Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.
ord. 76
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MAGGIO 2009
(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2007)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:
ANGELERI Antonello BONINO Gian Luigi BUSSOLA Cristiano CALGARO Marco CANTORE Daniele CAROSSA Mario CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERUTTI Monica COPPOLA Michele CUGUSI Vincenzo CUNTRO' Gioacchino CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio FERRARIS Giovanni Maria |
GALASSO Ennio Lucio GALLO Domenico GALLO Stefano GANDOLFO Salvatore GENTILE Lorenzo GHIGLIA Agostino GIORGIS Andrea GRIMALDI Marco LAVOLTA Enzo LEVI-MONTALCINI Piera LO RUSSO Stefano LONERO Giuseppe LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele |
OLMEO Gavino PETRARULO Raffaele PORCINO Gaetano RATTAZZI Giulio Cesare RAVELLO Roberto Sergio SALINAS Francesco SALTI Tiziana SBRIGLIO Giuseppe SILVESTRINI Maria Teresa TEDESCO Giuliana TROIANO Dario TRONZANO Andrea VENTRIGLIA Ferdinando ZANOLINI Carlo |
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.
Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GENISIO Domenica - GOFFI Alberto - MINA Alberto - SCANDEREBECH Federica.
Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.
SEDUTA PUBBLICA
Proposta dell'Assessore Viano.
Entrambe le aree di cui sopra sono di
proprietà della società Immobiliare Ubertas S.r.l., Proponente la
trasformazione in oggetto, da convenzionare ai sensi dell'articolo 43 della
L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i..
Sull'area da trasformare per servizi è
attualmente presente un fabbricato ad un piano fuori terra e seminterrato a
destinazione produttiva (officina ed uffici) la cui consistenza complessiva
pari a mq. 3.725,07 è documentata dalla Tavola n. 05 del P.E.C. relativa alla
concessione edilizia n. 515/S del 31 dicembre 1987 e precedenti autorizzazioni.
Tale fabbricato verrà demolito dal Proponente prima della cessione delle aree
destinate a pubblici servizi, secondo quanto definito nello Schema di
Convenzione allegato al presente provvedimento (allegato 1).
Il contesto urbano intorno alle due aree
ATS ed R1 è caratterizzato da edifici residenziali lungo i corsi Peschiera,
Montecucco, Brunelleschi e le vie Medardo Rosso, Fattori, San Michele e Arvier
e dalla presenza di numerose aree a pubblici servizi che ospitano edifici per
l'istruzione, attrezzature di interesse comune ed aree a verde sportivo
attrezzate.
I dati tecnici fondamentali di progetto
sono i seguenti:
- ST mq. 4990 di cui:
ATS mq.
4818
R1 mq. 172
- SLP residenziale mq. 2641,20 di cui:
ATS mq.
2409
R1 mq. 232,20
- Aree per servizi mq. 4025,14 di cui:
area ceduta gratuitamente mq. 3854,40 (80% ATS)
area monetizzata mq. 170,74 (standard R1)
Per quanto riguarda l'ATS l'area ceduta gratuitamente alla Città ai sensi dell'articolo 20 delle NUEA del P.R.G. è pari a mq. 3.854,40 mentre, per quanto concerne le aree per servizi derivanti dall'attuazione della "R1" pari a mq. 170,74, queste verranno "monetizzate" dal Proponente ai sensi dell'articolo 6 comma 9 delle NUEA, che corrisponderà al Comune di Torino, in unica soluzione, in sede di stipulazione della Convenzione, come indicato nell'articolo 5 della stessa, l'importo dovuto. A tal proposito si fa presente che in data 18 gennaio 2007 il professionista incaricato, arch. Gian Luca Appendino, ha redatto apposita perizia estimativa dell'importo di Euro 41.724,59 (Euro/mq. 244,375), asseverata con giuramento in data 24 gennaio 2007 davanti al notaio dott. Giulio Biino, il cui valore è stato verificato e ritenuto valido in data 12 febbraio 2007 dall'ufficio tecnico competente, Settore Logistica e Valutazioni della Città.
Tuttavia, il suddetto valore dovrà essere aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa.
La quantità di SLP da realizzare è localizzata in un unico fabbricato a 6 piani fuori terra (5 + pilotis) che fronteggia la via Medardo Rosso; inoltre è prevista la parziale demolizione dell'ex edificio industriale da cedere alla Città con la relativa area di pertinenza.
Il Proponente si impegna sulla porzione di edificio conservato, ubicata in via Fattori angolo via Medardo Rosso, ad effettuare a proprie cura e spese, come da nota del 25 marzo 2009, il ripristino del manto di copertura ed il tamponamento sul lato da demolire, come previsto in Convenzione.
Il P.E.C. prevede la realizzazione di due tratti di rete fognaria bianca e nera previste nel sottosuolo di via Medardo Rosso, in quanto nel sottosuolo della stessa esistono unicamente reti fognarie private, il cui dimensionamento è stato ritenuto insufficiente dagli uffici comunali competenti.
L'importo delle suddette opere pari ad Euro 127.032,26 è stato individuato in base alle valutazioni dei singoli progetti al quale è stato applicato il coefficiente di riduzione del 10%, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici ed Enti competenti; il valore di tali opere viene definitivamente stabilito in sede di approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi metrici estimativi, purché nel rispetto dello scostamento previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 (mecc. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008 ed in ottemperanza a successivo provvedimento consiliare da assumere, così come indicato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 01057/009) approvata il 3 marzo 2009.
A seguito dell'approvazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 01057/009) approvata il 3 marzo 2009 avente ad oggetto le novità normative introdotte dal D.Lgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti esecutivi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le stesse verranno eseguite da impresa selezionata dal Proponente il P.E.C. mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. In tutti i casi, le imprese che concorrono alla procedura di scelta del contraente dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie ed agli importi dei lavori da eseguire.
Il Proponente corrisponderà gli oneri di urbanizzazione dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire stimati ad oggi in Euro 356.086,58 di cui Euro 169.010,38 per gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 187.076,20 per gli oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione (stima) Euro 356.086,58
- costo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo Euro 127.032,26
- differenza oneri da versare in sede di
rilascio del permesso di costruire Euro
229.054,32
Con riguardo ai suddetti oneri di urbanizzazione, gli stessi, pari ad Euro 356.086,58, dovranno essere in ogni caso adeguati a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.
In base allo Schema di Convenzione ed alle modalità in esso contenute, il Proponente si impegna, entro un anno dalla stipula della Convenzione e comunque prima del rilascio del permesso di costruire, a cedere a titolo gratuito al Comune di Torino le aree destinate dal presente P.E.C. a pubblici servizi e parte del fabbricato mantenuto.
Le opere da realizzare sulle aree cedute, a scomputo ed a cura e spese, dovranno essere eseguite entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, comunque non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione, mentre l'intervento edilizio privato dovrà essere completato entro 5 anni dalla stipula della Convenzione, termine corrispondente alla validità del presente Piano Esecutivo Convenzionato.
Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. non è definibile in sede di Convenzione in quanto il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri (numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc.) per la sua corretta definizione che è, pertanto, differita al momento del rilascio del permesso di costruire.
La Commissione Edilizia ha esaminato la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato esprimendo parere favorevole alla sua approvazione, mentre il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è stato valutato in sede di conferenza dei servizi presso il Settore Urbanizzazioni, ottenendo parere favorevole.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico, vista la classificazione acustica attribuita all'Ambito "8.g Medardo Rosso", ha espresso il parere di conformità del presente P.E.C. con il Piano di Zonizzazione Acustica e parere favorevole rispetto alla Valutazione di impatto acustico, con la prescrizione che, prima della cessione delle aree alla Città, i risultati delle analisi richieste siano sottoposti all'approvazione del medesimo Settore.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino, cui la documentazione completa del Piano Esecutivo Convenzionato è stata inviata in data 20 dicembre 2007 e pubblicata per affissione per quindici giorni consecutivi (dal 21 dicembre 2007 al 4 gennaio 2008 compreso), nei quindici giorni successivi (dal 5 gennaio 2008 al 19 gennaio 2008 compreso) non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse.
Rilevato, altresì, che la Circoscrizione n. 3, alla quale il medesimo progetto di P.E.C. è stato trasmesso con nota Prot. n. 5524 del 20 dicembre 2007, con deliberazione consiliare n. 2/3-08 del 17 gennaio 2008 (mecc. 2008 00227/086) ha espresso parere favorevole, condizionato al riposizionamento del previsto fabbricato residenziale sulla via Fattori, così come richiesto da alcuni cittadini residenti negli edifici di corso Peschiera e di via Medardo Rosso e alla realizzazione di un basso fabbricato destinato alle attività della Circoscrizione n. 3, allegato al presente atto (all. 3 - n. ).
A tali richieste si controdeduce come segue:
CONTRODEDUZIONE
Stante l'osservazione della Circoscrizione 3, gli esposti dell'Ing. Borsetti, rappresentante di alcuni residenti dello stabile di corso Peschiera 301 e il successivo intervento del Difensore Civico Regionale, effettuate le opportune verifiche, si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) abbia recepito le osservazioni formulate, riposizionando il fabbricato residenziale così come previsto dal P.R.G. vigente.
Per quanto riguarda la sistemazione dell'area da cedere per servizi, essendo la zona già ampiamente dotata di giardini pubblici, si ritiene opportuno attribuire alla menzionata area un diverso utilizzo mantenendone la destinazione a servizio pubblico e conservando parte dell'edificio industriale. Le opere di urbanizzazione da realizzare, a scomputo degli oneri dovuti, sono quindi unicamente relative al tratto di fognatura bianca e nera prevista nel sottosuolo di via Medardo Rosso, con conseguente versamento di parte degli oneri dovuti dal Proponente.
Dell'ex edificio industriale localizzato in via Fattori angolo via Medardo Rosso, si prevede la parziale demolizione delle parti che interferiscono con la superficie fondiaria di concentrazione della nuova edificazione, mentre la parte restante verrà ceduta alla Città con la relativa area di pertinenza.
Il Proponente si impegna ad effettuare a proprie cura e spese, il ripristino del manto di copertura ed il tamponamento di chiusura sul lato da demolire, come previsto in Convenzione.
Pertanto, vista la nuova soluzione progettuale, non è più prevista la realizzazione del basso fabbricato destinato alle attività della Circoscrizione n. 3 e si rende necessario sostituire lo Schema di Convenzione ed il Piano Esecutivo Convenzionato, come indicato al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento.
Il suddetto Schema di Convenzione è stato,
inoltre, aggiornato in conformità alle novità normative introdotte dal D.Lgs.
152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti), entrato in
vigore il 17 ottobre 2008, recepito con deliberazione della Giunta Comunale del
3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009), in materia di realizzazione delle opere di
urbanizzazione previste dagli strumenti esecutivi, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione dovuti, che prevede che le stesse verranno eseguite da impresa
selezionata dal Proponente il P.E.C. mediante procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 soggetti.
Infine, in osservanza dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., si prende atto che, in relazione al presente P.E.C., non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e
s.m.i.;
Visto il Piano
Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21
aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere
di conformità al Piano di zonizzazione acustica e parere favorevole rispetto
alla Valutazione di impatto acustico, con relative prescrizioni;
Visto il parere
favorevole della Commissione Edilizia sul progetto di P.E.C.;
Visto il parere
espresso in sede di Conferenza dei Servizi sul progetto delle opere di
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti e quelle a cura e spese del
Proponente;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per
i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare il
Piano Esecutivo Convenzionato (ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e
s.m.i.) relativo all'area da trasformare per servizi del P.R.G. denominata
"Ambito 8.g Medardo Rosso" e all'area residenziale R1 attigua alla
suddetta A.T.S., che si compone dei seguenti elaborati, allegati al presente
provvedimento:
- Schema di Convenzione (all. 1bis - n. );
- Piano Esecutivo Convenzionato dell'area da trasformare per servizi Ambito 8.g Medardo Rosso (all. 2bis - n. );
2) di dare
attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto
pubblico dello Schema di Convenzione (allegato 1), entro il termine di 1 anno
dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo
presentato dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con
funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della
Convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti attualmente
vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la società IMMOBILIARE UBERTAS SRL,
con sede in Torino, via Galluppi n. 5, Codice Fiscale e numero di iscrizione
presso l'Ufficio Registro Imprese di Torino: 00871190013, rappresentata dal
procuratore speciale sig. CAREGLIO Luciano, nato a Corneliano d'Alba (CN) il 6
luglio 1944, codice fiscale CRGLCN44L06D022F, domiciliato per la carica presso
la sede della suddetta società, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante,
nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al
momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché
le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e
comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione sarà acquisito a cura del Settore Permessi di Costruire;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto di massima ad Euro 127.032,26 per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti. L'eventuale entrata derivante dagli ulteriori oneri di urbanizzazione a carico del Proponente verrà accertata con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di approvare, ai sensi dell'articolo 6 delle N.U.E.A. di P.R.G., la "monetizzazione" delle aree per servizi derivanti dall'attuazione dell'area "R1" di mq. 170,74, il cui valore verrà corrisposto dal Proponente a favore del Comune di Torino, in unica soluzione, in sede di stipulazione della Convenzione, come indicato nell'articolo 5 della stessa. Il valore relativo alla monetizzazione, dell'importo di Euro 41.724,59 (Euro/mq. 244,375), riscontrato dalla perizia estimativa redatta in data 18 gennaio 2007 dal professionista incaricato, arch. Gian Luca Appendino, asseverata con giuramento in data 24 gennaio 2007 davanti al notaio dott. Giulio Biino, è stato verificato e ritenuto valido in data 12 febbraio 2007 dall'ufficio tecnico competente, Settore Logistica e Valutazioni della Città.
