecc. 2002-03802/45, e
rogito Notaio Antonio Maria Marocco del 26 luglio 2002, Rep. n.
139434 - Atti n. 60448, si è fatta promotrice della costituzione
della Fondazione Torino Musei.
b) La Fondazione Torino Musei concorre all'attività istituzionale
propria della Città di Torino, quale strumento operativo
nello specifico ambito della gestione dei servizi museali della
Città.
c) Attraverso la sua costituzione la Città di Torino ha
infatti inteso perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere la distinzione fra le funzioni di indirizzo e di
controllo della Civica Amministrazione e l'esercizio delle funzioni
di carattere gestionale e operativo; - assicurare ai Musei civici
condizioni di funzionamento coerenti con la specificità
delle loro finalità e funzioni, accrescendo l'efficienza
e l'efficacia della loro azione;
- realizzare, anche in questo modo, sempre più elevati
livelli di qualità nella gestione dei servizi museali e
nell'offerta museale della Città;
- ottimizzare le risorse destinate alla gestione dei servizi museali,
a condizioni di maggior economicità e evitando costi aggiuntivi;
- prevedere una più diretta e diffusa partecipazione del
personale, in coerenza con il quadro e con gli indirizzi strategici
attraverso una appropriata impostazione per aree funzionali/processi
(manutenzione beni, pianificazione ecc.) di supporto a linee di
attività/progetti speciali, interne ed esterne;
- potenziare il ruolo del Sistema civico nell'ambito del Sistema
museale metropolitano attraverso la sperimentazione di modelli
di gestione innovativi;
- raccogliere fondi per incrementare le raccolte museali, per
aumentare la loro fruibilità, per favorire lo studio e
la ricerca.
d) I rapporti fra la Città di Torino e la Fondazione Torino
Musei sono stati stabiliti attraverso la Convenzione approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 del 8 luglio
2002 - mecc. 2002-03802/45, sottoscritta il 18 aprile 2003 e registrata
il 5 maggio 2003 che individua le modalità con cui:
- la Città di Torino esercita le funzioni di sostegno e
supporto nonché di indirizzo e controllo nel pieno rispetto
dell'autonomia di gestione organizzativa, finanziaria della Fondazione
e scientifica e culturale dei singoli musei;
- la Fondazione si impegna a osservare, nell'esercizio delle attività
attribuite, con particolare riguardo alla gestione e cura delle
collezioni e dei servizi al pubblico, i più elevati livelli
di qualità di erogazione del servizio e di professionalità
degli addetti;
- la Città di Torino e la Fondazione si obbligano a rispettare
le forme, le modalità e le sedi di valutazione, concertazione
e deliberazione di tali impegni, con particolare riguardo alla
gestione e cura delle collezioni e dei servizi al pubblico dei
musei la cui gestione è affidata alla Fondazione.
e) In applicazione alla Convenzione citata, alla Fondazione Torino
Musei sono stati conferiti i seguenti beni:
1) 16 ottobre 2003 - beni immobili: via Magenta 31, viale Virgilio
(escluso Ristorante San Giorgio);
2) 18 dicembre 2003 - beni mobili relativi ai registri d'inventario
del Comune di Torino n. 901 (Palazzo Madama), 902 (Borgo Medioevale),
908 (Galleria d'Arte Moderna), 909 (Biblioteca d'Arte) e 910 (Archivio
Fotografico dei Musei Civici);
3) 8 gennaio 2004 - pubblicazioni (cataloghi, manifesti, cartoline);
4) 23 dicembre 2004 - beni di arte orientale acquistati dalla
Città per il costituendo Museo di Arte Orientale;
5) 6 aprile 2005 - beni di arte cinese oggetto di acquisto dalla
Fondazione Agnelli;
6) 6 aprile 2005 - beni storico artistici di pertinenza dei Musei
e Servizi: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo Civico
di Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, Archivio Fotografico,
Biblioteca d'Arte, Archivio Storico.
7) 16 novembre 2005 - locali ex ristorante San Giorgio.
8) 27 novembre 2006 - beni storico artistici di pertinenza dei
Musei e Servizi: Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Museo
Civico di Arte Antica, Borgo e Rocca Medioevale, Archivio Fotografico,
Biblioteca d'Arte, Archivio Storico, aggiornamento per il periodo
2003 - 2005.
