Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 43
2007 02672/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 APRILE 2008
(proposta dalla G.C. 8 maggio 2007)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: REALIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - MODIFICA E ADEGUAMENTO DEI CRITERI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE E L'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessora Sestero.

Dopo l'approvazione nel 1995 del vigente P.R.G., anche a Torino si è generalizzato il ricorso agli strumenti urbanistici esecutivi convenzionati per l'attuazione del Piano, in particolare per le trasformazioni del territorio cittadino previsti nelle Z.U.T. (Zone Urbane di Trasformazione) e nelle A.T.S. (Aree da Trasformare per Servizi).
Il convenzionamento finalizzato ad attuare le trasformazioni urbane (anche in porzioni relativamente consolidate) ha comportato quasi sempre la realizzazione diretta, da parte dei soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti esecutivi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.
Le problematiche che emergono dal ricorso alle predette modalità di intervento sono complesse, sia per i particolari meccanismi introdotti dal P.R.G. sia per le questioni più generali connesse all'attuazione delle opere pubbliche (tali sono infatti le urbanizzazioni previste dagli strumenti esecutivi), materia oggetto di numerosi interventi legislativi in questi ultimi anni nonché di una serie di provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale.
Con riferimento alle recenti innovazioni in materia di opere pubbliche, introdotte al fine di uniformarsi alla direttiva U.E. 93/37 nonché alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 12 luglio 2001, ed alle relative problematiche emerse in sede attuativa, è ora necessario introdurre ulteriori adeguamenti e modifiche alle prassi finora adottate nella definizione degli interventi attuativi convenzionati.
1. Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) da ultimo modificato dal D.Lgs. 113/2007, tra le varie disposizioni, tratta la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, materia già precedentemente affrontata dall'articolo 2, comma 5 della Legge 109/1994 e s.m.i..
Con il citato provvedimento, il legislatore ribadisce, innanzitutto, la bipartizione tra le opere il cui importo è superiore oppure inferiore alla soglia comunitaria introducendo, quindi, un'ulteriore distinzione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La distinzione fra le due fattispecie di opere è normata all'articolo 16, commi 7, 7bis ed 8 del T.U. 380/2001 e segnatamente:
- interventi di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, compresi cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- interventi di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole d'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (queste ultime ricomprendenti le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).
Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 32 comma 1 lett. g), 122 comma 8 e articolo 253 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si evince la seguente disciplina:
a) per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria (< 5.278.000,00 Euro), l'articolo 122 comma 8 prevede che non operi il disposto di cui all'articolo 32, comma 1 lett. g) e che, quindi, il privato titolare del permesso di costruire possa eseguire direttamente, come già avveniva in passato, le opere funzionalmente connesse all'intervento edilizio ex art. 16, comma 2 D.P.R. 380/2001.
Si tratta, infatti, di infrastrutture primarie funzionalmente inscindibili dall'intervento edilizio, senza le quali l'intervento stesso non avrebbe i requisiti minimi per l'agibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio;
b) per le opere di urbanizzazione primaria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (³ 5.278.000,00 Euro) opera il disposto di cui all'articolo 32, comma 1 lett. g), secondo il quale i soggetti privati titolari del permesso di costruire che intendono assumere in via diretta l'esecuzione delle suddette opere a scomputo, sono tenuti al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero soggetti all'indizione di una gara pubblica con i sistemi di aggiudicazione previsti dal Codice stesso, per quanto concerne la realizzazione delle medesime. In alternativa, i privati saranno tenuti ad assumere la veste del promotore di una gara ispirata al modello del project financing.
Tale nuova procedura viene concepita come una facoltà dell'Amministrazione e dovrà, pertanto, essere appositamente esplicitata di volta in volta nell'apposita convenzione predisposta dalla Città.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il privato-promotore è tenuto alla presentazione del progetto preliminare entro 90 giorni dal rilascio del permesso di costruire, progetto che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e sarà successivamente oggetto di apposita gara pubblica bandita ed effettuata dall'Amministrazione che rilascia il titolo abilitativo edilizio, sulla base della progettazione presentata dal promotore il quale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 40 (qualificazioni SOA); questi potrà eventualmente esercitare il diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, corrispondendogli il 3% del valore dell'appalto aggiudicato;
c) le opere di urbanizzazione secondaria, indipendentemente dal relativo valore, potranno essere realizzate a cura del soggetto privato unicamente nel rispetto delle procedure descritte al precedente punto b), in particolare previo espletamento della gara ad evidenza pubblica o della procedura di project financing.