Tuttavia, il suddetto valore dovrà essere aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa;
6) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'introito relativo alla "monetizzazione" delle aree a servizi di cui al precedente punto 5), con imputazione del valore aggiornato in base ai disposti normativi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nel frattempo intervenuti in materia espropriativa, nel relativo bilancio di competenza;
7) di prendere atto che, in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
8) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALL'EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO
F.to Viano
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE SETTORE
PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE
F.to Virano
IL DIRIGENTE SETTORE
TRASFORMAZIONI CONVENZIONATE
F.to Caddia
Limitatamente ai punti 3 e 4:
IL DIRIGENTE SETTORE
COORDINAMENTO INTERVENTI
CONVENZIONATI E
VIGILANZA EDILIZIA
F.to Brullino
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni
IL SEGRETARIO
Repice
IL PRESIDENTE
Castronovo
SCHEMA DI
CONVENZIONE
AREA DA
TRASFORMARE PER SERVIZI DEL P.R.G.
AMBITO "8. g
Medardo Rosso" ed area residenziale R1
TRA
- Il Comune
di Torino C.F. 00514490010, in questo atto rappresentato da
...................?................ nato a ..................... il
....................., domiciliato per la carica in ..................... via
....................., a norma del Regolamento per i contratti attualmente
vigente e s.m.i.,
nel
seguito denominato per brevità "Comune" o "Città"
E
- Società
IMMOBILIARE UBERTAS SRL con sede in Torino, Via Galluppi n. 5, Codice Fiscale e
numero di iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Torino: 00871190013,
rappresentata dal procuratore speciale sig. CAREGLIO Luciano, nato a Corneliano
d'Alba (CN) il 06/07/1944, codice fiscale CRGLCN44L06D022F, domiciliato per la
carica presso la sede della suddetta società
nel seguito denominata per brevità
"Proponente"
PREMESSO
1. che le aree oggetto del presente Piano
Esecutivo Convenzionato sono classificate nel
PRG come:
- "Area da trasformare per
Servizi" denominata "Ambito 8.g Medardo Rosso della superficie di mq
4.818, a destinazione prevalentemente residenziale, disciplinata dagli artt. 7
e 20 e dalla relativa scheda normativa delle NUEA del PRG;
- "Area R1" della superficie di mq
172 a destinazione residenziale posta in fregio alla via Medardo Rosso
confinante con l'Ambito 8.g, soggetta
(art. 8 delle NUEA di PRG) alle regole ed ai parametri di trasformazione
urbanistici ed edilizi della relativa zona di appartenenza avente indice di
edificabilità pari a 1,35 mq/mq;
Entrambe
le aree, meglio identificate al successivo punto 10., sono di proprietà della
società IMMOBILIARE UBERTAS SRL, Proponente il presente P.E.C.;
2. che, nell'Ambito da trasformare per
servizi, deve essere ceduta gratuitamente per destinarla a verde, servizi e
viabilità urbana (ove prevista dal PRG) una quota pari all'80% dell'intera
superficie territoriale di proprietà privata quale dotazione perequata
complessiva, come previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n° 56 del 5
dicembre 1977 e s.m.i.;
3. che l'area di proprietà di mq 172 destinata
dal PRG a residenza di tipo R1 con indice di 1.35 mq/mq è compresa nel
perimetro del presente P.E.C. e genera una SLP pari a mq. 232,20;
4. che la superficie a servizi indotti
dall'area R1 di cui al precedente punto 3., in relazione alla suddetta SLP di
mq. 232,20, risulta essere pari a mq. 170,74 e sarà monetizzata per l'importo
dovuto, in sede di stipula del presente atto, secondo quanto stabilito
dall'articolo 5 cui si rimanda;
5. che l'art. 20 delle NUEA di PRG stabilisce
che, per i lotti già edificati delle Aree da Trasformare per Servizi, l'indice
di edificabilità di 0,7/3 mq S.L.P./mq ST è elevabile fino ad un massimo di
0,50 mq S.L.P../mq ST;
6. che, sull'Area da Trasformare per Servizi,
Ambito 8.g, esistono attualmente manufatti e fabbricati della superficie
complessiva di mq 3.854,40 (locali tecnici esclusi);
7. che, in riferimento alle modalità di
attuazione delle previsioni urbanistiche dianzi citate, la quantità minima di
aree per servizi da cedere gratuitamente al Comune è di mq 3.854,40 quale
dotazione perequata complessiva, pari all'80% dell'intera superficie
territoriale di proprietà privata;
8. che, in riferimento alle modalità di
attuazione delle previsioni urbanistiche dianzi citate, la quantità complessiva
di SLP residenziale realizzabile derivante dalle due aree di cui al precedente
punto 1 è di mq 2.641,20 e precisamente mq 232,20 derivanti dall'area R1 e mq
2.409,00 dall'ATS 8.g;
9. che le modalità dell'art. 7 delle NUEA del
PRG vigente prevedono il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo di
iniziativa privata (PEC ex art. 43 LUR) qualora si intendano modificare alcune
indicazioni contenute nelle tavole di azzonamento del PRG alla scala 1:5000, e/o indicazioni non prescrittive
fornite dalla relativa scheda normativa;
10. che il Proponente è proprietario degli
immobili siti in Torino in via Medardo Rosso n. 6, compresi nell'Area da
Trasformare per Servizi 8.g e nell'area R1, della superficie territoriale
complessiva pari a 4.990 mq., come desunta dai seguenti atti notarili:
- atto di compravendita immobiliare del 3
luglio 2002 tra le società "L'ARCIERE S.C. a R.L." e "LUCAR
S.R.L." a rogito notaio Avv. Francesco Boggia, repertorio n. 96788
raccolta n. 11320, registrato a Vercelli in data 8 luglio 2002 al n. 1035;
- atto di compravendita immobiliare del 22
dicembre 2006 tra le società "LUCAR S.R.L." e "VALERIA
S.R.L." rogito notaio Dott. Giulio Biino, repertorio n. 19329 raccolta n.
9727, registrato a Torino in data 20 gennaio 2007 al n. 883 - 1T;
- atto del 5 settembre 2007 rogito notaio
Avv. Franco Amadeo, repertorio n. 136578 raccolta n. 31895, registrato ad
Imperia in data 6 settembre 2007 al n. 3370 - 1T, relativo alla fusione per
incorporazione della società "SOCIETA' IMMOBILIARE UBERTAS S.I.U.
S.R.L." nella società "VALERIA S.R.L.", di cui all'allegato
Statuto sociale di modifica dell'art. 1 relativo alla denominazione sociale in
"IMMOBILIARE UBERTAS S.R.L.".
