Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo,
Innovazione e Integrazione
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 52
2007 01942/064
OGGETTO: SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO DENOMINATO SANDRO PERTINI - SAGAT S.P.A. - NUOVO PATTO TRA SOCI PUBBLICI. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
A seguito della Convenzione stipulata in data 5 agosto
1949 con il Ministero della Difesa, il Comune di Torino ha costituito
nel 1956 la "Società Azionaria Gestione Aeroporto
Torino - SAGAT S.P.A" (siglabile "SAGAT S.P.A")
con sede in Caselle Torinese al fine di provvedere sia alla costruzione
delle opere previste nella Convenzione sottoscritta con il Ministero,
sia per la gestione dell'aeroporto e delle relative spese e incassi.
Ad oggi, in attuazione della legislazione vigente (Legge
21 luglio 1965 n. 914 e D.M. 1° ottobre 1965), così
come confermato anche dalla nota del 12 marzo 1999 Prot. 472 dall'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC ed in forza della convenzione
stipulata con il Comune di Torino in data 15 maggio 1956, la Sagat
S.p.A. è titolare della gestione totale dell'Aeroporto
di Torino - Caselle "Sandro Pertini".
Detta società ha un capitale sociale pari ad Euro
10.165.200,00 suddiviso in numero 1.970.000 azioni, di cui n.
1.004.799 azioni possedute dai soci pubblici, per una quota complessiva
pari al 51,00% del capitale sociale, ripartite tra il Comune di
Torino (38,0014%), la Regione Piemonte (8,0013%) e la Provincia
di Torino (5,0023%) e di cui n. 906.801 azioni possedute dai soci
privati ("Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A." (ora
SAB), "Aviapartner S.p.A.", "Edizioni Holding S.p.A.
" (ora SINTONIA per Azioni), "IMI Investimenti S.p.A.
" e "Italconsult") per una quota pari al 46,0305%
del capitale sociale.
L'attuale compagine societaria è il risultato di una
procedura - ad evidenza pubblica - di vendita da parte del Comune
di Torino e degli altri enti pubblici soci (Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Camera di Commercio di Torino) di un pacchetto
azionario costituito da n. 814.201 azioni ordinarie (pari al 41,33%
del capitale sociale) ai soci privati realizzata al fine di ottenere
il coinvolgimento, nella gestione della SAGAT stessa, di un insieme
di investitori strategici.
In esecuzione della deliberazione n. 173 del Consiglio Comunale
del 23 luglio 1999 (mecc. 9902151/64) con la quale è stata
autorizzata la predetta operazione di vendita ed in forza della
deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2000 (mecc.
2000 11047/64), sono stati sottoscritti in data 3 aprile 2000
il Patto tra Soci Pubblici e in data 20 dicembre 2000 la Convenzione
tra Soci Pubblici e Privati, quest'ultima ai sensi dell'art. 5
del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533.
Il Patto tra Soci Pubblici era finalizzato a garantire il
mantenimento della maggioranza assoluta delle azioni della SAGAT
in capo ai Soci Pubblici, la rappresentanza per ognuno di essi
nel Consiglio di Amministrazione e della CCIAA nel Collegio Sindacale
della SAGAT. Esso inoltre prevedeva un diritto di prelazione a
favore dei Soci Pubblici e l'impegno degli stessi a sottoscrivere
gli aumenti di capitale della SAGAT che si sarebbero resi necessari.
Ad oggi detti accordi sono scaduti per il decorso del rispettivo
termine di durata: con riferimento alla Convenzione tra soci Pubblici
e Privati, è in corso di approvazione presso il Consiglio
Comunale il nuovo testo già approvato dalla Giunta Comunale
in data 27 marzo 2007 (mecc. 2007 01787/064).
Parallelamente, i Soci Pubblici hanno ritenuto opportuno
rinnovare il Patto in oggetto e di coordinarlo con la nuova Convenzione
in corso di approvazione.
In particolare, con il nuovo Patto, il cui testo si allega
alla presente deliberazione (allegato 1) le parti intendono:
- integrare gli impegni disciplinati nella nuova Convenzione
in merito al mantenimento della titolarità del 51% delle
azioni della SAGAT per un periodo di cinque anni dalla data di
sottoscrizione della stessa (articoli 2 e 3);
- confermare altresì l'impegno alla consultazione preventiva
al fine di esprimere un voto unanime nelle assemblee della SAGAT
(articolo 5);
- concordare all'unanimità i futuri aumenti di capitale
(articolo 4);
- disciplinare la governance della società (articoli
6, 7 e 8), anche in considerazione dell'uscita della CCIAA che,
con la cessione della propria quota pari al 4,71% in data 15 marzo
2006 alla Tecnoinfrastrutture S.r.l. (ora Italconsult S.r.l.),
ha perduto il diritto di nominare un membro effettivo nel Collegio
Sindacale della società.
Pertanto, vista la scadenza del Patto tra soli Soci Pubblici
sottoscritto in data 3 aprile 2000, considerata la necessità
di rinnovare la disciplina dei rapporti tra gli attuali soci pubblici
alla luce della nuova Convenzione tra soci pubblici e privati
e di disciplinare nuovamente la governance della società,
è opportuno approvare il nuovo Patto tra soci pubblici
di Sagat S.p.A., il cui testo si allega al presente provvedimento
per farne parte sostanziale e integrale (allegato 1).
Vista la natura di patto parasociale del testo che si porta
in approvazione con il presente provvedimento e considerato che
il presente patto non entra nel merito della gestione dei servizi
resi dalla società SAGAT, si ritiene non applicabile l'art.
80 del Regolamento del Consiglio Comunale. Detta disposizione
prevede infatti che l'Agenzia per i servizi pubblici locali -
quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai
sensi dell'art. 72 dello Statuto della Città di Torino
- "esprima parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione
inerenti i servizi pubblici locali per i quali il proprio statuto
prevede eserciti le funzioni di indirizzo e di controllo".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa
e che qui integralmente si richiamano, il Patto tra i Soci Pubblici,
il cui testo si allega al presente provvedimento quale allegato
1 (all. 1 - n. ), per la durata di cinque anni
dalla sottoscrizione della nuova Convenzione tra i soci pubblici
e privati;
2) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere
il Patto in oggetto apportando al testo eventuali modifiche solo
formali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distitinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.