Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti, Rapporti Istituzionali, Assicurazioni
e Vigilanza
n. ord. 118
2007 07358/008
OGGETTO: DISMISSIONE STRAORDINARIA ASSET IMMOBILIARI - AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007
(mecc. 2007 01474/008), la Città di Torino approvava le
linee di indirizzo per la dismissione straordinaria di asset immobiliari,
individuando lo strumento più idoneo alla valorizzazione
di una prima serie di diciotto immobili (o complessi immobiliari),
nell'apporto ad un fondo immobiliare chiuso, la cui costituzione
e gestione sarebbe stata attribuita ad un soggetto qualificato
da individuarsi con opportuna procedura competitiva.
Nel rispetto di tali indicazioni, la Giunta Comunale, con propria
deliberazione del 4 luglio 2007 (mecc. 2007 04430/008), ha assunto
i necessari provvedimenti attuativi della procedura, approvando
nel contempo le schede descrittive dei singoli immobili o compendi
immobiliari oggetto della dismissione, corredate dalle necessarie
informazioni sulla situazione occupazionale e urbanistica, nonché
lo schema di capitolato speciale del bando di gara della procedura
competitiva.
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 613 del 4
luglio 2007 è stata formalmente indetta la procedura di
gara, che, in conformità a quanto disposto dai già
richiamati provvedimenti degli organi dell'Amministrazione, ha
previsto la realizzazione di due successive fasi operative, qui
di seguito descritte.
Una prima fase, che in concreto oggi è giunta a compimento,
mirava ad individuare i soggetti aventi titolo, sulla base dei
criteri e delle specifiche indicate dal bando di gara, a comporre
la short list, costituita, come previsto dal bando medesimo, da
un numero non inferiore a due e non superiore a cinque soggetti
candidati.
Una seconda fase, da attivare, di negoziazione con i soggetti
selezionati nella predetta short list finalizzata all'acquisizione
di eventuali proposte migliorative, sia relativamente alle caratteristiche
tecniche del fondo, sia relativamente al valore attribuito agli
asset.
La prima fase della procedura si è conclusa con l'individuazione
di una short list composta da tre Società di gestione del
risparmio di primario rilievo, qui di seguito elencate:
- B.N.L. FONDI IMMOBILIARI SGR S.p.A.;
- PIRELLI REAL ESTATE OPPORTUNITIES SGR S.p.A.;
- FABRICA IMMOBILIARE SGR S.p.A..
La citata deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno
2007 (mecc. 2007 01474/008) prevede che "
il completamento
della procedura di selezione (ulteriore trattativa sulla short
list) è subordinato a specifico provvedimento di autorizzazione
all'alienazione dei beni immobiliari da parte del Consiglio Comunale,
in relazione alle proposte presentate di costituzione di un fondo
immobiliare chiuso, preventivamente sottoposte all'esame di congruità
da parte degli organi tecnici della Città, che si potranno
anche avvalere del supporto di esperti qualificati esterni. Qualora
il complessivo valore di apporto riconosciuto dai proponenti sia
motivatamente ritenuto incongruo, l'Amministrazione potrà
sospendere ed eventualmente revocare la procedura di selezione
e si riserverà di esaminare ulteriori modalità di
valorizzazione dei propri beni. Qualora ritenuto opportuno potrà
altresì essere indicata la parte di quote del Fondo che
l'Amministrazione intende mantenere, sia per partecipare all'ulteriore
beneficio economico derivante dalla valorizzazione dei beni sia
per avere, compatibilmente con la normativa vigente, un maggior
peso nella governance del Fondo
".
Il bando di gara come approvato dalla citata deliberazione della
Giunta Comunale (2007 04430/008), stabilisce che la procedura
possa avere seguito, attraverso la negoziazione con i soggetti
componenti la short list, a condizione che almeno una delle offerte
attribuisca al complesso degli immobili destinati al fondo un
valore pari o superiore alla soglia di congruità determinata
dall'Amministrazione anche tramite propri esperti.
Il competente Settore Logistica e Valutazioni della Città
ha condiviso e fatte proprie le valutazioni contenute nel parere
del Dipartimento Casa Città del Politecnico di Torino,
acquisito dagli uffici dell'Amministrazione ed allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante.
Tale parere, a cui si rimanda per le motivazioni analitiche,
individua una forchetta di valori (tra 104,6 Ml di Euro e 113,4
Ml di Euro) al cui interno si colloca la soglia di congruità.
Le proposte pervenute dalle tre SGR (BNL Fondi Immobiliari; PIRELLI
RE Opportunities; Fabrica Immobiliare) sono pari a, rispettivamente,
Euro 115 Ml, Euro 103,7 Ml e Euro 91 Ml.