I
suddetti immobili sono descritti al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni al
Foglio 1227 particella n. 420 indicata nella planimetria catastale che, previo
esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A );
11. che il P.R.G. vigente considera l'Ambito 8.g
Medardo Rosso di categoria B, secondo il D.M. 02.04.1968 n° 1444 e s.m.i. e
consente interventi di trasformazione per utilizzazioni private ai sensi e per
gli effetti dell'art. 20 delle NUEA;
12. che il Proponente si impegna a realizzare,
in conformità al D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo), entrato in
vigore il 17 ottobre 2008, le opere di urbanizzazione previste dal PEC a
scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, relative al tratto di fognatura
bianca e nera prevista lungo la via Medardo Rosso, secondo gli allegati
progetti di cui al successivo art. 11;
13. che il Proponente si impegna a realizzare a
proprie cura e spese, sulla porzione di edificio conservato localizzato in via
Fattori angolo via Medardo Rosso, il ripristino del manto di copertura ed il
tamponamento sul lato da demolire;
14. che, secondo l'art. 45 della L.R. 56/77 e
s.m.i. integrato dalle NUEA del P.R.G. vigente, la presente Convenzione deve
avere i seguenti contenuti essenziali:
- impegno di cessione gratuita a favore della
Città delle aree per servizi;
- "monetizzazione" delle aree a
servizi derivanti dalla destinazione residenziale R1;
- impegno, da parte del Proponente, al
versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- impegno alla realizzazione del tratto di
fognatura bianca e nera a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
- impegno alla realizzazione, a cura e spese
del Proponente, della copertura e tamponamento del fabbricato mantenuto,
ubicato in via Fattori angolo via Medardo Rosso;
- caratteristiche e tempi di realizzazione
degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;
15. che è stata presentata proposta di Piano
Esecutivo Convenzionato ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5/12/1977
n. 56 e s.m.i. a firma dell' Arch. Gian Luca Appendino con studio in Torino,
C.so Vittorio Emanuele n. 12, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti
della Provincia di Torino al n. 2104 codice fiscale PPN GLC 57R19 L219I formato
dagli elaborati elencati al successivo articolo 3;
16. che l'art. 13 comma 2° lett. D) del
Regolamento COSAP n. 257, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in
data 21 dicembre 1998 (mecc. 199810083/13) e modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 (mecc. 199909914/13), 7 febbraio
2000 (mecc. 200000275/13), 5 marzo 2001 (mecc. 200100571/13), 18 febbraio 2002
(mecc. 200200276/013), 31 marzo 2003 (mecc. 200301582/013), 15 marzo 2004
(mecc. 200400443/013), 26 luglio 2004 (mecc. 200404534/013) e 7 marzo 2005
(mecc. 200500223/013), disciplina l'occupazione delle aree pubbliche da parte
del Proponente necessaria per la realizzazione di servizi o strutture destinate
a diventare di proprietà della Città, stabilendone l'esenzione
dall'applicazione del canone;
17. in data ??????, è stato presentato atto
d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 del Codice Civile, atto
rogito notaio dottor ??????.., repertorio n. ??.. fascicolo n. ??, registrato
il ????????.. al ?.. Ufficio delle Entrate al n. ??????.;
18. in data 14 novembre 2007, è stata costituita
a favore della Città la fideiussione n. 82849/EP dell'importo di euro 9.491,82,
emessa dalla società Internazionale S.p.A., a garanzia della puntuale stipula
della presente Convenzione;
19. a presente proposta di Piano Esecutivo
Convenzionato:
- acquisito il parere favorevole della
Commissione Edilizia;
- risulta coerente con il piano di
Zonizzazione Acustica, come da parere espresso dal Settore Tutela Ambiente e
Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico;
- è stata approvata dalla Giunta Comunale in
data 18 dicembre 2007;
- è stata inviata per il deposito all'Albo
Pretorio del Comune in data 20 dicembre 2007 e pubblicata per affissione per
quindici giorni consecutivi, dal 21/12/2007 al 04/01/2008 compreso;
- è stata trasmessa al Consiglio
Circoscrizionale n. 3 in data 20 dicembre 2007;
20. che, nel termine di trenta giorni messo a
disposizione dell'organo di decentramento amministrativo per l'espressione del
parere di competenza a far data dal ricevimento del progetto di Piano Esecutivo
Convenzionato e dello Schema di Convenzione, sono pervenute le osservazioni da
parte del Consiglio Circoscrizionale n. 3, espresse nella deliberazione n. 2/3-08 del 17 gennaio 2008 - mecc. n. 2008 00227/086, alle quali si è
controdedotto con la stessa deliberazione di approvazione;
21. che, a seguito della pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e dello
Schema di Convenzione per la durata di quindici giorni consecutivi, di cui al
precedente punto 19., nei quindici giorni successivi, dal 05/01/2008 al
19/01/2008 compreso non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nel
pubblico interesse;
22. che il Consiglio Comunale, con deliberazione
n. ?.. del ?? (esecutiva dal ?..) ha (controdeducendo alle osservazioni, se
pervenute) approvato la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato con mandato
al Dirigente competente per la stipula della Convenzione;
23. che il Comune di Torino, dal canto suo, si
impegna a rilasciare il permesso di costruire per l'intervento previsto dal
Piano Esecutivo Convenzionato, con le modalità della presente Convenzione, nel
rispetto delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente e delle disposizioni procedurali
vigenti in materia (D.P.R. 380/01 e s.m.i.) e delle Norme Tecniche di Attuazione
del P.E.C.
CIÒ PREMESSO
le parti come
sopra costituite in atto
CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Generalità
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione.
ARTICOLO 2
Immobili di proprietà
del Proponente oggetto della presente Convenzione
Il Proponente è proprietario dei terreni e dei
fabbricati indicati ai punti 1. e 10. delle Premesse, della superficie
territoriale complessiva pari a 4.990 mq. e nella planimetria catastale che,
previo esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A).
ARTICOLO 3
Elaborati
costituenti il Piano Esecutivo Convenzionato
Il Piano Esecutivo Convenzionato, oltre al presente Schema di
Convenzione, comprende i seguenti elaborati:
- Relazione
- Progetto planivolumetrico che si compone
dei seguenti elaborati grafici:
- Tav. 01 -
Estratto di P.R.G.C. e scheda normativa - Scala 1:5000
- Tav. 02 -
Individuazione della proprietà su mappa catastale - Scala 1:1000
- Tav. 03 - Individuazione catastale dell'area e del
fabbricato da cedere gratuitamente al Comune di Torino - Scala 1:1000
- Tav. 04 -
Carta tecnica comunale - Scala 1:1000
- Tav. 05 -
Stato di fatto
- Tav. 05 bis - Demolizioni / Nuove costruzioni
- Tav. 06 -
Urbanizzazioni primarie esistenti - Scala 1:1000
- Tav. 07 -
Ambito urbano di riferimento - Scala 1:5000
- Tav. 08 -
Progetto complessivo del P.E.C. - Scala 1:500
- Tav. 09 -
Scheda di sintesi dei dati quantitativi del P.E.C.
