Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Direzione Edilizia Privata 

n. ord. 197
2007 07125/038

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 18 dicembre 2007)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

 

OGGETTO: NUOVO REG. EDILIZIO ATTUAZIONE L.R. 8/7/1999 N. 19 - ADEG. ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE E ART. 13 RECENTI DISP. NORMATIVE STATALI E REG.LI IN MATERIA  RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA. DETERMIN. CRITERI PER QUANTIFICAZIONE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI ART. 68. MODIFICA ART. 44 MOZIONE 50 DEL C.C. DEL 8/10/2007 IN TEMA DI IMPIANTI DI VIDEOCITOFONIA.

 

          Proposta dell'Assessore Viano,

di concerto con l'Assessore Mangone.  

 

          L'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2004 (mecc. 2003 08280/038), ha approvato, al termine di un lungo e articolato processo di revisione, il nuovo Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario, risalente al 1913, era rimasto sostanzialmente inalterato fino ai giorni nostri.

          In relazione alle molteplici sollecitazioni pervenute inerenti le tematiche della sostenibilità ambientale dell'attività costruttiva, una delle più significative "novità" rispetto al vecchio Regolamento Edilizio è stata la predisposizione, attuata mediante la collaborazione dell'Agenzia Energia e Ambiente di Torino, di un apposito "Allegato energetico ambientale", che individua una serie di requisiti tecnici oltre i valori minimi stabiliti dalle norme di settore, la cui applicazione da parte degli operatori è in parte volontaria sostenuta da opportuni incentivi, ed in parte cogente.

          Anche tale Allegato, così come nel complesso l'intero testo del nuovo Regolamento Edilizio, è stato soggetto a differenti stesure e a progressivi aggiustamenti in particolare per quanto concerne i requisiti proposti con carattere di cogenza la cui individuazione ha richiesto maggiori approfondimenti ed un confronto ampio con i rappresentanti delle principali associazioni professionali e di categoria.

          Gli ulteriori requisiti, soggetti all'applicazione volontaria da parte degli operatori, sono stati invece incentivati attraverso un meccanismo di "sconto" sugli oneri di urbanizzazione dovuti, con riserva di esclusione in caso di entrata in vigore di norme sovraordinate che ne rendessero obbligatoria l'applicazione.

          L'evoluzione della normativa nazionale e regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia ha avuto nell'ultimo periodo una forte ripresa con alcuni provvedimenti di rilievo quali il D.Lgs. 311/2006, il "Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento" pubblicato sul B.U.R. n. 6 dell'8 febbraio 2007, la Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13, i quali provvedimenti hanno introdotto nuove prescrizioni che assorbono e superano in parte le indicazioni dell'Allegato Energetico Ambientale, talvolta confermando requisiti già considerati cogenti e talvolta rendendo obbligatori altri requisiti prima considerati volontari incentivati.

          Il "Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento", in particolare, pone l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri Regolamenti Edilizi alle nuove direttive entro 180 giorni a partire dalla data della sua pubblicazione ed anche la Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) impone di introdurre negli stessi Regolamenti Edilizi l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici nelle nuove costruzioni.

          Risulta pertanto necessario modificare i contenuti dell'allegato Energetico ambientale in conformità alle nuove norme sovraordinate recentemente entrate in vigore.

          In considerazione della prevedibile ulteriore evoluzione della normativa di cui si tratta si ritiene opportuno mantenere nell'Allegato solamente quelle indicazioni, sia cogenti sia facoltative, che individuano soluzioni tecniche oltre le soglie minime di legge, stralciando quelle ora assorbite o superate dalle nuove norme alle quali il Regolamento Edilizio fa espresso rimando.

          Nel contempo è opportuno adeguare l'articolato del Regolamento Edilizio stralciando dall'articolo 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf) - il comma 8 riguardante la possibilità di maggiori spessori dei solai, anche in eccedenza all'altezza massima consentita per il fabbricato, per finalità di isolamento acustico e/o impiantistico, in quanto superato dall'articolo 8 della Legge Regionale 13/2007 contenente analoghe indicazioni ma con limiti di tolleranza più ampi.

          L'evolversi della normativa in materia di pannelli solari ha reso necessaria una più puntuale definizione delle modalità di posa degli stessi sugli edifici, rendendo di conseguenza opportuno ridefinire il testo dell'articolo 39 bis - Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici.

          Il Regolamento Edilizio, inoltre, a tutela del rispetto delle prescrizioni in esso contenute, all'articolo 68 prevede per la violazione delle singole disposizioni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19.

          Il suddetto articolo al comma 3 stabilisce che chiunque violi le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 258,00 e non superiore a Euro 2.582,00.

          Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione della sanzione il comma 7 del citato articolo 11 Legge Regionale n. 19/1999 fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 (legge sulle violazioni amministrative).

          Tale procedura prevede una prima fase consistente nell'accertamento della violazione e nell'immediata (o comunque entro 90 giorni dall'accertamento) contestazione della stessa al trasgressore e agli obbligati in solido.

          L'avviso di contestazione deve contenere, tra l'altro, l'entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, con l'indicazione dell'Autorità a favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato. Decorso il termine di 60 giorni dalla contestazione, in mancanza di pagamento della sanzione in misura ridotta, si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione, irrogata mediante ordinanza-ingiunzione (articolo 18 Legge 689/1981), sulla base di parametri di valutazione contenuti nell'articolo 11 Legge 689/1981 e articolo 11 Legge Regionale 19/1999.

          I suddetti articoli precisano, infatti, che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

          Nel caso in cui non si evincano elementi riconducibili ai criteri contenuti nelle Leggi citate, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 esecutiva dal 13 dicembre 2004, l'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.

          Al fine di garantire l'applicazione delle sanzioni, secondo le indicazioni dettate dalla legge, occorre fissare criteri di massima per la quantificazione delle sanzioni volti ad evitare disparità di trattamento, ridurre ogni margine di discrezionalità e garantire criteri di equità sostanziale. A tal proposito vengono qui di seguito individuati, gli articoli del Regolamento Edilizio che si ritiene necessitino di specifica disciplina nella quantificazione della sanzione.

          In particolare gli articoli del Regolamento Edilizio sono i seguenti:

-        Articolo 11 - Comunicazione dell'inizio dei lavori e della fine dei lavori;

-        Articolo 31 - Requisiti delle costruzioni;

-        Articolo 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private;

-        Articolo 34 - Interventi urgenti. 

          Il comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento Edilizio prescrive che il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare, con atto scritto, all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori non oltre l'inizio stesso.

          Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade.

          Entro il termine previsto per la conclusione dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita (articolo 11 comma 2 lett. g) del vigente Regolamento Edilizio).

          La comunicazione tempestiva all'Amministrazione comunale dei termini di inizio e fine lavori è determinante ai fini degli accertamenti successivi (es. decadenza del permesso, richiesta del certificato di agibilità, applicazione di sanzioni). Si ritiene, pertanto, opportuno stabilire quale criterio utile per la quantificazione della sanzione, nel caso di specie, la tempistica di presentazione delle comunicazioni di inizio e fine lavori, pertanto:

-        In caso di comunicazione tardiva effettuata entro un mese dai termini fissati dal Regolamento Edilizio si applica la sanzione minima, pari a Euro 516,00;

-        In caso di comunicazione tardiva effettuata oltre l'anno dai termini fissati dal Regolamento Edilizio si applica la sanzione massima, pari ad Euro 2.582,00;

-        In caso di comunicazione tardiva, rispetto ai termini fissati dal Regolamento Edilizio, effettuata in un periodo compreso fra il mese e l'anno la  sanzione viene applicata in modo proporzionale con la seguente formula:

(sanzione massima - sanzione minima)/12 = incremento mensile da aggiungere all'importo di Euro 516 per ogni mese ulteriore di ritardo

e quindi nel caso di specie (2582,00 - 516,00)/12 = 172,00.

          L'articolo 31 del Regolamento Edilizio prescrive che chiunque diriga ed esegua lavori di natura edilizia deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

          Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a)       resistenza meccanica e stabilità;

b)      sicurezza in caso di incendio;

c)       tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;

d)      sicurezza nell'impiego;

e)       protezione contro il rumore;

f)       risparmio energetico e isolamento termico;

g)       facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;

h)       eliminazione delle barriere architettoniche.

          L' Amministrazione comunale, in sede di controllo, accertata la violazione, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo, vista la particolare incidenza sull'ambiente (es. tutela dell'igiene ecc., risparmio energetico), sulla sicurezza o sul vivere civile (es. abbattimento barriere architettoniche) ritiene opportuno stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione minima da applicare per la violazione del suddetto articolo.

          Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al raggiungimento del massimo edittale.

          Il comma 3 dell'articolo 33 del Regolamento Edilizio prevede per il proprietario l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura degli edifici o manufatti deterioratisi, con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio.

          Al comma 7 l'articolo 33 del Regolamento Edilizio prevede, inoltre, che, ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree di pertinenza o inedificate siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

          Anche in questo caso si ritiene opportuno, nella quantificazione della sanzione amministrativa,  fissare alcuni criteri che sono legati, in buona sostanza, all'importanza e al pregio architettonico dell'immobile o del sito.