L'unica deroga ammessa ai sensi dell'articolo 253, comma 8 del "Codice Appalti", riguarda i lavori sotto soglia comunitaria inerenti opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di privati che, alla data del 1° luglio 2006, abbiano già assunto nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo di eseguire i medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Pertanto, in caso di interventi convenzionati con contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione, è necessaria una valutazione preliminare in merito alla natura delle opere previste (urbanizzazione primaria o secondaria) nonché una valutazione successiva, in ordine all'opportunità per l'Amministrazione di bandire una gara sulla base della progettazione presentata dal proponente ovvero di introitare gli oneri di urbanizzazione dovuti con la realizzazione delle opere in questione a cura della Città.
La disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applica alle opere realizzate dai privati proponenti a titolo di liberalità, in aggiunta agli oneri dovuti, in coerenza con quanto precisato nella già citata Direttiva U.E. 93/37 in materia di appalti di lavori pubblici.
Al fine di garantire il completamento delle opere di urbanizzazione contestualmente all'ultimazione degli interventi edilizi, nelle convenzionui urbanistiche attuative sono prescritti i tempi e le modalità di realizzazione delle stesse nonché le idonee sanzioni, corredate da apposite fideiussioni, a garanzia del puntuale adempimento.
2. Con riguardo alle modalità di quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria, la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09) provvedeva ad integrare le modalità di calcolo degli oneri relativi ai Piani Esecutivi Convenzionati (già disciplinate dalla precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 1990 - mecc. 8915274/38), introducendo diverse modalità di calcolo in rapporto al tipo di strumento impiegato: piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) o concessione convenzionata, nei casi previsti dal P.R.G..
La deliberazione del 1997 prevedeva che gli oneri di urbanizzazione primaria nei P.E.C. dovessero essere determinati in base al criterio della stima analitica diretta, con riferimento alle opere previste dall'intervento (comprensive di aree verdi attrezzate, presenti quasi in tutte le trasformazioni), in rapporto al solo fabbisogno indotto dall'insediamento stesso, cioè entro il limite massimo costituito dalla dotazione di aree per servizi di cui all'articolo 21 della L.U.R..
Ai fini delle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione, le concessioni convenzionate venivano, invece, trattate alla stregua delle concessioni edilizie singole (ora permessi di costruire), con applicazione delle tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale (oggi allegate al Regolamento Comunale "Disciplina del Contributo di Costruzione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 aprile 2005 - mecc. 2005 02356/038).
L'assimilazione della concessione convenzionata alla tradizionale concessione edilizia singola ha determinato, in definitiva, un'ingiustificata differenziazione nei criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione in relazione alla tipologia di strumento esecutivo prescelto per dare attuazione al Piano Regolatore Generale (piano esecutivo convenzionato o concessione convenzionata), pur trattandosi di strumenti dal contenuto urbanistico analogo.
La concessione convenzionata, infatti, viene adottata qualora la trasformazione sia attuata in piena conformità al disegno urbano proposto dal P.R.G. mentre il P.E.C., di norma, viene utilizzato quando la trasformazione comporta la modifica del disegno iniziale di piano (entro i limiti prestabiliti dal P.R.G. stesso). I predetti strumenti esecutivi disciplinano entrambi la trasformazione di porzioni di territorio attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti e la dotazione di aree destinate alle urbanizzazioni primarie ed eventualmente secondarie, secondo le quantità fissate dal P.R.G. in relazione al tipo di Ambito (Z.U.T., A.T.S. o tessuto consolidato).
Si ritiene quindi che, a prescindere dal tipo di strumento urbanistico adottato per l'attuazione del P.R.G., sia opportuno applicare il metodo analitico e non tabellare.
Si ribadisce, inoltre, il principio, già enunciato nella precedente deliberazione del 1997, che l'entità di tali oneri, limitatamente all'urbanizzazione primaria, sia per le Zone Urbane di Trasformazione che per le Aree da Trasformare per Servizi, debba ricomprendere le sistemazioni delle aree a servizi entro il limite massimo rappresentato dal fabbisogno dovuto per legge (articolo 21 L.U.R.), a prescindere dalle quantità previste dal progetto.
