Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Ponti e Vie d'Acqua
n. ord. 82
2007 04643/034
OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA COSTRUZIONE CANALE FOGNATURA BIANCA STRADA DEL FRANCESE - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE - DELEGA PARZIALE A SMAT S.P.A. DEL POTERE DI ESERCIZIO ESPROPRIATIVO.
Proposta dell'Assessore Sestero,
di concerto con l'Assessore Viano.
La società per azioni
denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.",
siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT
S.p.A.", veniva appositamente costituita in data 17 febbraio
2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'Ambito Torinese,
sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi
ai sensi dell'abrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990 n. 142
(oggi art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), per l'esercizio delle
attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato,
così come definito dall'art. 4 lettera f) della Legge 5
gennaio 1994 n. 36 conosciuta come "Legge Galli".
Tale costituzione avveniva in esecuzione
della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale del 19 luglio
1999 (mecc. 9904149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale
dava avvio all'attuazione della legislazione nazionale e regionale
in materia di risorse idriche (Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e L.R.
20 gennaio 1997 n. 13) nella prospettiva di superare la gestione
dei servizi idrici da parte dei Comuni del bacino torinese con
pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni
organizzative in relazione agli acquedotti, le fognature e gli
impianti di depurazione.
La Giunta Comunale, con deliberazione
n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 01244/064), esecutiva
dal 12 marzo 2001, approvava una bozza di "Convenzione Tipo
tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico
integrato", nonché una bozza di "Contratto Tipo
per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di
armonizzare ed uniformare i rapporti contrattuali tra ciascun
Ente Pubblico ed il futuro ente gestore, fermo restando che, per
tali atti, si prevedeva espressamente l'adeguamento alla Convenzione
che sarebbe stata predisposta dall'Autorità d'ambito, la
sola competente, ai sensi di legge, in ordine all'affidamento
del servizio all'Ente Gestore.
In data 13 febbraio 2002 veniva
sottoscritta la Convenzione fra la Città di Torino e la
SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato, con la quale si
affidava alla società la gestione del suddetto servizio
comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché
raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione
delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero
e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale
in data 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 31
marzo 2002, oltre alle integrazioni introdotte, relative alla
durata e alla decorrenza della convenzione, si precisava la titolarità
della SMAT S.p.A., a far data dal 1° aprile 2001, ad introitare
le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione con
corresponsione del relativo canone.
L'ATO individuava, in via provvisoria,
nella SMAT S.p.A. (capogruppo della Associazione Temporanea di
Imprese tra l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e la SMAT S.p.A.),
il coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche
per lo svolgimento dei compiti occorrenti e per organizzare l'attuazione
della riunificazione delle gestioni nel rispetto della vigente
disciplina italiana ed europea. Alla luce delle modificazioni
introdotte dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni,
nonché degli atti dell'Autorità d'ambito e di quanto
concordato con Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2002 e
modificata il 12 giugno 2002, si riteneva opportuno integrare
ulteriormente i documenti sopra citati relativamente al servizio
fognario, disponendo che i cosiddetti "canoni di fognatura",
che precedentemente avevano natura di prestazione a carattere
tributario, a seguito delle novità introdotte dall'art.
31, commi 28, 29 e 30, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, non
avevano più natura tributaria, bensì di corrispettivi
a fronte della prestazione di un servizio.
In considerazione dell'intervenuta
capacità di attuare la piena operatività del servizio
fognario su settori non ancora serviti, da parte della SMAT S.p.A.,
in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato,
si riteneva che SMAT S.p.A. potesse introitare detti canoni, a
far data dal 1° gennaio 2003, in base alla deliberazione della
Giunta Comunale in data 12 agosto 2003 (mecc. 2003 06304/064),
esecutiva dal 31 agosto 2003.