9) 7 febbraio 2007 - deposito Don Orione, viale Mughetti 26, con
l'insieme di quanto conservato all'interno, e la raccolta dei
gessi conservati presso il deposito di via Riberi 1.
f) Negli anni di applicazione della Convenzione sono state attribuite
le risorse necessarie per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo
delle attività.
g) La Fondazione Torino Musei è subentrata alla Città
di Torino in tutti i rapporti da questa intrattenuti con soggetti
terzi in merito ai beni mobili o immobili.
h) Con la costituzione della Fondazione si è raggiunto
un miglioramento degli standard qualitativi del servizio, sono
state intraprese nuove attività volte ad arricchire, valorizzare
e far conoscere il patrimonio culturale museale torinese favorendo,
tra l'altro, l'incontro, il confronto e la collaborazione con
altre istituzioni e musei di altre realtà italiane e straniere.
i) Per raggiungere tali risultati, la Fondazione si è attenuta
agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, così come
previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2002
e dalla relativa mozione accompagnatoria, le quali stabiliscono
standard minimi per l'azione della Fondazione.
j) Gli articoli 3 e 8 della Convenzione prevedevano una validità
di 10 anni a far data dalla stipula della Convenzione stessa,
rispettivamente per la concessione e per l'affidamento dei servizi
museali. L'articolo 8 precisava altresì un impegno delle
parti a rinegoziare la Convenzione ogni 3 anni.
LA CITTÀ DI TORINO (Codice Fiscale ___________________
), rappresentato dal Sindaco _________, di seguito denominata
anche "Amministrazione comunale"
e
La FONDAZIONE TORINO MUSEI (Codice Fiscale _____________), in
persona del proprio legale rappresentante______________________
di seguito denominata "Fondazione".
Convengono e stipulano la seguente
Art. 1) Premessa.
1. La premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto.
Titolo I: OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DURATA
Art. 2) Concessione in uso gratuito dei beni mobili e immobili.
1. La Città di Torino concede in uso gratuito alla Fondazione
Torino Musei gli immobili, le attrezzature, gli impianti, i beni
mobili e gli arredi di sua proprietà a essi afferenti,
le reti fognarie, idriche ed elettriche, gli impianti tecnologici
in essi presenti, il civico patrimonio culturale costituito dai
beni mobili e immobili, ivi compresi tutti i diritti d'uso e di
riproduzione, descritti in premessa.
2. La Fondazione, nell'assumere la responsabilità della
custodia e conservazione dei beni mobili e immobili e nel provvedervi
ai sensi della legislazione vigente, assume a proprio carico ogni
responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi
riconducibili.
3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni
culturali, la Fondazione Torino Musei potrà operare sugli
altri beni concessi in uso tutti gli interventi ritenuti necessari,
utili e opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi
la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché
la messa fuori servizio delle reti e impianti obsoleti e non più
utilizzabili.
4. Nuove assegnazioni di beni mobili, immobili e beni storico
artistici saranno disposte secondo le modalità di cui all'art.
7.
5. La Fondazione ha ricevuto in concessione da parte del Demanio
l'immobile di Palazzo Madama, sede del Museo Civico d'Arte Antica,
il 18 dicembre 2006. La Fondazione assume in carico la gestione
del Palazzo compresi gli impianti, reti e arredi. La Fondazione
corrisponderà direttamente al Demanio il canone annuale
previsto.
Art. 3) Affidamento della gestione dei servizi museali.
1. La Città di Torino affida contestualmente alla Fondazione
Torino Musei la gestione dei musei e dei servizi museali descritti
in premessa nonché la eventuale gestione di nuovi servizi
e attività, come meglio precisato al successivo art. 11.
2. La Fondazione Torino Musei collabora altresì con la
Città di Torino in ordine alla pianificazione delle attività
di valorizzazione del patrimonio culturale comunale. A tale proposito,
con le garanzie di legge, la Città di Torino consente alla
Fondazione Torino Musei l'accesso gratuito alle informazioni in
proprio possesso per quanto risulti utile al perfezionamento dei
procedimenti organizzativi e gestionali, compatibilmente con il
diritto alla riservatezza.
Art. 4) Durata della Convenzione.
1. La durata della concessione dei beni e dell'affidamento della
gestione dei servizi museali è di anni 10 dalla data di
stipulazione del presente atto.
2. Le parti si impegnano alla verifica della convenzione ogni
3 anni.
3. Al termine del periodo di validità, la convenzione,
con apposito provvedimento, potrà essere rinnovata per
accordo tra le parti.
