Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Vendite, Acquisti, Rapporti Istituzionali- Assicurazioni
e Vigilanza
n. ord. 104
2007 05030/008
OGGETTO: AREA E RELATIVI DIRITTI EDIFICATORI SITI NELL`AMBITO SPINA 1, UMI I. ALIENAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER REALIZZAZIONE EDIFICIO A TORRE E COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI. IMPORTO EURO 22.122.000,00 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale in data 18 marzo
2002 (mecc. 2001 11054/09) è stata approvata la Variante
n. 35 al P.R.G. avente ad oggetto la Spina Centrale, comportante
alcune modeste modificazioni anche al PRIU relativo all'Ambito
Spina 1, in particolare concernenti il mix funzionale in favore
di attività commerciali e pubblici esercizi di supporto
alla residenza, una diversa articolazione in altezza degli edifici
(tra cui aumento dell'altezza massima dell'edificio previsto su
via Rivalta), la previsione della possibilità di trasferimento
di SLP comunale da un ambito all'altro della Spina Centrale, la
revisione della superficie territoriale di proprietà del
Comune e di RFI a seguito di approfondimenti dello stato patrimoniale,
con conseguenti rettifiche delle SLP generate e trasferite ed,
infine, una nuova configurazione degli spazi pubblici e della
viabilità in piazza Marmolada. Nell'intento di adeguare
il PRIU ai contenuti della citata Variante ed approvare gli ulteriori
elementi progettuali maturati nel frattempo nonché le conseguenti
modifiche normative e convenzionali, in data 22 marzo 2006 è
stata sottoscritta la modifica all'Accordo di Programma, ratificata,
ai sensi dell'art. 34, comma V, del T.U. 267/2000, con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2006 02403/009)
ed adottata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 68 del 18 luglio 2006 (Suppl. Ord. al B.U.R. n. 29).
Il Programma di Riqualificazione così modificato prevede
la realizzazione di un edificio a torre, confermando i diritti
edificatori e le relative aree di atterraggio inerenti l'UMI I
di proprietà della Città e la possibilità
della loro cessione secondo "modalità previste dalla
normativa vigente".
Con la realizzazione di tale edificio prosegue il processo di
rinnovamento urbanistico imperniato nella creazione delle tre
assialità che strutturano oggi la trasformazione della
città, avviato con l'interramento dei binari che ha dato
vita al grande viale della Spina Centrale con la previsione delle
torri che caratterizzeranno l'intero asse della Spina.
Grazie alla realizzazione di questo edificio a torre, da mettere
in relazione con quello della stazione di Porta Susa ma anche
con quello direzionale della Banca Intesa Sanpaolo che sorgerà
lungo l'asse di corso Inghilterra, si verrà a configurare
un ambito strategico che intreccerà le potenzialità
del servizio ferroviario sotterraneo con il completo rinnovo della
città in superficie.
L'attuazione del P.R.G., attraverso l'operazione patrimoniale
di alienazione dei diritti edificatori di proprietà della
Città e della relativa area fondiaria costituisce presupposto
per imprimere un'accelerazione a questa trasformazione, ma anche
occasione di investimento per gli operatori, a favore dei quali
viene creata l'opportunità di un nuovo insediamento di
attività non solo ad uffici, ma anche di servizi privati.
Non va sottaciuta la necessità di dare peso ed evidenziare
operazioni di valorizzazione come questa che, rafforzando le potenzialità
di un'area a vocazione terziaria attraverso la realizzazione di
un edificio di significativo impatto architettonico, contribuisce
a riportare Torino all'attenzione internazionale, anche in vista
delle celebrazioni per il Centocinquantenario dell'Unità
d'Italia.