La "Legge Galli" ha definito
la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO). Il nuovo schema delinea una netta distinzione
di ruoli fra l'Autorità d'ambito ed il Gestore, attribuendo
alla prima funzioni di governo e di controllo e al secondo il
compito di organizzare il servizio idrico integrato secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità.
La Regione Piemonte, con la Legge
Regionale del 20 gennaio 1997 n. 13, ha individuato sei ATO, tra
i quali "l'Ambito 3 Torinese" (ATO 3).
L'ATO 3 è distribuito su
un territorio piuttosto ampio, interamente situato in Provincia
di Torino ed è costituito da 306 Comuni raggruppati in
13 Aree Territoriali Omogenee e 13 Comunità Montane.
Al fine di svolgere in modo coordinato
le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato,
i Comuni appartenenti all'ATO 3 hanno stipulato apposita Convenzione,
in base alla quale è stata costituita una Conferenza dei
rappresentanti degli Enti Locali che riunisce i Sindaci dei Comuni
non appartenenti a Comunità Montane (riuniti in aree omogenee
di pianura) ed i Presidenti delle Comunità Montane.
L'Autorità d'ambito, con
la sua Conferenza e gli Uffici, è l'organo di regolazione
e committenza del sistema idrico integrato, posto in capo agli
Enti Locali, svolgente funzioni di rappresentanza della domanda
collettiva di servizio e di programmazione-controllo, in contraddittorio
con il Gestore, quest'ultimo affidatario della responsabilità
complessiva sulla produzione ed erogazione del sistema idrico
integrato.
Il Piano d'ambito costituisce lo
strumento di programmazione del sistema idrico integrato nell'ATO
3.
Ne fanno parte il Piano degli Interventi,
il Piano economico-finanziario e lo sviluppo tariffario.
Il Piano degli Interventi previsto
dal Piano d'ambito ha ad oggetto lo sviluppo e l'ammodernamento
delle reti e degli impianti per l'intero ATO 3.
La realizzazione degli investimenti
previsti nel Piano d'ambito, con le sue eventuali modifiche ed
aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento
del Gestore per il periodo di gestione al fine di migliorare la
qualità del servizio erogato in un'ottica di efficacia
ed economicità dello stesso.
La gestione del sistema idrico integrato
comprende altresì la progettazione, lo svolgimento delle
procedure d'appalto e di direzione dei lavori in essi previsti,
da realizzarsi secondo le vigenti norme.
Il Gestore si è impegnato
all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione
delle opere previste nel Piano d'ambito e definite puntualmente
nei Programmi annuali di investimento deliberati dall'Autorità.
Il Gestore, per la progettazione,
realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste
nel Piano d'ambito, è tenuto al rispetto delle norme vigenti
in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di
opere pubbliche, in base alla convenzione per la gestione del
servizio idrico intergrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 3
"Torinese".
A tal proposito la SMAT S.p.A. ha
inoltrato al Settore Ponti e Vie d'Acqua, al fine di ottenerne
l'autorizzazione all'esecuzione, trattandosi di opere da realizzare
su territorio della Città, il progetto preliminare, redatto
dalla medesima Società e che si allega al presente provvedimento
unitamente al Piano Particellare (allegati dal n. 1 al n. 13),
riguardante la costruzione di canale bianco in Strada del Francese.
Il progetto comprende la realizzazione
di un canale per le acque meteoriche su Strada del Francese a
valle del canale Lamarmora proseguendo su tutta la via fino al
Villaretto per poi attraversare la via Santa Cristina e proseguire
a Est verso la Direttissima per Caselle. Da questo punto si unirà
con l'altro canale in progetto che inizia da Nord a partire dalla
Sturetta, seguendo parallelamente la Direttissima per Caselle
intersecando il canale proveniente da Strada del Francese sottopassando
a seguire il canale Mariannina, la TAV (in progetto), la tangenziale
di Torino-Nord, il canale del Villaretto ed il canale Lamarmora,
per poi sfociare nel fiume Stura a monte del ponte Ferdinando
di Savoia.