Titolo II - GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DEI SERVIZI
AFFIDATI
Art. 5) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili
ed immobili.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a svolgere tutte le attività
di manutenzione ordinaria degli immobili, reti e impianti, delle
attrezzature e degli automezzi ricevuti in concessione d'uso gratuito
che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento
dei servizi o per adeguamento a obblighi di legge e che non rientrino
tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
2. Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate
ai sensi della art. 3 del D.P.R. 380/2001, e in particolare vengono
definite dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano
Regolatore della Città di Torino. Tale attività
comprende altresì la progettazione, la direzione e il collaudo
delle opere secondo la normativa vigente.
3. Restano a totale carico della Città di Torino, fatta
salva la partecipazione di altri Enti, gli oneri connessi agli
interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili, ivi
compreso Palazzo Madama, concesso dal Demanio direttamente alla
Fondazione Torino Musei, intendendo come tali quelli individuati
ai sensi della art. 3 del D.P.R. 380/2001.
4. Per quanto concerne i beni mobili non artistici la manutenzione
straordinaria è a carico alla Fondazione.
5. Qualora vi siano ragioni di urgenza per la realizzazione dei
suddetti interventi di manutenzione straordinaria, contrattualmente
a carico della Città di Torino concedente, rispetto ai
quali risultino incompatibili i tempi di programmazione ed esecuzione
delle opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di ammettere l'intervento sostitutivo della Fondazione
Torino Musei per la loro realizzazione.
6. L'attivazione dell'intervento sostitutivo è richiesta
dalla Fondazione Torino Musei e deve contenere la previsione delle
spese di progettazione ed esecuzione.
7. L'intervento sostitutivo, previo parere sulla richiesta stessa
da parte dei competenti uffici comunali, deve essere autorizzato
dall'Amministrazione Comunale, con contestuale quantificazione
del limite di spesa ammesso a rimborso e definizione delle modalità
di controllo e liquidazione del rimborso stesso, nonché
definizione degli adempimenti fiscali conseguenti ed inerenti
le modalità di liquidazione.
8. In quanto esecutrice di lavori pubblici anche se in sostituzione
dell'Ente, la Fondazione Torino Musei dovrà comunque osservare
la normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione
delle opere pubbliche.
9. Fatta salva la disciplina degli interventi di manutenzione
ordinaria, si intendono comunque riservate alla Città di
Torino la progettazione e l'esecuzione di nuove opere pubbliche,
nonché di interventi di ampliamento o ristrutturazione
totali o parziali di immobili in uso alla Fondazione.
10. Inoltre la Fondazione Torino Musei effettua una programmazione
annuale e triennale degli interventi necessari per la manutenzione
del patrimonio esistente e per le nuove realizzazioni, da proporre
per la approvazione della Città di Torino e, ove necessario,
al conseguente inserimento nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
11. Il suddetto programma dei lavori, eventualmente ripartiti
per lotti successivi, è corredato da un Piano programmatico
economico-finanziario elaborato sulla base delle risorse occorrenti,
con le modalità di reperimento. Detto Piano è corredato
da apposite schede di analisi dell'investimento nelle quali saranno
evidenziati gli obiettivi che con tali interventi si intendono
conseguire in termini di miglioramento del servizio e/o di funzionalità
degli immobili.
Art. 6) Gestione dei beni immobili.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a mantenere le strutture
a essa concesse, tenuto conto delle funzioni cui sono adibite,
in conformità con gli obiettivi, compiti e responsabilità
a essa conferite e con riferimento alle esigenze delle collezioni,
del personale e del pubblico.
2. È inoltre tenuta ad assicurare che le strutture siano
adeguate alle normative vigenti, ad attuare interventi finalizzati
a renderle atte a soddisfare condizioni ottimali sul piano della
sicurezza e della idoneità, prevedendo tutte le necessarie
misure preventive, di protezione attiva e passiva per assicurare
il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
3. A questo scopo la Fondazione Torino Musei è tenuta a
effettuare con la periodicità prevista dalle norme vigenti
un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia della sicurezza
alle specifiche realtà di cui è responsabile, anche
attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.
4. Sulla base del quadro delle esigenze individuate la Fondazione
Torino Musei elabora, nell'ambito del Piano pluriennale, il quadro
degli interventi atti a soddisfare gli obiettivi di qualità
e di sicurezza nell'esposizione, conservazione nel tempo, registrazione,
documentazione e restauro delle collezioni, nonché nei
servizi al pubblico e nei confronti del personale impegnato nel
mantenimento in esercizio delle strutture museali.
