Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 121
2007 04877/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 DICEMBRE 2007

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 1994 (MECC. 9407324/01) ESECUTIVA DAL 23 GENNAIO 1995. MODIFICA IN RELAZIONE ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Proposta dei Consiglieri Cerutti, Cugusi, Grimaldi e Salinas.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, è stato approvato il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi.
In data 13 dicembre 2006 è stata approvata la Convenzione Internazionale sui Diritti delle persone con disabilità da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU. La Convenzione, che si colloca tra i documenti internazionali più importanti in tema di diritti umani, riconosce che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali ed impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri. Prevede fra i principi di non discriminazione obblighi generali sull'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione. Inoltre rafforza la legislazione non discriminatoria italiana (art. 3 Costituzione, D.Lgs 213/2003 e Legge n. 67/2006).
Nella nostra società il disagio e la disabilità sono realtà da includere, non da assistere o compatire. La mobilità, intesa come possibilità di muoversi autonomamente ed in sicurezza all'interno della città e dei suoi spazi, è uno degli obiettivi prioritari per l'inclusione sociale. Il potersi muovere è il presupposto per relazionare viso a viso con le altre persone.
E' dunque fondamentale rendere possibile l'accesso in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico, da parte di tutti i cittadini.
Ricordato che per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
In questa accezione, il problema delle barriere architettoniche può riguardare "chiunque" e quindi tutti gli individui. E' dunque compito di un ente pubblico garantire che gli spazi siano "accessibili, comodi e sicuri", al fine di migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini, ed essere di "esempio e stimolo" per tutte le realtà private.
Si ritiene perciò qualitativamente rilevante modificare il "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi" al fine di inserire come criterio necessario al sostegno, da parte dell'Amministrazione comunale, di progetti ed iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro l'assenza di barriere architettoniche; o in alternativa l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, etc. Il mancato rispetto di questo criterio comporterà il ritiro del sostegno.
Pertanto, si propone di modificare l'articolo 1 "Ambito di applicazione" aggiungendo alla fine del primo comma:
"L'amministrazione dovrà richiedere che tali progetti si svolgano in assenza di barriere architettoniche; od in alternativa esista l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc.".
Aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo 1:
"La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.".
Si propone inoltre di modificare l'Articolo 4 "Modalità di erogazione" sostituendo il quarto comma con il seguente: "4. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc.".
Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni e istituzioni organizzatrici. Qualora l'evento o l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede l'ente organizzatore, siano essi appartenenti all'ente, o concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro titolo, da soggetti, privati o pubblici, incluso il Comune di Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del terzo anno dall'esecutività di questo atto. La stessa deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano di proprietà comunale o di altri enti pubblici.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 5, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-7 - nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n. ), con le seguenti osservazioni:
"1. Nella seconda riga della proposta di aggiunta all'art. 1 "Ambito di applicazione" alle parole "assistenza continua" sostituire la parola "assistenza".
2. Nella quarta riga di proposta di modifica del comma 4, alle parole "assistenza continua" sostituire la parola "assistenza".
3. Nella quinta riga, sopprimere la frase dopo "la partecipazione" chiudendo con un punto.
4. Di seguito alla quinta riga aggiungere "la valutazione della congruità dell'intervento relativo alle barriere architettoniche, verrà effettuata con ragionevolezza, in relazione al tipo di evento ed alla disponibilità concretamente manifestata dagli organizzatori".
Le stesse modifiche sono da apportarsi anche al dispositivo del provvedimento."
La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n. ), a condizione che la proposta di modifica dell'art. 4 del Regolamento sia integrata con la previsione di certificazione di conformità del superamento del problema delle barriere architettoniche.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n. ), facendo presente, comunque, che nel territorio della Circoscrizione 4 sono state censite n. 48 barriere architettoniche e chiedendo pertanto alla Città di farsi carico nel trovare una soluzione a quanto evidenziato.
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 11 - n. ), a condizione che venga individuato lo strumento opportuno affinché le indicazioni ed i vincoli proposti per la realizzazione di manifestazioni in assenza di barriere architettoniche vengano contestualmente estesi a luoghi e manifestazioni gestite in proprio dall'Amministrazione Comunale o per le quali la Città decida di ricorrere a privati mediante affidamento.
In merito a tali proposte si osserva quanto segue.
Rispetto al parere della Circoscrizione 1, vengono recepite le osservazioni 1.e 2. che divengono parte integrante della proposta di deliberazione. L'osservazione 4. viene condivisa rispetto all'invito all'uso della ragionevolezza nell'applicazione di questi nuovi criteri, ma non si ritiene di esplicitarlo all'interno del dispositivo, in attesa di una verifica dei primi mesi di applicazione del Regolamento con le modifiche proposte, se approvate.
I pareri delle Circoscrizioni 3, 4 e 5 richiamano più in generale al superamento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici, priorità condivisa e rispetto alla quale le modifiche proposte al Regolamento intendono dare un significativo contributo.
Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consiglio Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica (all. 1 - n. );
favorevole sulla regolarità contabile;
pone in votazione il provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bussola Cristiano, Buttiglione Rocco, Coppola Michele, Galasso Ennio, Gandolfo Salvatore, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco e Salti Tiziana.

Dichiarano voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Buquicchio Andrea, Calgaro Marco, Cantore Daniele, Carossa Mario, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Ghiglia Agostino, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Ravello Roberto, Salinas Francesco, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Tronzano Andrea, Ventriglia Ferdinando e Zanolini Carlo.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 PRESENTI E VOTANTI

40 

 VOTI FAVOREVOLI

40 

 VOTI CONTRARI

/  

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 1 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995, aggiungendo alla fine del primo comma la seguente frase "l'Amministrazione dovrà richiedere che tali progetti si svolgano in assenza di barriere architettoniche; od in alternativa esista l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc.".
Aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo 1:
"La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.";

2) di modificare l'articolo 4 del medesimo Regolamento sostituendo il quarto comma con il seguente: "4. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc..
Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni e istituzioni organizzatrici. Qualora l'evento o l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede l'ente organizzatore, siano essi appartenenti all'ente, o concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro titolo, da soggetti, privati o pubblici, incluso il Comune di Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del terzo anno dall'esecutività di questo atto. La stessa deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano di proprietà comunale o di altri enti pubblici.".