Sull'area ex Materferro interessata dall'intervento, ubicata tra
corso Lione e corso Mediterraneo - pervenuta alla Città
per cessione gratuita da uno dei soggetti attuatori, società
Rogim a r.l. in data 10 luglio 2001 a rogito notaio Sicignano
rep. n. 34583/13346 nell'ambito del P.Ri.U. - sono attualmente
localizzati, in forza della modifica del P.Ri.U. Spina 1 sopra
citata, diritti edificatori comunali pari a mq./SLP 22.569; ulteriori
7.431 di SLP vengono ivi trasferiti dai seguenti ambiti della
Spina Centrale: 13/3 Spina 3-METEC mq. 940, 4.13/4 Spina 3.Treviso
mq. 956, 4.13/5 Spina 3-Pianezza mq. 97, 5.10/2 Spina 4-Docks
Dora mq. 301, 5.10/5 Spina 4-Metallurgica Piemontese mq. 1.018,
5.10/6 Spina 4-Lauro Rossi mq. 1.242, 5.10/7 Spina 4-Gondrand
mq. 2.877. Pertanto, sull'area fondiaria relativa all'UMI I saranno
realizzati complessivamente 30.000 mq/SLP, di cui mq. 16.500 di
SLP minimo di attività terziarie, mq. 1.000 (minimo) -
7.500 (max) di SLP ad attività di servizio alle persone
e alle imprese (ASPI), mq. 6.000 di SLP max a residenza.
L'area oggetto del presente provvedimento, graficamente rappresentata
nella planimetria allegata (allegato 1.2), nella quale sono raffigurate
l'area di concentrazione edificatoria in vendita - colore rosso
di mq. 3.300 circa- e l'area circostante oggetto di diritto di
superficie in sottosuolo - colore verde di mq. 4.000 circa-, ha
un'estensione catastale di mq. 7.300 circa ed è distinta
al C.T. al foglio 1298 mappali 103 (parte) - 291 - 305 - 306 (parte),
più precisamente definita in sede di frazionamento. Attualmente
essa è libera da costruzioni e manufatti di qualsiasi genere
ed è recintata su tutti i lati per ovvie ragioni di ordine
pubblico.
Il prezzo a base d'asta dell'area, con gli inerenti diritti edificatori
(in parte generati dalla stessa, in parte trasferiti) è
stato, infatti, stabilito dal competente Settore Logistica e Valutazioni
della Città, in collaborazione con il dipartimento Casa-Città
del Politecnico di Torino, in Euro 22.122.000,00 (pari ad Euro
737,40/mq. SLP).
L'alienazione ad asta pubblica, secondo le modalità di
cui agli artt. 73 lett. c) (offerte segrete) e 76, I°, II°
e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, era già
stata ipotizzata nell'ambito del P.Ri.U. originario afferente
la Spina 1, oggetto di Accordo di Programma adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 7 maggio 1999
e ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del
27 gennaio 1999. La relativa convenzione attuativa, stipulata
in data 15 settembre 1999 a rogito notaio Anzalone con il Proponente
Soggetto Attuatore società "Marogisol" s.r.l.,
nel dare atto che la Città - in quanto proprietaria di
terreni aventi capacità edificatoria compresi nel perimetro
del P.Ri.U. - doveva configurarsi quale soggetto attuatore degli
interventi previsti nel P.Ri.U. stesso, stabiliva testualmente
quanto segue: "per gli interventi corrispondenti alle quote
di diritti edificatori comunali, la Città
valuterà
se dare attuazione diretta ai diritti comunali medesimi ovvero
avvalersi di operatori privati. Questi ultimi saranno individuati
mediante asta pubblica ai sensi del Regolamento di contabilità
di Stato
ed a favore del Proponente soggetto attuatore sarà
previsto il diritto di prelazione, mediante clausola inserita
nel bando d'asta con l'indicazione del termine per l'esercizio
stesso".
Peraltro, così come risulta dalla modifica dell'Accordo
di Programma sopra citata (D.P.G.R. n. 68 del 18 luglio 2006 e
deliberazione consiliare - mecc. 2006 02403/009 - dell'11 aprile
2006), per effetto di scissione societaria della Società
Marogisol a r.l. ed in forza di alienazione frazionata delle aree
di concentrazione edificatoria ubicate nella Spina, hanno successivamente
assunto la qualità di Proponenti Soggetti Attuatori del
Programma, per essere divenuti proprietari delle aree oggetto
del medesimo, le Società "Rogim s.r.l." con sede
in Torino, via Assarotti n. 10, incorporata nella società
RUI S.p.A. via Nerino 8 - Milano, "V.R.G. Domus s.r.l."
con sede in Torino, corso Matteotti n. 32/A e "GS S.p.A."
con sede in Milano, via Caldera n. 21. Tali operatori, che hanno
sottoscritto la convenzione integrativa del P.Ri.U. in data 19
ottobre 2006 a rogito notaio Morano e, pertanto, sono subentrati
in tutti i diritti ed obblighi già facenti capo al Proponente
originario, risultano, ad oggi, titolari del diritto di prelazione
per l'acquisto dei diritti edificatori di proprietà comunale
e del relativo sedime di atterraggio di cui è caso.