5. La Città di Torino si impegna ad assegnare alla Fondazione,
sulla base delle proprie possibilità, e in collaborazione
con gli altri Fondatori, le risorse necessarie a realizzare gli
interventi e le misure individuate dalla Fondazione.
Art. 7) Gestione e cura dei beni culturali.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a garantire la custodia,
la conservazione, la registrazione, la documentazione e la valorizzazione
dei beni culturali conferiti in uso ai sensi della legislazione
vigente e in particolare al D. Lgs. 42/2004 e in armonia con l'
"Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei"
approvato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 21 novembre 2005, n. mecc. 2005-06269/026.
2. Per i successivi conferimenti in uso di beni la Città
di Torino e la Fondazione Torino Musei provvederanno a redigere
un verbale di consegna dei beni culturali conferiti in uso individuandoli
precisamente sulla base di elenchi, corrispondenti ai registri
d'inventario periodicamente aggiornati. In elenchi separati saranno
indicati i beni in deposito o conservati a qualsiasi altro titolo
dalla Città di Torino, e la loro consegna sarà effettuata
previo consenso delle persone e degli Enti proprietari e con le
eventuali modalità da essi indicate.
3. La Fondazione Torino Musei provvede, secondo le vigenti normative,
al restauro dei beni culturali concessi in uso.
4. La Fondazione Torino Musei predispone una Relazione annuale
nella quale sia data notizia sullo stato di conservazione dei
beni, sugli incrementi patrimoniali, sugli interventi di restauro
e manutenzione effettuati e delle relative autorizzazioni, ai
sensi del D.lgs. 42/2004, trasmettendola alla Città di
Torino entro e non oltre il primo semestre dell' anno successivo.
5. La Fondazione Torino Musei è tenuta al rispetto di eventuali
vincoli modali accessori a donazioni, legati ed eredità
in forza dei quali il bene è pervenuto alla Città
di Torino.
6. La Fondazione Torino Musei si impegna inoltre a segnalare tempestivamente
alla Città di Torino le necessità di ordine straordinario
volte a garantire condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza
dei beni conferiti in uso, unitamente alle risorse eventualmente
necessarie ad adeguare le strutture agli standard minimi necessari
a eliminare o a ridurre i rischi.
7. Gli indirizzi e i criteri di incremento dei beni culturali
e del loro eventuale prestito esterno sono oggetto di documenti
scritti adottati e aggiornati periodicamente dalla Fondazione
Torino Musei, che definiscono i principi generali di gestione
e cura dei beni conferiti in uso.
8. Tali documenti sono trasmessi per conoscenza alla Città
di Torino e da questa visionati entro 60 giorni successivi, al
fine di consentire alla Fondazione Torino Musei di recepirne eventuali
osservazioni e integrazioni prima della loro definitiva adozione
e della pubblica diffusione.
9. La Fondazione Torino Musei fornisce annualmente alla Città,
entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello
di riferimento, gli elenchi dei beni culturali acquisiti a qualsiasi
titolo in nome e per conto della Città stessa secondo quanto
disposto dall'art. 1411 del codice civile. La Città provvede
alla concessione in uso alla Fondazione e tale conferimento dovrà
risultare da apposito verbale.
10. L'accettazione di beni culturali oggetto di donazione, eredità
o legato da parte della Fondazione è oggetto di rogito
unico in cui la Fondazione accetta i beni con contratto a favore
della Città (art. 1411 del C.C.) e la Città interviene
per accettarli e, contestualmente, concederli in uso alla Fondazione
stessa.
11. La Città si riserva di conferire eventuali beni da
essa acquisiti a qualsiasi titolo.
Art. 8) Aggiornamento patrimoniale.
1. La Fondazione si impegna a tenere aggiornati gli inventari
dei beni mobili e immobili concessi in uso, comunicandone le eventuali
variazioni d'uso, lo stato di conservazione, le modalità
d'uso, i programmi di manutenzione e le necessità di sostituzione.
2. Le variazioni dei beni mobili, attrezzature e delle collezioni
verranno trasmesse al Settore Musei della V.D.G Gabinetto del
Sindaco e Servizi Culturali, il quale provvederà in qualità
di Consegnatario ad aggiornare i registri d'inventario ed inviare
il Conto della Gestione, unitamente agli elenchi aggiornati delle
collezioni, al Settore Ispettorato secondo le norme vigenti del
Regolamento di Contabilità del Comune.
