OGGETTO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE
NORMATIVE IN MATERIA ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI.
Proposta dell'Assessore
Viano
e dell'Assessore Mangone.
Alcuni
recenti provvedimenti normativi hanno modificato le precedenti prescrizioni
relative agli aspetti energetico-ambientali degli edifici.
In
particolare:
- E’ stata pubblicata sul BUR Regione Piemonte n° 6
dell’8 febbraio 2007 la deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio
2007, n. 98 – 1247 “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000,
n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento
atmosferico) Aggiornamento del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela
della Qualità dell’aria – Stralcio di Piano per il
riscaldamento ambientale ed il condizionamento.”
Il Piano Stralcio
introduce, oltre a norme che riguardano specificatamente gli aspetti tecnologici
degli impianti di produzione e trasmissione del calore, norme che riguardano
aspetti edilizi connessi al miglioramento dell’efficienza energetica
complessiva del sistema “edificio-impianto”.
- Il Decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ”Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2007 -
Supplemento ordinario n. 26/L, che prevede norme più restrittive in
materia di prestazione energetica degli edifici. Il D.Lgs. 192/2005 completa, a
sua volta, la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ”Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Tali provvedimenti normativi, tra l’altro, integrano e/o sostituiscono
direttamente le prescrizioni contenute nell’Allegato Energetico Ambientale
al vigente Regolamento Edilizio che sarà, comunque, sottoposto ad
aggiornamento.
Il campo di applicazione delle norme risulta, nel complesso,
esteso alla quasi totalità degli interventi edilizi soggetti a Permesso
di costruire ed a Denuncia di inizio attività e comporta la
necessità di effettuare verifiche e controlli, sia in sede progettuale
sia successivamente alla realizzazione delle opere, che necessitano di
competenze in campo fisico-energetico non presenti all’interno della
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.
Stante la specificità e la
complessità delle norme, si ritiene pertanto indispensabile continuare ad
avvalersi delle competenze professionali che sono già state messe al
servizio della Città da parte dell'Agenzia Energia e Ambiente di Torino
in occasione della redazione dell'Allegato Energetico - Ambientale al
Regolamento Edilizio e della successiva divulgazione e applicazione delle norme
ivi contenute.
I controlli saranno effettuati, a campione, su una percentuale
minima del 20% delle pratiche, con modalità che saranno meglio definite
con successivo provvedimento dirigenziale.
La copertura dei costi dei
controlli da effettuare è già stata prevista con deliberazione
n° 2007 01080/24 del 28 marzo 2007 ad oggetto “ INDIRIZZI PER
L'ESERCIZIO 2007 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE
MATERIE SIMILI” nella quale è stata introdotta una maggiorazione di
Euro 10,00 dei diritti di esame di tutte le istanze dirette ad ottenere titolo
abilitativo per lo svolgimento di attività edilizia (DIA e Permessi di
Costruire), a titolo di contributo forfettario per spese di verifica dei
requisiti energetico-ambientali - maggiore introito previsto circa 90.000,00
Euro.
Gli impegni reciproci nei confronti dell’Agenzia saranno definiti
con separato provvedimento, nel quadro dei rapporti che la Città ha
già in corso con la stessa Agenzia.
Con la deliberazione del Consiglio
Regionale n. 98 – 1247 si è inteso dare immediata attuazione al
piano energetico – ambientale: come indicato ai punti 1.3.2. e 1.3.3. del
citato Stralcio di Piano le prescrizioni e gli indirizzi formulati si applicano
a tutti gli edifici di nuova costruzione ed agli interventi di ristrutturazione
edilizia per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di
inizio attività siano stati presentati successivamente alla data di
pubblicazione dello Stralcio di Piano; analoghe prescrizioni si applicano a
tutti gli edifici già costruiti, nonché a quelli che hanno
ottenuto il permesso di costruire o per i quali è stata presentata la
d.i.a. successivamente alla data di pubblicazione indicata.
Quindi tutte le
pratiche di d.i.a. o permesso di costruire presentati a partire dal 24 febbraio
2007 (data precisata con lettera ai Comuni dell’Assessore
all’Ambiente della Regione Piemonte prot. 373 del 23 febbraio 2007) devono
essere corredate dalla relazione energetico – ambientale redatta nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio
Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 – 1247 nonché nel Decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Poiché i Comuni sono chiamati a
collaborare all’attuazione del Piano energetico, vista la cogenza delle
prescrizioni contenute e nelle more delle modifiche al Regolamento edilizio
della Città di Torino, è necessario che sia garantita la
presentazione della Relazione energetico ambientale: in particolare per le
pratiche di d.i.a., in ragione dei tempi di attuazione degli interventi e delle
verifiche istruttorie, la citata Relazione dovrà essere allegata
all’atto della protocollazione delle stesse.
Pertanto, posto che le
pratiche edilizie presentate sin dall’entrata in vigore del Piano stralcio
devono essere integrate con la Relazione energetico – ambientale conforme
alle prescrizioni della DCR 98/1247 e D.Lgs. 311/2006, a far data dal 1°
giugno 2007 le denunce di inizio attività dovranno essere
obbligatoriamente presentate corredate dalla Relazione energetico –
ambientale all’atto della protocollazione, a pena di
irricevibilità.
Per i permessi di costruire, in attesa delle
necessarie modifiche al regolamento edilizio che potrà disporre in
merito, la Relazione energetico – ambientale potrà essere integrata
anche successivamente alla protocollazione ma sempre in tempo utile
all’istruttoria tecnica svolta dall’Agenzia per l’Energia e
l’Ambiente prima del rilascio del permesso (l’Agenzia richiede
almeno 30 giorni per tale istruttoria). In ogni caso il permesso di costruire
non potrà essere rilasciato in assenza della Relazione energetico –
ambientale.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le
disposizioni legislative sopra richiamate;