La lunghezza complessiva delle opere
in progetto è di ml. 5.450, di cui: ml. 520 da eseguirsi
con una sezione di cm. 220x220; ml. 2.840 con sezione cm. 250x250;
ml. 1.170 con sezione cm. 400x300; ml. 920 con sezione cm. 450x300.
L'opera rientra nel Programma degli
investimenti 2005/2007 dell'ATO 3 (numero identificativo intervento
1912) approvato con deliberazione n. 199 del 7 luglio 2005 della
Conferenza della medesima Autorità.
Il progetto è stato esaminato
dai Settori Suolo Pubblico Nuove Opere, Infrastrutture, Parcheggi
e Suolo, Urbanizzazioni, Verde Pubblico Gestione.
I Settori Suolo Pubblico Nuove Opere
e Infrastrutture hanno espresso parere favorevole.
Il Settore Parcheggi e Suolo ha
espresso parere favorevole condizionato alla stipula di un protocollo
d'intesa, da approvarsi con il progetto definitivo, avente ad
oggetto la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali interessati
dall'intervento con particolare riferimento al tratto tra i pozzi
56 e 89.
Il Settore Urbanizzazioni ha espresso
parere favorevole condizionato alla revisione del tracciato nel
tratto tra i punti 44 e 50, chiedendo di evitare l'attraversamento
della circonvallazione Sud del Villaretto con il tratto 49-50
verso l'area a Nord della Strada, attualmente oggetto di urbanizzazione.
Il Settore Gestione Verde esprime
parere favorevole condizionato all'inserimento, nelle fasi successive
del progetto, della compensazione di cui all'art. 37 del vigente
Regolamento del Verde Pubblico e Privato, in quanto l'attuale
progetto comporta l'abbattimento di alcune essenze arboree.
Si richiede infine a SMAT S.p.A. di rivedere il tracciato del
canale di fognatura tra i pozzi 72 e 89, tenuto conto che a Sud
della zona urbanizzata il P.R.G.C. della Città di Torino
prevede la realizzazione di una nuova strada individuata a margine
della zona industriale nello stralcio planimetrico di P.R.G.C.
di cui all'allegato 12.
Nel caso in cui si ritenga tecnicamente
fattibile lo sdoppiamento del canale nel suddetto tratto, si concorderanno
congiuntamente gli interventi connessi alla costruzione della
nuova strada che dovranno essere realizzati direttamente da SMAT
S.p.A..
Il progetto definitivo dell'opera
dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni suelencate.
Considerato che la realizzazione del progetto presentato da SMAT
S.p.A. comporterà l'avvio del procedimento espropriativo
in quanto parte delle aree interessate dalla costruzione dell'opera
prevista sono di proprietà privata, si reputa opportuno
delegare a SMAT S.p.A. il potere espropriativo per l'acquisizione
delle suddette aree, ad esclusione della dichiarazione di pubblica
utilità, dell'emissione del decreto d'occupazione d'urgenza
e temporanea e del decreto di asservimento.
Per disciplinare compiutamente la
delega di esercizio del predetto potere espropriativo in favore
di SMAT S.p.A., si rende necessario approvare apposita Convenzione
tra la Città e la suddetta società, il cui schema,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante
(allegato 14).
Si precisa che S.M.A.T. S.p.A. ha
quantificato le indennità stabilite nel piano particellare
allegato al progetto e se ne accollerà il relativo esborso,
oltre al pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi
giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle
indennità scaturite a seguito di determinazione del Giudice;
la legittimazione passiva, relativamente ad eventuali contenziosi
giudiziali, spetterà in via esclusiva a SMAT S.p.A.: la
Città, pertanto, non risponderà di eventuali irregolarità
procedimentali, gestionali e patrimoniali.