Art. 9) Gestione dei servizi al pubblico.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a garantire, ai sensi
della legislazione vigente e dell'Ambito 9 dell'Atto di indirizzo
in materia di patrimonio culturale e musei, di cui all'articolo
7, comma 1, l'accessibilità fisica e culturale dei musei
e delle collezioni, rimuovere le barriere fisiche e culturali
che la limitino, sotto ogni punto di vista, promuovendo tutti
i servizi e le attività atte a favorire l'estensione del
pubblico, la partecipazione attiva, individuale e associata, dei
visitatori, la più ampia conoscenza del complesso e delle
sue attività.
2. In materia di tariffe e orari di accesso, la Fondazione Torino
Musei si impegna a fare riferimento agli standard e alle linee
guida stabilite dalla Città di Torino. 3. La Fondazione
Torino Musei si impegna a favorire la conoscenza dei beni e della
documentazione correlata, individuando le modalità per
la pubblica consultazione delle collezioni, degli archivi, della
biblioteca e della documentazione in suo possesso, anche con modalità
di accesso remoto.
Art. 10) Attività regolamentari della Fondazione.
1. La Fondazione Torino Musei si dota, qualora non vi abbia già
provveduto, dei seguenti atti regolamentari:
1.1 Regolamento per l'accesso dei visitatori;
1.2 Regolamento sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi;
1.3 Regolamento per il funzionamento e la fruizione della Biblioteca
d'Arte e dell'Archivio Fotografico;
1.4 Linee guida per le acquisizioni museali;
1.5 Regolamento sul trattamento dei dati personali;
1.6 Regolamento per il personale;
1.7 Carta dei servizi.
2. Tali atti, qualora non già approvati, devono essere
adottati entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
3. La Fondazione Torino Musei si impegna inoltre a raccogliere
e dare diffusione ai dati sugli afflussi, promovendo nelle forme
previste dalla Carta dei Servizi la raccolta costante delle osservazioni
e dei reclami dei visitatori e periodiche verifiche del grado
di soddisfazione del pubblico.
4. I Regolamenti e la Carta dei servizi, nonché eventuali
modifiche, sono trasmessi alla Città di Torino e da questa
visionati entro i 60 giorni successivi, al fine di consentire
alla Fondazione Torino Musei di recepirne eventuali osservazioni
e integrazioni prima della loro adozione definitiva e della pubblica
diffusione.
Art. 11) Nuove attività.
1. Eventuali nuove attività della Fondazione, che non rientrino
nelle attività trasferite, dovranno essere finanziate da
nuove risorse, in una logica complessiva di pareggio tra costi
e ricavi e di complessivo flusso finanziario.
2. La Città di Torino potrà richiedere alla Fondazione
Torino Musei lo svolgimento di altre attività e servizi
culturali e/o espositivi, provvedendo contestualmente alla copertura
dei relativi costi.
Art. 12) Divieto di cessione a terzi.
1. È fatto divieto alla Fondazione Torino Musei di affidare
a terzi lo svolgimento dei servizi museali nella loro totalità.
2. Ciò premesso, la Fondazione Torino Musei ha piena facoltà
di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti
dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento
di più elevati livelli di efficienza ed economicità,
ferma restando la garanzia di efficacia del servizio.
Titolo III - IMPEGNI DELLE PARTI
Art. 13) Impegni della Fondazione Torino Musei.
1. La Fondazione Torino Musei si impegna a svolgere le attività
di gestione e di valorizzazione dei servizi museali, nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti vigenti nonché della presente
convenzione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più
elevati standard qualitativi nella gestione dei beni e dei servizi
concessi e/o affidati.