Il diritto di prelazione, che viene concesso per pattuizione contrattuale,
potrà essere esercitato, sul prezzo di aggiudicazione,
o sul corrispettivo a base d'asta, nel caso in cui questa vada
deserta tanto congiuntamente dalle predette Società - che
in tal caso acquisteranno l'area in oggetto in comproprietà
indivisa ed assumeranno le obbligazioni tutte nascenti dalla presente
operazione in via solidale - quanto disgiuntamente, al fine di
pervenire all'acquisto dell'intero sedime con relativa SLP. In
quest'ultima ipotesi, dovrà necessariamente essere effettuata
una "licitazione" al rialzo sul corrispettivo di aggiudicazione
tra le Società disgiuntamente prelazionarie ed il trasferimento
di proprietà avverrà a favore del migliore offerente.
L'intervento di realizzazione dell'edificio a torre (che dovrà
essere attuato tramite Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 43
della L.R. 56/77 e s.m.i.) comporta la necessità di rendere
edotti gli interessati non solo delle possibilità edificatorie
dell'area, ma altresì degli oneri ed obblighi da soddisfare,
secondo la normativa edilizia ed urbanistica vigente, per la sua
attuazione. E' stata, pertanto, predisposta una scheda urbanistica,
unita al presente provvedimento (all. 1.1 - n.
) che definisce:
- La SLP da realizzare, generata e quella trasferita;
- il mix funzionale;
- il fabbisogno di aree a servizi relativo all'UMI;
- la quota minima di parcheggi pubblici da realizzare a standard;
- la stima degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- la stima delle opere di urbanizzazione a scomputo;
- la stima del contributo del costo di costruzione;
- la quota minima di parcheggi pertinenziali;
- l'area di concentrazione dell'edificato;
- l'area da cedere in sottosuolo in diritto di superficie.
Tale scheda, verrà altresì allegata all'Avviso di
asta Pubblica per farne parte integrante e sostanziale. Si precisa
che le destinazioni terziarie e ASPI sono quelle definite dall'art.
2 punti 5 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. Le attività
commerciali all'interno della funzione ASPI sono limitate agli
artt. 3.4.A1b1 (extra alimentare), 3.4.A2 e 3.4.A3 delle N.T.A.
del P.R.G. vigente.
Per quanto concerne le opere realizzabili a scomputo, le stesse
consistono - come evidenziato nel P.Ri.U. - nella sistemazione
superficiale dell'UMI I, nell'attrezzaggio del parcheggio pubblico
costituente standard urbanistico di cui infra, nella sistemazione
della sede viaria di corso Rosselli e nella sistemazione superficiale
dell'area sovrastante il parcheggio pubblico (all. 1.3 - n.
), il tutto come indicato nella Tavola 18 e
negli elaborati del P.Ri.U..
Nell'ambito del P.Ri.U. è stata prevista la realizzazione
di parcheggi pubblici in sottosuolo da rendere a standard per
una superficie di mq. 7.000, dimensionata in relazione alla SLP
generata attualmente dall'area, da incrementare a mq. 8.300 in
relazione al trasferimento della ulteriore SLP. Pertanto, l'aggiudicatario
sarà tenuto a realizzare un parcheggio pubblico nel sottosuolo
dell'area di proprietà comunale limitrofa a quella oggetto
di alienazione, raffigurata in colore blu nella sopra citata planimetria
(all. 1.2 - n. ), che verrà messa
a disposizione del soggetto aggiudicatario al solo fine della
realizzazione delle opere. Si precisa che tale area è individuata
in via indicativa nella citata planimetria, potendosi determinare
l'esatto perimetro della stessa solo a seguito del progetto definitivo
che dovrà essere redatto dall'aggiudicatario e che la stessa
potrà comprendere, altresì, il sottosuolo del sedime
della via Martini Mauri (proseguimento di via Rivalta, nel tratto
compreso tra corso Mediterraneo e corso Lione).