Per quanto concerne la tipologia, criteri e qualità delle opere da realizzare, sarà necessario definire, con separato provvedimento, i parametri tecnici e di costo, al fine di garantire l'adeguato ed equilibrato livello di urbanizzazione di tutti gli interventi previsti.
3. In merito alla possibilità di utilizzare a scomputo anche gli oneri di urbanizzazione secondaria, in caso di realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria, occorre rilevare la sostanziale diversità tra A.T.S. e Z.U.T. in ordine alla dotazione di aree per servizi pubblici: per le Z.U.T., infatti, la dotazione di aree per servizi fissata dal P.R.G. è pari al fabbisogno previsto dall'articolo 21 della Legge Regionale incrementato di una quota aggiuntiva, di norma pari al 10% della Superficie Territoriale (S.T.); nelle A.T.S., invece, la trasformazione deve prevedere la cessione alla Città dell'80% della superficie territoriale, a copertura dei fabbisogni di servizi pregressi della Città.
Fermo restando che risulta conveniente per la Città consentire un eventuale scomputo anche degli oneri di urbanizzazione secondaria per la sistemazione diretta (per urbanizzazioni primarie) delle aree a servizi (che eccedono, per i motivi anzidetti, la quota dovuta in base alla normativa regionale), è opportuno introdurre una disciplina differente a seconda delle situazioni.
Per le Z.U.T. la possibilità di realizzare opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti è ammessa per la sola sistemazione di aree costituenti la cosiddetta quota di fabbisogno "pregresso" (in genere 10% della S.T.), definita nelle schede normative "servizi per la Città".
Per le A.T.S. sarà possibile utilizzare quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria al fine di consentire la sistemazione di tutte le aree cedute (80% S.T.), quantità ampiamente superiore al fabbisogno previsto dalla legge.
In caso di trasformazioni in "Zone Urbane Consolidate" (che non comportano quote aggiuntive di aree a servizi), la possibilità di eseguire opere a scomputo degli oneri dovuti è ammessa solo nei limiti degli oneri di urbanizzazione primaria, da calcolarsi, anche in tal caso, con il metodo della stima analitica.
Salvo quanto sopra precisato, oltre agli eventuali casi di realizzazione di opere con le modalità di cui alla lettera c) del precedente punto 1., gli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati con metodo tabellare, dovranno essere di regola versati all'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Pertanto, occorre procedere alla revoca della già citata deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09).
4. In merito alla progettazione delle eventuali opere realizzate dal privato a scomputo di oneri di urbanizzazione, la deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva dall'11 gennaio 2000, di integrazione e modifica della precedente deliberazione della Giunta Comunale del 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999, tra i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni urbanistiche stabiliva che, unitamente allo strumento urbanistico attuativo, occorresse procedere all'approvazione di un progetto di massima delle opere di urbanizzazione, rinviando le fasi di progettazione preliminare ed esecutiva successivamente alla stipula della convenzione urbanistica.
Al fine di semplificare tale complesso iter procedurale, si propone di procedere all'approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione contestualmente all'approvazione dello strumento urbanistico. La Circoscrizione, pertanto, verrebbe chiamata ad esprimersi in un unico momento sia sullo strumento urbanistico che sul progetto, salvaguardando così la volontà manifestata dal Consiglio Comunale sull'intervento nel suo complesso.
In tal modo, inoltre, il Consiglio Comunale potrà pronunciarsi su un elaborato progettuale di maggior dettaglio e definizione rispetto al progetto di massima.
Rispetto al computo metrico estimativo delle opere contenuto nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi più del 5%; qualora si verifichi uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale.
Il progetto preliminare ed il progetto esecutivo dovranno comprendere gli elaborati previsti dalla normativa vigente, comunque comprensivi del computo metrico-estimativo.
In Convenzione verranno definiti gli obblighi contrattuali nonché le penali derivanti da eventuali inadempimenti e le modalità con cui revocare al proponente la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Durante la realizzazione dei lavori, sarà cura del proponente assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza.
La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine espressamente previsto in Convenzione. La Divisione Infrastrutture e Mobilità avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla relativa approvazione. Durante i predetti 150 giorni, il Settore Urbanizzazioni sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione degli uffici tecnici competenti della Città richiedendo, le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti.