2. La Fondazione, in relazione alla gestione affidata, si impegna
a:
a) fornire il servizio con continuità e con i livelli minimi
di efficienza e di qualità previsti dall'art. 9 nonché
nel rispetto degli obiettivi fissati per ogni esercizio;
b) strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo più
idoneo per la espletamento delle attività/servizi ad essa
affidati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
economicità, qualità e trasparenza e delle norme
di legge in tema di appalti;
c) mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento,
alla razionalizzazione del servizio, al contenimento dei costi
e dei consumi energetici;
d) svolgere i servizi oggetto della presente convenzione assicurando
il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili
nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate nella
presente convenzione;
e) progettare e organizzare, direttamente o indirettamente, attività
che possano contribuire all'arricchimento, alla promozione, alla
valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale della
Città di Torino, favorendo, tra la altro, l'incontro, il
confronto e la collaborazione con istituzioni e musei regionali,
nazionali ed internazionali;
f) evidenziare, in tutte le iniziative, il logo della Città
di Torino;
g) garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a
quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa
vigente;
h) assumere la titolarità della attività ai sensi
della vigente normativa di prevenzione incendi, nonché,
attraverso le figure individuate dallo statuto, svolgere le mansioni
di Committente-Datore di lavoro in materia di sicurezza e igiene
del lavoro;
i) mantenere costantemente informata la Città di Torino
su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità
del servizio, trasmettendo una relazione semestrale sull'andamento
della gestione sotto l'aspetto culturale, economico e finanziario,
e porre tempestivamente a disposizione della Città di Torino
ogni informazione e documento richiesto;
j) osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro
così come sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali
maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria
che disciplinano tra la altro lo stato giuridico, il trattamento
economico e il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori
addetti al servizio;
k) promuovere l'integrazione informatica tra le proprie strutture
e quelle della Città di Torino;
l) accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità
per danni che, in relazione alla espletamento del servizio o a
cause a esso connesse, derivassero alla Città di Torino
o a terzi, a cose o a persone;
m) stipulare per tutta la durata della concessione in uso dei
beni e dell'affidamento dei servizi adeguate polizze assicurative,
presso primaria Compagnia di Assicurazione, con la espressa rinuncia
da parte di quest'ultima di rivalsa nei confronti della Città
di Torino, per la copertura dei rischi di responsabilità
civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione
al servizio gestito, nonché polizza "All Risks"
per la copertura assicurativa del patrimonio di beni culturali
e, comunque di beni mobili, concessi in uso, contro i danni, anche
se arrecati da terzi, dovuti a furti o sottrazioni, perdite o
danneggiamenti, anche parziali.
n) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo
e di mantenimento e funzionamento delle strutture e attività.
Art. 14) Gestione finanziaria.
1. La gestione della Fondazione Torino Musei deve svolgersi in
condizioni tali da consentire il conseguimento di un risultato
economico in pareggio.
2. La Fondazione Torino Musei provvede con oneri a proprio carico:
a) allo svolgimento del servizio, nelle forme e con le modalità
individuate dalla presente convenzione, nel rispetto delle leggi
e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità
e correttezza, con esclusione solamente delle spese esplicitamente
previste nella presente convenzione a carico della Città
di Torino e/o degli altri Fondatori, nel rispetto della legge
e dei regolamenti, nonché delle funzioni di indirizzo,
pianificazione e controllo riservate alla Città di Torino
e agli altri Fondatori, avendo riguardo al raggiungimento dei
risultati economico-finanziari definiti in sede di approvazione
delle linee generali per la attività annuale;
b) alle spese di fornitura della energia elettrica, della acqua,
dei materiali e delle prestazioni richiesti per il buon esercizio
delle reti e degli impianti, nonché per la illuminazione
degli immobili e delle zone pubbliche e la funzionalità
dei servizi igienici per il personale e per il pubblico;
c) allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nei modi prescritti
dalla legge
3. Sono altresì a carico della Fondazione Torino Musei
gli oneri e gli adempimenti necessari alla messa in disuso dei
beni mobili strumentali all'esercizio della attività ormai
usurati, obsoleti o comunque divenuti inservibili, provvedendo
in nome e per conto del concedente, previa comunicazione all'Ispettorato
di Ragioneria della Città di Torino.
4. A fronte degli oneri sostenuti per la gestione dei musei, alla
Fondazione Torino Musei competono:
a) le entrate derivanti dai biglietti di ingresso, nonché
i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie,
connesse, strumentali, affini, complementari, aggiuntive, a far
data dall'attivazione del servizio svolto;
b) il corrispettivo a integrazione delle entrate di cui al precedente
punto a) per la gestione dei servizi museali è stabilito
annualmente dalla Città sulla base del Bilancio di previsione
della Fondazione che deve pervenire alla Città entro e
non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
c) contributi o trasferimenti destinati dalla Città di
Torino e dagli altri Fondatori;
d) eventuali altre entrate (derivanti da contributi di terzi,
sponsorizzazioni ecc.).
5. Maggiori oneri di gestione che la Fondazione Torino Musei debba
eventualmente sostenere a seguito di nuove assegnazioni in uso
di immobili, beni mobili, impianti determinano un adeguamento
delle somme da assegnare alla Fondazione e che verranno concordate
con la Città.