- Tav. 10 -
Pianta Piano primo interrato
- Tav. 11 -
Pianta piano secondo interrato
- Tav. 12 -
Pianta piano terreno - Scala 1:200
- Tav. 13 -
Pianta piano tipo - Scala 1:200
- Tav. 14 -
Sezione trasversale - Scala 1:200
- Tav. 15 -
Prospetto su via Medardo Rosso - Scala 1:200
- Tav. 16 -
Prospetto della manica verso l'area a servizi - Scala 1:200
- Tav. 17 -
Pianta fognatura nera in progetto
- Tav. 18 -
Profilo longitudinale sulla condotta di allaccio A-B-C - Scala 1:200
- Tav. 19 -
Particolari fognatura nera in progetto - Scala 1:500
- Tav. 20 -
Computo metrico estimativo - opere da eseguire a scomputo
- Tav. 21 -
Vista prospettica - Scala 1:200
- Tav. 22 -
Norme tecniche di attuazione
- Tav. 23 -
Documentazione fotografica
I sopracitati
elaborati, in quanto parte integrante della deliberazione C.C. n. ?.. del ???.
che ha approvato lo strumento urbanistico, hanno già acquisito natura di atti
pubblici.
Ne è dunque qui
omessa l'allegazione, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto
per averli il Proponente sottoscritti ed il Comune approvati.
Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune che
ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio
di eventuali copie.
ARTICOLO 4
Il Proponente, società IMMOBILIARE UBERTAS SRL, si
impegna a cedere a titolo gratuito, entro un anno dalla stipula della presente
Convenzione e comunque prima del rilascio del Permesso di Costruire, al Comune
di Torino, che si riserva di accettare, la proprietà dell'area necessaria per
la realizzazione dei servizi di complessivi mq 3.854,40, pari all'80%
dell'intera superficie territoriale di proprietà dell'ambito individuato al
Catasto Terreni al Foglio n° 1227 particella n° 420b e parte dell'ex fabbricato
industriale localizzato tra le vie Fattori e Medardo Rosso, individuato al
Catasto Fabbricato al Foglio 1227 particella 420 parte. Tali immobili sono
rappresentati nella tavola che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato B).
L'area dovrà essere ceduta a "nuda terra",
spianata al filo marciapiedi, ad eccezione della parte ove insiste il
fabbricato mantenuto, pertanto conservato e ceduto, come sopra descritto, alla
Città.
L'area dovrà
essere ceduta franca e libera da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi,
servitù, ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento
e al possesso del bene; il cedente garantisce il Comune per l'evizione totale o
parziale del bene, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 c.c.
Prima della
cessione dell'area a servizi di cui
sopra, il Proponente dovrà demolire, a proprie cura e spese, parte del
fabbricato ed i manufatti esistenti sull'area in cessione, come previsto dal
successivo articolo 6, e dovrà, altresì, eseguire a proprie cura e spese, ove
necessarie, le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle NUEA di
PRG.
Il Proponente
dovrà presentare, inoltre, al Settore Ambiente e Territorio della Città, prima
del rilascio del permesso di costruire e comunque prima della cessione della
predetta area, i risultati delle indagini svolte sui campioni prelevati per
verificare la qualità del sottosuolo, come richiesto con nota del 31 luglio
2007, fermo restando l'obbligo, in capo allo stesso Proponente, di procedere
all'eventuale bonifica ambientale.
A
garanzia dell'obbligo di demolizione di parte del fabbricato e dei manufatti
sovrastanti l'area destinata a servizi pubblici in cessione al Comune, il
Proponente rilascia, all'atto della stipula della presente Convenzione, idonea
polizza fidejussoria,come meglio specificato nel successivo articolo 6 cui si
rimanda.
Il
presente atto vale come contratto preliminare unilaterale di cessione ex art.
1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con obbligo
di stipulazione del contratto definitivo entro il termine suddetto di un anno
dalla stipula della presente Convenzione e, a tal fine, viene trascritto nei
pubblici registri immobiliari.
ARTICOLO 5
Monetizzazione
aree a servizi
La superficie a
servizi indotti dall'area R1 di cui ai punti 3. e 4. delle Premesse, in
relazione alla SLP residenziale di mq. 232,20, risulta essere pari a mq.
170,74: ai sensi dell'art. 6 comma 9 delle NUEA, il Proponente ne corrisponderà
alla Città il relativo valore, stimato con perizia giurata redatta dal
professionista arch. Gian Luca Appendino, il cui procedimento di stima del
valore di monetizzazione è stato ritenuto corretto dalla Divisione Patrimonio - Settore Logistica e Valutazioni della Città.
Pertanto, in sede di stipula della presente
Convenzione, il Proponente corrisponderà al Comune di Torino, in unica
soluzione, l'importo dovuto relativo alla stima di cui sopra pari ad euro
41.724,59, che dovrà, comunque, essere aggiornato in base ai disposti normativi
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel frattempo intervenuti in materia
espropriativa, quale valore della "monetizzazione" in luogo della
cessione di aree per servizi.
ARTICOLO 6
Obbligo di
demolizione di parte dei fabbricati e manufatti e relative penali
Il Proponente dovrà provvedere alla demolizione di
parte dei fabbricati e manufatti esistenti sull'area in cessione di cui al
precedente articolo 4.
Il Proponente
dovrà, inoltre, eseguire a proprie cura e spese l'eventuale bonifica ai sensi
dell'art. 28 delle NUEA di PRG, da effettuarsi prima della cessione dell'area
stessa.
L'inadempimento
del suddetto obbligo relativo alla demolizione o il tardivo adempimento verrà
sanzionato con una penale pari al 30% del costo di demolizione del fabbricato,
come risultante da computo metrico estimativo di perizia giurata di
professionista iscritto al competente ordine professionale, redatto a cura e
spese dello stesso Proponente.
A garanzia
dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di cui sopra (demolizione di
parte dei fabbricati e manufatti) e del pagamento dell'annessa penale, il
Proponente rilascia, al momento della stipulazione della presente Convenzione,
una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di importo
pari al costo di demolizione, aumentato del 30% a copertura anche della
suddetta penale.
La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti
bancari o assicurativi, dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto
attiene al contenuto sia in ordine alla idoneità della polizza medesima. La
fideiussione dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto
a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse
quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di
preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.
ARTICOLO 7
Utilizzazione
temporanea da parte dei Proponenti dell' area ceduta
Il Comune si obbliga a consentire l'utilizzazione
temporanea, da parte del Proponente soggetto attuatore, dell'area che sarà
ceduta alla Città per servizi pubblici, in misura strettamente necessaria ai
relativi cantieri e fino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori.
Il Proponente manleva il Comune di Torino da ogni e
qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso dell'area
ceduta.
ARTICOLO 8
Utilizzazione
urbanistica ed edilizia delle aree
La presente Convenzione prevede l'utilizzazione
edificatoria delle aree come indicate in
premessa.
