Atto n. 120
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO -
PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
15 OTTOBRE 2007
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, BORDONE
Claudio, BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL
BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO
Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, , PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, VALLE Mauro.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: LAZZARINI Massimiliano, FAZZONE
Davide e NOVO Valerio.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha
adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE
DELL’ART. 7 BIS. APPROVAZIONE”.
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE
AD OGGETTO "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 7 BIS.
APPROVAZIONE. **PARZIALMENTE FAVOREVOLE**
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione
Paolo Cavallari, riferisce.
La presenza sul territorio comunale di persone che esercitano
l’attività di “lavavetri” e/o di “parcheggiatore
abusivo” contribuisce all’aumento del degrado delle strade
cittadine. Se si considera che i soggetti in questione, nell’esercizio
delle suddette attività, adottano atteggiamenti minacciosi, a volte
anche violenti, per imporre il loro servizio ovvero per ottenere un pagamento
non dovuto, diventano di immediata considerazione le ricadute sulla sicurezza e
sull’incolumità dei cittadini.
L’attività
esercitata dai cosiddetti “lavavetri” può inoltre prefigurare
situazioni di disagio e pericolo attraverso l’intralcio della circolazione
veicolare e pedonale, l’arresto forzato delle auto in carreggiata e la
limitazione del traffico pedonale dovuta alla presenza di secchi, attrezzi vari
e ombrelloni.
A corollario di quanto sopra v’è da considerare
che anche il decoro e l’igiene delle pubbliche vie ne risentono
particolarmente in ragione dei materiali e degli attrezzi utilizzati e assai
spesso abbandonati in loco.
L’esercizio dell’attività di
”lavavetri” e/o di “parcheggiatore abusivo”, non essendo
mai state rilasciate autorizzazioni in tal senso, viene svolto abusivamente e
con modalità tali da creare una situazione di disagio per la cittadinanza
compromettendo la sicurezza, il decoro delle pubbliche vie, nonché
l’ordinato svolgimento della circolazione stradale.
Sulla base di
queste considerazioni si è ritenuto opportuno addivenire ad una modifica
del Regolamento di Polizia Urbana prevedendo lo specifico divieto di svolgere,
sul territorio comunale, l’attività di ”lavavetri” e/o
di ”parcheggiatore abusivo” e determinando, le relative
sanzioni.
Nello specifico stata avanzata la proposta di introdurre un nuovo
art. 7 bis come di seguito formulato:
“Attività vietate
- A tutela dell’incolumità pubblica e del decoro urbano è
vietato l’esercizio dell’attività di ”lavavetri”
sulle carreggiate ed agli angoli delle strade.
- Chiunque venga colto nell’esercizio di tale attività o in
circostanze tal da poter essere facilmente ricondotto alla suddetta
attività subisce l’immediato sequestro delle attrezzature
utilizzate per lo svolgimento dell’attività e delle somme
indebitamente riscosse ed incorre in sanzioni amministrative da un minimo di
Euro 675,00 ad un massimo di Euro 2500,00 e, in caso di recidiva, viene
allontanato, anche con l’uso della forza, dagli Agenti di Polizia
Municipale.
- A tutela dell’incolumità pubblica e del rispetto della
legalità e della sicurezza è vietato l’esercizio
dell’attività di ”parcheggiatore abusivo” ovunque
svolto sul territorio comunale, nei parcheggi pubblici a raso, in barriera e in
quelli in struttura, ancorché gestiti da GTT.
- Chiunque svolga la suddetta attività di “parcheggiatore
abusivo” incorre in una sanzione amministrativa,così come
disciplinato dal Codice della Strada e subisce il sequestro delle somme
indebitamente riscosse. Gli Agenti di Polizia Municipale hanno comunque la
facoltà di allontanare,anche con l’uso della forza, i recidivi dai
luoghi in cui abitualmente svolgono la loro attività
illecita”.
Alla proposta di introduzione del nuovo articolo
del Regolamento di Polizia Urbana il Comandante del Corpo di Polizia Municipale,
competente per materia, ha espresso il seguente parere di regolarità
tecnica:
- comma 1) parere favorevole;
- comma 2) parere non favorevole in quanto i limiti edittali sono eccedenti a
quelli dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 (da € 25,00 a €
500,00) previsti per la violazione dei regolamenti comunali. L’uso della
forza non può essere codificato in assenza dei presupposti di legge
fissati dal Codice Penale.
- comma 3) parere non favorevole in quanto la norma ricalca integralmente un
precetto di legge ed è quindi pleonastica.
- comma 4) parere non favorevole in quanto l’uso della forza non
può essere codificato in assenza dei presupposti di legge fissati dal
Codice Penale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il
Presidente del Consiglio Comunale, con lettera in data 25 settembre 2007, n.
prot. 1807, ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n.
mecc. 200706118/002 con la quale viene proposta la modifica al vigente
Regolamento del Consiglio Comunale dettagliatamente evidenziata in
narrativa.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento
del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto
alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla
proposta di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale.
La
Circoscrizione IV, pur riconoscendo l’oggettiva gravità del
fenomeno ed auspicando che per lo stesso possano essere trovate soluzioni tali
da poter garantire la serenità e la sicurezza della cittadinanza, non
può però non tenere conto delle osservazioni formulate dal
Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Tali osservazioni infatti,
configurandosi come valutazioni squisitamente tecniche circa
l’applicabilità della norma costituenda, devono essere tenute nel
debito conto per garantirne la reale possibilità di applicazione.
In
esito a tali considerazioni si ritiene di esprimere parere favorevole
all’introduzione dell’articolo 7 bis del Regolamento di Polizia
Urbana limitatamente al solo comma 1) dell’articolo stesso.
La 1^
Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di modifica del
Regolamento in argomento nella seduta del 10 ottobre
2007.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l'art.54 dello Statuto della Città;
Visto il
Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale fra
l'altro, agli artt. 43 e 44 elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed ne
stabilisce i termini e le modalità;
Visto l'art.49 del? Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2007 06118/002 avente per
oggetto: “Regolamento di Polizia Urbana.. Introduzione dell’art.
7 bis. Approvazione”, limitatamente al solo comma 1) del
dispositivo.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere
Bosso per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono
21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI:20
VOTI
FAVOREVOLI: 14
VOTI CONTRARI: 6
ASTENUTI: 1 (Fontana)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2007 06118/002 avente per
oggetto: “Regolamento di Polizia Urbana.. Introduzione dell’art.
7 bis. Approvazione”, limitatamente al solo comma 1) del
dispositivo.