6. Il Documento Programmatico Annuale della Fondazione Torino
Musei specifica le voci: personale e consulenze, risorse finanziarie,
sponsorizzazioni e collaborazioni, acquisizioni, eventi culturali
e allestimenti, conservazione e valorizzazione delle collezioni,
manutenzioni e interventi di adeguamento alle norme di sicurezza
vigenti.
7. La Fondazione Torino Musei si impegna a tenere una contabilità
che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai
servizi affidati, articolati per centri di costo e a tenere inoltre
idonee scritture che consentano in ogni momento l'evidenziazione
dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la
modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni
immateriali, gli oneri per l'eventuale manutenzione straordinaria,
l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.
8. La Fondazione Torino Musei è tenuta a sottoporre a certificazione
il proprio bilancio di esercizio da parte di una società
di revisione e certificazione.
Art. 15) Gestione del personale.
1. Al personale dipendente dalla Fondazione Torino Musei si applica
il contratto collettivo nazionale Federculture. Ai dirigenti si
applica il contratto collettivo nazionale Confservizi.
Per ogni aspetto funzionale ed organizzativo si rinvia al Regolamento
per il personale di cui all'art. 10.
Art. 16) Impegni della Città di Torino.
1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di indirizzo,
pianificazione in materia di conservazione e valorizzazione dei
beni culturali, promozione e organizzazione di attività
culturali e quant'altro previsto in materia dalla normativa vigente.
2. Competono altresì alla Città di Torino le funzioni
di vigilanza e controllo necessarie e opportune a garantire il
pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale assume i provvedimenti necessari
a garantire alla Fondazione Torino Musei adeguate risorse finanziarie
per l'esercizio delle attività ad essa affidate.
4. Al fine di ottimizzare tali risorse, la Città di Torino
assicura alla Fondazione Torino Musei le medesime agevolazioni
di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali
che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare
e ogni altro provvedimento e/o onere richiesto dalla Città,
garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici
e coadiuvando la Fondazione Torino Musei nella predisposizione
delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle predette
agevolazioni.
5. Relativamente al diritto sulle affissioni, alla Fondazione
si applica quanto previsto dal Regolamento n. 148 della Città
inerente l'Imposta comunale sulle pubblicità con specifico
riferimento al punto b. della premessa della presente Convenzione.
6. La Città di Torino, in quanto proprietaria degli immobili
concessi in uso alla Fondazione, stipula apposita polizza assicurativa
globale fabbricati contro i rischi di incendio, eventi naturali,
eventi socio-politici e responsabilità civile con la clausola
di espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Fondazione
Torino Musei, concessionaria.
7. La Città di Torino trasmette alla Fondazione, affinché
essa possa tenerne conto nella elaborazione del Documento Programmatico
Finanziario pluriennale e nei documenti programmatici annuali,
i documenti a carattere programmatico e di indirizzo in materia
di gestione e di sviluppo dei musei e degli altri luoghi della
cultura, prodotti dai propri organi competenti.
8. L'Amministrazione Comunale verifica periodicamente e in ogni
caso con cadenza annuale il conseguimento degli obiettivi di miglioramento
del servizio ed approva per ogni triennio:
a) i livelli minimi di qualità dei servizi che la Fondazione
Torino Musei deve garantire nel rispetto di quanto previsto nell'"Atto
di indirizzo in materia di musei e patrimonio culturale"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21
novembre 2005 n. mecc. 2005-06269/26;
b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili
attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo
e loro graduazione nel tempo;
c) i metodi di rilevazione del rispetto degli standard.
9. L'Amministrazione Comunale definisce per ogni esercizio, sulla
base del bilancio preventivo annuale e pluriennale della Fondazione
approvati entro il termine indicato nello Statuto (articoli 12,
13 e 14), i contributi in spesa corrente (che verranno corrisposti
in due tranche in via anticipata) e in conto capitale, a copertura
degli oneri relativi all'attività ordinaria e straordinaria
della Fondazione.
10. La Città di Torino garantisce la massima collaborazione
in ordine alla realizzazione delle attività della Fondazione
anche, compatibilmente all'esercizio delle funzioni previste nel
ruolo, attraverso l'ausilio degli uffici e dei servizi tecnici
e amministrativi del Comune.
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17) Regolazione dei rapporti fra Città di Torino e
Fondazione Torino Musei alla scadenza della concessione.