L'intervento
edilizio, in attuazione del P.R.G. vigente
e secondo le previsioni delle schede normative relative all'Ambito 8.g
Medardo Rosso e della limitrofa area residenziale R1 è destinato per mq.
2.641,20 di S.L.P. a residenza (mq. 2.409 derivanti dalla trasformazione
dell'Ambito 8.g e mq. 232,20 dai diritti edificatori afferenti alla confinante
area R1 posta in fregio alla via Medardo Rosso e ricompresa nel perimetro del
PEC come indicato al punto 3. delle premesse) ed è finalizzato alla
realizzazione di un nuovo fabbricato, con un numero di abitanti insediabili
pari a 78 unità, mediante il rilascio di un unico Permesso di Costruire.
La S.L.P.
complessiva realizzabile nella proprietà è pari a mq 2.641,20 ed è destinata
totalmente a residenza.
Il Permesso di
Costruire sarà rilasciato successivamente alla cessione gratuita delle aree a
servizi di cui al precedente articolo 4.
La destinazione d'uso prevista può essere modificata,
previa richiesta ed eventuali adeguamenti delle aree a servizi, entro i limiti
delle varianti percentuali ammesse e specificate nella scheda normativa di
P.R.G., senza che tale circostanza costituisca variante alla presente
Convenzione.
Prima del rilascio del permesso di costruire, comunque
prima della cessione dell'area a servizi pubblici di cui al precedente articolo
4, il Proponente dovrà produrre al Settore Ambiente e Territorio della Città,
al fine di verificare la qualità del sottosuolo, i risultati delle indagini
svolte sui campioni prelevati, come richiesto con nota del 31 luglio 2007,
fermo restando l'obbligo in carico al Proponente dell'eventuale bonifica
ambientale.
ARTICOLO 9
Durata del Piano
Esecutivo Convenzionato, tempi di realizzazione degli interventi relativi alle
opere di urbanizzazione, degli interventi edilizi privati e relative penali
L'ultimazione degli interventi edilizi privati dovrà
avvenire entro il termine di 5 anni dalla stipula della presente Convenzione,
corrispondente al termine di validità del P.E.C.
Le opere da realizzare a scomputo degli oneri di cui
ai successivi articoli 10, 11 e 12
dovranno essere eseguite entro 3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo
delle stesse, comunque non oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione.
Le opere da realizzare a cura e spese del Proponente,
inerenti il ripristino del manto di copertura del fabbricato mantenuto ed il
tamponamento dello stesso con muratura in blocchetti splittati di spessore cm
20, salvo eventuali diverse indicazioni che l'Amministrazione potrà richiedere
prima della cessione dello stesso, nel rispetto del costo preventivato dal
proponente, dovranno essere eseguite prima della cessione di tale fabbricato
alla Città, pertanto entro un anno dalla data di approvazione della
deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 22. delle premesse.
Pertanto, a garanzia dell'esatta e tempestiva
osservanza dell'obbligo di realizzazione delle opere di cui sopra e del
pagamento dell'annessa penale, il Proponente rilascia, al momento della stipula
della presente Convenzione, una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a
favore del Comune di importo pari al costo delle opere da realizzare a scomputo
degli oneri dovuti e di quelle da eseguire a cura e spese, aumentato del 30% a
copertura anche della suddetta penale.
La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti
bancari o assicurativi, dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto
attiene al contenuto sia in ordine alla idoneità della polizza medesima. La
fideiussione dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto
a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse
quelle indicate dall'art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di
preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.
Il permesso di
costruire dovrà essere richiesto al Comune nei tempi utili a consentire il
rispetto della scadenza temporale del P.E.C.
Il rilascio del
permesso di costruire da parte del Comune è subordinato alla cessione delle
aree a servizi, e alla cessione di parte del fabbricato mantenuto, localizzato
tra le vie Fattori e Medardo Rosso.
Il rilascio dei
certificati di abitabilità/agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo
positivo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo.
Il Comune, a
seguito di richiesta da parte del Proponente, potrà accordare proroghe ai
termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante
l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.
ARTICOLO 10
Oneri di
urbanizzazione
Il Proponente si impegna per se stesso, suoi
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere i contributi
inerenti gli oneri di urbanizzazione, pari a euro 327.561,63 calcolati secondo
il metodo tabellare e in ogni caso da adeguarsi a seguito dell'entrata in
vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. n.
2007 02672/009 e dei successivi provvedimenti attuativi.
Sulla base delle indicazioni progettuali fornite dal
PEC, i suddetti oneri sono così determinati:
1) Calcolo analitico del costo delle opere di
urbanizzazione primaria corrispondente alla sistemazione delle aree destinate
dal PEC a verde pubblico ed al collettore fognario della via M. Rosso
(riferimento Progetto di massima):
Euro 141.146,95 -
10% coefficiente di riduzione = Euro 127.032,26
area
dell'intervento delle opere di urbanizzazione = mq 3.854,40.
Costo unitario
medio Euro/mq 33,00
2) Quota
oneri per urbanizzazione primaria relativa alla superficie
teorica per servizi a carico dell'intervento (nei
limiti dello standard
di cui all'art. 21 L.R. 56/77)
2.641,20 / 34 = 78
abitanti x 25 mq/ab = 1.950 mq x 33,00 = Euro 64.350,00
3) Onere
tabellare relativo alle opere di urbanizzazione primaria: Euro 169.010,38
4) Onere
tabellare relativo alle opere di urbanizzazione secondaria: Euro 187.076,20
La somma degli importi di cui ai punti 3) e 4), pari a Euro 356.086,58 costituirà il
contributo a carico del privato Proponente per urbanizzazione primaria e
secondaria.
Tale contributo, al quale dovrà essere sottratto
l'importo di cui al punto 1) relativo alle opere da realizzare a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, verrà corrisposto secondo la usuale rateizzazione e
con le modalità operate dal Comune di Torino ovvero in quattro rate semestrali,
la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio del Permesso
di Costruire.
Con riguardo ai suddetti oneri di urbanizzazione, gli
stessi, pari ad Euro 356.086,58, dovranno essere in ogni caso adeguati a
seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del
16 aprile 2008 mecc. 2007 02672/009 e dei successivi provvedimenti attuativi.
ARTICOLO 11
Opere di
urbanizzazione eseguite in parte a scomputo degli oneri
ed in parte a cura
e spese del Proponente
In conformità al D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo
decreto correttivo), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, le opere di
urbanizzazione previste dal PEC, secondo le indicazioni fornite dal progetto di
massima delle Opere di Urbanizzazione e sulla base del relativo computo
metrico, sono ricondotte al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (c.d. Codice dei
Contratti Pubblici).
Pertanto, le opere a scomputo sono eseguite da impresa
selezionata dal Proponente il PEC mediante procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici); l'invito va rivolto ad almeno 5
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
In tutti i casi, le imprese che concorrono alla
procedura di scelta del contraente dovranno essere in possesso dei requisiti di
cui all'art. 40 del Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie
ed agli importi dei lavori da eseguire.