          Si ritiene, pertanto, equo stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione da applicare nel caso in cui la violazione alla norma del Regolamento Edilizio riguardi edifici soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero edifici, individuati dal Piano Regolatore, di particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico, con possibilità di maggiorazione del 25% dell'importo della sanzione in caso di reiterazione.

          Per gli edifici non vincolati invece la sanzione è stabilita in Euro 516,00 con una maggiorazione del 25% per ogni violazione accertata fino al raggiungimento del massimo edittale.

          L'articolo 34 prevede, infine, nel caso ricorrano condizioni di pericolo per l'ambiente e/o l'incolumità delle persone, la possibilità di emanare ordinanze per interventi urgenti di competenza del Sindaco, se il pericolo è imminente, o dell'Ufficio comunale competente, nei casi residuali.

          Anche in tale caso si ritiene opportuno stabilire in Euro 1.032,00 la sanzione minima da applicare per la violazione del suddetto articolo, alla stregua di quanto disposto per l'articolo 31, che prevede, tra l'altro requisiti di tutela dell'ambiente e della sicurezza in generale.

          In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso.

          Su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta ai sensi degli articoli 26 Legge n. 689/1981 e articolo 13 Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004.

          Infine occorre dare attuazione all'impegno assunto dall'Amministrazione a seguito della mozione n. 50 approvata dal Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2007 su sollecitazione dell'ENS - Ente Nazionale Sordomuti, di introdurre nel Regolamento Edilizio l'obbligo di installazione di impianti di videocitofonia in caso di interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale dell'immobile o di rifacimento completo dell'impianto citofonico.

          L'installazione di tali apparecchiature contribuisce a migliorare la fruizione degli immobili da parte di persone con ridotta capacità sensoriale, senza comportare significativi costi aggiuntivi rispetto agli impianti citofonici tradizionali.

          Si è pertanto previsto di inserire la nuova norma in calce all'articolo 44 - Numeri Civici -modificando nel contempo il titolo dell'articolo 44 stesso in "Numeri Civici e Impianti di Videocitofonia".

          La suddetta proposta di modifica al Regolamento Edilizio è stata inviata ai Consigli Circoscrizionali per l'acquisizione dei pareri di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento della Città i quali si sono espressi nel seguente modo:

-       Circoscrizione1: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 19 marzo 2008 (mecc. 2008 01529/084) "parere favorevole" (all. 3 - n.           );

-       Circoscrizione 2: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 15 aprile 2008 (mecc. 2008 02137/085 "parere favorevole" (all. 4 - n.           );

-       Circoscrizione 3: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 17 marzo 2008 (mecc. 2008 01497/086) "parere favorevole" (all. 5 - n.            );

-       Circoscrizione 4: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 10 marzo 2008 (mecc. 2008 01350/087) "parere favorevole" (all. 6 - n.             );

-       Circoscrizione 5: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 16 aprile 2008 (mecc. 2008 02087/088) "parere favorevole condizionato all'attenzione di quanto espresso in narrativa. Si chiede inoltre di attuare politiche di adeguamento cominciando dagli impianti e dagli stabili pubblici esistenti in conformità con le nuove norme" (all. 7 - n.             );

-       Circoscrizione 6: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 17 marzo 2008 (mecc. 2008 01425/089) "parere favorevole" (all. 8 - n.              );

-       Circoscrizione 7: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale  del 13 marzo 2008 (mecc. 2008 01401/090) "parere favorevole" (all. 9 - n.               );

-       Circoscrizione 8: non è pervenuto il parere;

-       Circoscrizione 9: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 31 marzo 2008 (mecc. 2008 01699/092) "parere favorevole" (all. 10 - n.               );

-        Circoscrizione 10: provvedimento del Consiglio Circoscrizionale del 1 aprile 2008 (mecc. 2008 01681/093) "parere favorevole" (all. 11 - n.              );  

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

  

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)      di approvare la modifica all'articolo 13 del Regolamento Edilizio consistente nella soppressione del seguente comma 8:

"Dal computo dell'altezza dei fronti sono altresì esclusi i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, fino al valore di 10 cm. Per solaio oltre lo spessore ordinario di 30 cm., conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico e/o impiantistico opportunamente documentate in sede di presentazione dei progetti.", in quanto superato dall'articolo 8 della Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13;

2)      di approvare le modifiche all'Allegato Energetico - Ambientale quali risultano dall'allegato testo coordinato (all. 1 bis - n.            );

3)      di approvare le integrazioni all'articolo 68 quali risultano dall'allegato testo coordinato (all. 2 n.             );

