Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 123
2007 06763/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 154 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Nel corso degli ultimi anni si è rappresentata la necessità
di avviare politiche volte alla razionalizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare della Città in particolare attraverso
l'ottimizzazione della logistica degli uffici e l'alienazione
di immobili e diritti edificatori con il relativo sedime di pertinenza.
Con l'approvazione delle varianti parziali nn. 66 e 116 al P.R.G.,
rispettivamente del 9 dicembre 2003 e del 12 dicembre 2005, l'Amministrazione
ha già provveduto ad una prima valorizzazione di alcuni
immobili di sua proprietà.
Considerato che la manovra finanziaria approvata dal Governo per
l'anno 2007 ha comportato una grave penalizzazione per la Città,
in relazione alla politica di forti investimenti sul territorio
connessi all'Evento Olimpico 2006, si rende ora necessario incrementare
ulteriormente gli interventi di razionalizzazione del patrimonio
immobiliare procedendo all'accorpamento delle sedi di uffici comunali,
al miglioramento della redditività degli immobili in locazione
o in concessione e all'alienazione di alcuni immobili.
Si è pertanto ritenuto, coerentemente con le linee ed i
contenuti della deliberazione n. 57 del Consiglio Comunale del
18 giugno 2007, di predisporre un nuovo provvedimento finalizzato
alla valorizzazione del patrimonio comprendendo gli immobili non
più necessari per le finalità logistiche e istituzionali,
altri caratterizzati da un elevato stato di degrado, ed altri
ancora provenienti da atti di permuta con l'Università,
non utilizzati per fini istituzionali.
Per l'alienazione di tali beni immobiliari si è scelto
di individuare nell'apporto o vendita a fondo comune d'investimento
immobiliare chiuso lo strumento prioritario di valorizzazione,
escludendo sia la vendita mediante asta pubblica sia la vendita
diretta in blocco a società immobiliare della Città.
Gli immobili individuati attraverso la puntuale ricognizione effettuata,
di seguito elencati, sono ubicati nelle Circoscrizioni 1, 3, 7
e 8: piazza Arbarello n. 8; via Alby n. 1, strada comunale della
Basilica di Superga n. 47, piazza San Carlo n. 161, via Rieti
n. 12, via Botero - Area da Trasformare n. 22, via Perugia n.
29 - Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.9 Mercato dei Fiori
e via Frejus n. 21.
L'Amministrazione, valutata l'attuale situazione dei sopraelencati
immobili di proprietà comunale, ha ritenuto di prevedere
la variazione delle destinazioni d'uso degli stessi per consentirne
una migliore valorizzazione, assegnando una destinazione urbanistica
più adeguata e perseguendo, in tal modo, l'interesse pubblico
prevalente mediante l'approvazione di una variante urbanistica
al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma
7, della Legge Urbanistica Regionale.
Si è provveduto, quindi, sotto il profilo urbanistico,
ad una verifica delle destinazioni d'uso previste dal vigente
P.R.G., dei relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento
a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il
Piano Territoriale Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani
d'Area (P.d'A.) ed il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (P.A.I.).
In particolare, gli immobili siti in piazza Albarello n. 8, in
via Alby n. 1 ed in strada comunale della Basilica di Superga
n. 47 sono oggetto di modifica di destinazione urbanistica da
area a servizi pubblici ad altre aree normative (residenza, terziario);
quelli localizzati in piazza San Carlo n. 161 ed in via Rieti
n. 12, già comprendenti destinazioni d'uso private, sono
invece oggetto di modifiche volte ad una più razionale
utilizzazione urbanistica.
Per gli immobili di via Botero - Area da Trasformare n. 22 e di
via Perugia n. 29 - Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.9 Mercato
dei Fiori si provvede a modificare le relative schede normative,
al fine di meglio specificare e variare l'utilizzo delle aree,
la localizzazione e le modalità degli interventi; contestualmente
alla modifica della scheda normativa 9.9 Mercato dei Fiori si
provvede alla modifica della scheda normativa 9.30 Gallettificio
in quanto è previsto un Piano Esecutivo Unitario per i
due ambiti.
L'isolato di via Frejus n. 21 è, infine, oggetto di modifica
di destinazione urbanistica da servizi pubblici e misto produttivo
a nuova Zona Urbana di Trasformazione ambito 8.22 Frejus.
In relazione a quanto sopra, la variante prevede, pertanto:
A) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato
con lettera A sito in piazza Arbarello n. 8, pari a circa mq.