Risulta quindi verificata la condizione, indicata dal bando,
per procedere all'alienazione dei beni oggetto della procedura
di dismissione straordinaria in argomento.
Nel contempo, occorre definire l'ammontare delle quote che la
Città intende mantenere nella propria titolarità,
sia per avere maggior peso nella governance del Fondo, sia per
partecipare come quotisti ai risultati della valorizzazione degli
immobili.
La decisione deve quindi contemperare le esigenze di valorizzazione
e governance del Fondo, con la necessità di realizzare
consistenti introiti, in capo alla Citta, nel breve periodo.
In relazione alle esigenze di programmazione finanziaria della
Città e agli auspicabili esiti finali della negoziazione
prevista dalla procedura di aggiudicazione, l'Amministrazione
manterrà la titolarità delle quote del Fondo in
misura non inferiore al 20% del valore dello stesso.
Le quote mantenute in capo alla Città, resteranno nella
titolarità del Comune fino al momento in cui il Consiglio
Comunale, con propria deliberazione, non ne approverà l'alienazione
nei termini e modalità che saranno allora previsti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di autorizzare l'alienazione, mediante conferimento al fondo
immobiliare che sarà individuato sulla base della procedura
le cui linee di indirizzo sono state definite dalla deliberazione
del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007 (mecc. 2007 01434/008),
dei seguenti immobili di proprietà comunale:
- Complesso sito in Torino, via Garibaldi angolo via Botero costituito
da:
- edificio sito in via Garibaldi 23;
- edificio sito in via Garibaldi 23 bis;
- terreno sito in via Botero;
- "Palazzo Villa" sito in Torino, piazza San Carlo 149-161
angolo via M. Vittoria;
- Edificio sito in Torino, piazza Arbarello 8 (intero isolato
compreso tra via Fabro, via Cittadella, via Assarotti e via Bertrandi);
- Edificio sito in Torino, corso Vittorio Emanuele 8 angolo via
della Rocca;
- Edificio sito in Torino, via Alby 1;
- Edificio sito in Torino, via Arsenale 33 angolo corso Matteotti;
- "Villa Moglia" - Complesso architettonico ubicato
nel Comune di Chieri, strada della Moglia;
- Complesso immobiliare ubicato in Torino, via Frejus 21 (ex Opificio
Diatto);
- Porzione del "Palazzo Cavalieri" ubicato in Torino
- via della Basilica 3/5;
- Edificio sito in Torino, via Accademia Albertina 38 (in comproprietà
con il Collegio universitario di Torino "Renato Einaudi");
- Immobile sito in Torino, via Rieti 12;
- Immobile sito in Torino, via Perugia n. 29;
- "Villa il Capriglio" - sita in Torino - strada Traforo
del Pino 67;
- Immobile sito in Torino, strada Tetti Bertoglio 84;
- Edificio sito in Torino, strada Basilica di Superga 49;
- Edificio sito in Torino, strada Mongreno 343;
- Unità immobiliare sita al primo piano dello stabile sito
in Torino, via Bogino 4 angolo via C. Battisti;
- Palazzine già facenti parte del Villaggio Olimpico ex
MOI , Lotto III aventi accesso da via Giordano Bruno 181 (limitatamente
a sette delle otto palazzine costituenti il complesso originariamente
oggetto di totale dismissione);
per un valore complessivo non inferiore alla soglia di congruità
definita dal documento di cui al punto 2) del presente dispositivo;
1) bis di prevedere, ai sensi della normativa vigente sulla locazione,
la possibilità di esercitare da parte dei conduttori il
diritto di prelazione;
2) di dare atto, per quanto attiene al giudizio di congruità
del valore attribuito al complesso dei beni immobili destinati
al fondo, del parere formulato dal Dipartimento Casa Città
del Politecnico di Torino, allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante, (all. 1 - n. ) le cui
conclusioni sono ritenute condivisibili dal competente Settore
Logistica e Valutazioni della Città, che pertanto, al fine
che qui rileva, ha espresso il proprio assenso alla prosecuzione
della procedura;
3) di dare atto che, in relazione alle esigenze di programmazione
finanziaria della Città e all'atteso esito finale della
procedura di aggiudicazione, l'Amministrazione manterrà
la proprietà di quote del fondo in misura non inferiore
al 20% del valore dello stesso;
4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, a seguito
degli esiti della negoziazione tecnica ed economica, le modalità
più vantaggiose per il trasferimento della proprietà
degli immobili del Fondo;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.