Il progetto esecutivo dovrà essere, inoltre, corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione ed ultimazione delle opere, decorsi i quali la Città potrà incamerare le garanzie fidejussorie presentate dal proponente oppure disporre la revoca dell'intervento.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è comunque subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
5. Con riguardo al costo delle opere da eseguire a scomputo, la relativa valutazione, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della stipulazione della convenzione attuativa, come adottato da apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere condotta sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare a scomputo degli oneri.
Al costo complessivo delle opere di urbanizzazione, così determinato, sarà applicato un "coefficiente di riduzione", pari al 10%.
Tale coefficiente è stato ricavato da un'analisi statistica dei ribassi conseguiti, effettuata nell'ultimo triennio su gare di appalto di opere pubbliche analoghe aggiudicate dalla Città, e tiene conto della normale incidenza delle spese tecniche per progettazione e direzione lavori poste a carico del soggetto proponente.
Si precisa, inoltre, che tutti gli oneri relativi alla predisposizione dei progetti preliminari ed esecutivi, alla direzione dei lavori ed ai collaudi delle opere di urbanizzazione sono a carico del proponente e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
Nel caso di trasformazioni urbane di una certa rilevanza, caratterizzate dalla pluralità di interventi pubblici e privati per le quali sia necessario attivare un programma di comunicazione periodico, si dà atto che saranno a carico del proponente gli oneri relativi alla comunicazione ai cittadini e ai residenti nelle aree oggetto di trasformazione.
6. Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, si conferma quanto disposto nelle deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate (mecc. 9901900/57 del 20 aprile 1999 e mecc. 9912290/57 del 21 dicembre 1999), con particolare riguardo all'esecuzione, alla contabilità delle opere e collaudo delle medesime.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano:
1) di adeguare la disciplina comunale in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione alla normativa nazionale uniformandosi, nello specifico, ai disposti di cui agli articoli 32 comma 1 lett. g), 122 comma 8 e 253 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 che prevedono una diversa regolamentazione tra le predette opere primarie, ove di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, e le opere di urbanizzazione secondaria;
2) di approvare il metodo analitico diretto per il calcolo delle opere di urbanizzazione primaria relative ad interventi di trasformazione urbanistica nelle A.T.S. e nelle Z.U.T., a prescindere dallo strumento urbanistico adottato, al fine di garantire la quota di risorse dovute per la realizzazione delle opere necessarie all'urbanizzazione di tali ambiti. Tale quota di risorse dovrà essere determinata sulla base di parametri tecnici e di costo da stabilirsi con separato provvedimento, così da consentire un adeguato livello di urbanizzazione. Si revoca, pertanto, la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 (mecc. 9702560/09);
3) di prevedere, per le Z.U.T., la possibilità di utilizzare quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria, per la sola sistemazione di aree a servizi, costituenti il c.d. fabbisogno "pregresso" (in genere 10% della S.T.), definito nelle schede normative "servizi per la Città" e prevedere, inoltre, il conseguente versamento all'Amministrazione Comunale della rimanente quota di oneri di urbanizzazione secondaria, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Per le A.T.S. sarà prevista la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati con metodo tabellare, per la sistemazione di tutte le aree cedute nella trasformazione dell'ambito (80% S.T.) nonché il versamento all'Amministrazione Comunale dell'eventuale quota residua di oneri di urbanizzazione secondaria, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
In caso di trasformazioni in "Zone Urbane Consolidate" (che non comportano quote aggiuntive di aree a servizi), la possibilità di eseguire opere a scomputo degli oneri dovuti sarà ammessa solo nei limiti degli oneri di urbanizzazione primaria, da calcolarsi con il metodo della stima analitica mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati con metodo tabellare, dovranno essere versati all'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
4) di stabilire che, contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello strumento urbanistico attuativo del P.R.G. per la trasformazione urbanistica delle A.T.S. o delle Z.U.T., si proceda all'approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti, secondo i termini e le modalità puntualmente descritte in narrativa. L'approvazione del progetto esecutivo dovrà avvenire nelle modalità e nei termini previsti al punto 4. della narrativa.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio sarà comunque subordinato all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
5) di stabilire che, con riguardo al costo delle opere da eseguire a scomputo, sarà applicato un "coefficiente di riduzione" pari al 10%, al netto delle spese tecniche e degli eventuali oneri relativi alla comunicazione ai cittadini, comunque a carico del soggetto proponente;
6) di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, quanto disposto nelle deliberazioni della Giunta Comunale del 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57) e del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), con particolare riguardo all'esecuzione, alla contabilità delle opere e collaudo delle medesime;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.