Viceversa, i parcheggi pertinenziali all'intervento (Legge 122/1989)
potranno essere realizzati, oltre che nell'interrato dell'edificio
a torre, anche nel sottosuolo dell'area pubblica circostante a
quella di concentrazione edificatoria, il cui ingombro è
indicato con colore verde nella suddetta planimetria (allegato
1.2) e che, a tal fine - trattandosi di area classificata attualmente
dal P.R.G. come area a Servizi e, in quanto tale, appartenente
al patrimonio della Città - viene concessa in diritto di
superficie in sottosuolo a titolo oneroso e deve essere oggetto,
ai sensi dell'art. 19 delle N.U.E.A., di specifico convenzionamento,
così come, fra l'altro, indicato nell'elaborato 10, art.
5, lett. E del P.Ri.U. e come di seguito indicato.
Il corrispettivo di tale diritto di superficie in sottosuolo è
da intendersi compreso nel prezzo da porsi a base d'asta. La durata
del diritto viene stabilita in 99 anni con decorrenza dalla stipulazione
del rogito notarile e potrà essere rinnovata alla scadenza,
previo assenso della Città, da manifestarsi secondo le
norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta dell'aggiudicatario
o suoi aventi causa, corredata da una descrizione delle opere
realizzate e delle modalità d'impiego, che pervenga almeno
un anno prima della scadenza stessa. Al termine, il diritto si
estinguerà e il sottosuolo dell'area, con quanto esistente,
tornerà in piena proprietà della Città, senza
oneri per quest'ultima, a termine di legge.
In ogni caso, è consentito all'aggiudicatario e ai suoi
aventi causa di cedere il diritto di superficie, nel rispetto
del limite temporale di durata del medesimo, come pure di costituirvi
garanzie reali, a condizione che alla scadenza il manufatto interrato
venga riconsegnato alla Città, anche conformemente al disposto
dell'art. 2816 c.c., libero da liti e vincoli di qualsiasi natura.
Resta stabilito che i posti di sosta privati non potranno essere
destinati ad uso diverso dal parcheggio né ceduti separatamente
dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza.
Detta clausola, che sarà meglio definita e specificata
nel bando di gara dovrà essere inserita in tutti i successivi
contratti di locazione o cessione.
Gli atti dispositivi e contrattuali non potranno in ogni caso
superare la durata del diritto di superficie.
Il proprietario superficiario dovrà inserire negli atti
di locazione o di trasferimento del diritto di superficie, a pena
di risoluzione del contratto costitutivo del diritto ai sensi
dell'art. 1456 c.c., con espressa approvazione ex art. 1341, 2°
comma c.c., la precedente obbligazione, nonché il divieto
per i cessionari di cedere in proprietà superficiaria a
terzi il posto di sosta di cui sono titolari separatamente dall'unità
immobiliare costituente bene principale.
Alla scadenza del diritto di superficie cesseranno tutti i rapporti
instaurati dall'aggiudicatario o suoi aventi causa con i privati
sulla base di quanto previsto dall'art. 954 c.c. 1° e 2°
comma, ferma restando la facoltà del Comune di procedere
in tal caso al rilascio di concessioni d'uso a favore dei privati
stessi. Sempre alla scadenza, l'area interrata ed i manufatti
ivi realizzati dovranno essere riconsegnati in buone condizioni
di manutenzione.
A tal fine, sei mesi prima della riconsegna alla Città
verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle
parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto
degli immobili e degli impianti ad essi afferenti.
L'aggiudicatario dovrà tutelare il parcheggio pertinenziale
rispetto ad eventuali infiltrazioni di fluidi provenienti dal
soprassuolo di proprietà comunale, dal terrapieno o dalle
reti tecnologiche ad esso adiacenti. Il Comune dovrà comunque
essere manlevato da qualsiasi responsabilità civile o danno
provocato al manufatto da eventuali infiltrazioni per tutta la
durata del diritto di superficie. Dovrà inoltre essere
osservata la vigente normativa in materia di scarichi ed immissioni
in genere (acqua, gas, rumori, ecc.).