1. Al termine della concessione, salvo rinnovo, o nel caso di
scioglimento, la Fondazione dovrà restituire all'Amministrazione
Comunale:
a) I beni concessi in uso, in buono stato di conservazione, compatibilmente,
per i beni a rilevanza non culturale, alla usura e al trascorrere
del tempo.
b) I beni storico-artistici a qualsiasi titoli acquisiti. Alla
scadenza della concessione in uso dei beni e dell'affidamento
dei servizi la Fondazione Torino Musei assicurerà in ogni
caso la continuità del servizio, espletandolo nel rispetto
della convenzione, fino al momento in cui la gestione non verrà
riassunta dalla Città di Torino o affidata ad altri enti.
2. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento dei servizi e della
concessione in uso dei beni dovrà essere costituito un
gruppo di lavoro, formato da personale della Fondazione e personale
comunale, in grado di concludere le attività in corso e
di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per
il rientro alla Città di Torino dei beni e servizi. Il
gruppo di lavoro sarà impegnato anche a concludere ogni
attività contabile e finanziaria.
Art. 18) Risoluzione per inadempimento.
1. La risoluzione della presente convenzione potrà essere
esercitata dalla Città di Torino in caso di gravi inadempienze
imputabili alla Fondazione.
2. A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi
di risoluzione della concessione di uso dei beni o dell'affidamento
del servizio alla Fondazione Torino Musei i seguenti casi:
a) scioglimento della Fondazione;
b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze della Fondazione
Torino Musei alla presente convenzione, in tema di gestione dei
servizi museali o, nella specie, di cura dei relativi progetti
culturali, in quanto imputabili alla responsabilità della
Fondazione, tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione
del servizio.
3. La lettera a) del comma 2. del presente articolo si intende
quale clausola risolutiva espressa.
4. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2. la risoluzione
della convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento
da parte della Fondazione Torino Musei della lettera raccomandata
r/r inviata dalla Città di Torino, restando in ogni caso
impregiudicato il diritto della Città di Torino al risarcimento
del danno subito.
5. La risoluzione della presente convenzione comporta la revoca
della concessione con conseguente obbligo di restituzione alla
Città di Torino dei beni dati in uso.
6. Sono poi specifiche cause di revoca della concessione inadempienze
gravi e reiterate della Fondazione Torino Musei a disposizioni
inerenti l'affidamento dei suddetti beni, come la adozione, da
parte della Fondazione, di atti o comportamenti di pregiudizio
alla unitarietà del regime giuridico dei beni a rilevanza
culturale, facenti parte delle collezioni museali.
7. È comunque fatto salvo il diritto della Città
di Torino, e - per quanto di loro competenza - agli altri Fondatori,
all'eventuale risarcimento del danno subito.
Art. 19) Modifica della Convenzione.
1. Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione
dovrà risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti,
validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure
interne.
2. Per ogni ulteriore aggiornamento e modifica della convenzione
dovrà essere necessario un preventivo accordo delle parti.
Art. 20) Ufficio Stralcio.
1. In caso di mancato rinnovo dell'affidamento dei servizi e della
concessione in uso dei beni, ovvero in caso di risoluzione o in
ogni caso in cui venga a cessare l'attività della Fondazione,
dovrà essere garantita la continuità lavorativa,
per almeno 6 mesi, a un numero di dipendenti della Fondazione,
da concordarsi fra la Fondazione, la Città e le Organizzazioni
Sindacali, per portare a conclusione le attività in corso
di breve durata.
2. Successivamente dovrà essere costituita una unità
operativa, formata da ex personale della Fondazione e con la collaborazione
di personale comunale, in grado di concludere le attività
in corso di lunga durata, di concludere i rapporti contrattuali
con soggetti terzi e di espletare tutte le procedure amministrative
necessarie per il rientro alla Città di Torino dei beni
e servizi.
3. L'unità operativa sarà impegnata anche a concludere
ogni attività contabile e finanziaria e a garantire la
riassunzione di ogni attività di gestione alla Città.
4. Lo scioglimento definitivo della Fondazione non potrà
avvenire prima che ogni procedura sia stata portata a compimento
ovvero riassorbita dalla Città.
Art. 21) Controversie.
1. Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere
tra le parti è competente il Foro di Torino.
Art. 22) Spese contrattuali.
1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta
in duplice originale. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale
esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa
(art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86)
e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne
richiederà la registrazione.
Art. 23) Norma di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si
richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste
in materia e quelle del codice civile.