Tutte le Opere di Urbanizzazione previste nei progetti
esecutivi dovranno, comunque, essere realizzate senza ulteriori oneri per la
Città..
Tali progetti dovranno essere redatti secondo le
modalità del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici).
L'opera da eseguire a scomputo consiste nella
realizzazione del collettore fognario bianco e nero nel sottosuolo della via
Medardo Rosso.
L'opera da eseguire a cura e spese del Proponente,
sulla porzione di edificio conservato localizzato in via Fattori angolo via
Medardo Rosso, consiste nel ripristino del manto di copertura ed il
tamponamento sul lato da demolire con muratura in blocchetti splittati armati
di spessore cm 20, salvo eventuali diverse indicazioni che l'Amministrazione
potrà richiedere prima della cessione dello stesso, nel rispetto del costo
preventivato dal proponente.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere
eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali
approvati.
Il Proponente potrà richiedere al Comune
l'autorizzazione alle modifiche o alle integrazioni degli elaborati tecnici
richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso o, in
caso di maggiori oneri, questi saranno a totale carico del soggetto Proponente.
La progettazione delle opere di urbanizzazione consta
di tre fasi:
- progetto
di massima approvato contestualmente allo strumento urbanistico comprensivo
degli elaborati previsti dalla normativa vigente nonché del computo metrico
estimativo;
- progetto preliminare, che indichi le opere
da realizzare, corredato da un cronoprogramma dei lavori;
- progetto
esecutivo, corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di
realizzazione ed ultimazione delle opere.
I progetti
preliminari ed esecutivi delle singole opere di urbanizzazione, da redigersi
esclusivamente a misura, dovranno essere comprensivi del computo metrico
estimativo delle stesse, da effettuarsi con perizia di stima redatta da
professionista abilitato e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi
prezzi adottati dalla Città al momento della stipula della Convenzione.
Per i prezzi
eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori
pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.
Il valore delle
opere da realizzarsi a scomputo viene definitivamente stabilito in sede di
approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse, sulla base dei computi
metrici estimativi, purché nel rispetto dello scostamento ammesso dalla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc. n. 2007 02672/009)
approvata in data 16 aprile 2008 ed in ottemperanza a successivo provvedimento
consiliare da assumere, così come indicato con deliberazione della Giunta
Comunale n. mecc. 200901057/009
approvata il 3 marzo 2009. In caso di importo superiore derivante da
opere non espressamente richieste dalla Città, l'onere sarà integralmente posto
a carico del Proponente.
La contabilità dei
lavori sarà effettuata a "misura" a cura del Direttore dei Lavori.
L'importo dei lavori non potrà eccedere quello approvato nel progetto
esecutivo, a meno che, in fase esecutiva, non si verifichi la necessità di
realizzare opere di maggior importo non previste e/o prevedibili in fase di
progettazione. Tali opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere
approvate dall'Amministrazione Comunale.
Qualora, in sede
di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi dell'opera rispetto al prezzo
determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o
maggiori opere realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a
totale carico del soggetto attuatore e non potrà, di conseguenza, essere
scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.
Qualora il costo
dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore
all'importo definito, il Proponente è tenuto a versare la relativa differenza.
Il progetto
preliminare dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla stipulazione della
convenzione urbanistica al Settore Urbanizzazioni della Divisione
Infrastrutture e Mobilità.
Il progetto
esecutivo dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'approvazione del
progetto preliminare, al Settore Urbanizzazioni della Divisione Infrastrutture
e Mobilità, che avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla presentazione
del progetto, per l'istruttoria, e, in caso favorevole, per procedere alla
relativa approvazione. Durante i predetti 150 giorni, il Settore Urbanizzazioni
sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione degli Uffici tecnici
competenti della Città richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a
renderlo conforme ai pareri pervenuti. Il termine di 150 giorni non decorre per
tutto il tempo impiegato dal soggetto proponente per adeguare il progetto alle
prescrizioni dei suddetti Uffici.
Rispetto al
computo metrico estimativo delle opere contenute nel progetto preliminare,
l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi più del
5%; qualora si verificasse uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà
essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale.
Le fideiussioni di
cui all'articolo 15 della presente Convenzione verranno utilizzate per
garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente
articolo.
Decorso il termine
per l'adempimento della realizzazione delle opere previste, la Città potrà
incamerare le garanzie fidejussorie presentate dal Proponente oppure disporre
la revoca dell'intervento.
Gli oneri relativi
al progetto preliminare ed esecutivo, alla direzione dei lavori ed ai collaudi
delle opere di urbanizzazione sono a carico del Proponente. Il valore delle
opere da realizzare deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi vigente al
momento della stipulazione della presente Convenzione, ridotto del coefficiente
pari al 10% di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2008 (mecc.
n. 2007 02672/009) approvata in data 16 aprile 2008 ed in ottemperanza a
successivo provvedimento consiliare da assumere, così come indicato con
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200901057/009 approvata il 3 marzo 2009.
Il rilascio del
titolo abilitativo edilizio è, comunque, subordinato all'approvazione del
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 12
Direzione Lavori e Collaudo delle opere di urbanizzazione
Abitabilità/Agibilità
Le opere di
urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al
competente collegio o ordine professionale, scelto dall'Amministrazione prima
della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti
qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Proponente.
Al momento della consegna dei lavori dovrà essere
informato l'Ispettorato Tecnico.
La contabilità dei
lavori dovrà essere redatta a misura e secondo le norme correnti dei lavori
pubblici, onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità
delle opere eseguite.
Il professionista incaricato della Direzione dei
Lavori si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge proprie della
Direzione Lavori di opere pubbliche secondo quanto previsto dal Regolamento di
Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, ai sensi del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti
Pubblici).
Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, i
collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno
essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed
all'importo degli stessi.
I tecnici, da uno a tre, sono nominati
dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi
sono a carico del Proponente.
Resta inteso che
ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di
urbanizzazione della presente Convenzione sarà a carico del Proponente.
Il collaudo
tecnico-amministrativo delle opere dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
Nel corso
dell'esecuzione dei lavori, così come avviene per i lavori appaltati dalla
Città, l'Ispettorato Tecnico della Città potrà effettuare controlli e visite
ispettive alle opere di urbanizzazione da eseguirsi, indipendentemente dalle
verifiche di competenza dei collaudatori; qualora siano rilevate inadempienze,
od errori, l'Ispettorato ne darà comunicazione al Proponente ed al collaudatore
per i necessari provvedimenti ed all'Amministrazione per conoscenza.
La data di
ultimazione dei lavori è quella in cui il Proponente deposita presso il Comune
la dichiarazione di fine lavori semprechè il Comune non sollevi obiezioni in
merito nei 15 giorni successivi.
