Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 98
2007 04169/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 101 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I., CONCERNENTE L'AREA "LAGHETTI FALCHERA". RIADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 7
aprile 2006 (mecc. 2006 01774/009), esecutiva in data 24 aprile
2006, veniva adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R.
n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 101 al vigente P.R.G., concernente
l'area "Laghetti Falchera".
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale dal 23 maggio 2006 al 21 giugno
2006, dando notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato
presso l'Albo Pretorio e sul B.U.R. del 1 giugno 2006. Nei termini
richiamati non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
La deliberazione in oggetto veniva inoltre trasmessa, per
il parere previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino
che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 674-204411
2006, esprimeva parere favorevole, non presentando la variante
incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243
del 1° agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Con Determinazione Dirigenziale n. 71/219267-2006 la Provincia
formulava, altresì, alcune osservazioni che vengono qui
di seguito riportate:
A) compatibilità delle attività commerciali
previste con i contenuti della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo
2006: la capacità insediativa attribuita dalla Variante
alla nuova Z.U.T. "2.6-Laghetti Falchera" è pari
a mq. 20.955 di S.L.P., di cui mq. 16.764 a destinazione residenziale
(max 80%) e mq. 4.191 (min 20%) ad A.S.P.I. (di cui max 50% attività
commerciali al dettaglio), da realizzarsi all'interno di un edificio
polifunzionale. Tale previsione attuativa, per la parte relativa
alla quota di destinazione commerciale (che all'interno del mix
funzionale costituisce una previsione minima del 20%) appare non
del tutto conforme alla normativa regionale sul commercio, nel
frattempo modificata con la citata D.C.R. n. 59-10831 (in vigore
dal 30 marzo 2006), in quanto il Comune di Torino non ha ancora
provveduto agli adempimenti di cui all'art. 29 delle nuove norme
regionali. Nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri di urbanistica
commerciale, si suggerisce:
1) di sospendere ogni determinazione in merito alle previsioni
insediative commerciali e di adottare le opportune integrazioni
alla Variante in una data successiva all'assolvimento della procedura
di adeguamento del P.R.G.C. ai sensi del citato articolo 29;
2) in alternativa, valutare l'opportunità di modificare
significativamente le quote percentuali riferite all'A.S.P.I.
(commercio al dettaglio) nel mix funzionale previsto;
B) Relazioni della Variante con il "Protocollo d'intesa
Aree BOR.SET.TO.", sottoscritto in data 13 aprile 2006, tra
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Borgaro
Torinese, Settimo Torinese e Torino: pur prendendo atto che la
Variante è stata adottata in data antecedente alla formale
stipula del Protocollo, si suggerisce di esplicitare compiutamente
nel Progetto Definitivo della Variante la piena coerenza dei contenuti
ivi previsti con quanto stabilito dalla citata intesa.
A tali osservazioni si ritiene intanto di controdedurre quanto
segue:
A) il provvedimento urbanistico non comporta alcun riconoscimento
di nuovo addensamento né di localizzazione commerciale
ma prevede una quota minima di A.S.P.I. pari al 20% della SLP
totale all'interno della quale potrà essere realizzata
una quota massima pari al 50% di attività commerciali.
La variante risulta, peraltro, conforme con i nuovi criteri adottati
nella D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006 nonché con i criteri
comunali nel frattempo assunti con deliberazione n. 18 del Consiglio
Comunale del 12 marzo 2007.
La verifica puntuale in ordine al rispetto dei predetti criteri
verrà, inoltre, effettuata in sede di rilascio delle singole
autorizzazioni commerciali.
B) la presente variante, che ammette destinazioni d'uso adeguate
alle esigenze locali e di mercato, è attuativa delle intese
sottoscritte con il citato Protocollo, seppure nell'ambito dell'autonomia
pianificatoria dell'Amministrazione. In ogni caso, l'approvazione
del presente provvedimento è presupposto sulla base del
quale dar corso agli impegni assunti dalle Amministrazioni Comunali
in coerenza col Protocollo stesso.
In data 25 luglio 2006 la Giunta Comunale proponeva, pertanto,
al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione definitiva
della variante di cui all'oggetto.
Tuttavia, con nota del 27 novembre 2006, la Società
BOR.SET.TO S.r.l., rappresentando la difficoltà di collocare
sul mercato i diritti edificatori dislocati sulle aree in questione,
richiedeva la sospensione dei tempi di attuazione del Protocollo
di Intesa al fine di sottoporre all'Amministrazione una diversa
soluzione progettuale di "sistemazione" dell'Area Laghetti
Falchera.