L'aggiudicatario dovrà, inoltre, effettuare lo spostamento
ed il ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi
del sopra e sottosuolo (che eventualmente risultassero interessati
dai lavori per la costruzione del parcheggio, d'intesa con il
Comune e con gli Enti erogatori dei servizi), la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'opera, compresi gli impianti, le
strutture, la soletta di copertura e le relative strutture portanti
sino alla scadenza del diritto di superficie, nonché la
sistemazione della parte superficiale, per una estensione pari
a circa mq. 4.000, secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio
Tecnico.
In sede di P.E.C. verrà disciplinato l'accollo all'aggiudicatario
della manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo dell'area
trapezoidale, esterna alla fondiaria, la cui sistemazione superficiale
è prevista a scomputo degli oneri di urbanizzazione (allegato
1.3).
Si intende, comunque, che la sistemazione di tutto lo spazio pubblico
dovrà essere opportunamente trattata con caratteristiche
di qualità, con la presenza di percorsi pedonali di relazione,
in particolare in continuità con lo spazio a nord ospitante
la fontana di Mario Mertz e comunque in armonia con il restante
contesto urbano.
Pertanto, il progetto delle opere di sistemazione superficiale
da realizzarsi a scomputo, tanto dell'area soprastante il parcheggio
pubblico quanto dell'area sovrastante quello pertinenziale, dovrà
essere concordato con i competenti Uffici comunali e tenere conto
delle indicazioni dagli stessi fornite.
I progetti relativi alla realizzazione sia dell'edificio a torre,
sia dei parcheggi, dovranno essere elaborati tenendo conto dell'esigenza,
durante l'esecuzione dei lavori, del mantenimento della viabilità
pubblica e privata esistente, per quanto tecnicamente possibile,
nonché del mantenimento in servizio a carico dell'aggiudicatario
di tutti i servizi e delle utenze esistenti, sulla scorta della
proposta di organizzazione logistica dei lavori e della viabilità
provvisoria che dovrà essere redatta dall'aggiudicatario.
Detti progetti, pertanto, dovranno essere corredati anche da elaborati
concernenti la sistemazione provvisoria e definitiva dei sottoservizi
esistenti, quali risultanti da apposita indagine presso i competenti
Uffici del Comune o degli Enti erogatori.
Il procedimento che si approva si inserisce nel contesto della
valorizzazione della Torino post-olimpica. Infatti, in vista delle
gare olimpiche, il tessuto urbano è stato pressoché
"rigenerato" con un restyling che contribuisce a porre
finalmente la città tra le mete desiderate per i viaggi
in Europa.
Al fine di conseguire esiti di qualità architettonica
nonché di ecocompatibilità ed efficienza energetica
coerenti con il valore urbanistico e simbolico dell'immobile in
oggetto, si richiederà all'aggiudicatario - al pari di
quanto avvenuto per la torre Spina 2 in forza dell'indirizzo fornito
dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2004 06377/008)
del 13 settembre 2004 - di affidare la progettazione a professionisti
di elevata qualificazione da scegliersi attraverso una procedura
di selezione che assicuri la massima trasparenza.
La Commissione cui sarà affidata la selezione dovrà
prevedere anche la presenza di esperti scelti nell'ambito di terne
fornite dall'Ordine degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino, nonché di almeno un dirigente
comunale.
Qualora, in esito alla selezione, il progetto segnalasse l'esigenza,
in relazione motivate ragioni compositive, ambientali e funzionali,
del superamento dell'attuale limite di altezza fissato in 100
metri, la relativa istanza sarà sottoposta all'esame del
Consiglio Comunale per l'eventuale assunzione degli atti di competenza.
Si dà atto infine che la quota edilizia convenzionata prevista
dalla variante 35/02 è reperita in altri ambiti della Spina
Centrale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente
si richiamano per fare parte integrante del presente provvedimento:
1) di approvare la valorizzazione dei diritti edificatori di proprietà
comunale relativi all'ambito Spina 1, UMI I, mediante l'alienazione
ad asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui agli
artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D.
