Servizio Centrale Affari Legali
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
15 maggio 2007
OGGETTO: CITTA' DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. ATTO DI CITAZIONE
AVANTI ILTRIBUNALE DI TORINO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA QUEST'ULTIMA
VANTATI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 64/2007.
Proposta del Vicesindaco
Dealessandri.
Con atto di citazione notificato
al Comune di Torino in data 9 marzo 2007 la società Ergom Holding Spa
(codice fiscale 00599260015) con sede in Borgaro Torinese (TO) Via Stura n.
1/3, in persona del suo Presidente e legale rappresentante - sig. Francesco
Cimminelli - ha chiesto:
- la dichiarazione di estinzione: a) dell’ipoteca iscritta con nota n.
236 del 22/12/2004;
b) dell’ipoteca iscritta con nota n. 60
del 23/12/2004;
- la condanna del Comune di Torino al pagamento delle spese di cancellazione
delle ipoteche sub 1, lett. a e b;
- la condanna del Comune di Torino al risarcimento del danno relativo alla
mancata prestazione tempestiva del consenso alla cancellazione delle ipoteche di
cui sopra;
- la condanna del Comune di Torino al risarcimento derivante dalla
segnalazione delle garanzie reali presso la Centrale Rischi di Banca
d’Italia.
Il Settore competente, ha evidenziato la
necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo
dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento onde poter svolgere tutte le
proprie ragioni e difese.
Poiché le censure avversarie paiono
contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell’Avvocatura
Comunale, si costituisca nel procedimento come sopra promosso, al fine di
svolgere tutte le proprie ragioni e difese.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le
disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in
forma palese;
D E L I B E R A
- che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale,
si costituisca nel procedimento avviato con atto di citazione instaurato avanti
il Tribunale di Torino dalla società Ergom Holding S.p.A. contro il
Comune di Torino dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché
assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente. Con
separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa
spesa;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell' art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267, per
esigenze di carattere
processuale.
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