Le successive interlocuzioni tra la Società proponente
e la Città non hanno ancora portato alla condivisione di
un nuovo progetto all'interno del Comitato P.R.U.S.S.T. - Tangenziale
Verde, che aveva sovrinteso alla stesura del Protocollo originario.
Si ritiene opportuno, per coerenza con gli atti già
assunti dagli altri Comuni in attuazione del Protocollo, proseguire
l'iter del provvedimento di variante, apportando delle integrazioni
a salvaguardia della destinazione a Parco.
Pertanto, fermi i contenuti del provvedimento di variante
che restano confermati, si ritiene di accompagnare il regime di
trasformazione demandato all'iniziativa privata con la previsione,
in capo all'Amministrazione, della facoltà di ricorrere
alla procedura espropriativa per poter comunque pervenire all'acquisizione
degli immobili destinati alla realizzazione del Parco che, in
tal caso, andrebbe a comprendere anche le aree di atterraggio
dei diritti edificatori privati.
Durante la seduta della II Commissione Consiliare del 7 giugno
2007, in sede di discussione della deliberazione di approvazione
della variante di cui all'oggetto si è, quindi, condivisa
la proposta di modifica alla scheda normativa dell'Ambito "2.6
- LAGHETTI FALCHERA", introducendo la suddetta possibilità
per la Città, in alternativa alla cessione volontaria delle
aree da parte dei proprietari, di ricorrere alla procedura espropriativa
e dotare così l'Amministrazione di uno strumento giuridicamente
efficace per acquisire le aree destinate a Parco, a fronte dell'eventuale
inerzia dei proprietari delle aree stesse.
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 04240/009)
si è provveduto a revocare la deliberazione di approvazione
della variante n. 101. Con il presente provvedimento si procede
pertanto alla riadozione della variante stessa, con le integrazioni
sopra descritte nonchè alla relativa pubblicazione al fine
di consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni.
Nello specifico, le integrazioni apportate alla scheda normativa
prevedono:
- di sostituire il periodo che va da "Per quanto riguarda
la puntuale individuazione delle
" a "
.di
azzonamento del P.R.G. in scala 1:5000." con il seguente
periodo: "In alternativa alla cessione secondo le modalità
di cui sopra, l'area per la realizzazione del parco "Laghetti
Falchera" è soggetta all'acquisizione diretta da parte
dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità di esproprio
previste dalle leggi vigenti e dall'art. 21 delle NUEA. In tal
caso, anche l'ambito 2.6 "Laghetti Falchera" si intende
destinato a Parco Urbano e Fluviale P25 ed è soggetto alla
disciplina di cui all'art. 21 delle NUEA.".
Gli elaborati progettuali allegati alla precedente deliberazione
di adozione vengono, pertanto, conseguentemente sostituiti apportando
le modifiche sopra indicate e aggiornati cartograficamente.
La successiva approvazione di questa variante è condizionata,
come previsto dal protocollo approvato dal Consiglio Comunale
nel novembre 2003, all'assunzione da parte della società
Bor.Set.To. di idonee polizze fideiussorie a garanzia degli impegni
assunti dalla società medesima, commisurate percentualmente
alla stima degli oneri di urbanizzazione relativi alle possibilità
edificatorie ed alle superfici delle aree ricadenti nel territorio
dei comuni interessati.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto dell'avvenuta revoca della deliberazione
(mecc. 2006 05692/009) con la quale si proponeva di approvare
la variante parziale n. 101 al P.R.G.. Tale revoca è avvenuta
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 4240/009);
2) di procedere alla riadozione della variante parziale n. 101 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono stati modificati così come illustrato in narrativa e cartograficamente aggiornati (all. 1 - n. ); è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 674-204411 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e la Determinazione Dirigenziale n. 71/219467/2006 (all. 2 - n. );
3) di dare mandato agli Uffici di procedere alla pubblicazione
del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Città
per la durata di trenta giorni consecutivi, al fine di consentire
la presentazione di eventuali nuove osservazioni nel pubblico
interesse.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'allegato 1:
- nella scheda normativa, ambito 2.6, nel paragrafo centrale alla riga che inizia con "tale area è individuata " aggiungere, dopo "Settimo Torinese e Torino" il seguente testo: "che ne definisce tempi e modalità di cessione".