L'iter espropriativo prevederà,
tra l'altro, l'apposizione del vincolo espropriativo sulle aree
interessate alla realizzazione dell'opera e comporterà
l'obbligo, da parte di SMAT S.p.A., di ottemperare alle comunicazioni,
previste dalla legge, ai proprietari interessati. Un primo avviso
dell'avvio del procedimento espropriativo è stato effettuato
dalla suddetta società con pubblicazione sul quotidiano
nazionale "La Stampa" del 3 novembre 2006 e tramite
pubblicazione all'Albo Pretorio della Città di Torino per
trenta giorni consecutivi, a partire dal 3 novembre 2006.
Nel caso in cui in sede di elaborazione
del progetto definitivo, il piano particellare redatto da SMAT
S.p.A. subisca delle variazioni, queste saranno recepite con apposita
deliberazione della Giunta Comunale.
Pertanto SMAT S.p.A. dovrà
procedere con la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti
degli eventuali "nuovi" espropriati solo a seguito dell'avvenuta
approvazione della predetta deliberazione della Giunta Comunale.
L'opera non sarà finanziata
dalla Città poiché tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere,
impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli Interventi,
sono a carico del Gestore ed i relativi oneri s'intendono interamente
compensati con la tariffa del sistema idrico integrato.
Il Comune di Torino, in base alla
Convenzione sottoscritta con la SMAT S.p.A. in data 13 febbraio
2002, per il servizio idrico integrato, deve sostenere e favorire
l'attività di quest'ultima attraverso il puntuale svolgimento
delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio
e ricadenti nelle sue competenze o titolarità, tra le quali
l'adozione di atti finalizzati ad approvare la realizzazione dei
progetti inerenti le nuove fognature pubbliche che interessano
il territorio cittadino.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977
e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale,
approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile
1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente
si richiamano:
1) di approvare la realizzazione,
sul territorio cittadino, del canale bianco in Strada del Francese,
così come previsto nel progetto preliminare, redatto da
SMAT S.p.A., che si allega al presente provvedimento unitamente
al Piano Particellare (allegati da 1 a 13 - nn.
), con le prescrizioni
di cui in narrativa che si richiamano integralmente;
2) di dare atto che l'opera rientra
nel Programma degli investimenti 2005/2007 dell'ATO 3 (numero
identificativo intervento 1912) approvato con deliberazione n.
199 del 7 luglio 2005 della Conferenza della medesima Autorità.
L'opera non sarà finanziata dalla Città poiché
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata,
straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni
compresi nel Programma degli Interventi, sono a carico del Gestore
ed i relativi oneri s'intendono interamente compensati con la
tariffa del sistema idrico integrato.
Le suddette opere sono approvate ai soli fini dell'adempimento
previsto dalla Convenzione sottoscritta con la SMAT S.p.A. in
data 13 febbraio 2002, per il servizio idrico integrato.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città;
3) di delegare a SMAT S.p.A. l'esercizio
del potere espropriativo, ad esclusione della dichiarazione di
pubblica utilità, dell'emissione del decreto d'occupazione
d'urgenza e temporanea e del decreto di asservimento, per l'acquisizione
delle aree necessarie alla realizzazione del progetto relativo
alla costruzione di canale bianco in Strada del Francese e che
comprende la realizzazione di un canale per le acque meteoriche
su detta strada, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001
e s.m.i.. Si precisa che S.M.A.T. S.p.A. ha quantificato le indennità
stabilite nel piano particellare allegato al progetto e se ne
accollerà il relativo esborso, oltre al pagamento delle
spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così
come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite
a seguito di determinazione del Giudice; la legittimazione passiva,
relativamente ad eventuali contenziosi giudiziali, spetterà
in via esclusiva a SMAT S.p.A.: la Città, pertanto, non
risponderà di eventuali irregolarità procedimentali,
gestionali e patrimoniali;
4) di approvare l'allegato schema
di Convenzione finalizzato alla disciplina puntuale del potere
espropriativo delegato a SMAT S.p.A. (all. 14 - n.
);
5) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.