3 bis) di approvare la ridefinizione dell'articolo 39 bis come risulta dall'allegato testo (all. 12 - n.             );

4)      di approvare le modifiche all'articolo 44 - Numeri Civici - consistenti nella sostituzione del titolo attuale "Numeri Civici" con il nuovo titolo "Numeri Civici e Impianti di Videocitofonia" e nell'inserimento del seguente nuovo comma 6:

"6. Negli interventi di nuova costruzione, di integrale ristrutturazione edilizia e in caso di nuova installazione o di rifacimento completo dell'impianto di citofonia esistente, dovranno essere installati impianti di videocitofonia al servizio di ogni unità immobiliare.";

5)      di dare atto che le modifiche al Regolamento Edilizio allegate alla presente deliberazione sono sostanzialmente conformi al Regolamento Tipo formato dalla Regione e sono pertanto soggette alle procedure approvative di cui ai commi 3, 4 e 10 dell'articolo 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;

6)      di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che, quindi,

non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

7)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 


Articolo 39 bis
Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici

 

1.       In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i  pannelli dovranno risultare integrati nello spessore della  falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo.

 

2.       In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti - se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale - purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di m. 1,3, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Su terrazzi, balconi e lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, anche oltre l'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare pannelli solari su strutture in elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo. La superficie superiore del complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari e dagli elementi strutturali strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,5 rispetto al piano di calpestio sottostante mentre l'altezza massima, all'intradosso, dovrà risultare inferiore a metri 2,4. L'intera struttura dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale.

Rispettando tali condizioni, tale struttura si configura come pergolato, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del Regolamento Edilizio e, pertanto, non rientra nel computo dell'altezza delle fronti.

 

3.       In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, pannelli solari, a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale.

 

4.       In ogni area della città, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare, nei cortili e negli spazi aperti, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale.

 

5.       Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica e sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:

-        sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della  falda e pannelli solari fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza l'utilizzo di supporti in elevazione.

In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i  pannelli, sia termici che fotovoltaici, dovranno risultare integrati nello spessore della  falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;

-        sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;

-        nei cortili e spazi aperti, anche con l'utilizzo di supporti, se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, purché non risultino visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica uguale o inferiore.

Qualora, per edifici di tipo storico individuati dal PRG, la  parte di fabbricato su cui risulti ammissibile la collocazione dei pannelli non si dimostri adatta per esposizione (quadranti Nord-Est, Nord, Nord-Ovest), l'eventuale obbligo di posizionamento previsto da norme, anche sovraordinate, è da considerarsi derogato per impedimento tecnico.

 

6.       In ogni area della città, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione qualora:

-        siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;

-        siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

 

7.       Il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona Urbana Centrale Storica, sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG,  non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada.

E' invece consentita la loro installazione - fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento,  parziale o totale - qualora:

-        siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti perimetrali dimensionati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13 comma 7;

-        siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate.

 


Articolo 68 - Violazione del regolamento e sanzioni

 

1.       Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del presente regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19.

 

2.       In caso di comunicazione tardiva, effettuata entro un mese dai termini fissati di presentazione delle dichiarazioni di inizio e fine lavori di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, si applica la sanzione minima, pari a Euro 516,00. In caso di comunicazione tardiva effettuata oltre l'anno dai termini fissati si applica la sanzione massima, pari ad Euro 2.582,00. In caso di comunicazione tardiva, effettuata in un periodo compreso fra il mese e l'anno, la sanzione viene applicata in modo proporzionale con la seguente formula: (2.582,00-516,00)/12= 172,00 quale incremento mensile da aggiungere all'importo minimo di Euro 516,00 per ogni mese ulteriore di ritardo.

 

3.       Per le violazioni dell'articolo 31 del presente Regolamento, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al raggiungimento del massimo edittale.

 

4.       Per le violazioni dell'articolo 33 del presente Regolamento, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 7 dello stesso articolo, nel caso in cui la violazione riguardi edifici soggetti a vincolo di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero edifici, individuati dal Piano Regolatore, di particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico, viene applicata la sanzione minima di Euro 1.032,00. Per gli edifici non vincolati invece la sanzione è stabilita in Euro 516,00. Nel caso di reiterazione specifica, l'importo della sanzione verrà maggiorato per ogni violazione accertata del 25% fino al raggiungimento del massimo edittale.

 

5.       Per le violazioni dell'articolo 34 del presente Regolamento viene applicata la sanzione minima di Euro 1032,00.

 

6.       In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso.

Su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 689/1981 e dell'articolo 13 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2004 (mecc. 2004 04970/017) esecutiva dal 13 dicembre 2004.

 

7.       Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla Legge Regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.