23 maggio 1924 n. 827, dell'area di proprietà comunale,
con relativi diritti edificatori pari a mq./SLP 30.000, con il
seguente mix funzionale: Terziario min. mq. 16.500, ASPI min.
mq. 1.000 max. mq. 7.500, Residenza max. mq. 6.000, sita all'interno
dell'isolato compreso tra via Millio, corso Mediterraneo, via
Martini Mauri e corso Lione e descritta al C.T. al foglio 1298
mappali 103 parte 291-305 parte, quale individuata con colore
rosso nell'allegata planimetria (allegato 1.2) al fine della realizzazione
di un edificio a torre con le destinazioni di cui sopra;
2) di trasferire nell'ambito 12.9/1 Spina 1 PRIU mq. 7.431 di
SLP, libera da convenzionamenti, dai seguenti ambiti della Spina
Centrale: 13/3 Spina 3-METEC mq. 940, 4.13/4 Spina 3-Treviso mq.
956, 4.13/5 Spina 3-Pianezza mq. 97, 5.10/2 Spina 4-Docks Dora
mq. 301, 5.10/5 Spina 4-Metallurgica Piemontese mq. 1.018, 5.10/6
Spina 4-Lauro Rossi mq. 1.242, 5.10/7 Spina 4-Gondrand mq. 2.877.
La quota di edilizia convenzionata generata dall'ambito Spina
1, pari a mq. 3.859, e quella relativa alla SLP trasferita pari
a mq. 590 verrà garantita nell'ambito 5.10/3 Spina 4 -FS1;
3) di rinviare a specifico separato provvedimento del Consiglio
Comunale, qualora l'attività di progettazione architettonica
e tecnologica facesse emergere l'esigenza del superamento dell'attuale
limite di altezza fissato in 100 metri, l'eventuale determinazione
di un nuovo limite;
4) di dare atto del diritto di prelazione in favore delle Società
Rui S.p.A., VRG Domus e GS S.p.A., nei termini meglio previsti
nella parte narrativa e qui da intendersi compiutamente richiamata;
5) di approvare la costituzione del diritto di superficie novantanovennale
nel sottosuolo dell'area circostante alla superficie fondiaria,
distinta al C.T. al foglio 1298 mappale 103 (parte)- 305 (parte)
- 306 (parte) quale individuata con colore verde nella planimetria
come sopra allegata (allegato 1.2), alle condizioni tutte riportate
nella narrativa del presente provvedimento e qui integralmente
richiamate;
6) di prendere atto che il valore a base d'asta dell'area con
annessi diritti edificatori di cui al punto 1), nonché
del connesso diritto di superficie sull'area di cui al punto 5),
è stato stimato dai competenti uffici, in collaborazione
e sulla scorta delle competenze scientifiche del Dipartimento
Casa-Città del Politecnico di Torino in Euro 22.122.000,00
fuori campo IVA; l'importo di aggiudicazione dovrà essere
versato alla Città con le modalità e nei termini
stabiliti dal bando d'asta;
7) di disporre che i concorrenti si impegnino, a pena di esclusione,
nell'istanza di partecipazione all'asta e per il caso di aggiudicazione,
alla predisposizione ed elaborazione di P.E.C. ex art. 43 della
L.R. 56/1977 e s.m.i., al rispetto della disciplina del P.Ri.U.
Spina 1 ed, infine, all'individuazione di progettista di fama
internazionale da scegliersi attraverso procedura concorsuale;
8) di disporre che le aree, con i relativi diritti edificatori,
oggetto del presente provvedimento vengano cedute a corpo, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere comunque
da persone e cose, diritti reali e personali, pesi (salva la prevedibile
presenza di sottoservizi il cui eventuale spostamento/rimozione
deve intendersi a carico dell'aggiudicatario o suoi appaltatori
o aventi causa), ipoteche, privilegi, trascrizioni di pregiudizio,
liti pendenti, arretrati di imposte e tasse e vengano trasferite
con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, servitù
attive e passive, sia trascritte sia non trascritte, con garanzia
per evizione e molestie nel possesso, senza obbligo da parte della
Città di ulteriori opere di qualsivoglia natura;
9) di demandare agli organi competenti l'indizione dell'asta pubblica
e relativi provvedimenti, l'esatta individuazione catastale dei
terreni, l'accertamento dell'entrata ed ogni altro adempimento
che si rendesse necessario nel corso del procedimento, dandosi
atto che le spese di asta e notarili sono a carico dell'aggiudicatario,
mentre gli oneri catastali sono assunti dalla Città;
10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.