Ai sensi e per gli
effetti del presente articolo, il Proponente solleva il Comune da qualsiasi
responsabilità derivante dall'esecuzione delle opere.
In attesa del
collaudo, all'ultimazione dei lavori il Proponente potrà, su richiesta
specifica del Comune, provvedere alla consegna provvisoria delle opere
eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo
accertamento della Commissione di Collaudo (o collaudatore) e parere favorevole
del Settore che prenderà in consegna l'opera collaudata.
Il Certificato di
Collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.
Sino all'approvazione del collaudo restano a carico
del Proponente gli oneri di manutenzione delle opere realizzate.
Ai fini del rilascio dei certificati di
abitabilità/agibilità relativi agli interventi edilizi, l'opera si intende
ultimata quando al singolo immobile sia assicurato l'accesso, l'allacciamento
alla rete idrica e alle fognature, previa attestazione del funzionamento delle
medesime da parte degli Enti competenti.
Il rilascio dei
certificati di abitabilità/agibilità è, in ogni caso, subordinato al collaudo
positivo delle opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 13
Contributo inerente al costo di costruzione
Il Proponente
corrisponderà il contributo dovuto, ai sensi del DPR 380/2001, relativo al
costo di costruzione al momento del rilascio del permesso di costruire.
Detto onere, verrà
corrisposto in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere
versata al momento del rilascio del permesso di costruire.
ARTICOLO 14
Programma Edilizio - Articolazione operativa
Nel rispetto dell'articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G.
vigente, l'attività edificatoria dell'area troverà attuazione concreta mediante
n. 1 permesso di costruire.
Il permesso di costruire verrà richiesto dal
Proponente con scadenza tale da garantire l'ultimazione dei lavori entro il
termine temporale fissato all'articolo 9.
L'ultimazione degli interventi edilizi privati dovrà
avvenire entro il termine di 5 anni dalla stipula della presente Convenzione,
corrispondente al termine di validità del P.E.C.
Le opere da realizzare a scomputo degli oneri di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, dovranno essere eseguite entro
3 anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle stesse, comunque non
oltre 4 anni dalla stipula della Convenzione.
Le opere da realizzare a cura e spese del Proponente,
inerenti il ripristino del manto di copertura del fabbricato mantenuto ed il
tamponamento dello stesso con muratura in blocchetti splittati armati di
spessore cm 20, salvo eventuali diverse indicazioni che l'Amministrazione potrà
richiedere prima della cessione dello stesso, nel rispetto del costo
preventivato dal proponente, dovranno essere eseguite dal Proponente prima
della cessione di tale fabbricato alla Città, pertanto entro un anno dalla data
di approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 22.
delle premesse.
ARTICOLO 15
Garanzie finanziarie
A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli
obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Proponente, per se stesso,
suoi successori o aventi causa, rilascerà a favore del Comune, le seguenti
polizze fidejussorie assicurative o bancarie a scalare:
al momento
della stipulazione della presente Convenzione:
a) a garanzia
dell'esatta e tempestiva osservanza dell'obbligo di demolizione di parte dei
fabbricati e manufatti localizzati sulle aree da cedere alla Città e del
pagamento dell'annessa penale, ai sensi degli artt. 4 e 6 della presente Convenzione, pari al valore
del costo di demolizione incrementato del 30% a copertura anche della suddetta
penale;
b) a garanzia
degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri dovuti e per le opere da eseguire a cura e spese del
Proponente e del pagamento dell'annessa penale, ai sensi degli articoli 9, 10,
11 e 12 della presente Convenzione, pari al valore delle opere incrementato del
30% a copertura anche della suddetta penale;
al momento del
ritiro del permesso di costruire:
c) a garanzia del pagamento degli oneri di
urbanizzazione eccedenti l'importo delle opere da realizzare;
d) a garanzia
del pagamento delle rate del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 13
della presente Convenzione.
Le garanzie sopra
indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi
dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n.348 e s.m.i., dovranno essere
accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla
idoneità delle garanzie fidejussorie medesime.
Le fidejussioni
bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione che il
fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del
Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di
provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Cod. Civ., con
esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944
Cod. Civ.
La fideiussione di cui al punto a) sarà svincolata
successivamente alla verifica da parte della Città della regolarità delle
demolizioni.
La fideiussione di cui al punto b), fino alla
corrispondenza dell'80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione ai
relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati
dal Collaudatore/i in corso d'opera. Resta inteso che il restante 20% sarà
svincolato entro 60 giorni dalla data di collaudo favorevole delle singole
opere.
Le fideiussioni di cui ai punti c) - d) verranno
proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti effettuati.
ARTICOLO 16
Sanzioni
convenzionali
Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso
effettuati durante il periodo di validità del P.E.C. per destinazioni d'uso
degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono convenzionalmente equiparati a
variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'articolo 31 D.P.R. n.
380/2001, ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al 2° comma art. 32
del D.P.R. n. 380/2001.
Gli eventuali
mutamenti di destinazione effettuati
oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il regime giuridico e
normativo al momento vigente.
ARTICOLO 17
Trasferimento
degli obblighi
Tutti i diritti e
gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardanti l'attuazione degli
interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nel P.E.C. sono
assunti dal Proponente per se stesso, suoi successori anche parziali e aventi
causa a qualsiasi titolo.
Qualora il
Proponente proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati
e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, lo stesso dovrà
farne espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e
degli oneri di cui alla Convenzione stessa, che nell'ipotesi di pluralità di
aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti.
Gli aventi causa
dal soggetto attuatore dovranno inoltre fornire idonee garanzie fideiussorie
per l'attuazione degli interventi previsti in Convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli
obblighi e degli oneri sopracitati, il Proponente ed i suoi successori od
aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli
obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.
ARTICOLO 18
Spese
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente
Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della
proprietà immobiliare, saranno a totale carico del Proponente.
ARTICOLO 19
Allegati
Formano parte integrante
e sostanziale della presente Convenzione il seguenti allegati:
Allegato A - Planimetria Catastale Aree di proprietà
del Proponente e visure catastali;
Allegato B - Planimetria delle aree da cedere a titolo
gratuito per servizi pubblici e cessione gratuita alla Città di parte del
fabbricato mantenuto, localizzato tra le vie Fattori e Medardo Rosso.
ARTICOLO 20
Controversie
Ogni controversia
relativa alla presente Convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
ARTICOLO 21
Rinvio a norme di
legge
Per quanto non contenuto nella presente convenzione si
fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed
in particolare:
- Legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- Legge 28
gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. - Norme per la edificabilità dei suoli;
- Legge
regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. - Tutela ed uso del suolo;
- Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. -
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. -
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
- Legge 4 dicembre 1993 n. 493 e s.m.i. -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;
- D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. -
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 e s.m.i. -
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18
aprile 2005, n. 62;
- D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e
s.m.i. - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. -
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
ed ogni altra norma vigente in materia.