1.442 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S",
lettera "u - istruzione universitaria", servizi zonali
art. 21 L.U.R., a "Area normativa TE";
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato
con lettera B sito in via Alby n. 1, pari a circa mq. 2.370 di
superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera
"a - attrezzature di interesse comune", servizi zonali
art. 21 L.U.R., ad "Area normativa R6";
C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato
con lettera C sito in strada comunale della Basilica di Superga
n. 47, pari a circa mq. 16.032 di superficie territoriale, da
"Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature
di interesse comune" servizi zonali art. 21 L.U.R. (mq. 968)
e da "Servizi Pubblici S", lettera "v - aree per
parchi pubblici urbani e comprensoriali" nel parco naturale
della collina P.3 servizi pubblici di interesse generale art.
22 L.U.R. (mq. 15.064), a "Zone a verde privato con preesistenze
edilizie parte collinare a levante del fiume Po". Conseguentemente
si elimina il perimetro del parco naturale della collina P.3;
D) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato
con lettera E sito in piazza San Carlo n. 161 - Palazzo Villa,
pari a circa mq. 2.259 di superficie territoriale, da "Area
normativa AR" ad "Area da Trasformare nella Zona Centrale
Storica";
E) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile indicato
con lettera E sito in via Rieti n. 12, pari a circa mq. 3.714
di superficie territoriale, consistente nella diversa organizzazione
e distribuzione dell'area, destinata a "Servizi Pubblici
S", lettera "a - attrezzature di interesse comune",
servizi zonali art. 21 L.U.R., ed "Area normativa AR";
F) la modifica della scheda normativa dell'Area da Trasformare
nella zona centrale storica n. 22 "Isolato San Secondo -
via Botero", di circa mq. 912 di superficie territoriale;
G) la modifica della scheda normativa della Zona Urbana di Trasformazione
ambito 9.9 "Mercato dei Fiori", di circa mq. 5.865 di
superficie territoriale, e la conseguente modifica della scheda
della Zona Urbana di Trasformazione ambito 9.30 "Gallettificio"
di circa mq. 9.160 di superficie territoriale;
H) la modifica della destinazione urbanistica dell'isolato compreso
tra via Revello, via Frejus, via Cesana e via Moretta, pari a
circa mq. 18.312 di superficie territoriale, da "Servizi
Pubblici S", lettera "v - Aree per spazi pubblici a
parco, per il gioco e lo sport", servizi zonali art. 21 L.U.R.
e "MP" - Isolati o complessi di edifici a destinazione
mista produttiva, a "Zona Urbana di Trasformazione, ZUT 8.22
Frejus attrezzata con aree di parcheggio pubblico.".
La variante interessa, quindi, complessivamente otto immobili
per una superficie territoriale totale pari a circa mq. 60.066
e determina un decremento delle aree destinate a servizi pubblici
pari a circa mq. 14.551.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti
e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo
17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della
Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
La variante risulta coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica
avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre
2002 (mecc. 2002 10032/21) così come risulta dal parere
redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e
Territorio prot. n. 14629/07 del 3 agosto 2007, allegato ad ogni
singolo fascicolo.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, ai Consigli
delle Circoscrizioni 1, 3, 7 e 8 per l'acquisizione dei relativi
pareri.
Le Circoscrizione 1, 3 e 7 con provvedimenti rispettivamente del
29 ottobre 2007, 30 ottobre 2007 e del 25 ottobre 2007 che si
allegano (all. 10-11-12 - nn. ), hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 8, con provvedimento del 7 novembre 2007, che
si allega (all. 13 - n. ), ha espresso parere favorevole condizionato
a che sia stralciato dalla variante parziale l'immobile ubicato
in via Alby n. 1 per il quale si richiede di non procedere all'alienazione
e conservazione della destinazione di uso pubblico prevedendo
"un piano d'intervento più consono alle necessità
della collettività e del territorio".
Si rileva che la scelta dell'Amministrazione in merito all'individuazione
degli immobili oggetto di alienazione è il risultato di
un'attenta programmazione strategica dell'Ente, nell'ottica della
quale si è ritenuto di includere anche l'immobile di via
Alby nelle previsioni di trasformazione urbanistica oggetto del
presente provvedimento. Pertanto, pur prendendo atto della richiesta
della Circoscrizione 8, non si può che confermare la scelta
di procedere a variare la destinazione urbanistica dell'immobile
di via Alby n. 1 da Servizi pubblici, lettera "a" a
Residenza "R6".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 154 al vigente Piano
Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'art.17, comma 7 della
L.U.R., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni
immobiliari di proprietà comunale (all. 1-9 - nn. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio,
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.